- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
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- Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 maggio 1990, n. 101, recante:
- "Norme sulla promozione della partecipazione a
societa' ed imprese miste all'estero", e in particolare l'articolo 4, comma 1,
periodo primo, cosi' come modificato dal decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 143,
che prevede che con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero, sono stabilite le
modalita', le condizioni e l'importo massimo per la corresponsione dei contributi agli
interessi da parte del soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3 della legge 28
maggio 1973, n. 295, agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della
loro quota, o parte di essa, di capitale di rischio nelle societa' e imprese all'estero
partecipate dalla Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.a. - Roma (SIMEST);
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- Visto l'articolo 4, comma 1, periodi secondo e terzo, della
citata legge n. 100/1990, che prevedono che il tasso di interesse agevolato e' stabilito
in misura pari al 50% di quello di riferimento determinato per il credito agevolato del
settore industriale ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica
9 novembre 1976, n. 902, in vigore alla data di stipula del contratto di finanziamento, e
che i relativi oneri sono a carico del fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della
legge 28 maggio 1973, n. 295;
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- Vista la legge 12 agosto 1993, n. 312, concernente:
"Abolizione del "fixing delle valute e definizione di un cambio alternativo di
riferimento";
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- Visto l'articolo 109/L della legge 14 ottobre 1957, n.
1203, successivamente modificata dalla legge 3 novembre 1992, n. 454, con la quale e'
stato ratificato il Trattato istitutivo della Comunita' europea;
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- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare
l'articolo 12, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed
enti pubblici e privati e' subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione dei
criteri e delle modalita' di erogazione;
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- Visto il regolamento adottato con decreto del Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero in data 28 novembre 1997,
n. 500, recante modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di
cui al predetto articolo 4 della legge n. 100/1990;
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- Visto l'articolo 25 del decreto legislativo n. 143/1998 che
attribuisce alla SIMEST, a decorrere dal 1o gennaio 1999, la gestione degli interventi di
sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui alla legge
24 aprile 1990, n. 100, e prevede la stipula di apposite convenzioni con il Ministero del
commercio con l'estero, al fine anche di determinare i compensi e rimborsi relativi a tale
gestione;
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- Visto il decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998,
recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese;
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- Vista la convenzione, relativa alla gestione del Fondo di
cui all'articolo 3 della legge n. 295/1973, stipulata fra il Ministro del commercio con
l'estero e la SIMEST in data 15 ottobre 1998 ed approvata con decreto del Ministro del
commercio con l'estero del 16 ottobre 1998;
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- Visto l'articolo 2, primo comma, della citata convenzione
del 15 ottobre 1998 concernente l'istituzione del "Comitato agevolazioni" quale
organo deliberativo in materia di interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo di cui all'articolo 4 della legge n.
100/1990 soprarichiamata;
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- Atteso che, a seguito delle modifiche apportate alla legge
n. 100/1990 dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 143/1998, occorre rideterminare
modalita', condizioni ed importo massimo dell'intervento agevolativo di cui all'articolo 4
della stessa legge n. 100/1990;
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- Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare
l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di legittimita' sugli atti non aventi forza
di legge;
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- Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri";
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- Udito il parere n. 253/99 della sezione consultiva per gli
atti normativi del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 6 dicembre 1999;
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- Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988,
con nota n. 200199 in data 19 gennaio 2000;
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- A d o t t a
- il seguente regolamento:
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- Art. 1.
- Disposizioni generali
- 1. La Societa' italiana per le imprese all'estero S.p.a. -
Roma (SIMEST), nella sua qualita' di soggetto gestore del Fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori
italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di
capitale di rischio nelle societa' o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST S.p.a.
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- 2. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma
1 puo' essere concesso a fronte di operazioni di finanziamento accordate agli operatori
italiani da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attivita'
bancaria, ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, per
l'acquisizione di quote in societa' o imprese all'estero non ancora costituite o gia'
costituite. In quest'ultima ipotesi la quota eventualmente detenuta in precedenza dallo
stesso operatore richiedente deve risultare interamente versata.
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- 3. Il contributo agli interessi di cui al precedente comma
1 puo' essere concesso a fronte di operazioni per le quali la quota di capitale di rischio
non e' acquisita dagli operatori italiani prima della data della delibera del consiglio di
amministrazione della SIMEST che approva l'acquisizione della partecipazione di
quest'ultima nella societa' o impresa all'estero.
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- 4. Detto contributo non puo' cumularsi con altre
provvidenze pubbliche finalizzate ad agevolare la stessa acquisizione, mentre puo'
sussistere anche in presenza di interventi finanziari comunitari o resi disponibili da
organismi internazionali operanti nel settore della promozione degli investimenti
all'estero.
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- 5. I contributi agli interessi corrisposti ai sensi del
presente decreto sono addebitati al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio
1973, n. 295, nei limiti delle effettive disponibilita' finanziarie destinate a tale
attivita'.
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- Art. 2.
- Procedimento per la concessione
- 1. L'operatore interessato puo' presentare alla SIMEST
domanda di contributo agli interessi anche prima della data della delibera del consiglio
di amministrazione della SIMEST stessa che approva l'acquisizione della partecipazione di
quest'ultima nella societa' o impresa all'estero e comunque non oltre tre mesi successivi
alla suddetta data.
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- 2. Le domande di contributo agli interessi sono istruite
secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, sempreche' complete della necessaria
documentazione.
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- 3. L'attivita' istruttoria e' diretta a verificare il
perseguimento degli obiettivi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 24
aprile 1990, n. 100, e successive modifiche, la tipologia della partecipazione
dell'operatore richiedente nella societa' o impresa all'estero e, nel caso di apporti in
natura, la congruita' di tali apporti. Per tale attivita' possono essere utilizzati i
documenti e altri elementi di valutazione acquisiti dalla SIMEST ai fini dell'assunzione
della propria partecipazione.
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- 4. L'attivita' istruttoria e la relativa deliberazione
finale del "Comitato agevolazioni" sono definite non oltre sei mesi dalla data
di arrivo della domanda completa della necessaria documentazione.
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- 5. Ove le disponibilita' finanziarie del Fondo siano
insufficienti rispetto alle domande presentate, il "Comitato agevolazioni"
provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dagli operatori in possesso di
certificazione di qualita' del prodotto o dell'azienda in attuazione di quanto previsto
all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
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- Art. 3.
- Importo massimo agevolabile
- 1. L'importo massimo agevolabile dei finanziamenti, fermi
restando i limiti di intensita' d'aiuto previsti dalla normativa comunitaria, e' fissato
in misura non superiore al controvalore in lire o in euro del 90% della prevista quota
complessiva di partecipazione degli operatori italiani richiedenti nella societa' o
impresa estera fino al 51% del capitale di quest'ultima. Ove le relative richieste siano
presentate da piu' operatori italiani partecipanti al capitale di una stessa societa'
estera, l'agevolazione, fermi i limiti massimi sopra indicati, viene proporzionalmente
commisurata ai rispettivi apporti al capitale della societa' estera. Ove piu' imprese
italiane, i cui bilanci risultino in uno stesso bilancio consolidato, presentino domanda
di contributo agli interessi per una medesima iniziativa, ai fini del calcolo
dell'intensita' massima dell'aiuto, sara' preso in considerazione l'ammontare complessivo
dei finanziamenti. Per il computo del predetto limite del 51% non viene considerato
l'importo della quota di partecipazione della SIMEST nella societa' o impresa estera.
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- 2. Ai fini del calcolo dell'importo massimo dei
finanziamenti e dell'intensita' d'aiuto, il controvalore in lire o in euro della
partecipazione e' calcolato sulla base del tasso di cambio, rilevato ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, ed eventuali successive modificazioni,
quindici giorni lavorativi prima della data di deliberazione della concessione
dell'agevolazione, o, in caso di valute non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo
articolo 2, comma 1, al tasso di cambio rilevato alla stessa data dall'Ufficio italiano
dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per le domande pervenute
dopo il 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi appartenenti all'Unione
monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal Consiglio europeo in base
all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato istitutivo della Comunita'
europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati secondo quanto previsto nella
prima parte del presente comma, tenendo conto, ove necessario, del tasso di conversione
Euro/Lira, irrevocabilmente stabilito dal Consiglio europeo in base al predetto articolo.
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- 3. La durata massima dei finanziamenti, che devono essere
denominati in lire o in euro, non puo' eccedere gli otto anni a partire dalla prima
erogazione, compreso un periodo massimo di utilizzo e preammortamento di tre anni. I
rimborsi devono avvenire con cadenza semestrale.
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- Art. 4.
- Modalita' di erogazione
- 1. Il contributo agli interessi e' pari, per tutta la
durata del finanziamento, al 50% del tasso di riferimento, determinato ai sensi
dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, per
il credito agevolato al settore industriale, in vigore alla data di stipula del contratto
di finanziamento. Esso e' erogato, in lire o in euro, all'operatore richiedente
direttamente o tramite il soggetto finanziatore, non oltre trenta giorni dal completamento
della documentazione necessaria.
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- 2. L'intervento agevolativo decorre dal momento
dell'erogazione del finanziamento sempreche' sia stata perfezionata o persista
l'acquisizione della partecipazione della SIMEST al capitale di rischio della societa' o
impresa all'estero, siano stati effettuati da parte dell'operatore richiedente i
versamenti o gli apporti della quota di capitale di rischio acquisita nella societa' o
impresa all'estero e sia stata trasmessa la necessaria documentazione. Tali versamenti o
apporti sono agevolabili in quanto effettuati entro due anni dalla data di concessione
dell'agevolazione.
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- 3. In caso di acquisizione di quote di capitale di rischio
con apporti di natura non finanziaria l'operatore richiedente deve produrre, ai fini della
valutazione circa l'ammissibilita' e la congruita', una perizia giurata o una valutazione
di una societa' specializzata. La SIMEST puo' disporre una ulteriore perizia o valutazione
il cui costo e' a carico dell'operatore.
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- 4. L'erogazione del contributo in conto interessi, che e'
subordinata alla sussistenza dei requisiti indicati al precedente comma 2 del presente
articolo, avviene in piu' quote sulla base delle rate di interessi, previste dal piano di
ammortamento del finanziamento, pagate dall'operatore richiedente.
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- 5. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, il
tasso d'interesse e le altre condizioni alle quali e' perfezionato il finanziamento sono
liberamente concordati tra l'operatore richiedente ed il soggetto finanziatore.
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- 6. Il controvalore in lire o in euro dei versamenti o
apporti oggetto del finanziamento e' calcolato sulla base del tasso di cambio rilevato, ai
sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 312/1993 ed eventuali successive
modificazioni, alla data in cui i versamenti o apporti sono effettuati. In caso di valute
non ricomprese nell'elenco di cui al medesimo articolo 2, comma 1, il controvalore in lire
o euro e' dato dai tassi di cambio indicativi rilevati periodicamente dall'Ufficio
italiano dei cambi sulla base della quotazione del dollaro statunitense. Per i versamenti
o apporti successivi al 31 dicembre 1998 si applicano, per le valute dei Paesi
appartenenti all'Unione monetaria europea, i tassi di conversione fissi stabiliti dal
Consiglio europeo in base all'articolo 109/L, paragrafo 4, prima frase, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea e, per le altre valute, i tassi di cambio rilevati
secondo quanto previsto nella prima parte del presente comma, tenendo conto, ove
necessario, del tasso di conversione euro/lira irrevocabilmente stabilito dal Consiglio
europeo, in base al predetto articolo.
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- Art. 5.
- Cessazione dell'agevolazione
- 1. L'intervento agevolativo cessa, a decorrere dalle date
dei rispettivi eventi, in caso di:
- a) estinzione anticipata del finanziamento, decadenza dal
beneficio del termine o risoluzione del relativo contratto per qualsiasi causa;
- b) cessazione dell'attivita' dell'operatore beneficiario o
fallimento o altra procedura concorsuale che comporti la cessazione dell'attivita';
- c) disinvestimento della quota di partecipazione
finanziata;
- d) cessazione della partecipazione della SIMEST
nell'impresa o societa' estera nell'ipotesi di inadempimento da parte dell'operatore
italiano dei relativi obblighi contrattuali assunti nei confronti della SIMEST stessa.
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- Art. 6.
- Revoca delle agevolazioni
- 1. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato
concesso o erogato in assenza di uno o piu' requisiti per fatti imputabili all'operatore
richiedente e non sanabili, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca,
totale o parziale, del contributo. Tale revoca comporta la restituzione entro i termini
stabiliti dallo stesso "Comitato agevolazioni", del contributo eventualmente
erogato, con applicazione degli interessi dalla data di ciascuna erogazione a quella di
effettivo riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni
di rifinanziamento principali, vigente alla data di ciascuna erogazione maggiorato di
cinque punti percentuali ed una sanzione amministrativa pecuniaria da due a quattro volte
l'importo indebitamente fruito.
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- 2. Nel caso in cui il contributo agli interessi sia stato
concesso o erogato in assenza di uno o piu' requisiti per falli non imputabili
all'operatore richiedente, il "Comitato agevolazioni" delibera la revoca totale
o parziale del contributo. Tale revoca comporta la restituzione, entro i termini stabiliti
dallo stesso "Comitato agevolazioni" del contributo eventualmente erogato con
applicazione degli interessi, dalla data di ciascuna erogazione a quella di effettivo
riaccredito, al tasso utilizzato dalla Banca centrale europea sulle operazioni di
rifinanziamento principali vigente alla data di ciascuna erogazione.
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- 3. Per il recupero delle somme di cui al presente articolo,
la Simest e' autorizzata ad avvalersi della procedura di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639.
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- Art. 7.
- C o n t r o l l i
- 1. Il "Comitato agevolazioni" puo' disporre
controlli anche a campione sulle operazioni oggetto di agevolazioni ai sensi del presente
decreto.
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- 2. A tal fine il "Comitato agevolazioni", fatto
salvo quanto previsto all'articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
stabilisce i criteri, i termini e le modalita' dei controlli, i requisiti dei soggetti
preposti a tale attivita' comprese le cause di incompatibilita', nonche' la misura massima
dei relativi oneri.
- All'inizio di ciascun anno il "Comitato
agevolazioni" delibera il programma dei controlli che intende effettuare.
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- 3. L'attivita' di controllo deliberata dal "Comitato
agevolazioni" puo' essere eseguita dal Ministero del commercio con l'estero o da
altre amministrazioni pubbliche competenti in materia. Le spese relative all'effettuazione
dei controlli sono a carico del Fondo 295.
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- 4. I risultati dei controlli effettuati sono
tempestivamente trasmessi al "Comitato agevolazioni" a cura dei soggetti
interessati.
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- Art. 8.
- Disposizioni transitorie e finali
- 1. In attuazione del presente decreto la Simest predispone
apposita circolare operativa contenente anche il modulo di domanda che, dopo
l'approvazione da parte del "Comitato agevolazioni", sara' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il modulo di domanda prevede la
documentazione da allegare, compresa quella necessaria ai fini di quanto previsto dalla
normativa antimafia.
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- 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle
domande di contributo agli interessi pervenute alla Simest a partire dalla data di entrata
in vigore del medesimo, nonche' alle domande presentate al Mediocredito centrale o alla
Simest anche prima di tale data purche' relative ad operazioni per le quali non e' ancora
intervenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la delibera positiva del
consiglio di amministrazione della Simest relativa all'acquisizione della partecipazione
di quest'ultima al capitale di rischio della societa' o impresa estera. Alle domande di
ammissione all'agevolazione presentate al Mediocredito centrale o alla Simest prima della
data di entrata in vigore del presente decreto relative ad operazioni per le quali la
delibera positiva del consiglio di amministrazione della Simest e' gia' intervenuta prima
dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di
cui al decreto ministeriale 28 novembre 1997, n. 500, richiamato nelle premesse del
presente decreto, in quanto compatibili con le disposizioni di cui al decreto legislativo
n.
- 143/1998.
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- 3. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche
alle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo,
ancorche' riferite ad operazioni di finanziamento di partecipazioni in societa' estere non
miste acquisite in epoca precedente, purche' la relativa domanda di contributo sia
presentata non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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- Roma, 1° marzo 2000
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- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
- Il Ministro del commercio con l'estero Fassino
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- Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte
dei conti il 2 maggio 2000 Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 13
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