DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 16 marzo 2000, n.116
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223,
la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive
modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente la soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
12 marzo 1994, recante istituzione del Dipartimento del turismo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, regolamento recante norme sulla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
recante razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma
dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare
l'articolo 9, concernente "riordino di strutture";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
riforma della disciplina relativa ai settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma
4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373,
recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1,
lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30
luglio 1999, n. 303, recanti rispettivamente riforma dell'organizzazione del Governo a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, cosi' come modificato
dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
cosi' come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza dell'8 novembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 25 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito della disciplina
1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, e' ordinato secondo le disposizioni di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, come modificato dal
presente regolamento.
Art. 2.
Modifiche all'articolazione degli uffici di livello
dirigenziale generale
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, dopo le parole: "fatte salve le attribuzioni e le
relative competenze" sono inserite le seguenti:
"della Presidenza del Consiglio dei Ministri," e
dopo la lettera f) e' aggiunta, in fine, la seguente:
"f-bis) Direzione generale per il turismo.".
Art. 3.
Modifiche alle attribuzioni degli uffici di livello
dirigenziale generale
1. All'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera c) e' sostituita dalle seguenti:
"c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita'
di valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure;
c-bis) attivita' di formazione del personale del Ministero;
c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale,
comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi
in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia
stata individuata tale opportunita';".
2. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) elaborazione delle linee di politica energetica e
mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli interventi di programmazione
nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia
di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del
Mezzogiorno;".
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
"c) applicazione ed attuazione per la parte di
competenza statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone,
del nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovibili;
c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di
recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare,
delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
c-ter) determinazioni in materia di importazione,
esportazione e stoccaggio di energia;
c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche
obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;
d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza
statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il
settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;
e) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti
energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche
connesse ad attivita' energetiche e minerarie, in collegamento con la Direzione generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi
produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione
delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre
amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la Direzione
generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del
processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello
stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni
all'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato;".
4. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:
"i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti
territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse
minerarie ad essi attribuite, nonche' per l'attuazione di programmi locali su tematiche
energetiche;
i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di
dati statistici in materia energetica e mineraria finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;
l) attuazione per la parte di competenza statale delle
norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base;
inventano delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite
le regioni interessate, delle aree indiziate di minerale; promozione della ricerca
mineraria all'estero;
m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in
genere in materia mineraria e petrografica; riconoscimento dell'idoneita' di prodotti
esplodenti per uso estrattivo;".
5. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da b) ad f) sono sostituite dalle seguenti:
"b) studi economici e monitoraggio sul settore
commerciale e disciplina del commercio interno, ivi comprese le attivita' ausiliarie del
commercio e le istituzioni per il deposito di merci;
b-bis) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle nuove
forme di commercializzazione;
c) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento delle
manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale
fieristico ed i rapporti con le regioni;
d) definizione delle iniziative normative di incentivazione
nel settore del commercio, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese;
e) attuazione della normativa in materia di registro delle
imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri,
elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio;
attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni e dei
compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della soppressione degli uffici
provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e-bis) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto
agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di
commercio;
esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle
camere di commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali;
monitoraggio della gestione delle risorse degli stessi;
cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e con le regioni ai fini della stesura
della relazione al Parlamento;".
6. All'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, lettere h), i) ed l) sono sostituite dalle seguenti:
"h) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza
sulla Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
i) adempimenti nei confronti delle societa' di
assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;
l-bis) attivita' in materia di servizi, studi sulla materia
stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con
la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;".
7. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, la lettere a) e' sostituita dalle seguenti:
"a) studi, ricerche e rilevazioni economiche
riguardanti il settore industriale, nonche' i settori dell'artigianato e della
cooperazione, ed elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita'
del sistema produttivo;
a-bis) coordinamento della politica industriale, con
specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e
l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre
amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi
internazionali;".
8. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
"f) attivita' connesse alla sicurezza di impianti
industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti
industriali ed al controllo di conformita' dei beni strumentali alle direttive comunitarie
settoriali nonche' alle connesse certificazioni;".
9. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere i), l) ed m) sono sostituite dalle seguenti:
"i) applicazione delle leggi afferenti le competenze
statali nel settore industriale e dell'artigianato;
i-bis) attivita' connesse alla promozione ed allo sviluppo
di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di
certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia
di ecolabel ed ecoaudit;
l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria,
sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle
armi da fuoco portatili;
m) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale;".
10. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, la lettera o) e' sostituita dalle seguenti:
"o) problemi industriali connessi al programma di
riordino delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n.
118, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 23 giugno
1993, n.
202, esercizio delle competenze in materia di centri per lo
sviluppo dell'imprenditorialita', d'intesa con la direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle aree di crisi siderurgica; tutte
le altre competenze non diversamente attribuite rinvenienti al Ministero dalla
soppressione del Ministero delle partecipazioni statali, ivi compresa la cura degli
eventuali rapporti pregressi;
o-bis) dal 1o gennaio 2000, funzioni relative al settore
agroindustriale di cui all'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del
1999;".
11. All'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da c) a g) sono sostituite dalle seguenti:.
"c) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;
d) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;
e) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti
rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o
trasferiti nella medesima materia;
f) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo
sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero;
interventi per le attivita' sostitutive nelle aree di crisi
mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle aree minerarie;
g) esercizio delle competenze statali in materia di
agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione
dello stesso e per i mercati agroalimentari;
g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore
siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi
quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali;".
12. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 220 del 1997, le lettere da a) ad f) sono sostituite dalle seguenti:
"a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi
internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti,
nonche' alla metrologia legale;
b) rapporti con l'Autorita' garante della concorrenza e del
mercato, con particolare riferimento a quelli in materia di tutela dell'informazione del
consumatore con riguardo ai messaggi pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita'
indipendenti, per i profili concernenti la tutela dei consumatori e degli utenti;
c) definizione delle iniziative normative, nonche' studi e
ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;
d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli
utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
e) attivita' di supporto e segreteria tecnico-organizzativa
del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonche' tenuta dell'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza,
relativamente alle manifestazioni a premio di cui all'articolo 19, comma 4, lettera c),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle
varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e
delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa
l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e
distorsioni alle Autorita' con poteri di intervento sul mercato;
f-ter) attivita' di omologazione degli strumenti di misura,
nonche' di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi
e relativi rapporti con le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura e
con ogni altro organismo operante nella materia;
f-quater) attivita' di controllo di sicurezza e di
conformita' dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle
connesse certificazioni, nonche' rapporti con i soggetti competenti per i controlli in
sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';".
Art. 4.
Direzione generale per il turismo
1. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 1997 e' inserito il seguente:
"Art. 8-bis (Direzione generale per il turismo). 1. La
Direzione generale per il turismo cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del
Ministero nelle seguenti materie:
a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni,
degli indirizzi generali delle politiche turistiche e dei principi e degli obiettivi per
la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico nazionale, nonche' attivita'
finalizzate alla predisposizione delle connesse linee guida;
b) monitoraggio, attuazione e coordinamento delle fasi
attuative del documento di linee guida di cui alla lettera a) relativamente agli aspetti
statali;
c) coordinamento intersettoriale delle attivita' statali
connesse alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;
d) partecipazione alle attivita' delle organizzazioni
internazionali multilaterali in materia turistica e attivita' finalizzate alla
realizzazione degli accordi internazionali nella medesima materia;
e) rapporti con l'Unione europea in materia di turismo, con
particolare riferimento alla partecipazione dell'Italia all'elaborazione delle politiche
turistiche comunitarie ed all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni
comunitarie;
f) attivita' finalizzate alla promozione unitaria
dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e
della promozione del turismo sociale;
g) studi, ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e
rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico, nonche' elaborazione di
iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema stesso;
h) definizione delle iniziative normative di incentivazione
nel settore turistico, in collegamento con la Direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese;
i) vigilanza sull'Ente nazionale italiano per il turismo
(ENIT), il Club alpino italiano (CAI), l'Automobile club d'Italia (ACI) e gli Automobile
club provinciali e locali (AA.CC.PP.LL);
l) sostegno e promozione del turismo delle persone con
particolari esigenze connesse a disabilita', stato di salute, eta' avanzata;
m) gestione del fondo di garanzia per il consumatore di
pacchetti turistici;
n) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali
nel settore turistico, anche con riferimento alla promozione dello sviluppo turistico
delle aree depresse;
o) sviluppo delle nuove tecnologie nel settore turistico,
promozione e sostegno dei nuovi prodotti turistici, anche nel quadro dello sviluppo della
societa' dell'informazione;
p) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il turismo.".
Art. 5.
Articolazione delle unita' dirigenziali non
generali e disposizionitransitorie
1. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220 del 1997 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 (Articolazione delle unita' dirigenziali non
generali e disposizioni transitorie). - 1. Con successivi decreti ministeriali di natura
non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis), lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale ed alla definizione dei relativi compiti.
2. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al
comma 1, ciascun ufficio dirigenziale generale operera' avvalendosi degli esistenti uffici
dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione. In
particolare la direzione generale del turismo si avvarra' degli uffici dirigenziali gia'
appartenenti al Dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 marzo 2000
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte
dei conti il 26 aprile 2000 Atti di Governo, registro n. 120, foglio n. 18
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997,
n. 220, concernente: "Regolamento recante norme sulla riorganizzazione generale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato", e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 1997.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione della
Repubblica italiana conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- Il decreto luogotenenziale n. 223/1946, recante:
"Riordinamento dei servizi del Ministero
dell'industria e del commercio", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102
del 3 maggio 1946.
- La legge n. 434/1951, recante: "Ratifica, con
modificazioni, del decreto legislativo 8 maggio 1948, n.
867, concernente revisione del ruolo organico
dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio", e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 26 giugno 1951.
- La legge n. 1483/1960 recante: "Istituzione di una
nuova direzione generale e riordinamento dei ruoli organici dell'amministrazione centrale
del Ministero dell'industria e del commercio", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficale n. 307 del 16 dicembre 1960.
- Il decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, recante:
"Disposizioni urgenti per la soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali e per il riordino di IRI, ENI, ENEL, IMI, BNL e
INA" e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale legge 23 giugno 1993, n. 202, di
conversione, con modificazioni, del predetto decreto-legge, ed il relativo testo
coordinato sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1993.
- Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante
"Riordino delle fimzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 1o aprile 1995. La legge 30 maggio 1995, n.
203, con cui il predetto decreto-legge e' stato convertito in legge con modificazioni, e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1995.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
"Istituzione del Dipartimento del turismo", e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.
- Il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, recante
"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4,
comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 1998.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma
della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e' stata pubblicata
nel supplemento ordinario n. 56/L alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 1997.
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato
pubblicato nel supplemento ordinario n. 77/L alla &i Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21
aprile 1998.
- L'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
e' il seguente:
"Art. 9 (Riordino di strutture). - 1. Al riordino
degli uffici e delle strutture centrali e periferiche, nonche' degli organi collegiali che
svolgono le funzioni e i compiti oggetto del presente decreto legislativo ed eventualmente
alla loro soppressione o al loro accorpamento si provvede con i decreti previsti dagli
articoli 7, 10 e 1 1 della legge 15 marzo 1997, n. 159.
2. Le disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, del presente
decreto legislativo si applicano anche al personale delle strutture soppresse o riordinate
in caso di trasferimento ad altra amministrazione".
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante
"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4,
comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nel supplemento
ordinario n. 80/L alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998.
- Il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante
"Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1,
lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 253 del 29 ottobre 1998.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
"Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 163/L alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' stato pubblicato supplemento ordinario n. 167/L alla
Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1999.
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione
della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23
ottobre 1992, n. 421", e' stato pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla
Gazzetta Ufficiale del 6 febbraio 1993.
- Il comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di
giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998, e' il
seguente:
"2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, si applica l'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400. La distribuzione del personale dei diversi livelli o qualifiche previsti dalla
dotazione organica puo' essere modificata con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ove comporti riduzioni di spesa o comunque non
incrementi la spesa complessiva riferita al personale effettivamente in servizio al 31
dicembre dell'anno precedente".
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
cosi' come modificato dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti
legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi
o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate
alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di regolamento, sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione
della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del
Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e l'osservanza dei criteri che
seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i
Ministri e i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive
competenze di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni
finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli
uffici dirigenziali generali".
Note all'art. 1:
- Il comma 1 dell'art. 55 del decreto legislativo n. 300
del 1999 e' il seguente:
"1. A decorrere dalla data del decreto di nomina del
primo governo costituito a seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata
in vigore del presente decreto legislativo e salvo che non sia diversamente disposto dalle
norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il dipartimento del turismo della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
iI Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica".
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo
1997, n. 220, si veda nella nota al titolo.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con il
presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 2 (Articolazione degli uffici di livello
dirigenziale generale). - 1. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di seguito denominato Ministero, per l'espletamento delle funzioni ad
esso demandate, fatte salve le attribuzioni e le relative competenze della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), degli altri dicasteri ed amministrazioni pubbliche nonche' le funzioni delle
regioni e delle province autonome, e' articolato nelle seguenti partizioni primarie, cui
sono preposti dirigenti generali:
a) direzione generale degli affari generali;
b) direzione generale dell'energia e delle risorse
minerarie;
c) direzione generale del commercio, delle assicurazioni e
dei servizi;
d) direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';
e) direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese;
f) direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del
mercato;
f-bis) direzione generale per il turismo".
Note all'art. 3:
- Il testo degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 220 del 1997, come risultante a seguito delle modifiche
introdotte con il presente regolamento, e' il seguente:
"Art. 3 (Direzione generale degli affari generali). -
1. La direzione generale degli affari generali cura lo svolgimento delle funzioni di
competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) assunzioni, carriera e posizioni di stato del personale
del Ministero;
b) trattamento economico del personale in servizio ed in
quiescenza;
c) coordinamento funzionale e supporto nell'attivita' di
valutazione dei fabbisogni di personale, di organizzazione degli uffici e di
semplificazione delle procedure;
c-bis) attivita' di formazione del personale del Ministero;
c-ter) gestione unificata di spese a carattere strumentale,
comuni a piu' centri di responsabilita' amministrativa nell'ambito del Ministero, nei casi
in cui, per evitare duplicazioni di strutture e al fine del contenimento dei costi, sia
stata individuata tale opportunita';
d) supporto tecnico-organizzativo all'attivita' di
contrattazione sindacale decentrata, nonche' all'attivita' del responsabile dei sistemi
informativi automatizzati, del responsabile dei servizi di prevenzione e sicurezza del
lavoro, nonche' all'attivita' di relazioni con il pubblico;
e) gestione dei beni e predisposizione degli atti
concernenti lo stato di previsione della spesa del Ministero;
f) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e materie residue di carattere generale relative all'organizzazione ed
al funzionamento delle strutture del Ministero".
"Art. 4 (Direzione generale dell'energia e delle
risorse minerarie). - 1. La direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie cura
lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti materie:
a) elaborazione delle linee di politica energetica e
mineraria di rilievo nazionale e attivita' connesse agli interventi di programmazione
nazionale e regionale nei settori energetico e minerario, ivi compresi quelli in materia
di fonti rinnovabili e risparmio energetico e quelli di metanizzazione del Mezzogiorno;
b) rapporti con l'Unione europea, con le organizzazioni
internazionali e con le regioni nei settori energetico e minerario;
c) applicazione ed attuazione per la parte di competenza
statale delle leggi afferenti il settore del petrolio, del metano, del carbone, del
nucleare, dell'energia elettrica, del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili;
c-bis) elaborazione ed attuazione delle norme di
recepimento della disciplina europea in materia energetica e mineraria e, in particolare,
delle direttive relative al mercato interno dell'energia e alla sua liberalizzazione;
c-ter) determinazioni in materia di importazione,
esportazione e stoccaggio di energia;
c-quater) determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
c-quinquies) adempimenti in materia di scorte energetiche
obbligatorie; gestione e coordinamento delle iniziative nei casi di emergenza energetica;
d) applicazione ed attuazione per la parte di competenza
statale delle leggi afferenti il settore minerario e rapporti con le regioni per il
settore delle cave e torbiere e delle sorgenti e captazioni di acque minerali e termali;
e) attivita' connesse alla sicurezza degli impianti
energetici e minerari ad elevato rischio ambientale ed elaborazione di normative tecniche
connesse ad attivita' energetiche e minerarie, in collegamento con la direzione generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
e-bis) sviluppo e promozione di tecnologie e processi
produttivi ambientalmente compatibili nel settore energetico e minerario ed elaborazione
delle relative norme tecniche, anche mediante accordi di programma con altre
amministrazioni, con l'ENEA ed altri enti di ricerca, in collegamento con la direzione
generale per lo sviluppo produttivo e la competitivita';
e-ter) attuazione, monitoraggio e coordinamento del
processo di razionalizzazione e liberalizzazione del sistema di distribuzione dei
carburanti; sorveglianza e controllo in materia di logistica del trasporto e dello
stoccaggio dei prodotti energetici, con conseguente segnalazione di eventuali distorsioni
al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse all'Autorita' garante per la
concorrenza ed il mercato";
f) definizione delle iniziative normative di incentivazione
nel settore dell'uso razionale di energia e minerario, in collegamento con la direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
g) vigilanza sull'attivita' dell'Ente per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e, per quanto di competenza, sull'attivita'
dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, nonche' rapporti con le imprese concessionarie
di servizi pubblici nei settori dell'energia elettrica e del gas;
h) coordinamento della politica energetica, in particolare
per gli aspetti di collaborazione con le altre amministrazioni e con l'Autorita' di
regolazione per l'energia elettrica ed il gas;
i) indirizzo, coordinamento e supporto agli enti
territoriali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di energia e risorse
minerarie ad essi attribuite, nonche' per l'attuazione di programmi locali su tematiche
energetiche;
i-bis) rilevazione, elaborazione, analisi e diffusione di
dati statistici in materia energetica e mineraria, finalizzati alla programmazione
energetica e mineraria e al coordinamento con le regioni e gli enti locali;
l) attuazione per la parte di competenza statale delle
norme di polizia delle miniere e delle cave anche ai fini della tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori;
l-bis) adempimenti in materia di ricerca mineraria di base;
inventario delle risorse geotermiche; dichiarazione, sentite le regioni interessate, delle
aree indiziate di minerale; promozione della ricerca mineraria all'estero;
m) sperimentazioni e controlli su minerali energetici ed in
genere in materia mineraria e petrografica;
riconoscimento dell'idoneita' di prodotti esplodenti per
uso estrattivo;
n) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti le risorse energetiche o
minerarie".
"Art. 5 (Direzione generale del commercio, delle
assicurazioni e dei servizi). - 1. La direzione generale del commercio, delle
assicurazioni e dei servizi cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero
nelle seguenti materie:
a) rapporti con l'Unione europea nel settore del commercio,
delle assicurazioni e dei servizi, nonche' rapporti con le regioni per le materie di
competenza delle stesse nel settore terziario;
b) studi economici e monitoraggio sul settore commerciale e
disciplina del commercio interno, ivi comprese le attivita' ausiliarie del commercio e le
istituzioni per il deposito di merci;
b-bis) attivita' di monitoraggio e di sviluppo delle nuove
forme di commercializzazione;
c) attivita' fieristiche, inclusi il riconoscimento delle
manifestazioni fieristiche internazionali, la formazione del calendario ufficiale
fieristico ed i rapporti con le regioni;
d) definizione delle iniziative normative di incentivazione
nel settore del commercio, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese;
e) attuazione della normativa in materia di registro delle
imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e di altri registri,
elenchi, ed albi tenuti dalle camere di commercio; attivita' di indirizzo e coordinamento
delle funzioni e dei compiti conferiti alle camere di commercio a seguito della
soppressione degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
e-bis) contenzioso ed attivita' di coordinamento e supporto
agli albi e ruoli degli ausiliari del commercio tenuti dalle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
f) vigilanza sull'Unione italiana delle camere di
commercio; esercizio delle funzioni previste dalla legge relative alle camere di
commercio, alle loro unioni, centri esteri ed aziende speciali; monitoraggio della
gestione delle risorse degli stessi; cura dei rapporti con i predetti enti ed organismi e
con le regioni ai fini della stesura della relazione al Parlamento;
g) attivita' fiduciarie e di revisione;
h) studi sull'attivita' assicurativa e vigilanza sulla
Consap S.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici);
i) adempimenti nei confronti delle societa' di
assicurazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373;
l) adempimenti sanzionatori in materia assicurativa;
l-bis) attivita' in materia di servizi, studi sulla materia
stessa, definizione di iniziative normative anche di incentivazione, in collegamento con
la direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese;
m) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti il settore del commercio, delle
assicurazioni e dei servizi".
"Art. 6 (Direzione generale per lo sviluppo produttivo
e la competitivita'). - 1. La direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle
seguenti materie:
a) studi, ricerche e rilevazioni economiche riguardanti il
settore industriale, nonche' i settori dell'artigianato e della cooperazione, ed
elaborazione di iniziative finalizzate ad incrementare la competitivita' del sistema
produttivo;
a-bis) coordinamento della politica industriale, con
specifico riferimento alle politiche riguardanti le piccole e medie industrie e
l'artigianato, in particolare per gli aspetti riguardanti i rapporti con le altre
amministrazioni, con le regioni, con l'Unione europea e con gli altri organismi
internazionali";
b) definizione delle iniziative normative di incentivazione
nel settore industriale, in collegamento con la direzione generale per il coordinamento
degli incentivi alle imprese;
c) sviluppo delle nuove tecnologie, dei nuovi prodotti e
dei nuovi settori industriali, anche nel quadro dello sviluppo della societa'
dell'informazione;
d) cooperazione a livello internazionale per lo sviluppo di
tecnologie avanzate ed iniziative per il trasferimento delle tecnologie innovative alle
imprese minori;
e) disciplina della proprieta' industriale e attivita'
connesse alla concessione di brevetti per invenzioni, per modelli industriali e per marchi
di impresa;
f) attivita' connesse alla sicurezza di impianti
industriali anche a rischio ambientale, alle normative di sicurezza dei prodotti
industriali ed al controllo di conformita' dei beni strumentali alle direttive comunitarie
settoriali nonche' alle connesse certificazioni;
g) vigilanza sugli enti di normazione nazionali, emanazione
di normative tecniche, fissazione di standard per la certificazione di prodotti, impianti
e sistemi di qualita' e valutazione dei loro effetti sull'apparato produttivo, in
collegamento con la direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato;
h) notifiche all'Unione europea delle normative tecniche
nazionali;
i) applicazione delle leggi afferenti le competenze statali
nel settore industriale e dell'artigianato;
i-bis) attivita' connesse alla promozione ed allo sviluppo
di tecnologie e processi produttivi di minor impatto ambientale, al sistema di
certificazione ambientale ed ai rapporti con l'organismo nazionale competente in materia
di ecolabel ed ecoaudit;
l) vigilanza sulle stazioni sperimentali per l'industria,
sull'Istituto nazionale per le conserve alimentari, sul Banco nazionale di prova delle
armi da fuoco portatili;
m) rapporti con le societa' e gli istituti operanti in
materia di promozione industriale";
n) vigilanza sulle imprese in amministrazione
straordinaria;
o) problemi industriali connessi al programma di riordino
delle partecipazioni statali di cui al decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, esercizio delle competenze in
materia di centri per lo sviluppo dell'imprenditorialita' d'intesa con la direzione
generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per i centri collocati nelle
aree di crisi siderurgica;
tutte le altre competenze non diversamente attribuite
rinvenienti al Ministero dalla soppressione del Ministero delle partecipazioni statali,
ivi compresa la cura degli eventuali rapporti pregressi;
o-bis) dal 1o gennaio 2000, funzioni relative al settore
agroindustriale di cui all'art. 55, comma 8, del decreto legislativo n. 300 del 1999;
p) analisi dello stato dei settori merceologici ed
elaborazione di linee di indirizzo per lo sviluppo degli stessi;
q) promozione dello sviluppo industriale nelle aree
depresse;
r) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti lo sviluppo e la competitivita'
delle imprese del settore industriale e dell'artigianato".
"Art. 7 (Direzione generale per il coordinamento degli
incentivi alle imprese). - 1. La direzione generale per il coordinamento degli incentivi
alle imprese cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti
materie:
a) valutazione degli effetti sull'apparato produttivo e
distributivo degli interventi di agevolazione alle imprese assunti in sede di Unione
europea, nazionale e regionale, relativi interventi di coordinamento e di applicazione e
proposte di eventuali correttivi, in rapporto con le direzioni generali di settore;
b) iniziative per la promozione, il coordinamento e
l'accelerazione degli interventi di agevolazione alle imprese oggetto di finanziamento o
cofinanziamento da parte dell'Unione europea;
c) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi al sistema industriale e per l'innovazione tecnologica;
d) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per lo sviluppo delle aree depresse e per le zone colpite dagli eventi sismici
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1993, n. 96;
e) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi all'uso razionale dell'energia, al risparmio energetico ed all'uso delle fonti
rinnovabili ed assimilate e rapporti con le regioni per gli aspetti ad esse delegati o
trasferiti nella medesima materia;
f) esercizio delle competenze statali in materia di
incentivi per lo sviluppo dell'esplorazione mineraria del territorio nazionale e per lo
sviluppo degli investimenti minerari in Italia e all'estero; interventi per le attivita'
sostitutive nelle aree di crisi mineraria ed interventi per i risanamenti ambientali delle
aree minerarie;
g) esercizio delle competenze statali in materia di
agevolazioni finanziarie per gli interventi nel settore distributivo, per l'innovazione
dello stesso e per i mercati agroalimentari;
g-bis) interventi finalizzati al risanamento del settore
siderurgico e alla reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, ivi compresi
quelli rinvenienti alla competenza del Ministero a seguito della soppressione del
Ministero delle partecipazioni statali;
h) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti gli interventi di agevolazione
finanziaria alle imprese".
"Art. 8 (Direzione generale per l'armonizzazione e la
tutela del mercato). - 1. La direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del
mercato cura lo svolgimento delle funzioni di competenza del Ministero nelle seguenti
materie:
a) rapporti con l'Unione europea ed altri organismi
internazionali, con particolare riferimento alla tutela dei consumatori e degli utenti,
nonche' alla metrologia legale;
b) segnalazioni e proposte al Ministro ai fini dei rapporti
con l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, con particolare riferimento a
quelli in materia di tutela dell'informazione del consumatore con riguardo ai messaggi
pubblicitari, nonche' rapporti con altre autorita' indipendenti, per i profili concernenti
la tutela dei consumatori e degli utenti;
c) definizione delle iniziative normative, nonche' studi e
ricerche, relative alla tutela dei consumatori e degli utenti;
d) tutela degli interessi economici dei consumatori e degli
utenti e connessi rapporti con le regioni, con gli enti locali e le camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura;
e) attivita' di supporto e segreteria tecnico organizzativa
del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti, nonche' tenuta dell'elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281;
f) attivita' amministrativa di controllo e vigilanza,
relativamente alle manfestazioni a premio di cui all'art. 19, comma 4, lettera c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449;
f-bis) monitoraggio dei prezzi liberi e controllati nelle
varie fasi di scambio ed indagini sulle normative, sui processi di formazione dei prezzi e
delle condizioni di offerta di beni e servizi, anche ai fini di osservazione circa
l'andamento delle dinamiche inflattive, con conseguenti segnalazioni delle anomalie e
distorsioni al Ministro ai fini dell'inoltro delle segnalazioni stesse alle autorita' con
poteri di intervento sul mercato;
f-ter) attivita' di omologazione degli strumenti di misura,
nonche' di indirizzo e coordinamento dei servizi metrici e del saggio dei metalli preziosi
e relativi rapporti con le camere di commercio industria artigianato ed agricoltura e con
ogni altro organismo operante nella materia;
f-quater) attivita' di controllo di sicurezza e di
conformita' dei prodotti destinati al consumatore alle direttive comunitarie e alle
connesse certificazioni, nonche' rapporti con i soggetti competenti per i controlli in
sede locale, in collegamento con la direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita';
g) altre materie connesse o complementari a quelle di cui
al presente comma e con prevalenza di aspetti inerenti la tutela dei consumatori e del
mercato".
- La legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante
"Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura",
e' stata pubblicata nel supplemento ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11
gennaio 1994. Il testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E' istituito
presso la camera di commercio l'ufficio del registro delle imprese di cui all'art. 2188
del codice civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro delle
imprese in conformita' agli articoli 2188 e seguenti del codice civile, nonche' alle
disposizioni della presente legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale del
capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato dalla
giunta nella persona del segretario generale ovvero di un dirigente della camera di
commercio. L'atto di nomina del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro delle
imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli
imprenditori di cui all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici. Le imprese
artigiane iscritte agli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono altresi'
annotate in una sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di
certificazione anagrafica e di pubblicita' notizia, oltre agli effetti previsti dalle
leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la
gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento
dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza e organicita' di
pubblicita' per tutte le imprese soggette ad iscrizione, garantendo la tempestivita'
dell'informazione su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente articolo
deve trovare piena attuazione entro il termine massimo di tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Fino a tale data le camere di commercio continuano a
curare la tenuta del registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della giustizia, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di
attuazione del presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita' realizzata attraverso
il registro delle imprese con il Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata e con il Bollettino ufficiale delle societa' cooperative,
previsti dalla legge 12 aprile 1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per via
telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di certificati di iscrizione nel registro
delle imprese o di certificati attestanti il deposito di atti a tal fine richiesti o di
certificati che attestino la mancanza di iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale
di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito nel registro delle
imprese, in conformita' alle norme vigenti;
c) particolari procedure agevolative e semplificative per
l'istituzione e la tenuta delle sezioni speciali del registro, evitando duplicazioni di
adempimenti ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte delle camere
di commercio di ogni altra notizia di carattere economico, statistico ed amministrativo
non prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese e nelle sue sezioni,
evitando in ogni caso duplicazioni di adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti
iscritti nelle sezioni speciali del registro, l'importo del diritto annuale di cui
all'art. 18, comma 1, lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione della
presente legge, nella misura di un terzo dell'importo previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del testo
unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del registro delle
imprese, le camere di commercio provvedono, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti comunque soggetti
all'iscrizione o al deposito nel registro delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 10 entrano
in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto alla banca
dati e all'archivio cartaceo del registro delle imprese e, fino al termine di cui al comma
7, del registro delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia integrale o
parziale di ogni atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito, con le
modalita' disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- Per il titolo decreto legislativo 13 ottobre 1998, n.
373, si veda nelle note alle premesse.
- Per il titolo del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo del comma 8 dell'art. 55 del decreto legislativo
n. 300/1999 e' il seguente:
"8. A far data dal 1o gennaio 2000, le finzioni
relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole
sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente
decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato.
Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente e' disposto ai
sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente
alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4,
comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997".
- Il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante
"Trasferimento delle competenze dei soppressi dipartimento per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a
norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488", e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1993.
- La legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 189 del 14 agosto 1998.
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997. Il testo del comma 4 dell'art. 19 e' il seguente:
"4. Con regolamento, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro
dell'interno, si procede alla revisione organica della disciplina dei concorsi e delle
operazioni a premio nonche' delle manifestazioni di sorte locali di cui agli articoli da
39 a 62 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, con contestuale abrogazione delle citate norme e di
ogni altra che risulti in contrasto con la nuova disciplina, secondo i seguenti principi:
a) revisione dei requisiti, delle condizioni e delle
modalita' per lo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio, nonche' delle
manifestazioni di sorte locali, con particolare riguardo all'individuazione dei soggetti
promotori, alla durata delle sole operazioni a premio, alla natura dei premi, ai
meccanismi e alle modalita' di effettuazione, alle forme di controllo delle singole
iniziative;
b) previsione della possibilita' di effettuare le
operazioni di cui all'art. 44, secondo comma, lettera a), del citato regio decreto-legge
n. 1933 del 1938, anche da piu' ditte in associazione tra loro; abolizione
dell'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi, delle operazioni a premio e delle
manifestazioni di sorte locali e definizione di eventuali modalita' di comunicazione
preventiva dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte
locali, da parte dei promotori;
previsione, per i concorsi a premio, della devoluzione alle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale dei premi non assegnati e non richiesti;
c) attribuzione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato dei poteri di controllo sui concorsi e sulle operazioni a premio e di
divieto dello svolgimento dei medesimi, nei casi di fondato pericolo di lesione della
pubblica fede e della parita' di trattamento e di opportunita' per tutti i partecipanti,
di turbamento della concorrenza e del mercato, di elusione del monopolio statale dei
giochi e delle scommesse per la mancanza di reali scopi promozionali, con contestuale
adeguamento delle relative strutture amministrative e dotazioni organiche anche a valere
sul personale gia' assegnato temporaneamente al Ministero senza ulteriori gravami per i
soggetti promotori;
d) attribuzione ai comuni del potere di vigilanza sullo
svolgimento delle manifestazioni di sorte locali e alle prefetture del potere di vietarne
lo svolgimento nei casi di mancanza dei requisiti e delle condizioni di cui alla lettera
a)".
Nota all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda nelle note alle premesse.