MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DECRETO 13 aprile 2000
Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca
applicata.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento
dell'attivita' di ricerca
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: "Istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica";
Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del
Fondo speciale per la ricerca applicata;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, "Interventi
per i settori dell'economia di rilevanza nazionale" che, all'art. 7, prevede che la
preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli
interventi del Fondo predetto siano affidate al comitato tecnico-scientifico composto
secondo le modalita' ivi specificate;
Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il
finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;
Visto il decreto ministeriale n. 253 ric. del 15 febbraio
1995, di nomina del comitato tecnico-scientifico, confermato con decreto n. 435 ric. del
27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 ric. del 10 luglio 1998;
Viste le deliberazioni MURST n. 281 del 29 aprile 1994 e n.
302 del 9 giugno 1995;
Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297:
"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della
ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilita'
dei ricercatori";
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante:
"Nuove modalita' procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli
interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata";
Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 4 e 11
del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;
Viste le relazioni e delibere trasmesse dal San Paolo
I.M.I. S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore
al 19 dicembre 1997;
Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato
tecnico-scientifico nella riunione del 15 dicembre 1999, di cui ai punti 7, 8 e 10 del
resoconto sommario;
Considerato che per tutti i progetti proposti per il
finanziamento nella predetta riunione esiste o e' in corso di acquisizione la
certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n.
252;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente
la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;
Considerato che le domande oggetto del presente decreto
sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto, ai sensi della circolare prot.
n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio
2000, l'Istituto San Paolo I.M.I. S.p.a. assicurera' la gestione della complessiva
attivita' contrattuale;
Decreta:
Art. 1.
I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli
interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le
modalita' per ciascuno indicate:
L'operazione di seguito indicata gia' decretata e' cosi'
modificata:
064297 Libra Pharmaceutical Technologies S.r.l. Calenzano
(Firenze) Nuova linea compatta integrata per lavaggio, sterilizzazione/depirogenerazione,
riempimento e sigillatura di fiale a punta aperta.
Rispetto a quanto deliberato in data: 18 febbraio 1999, il
comitato riconosce il solo requisito dell'elevato rischio industriale.
Art. 3.
Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto
ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:
per le relative operazioni di finanziamento non sono
richieste particolari forme di garanzia, salva la facolta' per l'istituto finanziatore di
richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.
Altresi', ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto
decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti
nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma II, della legge n. 46/1982,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che
prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del
privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice
civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;
la durata del progetto potra' essere maggiorata di dodici
mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste
in essere dal contratto.
Art. 4.
L'ammontare del contributo in conto interessi previsto
dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sara'
determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso
dall'istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal
relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere gravera' sulle residue disponibilita'
derivanti dal capitolo 7507.
Art. 5.
Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1
del presente decreto, disposto ai sensi della legge n. 1089/1968 e successive modifiche e
integrazioni, sono determinate in L. 16.303.193.000 e graveranno sulle disponibilita' del
Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.