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La direttiva in oggetto ha stabilito alla data del 30 giugno 2000 il termine ultimo entro il quale gli Stati membri hanno lobbligo di trasporne i contenuti nel loro ordinamento; peraltro particolare esigenze industriali impongono tempi di attuazione molto rapidi. Si inlorma che questo Dipartimento, in attesa del completamento della procedura di recepimento della direttiva, non compatibile con la suddetta scadenza, ha emanato la circolare U. di G. Motorizzazione B n. 16/2000 del 4 maggio 2000 con la quale si rendono applicabili le disposizioni riportate nella direttiva medesima. Pertanto, qualora gli interessati ne facciano richiesta, i centri prova autoveicoli del Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri potranno applicare le disposizioni contenute nella direttiva in oggetto garantendo cosi' il diritto dei richiedenti ad ottenere le certificazioni delle quali hanno necessita' ovvero quello di poter utilizzare in Italia i certificati di omologazione rilasciati dalle amministrazioni degli altri Stati membri.