MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 6 maggio 2000
Recepimento direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
63, ai sensi del quale il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR)
provvede ad adeguare la normativa nazionale alla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 16 febbraio 1998 che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo all'indicazione del
tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico;
Visto l'art. 2 del decreto legislativo n. 63/2000, ai sensi
del quale il CICR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo
decreto, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario), le necessarie modifiche alla
disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro - Presidente del CICR 8 luglio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992,
(decreto ministeriale 8 luglio 1992);
Visti i predetti articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del
testo unico bancario, a mente dei quali il CICR stabilisce le modalita' di calcolo del
TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare e la formula di calcolo
nonche' i casi in cui, per motivate ragioni tecniche, il TAEG puo' essere indicato
mediante un esempio tipico;
Considerato che la richiamata direttiva 98/7/CE prescrive
di utilizzare un unico metodo di calcolo del TAEG nell'insieme della Unione europea al
fine di promuovere l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno e di garantire
ai consumatori un elevato grado di tutela;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'art. 3 della
succitata direttiva 87/102/CEE, come modificato dall'art. 1, lettera d), della direttiva
98/7/CE, e dell'art. 123, comma 2 del decreto legislativo n. 365/1993, per l'indicazione
del TAEG deve essere utilizzato un esempio tipico solo se non sia possibile avvalersi di
altre modalita';
Ravvisata l'opportunita' che, quando il mezzo utilizzato
per l'offerta del credito lo consenta, gli operatori, in aggiunta all'indicazione del
TAEG, forniscano al consumatore anche un esempio tipico;
Su proposta formulata dalla Banca d'Italia, sentito
l'Ufficio italiano dei cambi;
Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del testo unico bancario;
Decreta:
1. La lettera a) dell'art. 2, comma 7, del decreto
ministeriale 8 luglio 1992, citato in premessa, e' sostituita dalla seguente:
"a) gli intervalli di tempo devono essere espressi in
anni o frazioni di anno. Un anno e' composto di 365 giorni, 365,25 giorni o (per gli anni
bisestili) 366 giorni, 52 settimane o 12 mesi identici, ciascuno dei quali e' costituito
da 30, 41666 giorni. L'indicazione del TAEG deve essere accompagnata da quella del
parametro temporale specificamente utilizzato." 2. Nell'allegato 1 al decreto
ministeriale 8 luglio 1992, alle osservazioni ivi contenute sono aggiunte le seguenti:
"- il risultato del calcolo va espresso con
un'approssimazione fino alla seconda cifra decimale. Per l'arrotondamento si applica la
seguente regola: se la terza cifra decimale e' maggiore o eguale a 5, la seconda cifra
decimale e' aumentata di una unita';
- le formule utilizzate devono dare un risultato uguale a
quello degli esempi contenuti nell'allegato 3".
3. Dopo l'allegato 2 al decreto ministeriale 8 luglio 1992,
e' inserito l'allegato al presente decreto, recante gli esempi di calcolo del TAEG.
4. Il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il sessantesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione.