MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 12 aprile 2000, n.140
Modifiche al regolamento adottato con decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472,
attuativo dell'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la
determinazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione
all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
Visto in particolare l'articolo 31, comma 5, del citato
decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'Albo unico nazionale
dei promotori finanziari;
Visto il regolamento adottato con decreto ministeriale 11
novembre 1998, n. 472, attuativo del predetto articolo 31, comma 5;
Ritenuto di dover integrare detto regolamento;
Sentita la Consob;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso
nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 6 marzo 2000;
Vista la nota del 10 marzo 2000 con la quale, ai sensi
dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato
comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Integrazioni e modifiche regolamentari
1. Il regolamento adottato con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica 11 novembre 1998, n. 472, e' cosi'
integrato e modificato:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), n. 3, dopo la frase
"alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto" sono
inserite le parole "contro la pubblica amministrazione";
b) all'articolo 3, comma 1, dopo la parola
"quinquennale" e' inserita la frase "ovvero quadriennale, integrato dal
corso annuale previsto per legge"; dopo la parola "equipollente" e'
inserita la frase "sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale a cura
della Consob";
c) all'articolo 3, comma 3, le parole "dall'articolo
3" sono sostituite con le parole "dall'articolo 4".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 12 aprile 2000
Il Ministro: Amato
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2000
Registro n. 2 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 51
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472,
attuativo dell'art. 31, comma 5, reca: "Regolamento recante norme per
l'individuazione dei requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione
all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari".
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 31, comma 5, del decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52), e' il seguente:
"5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, con regolamento adottato sentita la Consob, determina i
requisiti di onorabilita' e di professionalita' per l'iscrizione all'albo previsto dal
comma 4. I requisiti di professionalita' per l'iscrizione all'albo sono accertati sulla
base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza
professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette
dalla Consob".
- Per il decreto ministeriale 11 novembre 1998, n. 472, si
veda in nota al titolo.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di
piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriaii non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che
gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento",
siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto ministeriale
n. 472 dell'11 novembre 1998, come modificato dal presente regolamento:
Art. 1 (Requisiti di onorabilita'). - 1. Non possono essere
iscritti all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari, di cui all'art. 31, comma 4,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 8 (di seguito "Albo"), coloro che:
a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilita' o
decadenza previste dall'art. 2382 del codice;
b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte
dall'autorita' giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti
della riabilitazione;
c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi
gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme
che disciplinano l'attivita' bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme
in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo
XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per
un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il
patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in
materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo o non inferiore a due anni
per un qualunque delitto non colposo.
2. Non possono essere iscritti all'Albo coloro ai quali sia
stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera c),
salvo il caso dell'estinzione del reato. Le pene previste dal comma 1, lettera c), n. 1 e
n. 2) non rilevano se inferiori a un anno.
3. Con conferimento alle fattispecie disciplinari in tutto
o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni
previste dai commi 1 e 2 e' effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale a cura della Consob".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto ministeriale
11 novembre 1998, n. 472, come modificato dal regolamento qui pubblicato:
"Art. 3 (Requisiti di professionalita'). - 1. Coloro
che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non
inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di
durata quinquennale, ovvero quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per legge o
un titolo di studio estero equipollente, sulla base di una valutazione di equivalenza
sostanziale a cura della Consob".
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresi',
superare una prova valutativa indetta dalla Consob secondo le modalita' stabilite dalla
Consob medesima.
3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al
comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalita' accertati dalla
Consob sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 4.