- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
- di concerto con
- IL MINISTRO DELLE FINANZE
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- Visto il regolamento per l'amministrazione e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed,
in particolare, l'art. 621 e seguenti in materia di conti giudiziali degli agenti della
riscossione;
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- Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni ed integrazioni, recante, tra l'altro, disposizioni in materia di
riscossione unificata ed, in particolare l'art. 24 relativo alle modalita' di versamento;
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- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio
1998, n. 189 ed, in particolare, l'art. 2, che regolamenta termini e modalita' di
versamento alla tesoreria provinciale dello Stato da parte dei concessionari della
riscossione;
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- Visto l'art. 4 del richiamato decreto presidenziale 18
maggio 1998, n. 189, secondo il quale la sezione di tesoreria emette quotidianamente
un'unica quietanza relativa a tutti i versamenti effettuati in ciascuna giornata dalle
banche e dai concessionari, allegando alla quietanza stessa un elenco dei versamenti della
giornata, distinto per soggetto versante;
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- Visto l'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, che conferisce ad un'apposita struttura di gestione il compito di attribuire le somme
agli enti destinatari;
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- Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del
lavoro e della previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, con cui e' stata individuata
la struttura di gestione ai sensi del comma 3 dello stesso art. 22 del decreto legislativo
n. 241 del 1997;
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- Visto l'art. 9 della legge 13 maggio 1999, n. 133, in base
al quale con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sono individuati i documenti
giustificativi validi ai fini della dimostrazione nei conti giudiziali delle somme versate
dai concessionari in tesoreria;
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- Ritenuto che occorre provvedere in conformita' a quanto
prescritto dal citato art. 9;
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- Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze;
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- Decreta:
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- Art. 1.
- 1. I concessionari della riscossione che effettuano nella
tesoreria dello Stato i versamenti delle somme riscosse direttamente presso i propri
sportelli ovvero quelle accreditate dagli istituti delegati, per le quali sono obbligati
alla resa del conto giudiziale di cui all'art. 621 del regolamento per l'amministrazione
del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, danno dimostrazione del discarico delle somme riscosse allegando al
conto gli elenchi dei versamenti giornalieri ricevuti dal Ministero delle finanze -
Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la riscossione.
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- Art. 2.
- 1. La Direzione centrale per la riscossione, fermo restando
gli adempimenti di cui al decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di quello del lavoro e della
previdenza sociale del 22 maggio 1998, n. 183, acquisisce i dati dei versamenti effettuati
dai soggetti abilitati alla riscossione e ne riscontra la rispondenza con la quietanza
cumulativa emessa dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di cui all'art. 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189.
- 2. Effettuati gli adempimenti di cui al comma 1, la
Direzione centrale per la riscossione forma giornalmente gli elenchi dei versamenti
effettuati dai singoli concessionari della riscossione alla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato.
- 3. Gli elenchi dei versamenti di cui al comma 2 saranno
trasmessi ai competenti concessionari della riscossione per il tramite della struttura di
gestione prevista dall'art. 1 del decreto n 183 del 1998 di cui al comma 1 e recheranno
timbro e firma del dirigente responsabile della Direzione centrale per la riscossione, per
le finalita' di cui all'art. 1.
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- Roma, 7 febbraio 2000
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- Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica Amato
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- Il Ministro delle finanze Visco
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- Registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 2000
- Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica,
foglio n. 314