MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ORDINANZA 20 aprile 2000
Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di
istruzione elementare, media e secondaria superiore - anno scolastico 1999/2000.
(Ordinanza n. 126).
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918,
n. 1852, contenente disposizioni sugli istituti di istruzione artistica;
Visto il regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, contenente
disposizioni sugli alunni, esami e tasse negli istituti medi di istruzione;
Visto il regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, ed in
particolare l'art. 137;
Visto il regio decreto 22 novembre 1929, n. 2049;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945, con il
quale sono stati fissati gli orari ed i programmi dei conservatori musicali;
Visto il regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, concernente
l'ordinamento degli istituti per la formazione degli insegnanti per le scuole di grado
preparatorio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12
febbraio 1985, n. 104, con il quale sono stati approvati i programmi didattici per la
scuola primaria;
Vista la legge 24 dicembre 1957, n. 1254, con la quale sono
stati introdotti i cicli didattici nella scuola elementare;
Vista la legge 5 giugno 1990, n. 148, sulla riforma
dell'ordinamento della scuola elementare;
Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1978 contenente
disposizioni sugli esami di idoneita' nella scuola media;
Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 1979, relativo ai
programmi, orari d'insegnamento e prove d'esame per la scuola media statale;
Visto il decreto ministeriale 26 agosto 1981, concernente
criteri orientativi per le prove di esame di Stato per il conseguimento del diploma di
licenza della scuola media e modalita' dello svolgimento della medesima;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
cui e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione;
Vista la legge 8 agosto 1995, n. 352, concernente
l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante
disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina degli esami
di stato conclusivi di corsi di studio di istruzione secondaria superiore, di seguito
denominato regolamento;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno
1998, n. 249, con quale e' stato emanato il regolamento recante lo statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente
disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
1999, n. 323, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme per l'attuazione
della legge 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento
dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 13 marzo 2000, n. 70,
concernente il modello di certificazione previsto dalla legge 20 gennaio 1999, n. 9,
sull'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Vista l'ordinanza ministeriale 22 aprile 1999, n. 110,
concernente il calendario scolastico per l'anno 1999-2000;
Vista l'ordinanza ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999,
contenente norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non
statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore per l'anno scolastico
1998-99;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista l'ordinanza ministeriale 4 febbraio 2000, n. 31,
recante istruzioni e modalita' organizzative e operative per lo svolgimento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non
statali per l'anno scolastico 1999/2000;
Ordina:
Art. 1.
Scuola dell'obbligo
1. Le disposizioni concernenti gli scrutini e gli esami
nella scuola elementare, nella scuola media e nelle scuole medie annesse ai conservatori
di musica e agli istituti d'arte, di cui al testo coordinato dell'ordinanza ministeriale
n. 65 del 20 febbraio 1998, confermate dall'art. 1 dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999
citata nelle premesse, sono confermate, per l'anno scolastico 1999-2000, con le modifiche
e integrazioni di seguito indicate.
2. L'art. 9, comma 9, e' modificato come segue:
"9. Per quanto riguarda le domande di ammissione
all'esame, controfirmate dall'esercente la potesta' parentale, e la prescritta
documentazione, si applicano le norme della legge n. 127 del 15 maggio 1997 e le
disposizioni della circolare ministeriale n. 349 del 7 agosto 1998, in materia di
autocertificazione".
3. L'art. 9, comma 13, ultimo periodo, e' modificato come
segue:
"13. Nelle scuole medie funzionanti con corsi ad
indirizzo musicale ricondotti ad ordinamento per effetto del decreto ministeriale 6 agosto
1999, la commissione d'esame e' altresi' composta dagli insegnanti di strumento
musicale".
4. L'art. 9, comma 40, e' modificato come segue:
"40. Ciascun presidente di commissione deve redigere,
in duplice copia, al termine della sessione, la scheda informativa di cui alla circolare
ministeriale 20 maggio 1999, n. 127. Una copia della scheda informativa deve essere
inviata entro il 15 luglio al referente di settore delle segreterie tecniche degli
ispettori presso le sovrintendenze scolastiche. La seconda copia della scheda deve essere
trasmessa al provveditorato secondo tempi e le modalita' che ogni provveditore fissera'
autonomamente. Ogni referente di settore fara' pervenire entro il 30 novembre alla
direzione generale dell'istruzione secondaria di I grado un rapporto di sintesi sulle
informazioni raccolte dalle schede e basato sull'analisi svolta dagli ispettori
regionali".
5. L'art. 9, comma 44, e' modificato come segue:
"44. Per i corsi facoltativi autorizzati ai sensi
della circolare ministeriale n. 304 del 10 luglio 1998 e per i corsi facoltativi
autonomamente organizzati dalla scuola, compresi quelli organizzati in collaborazione con
soggetti esterni, per l'insegnamento di una seconda lingua straniera trovano applicazione
le disposizioni di cui alla circolare ministeriale n. 335 del 28 maggio 1997".
6. Dopo l'art. 9, e' aggiunto il seguente art. 9-bis:
"9-bis. Certificazione dell'obbligo scolastico. - 1. A
ciascun allievo che si trovi nella condizione di essere prosciolto dall'obbligo scolastico
e' rilasciata anche la certificazione, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20
gennaio 1999, n. 9 e dell'art. 9 del regolamento di attuazione di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323, secondo il modello adottato con decreto
ministeriale n. 70 del 13 marzo 2000".
Art. 2.
Istituti di istruzione secondaria superiore
1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini
e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui
al titolo II dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti modifiche
e integrazioni.
2. L'articolo 2, comma 1, e' cosi' sostituito:
"1. A norma dell'art. 2 dell'ordinanza ministeriale n.
110 del 22 aprile 1999, citata nelle premesse, gli scrutini finali negli istituti di
istruzione secondaria superiore hanno luogo entro i termini stabiliti dai capi d'istituto,
sentito il collegio dei docenti".
3. Nell'art. 2, comma 4, lettera b), il secondo periodo e'
modificato come segue:
"4. Nel caso di promozione cosi' deliberata, il
preside comunica, per iscritto, alla famiglia, le motivazioni delle decisioni assunte dal
consiglio di classe, nonche' un dettagliato resoconto sulle carenze dell'alunno, indicando
anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella o nelle discipline nelle
quali l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza".
4. Nell'art. 3, comma 1, il secondo periodo e' modificato
come segue:
"1. Per l'anno scolastico 1999-2000, il credito
scolastico viene attribuito agli allievi dell'ultima classe sulla base della tabella E e
agli allievi della penultima e terzultima classe sulla base della tabella A, allegate al
regolamento e delle note in calce alle medesime".
5. Dopo l'art. 4 e' aggiunto l'art. 4-bis:
"4-bis. Pubblicazione degli scrutini. - 1. A norma
dell'art. 2 della citata ordinanza ministeriale n. 110/1999, gli scrutini sono pubblicati
entro i termini stabiliti dal capo d'istituto, sentito il collegio dei docenti.
2. Nel caso di promozione con debito formativo, nel
prospetto degli scrutini affisso all'albo vengono altresi' evidenziate la disciplina o le
discipline in cui l'alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza e va, inoltre
precisato che la promozione e' stata conseguita ai sensi dell'art. 2, comma 4,
dell'ordinanza ministeriale n. 128/1999.
3. In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami,
all'albo dell'istituto l'indicazione dei voti e' sostituita con il riferimento al
risultato negativo riportato ("non ammesso alla classe successiva , "non
qualificato , "non licenziato ).
4. Per gli alunni che seguono un piano educativo
individualizzato differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi
assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate e nei quadri
pubblicati all'albo, l'indicazione che la votazione e' riferita al P.E.I e non ai
programmi ministeriali".
6. Dopo l'art. 4 e' aggiunto l'art. 4-ter:
"4-ter. Scrutini nel primo anno di scuola secondaria
superiore. - 1. Relativamente alle fattispecie di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 323 del 9 agosto 1999, in materia di elevamento
dell'obbligo scolastico, per gli scrutini nel primo anno della scuola secondaria superiore
si applicano le disposizioni del medesimo decreto.
2. A ciascun allievo che e' prosciolto dall'obbligo o che
abbia adempiuto all'obbligo stesso, avendo conseguito la promozione alla seconda classe di
scuola secondaria superiore, senza iscriversi alla medesima, e' rilasciata certificazione
ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 20 gennaio 1999 e dell'art. 9 del regolamento
di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1999, n. 323,
secondo il modello adottato con decreto ministeriale n.
70 del 13 marzo 2000".
7. Il comma 5 dell'art. 6 e' abrogato.
8. All'art. 7 la rubrica e' modificata in "Esami di
idoneita' negli istituti tecnici aeronautici e commerciali" e sono aggiunti i
seguenti commi:
"3. Gli esami di idoneita' alle classi di istituto
tecnico commerciale, escluse quelle dell'indirizzo programmatori, vertono unicamente sui
programmi dell'indirizzo di nuovo ordinamento giuridico-economico-aziendale. I candidati
in possesso di promozione o idoneita' relative agli indirizzi del precedente ordinamento
"amministrativo , "mercantile , "commercio con l'estero e
"amministrazione industriale non sostengono esami integrativi per l'accesso al nuovo
corso. Le istituzioni scolastiche, fermo restando il principio dell'autonomia loro
propria, definiscono e adottano criteri e modalita' degli interventi di sostegno,
eventualmente integrati da attivita' di autoformazione, da realizzare, nel corso dell'anno
scolastico successivo, per un efficace inserimento nelle classi di tali studenti secondo
un piano di fattibilita' adottato dal consiglio d'istituto.
4. Nella valutazione, in sede di esame di idoneita', dei
candidati in possesso di promozione od idoneita' relativa ad indirizzo di precedente
ordinamento, nonche' nella valutazione finale degli alunni, nella stessa posizione,
ammessi a frequentare classi di nuovo ordinamento, le commissioni ed i consigli di classe
tengono conto che i predetti hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi
programmi".
9. All'art. 10, comma 3, l'ultimo periodo e' abrogato.
10. All'art. 11, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"3. A norma dell'art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 323/1999, gli alunni promossi al termine del primo anno, che chiedono
di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono le
prove integrative di cui all'art. 192 del decreto legislativo n. 297/1994. L'iscrizione a
tale classe avviene previo colloquio presso la scuola ricevente, diretto ad accertare gli
eventuali debiti formativi, da colmarsi mediante specifici interventi da realizzarsi
all'inizio dell'anno scolastico successivo".
11. Nell'art. 14, al comma 2, e' aggiunto il seguente
periodo: "Nei corsi di istruzione per adulti non si fa luogo allo svolgimento di tali
prove".
12. Nell'art. 14, comma 11, all'ultimo periodo e' aggiunto
"e sulle prove degli anni precedenti".
13. All'art. 18, i commi 1 e 12 sono abrogati e il comma 3
e' sostituito dal seguente:
"3. Le prove scritte dei predetti esami si svolgono in
un'unica sessione estiva. Il calendario delle prove e' il seguente: 21 giugno 2000 - prova
di italiano; 22 giugno 2000 - prova di pedagogia;
23 giugno 2000 - prova, rispettivamente, di francese (solo
per la scuola di Aosta); tedesco (solo per la scuola di Bolzano); sloveno (solo per le
scuole alloglotte di Trieste e Gorizia).
Le prove di plastica e di disegno hanno inizio il giorno 26
giugno 2000 e vertono sui programmi di esame indicati nell'allegato C al regio decreto 11
agosto 1933, n. 1286; le eventuali prove suppletive sono disciplinate dall'art. 12, comma
13, dell'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000".
Art. 3.
Scrutini finali ed esami nelle classi sperimentali
1. Sono confermate le disposizioni concernenti gli scrutini
e gli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione secondaria superiore, di cui
al titolo III dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti
modifiche.
2. All'art. 19, i commi 4 e 5 sono sostituiti dal seguente:
"4. E' consentita l'ammissione di candidati esterni,
mediante esami di idoneita', a classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione che
coinvolgono sia l'ordinamento sia la struttura (c.d. maxisperimentazioni) e a classi ove
sono in atto sperimentazioni di solo ordinamento".
Art. 4.
Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore
1. Nell'art. 24 dell'ordinanza ministeriale numero
128/1999, il rinvio deve intendersi all'ordinanza ministeriale n. 31 del 4 febbraio 2000.
Art. 5.
Disposizioni generali
1. Sono confermate le disposizioni di cui al titolo V
dell'ordinanza ministeriale 14 maggio 1999, n. 128, con le seguenti integrazioni.
2. All'art. 25 sono aggiunti i seguenti commi:
"6. Le istituzioni scolastiche adottano idonee
modalita' di comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e
degli esami".
7. Ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 394/1999, citato nelle premesse, il consiglio di classe procede, comunque,
alla valutazione e agli scrutini finali nei confronti dei minori stranieri iscritti con
riserva nelle scuole di ogni ordine e grado".
Art. 6.
Disposizione finale
1. Le modifiche e le integrazioni sopra riportate saranno
recepite in apposito testo coordinato con le precedenti ordinanze nel testo citate.
La presente ordinanza e' inviata alla Corte dei conti per
la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.