COMMISSIONE DI GARANZIA PER
L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERAZIONE 1 giugno 2000
Disciplina relativa alle procedure amministrative di conciliazione.
LA COMMISSIONE
In relazione all'espletamento delle procedure
amministrative di conciliazione di cui all'art. 2, comma 2 della legge n. 146/1990, cosi'
come modificata dalla legge n. 83/2000, adotta unanime la seguente delibera.
Considerato:
1) che l'art. 2, comma 2, della legge n. 146/1990, come
modificato dalla legge n. 83/2000 subordina la legittimita' della proclamazione dello
sciopero al previo esperimento del tentativo di conciliazione;
2) che in particolare, in mancanza di accordo valutato
idoneo o di provvisoria regolamentazione disposta dalla Commissione, o qualora le parti
non ritengano opportuno applicare le procedure specifiche concordate, la legge prevede una
procedura alternativa, davanti al prefetto o al comune in sede locale, al Ministro del
lavoro in sede nazionale;
3) che la legge non prevede un termine entro il quale tale
tentativo di conciliazione deve essere esperito;
4) che e' contrario alla ratio della legge e comunque
all'esercizio del diritto di sciopero costituzionalmente tutelato ipotizzare una dilazione
eccessiva o addirittura a tempo indeterminato dello sciopero a causa delle inerzia o del
ritardo dell'autorita' competente;
Precisa che qualora l'incontro conciliativo delle parti non
sia intervenuto nei cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione della richiesta
dell'organizzazione sindacale, la Commissione riterra' adempiuto l'obbligo
dell'organizzazione sindacale di far precedere alla proclamazione dello sciopero
l'esperimento delle procedure di raffreddamento e conciliazione, e pertanto legittima -
sotto tale profilo - la proclamazione dello sciopero medesimo;
Dispone la trasmissione della presente delibera ai
Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per la
funzione pubblica (con invito ad inviarla a tutte le amministrazioni pubbliche), al
Ministro della giustizia, all'ARAN, ed alle associazioni e confederazioni sindacali (con
invito ad inviarla alle rispettive federazioni di categoria ed associate) Confindustria,
Cispel, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Lega Cooperative, Confcooperative, UNCI,
AGCI, CAASA, CLAAI, Confartigianato, ABI, Federasse, Confetra, AGENS, ENEL, Assaeroporti,
Assaereo, IBAR, Fedarlinea, Poste Italiane S.p.a., UPI, ANCI, CGIL, CISL, UIL, CISAL, UGL,
CONFSAL, CIDA, CONFEDIR, CONFAIL, Unionquadri, ORSA, CUB;
Richiede inoltre ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
l), della legge n. 146/1990, come innovata dalla legge n. 83/2000, la pubblicazione della
presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.