MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 24 maggio 2000
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5,50%, con
godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° novembre 2010, quinta e sesta tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n.
526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario,
ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che
con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in
particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e
per la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n.
827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante
l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di
emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto
il 23 maggio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a
lire 44.056 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 29 marzo, 21 aprile 2000,
con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei buoni del
Tesoro poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei predetti buoni del Tesoro
poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7
agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una quinta tranche dei buoni del Tesoro
poliennali 5,50%, con godimento 1o novembre 1999 e scadenza 1o novembre 2010, fino
all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del
29 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei
buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,
restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione
stabilite dal citato decreto ministeriale 29 marzo 2000.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a
fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto
ministeriale 21 aprile 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni
di "coupon stripping".
La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto,
essendo pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al
primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita'
indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 marzo 2000, entro le
ore 13 del giorno 30 maggio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli
articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 marzo 2000.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della sesta tranche dei titoli stessi per
un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del
presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano
partecipato all'asta della quinta tranche e verra' assegnata con le modalita' indicate
negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 marzo 2000, in quanto applicabili;
il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al
prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del
presente decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al
collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del
giorno 31 maggio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno
"specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore
dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei
B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale
assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra' redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 1o giugno 2000,
al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentuno
giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione
titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del
controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia
il medesimo giorno 1o giugno 2000.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1,
art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6. art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al
lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2000
faranno carico al capitolo 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3.) dello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno
finanziario 2010, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di previsione
della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3)
dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.