MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 24 maggio 2000
Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" (CTZ-18) con
decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001, prima e seconda tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n.
887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di
certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo
articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che
con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in
particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante
l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di
emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto
il 23 maggio 2000 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a
lire 44.056 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di diciotto mesi;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461,
recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in
particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza
cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una prima
tranche di "CTZ-18", con decorrenza 31 maggio 2000 e scadenza 30 novembre 2001,
fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base
di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo;
il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai
successivi articoli 9, 10 e 11.
Al termine della procedura di assegnazione e' prevista
automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo
del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare
agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai
successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e
irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.
Art. 2.
L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito
di cui al presente decreto e' di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi
avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del
decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi sottoscritti dei
certificati sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto;
tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso
trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa
riconosce ai titoli di Stato.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti
all'asta verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito
accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati,
di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i
relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle
esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente
decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,
e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
fare anticipazioni.
Art. 4.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in
unica soluzione il 30 novembre 2001, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati
decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448
del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.
La determinazione della quota dello scarto di emissione
sara' effettuata in conformita' a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato
decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni
dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra
il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di
riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori i
sottoindicati soggetti, purche' abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):
a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di
cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo
istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto
legislativo;
le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in
quanto esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385
del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche'
risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;
le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta
anche in quanto esercitino le attivita' di intermediazione mobiliare senza stabilimento di
succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai
sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;
b) le societa' di intermediazione mobiliare e le imprese di
investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e g), del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi
dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento
comunitarie di cui alla lettera f) del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito
elenco allegato a detto albo.
Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete
nazionale interbancaria.
Art. 6.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca d'Italia.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti
alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione
stipulata in data 4 aprile 1985.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati
all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da
specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio
reso sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per
cento.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle
sezioni di tesoreria fra i "pagamenti da regolare".
Art. 7.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre,
devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono
sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare
dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso
vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro
di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in
considerazione.
Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo
indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate
limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo
minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.
Art. 8.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche
di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno
26 maggio 2000, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da
indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita'
tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della
predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di
"recovery" previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei
locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai
fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con
l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate
con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale
prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data
l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli "specialisti".
Art. 10.
In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui
i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono
prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi
inferiori al "prezzo di esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con
le seguenti modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo
piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione; nel caso di
domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle
richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione"
sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo
comunicato stampa di cui al precedente art. 9.
Art. 11.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo
meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano
essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i
necessari arrotondamenti.
Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei
certificati di cui al precedente art. 11, avra' inizio il collocamento della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale
indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sara' riservata agli
operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano
partecipato all'asta della prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare
al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del
giorno 29 maggio 2000.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno
prese in considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili,
le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno
"specialista" dovra' essere presentata con le modalita' di cui al precedente
art. 8 e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende
sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a 500.000
euro;
eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese
in considerazione.
Ciascuna richiesta non dovra' essere superiore all'intero
importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore
verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.
Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo
minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali
richieste distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma delle
offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello
di aggiudicazione d'asta.
Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno
"specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore
dei certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste
dei "CTZ-18", ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il
totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero
presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che hanno
presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.
L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di cui
al comma precedente.
Delle operazioni relative al collocamento supplementare
verra' redatto apposito verbale.
Art. 14.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 31 maggio 2000,
al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione
titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Art. 15.
Il 31 maggio 2000 la Banca d'Italia provvedera' a versare,
con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello
Stato, il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei certificati assegnati al
prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile
lira/euro di 1.936,27.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto
versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo
X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
Art. 16.
I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente
decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel
decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 17 dicembre 1998.
Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le
operazioni di cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca
d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse
sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei certificati
e' esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti
spettanti agli enti locali.
Art. 17.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente
decreto, relativo all'anno finanziario 2001, fara' carico ad appositi capitoli dello stato
di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno stesso e corrispondenti capitoli 9537 (unita' previsionale di base
3.3.1.3) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2935
(unita' previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto
ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in
corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto
all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.