AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI
DETERMINAZIONE 29 maggio 2000
Affidamento a trattativa privata di opere complementari - compatibilita' della norma
regionale con i principi generali della legge-quadro. (Determinazione n. 26/2000).
Il Consiglio dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori
pubblici nella riunione del 10 maggio 2000 in merito alla questione prospettata
dall'azienda sanitaria USL n. 1 di Avezzano circa l'affidamento a trattativa privata di
opere complementari ha adottato la seguente determinazione;
Premesso:
L'azienda USL n. 1 Avezzano-Sulmona della regione Abruzzo,
a seguito di finanziamento concesso dalla regione, affidava in esito a licitazione privata
alla ditta Edilgisia S.r.l. lavori per la realizzazione di un intervento per la
conservazione in efficienza e messa a norma del presidio ospedaliero di Piscina per un
complessivo importo contrattuale di L. 1.830.249.240 al netto del ribasso del 19,10% su L.
2.262.360.000.
L'insufficienza delle risorse messe a disposizione dalla
regione non aveva consentito l'adeguamento dell'intera struttura ospedaliera per cui i
lavori aggiudicati riguardavano soltanto una parte dell'intero complesso.
Successivamente, nel corso dell'esecuzione dell'intervento,
per sopravvenute disposizioni legislative, successive all'approvazione del progetto, si
rendeva necessaria la redazione di una perizia di variante ai sensi dell'art. 25, comma 1,
lettera a), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni che
comportava un aumento rientrante nella fattispecie del quinto d'obbligo, dell'importo
contrattuale, che veniva cosi' elevato a L. 2.193.765.300 al netto del ribasso d'asta del
19,10% su L. 2.711.700.000.
Dalle opere appaltate erano, peraltro, rimasti esclusi i
lavori di ristrutturazione e messa a norma di due aree di degenza poste al secondo e terzo
piano dell'ospedale e destinate a medicina generale e geriatria; il che impediva, di
fatto, l'apertura di tutte le degenze disponibili con conseguente attivazione parziale dei
posti letto previsti nella struttura sanitaria.
Consapevole di tale disservizio, l'azienda sanitaria, in
considerazione della complementarieta' dei lavori non eseguiti rispetto a quelli oggetto
del contratto di appalto e della sopravvenuta circostanza relativa all'impossibilita' di
utilizzare nel suo insieme il complesso ospedaliero, riteneva di verificare la
possibilita' di affidare gli stessi a trattativa privata alla medesima impresa
aggiudicataria in applicazione dell'art. 35, comma 4, lettera c), della legge regione
Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, utilizzando proprie risorse finanziarie svincolate
dall'iniziale finanziamento regionale.
Al riguardo veniva anche redatto un progetto esecutivo per
il completamento della ristrutturazione delle degenze non comprese nel primo contratto per
un importo dei lavori a base d'asta di L. 452.471.603 rientrante anch'esso nel limite del
20% dell'appalto originario; con acquisizione della disponibilita' dell'impresa Edilgisa
che proponeva un ribasso d'asta del 20% anziche' del 24,10% proposto dall'azienda.
Sull'affidamento a trattativa privata di detti lavori
all'impresa Edilgisa S.r.l. si esprimeva l'avv. Mauro Ciani di Bologna che, confermando
analogo avviso dell'avv. Antonio Catalano di Pescara, riteneva applicabile l'art. 35 della
legge regionale n. 146/1996 per la parte relativa all'ipotesi di complementarieta' dei
nuovi lavori, scaturita da circostanze impreviste.
Considerato:
La questione proposta alla valutazione dell'Autorita' per
la vigilanza sui lavori pubblici attiene alla possibilita' dell'affidamento a trattativa
privata di lavori complementari non considerati nel contratto originario d'appalto e che
siano resi necessari da sopravvenute impreviste circostanze, con riferimento all'art. 35,
comma 4, lettera c), della legge della regione Abruzzo 24 dicembre 1996, n. 146, che tale
ipotesi specificamente concerne.
Il dubbio interpretativo trae giustificazione dal
presupposto che la norma indicata contiene una disciplina relativa all'affidamento dei
lavori pubblici a trattativa privata apparentemente diversa da quella di cui all'art. 24
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Viene, quindi,
prospettata una questione di compatibilita' della norma regionale con i principi della
legge-quadro; il che, peraltro, implicherebbe, prioritariamente, la individuazione di
quelli che sono da considerare principi generali della legge stessa in materia di
affidamento negoziato.
Tuttavia, all'Autorita' di vigilanza pare che il caso
dedotto possa trovare soluzione indipendentemente dall'esame della questione
interpretativa prospettata. E tanto, in considerazione del fatto che, con riferimento ai
lavori - quali sono quelli in esame - di importo complessivo non superiore ai 300.000 ecu,
a norma dell'art. 25, comma 1, lettera a) della legge-quadro indicata, l'affidamento a
trattativa privata e' consentito nel rispetto delle norme sulla contabilita' generale
dello Stato.
In particolare, pertanto, e' consentito "in genere in
ogni caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano
essere utilmente seguite le forme degli articoli da 37 a 40 del regolamento". Con la
conseguenza che, per i lavori di importo non superiore all'indicato limite, la norma
regionale menzionata di cui all'art. 35 della legge n. 146/1996 della regione Abruzzo, la
quale nell'ipotesi di cui alla lettera c) del comma 4 non fa soltanto riferimento alla
complementarieta' dei lavori richiedendo, altresi', che i lavori medesimi siano resi
necessari da circostanze impreviste, non contrasta con i principi di cui alla legge quadro
n. 109/1994, in materia di affidamento e trattativa privata.
E' da ritenere che, qualora le norme regionali contengono
indicazioni compatibili con i principi generali che si possono trarre dalla normativa di
cui alla legge quadro - in particolare relativamente alla casistica concernente modalita'
di affidamento degli appalti o di redazione di varianti - non si pongono questioni di
abrogazioni di norme regionali per sopravvenuta emanazione di nuovi principi generali
ovvero di situazioni di incompatibilita' con la legge regionale.