- IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
- di concerto con
- IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
-
- Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare,
l'articolo 17, comma 3;
-
- Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
-
- Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli
ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o piu' decreti,
misure di politiche attive di sostegno delreddito e dell'occupazione nell'ambito dei
processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le
categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;
-
- Visto il protocollo sul settore bancario del 4 giugno 1997;
-
- Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione
economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui e' stato emanato un regolamento-quadro,
propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;
-
- Visto l'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, che prevede una specifica disciplina transitoria per i casi di ristrutturazione o
riorganizzazione aziendale che determinino esuberi di personale;
-
- Visto il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio
1998 con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e intese sopra richiamate, e'
stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della
riconversione e riqualificazione professionale del personale del credito";
-
- Sentite le organizzazioni individuate, al fine
dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998;
-
- Sentito il parere del consiglio di Stato, espresso
nell'adunanza del 30 agosto 1999;
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- Vista la richiesta, formulata dal Consiglio di Stato, di
valutare, nell'ambito degli interventi atti a favorire il mutamento ed il rinnovamento
delle professionalita', l'opportunita' di dare priorita' ai finanziamenti di programmi
formativi, i quali abbiano ottenuto finanziamenti comunitari;
-
- Ritenuto di non dare seguito all'indicazione di cui sopra,
avanzata dal Consiglio di Stato, in quanto detto criterio di priorita' farebbe venire meno
i criteri di precedenza e turnazione, cosi' come concordati dalle parti sociali nel
predetto contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998;
-
- Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari;
-
- Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
con nota del 4 febbraio 2000;
-
- A d o t t a
- il seguente regolamento:
-
- Art. 1.
- Costituzione del Fondo
-
- 1. E' istituito presso l'INPS il "Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito".
- 2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e
patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
-
- Art. 2.
- Finalita' del Fondo
-
- 1. Il Fondo ha lo scopo di attuare interventi nei confronti
dei lavoratori delle aziende, ivi comprese quelle facenti parte di gruppi creditizi, e
delle associazioni di banche, cui si applicano i contratti collettivi del credito (ex
Assicredito o Acri), e i relativi contratti complementari, che nell'ambito e in
connessione con processi di ristrutturazione o di situazioni di crisi, ai sensi
dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di riorganizzazione
aziendale o di riduzione o trasformazione di attivita' o di lavoro:
- a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle
professionalita';
- b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e
dell'occupazione.
-
- Art. 3.
- Amministrazione del Fondo
-
- 1. Il Fondo e' gestito da un "Comitato
amministratore" composto da cinque esperti designati da Abi e cinque esperti
designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale del
28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del Fondo, in possesso di
specifica competenza e pluriennale esperienza in materia di lavoro e occupazione, nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonche' da due
rappresentanti con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di
almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto.
- 2. Il presidente del comitato e' eletto dal comitato stesso
tra i propri membri.
- 3. Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del
Fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un
suo delegato, con voto consultivo.
- 4. I componenti del comitato durano in carica due anni, e
la nomina non puo' essere effettuata per piu' di due volte. Nel caso in cui durante il
mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del
comitato stesso, si provvede alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro
componente designato, secondo le modalita' di cui al comma 1.
- 5. Ai predetti fini le organizzazioni sindacali di cui al
comma 1 provvedono ad effettuare le designazioni di propria competenza sulla base di
criteri di rotazione.
-
- Art. 4.
- Compiti del Comitato amministratore del Fondo
-
- Il comitato amministratore deve:
- a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal
consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS i bilanci annuali della gestione, preventivo
e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla
gestione stessa;
- b) deliberare gli interventi in conformita' alle regole di
precedenza e turnazione fra i datori di lavoro. di cui all'articolo 9;
- c) deliberare, sentite le parti firmatarie degli accordi
del settore del credito, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma
1, lettera b), nonche' la misura, espressa in termini percentuali, del contributo
straordinario di cui all'articolo 6, comma 3;
- d) deliberare le sospensioni ai sensi dell'articolo 6,
comma 4;
- e) vigilare sulla affluenza dei contributi, sulla
erogazione delle prestazioni nonche' sull'andamento della gestione, studiando e proponendo
i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del
criterio di massima economicita';
- f) decidere, in unica istanza, sui ricorsi in materia di
contributi e prestazioni;
- g) assolvere ogni altro compito che sia ad esso demandato
da leggi o regolamenti, o che sia ad esso affidato dal consiglio di amministrazione
dell'INPS;
- h) deliberare le revoche degli assegni straordinari nei
casi di non cumulabilita' di cui all'articolo 11.
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- Art. 5.
- Prestazioni
-
- 1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui al
precedente articolo 2, comma 1:
- a) in via ordinaria:
- 1) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di
riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi
nazionali o comunitari;
- 2) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei
lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno
previsti dalla legislazione vigente;
- b) in via straordinaria:
- all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al
reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui
all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi
a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo. Qualora l'erogazione avvenga,
su richiesta del lavoratore, in unica soluzione, l'assegno straordinario e' pari ad un
importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di
sconto vigente alla data del 28 febbraio 1998, di quanto sarebbe spettato, dedotta la
contribuzione correlata, che pertanto non verra' versata, se detta erogazione fosse
avvenuta in forma rateale.
- 2. Agli interventi sopra definiti vengono ammessi,
nell'ambito di un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.
- 3. Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito
sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del periodo di cui al comma
2, su richiesta del datore di lavoro e fino alla maturazione del diritto a pensione di
anzianita' o vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a favore dei
lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o
inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
- 4. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui al comma 3,
si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita
certificazione prodotta dai lavoratori.
- 5. Il Fondo versa, altresi', la contribuzione di cui al
precedente comma 1, lettera b), dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.
-
- Art. 6.
- Finanziamento
-
- 1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), e' dovuto al Fondo:
- a) un contributo ordinario dello 0,5%, di cui lo 0,375% a
carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico dei lavoratori, calcolato sulla
retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con
contratto a tempo indeterminato;
- b) un contributo addizionale, a carico del datore di
lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 2), nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di
cui alla lettera a), con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra
le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle
prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.
- 2. Eventuali variazioni della misura del contributo
ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli
stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera a).
- 3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera b), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo
straordinario, il cui ammontare e' determinato in termini percentuali dal comitato
amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera c), relativo ai soli lavoratori
interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al
fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione
correlata.
- 4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo
ordinario dello 0,50% e' sospeso, su deliberazione del comitato amministratore ai sensi
dell'articolo 4, lettera d), in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a
garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore
di riferimento.
- 5. Il comitato amministratore del Fondo provvede, dopo un
anno dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il predetto fabbisogno.
- 6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle
decisioni conseguenti, vengono effettuati, sempre a cura del comitato amministratore del
Fondo, con cadenza annuale.
- 7. Le disponibilita' che, all'atto della cessazione della
gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri
derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal presente regolamento, sono
devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di
lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilita' non utilizzate,
riferite a datori di lavoro presso i quali non risultino in essere forme di previdenza di
cui al presente comma, sono devolute al Fondo pensione lavoratori dipendenti presso
l'assicurazione generale obbligatoria.
- 8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilita' di
pertinenza di ciascun datore di lavoro, e' determinato in misura proporzionalmente
corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo
ordinario ai sensi del comma 1, lettera a), al netto di quanto utilizzato per le
prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.
- 9. Alle operazioni di liquidazione provvede il comitato
amministratore del Fondo, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento
delle predette operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno
dalla data di cessazione della gestione del Fondo.
- 10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa
nel termine di cui al comma 9, la stessa e' assunta dal Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti. Il comitato amministratore
del fondo cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione
della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il comitato
amministratore deve consegnare all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti
disciolti, sulla base di appositi inventari, le attivita' esistenti, i libri contabili, i
bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonche' il rendiconto relativo al periodo
successivo all'ultimo bilancio approvato.
-
- Art. 7.
- Accesso alle prestazioni
-
- 1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e'
subordinato:
- a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 1), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale;
- b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), punto 2), all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i
processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la
riduzione dei livelli occupazionali, nonche' di quelle legislative laddove espressamente
previste;
- c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera b), all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge previste
per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
- 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 e'
altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al comma 1 si
concludano con accordo aziendale, nell'ambito del quale siano stati individuati, per i
casi di cui al comma 1, lettere b) e c), una pluralita' di strumenti secondo quanto
indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di
lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali.
- 3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli
occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera c), si puo' accedere anche
alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2).
- 4. Alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), punto 2) e lettera b), nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2, possono
accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili
alla categoria.
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- Art. 8.
- Individuazione dei lavoratori in esubero
-
- 1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1,
legge 23 luglio 1991, n. 223, l'individuazione dei lavoratori in esubero, ai fini del
presente regolamento, concerne, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e
organizzative del complesso aziendale, anzitutto il personale che, alla data stabilita per
la risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per
aver diritto alla pensione di anzianita' o vecchiaia, anche se abbia diritto al
mantenimento in servizio.
- 2. L'individuazione degli altri lavoratori in esubero ai
fini dell'accesso alla prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b), avviene adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimita' alla
maturazione del diritto a pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di
appartenenza, ovvero della maggiore eta'.
- 3. Per ciascuno dei casi di cui ai comma 1 e 2, ove il
numero dei lavoratori in possesso dei suddetti requisiti risulti superiore al numero degli
esuberi, si favorisce, in via preliminare, la volontarieta', che e' esercitata dagli
interessati nei termini e alle condizioni aziendalmente concordate, e, ove ancora
risultasse superiore il numero dei lavoratori in possesso dei requisiti di cui sopra
rispetto al numero degli esuberi, si tiene conto dei carichi di famiglia.
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- Art. 9.
- Criteri di precedenza e turnazione
-
- 1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle
prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), avviene
secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della
proporzionalita' delle erogazioni.
- 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma
1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono
prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi
secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle
disponibilita' del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a
dodici mesi.
- 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punto 1), l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di
riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello
stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.
- 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo
5, comma 1, lettera a), punto 2), ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), l'intervento e' determinato, per
ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a due volte l'ammontare dei
contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri
di gestione e amministrazione.
- 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai
sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la
differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.
- 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), da parte dello stesso datore di
lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle
eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.
- 7. I soggetti di cui all'articolo 2, ammessi alle
prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), e che
abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere
chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al
rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli
appositi fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.
-
- Art. 10.
- Prestazioni: criteri e misure
-
- 1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a),
punto 1), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di
programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla
corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale
concorso degli appositi fondi nazionali o comunitari.
- 2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di
sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), punto 2), superiori a 37 ore e 30 minuti annui pro capite, il Fondo, per le ore
eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il
sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno
previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalita' in atto per la cassa
integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.
- 3. L'erogazione del predetto assegno e' subordinata alla
condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di
sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attivita' lavorativa in favore
di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di
diritti e doveri del personale.
- 4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attivita' di
lavoro, l'assegno ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda
mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un massimale
pari ad un importo di:
- L. 1.650.000 lorde mensili, se la retribuzione lorda
mensile dell'interessato e' inferiore a L. 3.036.000; di L. 1.900.000 lorde mensili, se la
retribuzione lorda mensile dell'interessato e' compresa tra L. 3.036.000 e L. 4.800.000 e
di L. 2.400.000 lorde mensili se la retribuzione lorda mensile dell'interessato e'
superiore a detto ultimo limite.
- 5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno
ordinario e' calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe
spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un massimale pari ad un importo
corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del
massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione
temporanea dell'attivita' di lavoro.
- 6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto 2), le riduzioni dell'orario di lavoro o le
sospensioni temporanee dell'attivita' lavorativa non possono essere superiori
complessivamente a diciotto mesi pro-capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non
piu' di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo
triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.
- 7. La retribuzione mensile dell'interessato utile per la
determinazione dell'assegno ordinario e della paga oraria di cui al comma 1, e' quella
individuata secondo le disposizioni contrattuali nazionali in vigore, e cioe' la
retribuzione sulla base dell'ultima mensilita' percepita dall'interessato secondo il
criterio comune:
- 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.
- 8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno
ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione
lavorativa.
- 9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), il
Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore e' pari:
- a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
anzianita' prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:
- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva
mancante per il diritto alla pensione di anzianita':
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
- b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di
vecchiaia prima di quella di anzianita', alla somma dei seguenti importi:
- 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante
nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianita' contributiva
mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno
straordinario.
- 10. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della
contribuzione correlata e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del
rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a
pensione di anzianita' o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta
contribuzione correlata, e' corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello
previsto per la decorrenza della pensione.
- 11. La contribuzione correlata per i periodi di zerogazione
delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da
sospensione temporanea dell'attivita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), punto
2), e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), compresi tra la cessazione deI rapporto di lavoro
e la maturazione dei requisiti minimi di eta' o anzianita' contributiva richiesti per la
maturazione del diritto a pensione di anzianita' o vecchiaia, e' versata a carico del
Fondo ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di
anzianita', e per la determinazione della sua misura.
- 12. La contribuzione correlata nei casi di riduzione
dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, nonche' per i
periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata
sulla base della retribuzione di cui al comma 7.
- 13. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione
correlata, nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea
dell'attivita' lavorativa, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario
per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo
per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.
- 14. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione
correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa
indennita' sostitutiva, nonche', in particolare per i lavoratori cui si applica il
contratto collettivo Acri, ad eventuali ulteriori benefici previsti dalla contrattazione
collettiva, connessi all'anticipata risoluzione del rapporto per riduzione di posti o
soppressione o trasformazione di servizi o uffici.
- 15. Nei casi in cui l'importo dell'indennita' di mancato
preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il
datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' abbia formalmente effettuato la
rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennita' una tantum, di
importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
- 16. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da
entrambi i benefici.
-
- Art. 11.
- Cumulabilita' della prestazione straordinaria
-
- 1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti
durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa
prestata a favore di altri soggetti, ad esempio banche, concessionari della riscossione,
altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, ivi compresi quelli operanti
nel campo degli strumenti finanziari, nonche' dei fondi comuni e servizi di investimento,
che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio
l'interessato.
- 2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al
comma 1, cessa la corresponsione degli assegni straordinari di sostegno al reddito,
nonche' il versamento dei contributi figurativi.
- 3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono
cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno,
percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i
redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione
degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti
diversi da quelli di cui al comma 1.
- 4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno
straordinario dovesse superare il predetto limite, si procede ad una corrispondente
riduzione dell'assegno medesimo.
- 5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo, derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di
cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del
datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo corrispondente al trattamento minimo
di pensione del Fondo pensione lavoratori dipendenti e per il 50% dell'importo eccedente
il predetto trattamento minimo.
- 6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta in misura pari all'importo
dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti figurativi.
- 7. La base retributiva imponibile, considerata ai fini
della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, e' ridotta, nei casi di redditi da
lavoro autonomo, in misura tale da non determinare variazioni alla contribuzione
complessiva annuale a favore dell'interessato.
- 8. E' fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno
straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di
lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva
comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi
rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di
lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione
correlata.
- 9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma
8 il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme
indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonche' la
cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge
n. 662 del 1996.
-
- Art. 12.
- Trasferimento di rapporti attivi e passivi
-
- Entro tre mesi dall'istituzione del Fondo, la gestione dei
rapporti attivi e passivi derivanti dall'applicazione di accordi stipulati ai sensi
dell'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.
- 449, e' trasferita, secondo le modalita' concordate tra le
parti stipulanti il contratto collettivo nazionale del 28 febbraio 1998, al "Fondo di
solidarieta' per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e
riqualificazione professionale del personale del credito", il quale assume in carico
le residue prestazioni previste dagli accordi medesimi, provvedendo a riscuoterne, a
cadenza mensile, anticipatamente l'importo dai datori di lavoro obbligati.
-
- Art. 13.
- Contributi sindacali
-
- Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno
straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a
favore della organizzazione sindacale di appartenenza, stipulante il contratto collettivo
nazionale del 28 febbraio 1998 con cui e' stata convenuta l'istituzione del fondo, e'
salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di
apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.
-
- Art. 14.
- Scadenza
-
- Il "Fondo di solidarieta' per il sostegno del reddito,
dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del
credito", disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, ed e' liquidato secondo la procedura
prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10.
-
- Art. 15.
- Norme finali
-
- Per quanto non espressamente previsto dal presente
regolamento si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
-
- Roma, 28 aprile 2000