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- Gazzetta Ufficiale n. 142 del
20-06-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2000,
n.164
Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas
naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
- IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
-
- Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
-
- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per
la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita' e l'istituzione delle
autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita';
-
- Vista la direttiva n. 98/30/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 giugno 1998, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas;
-
- Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare
l'articolo 41;
-
- Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
-
- Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
-
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 2000;
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- Visto il parere in data 16 marzo 2000 della Conferenza
unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
-
- Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
-
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 19 maggio 2000;
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- Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'industria, del commercio,
dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, delle finanze, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e per la funzione pubblica;
-
- E m a n a
- il seguente decreto legislativo:
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- Titolo I
- Finalita' e definizioni
-
- Art. 1.
- Liberalizzazione del mercato interno del gas
naturale
- 1. Nei limiti delle disposizioni del presente decreto le
attivita' di importazione, esportazione, trasporto e dispacciamento, distribuzione e
vendita di gas naturale, in qualunque sua forma e comunque utilizzato, sono libere.
- 2. Resta in vigore la disciplina vigente per le attivita'
di coltivazione e di stoccaggio di gas naturale, salvo quanto disposto dal presente
decreto.
-
- Art. 2.
- Definizioni
- 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
- a) "cliente finale": il consumatore che acquista
gas per uso proprio;
- b) "cliente grossista": la persona fisica o
giuridica che acquista e vende gas naturale e che non svolge attivita' di trasporto o
distribuzione all'interno o all'esterno del sistema in cui e' stabilita od opera;
- c) "cliente idoneo": la persona fisica o
giuridica che ha la capacita', per effetto del presente decreto, di stipulare contratti di
fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o
grossista, sia in Italia che all'estero, ed ha diritto di accesso al sistema;
- d) "clienti": i clienti grossisti o finali di gas
naturale e le imprese di gas naturale che acquistano gas naturale;
- e) "codice di rete": codice contenente regole e
modalita' per la gestione e il funzionamento della rete;
- f) "codice di stoccaggio": codice contenente
regole e modalita' per la gestione e il funzionamento di un sistema di stoccaggio;
- g) "cogenerazione": la produzione combinata di
energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas;
- h) "coltivazione": l'estrazione di gas naturale
da giacimenti;
- i) "cushion gas": quantitativo minimo
indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e'
necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l'erogazione
dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei
giacimenti di stoccaggio;
- j) "dispacciamento": l'attivita' diretta ad
impartire disposizioni per l'utilizzazione e l'esercizio coordinato degli impianti di
coltivazione, di stoccaggio, della rete di trasporto e di distribuzione e dei servizi
accessori;
- k) "dispacciamento passante": l'attivita' di cui
alla lettera j), condizionata unicamente da eventuali impedimenti o vincoli di rete;
- l) "disponibilita' di punta giornaliera":
quantita' di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio
nell'ambito di un giorno;
- m) "disponibilita' di punta oraria": quantita' di
gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell'ambito di
un'ora, moltiplicata per le 24 ore;
- n) "distribuzione": il trasporto di gas naturale
attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti;
- o) "fornitura": la consegna o la vendita di gas
naturale;
- p) "impianto di GNL": un impianto utilizzato per
le operazioni di liquefazione del gas naturale, o di scarico, stoccaggio e
rigassificazione di GNL;
- q) "impianto di stoccaggio": l'impianto
utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprieta' o gestito da una impresa di
gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attivita' di
coltivazione;
- r) "impresa collegata": un'impresa collegata ai
sensi dell'articolo 2359, comma 3o, del codice civile;
- s) "impresa controllata": una impresa controllata
ai sensi dell'articolo 2359, commi 1o e 2o, del codice civile;
- t) "impresa di gas naturale": la persona fisica o
giuridica, ad esclusione dei clienti finali, che effettua almeno una delle seguenti
attivita': importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, vendita,
acquisto, o stoccaggio di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto, di seguito
denominato GNL, e che risulta responsabile per i compiti commerciali, tecnici, o di
manutenzione legati alle predette attivita';
- u) "impresa di gas naturale integrata
orizzontalmente":
- un'impresa che svolge almeno una delle attivita' di
importazione, esportazione, coltivazione, trasporto, distribuzione, stoccaggio o vendita
di gas naturale ed una attivita' che non rientra nel settore del gas naturale;
- v) "impresa di gas naturale integrata
verticalmente": un'impresa di gas naturale che svolge due o piu' delle seguenti
attivita':
- importazione, esportazione, coltivazione, trasporto,
distribuzione, stoccaggio o vendita di gas naturale;
- w) "linea diretta": un gasdotto che rifornisce un
centro di consumo in modo complementare al sistema interconnesso;
- x) "periodo di punta giornaliera": il periodo
compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
- y) "periodo di punta stagionale": il periodo
compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
- z) "programmazione a lungo termine":
l'individuazione degli approvvigionamenti e della capacita' di trasporto delle imprese di
gas naturale necessarie al fine di soddisfare la domanda di gas naturale del sistema,
diversificare le fonti e assicurare l'offerta ai clienti nel lungo termine;
- aa) "rete di gasdotti di coltivazione (gasdotti
upstream)": ogni gasdotto o rete di gasdotti costruiti o gestiti quale parte di un
progetto di coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, oppure utilizzati per
trasportare gas naturale da uno o piu' impianti di coltivazione fino ad un impianto o
terminale di trattamento oppure ad un terminale costiero;
- bb) "servizi accessori": i servizi necessari per
la gestione di una rete di trasporto o distribuzione quali, esemplificativamente, i
servizi di regolazione della pressione, il bilanciamento del carico, la miscelazione;
- cc) "sicurezza": la sicurezza di
approvvigionamento e di consegna ai clienti, nonche' la sicurezza tecnica;
- dd) "sistema interconnesso": un insieme di
sistemi reciprocamente collegati;
- ee) "sistema": le reti di trasporto, di
distribuzione, gli stoccaggi e gli impianti di GNL ubicati nel territorio nazionale e
nelle zone marine soggette al diritto italiano in base ad atti internazionali di
proprieta' o gestiti dalle imprese di gas naturale, compresi gli impianti che forniscono
servizi accessori, nonche' quelli di imprese collegate necessari per dare accesso al
trasporto e alla distribuzione;
- ff) "stoccaggio di modulazione": lo stoccaggio
finalizzato a soddisfare la modulazione dell'andamento giornaliero, stagionale e di punta
dei consumi;
- gg) "stoccaggio minerario": lo stoccaggio
necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della
coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
- hh) "stoccaggio strategico": lo stoccaggio
finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di
crisi del sistema del gas;
- ii) "trasporto": il trasporto di gas naturale
attraverso la rete di gasdotti, esclusi i gasdotti di coltivazione e le reti di
distribuzione;
- jj) "utente del sistema": la persona fisica o
giuridica che rifornisce o e' rifornita dal sistema;
- kk) "working gas": quantitativo di gas presente
nei giacimenti in fase di stoccaggio che puo' essere messo a disposizione e reintegrato,
per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico,
compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu' lunghi rispetto a quelli necessari
al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono
essere richieste dalla variabilita' della domanda in termini giornalieri ed orari.
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-
- Titolo II
- Approvvigionamento
-
- Capo I
- Importazione
-
- Art. 3.
- Norme per l'attivita' di importazione
- 1. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in
Paesi non appartenenti all'Unione europea e' soggetta ad autorizzazione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rilasciata in base a criteri obiettivi e
non discriminatori pubblicati ai sensi dell'articolo 29.
- 2. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e'
subordinato al possesso, nei soggetti richiedenti, dei seguenti requisiti:
- a) capacita' tecniche e finanziarie adeguate al progetto di
importazione;
- b) idonee informazioni e garanzie circa la provenienza del
gas naturale;
- c) affidabilita' dell'approvvigionamento, degli im-pianti
di coltivazione e del sistema di trasporto;
- d) disponibilita' di stoccaggio strategico ubicate nel
territorio nazionale nella misura del 10% delle quantita' di gas naturale importato in
ciascun anno econ una disponibilita' di punta giornaliera al termine del periodo di punta
stagionale pari almeno al 50% dell'importazione media giornaliera prevista nello stesso
periodo di punta, nel rispetto dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e
delle disposizioni dell'articolo 12;
- e) capacita', mediante opportuni piani di investimento, di
contribuire allo sviluppo o alla sicurezza del sistema nazionale del gas attraverso
infrastrutture di approvvigionamento, trasporto o distribuzione, o attraverso la
diversificazione geografica dei Paesi produttori.
- 3. I valori di disponibilita' di cui al comma 2, lettera
d), possono essere modificati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas.
- 4. L'attivita' di importazione si intende autorizzata ove
il diniego, fondato su motivi obiettivi e non discriminatori, non sia stato espresso entro
tre mesi dalla richiesta. Il diniego e' comunicato, con la relativa motivazione, al
richiedente, all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato. Del provvedimento di diniego e' data informazione alla
Commissione delle Comunita' europee. Il soggetto importatore, contestualmente alla
richiesta di autorizzazione di cui al comma 1, trasmette all'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
- 5. Le importazioni da Paesi di cui al comma 1 in corso o
per le quali e' stato gia' concluso il relativo contratto si intendono autorizzate dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Gli importatori devono, a tal fine,
adempiere, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'obbligo
di cui al comma 2, lettera d), e comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sessanta giorni
dalla stessa data, per ciascun contratto, i seguenti elementi:
- a) termini temporali e possibili estensioni previsti dal
contratto;
- b) quantita' contrattuali, comprensive delle possibilita'
di modulazione annuali e stagionali;
- c) indicazione del Paese dove il gas e' stato prodotto e
delle strutture di trasporto internazionali utilizzate;
- d) obblighi comunque connessi al contratto e alla sua
esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza del sistema.
- 6. Per le importazioni di GNL, ai fini del rispetto
dell'obbligo di cui al comma 2, lettera d), le imprese possono computare come stoccaggio
strategico il 50% della capacita' dell'impianto di stoccaggio presente nell'impianto di
rigassificazione utilizzato, ridotta proporzionalmente al rapporto tra le importazioni
effettuate nel corso dell'anno da ciascun soggetto e la capacita' totale annuale di
importazione dell'impianto. Nel caso il relativo contratto abbia durata inferiore ad un
anno, l'attivita' di importazione di GNL non e' soggetta all'autorizzazione di cui al
comma 1; i soggetti importatori sono comunque tenuti all'obbligo di cui al comma 2,
lettera d), limitatamente al gas importato in periodi diversi da quello di punta
stagionale, ed a comunicare gli elementi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d).
- 7. L'attivita' di importazione di gas naturale prodotto in
Paesi appartenenti all'Unione europea e' soggetta alla comunicazione entro sessanta giorni
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas degli elementi di cui al comma 5. I soggetti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto gia' svolgono tale attivita' devono comunicare
entro sessanta giorni dalla stessa data al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, per ciascun contratto,
gli elementi di cui al comma 5.
- 8. I contratti di importazione di gas naturale stipulati
successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto devono consentire una
modulazione stagionale tale da rendere possibile l'incremento delle quantita' importate
giornaliere nel periodo di punta stagionale in misura non inferiore al 10% rispetto al
valore medio giornaliero su base annua. I contratti di importazione da Paesi di cui al
comma 1 che non comprendono, totalmente o parzialmente, forniture nel periodo di punta
stagionale possono essere sottoposti nell'ambito della procedura di autorizzazione di cui
al comma 1 ad ulteriori obblighi di disponibilita' di stoccaggio strategico nel territorio
nazionale, rispetto a quelli previsti al comma 2, in funzione delle esigenze di sicurezza
del sistema del gas.
- 9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, e successivamente con cadenza annuale, le imprese del gas esercenti
gasdotti della rete nazionale interconnessi con i sistemi di altri Stati, nonche' le
imprese esercenti impianti di GNL, comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le rispettive capacita'
impegnate per l'importazione e l'esportazione di gas naturale, nonche' quelle disponibili
per nuovi impegni contrattuali, riferite a un periodo non inferiore ai dieci anni, tenuto
anche conto dei margini di sicurezza per il funzionamento della rete.
- 10. I dati di cui al comma 9 sono pubblicati nel bollettino
ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
- 11. Le imprese di gas naturale che svolgono attivita' di
importazione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
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- Capo II
- Coltivazione
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- Art. 4.
- Disposizioni per l'incremento delle riserve
nazionali di gas
- 1. L'attivita' di prospezione geofisica condotta da parte
dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione per idrocarburi, sia
ai fini della ricerca tecnologica applicata che ai fini della ricerca e della coltivazione
di riserve di idrocarburi, e' libera.
- 2. L'esecuzione dei rilievi geofisici per l'attivita' di
cui al comma 1 e' soggetta ad autorizzazione da parte delMinistero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, e
delle autorita' competenti alla tutela e salvaguardia del territorio e dell'ambiente.
- 3. L'attivita' di prospezione di cui al comma 1 puo'
interessare anche aree coperte da titoli minerari di ricerca e coltivazione di
idrocarburi, previo assenso dei relativi titolari.
- 4. I risultati dell'attivita' di prospezione sono messi a
disposizione della regione interessata e del Servizio geologico nazionale entro un anno
dalla loro esecuzione, per la loro consultazione da parte degli interessati, ai soli costi
del servizio.
- 5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5% delle entrate
derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione da parte
dei titolari di concessione di coltivazione e' destinato ad un contributo, in misura non
superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici di cui al presente articolo
condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione. Sono esclusi
dal contributo i rilievi geologici e il riprocessamento di dati geofisici.
- 6. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5, valutato in
lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di
rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
- 7. Il decreto di cui all'articolo 13, comma 5, da adottare
sentita la Conferenza unificata, stabilisce criteri e modalita' per la concessione, ad
opera della regione interessata, del contributo di cui al comma 5.
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- Art. 5.
- Incentivazione alla coltivazione di giacimenti
marginali
- 1. Ai fini del presente decreto sono definiti a
marginalita' economica i giacimenti per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e
con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la
coltivazione delle code di produzione risultino di economicita' critica e fortemente
dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario.
- 2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi
nelle quali sono presenti giacimenti marginali per i quali lo sviluppo, come previsto
all'atto del conferimento della concessione, non risulta possibile per la loro intervenuta
marginalita' economica, o per i quali e' possibile, con l'effettuazione di investimenti
addizionali, ottenere un aumento delle riserve producibili, possono presentare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un'istanza tendente ad ottenere
per detti giacimenti il riconoscimento di marginalita'. L'istanza e' corredata da una
dettagliata relazione tecnico-economica contenente i seguenti elementi:
- a) programma delle opere necessarie a rendere
economicamente attuabile lo sviluppo o l'incremento della produzione, corredato dei
relativi investimenti;
- b) piano economico e finanziario degli investimenti,
corredato dall'analisi della redditivita' della coltivazione e dall'indicazione delle
aliquote di prodotto;
- c) ulteriore quota percentuale degli investimenti
deducibile ai fini fiscali, oltre a quella del loro ammortamento, che rende economico il
progetto;
- d) termine possibile per l'inizio dei lavori relativi.
- 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e sentita la regione interessata, riconosce con atto motivato la
qualifica di marginalita' economica del giacimento, approva la ulteriore quota percentuale
di cui al comma 2 in funzione del prezzo di vendita degli idrocarburi prodotti e
stabilisce il termine per l'inizio dei lavori, il cui mancato rispetto fa decadere dal
diritto ad applicare l'incremento degli ammortamenti.
- 4. Gli utili di esercizio, le riserve e gli altri fondi
formati con gli utili corrispondenti all'ulteriore importo deducibile al sensi del comma 2
rilevano agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4
dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i
proventi di cui al numero 1) dello stesso comma.
- 5. I concessionari, a seguito del riconoscimento di cui al
comma 3, applicano direttamente l'agevolazione di cui al presente articolo ai propri
bilanci, secondo il piano approvato, ad eccezione degli anni nei quali il prezzo medio di
vendita realizzato risulti superiore del 20% a quello posto a base del calcolo approvato.
- 6. Il Ministero delle finanze vigila sulla corretta
applicazione dell'agevolazione da parte dei concessionari.
- Art. 6.
- Criteri e disciplina dell'accesso alle
infrastrutture minerarie per la coltivazione
- 1. I titolari di concessione di coltivazione di idrocarburi
danno accesso ai loro gasdotti di coltivazione, nonche' alle relative infrastrutture
minerarie e ai servizi connessi, sia in terraferma che nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, ad altri titolari di concessione di coltivazione di
idrocarburi, o a imprese del gas naturale che ne facciano richiesta ai fini
dell'importazione, esportazione o trasporto del gas naturale.
- L'accesso e' dovuto ove risultino verificate le seguenti
condizioni:
- a) disponibilita' della relativa capacita' di trasporto,
gestione, o trattamento, tenuto conto anche dei programmi di sviluppo futuro dei
giacimenti connessi ai gasdotti di coltivazione, compresi quelli con redditivita'
economica marginale;
- b) rispetto delle norme tecniche e minerarie vigenti in
Italia;
- c) compatibilita' della composizione chimica del gas
naturale e dei composti associati, e delle caratteristiche fisico-chimiche;
- d) compatibilita' con le norme di sicurezza mineraria;
- e) rispetto delle norme in materia fiscale e di aliquote di
prodotto della coltivazione dovute allo Stato.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare l'accesso alle
infrastrutture minerarie di cui al comma 1.
- 3. Ai fini della tutela del giacimento e della sicurezza
delle lavorazioni, l'accesso alle infrastrutture minerarie di cui al comma 1 e' sottoposto
ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
- 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche transfrontaliere,
relative all'accesso alle infrastrutture minerarie del gas naturale.
- 5. Nel caso di contitolarita' della concessione, tutti gli
effetti derivanti dall'accesso di cui al comma 1 si verificano direttamente in capo ai
singoli contitolari in ragione delle diverse quote detenute, non realizzandosi nella
specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
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- Art. 7.
- Razionalizzazione dell'uso delle infrastrutture
minerarie per la coltivazione
- 1. I titolari di concessioni di coltivazione di
idrocarburi, al fine di razionalizzare ed ottimizzare lo sviluppo e la coltivazione dei
rispettivi giacimenti, possono essere autorizzati a realizzare e gestire in comune tutte o
parte delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' di coltivazione. A
tal fine i titolari delle diverse concessioni nominano un rappresentante unico, scelto tra
i rappresentanti unici delle diverse concessioni, responsabile per tutti i rapporti con
l'Amministrazione ed i terzi attinenti la realizzazione e la gestione delle opere comuni,
che richiede l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, specificando tipologia delle opere da realizzare o gestire in comune;
l'autorizzazione si intende concessa nel caso in cui, entro sessanta giorni dalla
ricezione, non sia stato comunicato il diniego.
- 2. Ciascuno dei titolari delle diverse concessioni ha
diritto ad acquisire direttamente la titolarita' di una quota delle opere realizzate in
comune secondo proporzioni determinate d'accordo tra i diversi titolari e con le modalita'
tra essi concordate e comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. I costi, le spese e gli altri oneri relativi alla realizzazione delle
opere comuni gravano direttamente, in ragione delle rispettive quote, sui partecipanti
alla realizzazione stessa.
- 3. Il rappresentante unico di cui al comma 1 assume le
funzioni di titolare ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
- 4. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, le opere
realizzate in comune possono essere utilizzate esclusivamente dai titolari delle diverse
concessioni che hanno concorso a realizzarle e dai loro eventuali successori nella
titolarita' delle concessioni stesse. Le variazioni delle quote di titolarita' delle opere
sono comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 5. Gli effetti derivanti dalla realizzazione e
dall'utilizzo delle opere comuni si verificano direttamente in capo ai singoli titolari
delle concessioni in ragione delle quote delle opere stesse, non realizzandosi nella
specie, anche ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
- 6. Le opere realizzate in conformita' al presente articolo
sono considerate pertinenze minerarie delle diverse concessioni per le quali sono
realizzate o gestite. Il vincolo pertinenziale cessa con la cessazione dell'ultima
concessione a cui le opere stesse sono destinate.
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- Titolo III
- Trasporto e dispacciamento
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- Art. 8.
- Attivita' di trasporto e dispacciamento
- 1. L'attivita' di trasporto e dispacciamento di gas
naturale e' attivita' di interesse pubblico.
- 2. Le imprese che svolgono attivita' di trasporto e
dispacciamento sono tenute ad allacciare alla propria rete gli utenti che ne facciano
richiesta ove il sistema di cui esse dispongono abbia idonea capacita', e purche' le opere
necessarie all'allacciamento dell'utente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili
in base a criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora
verifichi una violazione del codice di rete, puo' imporre alla stessa impresa di procedere
all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato.
- 4. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila
affinche' l'attivita' di trasporto e dispacciamento sia svolta in modo da non ostacolare
la parita' di condizioni di accesso al sistema, nonche' sull'applicazione del codice di
rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
- 5. Le imprese di cui al comma 2 forniscono agli altri
soggetti che effettuano attivita' di trasporto e dispacciamento, nonche' alle imprese del
gas di ogni altro sistema dell'Unione europea interconnesso con il sistema nazionale del
gas naturale, informazioni sufficienti per garantire il funzionamento sicuro ed
efficiente, lo sviluppo coordinato e l'interoperabilita' dei sistemi interconnessi.
- 6. Le imprese di cui al comma 2 governano i flussi di gas
naturale ed i servizi accessori necessari al funzionamento del sistema, compresa la
modulazione; sono responsabili, sulla base di direttive del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'utilizzo in caso di necessita' degli stoccaggi
strategici di gas naturale direttamente connessi con la rispettiva rete, salvo la
tempestiva reintegrazione degli stessi da parte dei soggetti responsabili, e garantiscono
l'adempimento di ogni altro obbligo volto ad assicurare la sicurezza, l'affidabilita',
l'efficienza e il minor costo del servizio e degli approvvigionamenti, anche garantendo il
rispetto del codice di rete di cui al comma 5 dell'articolo 24.
- 7. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni di emergenza e
definiti gli obblighi di sicurezza.
- 8. Le imprese di cui al comma 2 sono tenute alla
certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
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- Art. 9.
- Definizione di rete nazionale di gasdotti
- 1. Si intende per rete nazionale di gasdotti, anche ai fini
dell'applicazione dell'articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la rete costituita dai gasdotti ricadenti in mare, dai gasdotti di
importazione ed esportazione e relative linee collegate necessarie al loro funzionamento,
dai gasdotti interregionali, dai gasdotti collegati agli stoccaggi, nonche' dai gasdotti
funzionali direttamente e indirettamente al sistema nazionale del gas. La rete nazionale
di gasdotti, inclusi i servizi accessori connessi, e' individuata, sentita la Conferenza
unificata e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, che provvede altresi' al suo aggiornamento con cadenza
annuale ovvero su richiesta di un'impresa che svolge attivita' di trasporto. Per le reti
di trasporto non comprese nella rete nazionale di gasdotti l'applicazione degli articoli
30 e 31 e' di competenza regionale.
-
- Art. 10.
- Linee dirette
- 1. La fornitura di gas naturale tramite linee dirette e'
soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla regione competente per territorio ad imprese
del gas in base a criteri obiettivi e non discriminatori, sentito il comune interessato.
-
-
- Titolo IV
- Stoccaggio
-
- Art. 11.
- Attivita' di stoccaggio
- 1. L'attivita' di stoccaggio del gas naturale in giacimenti
o unita' geologiche profonde e' svolta sulla base di concessione, di durata non superiore
a venti anni, rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai
richiedenti che abbiano la necessaria capacita' tecnica, economica ed organizzativa e
chedimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio
rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione e' accordata, sentito
il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o
delle unita' geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974,
n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio
nel quale sono stabiliti le modalita' di espletamento delle attivita' di stoccaggio, gli
obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti.
- 2. Nel caso in cui un titolare di concessione di
coltivazione richieda una concessione di stoccaggio, il conferimento di quest'ultima
comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che
pertanto viene contestualmente a cessare. Successivamente all'entrata in vigore delle
disposizioni sulla separazione contabile, gestionale e societaria delle attivita' di
stoccaggio di cui all'articolo 21, il titolare di concessione di coltivazione, all'atto
della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui
attribuire la relativa concessione di stoccaggio.
- 3. E' fatta salva la possibilita' per il concessionario di
stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 21, di continuare a produrre
da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono
dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
- 4. Le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono sottoposte alla disciplina del presente
decreto, si intendono confermate per la loro originaria scadenza ed in esse sono comprese
le relative concessioni di coltivazione, con i rispettivi diritti ed obbligazioni, che
pertanto vengono a cessare alla stessa data.
- 5. All'articolo 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n.
170, le parole: "ai titolari di concessioni di coltivazione" sono sostituite
dalle seguenti "ai richiedenti".
-
- Art. 12.
- Disciplina delle attivita' di stoccaggio
- 1. Ogni titolare di piu' concessioni di stoccaggio ha
l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacita' di
stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l'ottimizzazione delle
capacita' stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli
indirizzi di cui all'articolo 28.
- 2. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale
hanno l'obbligo di assicurare e fornire i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di
modulazione agli utenti che ne facciano richiesta ove il sistema di cui essi dispongono
abbia idonea capacita', e purche' i servizi richiesti dall'utente siano tecnicamente ed
economicamente realizzabili in base a criteri stabiliti, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
- 3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora
verifichi una violazione del codice di stoccaggio, puo' imporre alla stessa impresa di
procedere alla fornitura dei servizi.
- Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
- 4. Nel caso di contitolarita' di una concessione di
stoccaggio, gli effetti derivanti dall'obbligo di fornire disponibilita' di stoccaggio
agli utenti che ne facciano richiesta si verificano direttamente in capo ai singoli
contitolari in ragione delle quote da essi detenute, non realizzandosi nella specie, anche
ai fini fiscali, un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici.
- 5. Le disponibilita' di stoccaggio sono destinate in via
prioritaria alle esigenze della coltivazione di giacimenti di gas nel territorio
nazionale. A tal fine, i titolari di concessione di coltivazione individuano, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disponibilita' di stoccaggio
necessarie per la modulazione della produzione dei giacimenti dei quali detengono la
concessione di coltivazione, e le comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
- 6. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dei dati comunicati, pubblica le informazioni nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
- 7. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
fissa i criteri e le priorita' di accesso atti a garantire a tutti gli utenti la liberta'
di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio
di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono
le attivita' di stoccaggio. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i
soggetti di cui al comma 2 adottano il proprio codice di stoccaggio, che e' trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti
criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, il codice di stoccaggio si intende conforme.
- 8. Lo stoccaggio strategico e' posto a carico dei soggetti
importatori di cui all'articolo 3. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti
di cui agli articoli 17 e 18.
- 9. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti i limiti e le norme tecniche per disciplinare il riconoscimento
delle capacita' di stoccaggio di working gas strategico e di modulazione, anche in
relazione alla capacita' di punta degli stoccaggi stessi.
- 10. Il comma 9 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e' sostituito dal seguente: "9. I titolari di concessioni di
stoccaggio destinano le capacita' di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario,
strategico o di modulazione del sistema nazionale del gas, compatibilmente con il
programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacita'
delle rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas
movimentati che vengono restituiti devono rientrare nel campo di intercambiabilita' ed
avere caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.".
- 11. Le imprese di gas che esercitano l'attivita' di
stoccaggio sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
-
- Art. 13.
- Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle
capacita' distoccaggio
- 1. Entro nove mesi a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
emana le norme tecniche per l'effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale
in giacimenti, anche diversi da quelli di idrocarburi, ed in unita' geologiche profonde,
con riferimento alle normative europee in materia, e con il fine di ampliare le capacita'
di stoccaggio esistenti, nel rispetto delle norme di sicurezza e tutela del territorio.
- 2. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in funzione dell'evoluzione
tecnologica dei sistemi di stoccaggio.
- 3. Al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di
gas naturale dei giacimenti in fase avanzata di coltivazione per garantire un maggiore
grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1o gennaio 2000 il 5%
delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della
coltivazione e' destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di
stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l'effettuazione di
studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l'idoneita' del giacimento
all'attivita' di stoccaggio o all'incremento della capacita' di stoccaggio.
- 4. Alla copertura dell'onere di cui al comma 3, valutato in
lire annue 7 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede a carico del Fondo di
rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
- 5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalita' per la
concessione del contributo di cui al comma 3 ad opera della regione interessata.
- 6. I titolari di concessione di coltivazione relativa a
giacimenti di idrocarburi in fase di avanzata coltivazione sono tenuti a fornire al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, direttamente o su richiesta
dello stesso, tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano
tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas.
- 7. Ove il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia,
riconosca per un giacimento la possibilita' di cui sopra, valutate altresi' le necessita'
di incrementare le capacita' di stoccaggio disponibili nel quadro della programmazione del
sistema del gas, pubblica le informazioni ricevute nel bollettino ufficiale degli
idrocarburi e della geotermia, stabilendo un termine per la presentazione in concorrenza
da parte degli interessati, in possesso dei requisiti di legge, di domande per
l'ottenimento di una concessione di stoccaggio.
- 8. Resta ferma la facolta' del titolare della concessione
di coltivazione relativa allo stesso giacimento di presentare domanda di concessione di
stoccaggio con le modalita' di cui all'articolo 11.
- 9. In caso di concorrenza tra piu' domande, la concessione
e' attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione
di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi
dell'articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di
coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in
base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 10. In caso di assenza di presentazione di domande di
concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue
l'attivita' di coltivazione secondo il programma di coltivazione approvato.
-
-
-
- Titolo V
- Distribuzione e vendita
-
- Capo I
- Distribuzione
-
- Art. 14.
- Attivita' di distribuzione
- 1. L'attivita' di distribuzione di gas naturale e'
attivita' di servizio pubblico. Il servizio e' affidato esclusivamente mediante gara per
periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in
forma associata, svolgono attivita' di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di
controllo sulle attivita' di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio
sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo
predisposto dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed approvato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
- 2. Ai fini del presente decreto, per enti locali si
intendono comuni, unioni di comuni e comunita' montane.
- 3. Nell'ambito dei contratti di servizio di cui al comma 1
sono stabiliti la durata, le modalita' di espletamento del servizio, gli obiettivi
qualitativi, l'equa distribuzione del servizio sul territorio, gli aspetti economici del
rapporto, i diritti degli utenti, i poteri di verifica dell'ente che affida il servizio,
le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni del recesso anticipato dell'ente stesso
per inadempimento del gestore del servizio.
- 4. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio,
le reti, nonche' gli impianti e le dotazioni dichiarati reversibili, rientrano nella piena
disponibilita' dell'ente locale. Gli stessi beni, se realizzati durante il periodo di
affidamento, sono trasferiti all'ente locale alle condizioni stabilite nel bando di gara e
nel contratto di servizio.
- 5. Alle gare di cui al comma 1 sono ammesse, senza
limitazioni territoriali, societa' per azioni o a responsabilita' limitata, anche a
partecipazione pubblica, e societa' cooperative a responsabilita' limitata, sulla base di
requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, con la sola esclusione delle
societa', delle loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante,
che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto, o per
disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in
virtu' di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica. Alle gare sono
ammessi inoltre i gruppi europei di interesse economico.
- 6. Nel rispetto degli standard qualitativi, quantitativi,
ambientali, di equa distribuzione sul territorio e di sicurezza, la gara e' aggiudicata
sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello
di qualita' e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento
delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti di
innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi
fanno parte integrante del contratto di servizio.
- 7. Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre
un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuita'
nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la
gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di
decorrenza del nuovo affidamento. Ove l'ente locale non provveda entro il termine
indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta, avvia la
procedura di gara.
- 8. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti
realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento o
concessione, e' tenuto a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai
contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime e a corrispondere una
somma al distributore uscente in misura pari all'eventuale valore residuo degli
ammortamenti di detti investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e
corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto degli
eventuali contributi pubblici a fondo perduto. L'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, con proprio provvedimento, stabilisce, in coerenza col sistema tariffario, le
modalita' dell'eventuale rivalutazione del suddetto valore residuo in relazione
all'andamento dei prezzi.
- 9. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma
8 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilita'
degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti,
ovvero dalla data di offerta reale della stessa.
- 10. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di
distribuzione sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
-
- Art. 15.
- Regime di transizione nell'attivita' di
distribuzione
- 1. Entro il 1o gennaio 2003 sono adottate dagli enti locali
le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.
- Tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per
l'affidamento del servizio ovvero attraverso la trasformazione delle gestioni in societa'
di capitali o in societa' cooperative a responsabilita' limitata, anche tra dipendenti.
Detta trasformazione puo' anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento
di cui al presente comma non avvenga entro il termine indicato, provvede nei successivi
tre mesi, anche attraverso la nomina di un proprio delegato, il rappresentante dell'ente
titolare del servizio.
- Per gestioni associate o per ambiti a dimensione
sovracomunale, in caso di inerzia, la regione procede all'affidamento immediato del
servizio mediante gara, nominando a tal fine un commissario ad acta.
- 2. La trasformazione in societa' di capitali delle aziende
che gestiscono il servizio di distribuzione gas avviene con le modalita' di cui
all'articolo 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le stesse
modalita' si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi
sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In questo caso le deliberazioni
sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti locali che non intendono partecipare
alla societa' hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale. L'ente titolare del servizio puo' restare socio
unico delle societa' di cui al presente comma per un periodo non superiore a due anni
dalla trasformazione.
- 3. Per la determinazione della quota di capitale sociale
spettante a ciascun ente locale, socio della societa' risultante dalla trasformazione
delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del
patrimonio previsti per il caso di liquidazione dell'azienda consortile.
- 4. Con riferimento al servizio di distribuzione del gas,
l'affidamento diretto a societa' controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per
i periodi indicati ai commi 5 e 6, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di
operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della societa'.
- 5. Per l'attivita' di distribuzione del gas, gli
affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente
decreto, nonche' quelli alle societa' derivate dalla trasformazione delle attuali
gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti
dal comma 7 per il periodo transitorio. Gli affidamenti e le concessioni in essere per i
quali non e' previsto un termine di scadenza o e' previsto un termine che supera il
periodo transitorio, proseguono fino al completamento del periodo transitorio stesso. In
quest'ultimo caso, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni in essere e'
riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo
14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per
quanto non desumibile dalla volonta' delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e
b) dell'articolo 24 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la
valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di
gestione.
- 6. Decorso il periodo transitorio, l'ente locale procede
all'affidamento del servizio secondo le modalita' previste dall'articolo 14.
- 7. Il periodo transitorio di cui al comma 5 e' fissato in
cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2000. Tale periodo puo' essere incrementato, alle
condizioni sotto indicate, in misura non superiore a:
- a) un anno nel caso in cui, almeno un anno prima dello
scadere dei cinque anni, si realizzi una fusione societaria che consenta di servire
un'utenza complessivamente non inferiore a due volte quella originariamente servita dalla
maggiore delle societa' oggetto di fusione;
- b) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), l'utenza servita risulti superiore a centomila clienti finali, o il gas
naturale distribuito superi i cento milioni di metri cubi all'anno, ovvero l'impresa operi
in un ambito corrispondente almeno all'intero territorio provinciale;
- c) due anni nel caso in cui, entro il termine di cui alla
lettera a), il capitale privato costituisca almeno il 40% del capitale sociale.
- 8. Ove ricorra piu' di una delle condizioni indicate al
comma 7 i relativi incrementi possono essere sommati.
- 9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono mantenuti per la durata in essi stabilita ove
questi siano stati attribuiti mediante gara, e comunque per un periodo non superiore a
dodici anni a partire dal 31 dicembre 2000.
- 10. I soggetti titolari degli affidamenti o delle
concessioni di cui al comma 5 del presente articolo possono partecipare alle gare indette
a norma dell'articolo 14, comma 1, senza limitazioni. Per i soggetti che devono essere
costituiti o trasformati ai sensi dei commi 1, 2, e 3 del presente articolo, la
partecipazione alle gare e' consentita a partire dalla data dell'avvenuta costituzione o
trasformazione.
-
- Art. 16.
- Obblighi delle imprese di distribuzione
- 1. Le imprese di distribuzione di gas naturale svolgono
anche l'attivita' di dispacciamento sulla propria rete.
- 2. Le imprese di distribuzione di gas naturale hanno
l'obbligo di allacciare i clienti, che ne facciano richiesta, che abbiano sede nell'ambito
dell'area territoriale alla quale si riferisce l'affidamento sulla base del quale esse
operano, purche' esista la capacita' del sistema di cui dispongono e le opere necessarie
all'allacciamento del cliente siano tecnicamente ed economicamente realizzabili in base a
criteri stabiliti con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto degli obblighi di
universalita' del servizio pubblico.
- 3. In caso di rifiuto l'utente ne informa l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas che, sentita l'impresa che ha espresso il rifiuto, e qualora
verifichi una violazione dei criteri di cui al comma 2, puo' imporre alla stessa impresa
di procedere all'allacciamento. Sono fatti salvi i poteri e le attribuzioni dell'Autorita'
garante della concorrenza e del mercato.
- 4. Le imprese di distribuzione perseguono il risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti rinnnovabili. Gli obiettivi quantitativi nazionali,
definiti in coerenza con gli impegni previsti dal protocollo di Kyoto, ed i principi di
valutazione dell'ottenimento dei risultati sono individuati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
- Gli obiettivi regionali e le relative modalita' di
raggiungimento, utilizzando anche lo strumento della remunerazione delle iniziative di cui
al comma 4 dell'articolo 23, nel cui rispetto operano le imprese di distribuzione, sono
determinati con provvedimenti di pianificazione energetica regionale, sentiti gli
organismi di raccordo regione-autonomie locali. In sede di Conferenza unificata e'
verificata annualmente la coerenza degli obiettivi regionali con quelli nazionali.
- 5. Le imprese di distribuzione di gas naturale, in
occasione di ogni nuovo allaccio alla propria rete di un impianto di utenza non destinato
a servire esclusivamente cicli produttivi industriali o artigianali, e nel caso di
modifiche di impianti gia' allacciati, accertano attraverso personale tecnico che gli
stessi impianti siano stati eseguiti e siano mantenuti in stato di sicuro funzionamento
nei riguardi della pubblica incolumita', negando o sospendendo la fornitura di gas nel
caso il suddetto accertamento non sia positivo o non sia consentito. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, con propria deliberazione, provvede a definire un
regolamento per lo svolgimento di tali attivita' in regime di concorrenza, la periodicita'
delle verifiche e le modalita' di copertura dei relativi costi.
- 6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono
altresi' la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i
controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata
dalla riscontrata non conformita' dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del
responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del
1991.
- 7. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto in materia di distribuzione si applicano le norme vigenti in materia di servizi
pubblici locali.
-
-
- Capo II
- Vendita
-
- Art. 17.
- Attivita' di vendita ai clienti finali
- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2003 le imprese che intendono
svolgere attivita' di vendita del gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata in base
a criteri stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita
la Conferenza unificata, allorche' il richiedente soddisfa le seguenti condizioni:
- a) disponibilita' di un servizio di modulazione adeguato,
in base ai criteri di cui all'articolo 18, alle necessita' delle forniture, e comprensivo
delle relative capacita' di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
- b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e
dell'affidabilita' delle condizioni di trasporto;
- c) capacita' tecniche e finanziarie adeguate.
- 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le
domande per il rilascio dell'autorizzazione devono essere presentate entro il 30 giugno
2002. L'impresa si intende autorizzata ove il rifiuto motivato non sia stato espresso
entro il 30 ottobre 2002.
- Successivamente le domande devono essere presentate sei
mesi prima dell'inizio dell'attivita' e l'autorizzazione si intende comunque rilasciata
trascorsi tre mesi dalla data della richiesta.
- 4. L'autorizzazione non puo' essere negata se non per
motivi obiettivi e comunque non discriminatori; il rifiuto deve essere motivato e
comunicato al richiedente, dandone informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
- 5. Per motivi di continuita' del servizio, o su
segnalazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato le imprese distributrici possono essere
autorizzate in via eccezionale a svolgere transitoriamente l'attivita' di vendita ai
clienti finali nell'area di loro operativita'. Tale attivita' e' esercitata a condizioni e
modalita' stabilite dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
-
- Art. 18.
- Disciplina dell'attivita' di vendita
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2002 i soggetti che svolgono l'attivita' di trasporto,
nell'ambito della loro attivita' di dispacciamento sulla rete nazionale di gasdotti devono
fornire ai clienti non idonei, direttamente o indirettamente connessi alla porzione di
rete su cui svolgono la loro attivita', la disponibilita' del servizio di modulazione
stagionale e di punta stagionale e giornaliera adeguata alla domanda di un anno con
inverno rigido con frequenza ventennale.
- L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila
sull'espletamento dell'obbligo suddetto.
- 2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 il servizio di cui al
comma 1 e' fornito dai soggetti che svolgono l'attivita' di vendita. A tal fine
l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con propria delibera, a partire dal 31
marzo 2002 e successivamente con cadenza annuale, determina gli obblighi di modulazione
per il periodo di punta stagionale dell'anno successivo per ciascun comune in funzione dei
valori climatici.
- 3. I soggetti che svolgono attivita' di vendita ai clienti
con consumo annuo inferiore o pari a 200.000 Smc a decorrere dal 1o gennaio 2003
forniscono agli stessi clienti il servizio di modulazione di cui al comma 2, ovvero, ove
abbiano installato misuratori multiorari di gas, il servizio richiesto direttamente dai
clienti stessi. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas vigila sulla trasparenza
delle condizioni contrattuali e, con proprie deliberazioni, puo' determinare un codice di
condotta commerciale in cui sono in particolare stabilite modalita' e contenuti delle
informazioni minime che i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita devono fornire ai
clienti stessi.
- 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto i soggetti che svolgono l'attivita' di vendita a clienti idonei devono fornire
contestualmente agli stessi clienti la disponibilita' del servizio di modulazione
stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi. I
criteri per la determinazione delle capacita' di stoccaggio associate alla domanda degli
stessi clienti sono stabiliti nell'ambito del codice di stoccaggio.
- 5. Per i clienti finali con consumo annuo superiore a
200.000 Smc la misurazione del gas e' effettuata su base oraria a decorrere dal 1o luglio
2002; l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas, con proprie deliberazioni, puo'
prorogare, su specifica istanza di imprese di trasporto o di distribuzione, il suddetto
termine temporale, e puo' estendere l'obbligo di misurazione su base oraria ad altre
tipologie di clienti.
- 6. I soggetti che effettuano la vendita di gas naturale
devono disporre di capacita' di trasporto, modulazione e stoccaggio adeguate alle
forniture ad essi richieste. Nel caso essi utilizzino, per sopperire a temporanee
richieste dei clienti superiori a quanto concordato, ulteriori capacita' di trasporto,
stoccaggio e di modulazione oltre quanto impegnato, sono tenuti a versare ai soggetti che
svolgono le connesse attivita' di trasporto e dispacciamento e di stoccaggio un
corrispettivo, determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas entro il 1o
gennaio 2001, ai fini del bilanciamento del sistema o per la tempestiva reintegrazione
degli stoccaggi.
- 7. Le imprese di gas che svolgono l'attivita' di vendita
sono tenute alla certificazione di bilancio a decorrere dal 1o gennaio 2002.
-
-
- Titolo VI
- Norme per la tutela e lo sviluppo della
concorrenza
-
-
- Art. 19.
- Norme per la tutela e lo sviluppo della concorrenza
- 1. Alle imprese di gas naturale si applicano le norme in
materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza, di abuso di posizione
dominante e di operazioni di concentrazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287.
- 2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e fino al 31 dicembre
2010, nessuna impresa del gas puo' vendere, direttamente o a mezzo di societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, ai clienti finali
piu' del 50% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale.
- 3. A decorrere dal 1o gennaio 2002 e fino al 31 dicembre
2010, nessuna impresa del gas puo' immettere gas importato o prodotto in Italia, nella
rete nazionale, al fine della vendita in Italia, direttamente o a mezzo di societa'
controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, per quantitativi
superiori al 75% dei consumi nazionali di gas naturale su base annuale. La suddetta
percentuale e' ridotta di due punti percentuali per ciascun anno successivo al 2002 fino a
raggiungere il 61%.
- 4. La percentuale di cui al comma 2 e' calcolata sottraendo
sia dalle quantita' vendute, sia dai consumi nazionali al netto delle perdite, le
quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo di societa'
controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante. La percentuale di
cui al comma 3 e' calcolata sottraendo sia dalle quantita' importate e prodotte, sia dai
consumi nazionali, le quantita' di gas autoconsumato direttamente dall'impresa o a mezzo
di societa' controllate, controllanti, o controllate da una medesima controllante.
- 5. I limiti di cui ai commi 2 e 3 si intendono superati
qualora la media delle percentuali effettivamente conseguite da un'impresa, calcolata ogni
anno con riferimento al triennio precedente, risulti superiore alla media delle
percentuali consentite per il medesimo triennio.
- 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto le norme in materia di metanizzazione del Mezzogiorno che riservino incentivi o
contributi in qualunque forma a favore della societa' ENI, o di societa' da essa
controllate o ad essa collegate, sono applicabili a qualunque impresa del gas, avente sede
nell'Unione europea, operante nel settore del trasporto o della distribuzione di gas
naturale.
- 7. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 2 e
3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui
all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
-
- Art. 20.
- Obblighi di informazione delle imprese del gas
- 1. E' fatto obbligo alle imprese che svolgono attivita' di
trasporto e dispacciamento di gas naturale, alle imprese che gestiscono impianti di
liquefazione o rigassificazione di GNL, e alle imprese di distribuzione e di stoccaggio di
gas naturale di fornire alle altre imprese esercenti le stesse attivita' informazioni
sufficienti per garantire che le relative attivita' avvengano in modo compatibile con il
funzionamento sicuro ed efficiente del sistema del gas.
- 2. Il contenuto minimo di informazioni di cui al comma 1 e'
stabilito con delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 3. Fatti salvi i poteri di indagine dell'Autorita' garante
per la concorrenza e del mercato e dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e gli
altri obblighi di divulgazione delle informazioni, le imprese di cui al comma 1 mantengono
il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite da altre imprese nel
corso dello svolgimento delle loro attivita'.
- 4. Le imprese di cui al comma 1 non possono utilizzare a
proprio vantaggio le informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso delle loro
attivita' nell'ambito della vendita o dell'acquisto di gas naturale, anche da parte di
imprese controllate, controllanti o collegate.
- 5. Le imprese di cui al comma 1 non operano discriminazioni
tra gli utenti del sistema o categorie di utenti del sistema, in particolare a favore di
imprese loro collegate.
-
- Art. 21.
- Separazione contabile e societaria per le imprese
del gas naturale
- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2002 l'attivita' di trasporto
e dispacciamento di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre
attivita' del settore del gas, ad eccezione dell'attivita' di stoccaggio, che e' comunque
oggetto di separazione contabile e gestionale dall'attivita' di trasporto e dispacciamento
e di separazione societaria da tutte le altre attivita' del settore del gas.
- 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l'attivita' di
distribuzione di gas naturale e' oggetto di separazione societaria da tutte le altre
attivita' del settore del gas.
- 3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di
gas naturale puo' essere effettuata unicamente da societa' che non svolgano alcuna altra
attivita' nel settore del gas naturale, salvo l'importazione, l'esportazione, la
coltivazione e l'attivita' di cliente grossista.
- 4. A decorrere dal 1o gennaio 2003 e in deroga a quanto
previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas
unicamente attivita' di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila
clienti finali separano societariamente le stesse attivita' di distribuzione e di vendita.
- 5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, e'
fatta salva la facolta' delle imprese del gas di svolgere attivita' di vendita di gas
naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema
del gas.
-
-
- Titolo VII
- Accesso al sistema
-
- Art. 22.
- Individuazione dei clienti idonei
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto la qualifica di cliente idoneo e' attribuita alla seguenti categorie:
- a) imprese che acquistano il gas per la produzione di
energia elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e limitatamente alla
quota di gas destinata a tale utilizzo;
- b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di
energia elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e
limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
- c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000
Smc all'anno;
- d) consorzi e societa' consortili il cui consumo, anche
come somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica interessata, sia
superiore a 200.000 Smc annui, purche' il consumo annuo di ciascun componente sia
superiore a 50.000 Smc;
- e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana da loro stessi
o da societa' controllate o controllanti o da societa' sottoposte al controllo di queste
ultime;
- f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del
gas per il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del loro sistema
di distribuzione.
- 2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 tutti i clienti sono
idonei.
- 3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila
sull'applicazione del presente articolo.
-
- Art. 23.
- T a r i f f e
- 1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore
spettanti al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n.
481.
- 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina
le tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare una adeguata
ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da assicurare a queste ultime una
congrua remunerazione del capitale investito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
determina inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e dispacciamento,
per lo stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, per l'utilizzo dei terminali di
GNL e per la distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale
investito.
- 3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le
tariffe per lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le aree del
Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno. In
particolare, le tariffe per lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono
permettere il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle
rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo stoccaggio, del particolare
rischio associato alle attivita' minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per
assicurare le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in primo luogo
della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della
quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto
sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di
uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al
fine di attenuare le penalizzazioni territoriali.
- 4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della
necessita' di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo
dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la qualita', la ricerca e
l'innovazione finalizzata al miglioramento del servizio, di non penalizzare le aree in
corso di metanizzazione e quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente, appositi strumenti di
perequazione.
- 5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono
attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano transitoriamente e
pubblicano le tariffe applicate. Successivamente alla pubblicazione delle tariffe
determinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, esse procedono a
compensazione nei confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.
-
- Art. 24.
- Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per
mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta'
economiche dovute a contratti "take or pay".
- 1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere
l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni
tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto.
- 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas
naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti
idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita'
necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli
obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso
derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti
nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima
dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE.
- 3. Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata ed
e' comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle
imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
- 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con
delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a
parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del
dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e
gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas
e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera
i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti
criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.
-
- Art. 25.
- Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso
per mancanza di capacita', di connessione o per obblighi di servizio pubblico.
- 1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da
mancanza di capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad obblighi di
servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas verifica che le opere
necessarie per ovviare a tale mancanza o impedimento non risultino tecnicamente o
economicamente fattibili in base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma
2.
- L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga
il costo delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di connessione.
- 2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si esprime
con atto motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24, comma 3.
-
- Art. 26.
- Procedure per richieste di deroga all'obbligo di
accesso a seguito di contratti "take or pay"
- 1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi
difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or
pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di
trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo
"take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con
una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro
il termine di tre mesi.
- 2. Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi
difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa
non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei
contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere
adeguati o se l'impresa puo' trovare soluzioni alternative.
- 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ove
ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla
Commissione delle Comunita' europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della
direttiva 98/30/CE.
- 4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga,
l'impresa e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
-
- Art. 27.
- Norme per garantire l'interconnessione e
l'interoperabilita' delsistema gas
- 1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono emanate le norme tecniche sui requisiti minimi di progettazione, costruzione
ed esercizio delle opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di
stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al sistema del gas, nonche'
le norme tecniche sulle caratteristiche chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze
del gas da vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non discriminatorio, anche nei
confronti degli scambi transfrontalieri con altri Paesi dell'Unione europea.
- 2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla
Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28 marzo 1983, che
prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni
tecniche, e pubblicate nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.
-
-
- Titolo VIII
- Organizzazione del settore
-
- Art. 28.
- Compiti del Ministero dell'industria del commercio
e dell'artigianato
- 1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore
spettanti al Governo e i poteri dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e
dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
- 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo
termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici
indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli
approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre
la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas.
- 3. In caso di crisi nel mercato dell'energia o di gravi
rischi per la sicurezza della collettivita', o dell'integrita' delle apparecchiature e
degli impianti del sistema, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
- 4. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' svolgere un ruolo di promozione delle iniziative del settore e puo',
entro il 31 dicembre 2002 e solo ai fini della sicurezza del sistema, intervenire con
propri provvedimenti per garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti
necessari alla fase di transizione del sistema.
- 5. Le misure di salvaguardia di cui al comma 3 devono
essere limitate a quanto strettamente necessario per ovviare alle difficolta' insorte e
devono perturbare il meno possibile il funzionamento del mercato interno. Esse sono
comunicate tempestivamente alla Commissione delle Comunita' europee.
- 6. Al fine di individuare gli strumenti utili a governare
gli effetti sociali della trasformazione del sistema del gas e la progressiva
armonizzazione dei trattamenti economici e normativi, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
garantiscono, nella fase di avvio del processo di liberalizzazione, il coinvolgimento dei
soggetti sociali anche a mezzo di opportune forme di concertazione.
- In particolare i suddetti Ministri entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, definiscono, con proprio provvedimento, le
condizioni minime al cui rispetto sono tenuti i nuovi gestori di reti di distribuzione per
un'adeguata gestione degli effetti occupazionali connessi alle trasformazioni del settore
del gas. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede inoltre a
porre in atto gli opportuni strumenti di monitoraggio, che coinvolgano i soggetti
istituzionali, operativi e sociali, per seguire l'andamento del processo di
liberalizzazione, del mercato del gas italiano ed europeo, con particolare riferimento al
settore della distribuzione del gas.
-
- Art. 29.
- Criteri per il rilascio di autorizzazioni o
concessioni da parte degli enti competenti
- 1. Nel caso in cui per l'esercizio di una o piu' delle
attivita' di importazione, esportazione, trasporto, dispacciamento, stoccaggio,
distribuzione, acquisto o vendita di gas naturale, o per la costruzione e l'esercizio dei
relativi impianti sia prevista una autorizzazione, una concessione, una licenza, o una
approvazione comunque denominata da parte di qualunque organo o amministrazione dello
Stato, centrale o periferico, o da regioni ed enti locali, essa e' rilasciata in base a
criteri e procedure obiettivi e non discriminatori.
- 2. In caso di rifiuto al rilascio l'Autorita' competente di
cui al comma 1 lo comunica immediatamente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, il quale ne da' informazione alla Commissione delle Comunita' europee.
- 3. I criteri e le procedure di cui al comma 1, e le loro
successive eventuali variazioni, sono resi pubblici dalle stesse Autorita' competenti
mediante pubblicazione nel bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia o nelle
corrispondenti pubblicazioni delle Regioni e di enti locali.
-
- Art. 30.
- Dichiarazione di pubblica utilita' delle
infrastrutture del sistema gas
- 1. Le opere necessarie per l'importazione, il trasporto, lo
stoccaggio di gas naturale, e per i terminali di GNL, compresi gli impianti di
rigassificazione, con esclusione di quelle da realizzare nelle zone di demanio marittimo e
nelle zone indicate nell'articolo 55 del Codice della navigazione, sono dichiarate, con
provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per
gasdotti di distribuzione, della competente Autorita' della regione interessata, ed a
seguito dell'approvazione del relativo progetto, di pubblica utilita', nonche' urgenti e
indifferibili agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche e
integrazioni.
- 2. I progetti approvati sono depositati presso i comuni nel
cui territorio deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25
giugno 1865, n. 2359.
- 3. Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle
opere sono proposte all'Autorita' competente ai sensi del comma 1 nel termine di cui
all'articolo 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e sono decise con atto motivato.
- 4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi
precedenti, l'Autorita' competente ai sensi del comma 1, su richiesta del proponente la
realizzazione delle opere, puo', con atto motivato, disporre l'occupazione di beni
riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alle opere
stesse, determinando provvisoriamente l'indennita' di occupazione.
- 5. I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di
occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto o, nel caso di gasdotti di
distribuzione, dalla competente Autorita' regionale.
-
- Art. 31.
- Dichiarazione di pubblica utilita' di nuove
infrastrutture di trasporto e distribuzione in presenza di capacita' disponibile in quelle
esistenti.
- 1. Per le opere necessarie al trasporto e alla
distribuzione del gas la dichiarazione di pubblica utilita' di cui all'articolo 30 e'
disposta nel caso in cui non sia possibile effettuare l'attivita' di trasporto e
distribuzione a mezzo delle reti di trasporto e distribuzione esistenti a causa di
mancanza di capacita' delle stesse o, nel caso l'opera sia necessaria per rifornire un
cliente idoneo, a causa di intervenuto rifiuto di accesso al sistema. Negli altri casi il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per gasdotti di
distribuzione, la regione competente possono comunque disporre con atto motivato la
dichiarazione di pubblica utilita' ove ritengano la realizzazione delle opere necessaria
alla sicurezza del sistema del gas.
- 2. Il proponente la realizzazione delle opere di trasporto
e distribuzione, ai fini dell'approvazione del progetto di cui al comma 1 dell'articolo
30, trasmette all'Autorita' competente una dichiarazione, firmata dal legale
rappresentante, attestante le condizioni di cui al comma 1, corredata da idonea
documentazione.
-
- Art. 32.
- Modifiche alle norme sulla pubblica utilita'
- 1. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge 21 luglio
1967, n. 613, si applicano a tutte le opere necessarie per la ricerca, la coltivazione, la
raccolta ed il trasporto degli idrocarburi prodotti nel territorio nazionale, nel mare
territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
- 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono emanate norme per la
semplificazione e l'unificazione dei procedimenti amministrativi per la costruzione dei
metanodotti, la relativa dichiarazione di pubblica utilita', la procedura di cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i
procedimenti di verifica di compatibilita' ambientale, ove prescritta, e le autorizzazioni
rilasciate per le stesse opere dagli enti locali.
-
-
- Titolo IX
- Condizioni di reciprocita'
-
- Art. 33.
- Clienti idonei di Stati membri dell'Unione europea
- 1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il
diritto ai sensi dell'articolo 19 della direttiva 98/30/CE di accedere ai sistemi del gas
e di concludere contratti di fornitura di gas con i clienti dichiarati idonei in altri
Paesi membri dell'Unione europea in base all'applicazione della stessa direttiva, ove tale
tipologia di clienti sia stata dichiarata idonea in Italia ai sensi del presente decreto.
- 2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri
dell'Unione europea e le imprese del gas aventi sede in Italia ma controllate direttamente
o indirettamente da imprese aventi sede in altri Paesi membri dell'Unione europea hanno
diritto di concludere contratti di vendita con clienti dichiarati idonei ai sensi del
presente decreto solo nel caso in cui la stessa tipologia di cliente sia stata dichiarata
idonea nel Paese ove tali imprese, o le eventuali imprese che le controllano, hanno sede.
- 3. Nel caso in cui un cliente dichiarato idoneo ai sensi
del presente decreto intenda concludere un contratto di fornitura di gas con una o piu'
imprese stabilite in un Paese membro dell'Unione europea in cui tale tipologia di cliente
non sia dichiarata idonea, e che per tale motivo l'impresa opponga un rifiuto ad
effettuare la fornitura, o a dare accesso ai propri sistemi di trasporto, distribuzione,
ivi inclusi i servizi accessori di stoccaggio e modulazione, il cliente idoneo ne informa
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale, valutate le
condizioni del mercato e della particolare questione, potra' richiedere alla Commissione
delle Comunita' europee di obbligare l'impresa di quel Paese membro ad effettuare la
fornitura richiesta.
-
- Art. 34.
- Linee dirette tra imprese e clienti idonei di altri
Stati membri dell'Unione europea
- 1. Le imprese del gas aventi sede in Italia hanno il
diritto di realizzare linee dirette per rifornire i clienti dichiarati idonei nel
territorio nazionale, nonche' in altri Paesi membri dell'Unione europea in base
all'applicazione della direttiva 98/30/CE, a condizione che l'accesso al sistema del gas
di quel Paese membro sia stato loro motivatamente rifiutato.
- 2. Le imprese del gas aventi sede in altri Paesi membri
dell'Unione europea hanno diritto di realizzare linee dirette per rifornire clienti
italiani dichiarati idonei ai sensi del presente decreto ed a condizione che l'accesso al
sistema nazionale del gas sia stato loro motivatamente rifiutato.
-
- Art. 35.
- Competenze in materia di controversie in materia di
accesso
- 1. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e'
l'autorita' competente per risolvere in sede amministrativa le controversie, anche
transfrontaliere, relative all'accesso al sistema del gas naturale.
-
-
- Titolo X
- Norme transitorie e finali
-
- Art. 36.
- Norme transitorie
- 1. Ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e
dell'attuazione della transizione dello stesso ai nuovi assetti il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella fase di transizione, entro due
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto emana apposite direttive per
garantire la tempestiva e funzionale attuazione degli adempimenti necessari.
-
- Art. 37.
- Prerogative delle Regioni a statuto speciale e
delle Province autonome di Trento e Bolzano
- 1. Sono fatte salve le prerogative statutarie delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
-
- Art. 38.
- Abrogazioni di norme
- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le norme e disposizioni con esso incompatibili, e in particolare:
- a) le parole: "di idrocarburi" al comma 1
dell'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3, le parole: "di
coltivazione e di quella", le parole: "contestualmente e" e le parole da:
"di concerto" fino alla parola "statali" del comma 9 dell'articolo 3,
i commi 1 e 3 dell'articolo 5, i commi 5 e 7 dell'articolo 6, il comma 1 dell'articolo 7,
e l'articolo 9 della legge 26 aprile 1974, n. 170;
- b) l'articolo 2, commi 4 e 5, e l'articolo 23 della legge
10 febbraio 1953, n. 136.
-
- Art. 39.
- Entrata in vigore
- 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
-
- Dato a Roma, addi' 23 maggio 2000
-
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
- Letta, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del commercio con l'estero
- Dini, Ministro degli affari esteri
- Del Turco, Ministro delle finanze
- Fassino, Ministro della giustizia
- Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica
- Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
-
- Visto, il Guardasigilli: Fassino
___________________________
NOTE
- Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
-
- Note alle premesse:
- - Il testo dell'art. 76 della Costituzione italiana e' il
seguente:
- "Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di princi'pi e criteri direttivi
e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
- - Il testo dell'art. 87 della Costituzione italiana e' il
seguente:
- "Art. 87. - Il presidente della Repubblica e' il Capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
- Puo' inviare messaggi alle Camere.
- Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima
riunione.
- Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge
di iniziativa del Governo.
- Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
e i regolamenti.
- Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
- Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello
Stato.
- Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i
trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
- Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
suprema di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
- Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- Puo' concedere grazia e commutare le pene.
- Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- - Il titolo della legge 14 novembre 1995, n. 481
(pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novem-bre 1995)
e' il seguente:
- "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi
di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'".
- - Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 98/30/CE
del 22 giugno 1998, pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio 1998 relativa a norme comuni
per il mercato interno del gas naturale.
- - Il testo dell'art. 41, della legge 17 maggio 1999, n. 144
(pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio 1999)
recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali", e' il seguente:
- "Art. 41 (Norme per il mercato del gas naturale). - 1.
- Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del
gas naturale, con particolare riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e
distribuzione, il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare attuazione alla
direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, recante
norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e ridefinire conseguentemente tutte
le componenti rilevanti del sistema nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al
servizio di pubblica utilita', nel rispetto dei seguenti princi'pi e criteri direttivi:
- a) prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale
avvenga nel quadro di regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo, l'interconnessione e
l'interoperabilita' dei sistemi;
- b) prevedere che, in considerazione del crescente ricorso
al gas naturale e per conseguire un maggiore grado di interconnessione al sistema europeo
del gas, le opere infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge 25
giugno 1865, n. 2359;
- c) eliminare ogni disparita' normativa tra i diversi
operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano previsti contributi,
concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per costruire o gestire impianti o
infrastruuure del sistema del gas, uguali condizioni e trattamenti non discrirninatori
alle imprese;
- d) prevedere misure affinche' nei piani e nei programmi
relativi ad opere di trasporto, di importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata
la sicurezza degli approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastrutture
di produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della concorrenza e
l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti;
- e) prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas
costituiscano, ove funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso
tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di importazione,
trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per le attivita' non rientranti
nel settore del gas, al fine di evitare discriminazioni o distorsioni della concorrenza;
- f) garantire trasparenti e non discriminatorie condizioni
per l'accesso regolato al sistema del gas;
- g) stabilire misure perche' l'apertura del mercato
nazionale del gas avvenga nel quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto
riguarda la definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per localita',
sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai nuovi assetti europei,
sia per assicurare alle imprese italiane, mediante condizioni di reciprocita' con gli
altri Stati membri dell'Unione europea, uguali condizioni di competizione sul mercato
europeo del gas.
- 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione, sono
trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il Governo decade
dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere
entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
- - Il titolo della legge 15 marzo 1997, n. 59 (pubblicata in
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63) e' il seguente:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa".
- - Il titolo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
- 112 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998) e' il seguente:
- "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59".
- Note all'art. 2:
- - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2359 del codice civile
recitano:
- "2359 (Societa' controllate e societa collegate). -
Sono considerate societa' controllate:
- 1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
- Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa' controllate, a societa' fiduciarie e
a persona interposta;
- non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
- Sono considerate collegate le societa' sulle quali un'altra
societa' esercita un'influenza notevole.
- L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la societa' ha azioni
quotate in borsa (1).
- (1) Articolo cosi' sostituito dall'art. 6, del
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito con modificazioni, con legge 7 giugno 1974,
n. 216, recante disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei
titoli azionari, e, successivamente, dall'art. 1, del decreto legislativo 9 aprile 1991,
n. 127, di attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e n. 83/349/CEE in materta societaria,
relative a conti annuali e consolidati.
- Vedi il decreto-legge 10 settembre 1993, n. 350,
sull'accelerazione delle procedure di dismissione delle partecipazioni pubbliche per i
casi di fusione e di scissione di societa' per azioni, convertito con legge 8 novembre
1993, n. 442.
- Vedi anche, l'art. 5, commi primo e secondo, del regio
decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, sulla normativa obbligatoria dei titoli azionari,
nelle parti in cui le disposizioni di questo decreto sono compatibili con le norme del
decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27.
- I commi primo e secondo dell'art. 5 ora indicato fanno
divieto alle societa' di possedere azioni di altre societa' per un valore superiore a
quello del proprio capitale azionario. Vedi, inoltre, l'art. 13, legge 6 agosto 1990, n.
223, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato e gli articoli 27 e
29, legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del
mercato".
- Note all'art. 4:
- - Il titolo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre
1996) e' il seguente:
- "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della
direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- - Il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13
maggio 1987), il cui titolo e' "Coordinamento delle politiche riguardanti
l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento dell'ordinamento interno
agli atti normativi comunitari", e' il seguente:
- "Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di
rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
- 2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un
apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
denominato "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie", nel quale sono versate:
- a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla legge 3
ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della
operativita' del fondo di cui al comma 1;
- b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;
- c) le somme da individuare annualmente in sede di legge
finanziaria, sulla base delle indicazioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), nell'ambito
delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalita di
quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;
- d) le somme annualmente determinate con la legge di
approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.
- 3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748".
- "Art. 21 (Misure di intervento finanziario). - 1.
Quando i decreti delegati di cui alla presente legge prevedano misure di intervento
finanziario non contemplate da leggi vigenti e non rientranti nell'attivita' ordinaria
delle amministrazioni statali o regionali competenti, si provvede a carico del fondo di
rotazione di cui all'art. 5".
- - Il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d), della legge 21
dicembre 1999, n. 526 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13
del 18 gennaio 2000) il cui titolo e' "Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria
1999", e' il seguente:
- "1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi
stabiliti negli articoli seguenti ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da
attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno informati ai seguenti princi'pi e
criteri generali:
- a)-c) (Omissis);
- d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che
non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali potranno
essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione
delle direttive; alla relativa copertura, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvedera' a norma degli
articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, osservando atresi' il disposto
dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'art. 7
della legge 23 agosto 1988, n. 362;".
- Note all'art. 5:
- - Il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14
dicembre 1996) il cui titolo e' "Attuazione della Direttiva 94/22/CEE relativa alle
condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e
coltivazione di idrocarburi", e' il seguente:
- "Art. 19 (Armonizzazione della disciplina sulle
aliquote di prodotto della coltivazione). - 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal
1o gennaio 1997, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione e' tenuto a
corrispondere annualmente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della
coltivazione pari al 7% della quantita' di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in
terraferma, e al 7% della quantita' di idrocarburi gassosi e al 4% della quantita' di
idrocarburi liquidi estratti in mare.
- 2. L'aliquota non e' dovuta per le produzioni disperse,
bruciate, impiegate nelle operazioni di cantiere o nelle operazioni di campo oppure
reimmesse in giacimento. Nessuna aliquota e' dovuta per le produzioni ottenute durante
prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca.
- 3. Per ciascuna concessione sono esenti dal pagamento
dell'aliquota, al netto delle produzioni di cui al comma 2, i primi 20 milioni di Smc di
gas e 20000 tonnellate di olio prodotti annualmente in terraferma, e i primi 50 milioni di
Smc di gas e 50000 tonnellate di olio prodotti annualmente in mare.
- 4. Per ciascuna concessione di coltivazione il
rappresentante unico comunica mensilmente all'UNMIG e alla sezione competente i
quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo per ciascuno dei
titolari. Il rappresentante unico e' responsabile della corretta misurazione delle
quantita' prodotte e avviate al consumo, ferma restando la facolta' dell'UNMIG e delle sue
sezioni di disporre accertamenti sulle produzioni effettuate. Entro il 31 marzo dell'anno
successivo a quello cui si riferiscono le aliquote il rappresentante unico comunica
all'UNMIG ed alle sezioni competenti i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al
consumo nell'anno precedente per ciascuna concessione e ciascun contitolare. Le
comunicazioni di cui al presente comma sono sottoscritte dal legale rappresentante o un
suo delegato, che attesta esplicitamente la esattezza dei dati in esse contenuti.
- 5. I valori unitari dell'aliquota per ogni concessione di
coltivazione sono determinati, per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale
dei prezzi di vendita da esso fatturati nell'anno di riferimento.
- 6. Il valore unitario dell'aliquota di cui al comma 5 e'
ridotto per l'anno 1997 di 30 lire per Smc per le produzioni di gas in terraferma e di 20
lire per Smc per le produzioni di gas in mare, e di 30.000 lire per tonnellata per le
produzioni di olio in terraferma e di 60.000 lire per tonnellata per le produzioni di olio
in mare, per tenere conto di qualunque onere, compresi gli oneri relativi al trattamento e
trasporto. In terraferma, nel caso di vettoriamento il valore unitario e' ulteriormente
ridotto dei costi fatturati di vettoriamento fino al punto di riconsegna, mentre nel caso
di trasporto mediante sistema di proprieta' del concessionario la riduzione e' pari a 1
lira per ogni 5 km di condotta, a partire dalla centrale di raccolta e trattamento, con
esclusione dei primi 30 km e con un massimo di 30 lire per Smc di gas o per chilogrammo di
olio. Per produzioni di idrocarburi con caratteristiche di marginalita' economica causata
da speciali trattamenti necessari per portare tali produzioni a specifiche di
commerciabilita', ai concessionari puo' essere riconosciuta dal Ministero, su documentata
istanza, sentita la Commissione di cui al comma 7, una ulteriore detrazione, in ogni caso
non superiore ai costi aggiuntivi sostenuti, tale detrazione puo' essere altresi'
riconosciuta per i costi sostenuti per il flussaggio di olii pesanti.
- 7. Le riduzioni di cui al comma 6 per gli anni successivi
sono determinate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di
prodotti industriali e del costo del lavoro per unita' di prodotto nell'industria, con
decreto del Ministero di concerto col Ministero delle finanze, da emanare entro il 31
marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, sentita una
Commissione di durata biennale, nominata con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro sono determinati i compensi per
tutti i componenti, sia di diritto che designati; tale Commissione opera presso il
Ministero ed e' composta da:
- il direttore generale delle miniere, presidente;
- il direttore dell'UNMIG;
- un dirigente di ciascuna sezione UNMIG;
- un dirigente dell'UNMIG;
- un dirigente del Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio designato dal Ministro delle finanze;
- un esperto in materia di economia delle fonti energetiche;
- un funzionario dell'UNMIG con funzioni di segretario.
- 8. Ciascun titolare, in tempo utile al fine
dell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 9, per tutte le concessioni di
coltivazione di cui e' stato titolare unico, rappresentante unico o contitolare nell'anno
precedente, effettua il calcolo del valore delle aliquote dovute, sulla base delle quote
di produzione spettanti, del valore calcolato in base al comma 5 e tenendo conto delle
riduzioni di cui al comma 6 e delle variazioni di cui al comma 7. Egli redige altresi' un
prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra
Stato, regioni e comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22.
- 9. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del
prospetto, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le
aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle regioni a statuto
ordinario e ai comuni interessati.
- 10. I versamenti dovuti allo Stato sono effettuati, in
forma cumulativa per tutte le concessioni delle quali e' titolare, presso la Tesoreria
centrale dello Stato. Analogo versamento e' effettuato in forma cumulata, per le quote
spettanti ad ogni regione a statuto ordinario, presso l'ufficio finanziario regionale e
sul capitolo di entrata che ogni regione e' tenuta, entro tre mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto, ad individuare e comunicare all'UNMIG, per la pubblicazione nel
BUIG. I versamenti dovuti ai comuni affluiscono direttamente ai bilanci dei comuni
interessati.
- 11. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno,
trasmette al Ministero delle finanze, all'UNMIG e alle sue Sezioni copia del prospetto di
cui al comma 8, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati. L'UNMIG
comunica alle regioni interessate il valore complessivo delle quote ad esse spettanti.
- 12. Resta ferma la facolta' del Ministero delle finanze e
dell'UNMIG, sulla base del prospetto presentato, di disporre accertamenti tramite i propri
uffici periferici, sentita la Commissione di cui al comma 7, sull'esattezza dei dati
trasmessi.
- 13. Ove per una concessione di coltivazione risultino
produzioni spettanti o valorizzazioni maggiori rispetto a quelle dichiarate, il titolare,
oltre al versamento di quanto maggiormente dovuto e ferme restando le sanzioni previste
dalle norme vigenti, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pari al 40% della
differenza in valore risultante, comunque non inferiore a lire trentamilioni e non
superiore a lire centottantamilioni.
- 14. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, le spese per gli accertamenti in materia di aliquote dovute allo Stato
effettuati dall'UNMIG e dalle sue Sezioni, per il finanziamento della Commissione di cui
al comma 7, nonche' per l'acquisto e la manutenzione di strumenti informatici per
l'elaborazione e la gestione informatica dei dati relativi al calcolo delle aliquote e dei
relativi versamenti e ripartizioni, valutate in lire 350 milioni annui a decorrere dal
1997, graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; a tal fine, con decreto del Ministero
del tesoro, quota parte delle entrate derivanti dal presente articolo e fino a concorrenza
dell'importo sopra indicato di lire 350 milioni, e' riassegnata al predetto stato di
previsione.
- 15. Il Ministero trasmette annualmente alle regioni a
statuto ordinario interessate una relazione previsionale sull'entita' delle entrate di
loro spettanza, per il triennio successivo, previste dagli articoli 20 e 22.
- - Il testo dell'art. 105, comma 4, del testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31
dicembre 1986) e' il seguente:
- "Art. 105 (Adempimenti per l'attribuzione del credito
d'imposta ai soci o partecipanti sugli utili distribuiti).
- - 4. Concorrono a formare l'ammontare di cui alla lettera
b) del comma 1:
- 1) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento,
corrispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo unico o di
leggi speciali non concorrono a formare il reddito della societa' o dell'ente e per i
quali e' consentito computare detta imposta fra quelle del presente comma;
- 2) l'imposta relativa agli utili che hanno concorso a
formare il reddito della societa' o dell'ente e per i quali e' stato attribuito alla
societa' o all'ente medesimo il credito d'imposta limitato di cui all'art. 94, comma
1-bis.
- L'imposta corrispondente ai proventi di cui al numero 1) e'
commisurata all'utile di esercizio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei
proventi medesimi; l'imposta relativa agli utili di cui al numero 2) e' computata fino a
concorrenza del credito di imposta ivi indicato, utilizzato in detrazione dalla societa' o
dall'ente secondo le disposizioni del citato art. 94, comma 1-bis.
- Note all'art. 7:
- - Per il titolo del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 624, vedasi note all'art. 4.
-
- Note all'art. 9:
- - Il testo dell'art. 29, comma 2, lettera g) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per il cui titolo vedasi note alle premesse, e' il
seguente:
- "Art. 29 (Funzioni e compiti conservati allo Stato). -
2. Sono conservate, inoltre, allo Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) la ricerca scientifica in campo energetico;
- b) le determinazioni inerenti l'importazione,
l'esportazione e lo stoccaggio di energia;
- c) la determinazione dei criteri generali
tecnico-costruttivi e le norme tecniche essenziali degli impianti di produzione,
conservazione e distribuzione dell'energia;
- d) la determinazione delle caratteristiche tecniche e
merceologiche dell'energia prodotta, distribuita e consumata;
- e) la vigilanza sull'Ente nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);
- f) l'impiego di materiali radioattivi o macchine radiogene:
- g) la costruzione e l'esercizio degli impianti di
produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, salvo quelli che
producono energia da fonti rinnovabili di energia e da rifiuti ai sensi del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, nonche' le reti per il trasporto con tensione
superiore a 150 KV, l'emanazione di norme tecniche relative alla realizzazione di
elettrodotti, il rilascio delle concessioni per l'esercizio delle attivita' elettriche, di
competenza statale, le altre reti di interesse nazionale di oleodotti e gasdotti;".
-
- Note all'art. 11:
- - Il titolo della legge 26 aprile 1974, n. 170 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974) e' il seguente: "Stoccaggio di
gas naturale in giacimenti di idrocarburi".
- - Per il testo dell'art. 19 del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, vedasi note all'art. 5.
- - Il testo dell'art. 3, quinto comma della legge 26 aprile
1974, n. 170, per il cui titolo vedasi precedenti note, e' il seguente:
- "La concessione di stoccaggio e' accordata ai titolari
di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati
membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei predetti
Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono i
cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei
giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione".
- Note all'art. 12:
- - Il testo dell'art. 13, comma 9, del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, per il cui titolo vedasi note all'art. 5, e' il seguente:
- "9. Ove risultano capacita' di stoccaggio non
utilizzate, esse, previa autorizzazione del Ministero, sono messe a disposizione dei
terzi, compatibilmente con il programma di stoccaggio del concessionario e i suoi sviluppi
previsti, e con la capacita' della rete di trasporto; il gas da immettere in stoccaggio
dovra' rientrare nel normale campo di intercambiabilita' ed avere adeguate caratteristiche
e contenuto di sostanze nocive; le condizioni e il corrispettivo di tale servizio saranno
concordati tra le parti, tenendo conto di una adeguata remunerazione degli investimenti,
dei costi di esercizio, dei criteri in uso sui mercati europei del gas, nonche'
dell'andamento del mercato dell'energia".
- Note all'art. 13:
- - Per il testo degli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile
1987, n. 183, vedasi note all'art. 4.
- - Per il testo dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge
21 dicembre 1999, n. 526, vedasi note all'art. 4.
-
- Note all'art. 15:
- - Il testo dell'art. 17, commi 51, 52, 53, 56 e 57 della
legge 15 maggio 1997, n. 127 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 113 del 17 maggio 1997), il cui titolo e' "Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e' il
seguente:
- "51. I comuni, le province e gli altri enti locali
possono, per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi
dell'art. 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in societa' per
azioni, di cui possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due
anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali societa' e' determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione delle
aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione delle societa'
medesime.
- L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito e'
imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e
gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti
attivi e passivi delle aziende originarie.
- 52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti
gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa
vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e
quarto, e 2330-bis del codice civile.
- 53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla
revisione della stima. Fino a quando i valori di conferimento non sono stati determinati
in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
- 56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 51 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
- 57. La deliberazione di cui al comma 51 potra' anche
prevedere la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto
compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo
nonche' agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile".
- - Il testo dell'art. 24, lettere a) e b) del regio decreto
15 ottobre 1925, n. 2578 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1926),
recante "Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province", e' il seguente:
- "24 (art. 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art.
1 del regio decreto 4 febbraio 1923, n. 253). - I comuni possono valersi delle facolta'
consentite dall'art. 1 per servizi che siano gia' affidati all'industria privata quando
dall'effettivo cominciamento dell'esercizio sia trascorso un terzo della durata
complessiva del tempo per cui la concessione fu fatta. Tuttavia i comuni hanno sempre
diritto al riscatto quando siano passati venti anni dall'effettivo cominciamento
dell'esercizio; ma in ogni caso non possono esercitarlo prima che ne siano passati dieci.
- Qualora i comuni non facciano uso delle facolta' di
riscatto nelle epoche sopra determinate, non possono valersene se non trascorso un
quinquennio, e cosi' in seguito di cinque in cinque anni.
- Il riscatto deve essere sempre preceduto dal preavviso di
un anno.
- Quando i comuni procedono al riscatto debbono pagare ai
concessionari un'equa indennita', nella quale si tenga conto dei seguenti termini:
- a) valore industriale dell'impianto e del relativo
materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo
cominciamento dell'esercizio e dagli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel
materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione siano
contenute circa la proprieta' di detto materiale, allo spirare della concessione medesima;
- b) anticipazioni o sussidi dati dai comuni, nonche' importo
delle tasse proporzionali di registro anticipate dai concessionari e premi eventualmente
pagati ai comuni concedenti, sempre tenuto conto degli elementi indicati nella lettera
precedente;".
-
- Note all'art. 16:
- - Il testo dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio
1991, n. 10 (pubblicata in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 16
gennaio 1991) e' il seguente:
- "3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le
province per la restante parte del territorio effettuano i controlli necessari e
verificano con cadenza almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di
combustione, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica,
con onere a carico degli utenti".
- Note all'art. 19:
- - Il titolo della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 1990) e' il seguente: "Norme per la
tutela della concorrenza e del mercato". Si riporta il testo dell'art.
- 15:
- "15 (Diffide e sanzioni). - 1. Se a seguito
dell'istruttoria di cui all'art. 14 l'Autorita ravvisa infrazioni agli articoli 2 o 3,
fissa alle imprese e agli enti interessati il termine per l'eliminazione delle infrazioni
stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravita' e della durata
dell'infrazione, dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
in misura non inferiore all'uno per cento e non superiore al dieci per cento del fatturato
realizzato in ciascuna impresa o ente nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla
notificazione della diffida relativamente ai prodotti oggetto dell'intesa o dell'abuso di
posizione dominante, determinando i termini entro i quali l'impresa deve procedere al
pagamento della sanzione.
- 2. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma
1, l'Autorita' applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del
fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al comma 1, di
importo minimo non inferiore al doppio della sanzione gia' applicata con un limite massimo
del dieci per cento del fatturato come individuato al comma 1, determinando altresi' il
termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di
reiterata inottemperanza l'Autorita' puo' disporre la sospensione dell'attivita' d'impresa
fino a trenta giorni".
-
- Note all'art. 23:
- - Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge 14 novembre
1995, n. 481 (per il cui titolo vedasi note alle premesse) e' il seguente:
- 12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di cui
all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
- a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a regime di concessione o di
autorizzazione e sulle relative forme di mercato. nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e regolamentari necessarie in relazione alle
dinamiche tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione delle normative
comunitarie;
- b) propone i Ministri competenti gli schemi per il rinnovo
nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti di concessione o di autorizzazione,
delle convenzioni e dei contratti di programma;
- c) controlla che le condizioni e le modalita' di accesso
per i soggetti esercenti i servizi, comunque stabilite, siano attuate nel rispetto dei
principi della concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle singole voci di
costo, anche al fine di prevedere l'obbligo di prestare il servizio in condizioni di
eguaglianza, in modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano soddisfatte, ivi
comprese quelle degli anziani e dei disabili, garantendo altresi' il rispetto:
dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
- d) propone la modifica delle clausole delle concessioni e
delle convenzioni, ivi comprese quelle relative all'esercizio in esclusiva, delle
autorizzazioni, dei contratti di programma in essere e delle condizioni di svolgimento dei
servizi, ove cio' sia richiesto dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni tecnico-economiche di accesso e di
interconnessione alle reti, ove previsti dalla normativa vigente;
- e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento del
mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare
le tariffe di cui ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero dei costi
eventualmente sostenuti nell'interesse generale in modo da assicurare la qualita',
l'efficienza del servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul territorio nazionale,
nonche' la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al comma 1, dell'art. 1, tenendo
separato dalla tariffa qualsiasi tributo ed onere improprio; verifica la conformita' ai
criteri di cui alla presente lettera delle proposte di aggiornamento delle tariffe
annualmente presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti esercenti il
servizio, entro novanta giorni dal ricevimento della proposta; qualora la pronuncia non
intervenga entro tale termine, le tariffe si intendono verificate positivamente;
- f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi dlele singole prestazioni per assicurare, tra l'altro,
la loro corretta disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area geografica e
per categoria di utenza evidenziando separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura
del servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo quindi al confronto tra
essi e i costi analoghi in altri Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
- g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione e delle notizie utili,
determinando altresi' i casi di indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto non rispetti le clausole
contrattuali o eroghi il servizio con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto di programma ovvero ai sensi
della lettera h);
- h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in
particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i
livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente,
sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei
consumatori, eventualmente differenziandoli per settore e tipo di prestazione; tali
determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37;
- i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle condizioni dei
servizi; studia l'evoluzione del settore e dei singoli servizi, anche per modificare
condizioni tecniche, giuridiche ed economiche relative allo svolgimento o all'erogazione
dei medesimi; promuove iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione dei
servizi; presenta annualmente al Parlamento e al Presidente del Consiglio dei Ministri una
relazione sullo stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
- l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle condizioni di
svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita'
dell'offerta e la possibilita' di migiiori scelte da parte degli utenti intermedi o
finali;
- m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli
utenti o dai consumatori, singoli o associati, in ordine al rispetto dei livelli
qualitativi e tariffari da parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle modalita' di esercizio degli
stessi ovvero procedendo alla revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
- n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la parita' di trattamento tra gli
utenti, garantire la continuita' della prestazione dei servizi, verificare periodicamente
la qualita' e l'efficacia delle prestazioni all'uopo acquisendo anche la valutazione degli
utenti, garantire ogni informazione circa le modalita' di prestazione dei servizi e i
relativi livelli qualitativi, consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli adempimenti richiesti agli utenti
semplificando le procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la sollecita risposta
a reclami, istanze e segnalazioni nel rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
- o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per casi in cui tali provvedimenti siano consentiti
dall'ordinamento;
- p) controlla che ciascun soggetto esercente il servizio
adotti, in base alla direttiva sui principi dell'erogazione dei servizi pubblici del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una carta di servizio pubblico con indicazione di
standards dei singoli servizi e ne verifica il rispetto".
- Note all'art. 24:
- - Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi note
alle premesse.
-
- Note all'art. 26:
- - Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi note
alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 25:
- "Art. 25. - 1. Se un'impresa di gas naturale incontra
o ritiene di incontrare serie difficolta' economiche e finanziarie in seguito agli impegni
"take-or-pay", assunti in uno o piu' contratti di acquisto di gas, tale impresa
puo' inviare allo Stato membro interessato, o all'Autorita' competente designata, una
richiesta di deroga temporanea agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati
membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di
accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresi' accordare all'impresa di gas
naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al
sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta e' presentata
senza indugio. Le richieste devono essere corredate di tutte le pertinenti informazioni in
ordine alla natura e alla portata del problema, nonche' alle azioni intraprese
dall'impresa al fine di risolvere tale problema. Se non sono ragionevolmente disponibili
soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro
o l'autorita' competente designata puo' decidere di concedere una deroga.
- 2. Lo Stato membro o l'autorita' competente designata
notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente
a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere
presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di
adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la
Commissione puo' chiedere allo Stato membro o all'autorita' competente designata in
questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se
lo Stato membro o l'Autorita' competente designata in questione non danno seguito a tale
richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva e' adottata sollecitamente
secondo la procedura 1 dell'art. 2 della decisione 87/373/CEE. La Commissione garantisce
la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
- 3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo
1, lo Stato membro, o l'Autorita' competente designata, e la Commissione tengono conto in
particolare dei seguenti criteri:
- a) obiettivo di realizzare un mercato del gas
concorrenziale;
- b) necessita' di adempiere gli obblighi di servizio
pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;
- c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del
gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato;
- d) gravita' delle difficolta' economiche e finanziarie
incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti
idonei;
- e) data di firma e termini del contratto o dei contratti in
questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del
mercato;
- f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema;
- g) misura in cui, nell'accettare gli inipegni
"take-or-pay" in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere,
tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi
difficolta';
- h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e
grado di interoperabilita' di tali sistemi;
- i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla
corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del
mercato interno del gas naturale".
- Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa
a contratti "take-or--pay" stipulati prima dell'entrata in vigore della presente
direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi
alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi
difficolta' se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle
garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas "take or
pay", o se il contratto di acquisto di gas "take or pay" in questione puo'
essere adeguato o l'impresa di gas naturale puo' trovare sbocchi alternativi.
- 4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la
deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono piu' a lungo il rifiuto
all'accesso al sistema a causa di impegni "take or pay" assunti in un contratto
d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni
del capitolo VI.
- 5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette
disposizioni deve essere debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella
Gazzena ufficiale delle Comunita' europee.
- 6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata
in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza
maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e
al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti".
-
- Nota all'art. 27:
- - Il testo dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE del 28
marzo 1983 (pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio 1983) che prevede una procedura di
informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole
relative ai servizi della societa' dell'informazione, e' il seguente:
- "Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art, 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo che si
tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale e europea, nel qual
caso e' sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che
non risultino gia' dal progetto.
- All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato trasmesso
in relazione con una comunicazione precedente, gli Stati membri comunicano
contemporaneamente il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali,
essenzialmente e direttamente in questione, qualora la conoscenza di detto testo sia
necessaria per valutare la portata del progetto di regola tecnica.
- Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino al progetto di regola tecnica
modifiche importanti che ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario
di applicazione inizialmente previsto, aggiungano o rendano piu' rigorosi le
specificazioni o i requisiti.
- Qualora il progetto di regola tecnica mira in particolare a
limitare la commercializzazione o l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per i motivi di salute pubblica o di tutela dei consumatori
o dell'ambiente, gli Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli estremi dei
dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di
quelli relativi ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni
sono disponibili, nonche' le conseguenze previste delle misure per quanto riguarda la
salute pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con un'analisi dei rischi
effettuata, all'occorrenza secondo i principi generali di valutazione dei rischi dei
prodotti chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 793/93 ove si
tratti di una sostanza gia' esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della direttiva
67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
- La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti che le sono stati trasmessi. Essa
puo' anche sottoporre il progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del caso,
del comitato competente del settore in questione.
- Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative a: servizi di cui all'art.
- 1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o degli Stati membri possono
basarsi unicamente sugli aspetti che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o,
per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla liberta' di
stabilimento dell'operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
- 2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo
Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato
membro terra' conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.
- 3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
- 4. Le informazioni fornite ai sensi del presente articolo
non sono considerate riservate, a meno che lo Stato membro autore della notifica ne
presenti richiesta esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere motivata.
- In caso di simile richiesta, il comitato di cui all'art. 5
e le amministrazioni nazionali, prese le debite precauzioni, hanno la facolta' di
consultare, ai fini di una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono appartenere
al settore privato.
- 5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura
la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista da un altro atto comunitario, gli
Stati membri possono effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza di
quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini della
presente direttiva.
- La mancanza di reazione della Commissione nel quadro della
presente direttiva in merito ad un progetto di regola tecnica non pregiudica la decisione
che potrebbe essere presa nel quadro di altri atti comunitari".
- Note all'art. 30:
- - L'art. 55 del codice della navigazione reca:
- "Art. 55 (Nuove opere in prossimita' del demanio
marittimo). - La esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio
marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare e' sottoposta all'autorizzazione del
capo del compartimento.
- Per ragioni speciali, in determinate localita' la
estensione della zona entro la quale l'esecuzione di nuove opere e' sottoposta alla
predetta autorizzazione puo' essere determinata in misura superiore ai trenta metri, con
decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato.
- L'autorizzazione si intende negata se entro novanta giorni
l'amministrazione non ha accolta la domanda dell'interessato.
- L'autorizzazione non e' richiesta quando le costruzioni sui
terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o di ampliamento gia' approvati
dall'autorita' marittima.
- Quando siano abusivamente eseguite nuove opere entro la
zona indicata dai primi due comma del presente articolo, l'autorita' marittima provvede ai
sensi dell'articolo precedente".
- - Titolo della legge 25 giugno 1865, n. 2539 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio 1865):
- "Espropriazioni per causa di pubblica utilita'".
Si riporta il testo degli articoli 17 e 18:
- "Art. 17. - Approvato dall'Autorita' competente il
piano di esecuzione, il prefetto ne ordina il deposito, per la parte relativa a ciascun
comune in cui deve aver luogo l'espropriazione, nell'ufficio comunale per il termine di
quindici giorni continui.
- L'eseguito deposito, il luogo, la durata e lo scopo di esso
deve annunziarsi dai sindaci, mediante avviso da pubblicarsi in ciascuno di detti comuni.
- Uguale avviso deve inserirsi nel giornale destinato alle
pubblicazioni ufficiali amministrative della provincia".
- "Art. 18. - Dalla data della pubblicazione e
dell'inserzione dell'avviso dell'eseguito deposito decorre il termine di quindici giorni
stabilito dall'articolo precedente, durante il quale le parti interessate possono prendere
conoscenza del piano di esecuzione e possono proporre in merito di esso le loro
osservazioni nel modo che verra' stabilito dal regolamento a norma dell'art. 5 della
presente legge".
-
- Note all'art. 32:
- - Il testo dell'art. 31 della legge 21 luglio 1967, n. 613
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967), recante "Ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e
coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi", e' il seguente:
- "Art. 31. - Le opere necessarie per la ricerca, la
coltivazione, la raccolta e il trasporto degli idrocarburi in terraferma, con esclusione
delle zone di demanio marittimo e di quelle indicate nell'art. 55 del codice della
navigazione, sono dichiarate di pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti
gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed
integrazioni, con l'approvazione dei relativi progetti da parte del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
- I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove
deve aver luogo l'espropriazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1865, n.
2359.
- Le opposizioni circa la necessita' e le modalita' delle
opere sono proposte al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel
termine di cui all'art. 18 della citata legge e sono decise dal Ministro stesso con
decreto motivato.
- Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti,
il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, puo', con decreto motivato, su
richiesta del permissionario o del concessionario, disporre l'occupazione, per non oltre
un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente
connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente l'indennita' di
occupazione.
- I provvedimenti di occupazione d'urgenza e quelli di
occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto".
- - Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 29 agosto 1977), recante "Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382" e' il seguente:
- "Art. 81 (Competenze dello Stato). - Sono di
competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
- a) [l'identificazione, nell'esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della legge n. 382 del 1975, delle linee
fondamentali dell'assetto del territorio nazionale, con particolare riferimento alla
articolazione territoriale degli interventi di interesse statale ed alla tutela ambientale
ed ecologica del territorio nonche' alla difesa del suolo];
- b) la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle zone
dichiarate sismiche e l'emanazione delle relative norme tecniche per le costruzioni nelle
stesse.
- [Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformita' alle
prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere
destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato, d'intesa con la regione
interessata].
- [La progettazione di massima ed esecutiva delle opere
pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per
quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle
prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, e' fatta
dall'amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono
sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi].
- Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data
di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei
Ministri ritiene che si debba procedere in difformita' dalla previsione degli strumenti
urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni
regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia.
- I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6
ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel cui territorio essi devono essere
realizzati. Le regioni hanno la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di cui al
quarto comma dello stesso articolo.
- Resta fermo quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973,
n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia
elettrica e dalla legge 2 agosto 1975, n. 393, relativa a norme sulla localizzazione delle
centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica e dalla
legge 24 dicembre 1976, n. 898, per le servitu' militari".
-
- Nota all'art. 33:
- - Il testo dell'art. 19 della direttiva 98/30/CE del 22
giugno 1998 (per il cui titolo vedasi note alle premesse) e' il seguente:
- "Art. 19. - 1. Per evitare squilibri nell'apertura dei
mercati del gas nel periodo di cui all'art. 28:
- a) i contratti di fornitura di gas di cui agli articoli 15,
16 e 17 conclusi con un cliente idoneo del sistema di un altro Stato membro non possono
essere vietati se il cliente e' considerato idoneo in entrambi i sistemi interessati;
- b) qualora le operazioni descritte alla lettera a) siano
rifiutate perche' il cliente e' considerato idoneo soltanto in uno dei due sistemi, la
Commissione, tenendo conto della situazione del mercato e dell'interesse comune, puo'
obbligare la parte che rifiuta la fornitura di gas richiesta ad effettuarla su richiesta
dello Stato membro in cui si trova il cliente idoneo.
- 2. La Commissione, parallelamente alla procedura e al
calendario di cui all'art. 28 e non oltre lo scadere della meta' del periodo previsto da
tale articolo, riesamina l'applicazione del paragrafo 1, lettera b), del presente
articolo, in base agli sviluppi del mercato e tenendo conto dell'interesse comune. Alla
luce dell'esperienza acquisita, la Commissione valuta la situazione e riferisce in merito
ad eventuali squilibri nell'apertura dei mercati di gas, con riferimento al paragrafo 1,
lettera b)".
- Nota all'art. 34:
- - Per il titolo della direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998
vedasi in note alle premesse.
-
- Note all'art. 38:
- - Il testo dell'art. 1, comma 1, della legge n. 170/1974
(per il cui titolo vedasi note all'art. 11), cosi' come modificato dal decreto legislativo
che qui si pubblica e' il seguente:
- "Art. 1. - Il diritto di utilizzare giacimenti per lo
stoccaggio di gas naturale appartiene allo Stato".
- - Il testo dell'art. 3 della legge n. 170/1974 (per il cui
titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si
pubblica, e' il seguente:
- "Art. 3. - La concessione di stoccaggio e' accordata
ai titolari di concessione di coltivazione che siano cittadini o enti italiani o degli
altri Stati membri della Comunita' europea, o societa' aventi sede sociale in Italia o nei
predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalita' di Stati che ammettono
i cittadini, gli enti e le societa' italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale
nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.
- La concessione e' regolata con disciplinare da allegare al
provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
- Il titolare della concessione di stoccaggio e' tenuto a
svolgere la propria attivita' secondo le buone regole della scienza e della tecnica al
fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
- Se la concessione e' intestata a piu' titolari si applicano
le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
- Il trasferimento della concessione di stoccaggio e'
consentito solo previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
- - Il testo dell'art. 5 della legge n. 170/1974 (per il cui
titolo vedasi precedenti note) cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si
pubblica e' il seguente:
- "Art. 5. - La concessione scaduta puo' essere
rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli
obblighi impostigli".
- - Il testo dell'art. 6 della legge n. 170/1974 (per il cui
titolo vedasi precedenti note) e' il seguente:
- "Art. 6. - La concessione di stoccaggio cessa:
- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per decadenza.
- Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione
deve farne dichiarazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
senza apporvi condizione alcuna.
- Sulla rinuncia provvede il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi puo' pronunciare la
decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia
agli obblighi imposti con l'atto di concessione.
- Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai
sensi del presente articolo puo' estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine
indicato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
concessionario".
- - Il testo dell'art. 7 della legge n. 170/1974 (per il cui
titolo vedasi precedenti note), cosi' come modificato dal decreto legislativo che qui si
pubblica, e' il seguente:
- "Art. 7. - Il titolare della concessione di stoccaggio
e' tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni
contabili che saranno richiesti dall'amministrazione ai fini del controllo delle quantita'
immesse ed estratte.
- Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo
Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci
per ogni ettaro di superficie compresa nell'area della concessione stessa".