LEGGE 23 giugno 2000, n.178
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Governo e' autorizzato a stipulare un'intesa con la
Commissione delle Comunita' europee per istituire il Centro nazionale di informazione e
documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico
(GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e
del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.
2. Il Centro sara' finanziato dalla Commissione delle
Comunita' europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sara'
disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvedera' in
particolare:
a) a prevedere la possibilita' dell'ingresso, in qualita'
di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in
aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza,
ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e
comunitarie vigenti.
3. Il Centro opera in conformita' alla trasparenza che deve
informare le attivita' delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilita' offerte
dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione
dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso
sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e gestione
della documentazione comunitaria;
c) di coordinare e razionalizzare le attivita' di
documentazione, elaborazione e studio gia' esistenti attraverso una serie di convenzioni
con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri
dell'Unione europea.
4. In favore del Centro trovano applicazione le
disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari
comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle
successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualita' di soci ordinari, dei
soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi
direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie
presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attivita' svolta, sul
bilancio e sul programma di attivita' del Centro.
6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al
presente articolo, nel limite massimo annuo di 1.500 milioni di lire a decorrere dal 2000,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1280):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini), il 17
settembre 1996.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 27 settembre 1996 con pareri delle commissioni 1a, 5a e Giunta affari
comunita' europee.
Esaminato dalla 3a commissione il 16 settembre 1997; il 10,
11 e 25 novembre 1998 e approvato il 19 gennaio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5580):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche dell'Unione
europea ), in sede referente, il 25 febbraio con pareri delle commissioni I, III e V.
Esaminato dalla XIV commissione il 14, 21 e 28 aprile 1999;
il 5, 20 e 26 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 1o giugno 1999 (atto n.
5580/A), relatore on. Ruberti.
Nuovamente assegnata alla XIV commissione in sede
redigente, il 9 novembre 1999 con parere delle commissioni I, III e V.
Esaminato dalla XIV commissione, in sede redigente, l'11 e
16 novembre 1999; il 15 marzo 2000.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 15
marzo 2000, (atto n. 5580/Red), relatore on. Ruberti.
Esaminato in aula ed approvato con modificazioni il 5
aprile 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 1280/B):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
deliberante, il 12 aprile 2000, con parere della commissione V.
Esaminato dalla 3a commissione in sede deliberante il 9
maggio 2000.
Nuovamente assegnato alla 3a commissione, in sede
referente, il 9 maggio 2000.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 9 e
24 maggio 2000.
Relazione scritta annunciata il 2 giugno 2000 (atto n.
1280/C), relatore sen. Tana De Zulueta.
Esaminato in aula e approvato il 6 giugno 2000.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio, del 25
luglio 1985 e' pubblicato in GUCE n. L 199 del 31 luglio 1985.
- Il decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, reca:
"Norme per l'applicazione del regolamento n.
85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai
sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".
- Il testo dell'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390
(Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali
dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali,
delle unita' sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici), e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. L'amministrazione finanziaria puo' dare
in concessione o locazione, per la durata di non oltre diciannove anni, beni immobili
demaniali o patrimoniali dello Stato, non suscettibili anche temporaneamente di
utilizzazione per usi governativi:
a) a istituzioni culturali indicate nella tabella emanata
con il decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1984, n. 834;
b) a enti pubblici, indicati con decreto del Ministro delle
finanze, da emanarsi sentito il Ministro per i beni culturali e ambientali, che fruiscono
di contributi ordinari previsti dalle vigenti disposizioni e che perseguono esclusivamente
fini di rilevante interesse culturale;
c) ad altri enti o istituti o a fondazioni o associazioni
riconosciute, istituiti o costituiti successivamente alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del predetto decreto, che perseguono esclusivamente fini di rilevante
interesse culturale e svolgono, in relazione a tali fini, attivita' sulla base di un
programma almeno triennale. Le concessioni e le locazioni sono rispettivamente assentite e
stipulate per un canone ricognitorio annuo non inferiore a lire centomila e non superiore
al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale,
sulla base dei valori in comune commercio. Gli immobili devono essere destinati a sede dei
predetti soggetti o essere utilizzati per lo svolgimento delle loro attivita'
istituzionali o statutarie.
2. Le concessioni e le locazioni di cui al comma precedente
devono prevedere la assunzione, da parte del concessionario o locatario, degli oneri della
manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo, per quest'ultima, che lo Stato ritenga
necessario provvedervi direttamente, nonche' degli oneri, delle contribuzioni e degli
obblighi di qualsiasi natura gravanti sull'immobile. Qualora l'immobile oggetto della
concessione faccia parte del demanio artistico, storico o archeologico, le opere di
ordinaria e straordinaria manutenzione devono essere eseguite secondo le prescrizioni
delle competenti sovrintendenze.
3. Con decreto del Ministro delle finanze e' nominata una
commissione composta da due rappresentanti del Ministero delle finanze, di cui uno
appartenente alla Direzione generale del demanio che la presiede, da un rappresentante del
Ministero del tesoro e da due rappresentanti del Ministero per i beni culturali e
ambientali. La commissione esamina le richieste di concessione o locazione tenendo in
particolare conto quelle presentate da soggetti che curano le raccolte museali,
bibliografiche, archivistiche e scientifiche. Qualora proponga l'accoglimento di tali
richieste in considerazione della rilevanza dell'attivita' concretamente svolta, la
commissione indica l'ammontare del canone, entro i limiti di cui al comma 1, avuto anche
riguardo alla entita' delle opere di manutenzione straordinaria che il richiedente si
impegna ad eseguire.
4. Nel caso di richiesta di utilizzazione di una porzione
dell'immobile per finalita' diverse da quelle di cui al comma 1, deve essere corrisposto,
per l'utilizzo di tale porzione, un distinto canone determinato, sentito il competente
ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.
5. La concessione e' revocata e la locazione e' risolta per
sopravvenuta necessita' di utilizzazione dei beni per usi governativi.
6. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i
quali e' stata assentita la concessione o stipulata la locazione, ne determina
rispettivamente la decadenza o la risoluzione. Gli stessi effetti sono prodotti dalla
violazione del divieto di subconcessione o sublocazione ovvero dal mancato pagamento del
canone.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche
alle concessioni, a favore di ordini religiosi, di immobili statali che fanno parte del
demanio artistico, storico o archeologico, anche ai fini della loro custodia, costituenti
abbazie, certose e monasteri, per l'esercizio esclusivo di attivita' religiosa, di
assistenza, di beneficenza o comunque connessa con le prescrizioni di regole
monastiche".