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- Gazzetta Ufficiale n. 163 del
14-07-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 3 luglio 2000
Testo unico delle direttive per la
concessione e l'erogazione della agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree
depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno;
Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed il decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1999 concernenti
le direttive per la concessione e l'erogazione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma
2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
488/1992;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20
luglio 1998 che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449 concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992
al settore turistico-alberghiero, ha fissato le direttive per la concessione e
l'erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 marzo
2000 che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al
settore del commercio, ha fissato le direttive per la concessione e l'erogazione delle
predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore;
Visto, in particolare, l'art. 8 di detto decreto ministeriale del 2 marzo 2000 che
prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, con
proprio decreto, a redigere il testo unico redazionale delle citate direttive;
Decreta:
Articolo unico
E' approvato, in allegato al presente decreto, il testo unico delle direttive emanate
ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 3 luglio 2000
Il Ministro: Letta
Allegato
- Testo unico delle direttive emanate ai
sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni, della legge 19, dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1,
lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
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- 1. Aree di applicazione.
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- Le aree interessate dalle presenti direttive, sono quelle
depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile
1995, n. 104, così come modificato ed integrato dall'articolo 27, comma 16 della legge 22
dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.
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- Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali
nelle aree indicate, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica provvede
a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti delle altre azioni in ordine
all'utilizzo dei predetti fondi strutturali.
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- Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle
disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore
delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio
1992 e successive modifiche e integrazioni.
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- 2. Programmi ammissibili.
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- 2.1 Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di
investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite
individuato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
d'intesa con la conferenza Stato-regioni anche in riferimento a ciascuna attività
ammissibile alle agevolazioni.
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- 2.2 Le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono
essere concesse
- a) alle attività, di seguito denominate del "settore
industria", estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della
classificazione delle attività economiche ISTAT '91 e, nei limiti fissati cori decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a quelle di produzione e
distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni
di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione; le agevolazioni possono essere
inoltre concesse alle attività di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra
quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette
attività produttive; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle
risorse complessive disponibili.
- Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento
finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione,
alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi.
-
- A tal fine si considera:
-
- I) "ampliamento" il programma che, attraverso un
incremento dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei
prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento
orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o
a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);
-
- II) "ammodernamento" il programma che sia volto
ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della
produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi
produttivi;
-
- III) "ristrutturazione" il programma diretto alla
riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
-
- IV) "riconversione" il programma diretto ad
introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la
modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
-
- V) "riattivazione" il programma che ha come
obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
-
- VI) "delocalizzazione" il programma volto a
rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da
decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche
in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di
risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;
-
- b) alle attività, di seguito denominate del "settore
turismo", svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio
1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge,
nonché a quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge
medesima, al fine di adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta
turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del paese a maggiore
vocazione turistica, di programmi che comportino un riequilibrio tra domanda e offerta
turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di
elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Ai medesimi fini di
cui sopra, con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì ammesse alle
agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle
competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo punto 5, purché,
individuate da ''norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati
dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di
agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel
pieno e libero esercizio dei propri diritti.
- Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei
programmi di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o
all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al
trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:
-
- I) "ampliamento" il programma che, attraverso un
incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la
potenzialità delle strutture esistenti;
-
- II) "ammodernamento" il programma volto al
miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio
offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla
riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di
strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività
gestionale;
-
- III) "riconversione" il programma volto
all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile
diversa da quella svolta precedentemente;
-
- IV) "riattivazione" il programma volto
all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle
attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta, precedentemente, da parte di
nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;
-
- V) "trasferimento" il programma che comporta il
cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto
da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche
in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento
e di valorizzazione ambientale;
-
- c) alle attività, di seguito denominate del "settore
commercio", concernenti programmi di investimenti nell'ambito di singole unità
locali, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione
del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo
dell'associazionismo economico, riferiti a:
-
- c1) esercizi commerciali di vendita al dettaglio
classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se
aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che,
attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un'immagine commerciale
unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti
con propria insegna commerciale;
-
- c2) esercizi commerciali di vendita al dettaglio
classificati media struttura e grande struttura;
-
- c3) esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri
di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative
dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq;
-
- c4) attività commerciali che esercitano la vendita per
corrispondenza e/o il commercio elettronico;
-
- c5) attività di "servizi complementari" alla
distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
-
- Ai fini della concessione delle agevolazioni, gli esercizi
di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve
le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10,
comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le
rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di
carburante per autotrazione.
- Con riferimento agli esercizi ed alle attività di cui alle
lettere c1), c2), c3) e c4), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei
programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto"
oppure all' "ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti;
per gli esercizi di cui alla lettera c1), le agevolazioni possono essere concesse anche
per i programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di punti
vendita esistenti.
-
- A tal fine si considera:
-
- I) "ampliamento" il programma che sia volto ad
accrescere la potenzialità di una struttura esistente attraverso l'incremento
dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui alle lettere c1), c2) e c3),
attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità locale non inferiore
al 20% di quella preesistente;
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- II) "trasferimento" il programma volto a
rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unità locali
determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e
locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di
risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;
-
- III) "ristrutturazione" il programma che sia
volto alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità
locale esistente.
-
- Con riferimento all'attività dei servizi complementari di
cui alla lettera c5), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi
progetti di investimento previsti per le attività di servizi reali di cui alla precedente
lettera a).
- Per la determinazione della dimensione di impresa si
applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del
"settore turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti
fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27
ottobre 1997.
-
- 2.3 Per le tipologie di attività assoggettate a
limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica
quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.
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- 3. Calcolo delle agevolazioni in equivalente
sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.)
-
- 3.1 Le agevolazioni relative ai programmi d'impresa sono
calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4
riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;
-
- 3.2 L'ammontare delle agevolazioni concedibili è
determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal programma d'impresa,
tenuto conto delle spese, purché capitalizzate, individuate con il decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96 comprendenti anche i costi di progettazione e gli studi di
fattibilità economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici
limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non
possono superare il 25% degli investimenti medesimi, e con esclusione, tra l'altro, delle
scorte.
-
- Tra tali spese sono incluse:
- - con riferimento ai programmi di investimento nel
"settore turismo", le spese relative alla quota iniziale dei contratti di
franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard
e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema
internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte
riconducibile alla struttura interessata dal programma. Sono inoltre ammissibili, in
quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi
di cui all'art.5, comma 1 della legge n. 217/83 ubicati nello stesso comune della
struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in
altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa;
-
- - con riferimento ai programmi di investimento nel
"settore commercio", le spese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti
comunitari in materia, relative all'acquisizione e/o progettazione di servizi informatici
e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate
all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI
o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione
ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura
interessata dal programma, nonché quelle relative all'acquisizione di mezzi mobili.
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- 3.3 La domanda, a fronte della quale possono essere
richieste le agevolazioni, deve essere correlata ad un programma di investimenti organico
e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali
prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione
anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano
riconducibili al medesimo programma;
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- 3.4 L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato
dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente
all'effettiva realizzazione dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in
due o tre quote annuali di pari ammontare, con valuta e disponibilità alla stessa data di
ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle
graduatorie di cui al punto 5, lettera c4), può essere erogata in anticipazione previa
presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed
escutibile a prima richiesta.
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- 4. Graduazione dei livelli di agevolazione.
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- Le misure agevolative sono quelle massime previste dalla
disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento.
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- 5. Meccanismi procedurali e di valutazione delle
domande.
-
- Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie
sono stabiliti i seguenti meccanismi:
- a) il CIPE, su proposta del Ministero del tesoro, bilancio
e programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base
regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti
dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione
europea, per obiettivi e per ciascuna unità territoriale.
- Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione,
anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti ai
programmi promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di
programma;
-
- b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono,
previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;
-
- c) l'amministrazione competente dovrà provvedere, nel più
breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini
per la concessione e per l'erogazione delle agevola ioni, prevedendo la stipula di
apposite convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per
l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse
stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno
rispettare i seguenti criteri:
-
- c1) l'amministrazione competente fissa annualmente un
termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed
esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di
cui alla lettera c4);
-
- c2) la domanda dell'impresa dovrà essere corredata da
elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del programma e
da un piano finanziario completo riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari del
programma stesso, nonché dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori di cui
alla successiva lettera c5).
- Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo
termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere
allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria;
-
- c3) l'amministrazione competente fissa il termine per la
presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati;
l'istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività
economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed
erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la
compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economica-finanziari atti a
stabilire l'ammissibilità alla formazione della graduatoria di cui alla lettera c4).
- Al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria
e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle
imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, il soggetto
convenzionato con l'amministrazione competente non può affidare ad altri soggetti la
realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti
o approfondimenti di carattere particolare.
- Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione
competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il
soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che,
laddove l'Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi
di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero
incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella
rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione.
- Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in
favore delle attività del "settore turistico", le banche concessionarie
incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa
proponente, anche gli obiettivi del programma in termini di elevazione degli standard
qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano
altresì la validità del programma da un punto di vista delle prestazioni ambientali
attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla
domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni.
-
- c4) entro un mese dal termine di cui alla lettera c3),
l'amministrazione competente, in relazione a ciascuno dei tre settori
"industria", "turismo" e "commercio", pubblica le seguenti
graduatorie, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):
-
- I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei
progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire
non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti ragionali ai grandi
progetti d'investimento;
-
- II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei
progetti relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come
prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti
complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;
-
- III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti
complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili
alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento,
una relativa a quelli ubicati nelle aree dell'obiettivo 1 e l'altra nelle restanti aree;
tali graduatorie non vengono formate per i detti programmi del "settore
commercio" che sono inseriti nelle relative graduatorie di cui ai punti I) e II).
-
- Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al
precedente punto II), ciascuna regione può individuare più di un Settore di attività o
più aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile
di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della
regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse
disponibili di cui al punto 5, lettera a).
- Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili
per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II è riservata ai programmi
ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese.
- Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto
III è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare
delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.
- Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzati al
raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in
volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza
Stato-regioni; anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione
negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il
predetto decreto che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli di
cui alla successiva lettera c5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici
obiettivi da perseguire.
-
- I contributi sono concessi ai programmi iscritti in
ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle risorse
disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche
parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle
specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili
per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I).
-
- Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno
di presentazione della domanda, i programmi non finanziati concorrono automaticamente, a
meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni
previste nell'esercizio; le spese già effettuate nell'ambito di programmi che vengano
ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della
prima domanda di agevolazione;
-
- c5) per ogni programma vengono individuati i seguenti
indicatori:
-
- 1) valore del capitale proprio investito nel programma
rispetto all'investimento complessivo;
- 2) numero di occupati attivati dal programma rispetto
all'investimento complessivo;
- 3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a
quella richiesta;
- 4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla
base di specifiche priorità regionali;
- 5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla
base delle prestazioni ambientali.
-
- Con riferimento all'indicatore 1), il valore del capitale
proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo.
- Per occupazione attivata dal programma si intende
l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di
riduzione.
- Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad
elementi quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie
di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un
adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della
formazione delle graduatorie di cui alla lettera c4.II, le priorità regionali sono
individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività,
rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento
ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.
-
- In relazione alle attività del "settore
turismo", ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da
presentare nell'anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili
finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area
interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale.
- Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento
al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse
maturali.
-
- Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai
progetti di investimento del "settore turismo", vengono utilizzati gli
indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del
5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione
ambientale (ISO 14001).
-
- Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai
programmi di investimento del "settore commercio", vengono utilizzati gli
indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del
5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:
-
- a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema
internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;
- b) il programma riguarda l'accorpamento di più esercizi
commerciali esistenti.
- I due suddetti incrementi sono cumulabili.
- La posizione del programma nella graduatoria complessiva è
determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.
-
- 6. Fermo restando quanto previsto dal
precedente punto 5, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille
dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge n. 488 del 1992, al
netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di
funzionamento connesso alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari
all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.
-
- 7. I termini di presentazione delle
domande relative al primo bando di attuazione per le attività del "settore
turismo" sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualità con quelli
relativi alle imprese del "settore industria". La decorrenza massima di
ammissibilità delle spese relative al solo detto primo bando di attuazione è fissata a
partire dal 1 ° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n.
449.
-
- 8. I termini di presentazione delle
domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni per, le attività
del "settore commercio" sono fissati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e la decorrenza di ammissibilità delle spese relative è
fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.