MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
DECRETO 27 luglio 2000
Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria. Misure urgenti per il
secondo quadrimestre dell'anno 2000.
IL DIRETTORE
dell'unita' di gestione autotrasporto persone e
cose
Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 1988;
Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1o marzo
1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale
25 marzo 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto
ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 4 ottobre
1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108
dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1o agosto 1992 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11 novembre 1992;
Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul
traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in conto proprio;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari volti a favorire la sollecita
soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 28 novembre 1992);
Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24
settembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 29 settembre 1993, il
decreto dirigenziale 28 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2
marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio
1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto
dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995,
il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del
23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio
1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 1996, il decreto dirigenziale
8 ottobre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 240 del 12 ottobre 1996, il decreto
dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre
1996, il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del
12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1998, il decreto dirigenziale 29
luglio 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 1998, il decreto
dirigenziale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 13 novembre
1998, il decreto dirigenziale del 25 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
278 del 27 novembre 1998, il decreto dirigenziale 14 aprile 1999 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 91 del 20 aprile 1999, il decreto dirigenziale 16 novembre 1999 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo
2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale
31 marzo 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2000 e il decreto
dirigenziale 12 luglio 2000 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2000;
Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia,
della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14
dicembre 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 16 dicembre 1994;
Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del
30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti
per autocarri in transito attraverso l'Austria;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto dirigenziale 12 luglio
2000;
Considerato il nuovo sistema di ecopunti articolato su
quote quadrimestrali;
Tenuto conto che la Commissione europea non ha ancora
proceduto alla consegna della quota di ecopunti relativa al terzo quadrimestre, prevista
per il 1o luglio e che, quindi, occorre adottare misure per mantenere, per quanto
possibile, il transito dei vettori italiani in territorio austriaco;
Decreta:
Art. 1.
Gli ecopunti non utilizzati dalle imprese italiane, che
effettuano autotrasporto internazionale di merci in conto terzi, che ne hanno ottenuti nei
primi due quadrimestri dell'anno 2000 affluiscono nel fondo nazionale ecopunti conto
terzi.
Art. 2.
Gli ecopunti, restituiti ai sensi dell'art. 6 del decreto
dirigenziale 10 novembre 1998, non potranno essere restituiti alle imprese aventi diritto
sulla base del comma 3 dello stesso articolo ed entreranno a far parte del fondo nazionale
ecopunti conto terzi.
Art. 3.
Tutte le imprese che effettuano autotrasporto di merci in
conto terzi, che hanno ottenuto un'assegnazione di ecopunti per il secono quadrimestre
dell'anno 2000, saranno ammesse automaticamente a prelevare ecopunti dal fondo nazionale
ecopunti conto terzi, fino all'assegnazione degli ecopunti per il terzo quadriestre 2000.
Art. 4.
Fino all'assegnazione degli ecopunti per il terzo
quadrimestre 2000, la registrazione di nuovi veicoli al sistema elettronico di rilevazione
e' condizionata alla cancellazione dallo stesso sistema di un numero pari di veicoli gia'
registrati ed appartenenti alla stessa impresa.
La sostituzione e' ammessa con veicoli il cui Cop-dokument
attesta un consumo di ecopunti non superiore a 7.