LEGGE 25 luglio 2000, n.213
Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei
traffici e dell'interscambio internazionale delle merci.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Nuove attribuzioni agli spedizionieri doganali
1. Gli spedizionieri doganali, iscritti agli albi
professionali istituiti con la legge 22 dicembre 1960, n. 1612, riconosciuti quali
professionisti qualificati per le materie previste dall'articolo 1 della predetta legge n.
1612 del 1960, sono abilitati alla rappresentanza dinanzi agli uffici dell'Amministrazione
finanziaria.
2. Gli spedizionieri doganali iscritti agli albi di cui al
comma 1 sono altresi' abilitati a svolgere i compiti che lo Stato, le regioni, le
province, i comuni e gli enti locali, per effetto di norme nazionali o comunitarie,
possono affidare ai privati.
Art. 2.
Asseverazione dei dati
1. Gli spedizionieri doganali possono asseverare i dati
contenuti nelle dichiarazioni da presentare agli uffici finanziari. Tali dichiarazioni
sono trasmesse ai competenti uffici preferibilmente per via telematica.
2. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e
imposte indirette puo' abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti
professionali, all'asseverazione dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al comma 1.
3. Gli spedizionieri doganali in possesso
dell'autorizzazione di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro delle finanze 31 marzo
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992, possono asseverare la
conformita' dei dati esposti negli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti
di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, con le scritture contabili previste
dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni.
4. Nell'effettuazione di controlli in sede di accertamento
l'Amministrazione finanziaria assume, di norma, i dati che siano stati asseverati dagli
spedizionieri doganali ovvero dai soggetti di cui al comma 2, salvo che vi siano fondati
motivi per procedere ad ulteriori verifiche dei dati stessi.
5. Ai fini della presente legge, per asseverazione si
intende la verifica della corrispondenza dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate
con i documenti sui quali le stesse si basano.
Relativamente alle dichiarazioni doganali, l'asseverazione
comprende anche l'attestazione che l'operazione doganale richiesta e' regolare, completa
dei documenti necessari e risponde a tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente
per poter essere effettuata.
6. In ordine alla regolarita', veridicita' e completezza
dei dati, nonche' alla idoneita' e validita' dei documenti allegati, gli spedizionieri
doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2, se erano o avrebbero dovuto
ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneita', rispondono solidalmente del
pagamento del tributo.
7. In caso di asseverazioni false e mendaci gli
spedizionieri doganali e gli altri soggetti di cui al comma 2 sono responsabili anche
patrimonialmente per i danni procurati all'erario.
8. Nei casi di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e
gli altri soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per un anno dalla possibilita' di
asseverare i dati di cui ai commi da 1 a 4. Nei casi di cui al comma 7, o nel caso di
ripetuti comportamenti di cui al comma 6, gli spedizionieri doganali e gli altri soggetti
di cui al comma 2 decadono definitivamente dai benefici di cui ai commi 1, 3 e 4.
Art. 3.
Centri di assistenza doganale
1. I centri di assistenza doganale (CAD) di cui al
decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1992, n. 66, e disciplinati dal decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre
1992, n. 549, sono muniti dall'Amministrazione finanziaria di un timbro speciale conforme
a quello di cui all'allegato 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2
luglio 1993, da utilizzare per la certificazione dei documenti emessi.
2. Ai CAD si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 2, e di cui all'articolo 2.
3. I CAD, obbligatoriamente muniti di collegamento
telematico con gli uffici dell'amministrazione doganale, possono anche acquisire e
trasmettere gli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 2, dopo averne asseverata la
conformita' dei dati.
4. L'autorizzazione all'esercizio dei CAD prevede la loro
ammissione alle procedure semplificate di accertamento di cui all'articolo 76 del codice
doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, e agli articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione,
del 2 luglio 1993, alle condizioni e con le modalita' dagli stessi previste.
5. I CAD, in attuazione delle procedure semplificate,
possono presentare le merci, oltre che negli spazi e nei luoghi destinati
all'effettuazione delle operazioni doganali di cui all'articolo 17 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, anche presso i luoghi, i magazzini o i depositi dei
soggetti per conto dei quali di volta in volta essi operano e presso i quali le merci si
trovano giacenti, sempreche' tali luoghi, magazzini o depositi siano siti nell'ambito
territoriale di competenza della circoscrizione doganale presso la quale sono accreditati
ad operare.
6. Con provvedimento del direttore generale del
dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i casi e le modalita' di
esercizio della facolta' di cui al comma 5.
Fino alla data di emanazione del predetto provvedimento i
CAD gia' in attivita' continuano ad operare in conformita' alle disposizioni di cui ai
disciplinari emanati dalla circoscrizione doganale di competenza.
7. I CAD sono autorizzati a riscuotere i diritti portuali
secondo le modalita' che saranno fissate dalle amministrazioni competenti.
8. I CAD sono abilitati a svolgere attivita' quali enti per
le ispezioni della Comunita' europea di cui al regolamento (CE) n. 3287/94 del Consiglio,
del 22 dicembre 1994.
9. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e
imposte indirette puo' abilitare altri soggetti, in possesso dei necessari requisiti di
professionalita', a presentare le merci secondo le modalita' previste al comma 5.
Art. 4.
Procedure semplificate
1. Le procedure semplificate previste dall'articolo 76 del
codice doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12
ottobre 1992, sono consentite ai soggetti richiedenti alle condizioni previste dagli
articoli 253 e seguenti del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio
1993.
2. Con provvedimento del direttore generale del
dipartimento delle dogane e imposte indirette, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure autorizzatorie e
le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui al comma 1.
Art. 5.
Pagamento differito
1. L'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e' abrogato.
2. In conformita' agli articoli 226 e 227 del codice
doganale comunitario di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, l'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 79 (Pagamento differito di diritti doganali). -
1. Il ricevitore della dogana consente, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito
dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Lo stesso ricevitore puo'
autorizzare la concessione di una maggiore dilazione, per il pagamento dei diritti
afferenti la sola fiscalita' interna, fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i
primi trenta.
2. La concessione del pagamento differito, sia per i primi
trenta giorni sia per la maggiore dilazione, e' accordata a condizione che, a garanzia dei
diritti dovuti e dei relativi interessi, sia prestata cauzione ai sensi dell'articolo 87.
3. Il ricevitore della dogana puo' in qualsiasi momento,
quando sorgano fondati timori sulla possibilita' del tempestivo soddisfacimento del
debito, revocare la concessione del pagamento differito; in tal caso l'operatore deve,
entro cinque giorni dalla notifica della revoca, estinguere il suo debito o prestare una
ulteriore garanzia ritenuta idonea dal ricevitore stesso.
4. L'agevolazione del pagamento differito comporta
l'obbligo della corresponsione degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al
saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del
rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi".
3. Il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto afferente
le operazioni doganali effettuate dal 1o al 24 dicembre deve essere comunque eseguito non
oltre il successivo 30 dicembre di ciascun anno.
Art. 6.
Diploma di laurea
1. In deroga al disposto dell'articolo 48, primo comma,
lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, l'esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale per gli aspiranti in possesso del
diploma di laurea in materie giuridiche, economiche ed equipollenti, consiste in un
colloquio nelle materie previste dall'articolo 52 del predetto testo unico.
2. Agli aspiranti, di cui al comma 1, e' comunque richiesto
il requisito dell'iscrizione nel registro degli ausiliari di cui all'articolo 46 del
citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1973
per almeno un biennio.
3. Il direttore generale del dipartimento delle dogane e
imposte indirette indice bandi riservati agli aspiranti di cui al comma 1 con cadenza
annuale.
Art. 7.
Commissione per gli esami
1. Per l'effettuazione del colloquio previsto dall'articolo
6, la commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale del dipartimento delle
dogane e imposte indirette ed e' composta da:
a) un direttore centrale del dipartimento delle dogane e
imposte indirette con funzione di presidente;
b) due spedizionieri doganali designati dal consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali, di cui uno con funzioni di vice presidente;
c) due dirigenti appartenenti uno al ruolo del dipartimento
delle dogane e imposte indirette e uno a quello del dipartimento delle entrate.
2. Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato
appartenente al ruolo della carriera direttiva del dipartimento delle dogane e imposte
indirette di qualifica funzionale non inferiore alla ottava.
Art. 8.
Modifica, abrogazione ed interpretazione di norme
1. L'articolo 11 e l'articolo 14, lettera d), della legge
22 dicembre 1960, n. 1612, sono abrogati.
2. Nel decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, all'articolo 7, comma 1-septies,
lettera b), sono soppresse le parole da: "emettere" fino a: "del Ministro
delle finanze;".
3. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre
1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, va
interpretato nel senso che dell'omesso pagamento dell'imposta sul valore aggiunto a fronte
di dichiarazione di intento presentata in dogana rispondono soltanto i cessionari, i
committenti e gli importatori che hanno sottoscritto la dichiarazione d'intento, e non
anche lo spedizioniere doganale che l'ha presentata.
4. All'articolo 50, primo comma, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "con decreto del Ministro delle
finanze" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del direttore
generale del dipartimento delle dogane e imposte indirette";
b) le parole: "con decreto dello stesso Ministro"
sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento dello stesso direttore generale
del dipartimento delle dogane e imposte indirette".
Art. 9.
Doganalisti
1. Gli spedizionieri doganali iscritti negli albi
professionali, istituti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, quali esperti nelle materie e
negli adempimenti connessi con gli scambi internazionali, sono anche definiti doganalisti.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3663):
Presentato dal sen. Ventucci il 23 novembre 1998.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede
referente, il 9 dicembre 1998, con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 10a, 11a e Giunta
per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 6a commissione il 3 ed il 4 febbraio 1999
ed il 14 aprile 1999.
Nuovamente assegnato alla 6a commissione (Finanze e
tesoro), in sede deliberante, il 25 maggio 1999.
Esaminato dalla 6a commissione il 27 maggio 1999 ed
approvato il 6 luglio 1999.
Camera dei deputati (atto n. 6224):
Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente,
il 20 luglio 1999 con pareri delle commissioni I, II, V, VII, IX e commissione
parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 9, il 10, l'11 ed il 16
novembre 1999, il 12 gennaio 2000, il 10 il 16 il 17 il 22 ed il 29 febbraio 2000, l'8 il
14 ed il 23 marzo 2000, il 4 ed il 6 aprile 2000 ed il 23 maggio 2000.
Relazione scritta annunciata l'8 giugno 2000 (atto n.
6224/A - relatore on. Brunale).
Esaminato in aula il 19 giugno 2000 ed approvato, con
modificazioni, il 21 giugno 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3663-B):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze e tesoro), in sede
deliberante, il 3 luglio 2000 con pareri delle commissioni 1a e 2a.
Esaminato dalla 6a commissione l'11 luglio 2000 ed
approvato il 12 luglio 2000.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, recante: "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere
doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale a favore degli spedizionieri
doganali", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1961:
"Art. 1. - L'attivita' degli spedizionieri doganali
accreditati presso le dogane della Repubblica a norma della legislazione vigente viene, a
tutti gli effetti giuridici, riconosciuta quale professione qualificata avente per oggetto
le materie: fiscale, merceologica, valutaria, e quant'altro si riferisce al campo
doganale".
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 31
marzo 1992, recante: "Attribuzione di nuovi compiti agli spedizionieri
doganali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 7 aprile 1992:
"Art. 6. - 1. I consigli compartimentali degli
spedizionieri doganali di cui all'art. 8 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, competenti
per territorio, autorizzano gli spedizionieri doganali all'esercizio dei compiti previsti
dal comma 1-sexies dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in
legge dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, dando notizia della concessa autorizzazione al
Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali di cui all'art. 13 della legge 22
dicembre 1960, n. 1612, ed al direttore della direzione compartimentale delle dogane e
delle imposte indirette competente per territorio.
2. All'atto del rilascio dell'autorizzazione il consiglio
compartimentale degli spedizionieri doganali provvede a dotare il richiedente:
di un libro repertorio, vidimato dal presidente del
consiglio compartimentale stesso o da un suo delegato, nel quale devono essere annotati
gli adempimenti posti in essere ai sensi della lettera a) del comma 1-sexies dell'art. 7
del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito in legge dalla legge 6 febbraio
1992, n. 66, nonche' le indicazioni delle copie, dei certificati ed estratti rilasciati ai
sensi della lettera b) del comma 1-sexies della medesima legge;
di un timbro a secco in cui sia indicato il consiglio
compartimentale che rilascia l'autorizzazione, il cognome ed il nome dello spedizioniere
doganale ed il relativo codice fiscale, il numero di iscrizione all'albo professionale e
quello dell'autorizzazione.
3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i consigli
compartimentali degli spedizionieri doganali verificano che sussistono tutti i requisiti
richiesti per l'iscrizione all'albo professionale; l'autorizzazione non puo' essere
rilasciata:
a coloro che non risultano in possesso dei requisiti di cui
al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto alla data della richiesta dell'autorizzazione;
a coloro che, nel corso degli ultimi tre anni, siano
incorsi nelle sospensioni previste dall'art. 12 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612;
a coloro che, negli ultimi tre anni, siano incorsi nelle
sospensioni previste dall'art. 53 del testo unico delle disposizioni legislative,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
a coloro che risultano assoggettati a misure di prevenzione
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, recante: "Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e
in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta
armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei
redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo,
l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1993, n. 203
e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427:
"Art. 50 (Obblighi connessi agli scambi
intracomunitari). - 1. Le cessioni intracomunitarie di cui all'articolo 41, commi 1,
lettera a), e 2, lettera c), e le prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e
8, sono effettuate senza applicazione dell'imposta nei confronti dei cessionari e dei
committenti che abbiano comunicato il numero di identificazione agli stessi attribuito
dallo Stato membro di appartenenza.
2. Agli effetti della disposizione del comma 1 l'ufficio,
su richiesta degli esercenti imprese, arti e professioni, e secondo modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, conferma la validita' del numero di
identificazione attribuito al cessionario o committente da altro Stato membro della
Comunita' economica europea, nonche' i dati relativi alla ditta, denominazione o ragione
sociale, e in mancanza, al nome e al cognome.
3. Chi effettua acquisti intracomunitari o commette le
prestazioni di cui all'articolo 40, commi 4-bis, 5, 6 e 8, soggetti all'imposta deve
comunicare all'altra parte contraente il proprio numero di partita IVA, come integrato
agli effetti delle operazioni intracomunitarie, tranne che per l'ipotesi di acquisto di
mezzi di trasporto nuovi da parte di persone fisiche non operanti nell'esercizio di
imprese, arti e professioni.
4. I soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi
d'imposta, che non hanno optato per l'applicazione dell'imposta sugli acquisti
intracomunitari a norma dell'articolo 38, comma 6, del presente decreto, devono dichiarare
all'ufficio competente nei loro confronti, a norma dell'articolo 40 del suddetto decreto
n. 633 del 1972, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti ad imposta. La
dichiarazione deve essere presentata anteriormente all'effettuazione di ciascun acquisto;
l'ufficio attribuisce il numero di partita IVA a seguito di dichiarazione, redatta in
duplice esemplare e in conformita' ad apposito modello approvato con decreto del Ministro
delle finanze, resa dai soggetti interessati al momento del superamento del limite di cui
all'articolo 38, comma 5, lettera c), del presente decreto.
5. I movimenti relativi a beni spediti in altro Stato della
Comunita' economica europea o da questo provenienti in base ad uno dei titoli non
traslativi di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), devono essere annotati in apposito
registro, tenuto e conservato a norma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
6. I contribuenti devono presentare agli uffici doganali
elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari secondo le
disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. I soggetti indicati nell'articolo 38,
comma 3, lettera c), devono presentare, secondo le modalita' ed i termini di cui al
predetto articolo 6 del decreto-legge n. 16 del 1993, l'elenco riepilogativo degli
acquisti intracomunitari.
7. Le operazioni intracomunitarie per le quali
anteriormente alla consegna o spedizione dei beni sia stata emessa fattura o pagato in
tutto o in parte il corrispettivo devono essere comprese negli elenchi di cui al comma 6
con riferimento al periodo nel corso del quale e' stata eseguita la consegna o spedizione
dei beni per l'ammontare complessivo delle operazioni stesse.
8. (Comma soppresso).".
- Si riporta l'epigrafe della legge 29 ottobre 1993, n.
427: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali,
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle
recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche'
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le
procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993
di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni
tributarie", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1993, n. 255.
- Si riporta il testo degli articoli 23, 24 e 25, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante:
"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario:
"Art. 23 (Registrazione delle fatture). - Il
contribuente deve annotare entro quindici giorni le fatture emesse, nell'ordine della loro
numerazione e con riferimento alla data della loro emissione, in apposito registro. Le
fatture di cui al quarto comma, seconda parte, dell'art. 21, devono essere registrate
entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni.
Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero
progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle
operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio,
ovvero, nelle ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore.
Se l'altro contraente non e' un'impresa, societa' o ente
devono essere indicati, in luogo della ditta, denominazione o ragione sociale, il nome e
il cognome. Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o esenti di cui al
sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare dell'imposta, il
titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
Nell'ipotesi di cui al quinto comma dell'articolo 6 le
fatture emesse devono essere registrate anche dal soggetto destinatario in apposito
registro, bollato e numerato ai sensi dell'art. 39, secondo modalita' e termini stabiliti
con apposito decreto ministeriale".
"Art. 24 (Registrazione dei corrispettivi). - I
commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22, in luogo di quanto
stabilito nell'articolo precedente, possono annotare in apposito registro, relativamente
alle operazioni effettuate in ciascun giorno, l'ammontare globale dei corrispettivi delle
operazioni imponibili e delle relative imposte, distinto secondo l'aliquota applicabile,
nonche' l'ammontare globale dei corrispettivi delle operazioni non imponibili di cui
all'art. 21, sesto comma, e, distintamente, all'art. 38-quater e quello delle operazioni
esenti ivi indicate.
L'annotazione deve essere eseguita, con riferimento al
giorno in cui le operazioni sono effettuate, entro il giorno non festivo successivo.
Nella determinazione dell'ammontare giornaliero dei
corrispettivi devono essere computati anche i corrispettivi delle operazioni effettuate
con emissione di fattura, comprese quelle relative ad immobili e beni strumentali e quelle
indicate nel terzo comma dell'articolo 17, includendo nel corrispettivo anche l'imposta.
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che
effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d'imposta diverse, il
Ministro delle finanze puo' consentire, stabilendo le modalita' da osservare, che la
registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione
per aliquote e che la ripartizione dell'ammontare dei corrispettivi ai fini
dell'applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti.
I commercianti al minuto che tengono il registro di cui al
primo comma in luogo diverso da quello in cui svolgono l'attivita' di vendita devono
eseguire le annotazioni prescritte nel primo comma, nei termini ivi indicati, anche in un
registro di prima nota tenuto e conservato nel luogo o in ciascuno dei luoghi in cui
svolgono l'attivita' di vendita. Le relative modalita' sono stabilite con decreto del
Ministro delle finanze".
"Art. 25 (Registrazione degli acquisti). - Il
contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali
relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o
professione, comprese quelle emesse a norma del terzo comma dell'articolo 17 e deve
annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla
dichiarazione annuale, nella quale e' esercitato il diritto alla detrazione della relativa
imposta.
Dalla registrazione devono risultare la data della fattura
o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione
sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si
tratta di imprese, societa' o enti, nonche' l'ammontare imponibile e l'ammontare
dell'imposta distinti secondo l'aliquota.
Per le fatture relative alle operazioni non imponibili o
esenti di cui al sesto comma dell'art. 21 devono essere indicati, in luogo dell'ammontare
dell'imposta, il titolo di inapplicabilita' di essa e la relativa norma.
La disposizione del comma precedente si applica anche per
le fatture relative a prestazioni di trasporto e per quelle pervenute tramite
spedizionieri o agenzie di viaggi, quale ne sia l'importo.
Note all'art. 3:
- Il decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, recante:
"Disposizioni concernenti criteri di applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto, delle tasse per i contratti di trasferimento di titoli o
valori e altre disposizioni tributarie urgenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
2 gennaio 1992, n. 1, e' stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge
6 febbraio 1992, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 febbraio 1992, n. 33.
- Il decreto ministeriale 11 dicembre 1992, n. 549,
recante: "Regolamento recante la costituzione dei centri di assistenza doganale"
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 1993, n. 17.
- Si riporta il testo dell'art. 253 e dell'allegato 62 del
regolamento (CEE) n. 2454/93 del 2 luglio 1993, recante: "Regolamento della
Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario", pubblicato nella
G.U.C.E. 11 ottobre 1993, n. L 253:
"Art. 253. - 1. La procedura della dichiarazione
incompleta permette all'autorita' doganale di accettare, in casi debitamente giustificati,
una dichiarazione che non rechi tutte le indicazioni richieste o che non sia corredata di
tutti i documenti necessari per il regime doganale in questione.
2. La procedura della dichiarazione semplificata permette
di vincolare le merci al regime doganale in questione su presentazione di una
dichiarazione semplificata e successiva presentazione di una dichiarazione complementare
che puo' avere, all'occorrenza, carattere globale, periodico o riepilogativo.
3. La procedura di domiciliazione consente di vincolare le
merci al regime doganale in questione nei locali dell'interessato o in altri luoghi
designati o autorizzati dall'autorita' doganale".
"Allegato 62 (Timbro speciale). Vedere pagina 9 della
Gazzetta Ufficiale
1. Stemma o altro simbolo o lettere dello Stato membro 2.
Ufficio doganale (1) 3. Numero del documento 4. Data 5. Speditore autorizzato (2) 6.
Autorizzazione - Si riporta il testo dell'art. 76 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12
ottobre 1992, recante: "Regolamento del Consiglio che istituisce un codice doganale
comunitario", pubblicato nella G.U.C.E. 19 ottobre 1992, n. L 302:
"Art. 76. - 1. Per semplificare, per quanto possibile,
nel rispetto della regolarita' delle operazioni, l'espletamento delle formalita' e delle
procedure, l'autorita' doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura
del comitato:
a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 62 non
figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o che alla
dichiarazione non siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo
articolo;
b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui
all'articolo 62 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da
una domanda di vincolo delle merci al regime considerato;
c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato
avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorita'
doganale puo' dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.
(1) Quando tale timbro e' usato nel contesto dell'articolo
491 del regolamento, si tratta dell'ufficio di partenza.
(2) Quando tale timbro e' usato nel contesto dell'articolo
286 del regolamento, si tratta dell'esportatore autorizzato." La dichiarazione
semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture
contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'identificazione delle
merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata.
2. Fatti salvi i casi che saranno determinati secondo la
procedura del comitato, il dichiarante e' tenuto a fornire una dichiarazione
complementare, che puo' avere carattere globale, periodico o riepilogativo.
3. Le dichiarazioni complementari sono considerate
costituire con le dichiarazioni semplificate di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c),
un atto unico ed indivisibile che e' efficace alla data di accettazione delle
dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione nelle
scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui
all'art. 62.
4. Procedure semplificate particolari per il regime di
transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato".
- Si riporta il testo dell'art. 17, del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante:
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale", pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 marzo
1973, n. 80:
"Art. 17 (Spazi doganali). - Sono spazi doganali i
locali in cui funziona un servizio di dogana, nonche' le aree sulle quali la dogana
esercita la vigilanza ed il controllo, a mezzo dei suoi organi diretti o a mezzo della
guardia di finanza.
La delimitazione degli spazi doganali e' stabilita, tenendo
conto della peculiare situazione di ciascuna localita', dai competenti organi doganali e
deve essere approvata dal Ministero delle finanze".
- Il regolamento (CEE) n. 3287/94 del Consiglio, del 22
dicembre 1994, relativo alle ispezioni pre-imbarco per le esportazioni dalla comunita' e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. L 349 del 31 dicembre 1994.
Note all'art. 4:
- L'art. 76 del codice doganale comunitario di cui al
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992 e' gia' citato nelle note
all'art. 3.
- L'art. 253 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della
Commissione, del 2 luglio 1993 e' gia' citato nelle note all'art. 3.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 151, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1991, n. 110, e convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, cosi' come modificato dal presente
provvedimento:
"Art. 4 (Aumento delle aliquote dell'imposta di
fabbricazione e della sovraimposta di confine su prodotti petroliferi. Altre disposizioni
in materia di entrate). - 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate:
a) da L. 61.721 a L. 62.562 e da L. 33.615 a L. 34.456 per
ettolitro, alla temperatura di 15 gradi centigradi rispettivamente per gli oli da gas da
usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e
riscaldamento domestico di cui alle lettere f), punto 1), e d) punto 3 della tabella B
allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32;
b) da L. 25.229 a L. 25.481, da L. 28.475 a L. 28.77 e da
L. 70.671 a L. 71.628 per conto kg, rispettivamente per gli oli combustibili diversi da
quelli speciali semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H), punti 1-b), 1-c)
e 1-d), della predetta tabella B.
2. (Comma abrogato).
3. L'imposta di consumo sul gas metano usato come
combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali ed artigiane e'
aumentata a lire 258 al metro cubo. Nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 164 al metro
cubo.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano al
consumo di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua
calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei
prezzi (CIP) n. 37 del 2l giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a
tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
5. Le aliquote di imposta stabilite nel comma 3 si
applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente ai consumi attribuiti, su base giornaliera, al periodo successivo
alla predetta data, considerando convenzionalmente costante il consumo nel periodo.
6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione
istituita con l'art. 1, comma 8, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, si considerano sacchetti di
plastica utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore
per l'asporto delle merci, quelli che oggettivamente presentano i requisiti per tale
utilizzazione, quali la presenza di aperture laterali, o di maniglie di qualsiasi tipo.
7. In caso di violazione dell'obbligo di pagamento
dell'imposta indicata nel comma 6 si applica, indipendentemente dal pagamento del tributo,
la multa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa; la multa non puo' essere, comunque,
inferiore a lire 5 milioni.
8. Per l'inosservanza delle prescrizioni dettate in ordine
alle modalita' di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente
sovrimposta di confine stabilite nei decreti previsti dal comma 8 dell'art. 1 del
decreto-legge indicato nel comma 6, si applica la pena pecuniaria da lire 1 milione a lire
5 milioni.
9. L'accertamento delle violazioni indicate nei commi 7 e 8
e' demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4,
oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge,
anche ai funzionari degli uffici tecnici di finanza e delle dogane muniti di speciale
tessera di riconoscimento nell'ambito delle rispettive competenze".
- Si riporta il testo degli articoli 226 e 227 del
Regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, gia' citato nelle note all'art. 3:
"Art. 226. - L'autorita' doganale determina, fra le
modalita' sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:
a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato,
alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, oppure all'art. 220,
paragrafo 1;
b) globalmente sia per tutti gli importi dei dazi
contabilizzati alle condizioni di cui all'art. 218, paragrafo 1, primo comma, durante un
periodo, fissato dall'autorita' doganale, che non puo' eccedere trentuno giorni;
c) globalmente per tutti gli importi dei dazi
contabilizzati insieme, ai sensi dell'art. 218, paragrafo 1, secondo comma".
"Art. 227. - 1. La dilazione di pagamento e' di trenta
giorni. Essa viene calcolata come segue:
a) quando la dilazione di pagamento e' effettuata
conformemente all'art. 226, lettera a), il termine e' calcolato dal giorno che segue
quello nel corso del quale l'importo dei dazi e' contabilizzato dall'autorita' doganale.
Quando ci si avvalga dell'art. 219, il termine di trenta
giorni, calcolato conformemente al primo comma, e' diminuito di un numero di giorni
corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione;
b) quando la dilazione di pagamento e' effettuata
conformemente all'art. 226, lettera b), il termine e' calcolato dal giorno che segue
quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale.
Esso e' diminuito di un numero di giorni corrispondente
alla meta' del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;
c) quando la dilazione di pagamento e' effettuata
conformemente all'art. 226, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in
cui scade il periodo nel corso del quale e' concesso lo svincolo delle merci. Esso e'
diminuito di un numero di giorni corrispondente alla meta' del numero di giorni che
costituisce il periodo di cui sopra.
2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c),
comprendono un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di
trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e' uguale alla meta' del numero
pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.
3. Ai fini di semplificazione, quando i periodi di cui al
paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese considerati agli effetti
civili, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che
hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:
a) quando si tratta di una settimana considerata agli
effetti civili, il venerdi' della quarta settimana successiva;
b) quando si tratta di un mese considerato agli effetti
civili, al piu' tardi il sedicesimo giorno del mese successivo".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, e' gia' citato nelle note all'art. 3.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo degli articoli 46, 48 e 52 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale, gia' citato nelle note all'art.
3:
"Art. 46 (Registro del personale ausiliario). - Presso
ciascuna direzione di circoscrizione doganale e' formato e tenuto aggiornato un registro
nel quale sono elencati gli ausiliari degli spedizionieri doganali abilitati ad operare
presso la circoscrizione medesima. Copia dell'elenco e' trasmessa al consiglio
compartimentale degli spedizionieri doganali competente per territorio, al quale devono
essere anche segnalate di volta in volta le relative variazioni".
"Art. 48 (Requisiti per ottenere il rilascio della
patente di spedizioniere doganale). - La patente di spedizioniere doganale e' rilasciata
alle persone fisiche in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano di cittadinanza italiana, ovvero siano cittadini
di uno Stato estero che accorda in materia uguale trattamento ai cittadini italiani;
b) abbiano raggiunta la maggiore eta';
c) risultino di buona condotta;
d) siano meritevoli della fiducia dell'amministrazione per
il loro comportamento in rapporto alle leggi finanziarie ed a quelle relative alla
disciplina economica e valutaria;
e) abbiano sostenuto, con esito positivo, l'esame di cui
all'art. 50.
La patente non puo' essere rilasciata a coloro che siano
esclusi dall'elettorato attivo politico ed a coloro che siano stati destituiti
dall'impiego presso una pubblica amministrazione".
"Art. 52 (Svolgimento degli esami). - L'esame per il
conseguimento della patente di spedizioniere doganale consiste in una prova scritta, in
una prova pratica ed in un colloquio.
La prova scritta verte su istituzioni di diritto privato,
princi'pi di scienza delle finanze o nozioni di diritto tributario. La prova pratica
consiste nella compilazione di dichiarazioni doganali, integrate da una relazione scritta
sugli adempimenti connessi con le singole operazioni. Il colloquio verte sulle materie che
possono formare oggetto della prova scritta e di quella pratica e comprende inoltre:
nozioni di diritto amministrativo, di diritto della navigazione, di merceologia, di
geografia economica e commerciale, di statistica generale ed economica nonche' nozioni
sulle disposizioni di carattere economico e valutario concernenti gli scambi con l'estero,
cenni generali sui trattati e sugli accordi doganali, commerciali e di navigazione, con
particolare riguardo ai trattati istitutivi delle Comunita' europee.
Per lo svolgimento delle prove e del colloquio e per quanto
altro attiene alla sede ed al procedimento degli esami, compresa la corresponsione dei
compensi e delle indennita' ai componenti della commissione esaminatrice ed al personale
addetto alla vigilanza durante l'espletamento delle prove stesse, si osservano, in quanto
applicabili, le disposizioni previste per i concorsi di ammissione alla carriera di
concetto degli impiegati civili e dell'amministrazione periferica delle dogane. I compensi
e le indennita' spettanti agli spedizionieri doganali chiamati a far parte della
commissione esaminatrice sono a carico del bilancio del consiglio nazionale degli
spedizionieri doganali.
L'elenco dei candidati riconosciuti idonei, formato dalla
commissione esaminatrice, e' approvato con decreto del Ministero per le finanze e
pubblicato nel bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si da' notizia
mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Dalla data di
pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per le eventuali
impugnative".
Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 22 dicembre
1960, n. 1612, gia' citata, come modificato dal presente provvedimento:
"Art. 14:
a) provvede alla formazione dell'albo nazionale degli
spedizionieri doganali ed al suo deposito ed aggiornamento presso il Ministero delle
finanze;
b) decide sui conflitti di competenza fra i consigli
compartimentali;
c) decide sui ricorsi ad esso proposti a norma dell'art.
12;
d) (lettera abrogata);
e) interviene presso le Amministrazioni centrali dello
Stato per questioni inerenti la regolamentazione e l'attuazione della presente
legge".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 30
dicembre 1991, n. 417, gia' citato nelle note all'art. 3, come modificato dal presente
provvedimento:
"Art. 7. - 1. In tutte le fabbriche che impiegano
alcole etilico per la preparazione di bevande alcoliche sottoposte a vigilanza finanziaria
permanente della Guardia di finanza, i compiti demandati al personale degli uffici tecnici
di finanza sono sostituiti con controlli contabili gia' disposti in forma facoltativa con
l'art. 5 del decreto-legge 15 giugno 1984, n. 232, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 luglio 1984, n. 408.
1-bis. Il prodotto aciclico insaturo a tre atomi di
carbonio (propilene) avente un grado di purezza uguale o superiore al 90 per cento in
peso, non destinato a fini di combustione e autotrazione, non rientra nel regime fiscale
previsto per i gas di petrolio liquefatti dal decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071,
convertito dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e dalla legge 11 giugno 1959, n. 405, e
successive modificazioni.
1-ter. Il regime agevolato previsto dall'art. 7, comma 4,
del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
febbraio 1988, n. 47, e' esteso, dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, al prodotto gasolio, limitatamente al suo uso per
autotrazione, indicato al n. 14 della tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1975, n.
700, destinato al fabbisogno locale della provincia di Trieste e di comuni della provincia
di Udine determinati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro. Per questi ultimi comuni il
quantitativo di detto prodotto e' pari al 40 per cento di quello indicato al n. 14 della
tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975; per la provincia di Trieste il
quantitativo dello stesso prodotto e' pari all'80 per cento del contingente indicato al n.
14 della medesima tabella A allegata alla citata legge n. 700 del 1975.
1-quater. Il regime agevolato di cui al comma 1-ter avra'
durata fino all'entrata in vigore della legge di riordino richiamata nel comma 1 dell'art.
7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 febbraio 1988, n. 47, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994.
1-quinquies. All'onere di cui al comma 1-ter, valutato in
lire 14.000 milioni annui, si fa fronte mediante riduzione per pari importo dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo
utilizzando l'accantonamento "Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i
lavoratori dipendenti e pensionati .
1-sexies. Gli spedizionieri doganali iscritti all'albo
professionale istituito con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, da almeno tre anni possono
svolgere, in conformita' alle disposizioni dettate con decreto del Ministro delle finanze,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, oltre a quelli previsti dalla predetta legge, i seguenti
compiti:
a) svolgimento, per conto degli operatori autorizzati e su
espressa delega, di adempimenti previsti dal regime di detenzione, di circolazione e di
controllo applicabile, in ambito comunitario, ai beni soggetti ad accisa;
b) tenuta e conservazione di atti e scritture contabili
relativi ai controlli richiamati nel comma 1 del presente articolo e a quelli qualitativi
e quantitativi delle merci, anche al fine di rilasciare copie e certificati o estratti
attestandone la conformita' all'originale, o in ordine ad eventuali vincoli relativi alla
destinazione delle merci, a richiesta dell'utenza o di pubbliche amministrazioni;
c) acquisizione, elaborazione e trasmissione dei dati
relativi agli scambi internazionali nell'interesse dell'utenza, anche ai fini delle
rilevazioni statistiche previste dalla normativa nazionale e comunitaria;
d) custodia e vendita delle merci cadute in abbandono ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.
1-septies. Gli spedizionieri doganali di cui al comma
1-sexies possono costituire societa' di capitali con capitale minimo di 100 milioni di
lire, aventi per oggetto sociale esclusivamente l'esercizio di assistenza doganale, al
fine di svolgere, conformemente all'autorizzazione del Ministro delle finanze, oltre
quelli indicati nel comma 1-sexies, anche i seguenti compiti:
a) ricevere o emettere dichiarazioni doganali, asseverarne
il contenuto previa acquisizione e controllo formale della relativa documentazione
commerciale, anche per l'adozione dei programmi e dei criteri selettivi per la visita
totale o parziale delle merci;
b) (periodo soppresso) asseverazione dei dati acquisiti ed
elaborati secondo quanto previsto dalle lettere a), b) e c) del comma 1- sexies per
l'espletamento di formalita' derivanti dalla normativa comunitaria.
1-octies. L'amministrazione finanziaria ha il potere di
richiedere alle societa' autorizzate a svolgere le attivita' di assistenza doganale, anche
in deroga a contrarie disposizioni statutarie o regolamentari, dati ed elementi in loro
possesso. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 luglio 1992 sono dettate le occorrenti
disposizioni di attuazione del comma 1-septies, comprese quelle concernenti le societa'
previste dal medesimo comma 1-septies ed in particolare i criteri e le modalita' per la
loro iscrizione in apposito albo, per il rilascio da parte del Ministro delle finanze
dell'autorizzazione a svolgere i compiti loro affidati e quelle per i controlli e la
vigilanza anche ispettiva da parte dell'Amministrazione finanziaria, nonche' per la revoca
dell'autorizzazione stessa in conformita' a quanto disposto nel terzo e quarto periodo del
comma 6 dell'art. 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 29
dicembre 1983, n. 746, recante: "Disposizioni urgenti in materia di imposta sul
valore aggiunto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1983, n. 358, e
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17:
"Art. 2. - 1. I soggetti che effettuano le operazioni
senza pagamento dell'imposta in mancanza della dichiarazione di cui alla lettera c) del
primo comma dell'art. 1 sono soggetti al pagamento della pena pecuniaria da due a sei
volte l'imposta che risulta non applicata, oltrea quello dell'imposta stessa; qualora sia
stata rilasciata la dichiarazione, dell'omesso pagamento dell'imposta rispondono soltanto
i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione
stessa.
2. I contribuenti che omettono di numerare, annotare o
conservare le dichiarazioni rese o ricevute a norma della lettera c) del primo comma
dell'art. 1 sono puniti con la pena pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000; la stessa
pena si applica ai contribuenti che entro i termini stabiliti non hanno eseguito le
annotazioni o non hanno inviato o allegato il prospetto di cui al terzo comma dello stesso
art. 1.
3. Per l'omissione o la incompletezza dell'elenco dei
fornitori o dei clienti si applica la sanzione di cui all'art. 45, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni; l'accertamento delle violazioni comporta, per l'anno successivo a quello in
cui l'accertamento e' divenuto definitivo, la decadenza per i cessionari o committenti
della facolta' di acquistare beni e servizi senza pagamento della imposta e i cedenti o i
prestatori di servizi non possono effettuare per lo stesso periodo operazioni senza
pagamento della imposta.
4. Chiunque attesta falsamente all'altra parte contraente
ovvero in dogana di trovarsi nelle condizioni richieste dalla legge per acquistare o
importare beni o servizi senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto e' punito,
oltreche' con le sanzioni previste nel terzo comma dell'art. 46 del decreto indicato nel
comma precedente, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5 a 10
milioni di lire. Se la falsa attestazione ha effetti di lieve entita' si applica la
reclusione fino a sei mesi o la multa fino a L. 5.000.000".
- Si riporta il testo dell'art. 50 del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, gia' citato nelle note all'art. 3, come
modificato dal presente provvedimento:
"Art. 50 (Esami per il conseguimento della patente di
spedizioniere doganale). - Gli esami per il conseguimento della patente di spedizioniere
doganale sono indetti, con provvedimento del direttore generale del dipartimento delle
dogane e imposte indirette, ogni tre anni; sono tuttavia indetti anche prima se richiesti
da almeno quattro consigli compartimentali degli spedizionieri doganali o da almeno
quindici camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e sentito in ogni
caso il consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. Il decreto e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; la commissione esaminatrice, nominata con
provvedimento dello stesso direttore generale del dipartimento delle dogane e imposte
indirette, e' presieduta dal direttore generale delle dogane e imposte indirette o da un
dirigente superiore dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze ed e'
composta:
a) di due impiegati appartenenti al ruolo della carriera
direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, di qualifica non
inferiore a primo dirigente;
b) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera
direttiva delle intendenze di finanza, di qualifica non inferiore ad intendente aggiunto;
c) di un impiegato appartenente al ruolo della carriera
direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane, di qualifica non inferiore a
direttore di prima classe o ispettore capo;
d) di due spedizionieri doganali designati dal consiglio
nazionale degli spedizionieri doganali.
Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato
appartenente al ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione centrale del Ministero
delle finanze, di qualifica non inferiore a direttore di sezione".
Nota all'art. 9:
- La legge 22 dicembre 1960, n. 1612, e' gia' citata nelle
note all'art. 1.