AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI
PUBBLICI
ATTO DI REGOLAZIONE 18 luglio 2000
Project financing - Piano economico-finanziario. (Atto di regolazione n. 34/00).
IL PRESIDENTE
Il comune di Genova ha interessato l'Autorita' per la
vigilanza sui lavori pubblici relativamente all'interpretazione ed all'applicazione di
alcune disposizioni della normativa in tema di project financing, istituto previsto agli
articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni.
Stante il rilievo che riveste la questione in oggetto ed il
coinvolgimento di molteplici interessi del settore degli appalti pubblici, in conformita'
a quanto disposto nel regolamento sul funzionamento dell'Autorita' per la vigilanza sui
lavori pubblici, secondo il quale ogni valutazione dei problemi e delle prassi va condotta
in base agli apporti delle Amministrazioni ed enti rappresentativi di apparati e interessi
del settore dei lavori pubblici, l'Autorita' stessa ha convocato un'audizione, che si e'
tenuta presso la propria sede in data 13 aprile 2000.
Alla convocazione e' stato allegato un documento base
predisposto dall'Autorita' nel quale veniva prospettato il quadro complessivo della
questione e venivano poste le seguenti problematiche:
a) se l'asseverazione da parte degli istituti di credito
del piano economico-finanziario presentato dal promotore sia da intendersi come impegno
della banca stessa a finanziare l'opera;
b) se i soggetti che partecipano alla licitazione privata
per l'affidamento della concessione dovranno, come il promotore per la proposta,
presentare un piano finanziario asseverato da un istituto di credito, a supporto della
propria offerta;
c) se, qualora il perseguimento dell'equilibrio economico
finanziario sia assicurato dal concedente anche mediante la corresponsione di un prezzo,
quest'ultimo sia da corrispondere in conto lavori o in conto gestione, ai fini del calcolo
dell'I.V.A.
Conseguentemente sono state acquisite memorie e documenti
dei partecipanti all'audizione, conservati presso gli uffici dell'Autorita', ed il
consiglio dell'Autorita' ha assunto la seguente deliberazione.
Considerazioni dell'Autorita'
1) Il fenomeno della finanza di progetto e' un istituto di
origine anglosassone, che ha trovato inizialmente la propria applicazione in paesi di
common law, ove l'ordinamento giuridico presenta caratteristiche di flessibilita' non
comuni alle basi strutturali di quello italiano.
La caratteristica qualificante di tale istituto consiste
essenzialmente nella copertura finanziaria di importanti investimenti sulla base di un
progetto in quanto tale, prendendo in considerazione la sua validita', la sua corretta
gestione e quindi la sua capacita' di produrre reddito per un determinato periodo di
tempo.
A differenza del tradizionale finanziamento
all'imprenditore, basato sull'equilibrio finanziario ed economico del soggetto, il project
financing si basa, pertanto, sulle prospettive reddituali e sui flussi di cassa attesi da
una specifica iniziativa. Esso si applica, quindi, con particolare riferimento ai progetti
infrastrutturali nel settore delle opere pubbliche, a quelle iniziative che risultano
essere in grado di generare un cash flow di gestione e un adeguato profitto in termini di
capacita' a soddisfare un bisogno reale diffuso.
Ne consegue che il project financing non e' uno strumento
adatto a tutte le iniziative che richiedono elevati investimenti, ma solo a quelle dotate
di un rapporto di leva tale da rendere l'iniziativa affidabile, prescindendo dalle
garanzie e dall'equilibrio economico-finanziario dei suoi promotori. L'iniziativa viene,
pertanto, valutata esclusivamente o prevalentemente sulla base dei profitti che puo'
generare.
Altro elemento peculiare della finanza di progetto e' la
presenza di una singolare strutturazione dei rapporti giuridici ed economici che si
instaurano tra i molteplici operatori pubblici e privati che vi partecipano. Si tratta
cioe' di un fenomeno contrattuale globale, inteso come mezzo per gestire e ripartire il
rischio connesso al progetto fra i soggetti coinvolti nell'iniziativa. L'istituto in
questione non puo' essere letto quindi in chiave atomistica, cioe' come sommatoria dei
singoli rapporti contrattuali che lo compongono, ma, al contrario, va interpretato quale
risultato del collegamento negoziale fra molteplici rapporti giuridici in cui gli
interessi, gli obblighi e le responsabilita' rendono difficile qualificare come
"terzo" uno dei soggetti partecipanti all'iniziativa rispetto alle prestazioni
rese dagli altri soggetti coinvolti.
Ne consegue che le operazioni realizzate con lo strumento
del project financing si distinguono per una estrema contrattualizzazione dei rapporti
giuridici sottostanti e per il quasi totale isolamento del progetto (ring fence) da ogni
relazione esterna. Strettamente connessa ad una tale logica strutturale e contrattuale e'
la presenza pervasiva dei soggetti finanziatori che entrano nella vita del progetto sin
dalla sua fase iniziale e ne determinano termini e condizioni di operativita'.
Le banche, infatti, cessano di essere elemento esterno
dell'iniziativa imprenditoriale per assumere un ruolo di controllo dell'intera operazione
in modo assolutamente nuovo rispetto ai tradizionali interventi di finanziamento.
Nella finanza di progetto esse sono chiamate ad
un'attivita' di valutazione dei progetti ed a strutturare le tecniche finanziarie al fine
di incrementame la redditivita', con cio' segnando il definitivo passaggio dal
finanziamento di impresa al finanziamento del progetto.
Si tratta, cioe', di un investimento di capitali da parte
degli istituti di credito basato sull'analisi della capacita' della proposta di generare
ricavi.
Con l'introduzione della valutazione del merito di credito
dall'impresa al progetto e dalla valutazione della affidabilita' patrimoniale
dell'imprenditore alla capacita' del progetto di ripagare il debito e generare reddito, il
project financing modifica conseguentemente la prospettiva del confronto tra imprese e
banche.
Diverso appare anche il rapporto tra gli istituti di
credito e le stesse amministrazioni pubbliche che necessitano di un sostegno da parte
degli intermediari finanziari non piu' limitato alla provvista di capitale al
concessionario per la realizzazione dell'opera, ma che si concretizza nella necessaria
assistenza specialistica al montaggio dei progetti, nell'attivita' di ausilio alla stessa
stazione appaltante ed al controllo continuo dell'iniziativa.
A livello internazionale, i servizi offerti dagli istituti
di credito nelle operazioni di project financing si possono classificare in due grandi
categorie:
servizi di consulenza;
servizi di finanziamento.
I primi sono finalizzati alla definizione del rischio
connesso all'operazione, dei tempi della stessa e della sua dimensione al fine di renderla
"bancabile", cioe' proponibile ai finanziatori.
Questo tipo di attivita', in linea teorica, puo' essere
svolta anche da soggetti diversi dagli istituti di credito, poiche' si concretizza in una
prestazione di servizi di consulenza tecnica, legale e finanziaria che non richiedono la
disponibilita' di notevoli mezzi finanziari. Tuttavia, nell'attivita' di consulenza, il
ricorso ad una banca e' comunemente ritenuto indispensabile in ragione della conoscenza
del mercato da essa posseduta che influisce sulle scelte progettuali allo scopo di rendere
l'operazione realizzabile.
L' analisi dei costi e dei ricavi del progetto, la
ripartizione dei rischi, il modello economico finanziario di riferimento ed altri
parametri finanziari che rappresentano la valutazione della "bancabilita'" del
progetto sono contenuti nell'information memorandum. Ad esso si accompagna il documento
chiamato "term sheet", in cui vengono descritte le condizioni ed i termini del
finanziamento.
I servizi di finanziamento, invece, consistono nella
effettiva erogazione di capitale, di rischio o di debito, sulla base degli studi
predisposti dai consulenti. Essendo necessaria una notevole disponibilita' finanziaria si
tratta di un'attivita' di prevalente, se non di esclusivo, interesse degli intermediari
finanziari.
In passato il ruolo del consulente finanziario terminava
con la redazione dell'information memorandum contenente anche il piano economico
finanziario del progetto con i flussi di cassa previsti, ponendo in essere una netta
separazione tra la banca che strutturava e garantiva il piano e quella che lo finanziava.
La separazione dei due ruoli di consulente e di
finanziatore presenta il vantaggio che il consulente, non fungendo anche da intermediario
finanziario, puo' assicurare quell'imparzialita' di giudizio che garantisce il
bilanciamento tra gli interessi del promotore e dei finanziatori che interverranno
successivamente.
Tuttavia, gli istituti di credito che intervengono
successivamente nella fase del finanziamento potrebbero mancare di punti di riferimento
credibili e di conseguenza potrebbe derivame una difficolta' nel reperimento dei fondi e,
quindi, il rischio di rendere il progetto irrealizzabile.
A cio' si aggiunga il pericolo di duplicazione dei costi
derivante dalla circostanza che il finanziatore vorra' comunque riesaminare l'insieme
degli aspetti legali, tecnici, fiscali ed amministrativi per accordare il finanziamento.
E' opportuno rilevare che a livello internazionale, proprio
con particolare riferimento alle operazioni di project financing, un numero sempre
crescente di banche opera secondo il cosiddetto modello integrato, ossia nella duplice
veste di consulente e di finanziatore.
Cio' consente di offrire al promotore tutti i vantaggi
derivanti dall'avere un unico interlocutore che lo garantisce in tutte le fasi di vita del
progetto, evitando il rischio di porre in essere attivita' che si possono parzialmente
sovrapporre ed inutilmente duplicare, influendo in tal modo sul costo complessivo del
progetto e soprattutto limitando i rischi di insuccesso nella fase di raccolta dei fondi.
Dalla prassi nazionale ed internazionale in tema di project
financing, si rileva che di particolare importanza e' il ruolo della banca cosiddetta
"arranger" che assume un ruolo preminente nell'organizzazione del prestito e che
svolge l'attivita' di reperire il finanziamento sul mercato, assicurando comunque la
sottoscrizione diretta di un certo ammontare. Nelle operazioni di project financing e'
molto frequente che i promotori richiedano impegni di finanziamento interamente
sottoscritti (underwriting), che consistono in impegni legali assunti sulla base di
termini e condizioni negoziate e concordate tra le parti, che formano il cosiddetto
term-sheet. L'impegno e' vincolante ed e' soggetto ad alcune condizioni sospensive
specificatamente indicate.
Il processo di underwriting (nelle differenti formulazioni
del "fully underwritten" e del "fully committed"), quindi, sposta sui
sottoscrittori il rischio di un insuccesso nella fase di reperimento dei capitali, poiche'
nel caso che le altre banche rifiutino di finanziare il progetto gli
"underwriters" sono obbligati a contrarre, cioe' legati all'impegno di dover
comunque provvedere al finanziamento a favore del promotore.
Nonostante il costo per il promotore ed il rischio per le
banche, il ricorso al processo di underwriting puo' risultare determinante nello sviluppo
di operazioni di project financing. Il motivo principale e' che la certezza dei
finanziamenti crea affidabilita' del progetto, favorendo la stipula degli altri contratti
commerciali e consentendo un tempestivo avvio della realizzazione dell'iniziativa.
A cio' si aggiunga l'affidamento che l'operazione di cui
trattasi genera nell'amministrazione pubblica che puo' contare su un piano finanziario
reso ancor piu' solido, in quanto garantito direttamente dalle banche mediante un impegno
di sottoscrizione.
Detto impegno, come detto, non equivale ad un effettivo
finanziamento poiche' sara' la banca arranger a reperire gli altri finanziatori, anche
mediante la creazione di un pool di istituti di intermediazione finanziaria, ma getta le
basi per assicurare il passaggio da una mera ipotesi di investimento ad un progetto che
possiede tutte le potenzialita' tecniche, legali ed economiche per essere realizzato.
Dall'analisi suesposta circa i principali meccanismi che
caratterizzano le operazioni in project financing a livello internazionale, occorre ora
passare ad esaminare come detto istituto e' stato disciplinato dal legislatore nazionale.
Con il dettato normativo contenuto nella legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni e' stato in effetti introdotto nel nostro
ordinamento giuridico, in relazione al solo settore dei lavori pubblici, l'istituto della
finanza di progetto, disciplinando tuttavia solo alcuni aspetti del fenomeno.
Inteso come un originale sistema di impulso per la
realizzazione delle opere pubbliche, esso rappresenta anche per gli enti pubblici uno
strumento cui ricorrere quasi necessariamente, stante il preoccupante divario esistente in
termini finanziari tra disponibilita' del settore pubblico e fabbisogno per opere
infrastrutturali ad uso della collettivita'.
Tuttavia, affinche' un'operazione ad iniziativa del
promotore possa raggiungere gli obiettivi prefissati occorre un nuovo comportamento ed
atteggiamento sia da parte dei soggetti costituenti l'amministrazione pubblica sia da
parte del mondo finanziario e bancario e di quello imprenditoriale. Occorre ribadire,
infatti, che nel project financing muta radicalmente la prospettiva dell'analisi che si
deve effettuare: non piu' una valutazione dell'equilibrio economico e finanziario del
realizzatore, ma di quello del progetto che si propone. E' pertanto essenziale una
corretta analisi dei bisogni, soprattutto in termini del potenziale bacino d'utenza
dell'opera finita e di quantificazione dei costi di realizzazione, in quanto se essa sara'
esatta potra' garantire l'indispensabile cash flow.
L'istituto della programmazione triennale gioca un
importante ruolo nella applicazione dello strumento di cui trattasi. Ogni anno infatti la
pubblica amministrazione nelle sue varie articolazioni individua i bisogni della
collettivita' e le opere da realizzare per rispondere a detti bisogni mediante un
programma triennale scorrevole articolato in elenchi annuali. La programmazione pertanto
individua anche le opere realizzabili mediante lo strumento della concessione basato sul
project financing, ossia con una procedura ad iniziativa di soggetti privati.
Infatti, a differenza dell'istituto della concessione vera
e propria che si basa sull'iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice, l'istituto del
project financing prevede l'iniziativa del privato, pur nella considerazione che entrambe
le fattispecie in realta' prendono l'avvio da una scelta pubblica effettuata nel programma
triennale.
E' importante sottolineare che la legge, infatti, non ha
inteso sostituire le scelte dell'amministrazione con quelle del privato:
oltre al fatto che l'opera deve essere gia' inserita in uno
strumento di programmazione, l'amministrazione e' l'unico soggetto deputato a decidere
quale sia il momento piu' opportuno per partire con la realizzazione dell'opera stessa e
quali opere rivestano un carattere prioritario.
L'intento del legislatore e' dunque quello di rispettare le
scelte di priorita' degli interventi effettuate dall'Amministrazione, nel cui ambito
possono essere avanzate proposte da parte del privato promotore.
Nella procedura ad iniziativa dei privati, ai sensi
dell'art. 37-bis della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, i promotori possono
proporre entro il 30 giugno di ogni anno, termine da considerarsi perentorio, alle
amministrazioni competenti la realizzazione di infrastrutture aventi carattere
imprenditoriale gia' inserite nel programma triennale e negli strumenti urbanistici
approvati. Dette proposte devono comprendere:
uno studio di inquadramento territoriale ed ambientale;
uno studio di fattibilita';
un progetto preliminare;
una bozza di convenzione;
un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di
credito;
una specificazione del servizio e della relativa gestione;
l'indicazione: dei parametri di cui all'art. 21, comma 2,
lettera b) della legge stessa, per la valutazione dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, basati sul piano economico-finanziario; delle garanzie offerte alla
amministrazione; delle spese sostenute per la predisposizione della proposta entro i
limiti previsti dalla norma stessa.
Uno degli elementi costitutivi della proposta, quindi, e'
il piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito, che deve comprendere
tutti gli elementi atti a consentire all'amministrazione di compiere una propria
valutazione sull'iniziativa.
Il piano economico finanziario e' in sostanza l'insieme
degli studi e delle analisi che consentono una valutazione preventiva della fattibilita'
finanziaria del progetto e il disegno di una ipotesi di modalita' di reperimento dei fondi
necessari per il sostegno dell'iniziativa stessa.
Esso e' orientato prevalentemente a definire il profilo di
rischio dell'operazione, i relativi tempi di attuazione e la dimensione della stessa al
fine di renderla proponibile alla comunita' dei finanziatori. Con tale strumento viene
valutata la sussistenza dell'equilibrio dell'investimento sotto il duplice profilo
economico e finanziario, cioe' sia con riguardo ai ricavi che si attendono mediante
l'applicazione delle tariffe e che devono poter ripagare i costi di realizzazione
dell'infrastruttura e di gestione del servizio, sia in relazione alle risorse finanziarie
che devono far fronte agli esborsi monetari.
Il legislatore ha disposto, inoltre, che il piano economico
finanziario di cui trattasi debba essere asseverato da un istituto di credito.
Secondo alcuni partecipanti all'audizione l'asseveramento
consisterebbe nella sola attestazione da parte della banca atta a comprovare che i flussi
di entrate previsti nello svolgimento del servizio, sulla base delle analisi svolte dal
promotore, saranno in grado di assicurare la copertura dei costi previsti ed il reintegro
dei finanziamenti acquisisti sul mercato. Cio' non dovrebbe implicare, altresi, una
valutazione approfondita da parte della banca del mercato interessato, sia dal lato della
domanda che da quello dell'offerta, ed un esame della struttura dei prezzi e delle tariffe
praticabili, perche' in tal modo si duplicherebbero gli studi gia' compiuti dal promotore.
Si tratterebbe, quindi, solo di una verifica di massima, atta a dimostrare la credibiita'
dell'iniziativa ossia che il prospetto finanziario del progetto abbia una coerenza e una
propria validita' ai tassi di mercato. L'Autorita' ritiene, invero, che la natura e la
funzione che il legislatore ha inteso riconoscere all'attivita' di asseveramento degli
istituti di credito non consente di poter ricondurre la stessa ad una mera verifica di
massima del piano economico finanziario. Detta attivita' e' da intendersi in primo luogo
come esercizio di una funzione di rilevanza pubblicistica, che si sostanzia
nell'accertamento effettuato dall'istituto di credito, in luogo dell'amministrazione
stessa, su uno degli elementi costitutivi della proposta.
L'attivita' di asseverazione e' volta quindi ad un esame
critico ed analitico del progetto, in cui vengono valutati gli aspetti legati alla
fattibilita' dell'intervento, alla sua remunerativita' ed alla capacita' di generare
flussi di cassa positivi. Essa risulta, pertanto, essere un elemento essenziale della
proposta vista la necessita' di utilizzare il piano economico finanziario presentato dal
promotore per determinare il valore degli elementi mediante i quali valutare l'offerta
economicamente piu' vantaggiosa nella successiva gara propedeutica alla procedura
negoziata prevista dalla legge per l'affidamento della concessione.
Non e' sufficiente, quindi, che l'istituto di credito
effettui una semplice verifica di massima del piano economico finanziario presentato dal
promotore, ma sara' necessario che esso attesti la coerenza degli elementi che lo
compongono, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 18, comma 3, e
dall'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554.
In particolare, l'attivita' di asseverazione dovra'
attestare che il piano economico finanziario e' coerente ai fini della determinazione dei
seguenti elementi:
a) l'eventuale prezzo massimo che l'amministrazione
aggiudicatrice intende corrispondere;
b) l'eventuale prezzo minimo che il concessionario e'
tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento dei diritti;
c) l'eventuale canone da corrispondere all'amministrazione
aggiudicatrice;
d) la percentuale dei lavori da appaltare obbligatoriamente
a terzi;
e) il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori e
per l'avvio della gestione;
f) la durata massima della concessione;
g) il livello minimo della qualita' di gestione del
servizio, nonche' delle relative modalita';
h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe
da praticare all'utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo.
L'asseveramento deve altresi' fornire indicazioni alla
stazione appaltante circa l'identificazione di eventuali ulteriori elementi specifici che
saranno inseriti nel contratto.
Infine, l'asseveramento dovra' indicare utili elementi di
valutazione per la stazione appaltante perche' la stessa preveda la facolta' o l'obbligo
per il concessionario di costituire la societa' di progetto prevista dall'art.
37-quinquies della legge quadro.
L'istituto di credito, in conclusione, e' chiamato a
svolgere la propria attivita' di asseveramento per attestare, in particolare, il valore
degli elementi suindicati che verranno successivamente inseriti nel bando di gara dalla
stazione appaltante quali criteri per valutare l'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
Da cio' deriva che il mancato o incompleto asseveramento
comporta la conseguente inammissibilita' della proposta, poiche' viene a mancare una parte
fondamentale della stessa, esplicitamente prevista dal legislatore. Cio' in quanto la
proposta non potra' essere ritenuta di pubblico interesse e, di conseguenza, approvata se
la stessa non risulta completa in ogni sua parte, ivi compresa l'asseverazione analitica
da parte degli istituti di credito del valore degli elementi sopra indicati.
Pertanto, in presenza di un asseveramento incompleto o nel
quale la coerenza del piano economico finanziario in relazione agli elementi di cui agli
articoli 18, comma 3, e 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
554/1999, non sia ritenuta sufficientemente e chiaramente attestata, la stazione
appaltante, durante l'attivita' valutativa prevista all'art. 37 ter della legge n.
109/1994, e successive modificazioni, sara' tenuta a richiedere al promotore e
all'istituto di credito asseverante le necessarie integrazioni e/o chiarimenti, al fine di
poter ritenere ammissibile la proposta stessa. E cio' anche in riferimento alle proposte
presentate entro la data del 30 giugno 2000.
Stabilita la natura e la funzione dell'attivita' di
asseveramento che deve essere compiuta dagli istituti di credito, bisogna ora esaminare se
essa possa intendersi anche come obbligo a contrarre da parte dell'istituto di credito,
cioe' come impegno al successivo finanziamento a favore del promotore.
Pur dovendo rilevare che nella legge quadro sui lavori
pubblici, che rappresenta solo una delle possibilita' applicative della finanza di
progetto, l'elemento finanziario e quello tipicamente imprenditoriale sembrano a volte
difficilmente distinguibili e viene correttamente apprezzato dal legislatore il ruolo
centrale che la figura del finanziatore assume tipicamente in questo fenomeno, non puo'
tuttavia ritenersi che il legislatore abbia voluto imporre agli istituti di credito
asseveranti l'obbligo del successivo finanziamento.
Al contrario, dal dettato normativo si puo' rilevare che il
legislatore ha voluto distinguere i due momenti dell'asseveramento e del finanziamento,
considerando il primo come attivita' svolta in luogo e nell'interesse dell'amministrazione
per attestare la validita' degli elementi che compongono il piano economico finanziario.
Non ha rilievo in questa sede ma e' problema di rapporti
tra promotori ed istituti di credito se l'asseveramento possa creare in capo al primo,
legittime aspettative di finanziamento e a limite l'ipotizzabilita' di una responsabilita'
di natura civilistica secondo il nostro ordinamento.
Infine, nell'ottica della ripartizione del rischio tra
tutti i soggetti coinvolti ed in considerazione del richiamato collegamento negoziale che
caratterizza le operazioni di project financing a livello internazionale, si sottolinea
l'auspicio formulato in sede di audizione che il promotore e la stessa amministrazione
possano "contare" sulla proposta non solo in termini di verifica della
sostenibilita' economica della stessa, ma anche come "bancabilita'", cioe'
effettiva garanzia di erogazione dei finanziamenti necessari alla sua realizzazione.
Ma, al di la' di questa prospettiva de jure condendo, allo
stato e' fondamentale il ruolo svolto dalla pubblica amministrazione chiamata a dare
certezza alla programmazione delle opere ed alla pianificazione territoriale per agevolare
il capitale di rischio privato, cosi' da rendere piu' agevole il processo di finanziamento
e di realizzazione delle grandi opere.
2) Per quanto attiene, poi, al secondo quesito alcuni
intervenuti hanno ritenuto che i concorrenti partecipanti alla successiva gara, ai sensi
dell'art. 37-quater della legge n. 109/1994, e successive modificazioni, non debbano
presentare un piano economico-finanziaro asseverato, altrimenti ci si troverebbe dinanzi
ad una difformita' di trattamento tra i concorrenti per una concessione su iniziativa
della pubblica amministrazione e quelli per una concessione su iniziativa di un promotore
privato.
A tal fine occorre rilevare che se e' pur vero che le
proposte presentate dai concorrenti alla successiva gara si basano sulla proposta del
promotore, gia' valutata dall'amministrazione e posta a base della gara stessa, va
opportunamente evidenziato che anche le offerte dei concorrenti debbono consentire
all'amministrazione una valutazione delle stesse in termini non difformi da quanto e'
accaduto per la proposta del promotore.
E poiche' l'attivita' di asseveramento e' volta ad
assicurare in primo luogo la coerenza del piano economico-finanziario in relazione agli
elementi di cui all'art. 85, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, ne consegue che sara' necessario che anche le proposte dei
concorrenti siano corredate da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di
credito nei limiti in cui risultino modificati il valore degli elementi necessari per la
determinazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.
3) Per quanto attiene, infine, al terzo quesito questa
Autorita' si riserva di far conoscere le proprie determinazioni avendo interessato della
questione il Ministero delle finanze, per quanto di competenza.
Conclusioni Per i motivi suesposti, l'Autorita' ritiene
che:
1) l'attivita' di asseveramento degli istituti di credito
non costituisce impegno giuridico al successivo finanziamento.
Essa e' esercizio di una funzione di rilevanza
pubblicistica mediante la quale si accerta, in luogo dell'amministrazione, la coerenza del
piano economico finanziario con gli elementi di cui agli articoli 18, comma 3, e 85, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
In presenza di un mancato o incompleto asseveramento
l'amministrazione, al fine di ritenere la proposta ammissibile e poterla compiutamente
valutare, e' tenuta a richiedere le necessarie integrazioni al promotore ed all'istituto
di credito asseverante.
2) il piano economico-finanziario presentato dai
concorrenti nella gara di cui all'art. 37-quater, comma 1, lettera a), della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni deve essere asseverato da un istituto di
credito nei limiti in cui il valore degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa risultino variati rispetto all'indicazione
fornita dal promotore con la sua proposta.