Gazzetta Ufficiale n. 18 del 24- 01- 2000

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 gennaio 2000
Disposizioni urgenti per fronteggiare la grave emergenza riguardante le persone che versano in stato di poverta' estrema e che si trovano senza dimora.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 gennaio 2000 con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 gennaio
2001, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni capoluogo delle
aree metropolitane individuate ai sensi dell'art. 17 della legge
8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni,
per fronteggiare l'eccezionale situazione riguardante le persone che
versano in stato di poverta' estrema e che si trovano senza dimora,
nelle more dell'approvazione da parte del Parlamento del disegno di
legge recante disposizioni per la realizzazione di un sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
Sentito il Ministro per la solidarieta' sociale;
Avvalendosi dei poteri di cui alla legge n. 225 del 1992 ed in
deroga ad ogni contraria norma;
D'intesa con il Ministro dell'interno delegato al coordinamento per
la protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Per fronteggiare lo stato di emergenza derivante dalla grave
situazione riguardante le persone che versano in stato di poverta'
estrema e che si trovano senza dimora, e' autorizzata la spesa di
lire 30 miliardi per l'anno 2000 da destinarsi, con le modalita' di
utilizzazione di cui all'art. 2, ad interventi di carattere
straordinario aggiuntivi rispetto a quelli effettuati ai sensi della
legislazione vigente. Al relativo onere si provvede, in deroga
all'art. 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a valere
sulle disponibilita' finanziarie del Fondo per le politiche sociali
per l'anno 2000 di cui all'unita' previsionale di base 21.1.3.1.,
capitolo 6050 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono trasferite
direttamente, in deroga al disposto di cui all'art. 19, comma 3,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e delle disposizioni della
legge e del regola-mento di contabilita' generale dello Stato
relative alle contabilita' speciali, ai commissari delegati di cui
all'art. 2, su apposite contabilita' speciali di tesoreria.

Art. 2.
1. I sindaci dei comuni capoluogo delle aree metropolitane
individuate ai sensi dell'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e successive modificazioni ed integrazioni, sono nominati commissari
delegati ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge n. 225 del 1992.
2. Le risorse finanziarie sono utilizzate per le seguenti
priorita':
a) soccorso, accoglienza e assistenza delle persone indicate
all'art. 1 da parte degli enti, delle associazioni di volontariato e
degli altri organismi senza scopo di lucro operanti nel settore;
b) realizzazione di centri e servizi di pronta accoglienza,
interventi socio-sanitari, servizi per l'accompagnamento e
l'eventuale reinserimento delle persone nella rete delle strutture di
protezione sociale.

Art. 3.
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono cosi' ripartite,
anche con riguardo alla popolazione residente e all'estensione
territoriale:
Torino: 3.600 milioni;
Milano: 4.200 milioni;
Venezia: 800 milioni;
Genova: 1.200 milioni;
Bologna: 1.200 milioni;
Firenze: 1.200 milioni;
Roma: 5.500 milioni;
Bari: 1.000 milioni;
Napoli: 3.700 milioni;
Trieste: 600 milioni;
Cagliari: 600 milioni;
Palermo: 1.000 milioni;
Catania: 800 milioni;
Messina: 600 milioni.
2. La residua somma di lire 4.000 milioni sara' ripartita tra i
comuni di cui al comma 1 sulla base del rapporto analitico di cui
all'art. 5, comma 1, con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale.

Art. 4.
1. Per la realizzazione degli interventi della presente ordinanza i
sindaci-commissari delegati sono autorizzati a derogare, nel rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle vigenti
disposizioni in materia di contabilita' pubblica ed in particolare
alle seguenti norme:
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 41 e 117;
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076,
art. 42;
decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939,
articoli 5 e 7;
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1990, n. 299,
articoli 1, comma 2, 3 e 8, comma 3;
legge 24 febbraio 1992, n. 225, art. 19;
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367,
art. 20;
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 16, 17, 24, 28;
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive
modificazioni ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 22, 23,
24;
decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive
modificazioni ed integrazioni, art. 9, comma 4, per i casi di ricorso
a trattativa privata;
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402, articoli 4, 8, 13,
14, 18 e 19.

Art. 5.
1. I sindaci-commissari delegati trasmettono ogni sei mesi alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari
sociali, un rapporto analitico sullo stato di attuazione degli
interventi posti in essere.
La presente odinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2000

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Bianco