La nota all'articolo 1 della legge costituzionale citata in
epigrafe, pubblicata nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale,
riportata alla pag. 4, seconda colonna, deve essere sostituita dalla
seguente:
- Il testo dell'art. 48 della Costituzione della Repubblica
italiana, cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che
hanno raggiunto la maggiore eta'.
Il voto e' personale ed eguale, libero e segreto.
La legge stabilisce requisiti e modalita' per l'esercizio del
diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura
l'effettivita'. A tale fine e' istituita una circoscrizione Estero
per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel
numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri
determinati dalla legge.
Il suo esercizio e' dovere civico.
Il diritto di voto non puo' essere limitato se non per
incapacita' civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e
nei casi di indegnita' morale indicati dalla legge".