MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA
NAVIGAZIONE
DECRETO 28 luglio 2000
Norme per l'omologazione dei caschi protettivi per conducenti di ciclomotori.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 11 gennaio 1986, n. 3, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1986, con la quale viene introdotto l'uso
obbligatorio del casco protezione di tipo omologato;
Visto l'art. 2 della stessa legge che delega il Ministro
dei trasporti a stabilire con propri decreti le caratteristiche tecniche dei caschi
protettivi;
Visto il proprio decreto del 18 marzo 1986, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 1986, recante "Norme relative alle
caratteristiche tecniche dei caschi protettivi per gli utenti dei motocicli, ciclomotori e
motocarrozzette" ed in particolare l'art. 3, con il quale sono state definite le
caratteristiche tecniche dei caschi che possono essere usati esclusivamente dai conducenti
di ciclomotori;
Visto il proprio decreto del 9 agosto 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 1989, con il quale sono state aggiornate le
prescrizioni tecniche dell'allegato 1 al decreto ministeriale 18 marzo 1986;
Visto l'art. 171 del decreto legislativo n. 285 del 30
aprile 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, come
modificato dall'art. 33 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;
Considerato che i caschi di protezione omologati secondo il
regolamento ECE/ONU n. 22 serie di emendamenti 03 e successivi, sono prodotti per essere
utilizzati anche dai conducenti di ciclomotori e che offrono un livello di sicurezza
superiore a quello dei caschi omologati secondo l'art. 3 del decreto ministeriale del 18
marzo 1986;
Ritenuto di dover adeguare le caratteristiche tecniche dei
caschi protettivi destinati ai conducenti di ciclomotori al progresso tecnico ed ai piu'
severi criteri di sicurezza introdotti dalla normativa internazionale;
Tenuto conto dell'esperienza acquisita e dell'aumento della
velocita' dei ciclomotori introdotta dall'art. 52 del citato decreto legislativo n. 285
del 30 aprile 1992, cosi' come modificato dall'art. 22 del decreto legislativo 10
settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
217 del 15 settembre 1993;
A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.
1. I caschi protettivi per i conducenti di ciclomotori
devono rispondere alle prescrizioni tecniche del regolamento ECE/ONU n. 22 cosi' come
modificato dalla serie di emendamenti 03 e seguenti.
2. Tali caschi sono individuati dal numero di omologazione
di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 18 marzo 1986.
Art. 2.
1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto non
possono essere rilasciate omologazioni di caschi protettivi per conducenti dei ciclomotori
che non siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'art. 1.
2. A decorrere da un anno dalla data di pubblicazione del
presente decreto e' vietata la commercializzazione sul territorio nazionale dei caschi
protettivi per i conducenti dei ciclomotori omologati ai sensi dell'art. 3 del decreto
ministeriale 18 marzo 1986.
Art. 3.
1. E' abrogato l'art. 3 del decreto del Ministro dei
trasporti 18 marzo 1986 citato in premessa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.