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Gazzetta Ufficiale n. 206 del 04-09-2000
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

LEGGE 10 agosto 2000, n.246
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:


Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.
(Potenziamento delle dotazioni organiche)

1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità nell’espletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per assicurare lo svolgimento delle funzioni ispettive di cui all’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609,
la dotazione organica della qualifica di dirigente dell’area operativa tecnica del Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le
funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio appositamente previsti, anche ai
dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto del Ministro dell’interno, su proposta
del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito l’ispettore generale capo.

2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di livello dirigenziale generale previste
dall’articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati l’articolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e
successive modificazioni, il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e l’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai servizi antincendio aeroportuali a
seguito della riclassificazione degli scali e all’istituzione di presidi antincendio presso gli Organi costituzionali, nonchè per i
comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 276
del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895 unità, ivi compresi i dodici
dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2. Per le esigenze funzionali relative alla
gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono istituiti nell’area di
supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo della VIII qualifica funzionale e di
direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali saranno stabiliti con il nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro.

4. Gli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica di cui al comma 3 sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal 2001.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione per profilo professionale e qualifica
delle unità di personale considerate ai fini dell’incremento della dotazione organica.

6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica
richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco di
Trento e di Bolzano, previo assenso dell’amministrazione autonoma di provenienza.

7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi del comma 3 si provvede, in sede di
prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge, mediante concorso per titoli
riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando abbiano prestato servizio per non meno di
ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità all’articolo 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui all’articolo
3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall’articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell’interno 3 maggio
1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.

8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti 0,30 per ogni ulteriore periodo di
venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni professionali: padrone di barca, motorista
navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.

9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo professionale di ragioniere dopo
l’espletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge
sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede mediante l’assunzione a domanda, previo
assenso dell’Amministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella graduatoria del concorso a 109 posti di
ragioniere dell’Amministrazione civile dell’interno, indetto con decreto del Ministro dell’interno 25 giugno 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale – 4ª serie speciale – n. 52 del 2 luglio 1993..

10. Il fondo di cui all’articolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è incrementato di lire 12.500 milioni a
decorrere dall’anno 2000.

11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 2.
(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, concernenti l’istituzione del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, non si applicano ai
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono
conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale successivamente stipulato stabilisce il
trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dall’articolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e
non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’incarico di funzioni dirigenziali generali è conferito nei limiti delle
disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’interno, a dirigenti dell’area operativa tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro dell’autonoma area di contrattazione per
il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel comparto di contrattazione «Aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», si osservano le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 dell’articolo
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre
1998, n. 387.

5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della protezione civile e dei servizi
antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di ispettore generale capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 3.
(Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)

1. La Commissione medica per l’accertamento dei requisiti previsti per l’accesso ai profili dell’area operativa tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del Ministero dell’interno, o di altra
Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro medici. La Commissione può
essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo di altri due componenti per
accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato l’articolo 21, primo comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961,
n. 469, come sostituito dall’articolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n. 521.

2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli accertamenti di cui al comma 1, risulti
superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando il presidente, a ciascuna delle quali
sono assegnati non meno di 250 candidati..

3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di espletamento alla data di entrata
in vigore della presente legge..

Art. 4.
(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)

1. All’articolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, le
parole: «essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato dal Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalità per
l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile volontario ausiliario».

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione collettiva per i vigili del fuoco in
servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui
comminazione comporta l’esclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma 5, e dall’accesso al profilo di vigile del
fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento sono abrogate le precedenti
disposizioni in materia.

3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un
corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dell’interno..

4. I vigili volontari ausiliari, qualora all’atto del collocamento in congedo ne facciano richiesta, possono essere trattenuti in
servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35 per cento dei posti disponibili nell’organico
al 31 dicembre dell’anno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di merito. Nella prima applicazione della
presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di legge. Il
trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma è disposto nel rispetto delle procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:

a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio di istituto;

b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dell’interno 3 maggio 1993, n. 228;

c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e modalità fissati con decreto del Ministro
dell’interno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di addestramento presso le scuole centrali
antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di
detta graduatoria si procede all’accertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e attitudinali fino al limite dei posti da coprire..

7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei compiti operativi, frequentano un apposito
corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali antincendi della durata di tre mesi, da
disciplinare con decreto del Ministro dell’interno..

8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7, qualora ne faccia richiesta, ed abbia
prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma 2, accede al profilo di
vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di personale previste dall’articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i vigili del fuoco trattenuti sono
affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico pari al 50 per cento del trattamento
economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di cui al comma 7 spetta lo stesso
trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva..



10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore delle norme attuative della legge di
riforma del servizio militare.

Art. 5.
(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dell’interno)

1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e medico-legali della Polizia di Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dell’articolo 112, comma 2, e dell’articolo 113, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli relativi ai controlli sanitari dei dipendenti
addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande per il personale dipendente, da
effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per territorio..

2. Nelle more dell’affidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, previa formale gara di
appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
al fine di assicurare la continuità del servizio obbligatorio, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono autorizzati a
prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi. La proroga non può superare il termine del 31 dicembre 2001.

3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, lettera i), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.

Art. 6.

(Svolgimento di attività sportive)

1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente l’esercizio della pratica sportiva per consentire
la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la partecipazione ad attività agonistiche
interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è disciplinata con decreto del Ministro
dell’interno.

2. Fatte salve le esigenze di servizio, l’Amministrazione consente che il personale del Corpo partecipi ai campionati
nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonchè alle attività agonistiche organizzate dallo Stato maggiore
della difesa.

3. L’Amministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle federazioni sportive o dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi sopraindicati, alle preparazioni
individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della partecipazione a gare nazionali o
internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le federazioni sportive e il Ministero
dell’interno.

4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il compenso per lavoro
straordinario.

Capo II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 7.

(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)

1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli aeroporti inseriti nella tabella A di cui
alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonchè dall’assunzione a carico dello Stato dei servizi antincendi in taluni aeroporti per
i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per l’anno 2000 la spesa di lire 19.200 milioni per l’acquisto
di mezzi antincendi aeroportuali.

Art. 8.

(Alloggi di servizio)

1. Fermo restando il disposto dell’articolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e successive modificazioni, nonchè
dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere assegnati
in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in immobili di proprietà pubblica o di
proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All’ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i benefici di cui all’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1995, n. 284, intendendosi
per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.



Art. 9.

(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)

1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici ad uso del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e
successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze – direzione centrale del demanio, è richiesto ove l’importo
contrattuale superi lire 1.500 milioni.

2. L’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il pagamento dei canoni di affitto, nelle more
della definizione delle procedure di locazione di immobili.

3. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole «per l’acquisto dei beni necessari per gli interventi di emergenza» sono
sostituite dalle seguenti: «per l’acquisto dei beni e per la prestazione dei servizi necessari a garantire la permanente efficienza
degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze».



4. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da destinare al potenziamento delle
strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento di quelle preesistenti e la realizzazione di
nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione, addestramento e specializzazione del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.

Art. 10.

(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Il Ministero dell’interno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili del fuoco, promuove la costituzione di
distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza diffusa di nuclei di protezione civile.

2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti operativi dei distaccamenti volontari di
vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio territoriale operano i distaccamenti,
possono, d’intesa con il Ministero dell’interno, provvedere all’acquisto di detti beni e assegnarli in uso gratuito ai
distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso istituzionale.

3. L’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed ai contributi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.

4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dall’Associazione nazionale vigili del fuoco volontari relative a
mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso all’Associazione stessa, nei limiti di spesa di seguito indicati, un contributo
non superiore alla somma dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di rivalsa in relazione all’acquisto dei citati
beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica l’imposta sulle donazioni. All’onere derivante
dall’applicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere dall’anno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. All’articolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, dopo le parole: «Nei
casi previsti dai precedenti commi» sono inserite le seguenti: «e per lo svolgimento di servizio di soccorso effettuato dal
personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed in attesa della
chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di leva del Corpo stesso prestando il
proprio servizio nell’ambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a concorrenza dell’onere di lire 7.500 milioni
per ciascuno degli anni 2000 e 2001. All’onere derivante dall’applicazione del presente comma, pari a lire 7.500 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, il personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei operativi volontari per il soccorso tecnico e
la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli ispettorati dei vigili del fuoco per essere
impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.

Art. 11.

(Disposizioni in materia di lavoro
straordinario)

1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili, l’attribuzione annua di ore di lavoro straordinario
prevista dall’articolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, è elevata a
160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.

2. L’onere per l’attuazione del presente articolo è fissato nella misura massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire
4.300 milioni a decorrere dal 2001.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)

1. Il limite massimo previsto dall’articolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, è elevato, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, a 160 giorni all’anno per le emergenze di protezione civile e per le esigenze dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente insufficiente.

2. Il Ministero dell’interno nei bandi di concorso per l’arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevede la
partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui di cui al comma 1, con una anzianità
di servizio di almeno un anno ed un’età anagrafica sino a 37 anni.

3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva per l’accertamento dell’attitudine
specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dell’idoneità psico-fisica, e, a parità di punteggio nella
graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione all’anzianità maturata come vigile volontario discontinuo.

Art. 13.

(Operatori amministrativo-contabili)

1. Nell’arco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell’interno predispone
ed attua un piano per l’inserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già operativi o di nuova istituzione, di personale
OAC (operatori amministrativo-contabili).

Art. 14.

(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta)

1. Agli effetti di quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, i Corpi
permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle d’Aosta sono equiparati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998.

2. All’onere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

Art. 15.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA
FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 16.

(Istituzione del fondo a disposizione)

1. A decorrere dall’anno 2000, nello stato di previsione del Ministero dell’interno – centro di responsabilità «Protezione
civile e servizi antincendi» – unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» è istituito un capitolo con un fondo
a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità previsionale di base, con esclusione
delle spese di personale.

2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai capitoli dell’unità
previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro dell’interno di cui è data
comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica tramite il competente Ufficio centrale
del bilancio.

3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni per l’anno 2000, in lire 5.430 milioni per l’anno 2001 e in lire
5.450 milioni a decorrere dall’anno 2002.

4. All’articolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: «e del Corpo della guardia di
finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».



Art. 17.

(Convenzioni)

1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tramite la competente direzione generale,
e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati rispettivamente
nell’ambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia di Stato vengono versati su appositi
capitoli dell’entrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base,
rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi» e del centro di responsabilità «Pubblica
sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell’interno.

2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle
convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati al capitolo concernente il Fondo per
la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art. 18.

(Servizi a pagamento)

1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi
dell’articolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. L’entità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata, per ciascuna delle attività elencate nel decreto
del Ministro dell’interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, in relazione alle
tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei costi oggettivi di ciascun intervento.

3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti all’articolo 2, primo comma, lettera b), e all’articolo 3, primo comma, della legge
26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per l’impiego del personale, dei mezzi e delle
attrezzature necessarie per l’espletamento dei servizi stessi, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 15
novembre 1973, n. 734.

4. L’aggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT rilevati al 31 dicembre dell’anno
precedente.

5. Resta fermo il disposto dell’articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

6. Il Ministro dell’interno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione tecnico-professionale da quelle di certificazione, di
cui all’articolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 609.

Art. 19.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 3 e 10, dell’articolo 7, dell’articolo 11, comma 1, e
dell’articolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per l’anno 2000, in lire 93.230 milioni per l’anno
2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dall’anno 2002, si provvede, per il triennio 2000-2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l’anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000 milioni per l’anno 2000, a lire 86.230
milioni per l’anno 2001 e a lire 86.250 milioni per l’anno 2002, l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno; quanto a
lire 4.850 milioni per l’anno 2000, a lire 7.000 milioni per l’anno 2001 e a lire 7.000 milioni per l’anno 2002,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
 
 
 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bianco, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Fassino

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LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3312):
Presentato dal Ministro dell'interno (Napolitano) il 2 giugno 1998.
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 giugno 1998, con pareri delle commissioni 4a, 5a, 6a, 11a, 12a e 13a.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 7 luglio, 5, 10, 18, 19 e 24 novembre 1998.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede deliberante, il 1o febbraio 1999.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede referente, il 3 febbraio 1999.
Esaminato in aula il 24 marzo 1999 e approvato il 21 aprile 1999.
Camera dei deputati (atto n. 5955):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 aprile 1999 con pareri delle commissioni IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e Parlamentare questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione il 15, 22 giugno; 20, 28 ottobre 1999; 16, 23 febbraio; 9 maggio e 13 giugno 2000.
Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 3312-B):
Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio 2000, con pareri delle commissioni 4a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il 18 luglio 2000.
Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede referente, il 18 luglio 2000.
Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 18 e 19 luglio 2000.
Esaminato in aula e approvato, il 19 luglio 2000.
 

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NOTE

omissis