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- Gazzetta Ufficiale n. 206 del
04-09-2000
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LEGGE 10 agosto 2000, n.246
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE E DI ORDINAMENTO DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 1.
(Potenziamento delle dotazioni organiche)
1. Al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e flessibilità
nellespletamento delle attribuzioni e dei compiti spettanti
al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè per assicurare lo svolgimento delle
funzioni ispettive di cui allarticolo 1,
comma 7, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 609,
la dotazione organica della qualifica di dirigente dellarea operativa tecnica del
Corpo stesso è aumentata di dodici unità. Le
funzioni ispettive possono essere conferite, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio appositamente previsti, anche ai
dirigenti delle altre aree operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decreto
del Ministro dellinterno, su proposta
del direttore generale della protezione civile e dei servizi antincendi, sentito
lispettore generale capo.
2. La dotazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco comprende le quattro unità di
livello dirigenziale generale previste
dallarticolo 36 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e successive modificazioni, e
dallarticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Sono abrogati larticolo 36
della legge 23 dicembre 1980, n. 930, e
successive modificazioni, il comma 2-bis dellarticolo 2 del decreto-legge 27 ottobre
1997, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e larticolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805. Alle relative esigenze provvede in via ordinaria il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
3. Per fronteggiare le più urgenti esigenze del servizio, con particolare riferimento ai
servizi antincendio aeroportuali a
seguito della riclassificazione degli scali e allistituzione di presidi antincendio
presso gli Organi costituzionali, nonchè per i
comandi provinciali nelle nuove province, la dotazione organica del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 aprile 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 276
del 26 novembre 1997, è incrementata di 1.301 unità, per un totale complessivo di 32.895
unità, ivi compresi i dodici
dirigenti e i quattro dirigenti generali di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2.
Per le esigenze funzionali relative alla
gestione amministrativa degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco sono istituiti nellarea di
supporto amministrativo-contabile i profili professionali di funzionario amministrativo
della VIII qualifica funzionale e di
direttore amministrativo della IX qualifica funzionale, i cui contenuti professionali
saranno stabiliti con il nuovo contratto
collettivo nazionale di lavoro.
4. Gli oneri derivanti dallincremento della dotazione organica di cui al comma 3
sono determinati nel limite della misura
massima complessiva di lire 36 miliardi per il 2000 e di lire 71 miliardi a decorrere dal
2001.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla distribuzione
per profilo professionale e qualifica
delle unità di personale considerate ai fini dellincremento della dotazione
organica.
6. Alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si
può provvedere, in caso di specifica
richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai Corpi
permanenti dei vigili del fuoco di
Trento e di Bolzano, previo assenso dellamministrazione autonoma di provenienza.
7. Alla copertura dei posti previsti in aumento nel profilo di vigile del fuoco ai sensi
del comma 3 si provvede, in sede di
prima attuazione, per il 25 per cento dei posti disponibili, ferme restando le riserve di
legge, mediante concorso per titoli
riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario che alla data del bando
abbiano prestato servizio per non meno di
ottanta giorni, e siano in possesso delle qualità morali e di condotta in conformità
allarticolo 36, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè dei requisiti
psico-fisici ed attitudinali di cui allarticolo
3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411,
come sostituito dallarticolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del
Ministro dellinterno 3 maggio
1993, n. 228. Il limite di età per la partecipazione ai concorsi riservati è di 37 anni.
8. La graduatoria dei concorsi per titoli di cui al comma 7 è formata attribuendo punti
0,30 per ogni ulteriore periodo di
venti giorni e punti 0,50 per il possesso di una delle seguenti specializzazioni
professionali: padrone di barca, motorista
navale, specialista di elicottero, pilota di elicotteri, sommozzatore, radioriparatore.
9. Per la copertura dei posti rimasti vacanti al 31 dicembre 1996 nel profilo
professionale di ragioniere dopo
lespletamento delle procedure di mobilità orizzontale e verticale, qualora alla
data di entrata in vigore della presente legge
sia già stata emanata la normativa che disciplina le relative procedure si provvede
mediante lassunzione a domanda, previo
assenso dellAmministrazione competente, dei candidati risultati idonei nella
graduatoria del concorso a 109 posti di
ragioniere dellAmministrazione civile dellinterno, indetto con decreto del
Ministro dellinterno 25 giugno 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale n. 52 del 2 luglio 1993..
10. Il fondo di cui allarticolo 2, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, è
incrementato di lire 12.500 milioni a
decorrere dallanno 2000.
11. Le assunzioni del personale di cui al presente articolo hanno luogo in deroga alle
procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
Art. 2.
(Dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Incarichi di funzioni dirigenziali)
1. Le disposizioni di cui allarticolo 23 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, come modificato dai decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, e di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 febbraio
1999, n. 150, concernenti listituzione del ruolo unico dei dirigenti delle
amministrazioni dello Stato, non si applicano ai
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Gli incarichi di funzioni dirigenziali anche di livello generale degli uffici del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco sono
conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Il contratto individuale
successivamente stipulato stabilisce il
trattamento economico onnicomprensivo ai sensi dellarticolo 24 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
sostituito dallarticolo 16 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Gli
incarichi hanno durata non inferiore a due anni e
non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.
3. Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lincarico di funzioni dirigenziali
generali è conferito nei limiti delle
disponibilità di organico, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dellinterno, a dirigenti dellarea operativa tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. Ferme restando le disposizioni di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro
dellautonoma area di contrattazione per
il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nel
comparto di contrattazione «Aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo», si osservano le disposizioni di
cui ai commi 1, 5 e 7 dellarticolo
19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dai decreti legislativi
31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre
1998, n. 387.
5. Le funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento del direttore generale della
protezione civile e dei servizi
antincendi, sono svolte dal dirigente generale di pari livello titolare delle funzioni di
ispettore generale capo del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 3.
(Commissione medica per laccertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali)
1. La Commissione medica per laccertamento dei requisiti previsti per laccesso
ai profili dellarea operativa tecnica del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco è composta da un dirigente dei ruoli sanitari del
Ministero dellinterno, o di altra
Amministrazione pubblica anche ad ordinamento autonomo, che la presiede, e da quattro
medici. La Commissione può
essere integrata, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, da un numero massimo
di altri due componenti per
accertamenti sanitari di natura specialistica. È abrogato larticolo 21, primo
comma, numero 5), della legge 13 maggio 1961,
n. 469, come sostituito dallarticolo 11, comma 2, della legge 5 dicembre 1988, n.
521.
2. Qualora il numero dei candidati, nei confronti dei quali occorre procedere agli
accertamenti di cui al comma 1, risulti
superiore alle 500 unità, possono essere nominate più sottocommissioni, unico restando
il presidente, a ciascuna delle quali
sono assegnati non meno di 250 candidati..
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, ove possibile, anche ai concorsi in via di
espletamento alla data di entrata
in vigore della presente legge..
Art. 4.
(Arruolamento dei vigili volontari ausiliari)
1. Allarticolo 7, ultimo comma, primo periodo, della legge 27 dicembre 1941, n.
1570, e successive modificazioni, le
parole: «essi debbono essere in possesso dei requisiti prescritti dal regolamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco»
sono sostituite dalle seguenti: «con regolamento adottato dal Ministro dellinterno,
di concerto con il Ministro della difesa, ai
sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
requisiti necessari e le modalità per
larruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualità di vigile
volontario ausiliario».
2. Con regolamento adottato dal Ministro dellinterno, ai sensi dellarticolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, vengono altresì individuate, in analogia con quelle previste dalla contrattazione
collettiva per i vigili del fuoco in
servizio permanente e fatti salvi i limiti di compatibilità, le sanzioni disciplinari
irrogabili ai vigili volontari ausiliari e quelle la cui
comminazione comporta lesclusione dal trattenimento in servizio, previsto dal comma
5, e dallaccesso al profilo di vigile del
fuoco, previsto dal comma 8. A decorrere dalla data di emanazione del predetto regolamento
sono abrogate le precedenti
disposizioni in materia.
3. I vigili volontari ausiliari frequentano, presso le scuole centrali antincendi del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, un
corso tecnico professionale della durata di tre mesi con esame finale, secondo modalità e
criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dellinterno..
4. I vigili volontari ausiliari, qualora allatto del collocamento in congedo ne
facciano richiesta, possono essere trattenuti in
servizio per un anno con la qualifica di vigile del fuoco ausiliario, nel limite del 35
per cento dei posti disponibili nellorganico
al 31 dicembre dellanno precedente e sulla base di una apposita graduatoria di
merito. Nella prima applicazione della
presente disposizione detto limite è fissato al 70 per cento dei posti disponibili, ferme
restando le riserve di legge. Il
trattenimento in servizio nei limiti di cui il presente comma è disposto nel rispetto
delle procedure di programmazione delle
assunzioni di personale previste dallarticolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni.
5. Per il trattenimento in servizio sono richiesti i seguenti requisiti:
a) possesso di una specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al
servizio di istituto;
b) possesso dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui allarticolo 3, comma 2,
del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 luglio 1987, n. 411, come sostituito dallarticolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 27 aprile 1993, n. 233, e al decreto del Ministro dellinterno 3 maggio
1993, n. 228;
c) non avere riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento di cui al comma
2.
6. La graduatoria di merito di cui al comma 4 è elaborata sulla base di criteri e
modalità fissati con decreto del Ministro
dellinterno, in relazione alla graduatoria di merito stilata alla fine del corso di
addestramento presso le scuole centrali
antincendi e al rendimento durante il servizio espletato nelle strutture del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Sulla base di
detta graduatoria si procede allaccertamento dei richiesti requisiti psico-fisici e
attitudinali fino al limite dei posti da coprire..
7. I vigili del fuoco ausiliari trattenuti in servizio, prima di essere impiegati nei
compiti operativi, frequentano un apposito
corso di formazione, che si conclude con esame finale, presso le scuole centrali
antincendi della durata di tre mesi, da
disciplinare con decreto del Ministro dellinterno..
8. Al termine del periodo di trattenimento in servizio, il personale di cui al comma 7,
qualora ne faccia richiesta, ed abbia
prestato servizio senza aver riportato le sanzioni disciplinari stabilite dal regolamento
di cui al comma 2, accede al profilo di
vigile del fuoco nel rispetto delle procedure di programmazione delle assunzioni di
personale previste dallarticolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
9. Nel periodo di trattenimento in servizio, dopo la frequenza del corso di formazione, i
vigili del fuoco trattenuti sono
affiancati ai vigili del fuoco permanenti ed è loro attribuito un trattamento economico
pari al 50 per cento del trattamento
economico previsto per i vigili del fuoco permanenti. Durante il corso di formazione di
cui al comma 7 spetta lo stesso
trattamento economico percepito durante il periodo del servizio di leva..
10. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore
delle norme attuative della legge di
riforma del servizio militare.
Art. 5.
(Disposizioni per il personale dei ruoli sanitari del Ministero dellinterno)
1. Tra le funzioni e i compiti amministrativi concernenti le competenze sanitarie e
medico-legali della Polizia di Stato e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al combinato disposto dellarticolo 112,
comma 2, e dellarticolo 113, comma 3,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono inclusi anche quelli
relativi ai controlli sanitari dei dipendenti
addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande
per il personale dipendente, da
effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche competenti per
territorio..
2. Nelle more dellaffidamento del servizio di mensa del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, previa formale gara di
appalto tra ditte idonee del settore, che tenga conto delle prescrizioni dettate dal
decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155,
al fine di assicurare la continuità del servizio obbligatorio, i comandanti provinciali
dei vigili del fuoco sono autorizzati a
prorogare i contratti già stipulati ai medesimi costi. La proroga non può superare il
termine del 31 dicembre 2001.
3. Ai medici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applicano le disposizioni di cui
allarticolo 3, lettera i), del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338.
Art. 6.
(Svolgimento di attività sportive)
1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco cura e promuove istituzionalmente
lesercizio della pratica sportiva per consentire
la preparazione e il ritempramento psico-fisico del personale in servizio, ivi compresa la
partecipazione ad attività agonistiche
interne ed esterne al Corpo anche attraverso i gruppi sportivi, la cui attività è
disciplinata con decreto del Ministro
dellinterno.
2. Fatte salve le esigenze di servizio, lAmministrazione consente che il personale
del Corpo partecipi ai campionati
nazionali dei vigili del fuoco, ai campionati agonistici federali nonchè alle attività
agonistiche organizzate dallo Stato maggiore
della difesa.
3. LAmministrazione, salvo particolari esigenze del servizio, consente, inoltre, che
personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, riconosciuto atleta o tecnico di interesse nazionale od olimpico dalle
federazioni sportive o dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), partecipi, dietro motivata richiesta da parte degli organismi
sopraindicati, alle preparazioni
individuali o collettive organizzate dalle federazioni sportive nazionali, in vista della
partecipazione a gare nazionali o
internazionali ufficiali sulla base di apposite convenzioni stipulate tra il CONI o le
federazioni sportive e il Ministero
dellinterno.
4. Al personale di cui al comma 3 non competono il trattamento economico di missione ed il
compenso per lavoro
straordinario.
Capo II
DISPOSIZIONI DI CARATTERE STRUMENTALE PER LA MIGLIORE ORGANIZZAZIONE DEL CORPO
NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO
Art. 7.
(Acquisto di mezzi antincendi aeroportuali)
1. Per fronteggiare le esigenze operative derivanti dalla nuova classificazione degli
aeroporti inseriti nella tabella A di cui
alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nonchè dallassunzione a carico dello Stato dei
servizi antincendi in taluni aeroporti per
i quali è in corso la procedura di riclassificazione, è autorizzata per lanno 2000
la spesa di lire 19.200 milioni per lacquisto
di mezzi antincendi aeroportuali.
Art. 8.
(Alloggi di servizio)
1. Fermo restando il disposto dellarticolo 21 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570,
e successive modificazioni, nonchè
dellarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio
1995, n. 284, gli alloggi di servizio esistenti presso le sedi del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco possono essere assegnati
in uso temporaneo con atto amministrativo, indipendentemente dalla loro ubicazione in
immobili di proprietà pubblica o di
proprietà privata, sulla base dei criteri e con le modalità indicati con decreto del
Ministro dellinterno, da emanare entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Allispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estesi i
benefici di cui allarticolo 3, comma 1,
del decreto-legge 18 maggio 1995, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 1995, n. 284, intendendosi
per sede di servizio una delle strutture del Corpo situata nel comune di Roma.
Art. 9.
(Acquisizione di immobili e stipulazione dei contratti di locazione)
1. Per la stipulazione dei contratti di locazione di immobili privati o di enti pubblici
ad uso del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, il nulla osta alla spesa, di cui allarticolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, e
successive modificazioni, da parte del Ministero delle finanze direzione centrale
del demanio, è richiesto ove limporto
contrattuale superi lire 1.500 milioni.
2. Larticolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437, è applicabile anche nei casi eccezionali in cui si rende indifferibile il
pagamento dei canoni di affitto, nelle more
della definizione delle procedure di locazione di immobili.
3. Al primo periodo del comma 1 dellarticolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 512, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, le parole «per lacquisto dei beni necessari
per gli interventi di emergenza» sono
sostituite dalle seguenti: «per lacquisto dei beni e per la prestazione dei servizi
necessari a garantire la permanente efficienza
degli interventi di soccorso tecnico urgente in previsione di possibili emergenze».
4. È autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2000 e 2001, da
destinare al potenziamento delle
strutture edilizie didattiche, sia centrali che periferiche, attraverso il completamento
di quelle preesistenti e la realizzazione di
nuovi poli didattici, per consentire il regolare svolgimento dei programmi di formazione,
addestramento e specializzazione del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nellambito
dellunità previsionale di base di conto capitale
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per
lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando laccantonamento relativo al
Ministero dellinterno.
Art. 10.
(Misure a favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
1. Il Ministero dellinterno, nel quadro del potenziamento delle strutture dei vigili
del fuoco, promuove la costituzione di
distaccamenti volontari nei comuni al fine di assicurare sul territorio una presenza
diffusa di nuclei di protezione civile.
2. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle dotazioni di mezzi e strumenti
operativi dei distaccamenti volontari di
vigili del fuoco, le regioni e gli enti locali, singoli o associati, nel cui comprensorio
territoriale operano i distaccamenti,
possono, dintesa con il Ministero dellinterno, provvedere allacquisto di
detti beni e assegnarli in uso gratuito ai
distaccamenti volontari per le attività di protezione civile e del soccorso
istituzionale.
3. LAssociazione nazionale vigili del fuoco volontari può accedere ai benefici ed
ai contributi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, e successive modificazioni.
4. Per le donazioni effettuate ai distaccamenti volontari dallAssociazione nazionale
vigili del fuoco volontari relative a
mezzi, attrezzature e materiale tecnico è concesso allAssociazione stessa, nei
limiti di spesa di seguito indicati, un contributo
non superiore alla somma dellimposta sul valore aggiunto corrisposta a titolo di
rivalsa in relazione allacquisto dei citati
beni. Agli atti di donazione di cui al presente comma non si applica limposta sulle
donazioni. Allonere derivante
dallapplicazione del presente comma, pari a lire 500 milioni annue a decorrere
dallanno 2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Allarticolo 70, ultimo comma, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive
modificazioni, dopo le parole: «Nei
casi previsti dai precedenti commi» sono inserite le seguenti: «e per lo svolgimento di
servizio di soccorso effettuato dal
personale volontario in attività presso gli appositi distaccamenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco,».
6. Il personale volontario in attività negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed in attesa della
chiamata alle armi può, su richiesta e qualora idoneo, essere incorporato nelle unità di
leva del Corpo stesso prestando il
proprio servizio nellambito della sede volontaria. Tale richiesta è accolta fino a
concorrenza dellonere di lire 7.500 milioni
per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Allonere derivante dallapplicazione del
presente comma, pari a lire 7.500 milioni per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nellambito dellunità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lanno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministro dellinterno, il personale
volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è riorganizzato anche in nuclei
operativi volontari per il soccorso tecnico e
la logistica, che possono essere aggregati alle colonne mobili dei comandi e degli
ispettorati dei vigili del fuoco per essere
impiegati in operazioni di emergenza fuori dalla propria area di competenza.
Art. 11.
(Disposizioni in materia di lavoro
straordinario)
1. Per fronteggiare esigenze di servizio imprevedibili ed indilazionabili,
lattribuzione annua di ore di lavoro straordinario
prevista dallarticolo 98, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18
maggio 1987, n. 269, è elevata a
160.000 ore per il 2000 ed a 240.000 ore a decorrere dal 2001.
2. Lonere per lattuazione del presente articolo è fissato nella misura
massima di lire 2.150 milioni per il 2000 e di lire
4.300 milioni a decorrere dal 2001.
Art. 12.
(Disposizioni in materia di vigili volontari discontinui)
1. Il limite massimo previsto dallarticolo 41 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
è elevato, nei limiti degli ordinari
stanziamenti di bilancio, a 160 giorni allanno per le emergenze di protezione civile
e per le esigenze dei comandi provinciali
dei vigili del fuoco nei quali il personale volontario disponibile sia numericamente
insufficiente.
2. Il Ministero dellinterno nei bandi di concorso per larruolamento nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco prevede la
partecipazione ai concorsi stessi, a domanda individuale, dei vigili volontari discontinui
di cui al comma 1, con una anzianità
di servizio di almeno un anno ed unetà anagrafica sino a 37 anni.
3. I vigili volontari discontinui di cui al comma 2 sono esentati dalla prova preselettiva
per laccertamento dellattitudine
specifica al profilo di vigile del fuoco, ferma restando la verifica dellidoneità
psico-fisica, e, a parità di punteggio nella
graduatoria dei concorsi, hanno la precedenza in relazione allanzianità maturata
come vigile volontario discontinuo.
Art. 13.
(Operatori amministrativo-contabili)
1. Nellarco del triennio decorrente dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dellinterno predispone
ed attua un piano per linserimento nei distaccamenti dei vigili del fuoco, già
operativi o di nuova istituzione, di personale
OAC (operatori amministrativo-contabili).
Art. 14.
(Corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle dAosta)
1. Agli effetti di quanto previsto dallarticolo 6, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165, i Corpi
permanenti dei vigili del fuoco di Trento e di Bolzano e della Valle dAosta sono
equiparati al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Conseguentemente tali Corpi sono ricompresi tra quelli cui si applica il decreto
del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale del 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31
marzo 1998.
2. Allonere derivante dal presente articolo, pari a lire 150 milioni a decorrere dal
2000, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nellambito dellunità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
laccantonamento relativo al medesimo
Ministero.
Art. 15.
(Competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA
FINANZIARIA E CONTABILE
Art. 16.
(Istituzione del fondo a disposizione)
1. A decorrere dallanno 2000, nello stato di previsione del Ministero
dellinterno centro di responsabilità «Protezione
civile e servizi antincendi» unità previsionale di base «Spese generali di
funzionamento» è istituito un capitolo con un fondo
a disposizione per sopperire alle eventuali deficienze dei capitoli della medesima unità
previsionale di base, con esclusione
delle spese di personale.
2. I prelevamenti di somme dal fondo di cui al comma 1, con la conseguente assegnazione ai
capitoli dellunità
previsionale di base di cui al medesimo comma, sono disposti con decreti del Ministro
dellinterno di cui è data
comunicazione al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
tramite il competente Ufficio centrale
del bilancio.
3. La dotazione del fondo è fissata in lire 6.000 milioni per lanno 2000, in lire
5.430 milioni per lanno 2001 e in lire
5.450 milioni a decorrere dallanno 2002.
4. Allarticolo 50, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: «e del Corpo della guardia di
finanza» sono sostituite dalle seguenti: «, del Corpo della guardia di finanza e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Art. 17.
(Convenzioni)
1. Gli introiti derivanti da convenzioni che il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
tramite la competente direzione generale,
e il Dipartimento della pubblica sicurezza stipulano con regioni, enti locali e altri enti
pubblici o privati rispettivamente
nellambito dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della Polizia di Stato vengono versati su appositi
capitoli dellentrata del bilancio dello Stato per la immediata riassegnazione alle
pertinenti unità previsionali di base,
rispettivamente, del centro di responsabilità «Protezione civile e servizi antincendi»
e del centro di responsabilità «Pubblica
sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dellinterno.
2. Gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi delle
convenzioni di cui al comma 1, e relativi alle spese per il personale, vengono riassegnati
al capitolo concernente il Fondo per
la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.
Art. 18.
(Servizi a pagamento)
1. Gli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ai sensi
dellarticolo 1 della legge 26 luglio 1965, n. 966, sono stabiliti con decreto del
Ministro dellinterno, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Lentità degli importi relativi ai servizi di prevenzione incendi è specificata,
per ciascuna delle attività elencate nel decreto
del Ministro dellinterno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98
del 9 aprile 1982, in relazione alle
tipologie ed alla complessità delle prestazioni richieste, sulla base del calcolo dei
costi oggettivi di ciascun intervento.
3. I corrispettivi relativi ai servizi previsti allarticolo 2, primo comma, lettera
b), e allarticolo 3, primo comma, della legge
26 luglio 1965, n. 966, sono determinati su base oraria in relazione ai costi per
limpiego del personale, dei mezzi e delle
attrezzature necessarie per lespletamento dei servizi stessi, ferme restando le
disposizioni di cui allarticolo 8 della legge 15
novembre 1973, n. 734.
4. Laggiornamento delle tariffe è determinato annualmente con decreto del Ministro
dellinterno di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base degli indici ISTAT
rilevati al 31 dicembre dellanno
precedente.
5. Resta fermo il disposto dellarticolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
6. Il Ministro dellinterno determina, con proprio decreto da emanare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le modalità della separazione delle funzioni di formazione
tecnico-professionale da quelle di certificazione, di
cui allarticolo 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 609.
Art. 19.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dallattuazione dellarticolo 1, commi da 1 a 3 e 10,
dellarticolo 7, dellarticolo 11, comma 1, e
dellarticolo 16, comma 3, valutati complessivamente in lire 75.850 milioni per
lanno 2000, in lire 93.230 milioni per lanno
2001 ed in lire 93.250 milioni a decorrere dallanno 2002, si provvede, per il
triennio 2000-2002, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nellambito dellunità previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica per lanno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 71.000
milioni per lanno 2000, a lire 86.230
milioni per lanno 2001 e a lire 86.250 milioni per lanno 2002,
laccantonamento relativo al Ministero dellinterno; quanto a
lire 4.850 milioni per lanno 2000, a lire 7.000 milioni per lanno 2001 e a
lire 7.000 milioni per lanno 2002,
laccantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Courmayeur, addi' 10 agosto 2000
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Bianco, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI
- Senato della Repubblica (atto n. 3312):
- Presentato dal Ministro dell'interno (Napolitano) il 2 giugno 1998.
- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 giugno
1998, con pareri delle commissioni 4a, 5a, 6a, 11a, 12a e 13a.
- Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 7 luglio, 5, 10, 18, 19 e 24
novembre 1998.
- Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede deliberante, il 1o febbraio 1999.
- Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede referente, il 3 febbraio 1999.
- Esaminato in aula il 24 marzo 1999 e approvato il 21 aprile 1999.
- Camera dei deputati (atto n. 5955):
- Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 aprile
1999 con pareri delle commissioni IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e Parlamentare questioni
regionali.
- Esaminato dalla I commissione il 15, 22 giugno; 20, 28 ottobre 1999; 16, 23 febbraio; 9
maggio e 13 giugno 2000.
- Esaminato in aula il 26 giugno 2000 e approvato, con modificazioni, il 5 luglio 2000.
- Senato della Repubblica (atto n. 3312-B):
- Assegnato alla 1a commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio
2000, con pareri delle commissioni 4a, 5a, 8a e parlamentare per le questioni regionali.
- Esaminato dalla 1a commissione, in sede deliberante, il 18 luglio 2000.
- Assegnato nuovamente alla 1a commissione, in sede referente, il 18 luglio 2000.
- Esaminato dalla 1a commissione, in sede referente, il 18 e 19 luglio 2000.
- Esaminato in aula e approvato, il 19 luglio 2000.
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NOTE
omissis