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- Gazzetta Ufficiale n. 206 del
04-09-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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LEGGE 18 agosto 2000, n.248
Nuove norme di tutela del diritto di autore.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulgala seguente legge:
-
- Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
1. Larticolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 16. 1. Il diritto esclusivo di diffondere ha per oggetto limpiego di
uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il
telegrafo, il telefono, la radiodiffusione, la televisione ed altri mezzi analoghi, e
comprende la comunicazione al pubblico via
satellite e la ritrasmissione via cavo, nonchè quella codificata con condizioni di
accesso particolari».
Art. 2.
1. Il secondo comma dellarticolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è
sostituito dal seguente:
«È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della
biblioteca o, nei limiti e con le modalità di
cui ai commi quarto e quinto, per uso personale».
2. Allarticolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono aggiunti i seguenti
commi:
«È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere
letterarie ed artistiche, ratificata e
resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per
cento di ciascun volume o fascicolo di
periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere
dellingegno effettuata mediante
fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione,
i quali utilizzino nel proprio ambito o
mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia
o analogo sistema di riproduzione,
devono corrispondere un compenso agli autori ed agli editori delle opere dellingegno
pubblicate per le stampe che mediante
tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente
comma. La misura di detto compenso e
le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti
allarticolo 181-ter della presente
legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate,
tale compenso non può essere
inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente
dallISTAT per i libri. Gli articoli 1 e
2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.
Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte allinterno
delle stesse con i mezzi di cui al quarto
comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma,
salvo che si tratti di opera rara fuori
dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore
degli aventi diritto, di cui al comma 2
dellarticolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del
medesimo articolo 181-ter. Tale compenso
è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi
per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono».
3. Al primo comma dellarticolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo le
parole: «articolo 171-bis» sono inserite
le seguenti: «e dallarticolo 171-ter».
4. Allarticolo 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente
comma:
«La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dellarticolo
68 comporta la sospensione della
attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno
nonchè la sanzione amministrativa
pecuniaria da due a dieci milioni di lire».
5. Dopo larticolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dallarticolo 10 della presente legge, è inserito il
seguente:
«Art. 181-ter. 1. I compensi per le riproduzioni di cui al quarto e quinto comma
dellarticolo 68 sono riscossi e ripartiti,
al netto di una provvigione, dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). In
mancanza di accordi tra la SIAE e le
associazioni delle categorie interessate, la misura e le modalità di pagamento dei detti
compensi, nonchè la misura della
provvigione spettante alla Società, sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, sentite le parti
interessate e il comitato consultivo di cui allarticolo 190. Lefficacia delle
disposizioni di cui ai commi quarto e quinto
dellarticolo 68 decorre dalla data di stipulazione dei detti accordi ovvero dalla
data di entrata in vigore del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. La ripartizione fra gli aventi diritto, per i quali la SIAE non svolga già attività
di intermediazione ai sensi dellarticolo
180, può avvenire anche tramite le principali associazioni delle categorie interessate,
individuate con proprio decreto dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo di cui
allarticolo 190, in base ad apposite convenzioni».
Art. 3.
1. Alla lettera b) del comma 1 dellarticolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633,
sono aggiunte, in fine, le parole:
«ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno
ventiquattro mesi dalla realizzazione delle
dette opere e sequenze di immagini».
2. Allarticolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente comma:
«1-bis. Per i servizi delle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici è
consentita la riproduzione in unico
esemplare dei fonogrammi e videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o
sequenze di immagini in
movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche e discoteche
dello Stato e degli enti
pubblici».
Art. 4.
1. Nellarticolo 161 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il primo comma è sostituito
dal seguente:
«Agli effetti dellesercizio delle azioni previste negli articoli precedenti,
possono essere ordinati dallautorità giudiziaria la
descrizione, laccertamento, la perizia od il sequestro di ciò che si ritenga
costituire violazione del diritto di utilizzazione».
Art. 5.
1. Larticolo 162 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 162. 1. Salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge, i
procedimenti di cui allarticolo 161 sono
disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti
cautelari di sequestro e di istruzione
preventiva per quanto riguarda la descrizione, laccertamento e la perizia.
2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con
lassistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con limpiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di
altra natura. Nel caso di pubblici spettacoli
non si applicano le limitazioni di giorni e di ore previste per atti di questa natura dal
codice di procedura civile.
3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo
di propri rappresentanti e ad essere
assistiti da tecnici di loro fiducia.
4. Alla descrizione non si applicano i commi secondo e terzo dellarticolo 693 del
codice di procedura civile. Ai fini
dellarticolo 697 del codice di procedura civile, il carattere delleccezionale
urgenza deve valutarsi anche alla stregua
dellesigenza di non pregiudicare lattuazione del provvedimento. Si applica
anche alla descrizione il disposto degli articoli
669-octies, 669-undecies e 675 del codice di procedura civile.
5. Decorso il termine di cui allarticolo 675 del codice di procedura civile, possono
essere completate le operazioni di
descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate
sullo stesso provvedimento; resta salva
la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o
sequestro nel corso del procedimento di
merito.
6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non
identificati nel ricorso, purchè si
tratti di oggetti prodotti, offerti, importati o distribuiti dalla parte nei cui confronti
siano stati emessi i suddetti provvedimenti e
purchè tali oggetti non siano adibiti ad uso personale, ovvero si tratti di opere diffuse
con qualunque mezzo. Il verbale delle
operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere
notificato al terzo cui appartengono
gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni
dalla conclusione delle operazioni stesse a
pena di inefficacia».
Art. 6.
1. Larticolo 163 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 163. 1. Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere
che sia disposta linibitoria di qualsiasi
attività che costituisca violazione del diritto stesso, secondo le norme del codice di
procedura civile concernenti i
procedimenti cautelari.
2. Pronunciando linibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni
violazione o inosservanza successivamente
constatata o per ogni ritardo nellesecuzione del provvedimento».
Art. 7.
1. Il numero 3) dellarticolo 164 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito
dal seguente:
«3) lente di diritto pubblico designa i funzionari autorizzati a compiere
attestazioni di credito per diritto dautore nonchè ai
fini della legge 5 febbraio 1992, n. 93; dette attestazioni sono atti aventi efficacia di
titolo esecutivo a norma dellarticolo 474
del codice di procedura civile».
Art. 8.
1. Dopo larticolo 174 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 174-bis. 1. Ferme le sanzioni penali applicabili, la violazione delle
disposizioni previste nella presente sezione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato
dellopera o del supporto oggetto della
violazione, in misura comunque non inferiore a lire duecentomila. Se il prezzo non è
facilmente determinabile, la violazione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
La sanzione amministrativa si applica
nella misura stabilita per ogni violazione e per ogni esemplare abusivamente duplicato o
riprodotto.
2. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative, applicate ai sensi del presente
articolo, affluiscono allentrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica:
a) in misura pari al cinquanta per cento ad un fondo iscritto allo stato di previsione del
Ministero della giustizia destinato
al potenziamento delle strutture e degli strumenti impiegati nella prevenzione e
nellaccertamento dei reati previsti dalla
presente legge. Il fondo è istituito con decreto adottato dal Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dellinterno, ai
sensi dellarticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione;
b) nella restante misura, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per la promozione delle campagne informative di cui al comma
3-bis dellarticolo 26 della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
Art. 174-ter. 1. Quando esercita lazione penale per taluno dei reati non
colposi previsti nella presente sezione
commessi nellambito di un esercizio commerciale o di unattività soggetta ad
autorizzazione, il pubblico ministero ne dà
comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per ladozione del
provvedimento di cui al comma 2.
2. Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore,
sentiti gli interessati, può disporre, con
provvedimento motivato, la sospensione dellesercizio o dellattività per un
periodo non inferiore a quindici giorni e non
superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.
3. In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a
titolo di sanzione amministrativa
accessoria, la cessazione temporanea dellesercizio o dellattività per un
periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata
della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica larticolo 24 della legge
24 novembre 1981, n. 689. In caso di
recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o
dellautorizzazione allo svolgimento dellattività.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli
stabilimenti di sviluppo e stampa, di
sincronizzazione o di postproduzione nonchè di masterizzazione, tipografia e che comunque
esercitino attività di produzione
industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei
centri di emissione o ricezione di programmi
televisivi. Le agevolazioni di cui allarticolo 45 della legge 4 novembre 1965, n.
1213, e successive modificazioni, sono
sospese in caso di esercizio dellazione penale; se vi è condanna, sono revocate e
non possono essere nuovamente concesse
per almeno un biennio».
2. Dopo larticolo 75 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, è inserito il seguente:
«Art. 75-bis. 1. Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di
produzione, di duplicazione, di riproduzione, di
vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette,
musicassette o altro supporto contenente
fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, ovvero intenda
detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne
preventivo avviso al questore che ne rilascia
ricevuta, attestando leseguita iscrizione in apposito registro. Liscrizione
deve essere rinnovata ogni anno».
3. Al comma 1 dellarticolo 17-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, introdotto dallarticolo 3 del decreto legislativo 13 luglio
1994, n. 480, dopo le parole: «articoli 59, 60,
75,» sono inserite le seguenti: «75-bis,».
Art. 9.
1. Nel testo della legge 22 aprile 1941, n. 633, lespressione «Ente italiano per il
diritto dautore» ovunque ricorra è
sostituita dallespressione: «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».
Art. 10.
1. Dopo larticolo 181 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente:
«Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dellarticolo 181 e agli effetti di cui agli articoli
171-bis e 171-ter, la Società italiana degli
autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per
elaboratore o multimediali
nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la
fissazione di opere o di parti di opere
tra quelle indicate nellarticolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque
in commercio o ceduti in uso a
qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle
riproduzioni di cui allarticolo 68 potrà essere
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di accordi tra
la SIAE e le associazioni delle
categorie interessate.
2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei
diritti relativi alle opere dellingegno,
previa attestazione da parte del richiedente dellassolvimento degli obblighi
derivanti dalla normativa sul diritto dautore e sui
diritti connessi. In presenza di seri indizi, la SIAE verifica, anche successivamente,
circostanze ed elementi rilevanti ai fini
dellapposizione.
3. Fermo restando lassolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla
presente legge, il contrassegno, secondo
modalità e nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di
apposite convenzioni stipulate tra la
SIAE e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi
per elaboratore disciplinati dal
decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518, utilizzati esclusivamente mediante
elaboratore elettronico, sempre che tali
programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da
costituire opere fonografiche,
cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per
elaboratore, ovvero loro brani o
parti eccedenti il cinquanta per cento dellopera intera da cui sono tratti, che
diano luogo a concorrenza allutilizzazione
economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai
fini della tutela penale di cui allarticolo
171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e
importatori preventivamente rendono alla
SIAE.
4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un
regolamento di esecuzione da
emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sentite la SIAE e le associazioni di categoria interessate, nei
termini più idonei a consentirne la agevole
applicabilità, la facile visibilità e a prevenire lalterazione e la falsificazione
delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del
predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle
caratteristiche e della collocazione del
contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per
il controllo, sono a carico dei
richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la SIAE e le categorie
interessate, è determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il
diritto di autore.
5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere
trasferito su altro supporto. Deve
contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dellopera per la
quale è stato richiesto, del nome
dellautore, del produttore o del titolare del diritto dautore. Deve contenere
altresì lindicazione di un numero progressivo
per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla
vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma
di distribuzione.
6. Lapposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al
richiedente o ad un terzo da questi
delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi
soggetti informano almeno
trimestralmente la SIAE circa lattività svolta e lo stadio di utilizzo del
materiale consegnato. Ai fini della tempestiva
apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il
produttore e la SIAE, limportatore ha
lobbligo di dare alla SIAE preventiva notizia dellingresso nel territorio
nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di
cui al comma 4.
7. Nei casi di cui al comma 6, la SIAE e il richiedente possono concordare che
lapposizione del contrassegno sia
sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa
datto della SIAE.
8. Agli effetti dellapplicazione della legge penale, il contrassegno è considerato
segno distintivo di opera dellingegno».
Art. 11.
1. Dopo larticolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sono inseriti i seguenti:
«Art. 182-bis. 1. AllAutorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla
Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è
attribuita, nellambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di
prevenire ed accertare le violazioni della
presente legge, la vigilanza:
a) sullattività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su
supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi
altro supporto nonchè su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo,
nonchè sullattività di diffusione
radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
b) sulla proiezione in sale cinematografiche di opere e registrazioni tutelate dalla
normativa sul diritto dautore e sui
diritti connessi al suo esercizio;
c) sulla distribuzione, la vendita, il noleggio, lemissione e lutilizzazione
in qualsiasi forma dei supporti di cui alla
lettera a).
d) sui centri di riproduzione pubblici o privati, i quali utilizzano nel proprio ambito o
mettono a disposizione di terzi,
anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di
riproduzione.
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1,
con lAutorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel comma 1, lAutorità per le garanzie
nelle comunicazioni può conferire
funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della
SIAE. Gli ispettori possono accedere ai
locali dove vengono svolte le attività di riproduzione, duplicazione, vendita, emissione
via etere e via cavo o proiezione
cinematografica nonchè le attività ad esse connesse. Possono richiedere
lesibizione della documentazione relativa allattività
svolta, agli strumenti e al materiale in lavorazione, in distribuzione, in fase di
utilizzazione attraverso lemissione o la ricezione
via etere e via cavo o la proiezione cinematografica. Nel caso in cui i suddetti locali
non siano luoghi aperti al pubblico,
stabilimenti industriali o esercizi commerciali o emittenti radiotelevisive,
laccesso degli ispettori deve essere autorizzato
dallautorità giudiziaria.
Art. 182-ter. 1. Gli ispettori, in caso di accertamento di violazione delle norme
di legge, compilano processo verbale,
da trasmettere immediatamente agli organi di polizia giudiziaria per il compimento degli
atti previsti dagli articoli 347 e
seguenti del codice di procedura penale».
2. Alla lettera b) del comma 6 dellarticolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249,
dopo il numero 4) è inserito il seguente:
«4-bis) svolge i compiti attribuiti dallarticolo 182-bis della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni;».
Art. 12.
1. Allarticolo 26 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono aggiunti i seguenti
commi:
«3-bis. Il dipartimento, nei limiti delle disponibilità derivanti dallapplicazione
del comma 3-ter, realizza e promuove
campagne informative attraverso la televisione, la radio, il cinema e la stampa quotidiana
e periodica, volte a sensibilizzare
lopinione pubblica sulla illiceità dellacquisto di prodotti delle opere
dellingegno abusivi o contraffatti.
3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis sono utilizzate le somme affluite nel
capitolo di cui allarticolo 174-bis, comma
2, lettera b), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni».
Capo II
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 13.
1. Larticolo 171-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-bis. - 1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per
elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in
locazione programmi contenuti in
supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è
soggetto alla pena della reclusione da sei
mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena
si applica se il fatto concerne qualsiasi
mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o
lelusione funzionale di dispositivi applicati a
protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni
di reclusione e la multa a lire
trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce,
trasferisce su altro supporto,
distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati
in violazione delle disposizioni di cui
agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue lestrazione o il reimpiego
della banca di dati in violazione delle
disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede
in locazione una banca di dati, è
soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque
milioni a lire trenta milioni. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto
è di rilevante gravità».
Art. 14.
1. Larticolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
«Art. 171-ter. - 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la
reclusione da sei mesi a tre anni e con
la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi
procedimento, in tutto o in parte,
unopera dellingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della
vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive
assimilate o sequenze di immagini in movimento;
b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento,
opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero
multimediali, anche se inserite in
opere collettive o composite o banche dati;
c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita
o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a
qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in
pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a
qualsiasi titolo, proietta in
pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento,
videocassette, musicassette, qualsiasi
supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in
movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge,
lapposizione di contrassegno da parte
della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o
alterato ovvero produce, utilizza, importa, detiene per la vendita, pone in commercio,
vende, noleggia o cede a qualsiasi
titolo sistemi atti ad eludere, a decodificare o a rimuovere le misure di protezione del
diritto dautore o dei diritti connessi;
e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con
qualsiasi mezzo un servizio criptato
ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni ad accesso condizionato;
f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione,
distribuisce, vende, concede in noleggio,
cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di
decodificazione speciale che consentono
laccesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.
2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da cinque a trenta
milioni di lire chiunque:
a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in
commercio, cede a qualsiasi titolo
o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto
dautore e da diritti connessi;
b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita
o commercializzazione,
importazione di opere tutelate dal diritto dautore e da diritti connessi, si rende
colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.
4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:
a) lapplicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice
penale;
b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più
periodici specializzati;
c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di
diffusione radiotelevisiva per
lesercizio dellattività produttiva o commerciale.
5. Gli importi derivanti dallapplicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati allEnte
nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed
autori drammatici».
Art. 15.
1. Dopo larticolo 171-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il
seguente:
«Art. 171-quinquies. 1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge è
equiparata alla concessione in noleggio la
vendita con patto di riscatto ovvero sotto condizione risolutiva quando sia previsto che
nel caso di riscatto o di avveramento
della condizione il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata
oppure quando sia previsto da parte
dellacquirente, al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di
acconto o ad altro titolo comunque
inferiore al prezzo di vendita».
Art. 16.
1. Chiunque abusivamente utilizza con qualsiasi procedimento, anche via etere o via cavo,
duplica, riproduce, in tutto o in
parte, unopera dellingegno tutelata dalla normativa sul diritto dautore
e sui diritti connessi al suo esercizio, oppure acquista
o noleggia supporti audiovisivi fonografici o informatici o multimediali non conformi alle
prescrizioni della presente legge è
punito, purchè il fatto non costituisca concorso nei reati di cui agli articoli 171,
171-bis, 171-ter, 171-quater,
171-quinquies, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, come
modificati o introdotti dalla presente
legge, con la sanzione amministrativa pecuniaria di lire trecentomila e con le sanzioni
accessorie della confisca del materiale e
della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.
2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie
acquistate o noleggiate, la sanzione
amministrativa è aumentata sino a lire due milioni e il fatto è punito con la confisca
degli strumenti e del materiale, con la
pubblicazione della sentenza su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su
uno o più periodici specializzati nel
settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della
concessione o autorizzazione di diffusione
radiotelevisiva per lesercizio dellattività produttiva o commerciale.
Art. 17.
1. Dopo larticolo 171-quinquies della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dallarticolo 15 della presente legge, sono
inseriti i seguenti:
«Art. 171-sexies. 1. Quando il materiale sequestrato è, per entità, di difficile
custodia, lautorità giudiziaria può
ordinarne la distruzione, osservate le disposizioni di cui allarticolo 83 delle
norme di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
2. È sempre ordinata la confisca degli strumenti e dei materiali serviti o destinati a
commettere i reati di cui agli articoli
171-bis, 171-ter e 171-quater nonchè delle videocassette, degli altri supporti
audiovisivi o fonografici o informatici o
multimediali abusivamente duplicati, riprodotti, ceduti, commerciati, detenuti o
introdotti sul territorio nazionale, ovvero non
provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE
contraffatto o alterato, o destinato ad opera
diversa. La confisca è ordinata anche nel caso di applicazione della pena su richiesta
delle parti a norma dellarticolo 444 del
codice di procedura penale.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche se i beni appartengono ad
un soggetto giuridico diverso,
nel cui interesse abbia agito uno dei partecipanti al reato.
Art. 171-septies. 1. La pena di cui allarticolo 171-ter, comma 1, si applica
anche:
a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui
allarticolo 181-bis, i quali non
comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul
territorio nazionale o di importazione i
dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente
lavvenuto assolvimento degli
obblighi di cui allarticolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
Art. 171-octies. 1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito
con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni chiunque a fini fraudolenti
produce, pone in vendita, importa,
promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di
trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via
cavo, in forma sia analogica sia digitale.
Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti
italiane o estere in forma tale da rendere
gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che
effettua lemissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.
2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se
il fatto è di rilevante gravità.
Art. 171-novies. 1. La pena principale per i reati di cui agli articoli 171-bis,
171-ter e 171-quater è diminuita da un
terzo alla metà e non si applicano le pene accessorie a colui che, prima che la
violazione gli sia stata specificatamente
contestata in un atto dellautorità giudiziaria, la denuncia spontaneamente o,
fornendo tutte le informazioni in suo possesso,
consente lindividuazione del promotore o organizzatore dellattività illecita
di cui agli articoli 171-ter e 171-quater, di altro
duplicatore o di altro distributore, ovvero il sequestro di notevoli quantità di supporti
audiovisivi e fonografici o di strumenti o
materiali serviti o destinati alla commissione dei reati.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al promotore o organizzatore
delle attività illecite previste
dallarticolo 171-bis, comma 1, e dallarticolo 171-ter, comma 1».
Art. 18.
1. Allarticolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 93, dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
«6-bis. I soggetti indicati nel comma 3 devono presentare alla SIAE, ogni tre mesi, una
dichiarazione dalla quale risultino
le vendite effettuate ai sensi del comma 1 ed il compenso conseguentemente dovuto ai sensi
del medesimo comma 1 e,
contestualmente, devono corrispondere il compenso dovuto a norma dei commi 1 e 3.
6-ter. Nel caso di inadempimento dellobbligo di cui al comma 6-bis, ovvero se
sussistono seri indizi che la dichiarazione
presentata non corrisponda alla realtà, la SIAE può ottenere che il giudice disponga
lesibizione delle scritture contabili del
soggetto obbligato oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».
Art. 19.
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Comitato per la tutela
della proprietà intellettuale, di seguito
denominato «Comitato».
2. Il Comitato è composto dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri avente delega, che lo
presiede, e da quattro esperti di riconosciuta competenza di cui uno indicato
dallAutorità per le garanzie nelle comunicazioni
e uno dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Gli
esperti, il cui mandato è a titolo gratuito, restano in carica per due anni e possono
essere confermati una sola volta.
3. Il Comitato è organo di consulenza tecnica e documentale della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in tale veste,
può elaborare proposte per rendere più efficace lattività di contrasto delle
attività illecite lesive della proprietà intellettuale.
4. Ai fini dellesercizio dei propri compiti, il Comitato può richiedere copie di
atti e informazioni utili alle pubbliche
amministrazioni, alle imprese e alle associazioni di categoria, che le forniscono, salvo
che siano coperti dal segreto industriale
ed aziendale; può richiedere, altresì, allautorità giudiziaria il rilascio di
copie, estratti o certificati, che sono rilasciati, senza
spese, ai sensi e nei limiti dellarticolo 116 del codice di procedura penale.
5. Gli atti e le informazioni acquisiti ai sensi del comma 4 sono coperti dal segreto
dufficio. I dati possono essere elaborati
in forma anonima per mezzo di un apposito sistema informatico e telematico.
6. Fermo restando lobbligo di denuncia di reato, il Comitato segnala
allautorità giudiziaria e agli organi che svolgono
funzioni di vigilanza in materia i fatti e le circostanze comunque utili ai fini
dellattività di prevenzione e di repressione degli
illeciti.
7. LUfficio per il diritto dautore e la promozione delle attività culturali
provvede alle funzioni di assistenza
tecnico-amministrativa e di segreteria del Comitato, avvalendosi del servizio per
lantipirateria. Listituzione e il
funzionamento del Comitato non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
-
-
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 agosto 2000
- CIAMPI
- Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
- Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
- Senato della Repubblica (atto n. 1496):
- Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Prodi) e dal Ministro per i beni
culturali e ambientali (Veltroni) il 17 ottobre 1996.
- Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede referente, il 31 ottobre 1996, con
pareri della commissione 1a, 5a, 6a, 7a, 8a, 10a.
- Esaminata dalla 2a commissione, in sede referente, il 18 marzo 1997; il 2, 29 aprile
1997; il 4, 5, 17, 18, 24, 25 giugno 1997; il 2, 15, 16 luglio 1997; il 16 settembre 1997.
- Relazione scritta annunciata il 25 settembre 1997 (atto n. 1496-A relatore sen.
Buccero).
- Assegnato nuovamente alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 25
settembre 1997 con pareri delle commissioni 1a, 5a 6a, 7a, 8a, 10a.
- Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, il 17 novembre 1997; il 26 marzo
1998; il 6, 7, 12, 13, 14 maggio 1998 ed approvato in un testo unificato con atto n.
- 2157 (sen. Centaro ed altri) il 27 maggio 1998.
- Camera dei deputati (atto n. 4953-bis - stralcio degli articoli 1, 5 e da 7 a 22
dell'atto n. 4953 deliberato dall'assemblea il 6 ottobre 1998):
- Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 6 ottobre 1998 con
pareri, delle commissioni I, V, VI, VII, IX, X, XIV.
- Esaminato dalla II commissione il 4, 5 novembre 1998;
- il 13, 19, 27 gennaio 1999; il 10, 24 febbraio 1999; il 2 marzo 1999; il 23, 28
settembre 1999; il 7, 13, 14, 19 ottobre 1999; il 9, 10, 11 novembre 1999; il 2 dicembre
1999; il 19, 20 gennaio 2000.
- Esaminato in aula il 13 marzo 2000; il 20 giugno 2000 ed approvato, con modificazioni,
il 21 giugno 2000.
- Senato della Repubblica (atto n. 1496-B):
- Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 5 luglio 2000, con
pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a, 8a, 10a.
- Esaminata dalla 2a commissione, in sede deliberante, il 18, 20 luglio 2000 ed approvato
il 25 luglio 2000.
-
NOTE
omissis