MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DECRETO 10 agosto 2000
Disposizioni concernenti le dotazioni organiche provinciali del personale docente delle
scuole ed istituti di ogni ordine e grado - Anno scolastico 2000-2001.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Visti l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
e l'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331,
recante disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete scolastica, la formazione
delle classi e la determinazione degli organici del personale della scuola;
Vista la legge 20 gennaio 1999, n. 9, concernente
l'elevamento dell'obbligo di istruzione;
Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141,
concernente la formazione delle classi con alunni in situazione di handicap;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200,
relativo alle disposizioni inerenti le dotazioni organiche provinciali e i criteri per la
determinazione degli organici del personale della scuola per l'anno scolastico 1999/2000;
Preso atto di quanto disposto dall'art. 5 dello stesso
decreto con il quale, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, sono state definite, in
via permanente, le modalita' per la determinazione degli organici del personale educativo
dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato, nonche' delle istituzioni
convittuali annesse agli istituti tecnici e professionali;
Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, ed, in particolare
l'art. 11, comma 9, con il quale e' stato previsto, tra l'altro, la riconduzione ad
ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale della scuola media in misura
corrispondente a quelli autorizzati e funzionanti nell'anno scolastico 1998/1999;
Visto il decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 104,
relativo alla determinazione, a livello provinciale, della dotazione organica dei posti di
insegnamento di strumento musicale (classe di concorso A077) nelle scuole dell'istruzione
secondaria di primo grado;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275, con il quale e' stato approvato il regolamento recante norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche;
Vista la legge-quadro 10 febbraio 2000, n. 30, concernente
il riordino dei cicli dell'istruzione;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche
e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21
della legge n. 59/1997;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Rilevata la necessita' di definire, per l'anno scolastico
1999/2000, le dotazioni organiche dell'istruzione secondaria di secondo grado in
conseguenza degli effetti derivanti dall'elevamento dell'obbligo di istruzione, nonche',
per l'anno scolastico 2000/2001 quelle di tutti i gradi di istruzione anche in riferimento
alle vigenti disposizioni di contenimento della spesa pubblica per il personale;
Informate le organizzazioni sindacali ai sensi del vigente
contratto collettivo nazionale del comparto scuola;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati espressi, entrambi, nelle sedute del 27
luglio 2000;
Ritenuto di dover recepire le osservazioni formulate dagli
organismi parlamentari, nel contesto dei pareri favorevoli espressi, relativamente a:
la necessita' di consentire maggiori opportunita' di
ricorrere a quanto disciplinato dall'art. 3 del decreto, concernente la dotazione
perequativa, nonche' l'esigenza di prevedere, anche nella fase di adeguamento
dell'organico di diritto alla situazione di fatto, i necessari adeguamenti delle dotazioni
organiche dell'istruzione secondaria superiore a seguito dell'eventuale incremento degli
alunni, non solo di quelli soggetti all'obbligo di istruzione nell'anno scolastico
2000/2001, ma anche di coloro i quali, iscrittisi nell'anno scolastico precedente, per
effetto della relativa legge, intendono proseguire i corsi di studio;
l'esigenza di estendere, a decorrere dall'anno scolastico
2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale di istituto a tutte le istituzioni
scolastiche dell'istruzione secondaria;
l'opportunita' di disciplinare con maggiore flessibilita'
rispetto ai criteri generali, la gestione di specifiche situazioni, mediante il rinvio
alla valutazione locale, delle peculiarita' rilevate nei vari contesti provinciali;
Rilevato inoltre che:
la condizione posta in merito alla necessita' di
riconsiderare la situazione delle realta' provinciali medio-piccole, per le quali viene
prospettata la maggiore difficolta' a sopportare riduzioni rispetto a province di maggiori
dimensioni, cosi' come l'osservazione relativa alla necessita' che pur in presenza del
calo demografico nella scuola elementare non vi sia un indiscriminato e generalizzato
decremento delle relative dotazioni anche nelle province nelle quali, in controtendenza,
si sia registrato un incremento degli alunni, sono disciplinate mediante l'applicazione
congiunta di quanto previsto dall'art. 5 del decreto, nonche' dalle ulteriori modifiche
apportate allo stesso decreto, a seguito delle osservazioni formulate dalle commissioni
parlamentari competenti;
la costituzione di classi con alunni in situazione di
handicap risulta gia' disciplinata dal decreto ministeriale 3 giugno 1999, n.
141, con il quale sono stati previsti criteri e parametri
che consentono, previa valutazione dei competenti organi a livello di istituto e di
ufficio scolastico provinciale, l'istituzione di classi con numero di alunni adeguato alle
peculiarita' delle situazioni rilevate;
l'osservazione di prevedere, nell'istruzione secondaria
superiore, la costituzione di classi categoricamente non eccedenti i venticinque alunni
puo' essere accolta compatibilmente con le risorse assegnate a ciascuna provincia;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza dotazioni provinciali
1.1. Con le allegate tabelle A, B, C e D e' stabilita la
consistenza degli organici provinciali del personale docente delle scuole di ogni ordine e
grado prevista per l'anno scolastico 2000/2001, tenuto conto delle prevedibili cessazione
dal servizio, in conformita' ai criteri e parametri di riferimento per il dimensionamento
della rete scolastica e per la costituzione delle classi nelle scuole ed istituti di
istruzione di ogni ordine e grado definiti con i decreti ministeriali emanati in
attuazione delle leggi finanziarie enunciate in preambolo.
Art. 2.
Organico sede
2.1. Entro il limite dell'organico complessivo previsto
dalle tabelle di cui all'art. 1, i provveditori agli studi determinano le dotazioni
organiche del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, in relazione alla
necessita' di personale corrispondente al numero delle classi previste in ciascuna scuola
e alla loro ripartizione per tipologia organizzativo-didattica, con particolare riguardo
all'attivita' formativa, per anno di corso e indirizzo di studi e nel rispetto delle
disposizioni relative alla definizione degli organici funzionali della scuola materna e
dell'istruzione elementare contenute, rispettivamente, negli articoli 1 e 2 del decreto
ministeriale 6 agosto 1999, n. 200, e negli articoli 4 e 5 del decreto ministeriale 15
marzo 1997, n. 178. Per l'istruzione secondaria restano ferme le disposizioni di cui agli
articoli 29, 30, 31 e 32 dello stesso decreto n. 178/1997, nonche' le modalita'
contemplate dal decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 105, con il quale, nella
prospettiva dell'estensione a tutti gli istituti di istruzione secondaria, viene
disciplinata la definizione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche di cui
all'elenco allegato alla circolare ministeriale 6 aprile 2000, n. 154.
2.2. Con apposito decreto, da emanare ai sensi dell'art. 40
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sara' disciplinata, con effetto dall'anno scolastico
2001/2002, l'adozione dell'organico funzionale nelle istituzioni scolastiche
dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado.
Art. 3.
Dotazione perequativa
3.1. Gli organici provinciali previsti dalle tabelle
allegate comprendono, per ciascun grado di scuola, oltre al personale necessario per le
esigenze indicate all'articolo 2, una dotazione organica determinata a livello
provinciale, anche sulla base degli indici di disagio economico, socio-culturale e
scolastico, da utilizzare per le seguenti finalita':
a) diffusione di processi di innovazione didattica e di
arricchimento ed integrazione delle strutture curriculari secondo quanto previsto nel
piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, ivi compreso il necessario
supporto didattico nelle sezioni di scuola materna con orario di funzionamento superiore
alle quaranta ore settimanali;
b) realizzazione di programmi di prevenzione e di recupero
della dispersione scolastica e degli insuccessi educativi;
c) supporto psico-pedagogico, orientamento scolastico,
progettazione educativa e valutazione nei processi formativi, con riguardo anche alle
specifiche esigenze di coordinamento e progettazione organizzativo-didattica degli
istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, nonche' delle scuole unificate
negli istituti di istruzione secondaria, di cui all'art. 2 commi 3 e 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, n. 233.
Art. 4.
Dotazione organica di sostegno
4.1. La consistenza delle dotazioni organiche dei posti di
sostegno per l'integrazione degli alunni portatori di handicap e' confermata, per l'anno
scolastico 2000/2001, nei limiti delle dotazioni provinciali indicate, per lo stesso anno,
nella tabella "D2/99", allegata al decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 200. I
provveditori agli studi determinano la dotazione di ciascun grado di istruzione in
relazione agli organici provinciali previsti.
Art. 5.
Compensazioni delle dotazioni organiche
5.1. I provveditori agli studi, con propri decreti e nel
limite dell'organico complessivo, possono incrementare le dotazioni organiche di uno o
piu' gradi di scuole con la contestuale riduzione compensativa delle dotazioni previste
per gli altri gradi, in relazione alle rispettive esigenze accertate nell'ambito della
provincia, con particolare riguardo al carattere prioritario delle finalita' indicate alla
lettera b) dell'art. 3.
5.2. Nell'ipotesi in cui non si realizzino le condizioni
contemplate al comma 1 e limitatamente alle esigenze connesse alle necessita' di garantire
il tempo scuola conseguente all'entita' della popolazione scolastica effettivamente
rilevata, i provveditori agli studi possono, con proprio decreto motivato, procedere alla
istituzione, in organico di diritto, di ulteriori posti rispetto alle dotazioni
provinciali indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.
Art. 6.
Gestione della situazione di fatto
6.1. Ad integrazione di quanto disciplinato dall'articolo
5.2 e particolarmente in riferimento all'istruzione secondaria superiore per quel che
concerne gli effetti diretti e conseguenti all'elevamento dell'obbligo di istruzione, i
provveditori agli studi dispongono i necessari incrementi di organico nella fase
dell'adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto, in conseguenza alle
esigenze accertate.
6.2. In presenza di particolari situazioni, caratterizzate
da specifiche esigenze organizzative e didattiche, al fine della istituzione di ulteriori
posti, ritenuti strettamente necessari, possono essere adottati criteri di maggiore
flessibilita' rispetto ai principi generali contenuti nel presente provvedimento ed ai
criteri e parametri per la costituzione delle classi di cui al richiamato decreto
ministeriale 24 luglio 1998, n. 331.
6.3. Qualora non previste nella definizione dell'organico
di diritto, l'istituzione di ulteriori classi dell'istruzione secondaria con non piu' di
venticinque alunni puo' essere prevista a condizione che cio' non comporti l'attivazione
di posti in eccedenza rispetto alle risorse assegnate a ciascuna provincia.
6.4. Nella fase contemplata dal presente articolo i
provveditori agli studi possono disporre l'eventuale istituzione di un numero limitato di
attivita' di cui all'articolo 3, esclusivamente a fronte dell'esistenza di condizioni che
ne rendano indifferibile l'attivazione e facendo prioritariamente ricorso, ove possibile,
alla utilizzazione di docenti appartenenti a classi di concorso in esubero.
Art. 7.
Scuole di lingua slovena
7.1. Con propri decreti i provveditori agli studi di
Gorizia e Trieste definiscono le dotazioni organiche degli istituti e scuole di lingua
slovena, compresi i circoli didattici funzionanti nelle province di rispettiva competenza,
nei limiti delle corrispondenti dotazioni organiche provinciali separatamente previste
dalle allegate tabelle.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per
il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Roma, 10 agosto 2000
Il Ministro: De Mauro
Registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 2000