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- Gazzetta Ufficiale n. 229 del
30-09-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
PROVVEDIMENTO 20 settembre 2000
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di
titolari. (Provvedimento n. 5/2000).
- IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
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- In data odierna, con la partecipazione del prof. Stefano
Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof. Ugo De
Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
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- Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali;
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- Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della citata
legge n. 675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei a
rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od
organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati
personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
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- Visto l'art. 22, comma 3 e comma 3-bis, della medesima
legge, rispettivamente modificato e introdotto dall'art. 5 del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 135;
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- Considerato che i soggetti privati e gli enti pubblici
economici possono trattare tali dati solo previa autorizzazione di questa Autorita' e con
il consenso scritto degli interessati;
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- Considerato che il Garante puo' rilasciare l'autorizzazione
anche d'ufficio, nei confronti di singoli titolari oppure, con provvedimenti generali, nei
riguardi di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 41, comma 7, della
legge n. 675/1996, modificato dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997,
n. 123);
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- Vista l'autorizzazione del Garante adottata il 29 settembre
1999 relativa al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 2 ottobre 1999 e avente
efficacia fino al 30 settembre 2000;
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- Visti i risultati positivi conseguiti con le autorizzazioni
generali rilasciate negli anni precedenti, che sono risultate uno strumento idoneo per
prescrivere ed uniformare le misure e gli accorgimenti a garanzia degli interessati,
tenendo conto dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela degli operatori che
verrebbero penalizzati dalla necessaria richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
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- Ritenuto, pertanto, opportuno rilasciare nuove
autorizzazioni generali anche al fine di proseguire la semplificazione degli adempimenti
che la legge n. 675/1996 pone a carico di determinate categorie di titolari, nonche' di
assicurare una migliore funzionalita' dell'ufficio del Garante e di armonizzare le
prescrizioni da impartire con le autorizzazioni, alla luce dell'esperienza maturata;
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- Ritenuto opportuno che tali nuove autorizzazioni
provvisorie siano a tempo determinato, in conformita' a quanto previsto dal regolamento
concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio di questa Autorita' emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
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- Ritenuta la necessita' che anche le nuove autorizzazioni
prendano in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati, di
interessati e di destinatari della comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di
conservazione dei dati stessi, in quanto la disciplina di tali aspetti e' prevista dalla
legge n. 675/1996 ai fini dell'applicazione delle norme sull'esonero dall'obbligo della
notificazione e sulla notificazione semplificata (art. 7, comma 5-quater);
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- Considerata la necessita' di garantire il rispetto di
alcuni princi'pi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i
trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le liberta' fondamentali, nonche' per la
dignita' delle persone, specie per quanto riguarda la riservatezza e l'identita'
personale, principi valutati anche sulla base delle raccomandazioni adottate in materia
dal Consiglio d'Europa;
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- Considerato che numerosi trattamenti di dati sensibili sono
effettuati da persone fisiche o giuridiche operanti nei rami assicurativo, previdenziale,
assistenziale, bancario, finanziario e di intermediazione finanziaria, nel settore
turistico e del trasporto di persone, delle ricerche di mercato, dei sondaggi di opinione
o della selezione del personale, nonche' della mediazione a fini matrimoniali, e che e'
pertanto necessario che tali trattamenti formino oggetto di un'autorizzazione generale ai
sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
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- Visto l'art. 35 della legge n. 675/1996 che sanziona
penalmente la violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
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- Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di
sicurezza previsto dall'art. 15, comma 2, della legge n. 675/1996 e adottato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
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- Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1998, n. 501;
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- Visti gli atti d'ufficio;
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- Viste le osservazioni dell'ufficio formulate dal segretario
generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 adottato con
deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 162 del 13 luglio 2000;
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- Relatore l'ing. Claudio Manganelli;
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- Autorizza il trattamento dei dati sensibili di cui all'art.
22, comma 1, della legge n. 675/1996, fatta eccezione dei dati idonei a rivelare la vita
sessuale, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
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- CAPO I
- ATTIVITA' BANCARIE, CREDITIZIE, ASSICURATIVE, DI
GESTIONE DEI FONDI, DEL TRASPORTO
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- 1) Soggetti ai quali e' rilasciata
l'autorizzazione:
- a) imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita'
bancaria e creditizia o assicurativa ed organismi che le riuniscono, anche se in stato di
liquidazione coatta amministrativa;
- b) societa' ed altri organismi che gestiscono
fondi-pensione o di assistenza, ovvero fondi o casse di previdenza;
- c) societa' ed altri organismi di intermediazione
finanziaria, in particolare per la gestione o l'intermediazione di fondi comuni di
investimento o di valori mobiliari;
- d) societa' ed altri organismi che emettono carte di
credito o altri mezzi di pagamento, o che ne gestiscono le relative operazioni;
- e) imprese che svolgono autonome attivita' strettamente
connesse e strumentali a quelle indicate nelle precedenti lettere, e relative alla
rilevazione dei rischi, al recupero dei crediti, a lavorazioni massive di documenti, alla
trasmissione dati, all'imbustamento o allo smistamento della corrispondenza, nonche' alla
gestione di esattorie o tesorerie;
- f) imprese che operano nel settore turistico o alberghiero
o del trasporto, agenzie di viaggio e operatori turistici.
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- 2) Finalita' del trattamento.
- La presente autorizzazione e' rilasciata, anche senza
richiesta, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per adempiere agli
obblighi anche precontrattuali che i soggetti di cui al punto 1) assumono, nel proprio
settore di attivita', al fine di fornire specifici beni, prestazioni o servizi richiesti
dall'interessato.
- L'autorizzazione e' rilasciata anche per adempiere o per
esigere l'adempimento ad obblighi previsti, anche in materia fiscale, dalla normativa
comunitaria, dalla legge, dai regolamenti, o dai contratti collettivi, o prescritti da
autorita' od organi di vigilanza o di controllo nei casi indicati dalla legge o dai
regolamenti.
- Il trattamento avente tali finalita' puo' riguardare anche
la tenuta di registri e scritture contabili, di elenchi, di indirizzari e di altri
documenti necessari per espletare compiti di organizzazione o di gestione amministrativa
di imprese, societa', cooperative o consorzi.
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- 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono e
categorie di dati trattati.
- Il trattamento puo' riguardare i dati sensibili attinenti
ai soggetti ai quali sono forniti i beni, le prestazioni o i servizi, in misura
strettamente pertinente a quanto specificamente richiesto dall'interessato che abbia
manifestato il proprio consenso scritto ed informato. Nei medesimi limiti, e' possibile
trattare dati relativi a terzi, allorche' non sia altrimenti possibile procedere alla
fornitura al beneficiario dei beni, delle prestazioni o dei servizi.
- Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volonta' deve riferirsi specificamente a
ciascuno di essi.
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- 4) Comunicazione e diffusione dei dati.
- I dati sensibili possono essere comunicati nei limiti
strettamente pertinenti al perseguimento delle finalita' di cui al punto 2), a soggetti
pubblici o privati, ivi compresi fondi e casse di previdenza ed assistenza o societa'
controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, nonche', ove
necessario, ai familiari dell'interessato.
- I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una
richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4) legge n. 675/1996), devono
conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante
un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
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- I dati sensibili non possono essere diffusi.
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- CAPO II
- SONDAGGI E RICERCHE
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- 1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione
e finalità del trattamento.
- Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti
privati, ai soli fini del compimento di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o di
altre ricerche campionarie.
- Il sondaggio o la ricerca devono essere effettuati per
scopi puntualmente determinati e legittimi, noti all'interessato.
-
- 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e
categorie di dati trattati.
- Il trattamento può riguardare i dati attinenti ai soggetti
che abbiano manifestato il proprio consenso informato e che abbiano risposto a questionari
o ad interviste effettuate nell'ambito di sondaggi di opinione, di ricerche di mercato o
di altre ricerche campionarie.
- Il consenso deve essere manifestato in ogni caso per
iscritto.
- I dati personali di natura sensibile possono essere
trattati solo se il trattamento di dati anonimi non permette al sondaggio o alla ricerca
di raggiungere i suoi scopi.
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- 3) Conservazione dei dati.
- Il trattamento successivo alla raccolta non deve permettere
di identificare gli interessati, neanche indirettamente, mediante un riferimento ad una
qualsiasi altra informazione.
- I dati personali, individuali o aggregati, devono essere
distrutti o resi anonimi subito dopo la raccolta, e comunque non oltre la fase contestuale
alla registrazione dei campioni raccolti. La registrazione deve essere effettuata senza
ritardo anche nel caso in cui i campioni siano stati raccolti in numero elevato.
- Entro tale ambito temporale, resta ferma la possibilità
per il titolare della raccolta, nonché per i suoi responsabili o incaricati, di
utilizzare i dati personali al fine di verificare presso gli interessati la veridicità o
l'esattezza dei campioni.
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- 4) Comunicazione dei dati.
- I dati sensibili non possono essere né comunicati né
diffusi.
- I campioni del sondaggio o della ricerca possono essere
comunicati o diffusi in forma individuale o aggregata, sempreché non possano essere
associati, anche a seguito di trattamento, ad interessati identificati o identificabili.
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- CAPO III
- ATTIVITÀ DI ELABORAZIONE DI DATI
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- 1) Soggetti ai quali è rilasciata
l'autorizzazione.
- Imprese, società, istituti ed altri organismi o soggetti
privati, titolari autonomi di un'attività svolta nell'interesse di altri soggetti, e che
presuppone l'elaborazione di dati ed altre operazioni di trattamento eseguite in materia
di lavoro ovvero a fini contabili, retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali.
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- 2) Prescrizioni applicabili.
- Il trattamento è regolato dalle autorizzazioni:
- a) n. 1 /2000, rilasciata il 20 settembre 2000, concernente
il trattamento dei dati sensibili a cura, in particolare, delle parti di un rapporto di
lavoro qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale
autorizzazione;
- b) n. 4/2000, rilasciata il 20 settembre 2000, riguardante
il trattamento dei dati sensibili ad opera dei liberi professionisti e di altri soggetti
equiparati, qualora le finalità perseguite siano quelle indicate al punto 3) di tale
autorizzazione.
- Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a
ciascuno di essi.
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- CAPO IV
- ATTIVITÀ DI SELEZIONE DEL PERSONALE
-
- 1) Soggetti ai quali è rilasciata l'autorizzazione
e finalità del trattamento.
- La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti
privati, titolari autonomi di un'attività svolta anche di propria iniziativa
nell'interesse di terzi, ai soli fini della ricerca o della selezione di personale.
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- 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono e
categorie di dati trattati.
- Il trattamento può riguardare i dati idonei a rivelare lo
stato di salute e l'origine razziale ed etnica dei candidati all'instaurazione di un
rapporto di lavoro o di collaborazione, solo se la loro raccolta è giustificata da scopi
determinati e legittimi ed è strettamente indispensabile per instaurare tale rapporto.
- Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute dei familiari o dei conviventi dei candidati è consentito con il consenso scritto
degli interessati e qualora sia finalizzato al riconoscimento di uno specifico beneficio
in favore dei candidati, in particolare ai fini di un'assunzione obbligatoria o del
riconoscimento di un titolo derivante da invalidità o infermità, da eventi bellici o da
ragioni di servizio.
- Qualora il consenso sia richiesto nei confronti di distinti
titolari di trattamenti, la manifestazione di volontà deve riferirsi specificamente a
ciascuno di essi.
- Il trattamento deve riguardare le sole informazioni
strettamente pertinenti a tale finalità, sia in caso di risposta a questionari inviati
anche per via telematica, sia nel caso in cui i candidati forniscano dati di propria
iniziativa, in particolare attraverso l'invio di curricola.
- Non è consentito il trattamento dei dati
- a) idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche
o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni a
carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e la vita sessuale;
- b) inerenti a fatti non rilevanti ai fini della valutazione
dell'attitudine professionale del lavoratore;
- c) in violazione delle norme in materia di pari
opportunità o volte a prevenire discriminazioni.
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- 3) Comunicazione e diffusione dei dati.
- I dati idonei a rivelare lo stato di salute e l'origine
razziale ed etnica possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti al
perseguimento delle finalità di cui ai punti 1) e 2), a soggetti pubblici o privati che
siano specificamente menzionati nella dichiarazione di consenso dell'interessato.
- I dati sensibili non possono essere diffusi.
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- CAPO V
- MEDIAZIONE A FINI MATRIMONIALI
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- 1) Soggetti ai quali è rilasciata
l'autorizzazione.
- La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza
richiesta, alle imprese, alle società, agli istituti e agli altri organismi o soggetti
privati che esercitano, anche attraverso agenzie autorizzate, un'attività di mediazione a
fini matrimoniali o di instaurazione di un rapporto di convivenza.
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- 2) Finalità del trattamento.
- L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, ai
soli fini dell'esecuzione dei singoli incarichi conferiti in conformità alle leggi e ai
regolamenti.
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- 3) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
- Il trattamento può riguardare i soli dati sensibili
attinenti alle persone direttamente interessate al matrimonio o alla convivenza.
- Non è consentito il trattamento di dati relativo a persone
minori di età in base all'ordinamento del Paese di appartenenza o, comunque, in base alla
legge italiana.
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- 4) Categorie di dati oggetto di trattamento.
- Il trattamento può riguardare i soli dati e le sole
operazioni che risultino indispensabili in relazione allo specifico profilo o alla
personalità descritto o richiesto dalle persone interessate al matrimonio o alla
convivenza.
- I dati devono essere forniti personalmente dai medesimi
interessati.
- L'informativa preliminare al consenso scritto deve porre in
particolare evidenza le categorie di dati trattati e le modalità della loro comunicazione
a terzi.
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- 5) Comunicazione dei dati.
- I dati possono essere comunicati nei limiti strettamente
pertinenti all'esecuzione degli specifici incarichi ricevuti.
- I titolari del trattamento, anche ai fini dell'eventuale
comunicazione ad altri titolari delle modifiche apportate ai dati in accoglimento di una
richiesta dell'interessato (art. 13, comma 1, lettera c), n. 4), della legge n. 675/1996),
devono conservare un elenco dei destinatari delle comunicazioni effettuate, recante
un'annotazione delle specifiche categorie di dati comunicati.
- L'eventuale diffusione anche per via telematica di taluni
dati sensibili deve essere oggetto di apposita autorizzazione di questa Autorità.
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- 6) Norme finali.
- Restano fermi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge e
dai regolamenti, in particolare nell'ambito della legge penale e della disciplina di
pubblica sicurezza, nonché in materia di tutela dei minori.
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- CAPO VI
- PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI
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- Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai
trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:
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- 1) Dati idonei a rivelare lo stato di salute.
- Il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di
salute deve essere effettuato anche nel rispetto dell'autorizzazione n. 2/2000, rilasciata
il 20 settembre 2000.
- Il trattamento dei dati genetici non è consentito nei casi
previsti dalla presente autorizzazione.
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- 2) Modalità di trattamento.
- Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 9, 15,
17 e 28 della legge n. 675 / 1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1999,
concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza e i limiti posti ai trameno
automatizzati volti a definire il profilo o la personalità degli interessati, nonché il
trasferimento all'estero dei dati, il trattamento dei dati sensibili deve essere
effettuato unicamente con logiche e forme di organizzazione dei dati strettamente
correlate alle finalità indicate nei capi che precedono.
- Resta inoltre fermo l'obbligo di informare l'interessato,
ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, della legge n. 675/1996, anche quando i dati sono
raccolti presso terzi.
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- 3) Conservazione dei dati.
- Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati sensibili possono essere
conservati per un, periodo non superiore a quello necessario per perseguire le finalità
ovvero per adempiere agli obblighi o agli incarichi menzionati nei precedenti capi,
verificando anche periodicamente la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati
trattati.
- Restano fermi i diversi termini di conservazione previsti
dalle leggi o dai regolamenti.
- Resta altresì fermo quanto previsto nel capo II in materia
di sondaggi e di ricerche.
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- 4) Richieste di autorizzazione.
- I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di
applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di
autorizzazione a questa Autorità, qualora il trattamento che si intende effettuare sia
conforme alle prescrizioni suddette.
- Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno
anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi
accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.
- Il Garante non prenderà in considerazione richieste di
autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del
presente provvedimento, salvo che il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del
tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente
autorizzazione.
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- 5) Norme finali.
- Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa
comunitaria, da norme di legge o di regolamento che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:
- a) dalla legge 20 maggio 1970, n. 300;
- b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135.
- Restano altresì fermi gli obblighi deontologici, nonché
gli obblighi di legge che vietano la rivelazione senza giusta causa e l'impiego a proprio
o altrui profitto delle notizie coperte dal segreto professionale.
- Resta ferma, infine, la possibilità di diffondere dati
anonimi anche aggregati.
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- 6) Efficacia temporale.
- La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1°
ottobre 2000, fino al 31 dicembre 2001.
- La presente autorizzazione sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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- Roma, 20 settembre 2000
-
- Il presidente
- RODOTÀ
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- Il segretario generale
- BUTTARELLI
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- Il relatore
- MANGANELLI