AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E
IL GAS
DELIBERAZIONE 27 settembre 2000
Disposizioni urgenti in materia di importazioni di energia elettrica ad integrazione e
modifica della deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto
2000, n. 140/00. (Deliberazione n. 174/00).
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 settembre 2000,
Premesso che:
con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000 (di seguito:
deliberazione n. 140/00), l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito:
Autorita') ha definito modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in
presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art.
10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
in vista dell'assegnazione della capacita' di trasporto
sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001, l'art. 2, comma 2.1, della
deliberazione n. 140/00 dispone che il gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.
(di seguito: gestore della rete) promuova la stipula di accordi che prevedano l'impegno da
parte dei gestori confinanti:
a determinare e ad assegnare, congiuntamente al gestore
della rete, la capacita' di interconnessione disponibile, secondo le modalita' e
condizioni definite agli articoli da 3 a 7 della medesima deliberazione, prevedendo che i
proventi delle eventuali procedure concorsuali su ciascuna frontiera siano ripartiti in
parti uguali tra il gestore della rete e l'insieme dei gestori confinanti;
ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia
elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non
comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacita' di
interconnessione;
a rendere disponibile alla frontiera la potenza
complessivamente prevista nei programmi orari comunicati dagli assegnatari ai sensi
dell'art. 7, comma 7.3, della medesima deliberazione;
l'art. 2, comma 2.2, della deliberazione n. 140/00 prevede
che il gestore della rete trasmetta all'Autorita' copia degli accordi stipulati con i
gestori confinanti;
il gestore della rete, con lettera in data 22 settembre
2000 (prot. AD/P/20000123), ha comunicato all'Autorita' che, con riferimento alla
capacita' di interconnessione con l'estero per l'anno 2001 ed in particolare agli accordi
con i gestori confinanti che il gestore della rete e' tenuto a promuovere ai sensi
dell'art. 2 della deliberazione n. 140/00:
a seguito degli incontri tenuti con i gestori confinanti
non e' stato possibile addivenire con alcuno di essi ad un accordo che consenta di
assegnare congiuntamente l'intera capacita' di interconnessione disponibile sulla relativa
frontiera;
sono in corso approfondimenti con la societa' RTE, gestore
della rete di trasmissione francese, al fine di verificare la praticabilita' di un accordo
per l'allocazione congiunta dell'intera capacita' di interconnessione disponibile;
con i gestori sloveno e austriaco e' stato raggiunta
un'intesa in base alla quale detti gestori si impegnano a riconoscere, nel rispetto di
condizioni di reciprocita', ai soggetti assegnatari della quota di capacita' di
interconnessione con l'estero assegnata dal gestore della rete i diritti e gli obblighi di
cui all'art. 7 della deliberazione n. 140/00;
la societa' RTE con lettera in data 26 settembre 2000 al
gestore della rete, da questi trasmessa all'Autorita' nella medesima data (prot. Autorita'
n. 13301), ha manifestato il proposito di addivenire ad un accordo per l'assegnazione
congiunta della capacita' di interconnessione per l'importazione di energia elettrica
dalla Francia, ai sensi dell'art. 2, comma 2.1, lettere a) e b), della deliberazione
dell'Autorita' n. 140/00;
il gestore della rete, con lettera del 26 settembre 2000
(prot. Autorita' n. 13300), ha trasmesso all'Autorita' una nota sugli incontri tenuti con
le societa' ATEL, BKW, EGL, EOS, NOK e RATIA, gestori delle reti di trasmissione svizzere
interconnesse alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale, allo scopo di
raggiungere l'accordo di cui al comma 2.1 della deliberazione dell'Autorita' n. 140/00.
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;
Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare
l'art. 10;
Vista la deliberazione n. 140/00;
Considerato che:
l'art. 3, comma 3.4, della deliberazione n. 140/00 prevede
che il gestore della rete pubblichi sul proprio sito internet, entro il 23 settembre 2000,
i valori dei coefficienti a e b per l'anno 2001;
l'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 prevede
che le richieste per l'assegnazione della capacita' di trasporto sull'interconnessione per
l'anno 2001 siano presentate al gestore della rete entro il 30 settembre 2000;
l'art. 2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00 prevede
che, in mancanza di accordo con uno o piu' dei gestori confinanti con almeno sette giorni
di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazioni delle richieste per
l'assegnazione di bande, il gestore della rete, avendone data comunicazione all'Autorita',
assegna autonomamente il 50% della capacita' di interconnessione disponibile sulle
relative frontiere, secondo quanto previsto dagli articoli da 3 a 7 della medesima
deliberazione; e che, in questo caso, il gestore della rete, nel rispetto di condizioni di
reciprocita', riconosce ai soggetti assegnatari della quota della capacita' di
interconnessione disponibile assegnata dai gestori confinanti, i diritti e gli obblighi
previsti dall'art. 7 della medesima deliberazione per gli assegnatari di bande;
Ritenuta l'opportunita' di:
prorogare i termini di cui all'art. 3, comma 3.4, e
all'art. 4, comma 4.4, della deliberazione n. 140/00 e conseguentemente i termini per gli
adempimenti previsti dagli articoli 2, comma 2.3 e 4, commi 4.5 e 4.6, della medesima
deliberazione, al fine di consentire gli approfondimenti necessari alla verifica di
praticabilita' di accordi per l'assegnazione congiunta della capacita' di interconnessione
disponibile, nonche' alla formalizzazione delle intese gia' raggiunte;
definire le condizioni di reciprocita' richiamate all'art.
2, comma 2.3, della deliberazione n. 140/00, nel caso in cui il gestore della rete non
abbia potuto stipulare gli accordi di cui all'art. 2, comma 2.1, della medesima
deliberazione;
Delibera:
Art. 1.
Definizioni
Ai fini della presente deliberazione si applicano le
definizioni contenute nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00, nonche' le seguenti:
a) per deliberazione n. 140/00 si intende la deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000;
b) per operatore di sistema confinante si intende:
qualora in un paese confinante operino piu' gestori di reti
di trasmissione interconnesse alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale, come
definiti all'art. 2, comma 20, del decreto legislativo n. 79/1999, ciascun gestore di una
rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale;
qualora in un paese confinante operi un solo gestore della
rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale,
come definita all'art. 2, comma 20, del decreto legislativo n. 79/1999, il gestore
confinante.
Art. 2.
Proroga dei termini di cui agli articoli 3 e 4
della deliberazione n. 140/00
2.1 Il termine per la pubblicazione da parte del gestore
della rete dei coefficienti a e b, di cui all'art. 3, comma 3.4, della deliberazione n.
140/00, e' prorogato al 16 ottobre 2000.
2.2 Il termine di presentazione al gestore della rete delle
richieste per l'assegnazione di bande su base annuale per l'anno 2001, di cui all'art. 4,
comma 4.4, della deliberazione n. 140/00, e' prorogato al 23 ottobre 2000. Sono
conseguentemente modificati i termini di cui agli articoli 2, comma 2.3, e 4, commi 4.5 e
4.6, della medesima deliberazione.
Art. 3.
Condizioni di reciprocita' di cui all'art. 2, comma
2.3 della deliberazione n. 140/00
Le condizioni di reciprocita' richiamate all'art. 2, comma
2.3, della deliberazione n. 140/00, sono soddisfatte qualora siano verificate entrambe le
seguenti condizioni:
a) l'operatore di sistema confinante applica modalita',
condizioni e corrispettivi tali da non comportare per il soggetto importatore di energia
elettrica in Italia un onere significativamente superiore a quello che risulterebbe
dall'applicazione della disciplina prevista per il vettoriamento in Italia dell'energia
elettrica importata, ai sensi della deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n.
13/99;
b) l'operatore di sistema confinante garantisce l'accesso
alle proprie reti in maniera non discriminatoria, alle condizioni di cui alla precedente
lettera a), per il transito dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale e sul sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas ed entra in
vigore a far data dal giorno 28 settembre 2000.