Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29- 01- 2000


LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (GU n. 23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n.23)

TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
ART. 1
(Risultati differenziali).
1. Per l'anno 2000, il livello massimo del saldo netto da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 79.500
miliardi, al netto di lire 33.454 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 2,
commi 13, 14, 15, 16 e 17, della legge 25 giugno 1999, n. 208, ivi
compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non
superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi non
considerati nel bilancio di previsione per il 2000, resta fissato, in
termini di competenza, in lire 350.800 miliardi per l'anno
finanziario 2000.
2. Per gli. anni 2001 e, 2002 il livello massimo del saldo netto
da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 72.700 miliardi ed in lire 41.300 miliardi,
al netto di lire 7.686 miliardi per l'anno 2001 e lire 3.561 miliardi
per l'anno 2002, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del
ricorso al mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 384.000
miliardi ed in lire 298.500 miliardi. Per il bilancio programmatico
degli anni 2001 e 2002, il livello massimo del saldo netto da
finanziare e' determinato, rispettivamente, in lire 68.300 miliardi
ed in lire 51.800 miliardi ed il livello massimo del ricorso al
mercato e' determinato, rispettivamente, in lire 379.600 miliardi ed
in lire 309.000 miliardi.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima della scadenza o ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2000
rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare
gli obiettivi sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal
Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003. In
quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le eventuali maggiori
entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale, determinate ai
sensi della legge 13 maggio 1999, n. 133, e le minori spese sono
destinate alla riduzione della pressione fiscale, salvo che si renda
necessario finanziare interventi di particolare rilievo per lo.
sviluppo economico ovvero fare fronte a situazioni di emergenza
economico-finanziaria.





Avvertenza:
Il testo de1le note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
468 del 1978, come da ultimo modificato dalla legge n. 208
del 1999:
"Art. 11 (Legge finanziaria). - 1. Il Ministro
del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e
della programmazione economica e con il Ministro delle
finanze, presenta al Parlamento, entro il mese
di settembre, il disegno di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli
obiettivi di cui al comma 2, dell'art. 3, dispone
annualmente il quadro di riferimento finanziario per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per
il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle
grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di
adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi.
3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario e del saldo netto da finanziare in termini di
competenza, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale comprese le eventuali regolazioni
contabili pregresse specificamente indicate;
b) le variazioni delle aliquote, delle
detrazioni e degli scaglioni, le altre misure che incidono
sulla determinazione del quantum della prestazione,
afferenti imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e
contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1o gennaio
dell'anno cui essa si riferisce, nonche' le correzioni
delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione;
c) la determinazione, in apposita tabella, per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale,
delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni
considerati;
d) la determinazione, in apposita tabella,
della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella,
delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale;
g) gli importi dei fondi speciali previsti
dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;
i) altre regolazioni meramente quantitative
rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
i-bis) norme che comportano aumenti di entrata
o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere
ordinamentale ovvero organizzatorio, salvo che esse si
caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento
dei saldi di cui alla lettera a);
i-ter) norme che comportano aumenti di spesa o
riduzioni di entrata ed il cui contenuto sia finalizzato
direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con
esclusione di interventi di carattere localistico o
microsettoriale.
4. La legge finanziaria indica altresi' quale
quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno
compreso nel bilancio pluriennale non puo' essere
utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese.
5. In attuazione dell'art. 81, quarto comma,
della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
del-l'art. 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente.
6. In ogni caso, ferme restando le modalita' di
copertura di cui al comma 5, le nuove o maggiori spese
disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a
determinare tassi di evoluzione delle spese medesime, sia
correnti che in conto capitale, incompatibili con le regole
determinate, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera e), nel
documento di programmazione economico-finanziaria, come
deliberato dal Parlamento.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli artt. 3 e 11-bis della legge n. 468 del 1978:
"Art. 3 (Documento di programmazione
economico-finanziaria). - 1. Entro il 30 giugno di ogni
anno, il Governo presenta al Parlamento, ai fini delle
conseguenti deliberazioni, il documento di programmazione
economico-finanziaria che definisce la manovra di finanza
pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria, premessa la valutazione puntuale e
motivata degli andamenti reali e degli eventuali
scostamenti rispetto agli obiettivi fissati nei precedenti
documenti di programmazione economico-finanziaria e della
evoluzione economico-finanziaria internazionale in
particolare nella Comunita' europea, sono indicati:
a) i parametri economici essenziali utilizzati
e le previsioni tendenziali, per grandi comparti, dei
flussi di entrata e di spesa del settore statale e del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni basate
sulla legislazione vigente, ivi compreso il flusso di
risorse destinate allo sviluppo del Mezzogiorno, con
l'indicazione dei fondi nazionali addizionali, e, per la
parte discrezionale della spesa, sull'invarianza dei
servizi e delle prestazioni offerte;
b) gli obiettivi macroeconomici ed in
particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e
dell'occupazione;
c) gli obiettivi, conseguentemente definiti in
termini di rapporto al prodotto interno lordo, del
fabbisogno del settore statale dell'indebitamento netto del
conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, al netto
e al lordo degli interessi, e del debito del settore
statale e del conto delle pubbliche amministrazioni per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;
d) gli obiettivi, coerenti con quelli di cui
alle precedenti lettere b) e c), di fabbisogno complessivo,
di disavanzo corrente del settore statale e del conto delle
pubbliche amministrazioni, al lordo e al netto degli
interessi, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio
pluriennale, e gli eventuali scostamenti rispetto
all'evoluzione tendenziale dei flussi della finanza
pubblica di cui alla precedente lettera a), e le relative
cause;
e) le conseguenti regole di variazione delle
entrate delle spese del bilancio di competenza dello Stato
e delle aziende autonome e degli enti pubblici ricompresi
nell'articolazione degli interventi per il periodo cui si
riferisce il bilancio pluriennale;
f) l'articolazione degli interventi, anche di
settore, collegati alla manovra di finanza pubblica per il
periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessari per il
conseguimento degli obiettivi di cui alle precedenti
lettere b), c) e d), nel rispetto delle regole di cui alla
lettera e), con la valutazione di massima dell'effetto
economico-finanziario attribuito a ciascun tipo di
intervento in rapporto all'andamento tendenziale.
3. Il documento di programmazione
economico-finanziaria, sulla base di quanto definito al
comma 2, indica i criteri ed i parametri per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale.
4. Il documento di programmazione
economico-finanziaria indica i disegni di legge collegati,
di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 1-bis, ciascuno
dei quali reca disposizioni omogenee per materia,
evidenziando il riferimento alle regole e agli indirizzi di
cui alle lettere e) e f) del precedente comma 2.
4-bis. In occasione della presentazione del
Programma di stabilita' agli organismi dell'Unione europea,
il Governo presenta al Parlamento una nota informativa che
motiva, attraverso un adeguato corredo documentativo, le
eventuali nuove previsioni degli indicatori macroeconomici
e dei saldi di finanza pubblica che si discostino da quelle
contenute nel documento di programmazione
economico-finanziaria precedentemente approvato.".
"Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano.
2. Gli importi previsti nei fondi di cui al comma
1 rappresentano il saldo fra accantonamenti di segno
positivo per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate
e accantonamenti di segno negativo per riduzioni di spese o
incremento di entrate. Gli accantonamenti di segno negativo
sono collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi dell'art.
77, secondo comma, della Costituzione, salvo che essi
riguardino spese di primo intervento per fronteggiare
calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla
tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza
economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente
e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati
da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'art. 11, la copertura finanziaria prevista
per il primo anno resta valida anche dopo il termine di
scadenza dell'esercizio a cui si riferisce purche' il
provvedimento risulti presentato alle Camere entro l'anno
ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell'anno
successivo. Le economie di spesa da utilizzare a tal fine
nell'esercizio successivo formano oggetto di appositi
elenchi trasmessi alle Camere a cura del Ministro del
tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi vengono allegati
al conto consuntivo del Ministero del tesoro. In tal caso,
le nuove o maggiori spese derivanti dal perfezionamento dei
relativi provvedimenti legislativi sono comunque iscritte
nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale entrano in
vigore i provvedimenti stessi e sono portate in aumento dei
limiti dei saldi previsti dal comma 3, lettera b),
dell'art. 11.".
- La legge 13 maggio 1999, n. 133, reca:
"Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione
e federalismo fiscale" ed e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 17 maggio 1999, n. 113, Supplemento ordinario.