Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29- 01- 2000


LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (GU n. 23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n.23)

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
CAPO I  - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VENDITE DI IMMOBILI

ART. 2.
(Dismissione di beni e diritti immobiliari
di enti previdenziali).
1. All'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
sono aggiunti i seguenti commi:
" 2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e
diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone,
anche in deroga alle norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra
condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di
maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di
immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono
fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri
sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione
del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica si avvale di uno o piu' consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del
valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle
dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attivita' di
consulenza e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o
di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri
dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono
alienati anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi
possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di
cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che
seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito
e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,
corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo
di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva
calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai
programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non
proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato,
l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato
degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il
prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si
applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito
inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi
inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza
dovuta dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si
applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono
individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare
singolarmente; con le stesse modalita' puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti
attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso
residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per
motivate ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo
del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente
articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa
ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o
ritardo dell'ente.
2-quinquies: L'ente venditore e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene producendo
apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli onorari
notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati
ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.
Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili
non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli
la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia
intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico
e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di
dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la sottoscrizione e la
vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari o
immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione di
cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili
di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi
ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato
pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per
un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma
di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo'
essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di
alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20
settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto che la
realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al
commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti
immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti
previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che
l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a
copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per
essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica corrisponde un
interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli
esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime
di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione
della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo
fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilita' speciali
fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria
unica".
2. Dopo la lettera F) del comma 109 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' aggiunta la seguente:
"f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono definiti con
circolare del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Si
considerano comunque di pregio gli immobili che sorgono in zone nelle
quali il valore unitario medio di mercato degli immobili e' superiore
del 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato
nell'intero territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino nella detenzione
dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, in regola con i
pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto,
ad un prezzo di vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi
liberi, con le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comma. All'offerta degli immobili si provvede mediante lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, recante indicazione del
prezzo di vendita dell'alloggio, inviata dall'ente proprietario ai
soggetti di cui alla lettera a). Entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento della lettera raccomandata i soggetti presentano domanda
di acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale termine
gli immobili sono posti in vendita con asta pubblica al migliore
offerente".
3. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL) realizzata ai sensi del presente articolo sono
destinati a misure di esonero dal versamento dei premi dovuti dai
datori di lavoro per gli iscritti alle gestioni di cui all'articolo
55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. A tale fine, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sulla base degli effettivi introiti, sono
determinate le aliquote di esonero e gli esercizi contributivi di
riferimento.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-quinquies
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, introdotti dal
comma 1 del presente articolo, possono essere adottate, in quanto
applicabili, da parte degli enti previdenziali per l'attuazione del
programma di dismissione di beni immobiliari di cui al decreto
legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, come definito alla data del 20
settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e
di cui all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto legge n. 79 del
1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 1997.
L'ente venditore e' tenuto a dare priorita' all'alienazione, a favore
dei conduttori, degli immobili individuati ai sensi del comma 1
dell'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, per
i quali sia stata verificata formalmente dall'ente proprietario
l'alta propensione all'acquisto alla data di entrata in vigore della
presente legge. In tale caso l'ente venditore e' tenuto a determinare
il prezzo di vendita con precedenza su ogni altro immobile, secondo
le norme previste.
5. All'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), dopo la parola: "frazionata" sono inserite le
seguenti: "e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui
siano soci gli inquilini";
b) alla lettera c), dopo le parole: " di cui alla lettera b)" sono
inserite le seguenti: "nonche' le modalita' di determinazione del
prezzo di vendita di cui alla lettera d)".
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente gli elementi di tutte le operazioni immobiliari di cui
al presente articolo.





Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del
decreto-legge n. 79 del 1997, come modificato, da ultimo,
dalla presente legge:
"Art. 7 (Programma straordinario di dismissione
di beni immobiliari). - 1. Al fine di consentire
l'immediata realizzazione di un programma straordinario di
dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali
pubblici di cui all'art. 1 del decreto legislativo
16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore
commerciale del predetto programma sulla base delle
valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili
aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle
indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni
oggetto del predetto programma per un valore complessivo
non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema-tipo di contratto
d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro,
le modalita' e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare tramite procedura competitiva
il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non
inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra
stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma,
ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente
interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi in
ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi,
nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili cosi'
acquistati, a garantire il rispetto del diritto di
prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di
cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, e all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662; deve altresi' indicare un istituto bancario che si
impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate
in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in
locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1
stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma
dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il
relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto
o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di
detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione
degli organi ordinari dell'ente.
2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento
una relazione sul programma straordinario di dismissione di
cui al presente articolo indicando per ciascun ente
previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di quelli
da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore
commerciale, le entrate gia' realizzate e quelle attese e
la tipologia degli acquirenti.
2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di
dismissione di beni e diritti immobiliari di enti
previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle
norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra condizione.
Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle
condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina
generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I
diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in
caso di alienazione a uno o piu' intermediari. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con
poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente
nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale di uno
o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati
anche di effettuare la stima del valore di mercato dei
beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali
conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano
prestato attivita' di consulenza e non possono esercitare
alcuna attivita' professionale o di consulenza in conflitto
di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al
comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato. Essi possono essere alienati
singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i
termini che seguono. Gli intermediari acquirenti
corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere
gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la
differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di
acquisto, al netto di una commissione percentuale
progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri
stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in
cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli
immobili neltermine concordato, l'intermediario corrisponde
la differenza tra il valore di mercato degli immobili,
indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo
di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui
al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale
previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario
abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate
alla rivendita, ivi inclusa anche un asta pubblica. In caso
contrario, la differenza dovuta dall'intermediario e'
calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo
periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i
diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le
stesse modalita' puo' essere previsto che l'alienazione
degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i
diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per
gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui
all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non
piu' del 50 per cento del valore complessivo del programma
di vendita degli immobili attuato in base al presente
articolo, con esclusione della commissione percentuale, in
questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi,
in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies. L'ente venditore e' esonerato dalla
consegna dei documenti relativi alla proprieta' o al
diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi
della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le
disposizioni di cui agli artt. 24 e seguenti della stessa
legge. Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione,
i beni immobili non vincolati di proprieta' degli enti
previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad
oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un
provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e
storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei
programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
puo':
a) disciplinare modalita' e tempi per la
sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti
previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri
sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale dell'assistenza di uno o piu'
consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra
primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o diconsulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incaricoricevuto;
b) definire modalita' e tempi di un'operazione
di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione
degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando
sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in
caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari
scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie banche
nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a prestare la
garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai
fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti
eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna
attivita' professionale o di consulenza in conflitto di
interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000
non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una
prima quota di immobili per un valore pari almeno alla
meta' del valore complessivo del programma di cui al comma
1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato con le modalita' di cui al comma 2-quater, puo'
essere disposto che la realizzazione del detto programma
avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a
2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000
il programma di alienazione di immobili residenziali come
definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei
relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalita' di cui al comma 2-quater, puo' essere disposto
che la realizzazione del dettoprogramma avvenga secondo
quanto previsto ai commi da 2-ter a2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e
diritti immobiliari prevista dal presente articolo
affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei
diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti
beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i
ricavi sono acquisiti al bilancio per essere
successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli
immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli
enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla
giacenza determinata per l'applicazione della presente
disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, ai sensi del terzo comma
dell'art. 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le
contabilita' speciali fruttifere intestate agli enti
soggetti al regime di tesoreria unica.".
- Si riporta il testo degli artt. 24, 25, 26, 27
e 28 della legge n. 1089 del 1939, recante: "Tutela delle
cose d'interesse artistico":
"Art. 24. - Il Ministro per l'educazione, sentito
il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e
delle arti, puo' autorizzare l'alienazione di cose di
antichita' e d'arte, di proprieta' dello Stato o di altri
enti o istituti pubblici, purche' non ne derivi danno alla
loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico
godimento.
Il Ministro puo' altresi' autorizzare la
alienazione di duplicati e, in genere, di cose di
antichita' e d'arte che non abbiano interesse per le
collezioni dello Stato o di altro ente o istituto
pubblico.".
"Art. 25. - Il Ministro per l'educazione
nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione,
delle scienze e delle arti, puo' autorizzare, con le
cautele da determinarsi col regolamento, la permuta di cose
d'antichita' e d'arte con altre appartenenti ad enti,
istituti e privati anche stranieri.".
"Art. 26. - Le cose appartenenti ad enti o
istituti legalmente riconosciuti, diversi da quelli
indicati nell'art. 23, possono essere alienate, previa
autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.
Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale
dell'educazione delle scienze e delle arti puo' rifiutare
l'autorizzazione qualora ritenga che l'alienazione produca
un grave danno al patrimonio nazionale tutelato dalla
presente legge o al pubblico godimento della cosa.".
"Art. 27. - E vietata l'alienazione delle
collezioni o serie di oggetti, di proprieta' di enti o
istituti legalmente riconosciuti, per le quali sia
intervenuta la notificazione di cui all'art. 5.
Il Ministro per l'educazione nazionale puo'
autorizzare l'alienazione, anche parziale, nei casi e modi
di cui all'art. 24.".
"Art. 28. - Le disposizioni degli artt. 23, 24,
26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e
di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che
possono importare alienazioni.
Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso e'
riservato allo Stato il diritto di prelazione, da
esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli artt. 31 e
32. Tale diritto puo' essere esercitato anche nel caso in
cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.".
- Il testo dell'art. 14-bis della legge n. 86 del
1994 (richiamato nell'art. 7 del decreto-legge n. 79/1997)
e' riportato nella Nota all'art. 3.
- Per opportuna conoscenza si riporta il terzo
comma dell'art. 1 della legge n. 720/1984 (richiamato
nell'art. 7 del decreto legge n. 79/1997):
"Il tasso di interesse per le somme versate nelle
contabilita' speciali fruttifere di cui al primo comma del
presente articolo deve essere fissato dal decreto
ministeriale in una misura compresa fra il valore
dell'interesse corrisposto per i depositi sui libretti
postali di risparmio e quello previsto per i buoni ordinari
del Tesoro a scadenza trimestrale.".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 109,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
legge:
"109. Le amministrazioni pubbliche che non
rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la
Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a.
(CONSAP) e le societa' a prevalente partecipazione
pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio
immobiliare con le seguenti modalita':
a) e' garantito, nel caso di vendita frazionata
e in blocco, anche a cooperative di abitazione di cui siano
soci gli inquilini, il diritto di prelazione ai titolari
dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti
scaduti e non ancora rinnovati purche' si trovino nella
detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi,
sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto;
b) e' garantito il rinnovo del contratto di
locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini
titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai
limiti di decadenza previsti per la permanenza negli
alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori
composte da ultrasessantacinquenni o con componenti
portatori di handicap, tale limite e' aumentato del venti
per cento;
c) il diritto di prelazione di cui alla lettera
a) e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di
cui alla lettera b), nonche' le modalita' di determinazione
del prezzo di vendita di cui alla lettera d), si applicano
anche nel caso di dismissione del patrimonio im-mobiliare
da parte delle societa' privatizzate o di societa' da
queste controllate;
d) per la determinazione del prezzo di vendita
degli alloggi e' preso a riferimento il prezzo di mercato
degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta
salva la possibilita', in caso di difforme valutazione, di
ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;
e) i soggetti alienanti di cui al presente
comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative
degli inquilini, disciplinano le modalita' di presentazione
delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita
e di accesso ad eventuali mutui agevolati;
f) il 10 per cento del ricavato della
dismissione degli immobili appartenenti alle
amministrazioni statali e' versato su un apposito capitolo
dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio;
f-bis) gli alloggi in edifici di pregio sono
definiti con circolare del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. Si considerano comunque di pregio gli
immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario
medio di mercato degli imnmobili superiore del 70 per cento
rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero
territorio comunale. Tali alloggi sono offerti in vendita
ai titolari di contratti di locazione in corso ovvero di
contratti scaduti non ancora rinnovati purche' si trovino
nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari
conviventi, in regola con i pagamenti al momento della
presentazione della domanda di acquisto, ad un prezzo di
vendita pari al prezzo di mercato degli alloggi liberi, con
le modalita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente
comnma.All'offerta degli immnobili si provvede mediante
lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, recante
indicazione del prezzo di vendita dell'alloggio, inviata
dall'ente proprietario ai soggetti di cui alla lettera a).
Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della
lettera raccomandata i soggetti presentano domanda di
acquisto per gli alloggi offerti. Decorso inutilmente tale
termine gli immobili sono posti in vendita con asta
pubblica al migliore offerente".
- Si riporta il testo dell'art. 55, comma 1,
della legge n. 144 del 1999:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini
tariffari, a decorrere dal 1o gennaio 2000, nell'ambito
della gestione industria dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) di
cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e
successive modificazioni, di seguito denominato "testo
unico", delle seguenti gestioni separate:

1) industria;

2) artigianato;

3) terziario, per le attivita' commerciali, ivi
comprese quelle turistiche, di produzione, intermediazione
e prestazione dei servizi anche finanziari; per le
attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le
relative attivita' ausiliarie;
4) altre attivita' di diversa natura, quali
credito, assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di
cui alla lettera a), dei criteri di classificazione dei
datori di lavoro di cui all'art. 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle
gestioni di cui alla lettera a), anche tenuto conto
dell'attuazione delle norme di cui al decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
nonche' del tasso di infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio,
determinati ai sensi dell'art. 40, terzo comma, del testo
unico, per i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla
lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe
di cui alla lettera c) anche per le attivita' svolte dai
lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari di
cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398,
nonche' previsione della modifica dell'art. 2, comma 6-bis,
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, al fine
della determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di un premio integrativo a
copertura delle prestazioni a carico dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la
determinazione delle retribuzioni per i prestatori d'opera
che non percepiscono retribuzione fissa o accertabile,
salvo quanto disposto dall'art. 118 del testo unico, fermo
restando che tali retribuzioni non potranno comunque
risultare inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi
degli artt. 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con
riferimento a situazioni pregresse, dell'art. 55, comma 5,
della legge 9 marzo 1989, n. 88 e degli artt. 80 e 146 del
testo unico, al fine di ricondurre entro termini temporali
certi e predefiniti il potere di rettifica dell'INAIL dei
propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi
medica e della valutazione da parte dell'INAIL
successivamente al riconoscimento delle prestazioni
conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a
dolo o colpa grave e fermo restando il potere di revisione
dell'Istituto, ai sensi degli artt. 83, 137 e, 146 del
testo unico entro i termini ultimi di revisionabilita'
delle rendite, non integra gli estremi di un errore
rilevante ai fini della rettifica;
h) rideterminazione, per l'anno 2000, dei
contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori
autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e
previsione, per gli anni successivi, della loro
rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del consiglio di amministrazione dell'INAIL,
finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le
specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare
il risanamento, l'efficacia e l'economicita' della
gestione, in relazione agli obiettivi di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto
dagli artt. 1 e 4 del testo unico, dell'estensione
dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni,
contrattuali o di legge, di tutela con polizze
privatistiche, ai lavoratori dell'area dirigenziale ed agli
sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'art. 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori
parasubordinati soggetti a rischi lavorativi specifici;
individuazione dei relativi riferimenti retributivi e
classificativi ai fini tariffari; previsione, in via
sperimentale, per il triennio 1999-2001, nell'ambito delle
spese istituzionali dell'INAIL, della destinazione di
congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, dirette a
sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle
piccole e medie imprese e dei settori agricolo e
artigianale alle normative di sicurezza e igiene del
lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e successive modificazioni, ovvero progetti
per favorire l'applicazione degli artt. 21 e 22 del citato
decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la
produzione di strumenti e prodotti informatici,
multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di
produzione; i progetti saranno approvati dal consiglio di
amministrazione dell'Istituto secondo i criteri di
priorita' che dovranno essere determinati attraverso una
direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore dell'atto di esercizio della
delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno
fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed
i termini di invio, nonche' l'entita' delle risorse che
annualmente l'Istituto destinera' al finanziamento ed al
sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e
la revisione periodica dell'elenco delle malattie
professionali, fermo restando che sono considerate malattie
professionali anche quelle, non comprese nell'elenco, delle
quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n) previsione di un sistema di rivalutazione
delle rendite secondo uno schema misto che preveda
annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di
tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base
della vigente legislazione, la rivalutazione connessa alla
variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 8,
comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p) revisione della normativa in materia di
cumulo fra il trattamento di reversibilita' a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i superstiti
erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del
lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale, ai sensi dell'art. 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il
triennio 1999-2001, della destinazione da parte dell'INAIL,
sulla base degli indirizzi emanati dal proprio organo di
indirizzo e vigilanza, ed in raccordo con le iniziative
delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione,
per promuovere o finanziare progetti formativi di
riqualificazione professionale degli invalidi del lavoro,
nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio
di amministrazione, in forma analoga a quanto previsto per
i progetti di cui alla lettera l), progetti per
l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
e medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che
sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della
gestione del Casellario centrale infortuni, prevedendo:

1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i
gestori pubblici e privati di forme di assicurazione
infortuni, professionali e non professionali, di comunicare
al Casellario le informazioni necessarie per identificare
il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito
regolamento ministeriale;

2) l'obbligo per il Casellario di fornire ai
soggetti di cui al numero 1) informazioni aggregate ovvero
sull'esistenza di precedenti, con modalita' che utilizzino
nella misura massima possibile le moderne tecnologie
comunicative;

3) un ordinamento del Casellario che, ferma
restando la utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL,
ne garantisca l'autonomia con previsione di una separata
gestione nell'ambito del bilancio del-l'INAIL e di un
organo di governo e gestione espressione dei soggetti
interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle
procedure, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore
speditezza all'azione amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per
la tutela dell'infortunio in itinere che recepisca i
principi giurisprudenziali consolidati in materia.
2. - 7. (Omissis).".
- Il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n.
104, reca: "Attuazione della delega conferita dall'art. 3,
comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in
campo immobiliare" ed e' pubblicato nel supplemento
ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 1996.
- Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 104 del 1996:
"Art. 6 (Piani di alienazione e criteri per la
vendita). - 1. Nei piani di alienazione sono da inserire
prioritariamente edifici con forte propensione all'acquisto
da parte degli assegnatari e edifici parzialmente alienati.
2. - 10. (Omissis).".

ART. 3.
(Fondi istituiti con apporto di beni immobiliari).
1. Il comma 14 dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994,
n. 86, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"14. Le somme derivanti dal collocamento dei titoli speciali
emessi ai sensi del comma 13 o dalla cessione delle quote del fondi
sottoscritte ai sensi del comma 1 con apporti dello Stato o di enti
previdenziali pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi
fondi per dette quote, affluiscono agli enti titolari ".





Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 14-bis della
legge n. 86 del 1994, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
"Art. 14-bis (Fondi istituiti con apporto di beni
immobili). - 1. In alternativa alle modalita' operative
indicate negli artt. 12, 13 e 14, le quote del fondo
possono essere sottoscritte, entro un anno dalla sua
costituzione, con apporto di beni immobili o di diritti
reali su immobili, qualora l'apporto sia costituito per
oltre il 51 per cento da beni e diritti apportati
esclusivamente dallo Stato, da enti previdenziali pubblici,
da regioni, da enti locali e loro consorzi, nonche' da
societa' interamente possedute, anche indirettamente, dagli
stessi soggetti. Alla istituzione del fondo con apporto in
natura si applicano l'art. 12, commi 1, 2, lettere a), d),
e), l), m), o), p), r), s-bis), e 6, e l'art. 14, commi 7 e
8. Si applicano altresi', in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 12, commi 4 e 5.
2. Ai fini del presente articolo la societa' di
gestione non deve essere controllata, ai sensi dell'art.
2359 del codice civile, neanche indirettamente, da alcuno
dei soggetti che procedono all'apporto. Tuttavia, ai fini
della presente disposizione, nell'individuazione del
soggetto controllante non si tiene conto delle
partecipazioni detenute dal Ministero del tesoro. La misura
dell'investimento minimo obbligatorio nel fondo di cui
all'art. 13, comma 8, e' determinata dal Ministro del
tesoro nel limite massimo dell'uno per cento dell'ammontare
del fondo.
3. Il regolamento del fondo deve prevedere
l'obbligo, per i soggetti che effettuano conferimenti in
natura, di integrare gli stessi con un apporto in denaro
non inferiore al 5 per cento del valore del fondo. Detto
obbligo non sussiste qualora partecipino al fondo,
esclusivamente con apporti in denaro, anche soggetti
diversi da quelli che hanno effettuato apporti in natura ai
sensi del comma 1 e sempreche' il relativo apporto in
denaro non sia inferiore al 10 per cento del valore del
fondo. La liquidita' derivata dagli apporti in denaro non
puo' essere utilizzata per l'acquisto di beni immobili o
diritti reali immobiliari; fanno eccezione gli acquisti di
beni immobili e diritti reali immobiliari strettamente
necessari ad integrare i progetti di utilizzo di beni e
diritti apportati ai sensi del comma 1 e sempreche' detti
acquisti comportino un investimento non superiore al 30 per
cento dell'apporto complessivo in denaro.
4. Gli immobili apportati al fondo ai sensi del
comma 1 sono sottoposti alle procedure di stima previste
dall'art. 8 anche al momento dell'apporto; la relazione
deve essere redatta e depositata al momento dell'apporto
con le modalita' e le forme indicate nell'art. 2343 del
codice civile e deve contenere i dati e le notizie
richiesti dai commi 1 e 4 dell'art. 8.
5. Agli immobili apportati al fondo da soggetti
diversi da quelli indicati al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 14, commi 6 e 6-ter.
6. Con modalita' analoghe a quelle previste
dall'art. 12, comma 3, la societa' di gestione procede
all'offerta al pubblico delle quote derivate
dall'istituzione del fondo ai sensi del comma 1. A tal
fine, le quote sono tenute in deposito presso la banca
depositaria. L'offerta al pubblico deve essere corredata
dalla relazione dei periti di cui al comma 4 e, ove
esistente, dal certificato attestante l'avvenuta
approvazione dei progetti di utilizzo dei beni e dei
diritti da parte della conferenza di servizi di cui al
comma 12. L'offerta al pubblico deve concludersi entro
diciotto mesi dalla data dell'ultimo apporto in natura e
comportare collocamento di quote per un numero non
inferiore al 60 per cento del loro numero originario presso
investitori diversi dai soggetti conferenti. Il regolamento
del fondo prevede le modalita' di esecuzione del
collocamento, il termine per il versamento dei
corrispettivi da parte degli acquirenti delle quote, le
modalita' con cui la societa' di gestione procede alla
consegna delle quote agli acquirenti, riconosce i
corrispettivi ai soggetti conferenti e restituisce ai
medesimi le quote non collocate.
7. Gli interessati all'acquisto delle quote
offerte ai sensi del comma 6 sono tenuti a fornire alla
societa' di gestione, su richiesta della medesima, garanzie
per il buon esito dell'impegno di sottoscrizione assunto.
Le possibili forme di garanzia sono indicate nel
regolamento del fondo.
8. Entro sei mesi dalla consegna delle quote agli
acquirenti, la societa' di gestione richiede alla CONSOB
l'ammissione dei relativi certificati alla negoziazione in
un mercato regolamentato, salvo il caso in cui le quote
siano destinate esclusivamente ad investitori istituzionali
ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera a).
9. Qualora, decorso il termine di diciotto mesi
dalla data dell'ultimo apporto in natura, risulti collocato
un numero di quote inferiore a quello indicato nel comma 6,
la societa' di gestione dichiara il mancato raggiungimento
dell'obiettivo minimo di collocamento, dichiara caducate le
prenotazioni ricevute per l'acquisto delle quote e delibera
la liquidazione del fondo, che viene effettuata da un
commissario nominato dal Ministro del tesoro e operante
secondo le direttive impartite dal Ministro medesimo, il
quale provvedera' a retrocedere i beni immobili e i diritti
reali immobiliari apportati ai soggetti conferenti.
10. Gli apporti al fondo istituiti a norma del
comma 1 non danno luogo a redditi imponibili ovvero a
perdite deducibili per l'apportante al momento
dell'apporto. Le quote ricevute in cambio dell'immobile o
del diritto oggetto di apporto mantengono, ai fini delle
imposte sui redditi, il medesimo valore fiscalmente
riconosciuto anteriormente all'apporto. La cessione di
quote da parte di organi dello Stato per importi superiori
ovvero anche inferiori a quelli attribuiti agli immobili o
ai diritti reali immobiliari al momento del conferimento ai
sensi del comma 4 comporta una corrispondente proporzionale
rettifica del valore fiscalmente riconosciuto dei beni e
dei diritti medesimi rilevante ai fini dell'art. 15.
11. Per l'insieme degli apporti di cui al comma 1
e delle eventuali successive retrocessioni di cui al comma
9, e' dovuto in luogo delle ordinarie imposte di registro,
ipotecaria e catastale e dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili, un'imposta
sostitutiva di lire 1 milione che e' liquidata dall'ufficio
del registro a seguito di denuncia del primo apporto in
natura e che deve essere presentata dalla societa' di
gestione entro sei mesi dalla data in cui l'apporto stesso
e stato effettuato.
12. I progetti di utilizzo degli immobili e dei
diritti apportati a norma del comma 1 di importo
complessivo superiore a 2 miliardi di lire, risultante
dalla relazione di cui al comma 4, sono sottoposti
all'approvazione della conferenza di servizi di cui
all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, le determinazioni concordate
nelle conferenze di servizi sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nulla osta e gli assensi
comunque denominati. Qualora nelle conferenze non si
pervenga alle determinazioni conclusive entro novanta
giorni dalla convocazione ovvero non si raggiunga
l'unanimita', anche in conseguenza della mancata
partecipazione ovvero della mancata comunicazione entro
venti giorni delle valutazioni delle amministrazioni e dei
soggetti regolarmente convocati, le relative determinazioni
sono assunte ad ogni effetto dal Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri; il suddetto termine puo' essere prorogato una
sola volta per non piu' di sessanta giorni. I termini
stabiliti da altre disposizioni di legge e regolamentari
per la formazione degli atti facenti capo alle
amministrazioni e soggetti chiamati a determinarsi nelle
conferenze di servizi, ove non risultino compatibili con il
termine di cui al precedente periodo, possono essere
ridotti con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri per poter consentire di assumere le determinazioni
delle conferenze di servizi nel rispetto del termine
stabilito nel periodo precedente. Eventuali carenze,
manchevolezze, errori od omissioni della conferenza nel
procedimento di approvazione del progetto non sono
opponibili alla societa' di gestione, al fondo, ne' ai
soggetti cui sono stati trasmessi, in tutto ovvero anche
solo in parte, i relativi diritti.
13. Il Ministro del tesoro puo' emettere titoli
speciali che prevedono diritti di conversione in quote dei
fondi istituiti ai sensi del comma 1. Le modalita' e le
condizioni ditali emissioni sono fissate con decreto dello
stesso Ministro. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, il Ministro
del tesoro puo' emettere titoli speciali che prevedano
diritti di conversione in quote dei fondi istituiti ai
sensi del comma 1. Le modalita' e le condizioni ditali
emissioni sono fissate con decreto dello stesso Ministro.
14. Le somme derivanti dal collocamnento dei
titoli speciali emessi ai sensi del comnma 13 o dalla
cessione delle quote dei fondi sottoscritte ai sensi del
comma 1 con apporti dello Stato o di enti previdenziali
pubblici, nonche' i proventi distribuiti dagli stessi fondi
per dette quote, affluiscono agli enti titolari.
15. Gli enti locali territoriali sono
autorizzati, fino a concorrenza del valore dei beni
conferiti, ad emettere prestiti obbligazionari convertibili
in quote dei fondi istituiti ai sensi del comma 1, secondo
le modalita' di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre
1994, n. 724. In alternativa alla procedura prevista al
comma 6, per le quote di propria pertinenza, gli enti
locali territoriali possono emettere titoli speciali che
prevedano diritti di conversione in quote di fondi
istituiti o da istituirsi ai sensi del comma 1, secondo le
modalita' di cui all'art. 35 della predetta legge n. 724
del 1994.
16. Le somme derivanti dal collocamento dei
titoli emessi ai sensi del comma 15 o dalla cessione delle
quote nonche' dai proventi distribuiti dai fondi sono
destinate al finanziamento degli investimenti secondo le
norme previste dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.
77, nonche' alla riduzione del debito complessivo.
17. Qualora per l'utilizzazione o la
valorizzazione dei beni e dei diritti da conferire ai sensi
del comma 1 da parte degli enti locali territoriali sia
prevista dal regolamento del fondo l'esecuzione di lavori
su beni immobili di pertinenza del fondo stesso, gli enti
locali territoriali conferenti dovranno effettuare anche i
conferimenti in denaro necessari nel rispetto dei limiti
previsti al comma 1. A tal fine gli enti conferenti sono
autorizzati ad emettere prestiti obbligazionari
convertibili in quote del fondo fino a concorrenza
dell'ammontare sottoscritto in denaro. Le quote del fondo
spettanti agli enti locali territoriali a seguito dei
conferimenti in denaro saranno tenute in deposito presso la
banca depositaria fino alla conversione.".

ART. 4.
(Patrimonio immobiliare dello Stato).
1. Al comma 86 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono soppresse le seguenti parole: "aventi valore significativo"
ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: "Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica si avvale a tal fine di
uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere".
2. Il comma 87 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' abrogato.
3. Il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"99. I beni immobili e i diritti immobiliari appartenenti al
patrimonio dello Stato non conferiti nei fondi di cui al comma 86,
individuati dal Ministro delle finanze, possono essere alienati
secondo programmi, modalita' e tempi definiti, di concerto con il
Ministro delle finanze, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che ne cura l'attuazione. In detti
programmi vengono altresi' stabiliti le modalita' di esercizio del
diritto di prelazione previsto dal comma 113, i diritti attribuiti ai
conduttori e gli obblighi a carico degli stessi secondo i medesimi
criteri previsti dal secondo periodo della lettera d) del comma 1
dell'articolo 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale a
tal fine di uno o piu' consulenti immobiliari, incaricati anche della
valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
non possono esercitare alcuna attivita' professionale o di consulenza
in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico
ricevuto. I beni e i diritti immobiliari dello Stato, anche non
compresi nei programmi sono alienati in deroga alle norme di
contabilita' di Stato. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna
dei documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche'
alla regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. I beni
e i diritti immobiliari compresi nei programmi possono essere
alienati a uno o piu' intermediari scelti con procedure competitive e
secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti
corrispondono al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica l'importo pattuito e si impegnano a
rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al
netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale
differenza. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla
rivendita degli immobili nel termine concordato, lo stesso
corrisponde al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica la differenza tra il valore di mercato degli
immobili, indicato dal consulente di cui al comma 86, e il prezzo di
acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo
precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica
solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte
le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta
pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario
e' calcolata includendo la commissione. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, puo' essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita successiva. All'alienazione singola dei beni e diritti
immobiliari, anche non compresi nei programmi, a soggetti diversi
dagli intermediari, provvede il Ministero delle finanze".
4. Dopo il comma 99 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' inserito il seguente:
"99-bis. Le disposizioni di cui al comma 99 si applicano anche ai
beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato non conferiti
nei fondi di cui al comma 86, suscettibili di utilizzazione agricola;
il relativo programma di alienazione e' definito di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, che ne cura
l'attuazione. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
solo agli immobili destinati alla coltivazione; non sono ricompresi
gli usi civici non agricoli, i boschi, i demani, compresi quelli
marittimi e quelli finalizzati allo svolgimento, da parte di aziende
demaniali, di programmi di biodiversita' animale e vegetale, le aree
interne alle citta' e quelle in possesso o in gestione alle
universita' agrarie. La rivendita, previo accorpamento in lotti
minimi di dieci ettari e comunque in lotti atti ad assicurare la
piena vitalita' aziendale compresa quella di fondi confinanti, deve
essere effettuata preferibilmente ad imprenditori agricoli, con
preferenza per i giovani imprenditori che non abbiano superato i
quaranta anni di eta'. Il Ministro delle politiche agricole e
forestali presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attuazione delle disposizioni del presente comma".
5. Il comma 100 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e' sostituito dal seguente:
"100. Lo Stato venditore e' esonerato dalla consegna dei documenti
relativi alla proprieta' o al diritto sul bene nonche' alla
regolarita' urbanistica e a quella fiscale producendo apposita
dichiarazione di titolarita' del diritto e di regolarita' urbanistica
e fiscale. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le
valutazioni di interesse storico e artistico sui beni da alienare
sono effettuate secondo le modalita' e i termini stabiliti con il
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 32 della legge 23
dicembre 1998, n. 448. Qualora, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, il regolamento di cui all'articolo 32 della
predetta legge n. 448 del 1998 ancora non sia stato emanato, il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
comunica l'elenco degli immobili oggetto di alienazione al Ministero
per i beni e le attivita' culturali che si pronuncia entro e non
oltre novanta giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine
all'eventuale sussistenza dell'interesse storico artistico
individuando, in caso positivo, le singole parti soggette a tutela
degli immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della
legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le approvazioni e le autorizzazioni di
cui alla predetta legge n. 1089 del 1939 sono rilasciate entro
novanta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine
senza che la valutazione sia stata effettuata vi provvede, in via
sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei ministri".
6. Al comma 102 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, le parole: "approvati e resi esecutivi" sono sostituite dalla
seguente: "stipulati".
7. I commi 103 e 104 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono abrogati.
8. All'articolo 2, comma 2, della legge 11 luglio 1986, n. 390,
dopo le parole: "di enti pubblici territoriali," sono inserite le
seguenti: "ivi compresi gli Enti Parco nazionali,".
9. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 6 e 8 si applicano
fino alla piena operativita' dell'Agenzia del demanio di cui
all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300.
10. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"1. Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione
del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, puo' conferire o vendere a societa' per azioni, anche
appositamente costituite, compendi o singoli beni immobili o diritti
reali su di essi, anche se per legge o per provvedimento
amministrativo o per altro titolo posti nella disponibilita' di
soggetti diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi
governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di
uno o piu' consulenti immobiliari o finanziari, incaricati anche
della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita' di Stato, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni immobili o
diritti reali su di essi relativamente alle operazioni di
conferimento o di vendita per le quali abbiano prestato attivita' di
consulenza. I valori di conferimento, ai fini di quanto previsto
dall'articolo 2343 del codice civile, sono determinati in misura
corrispondente alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita
sono determinati in base alla stima del consulente di cui al presente
comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei documenti relativi
alla proprieta' o al diritto sul bene. Il Ministro delle finanze
produce apposita dichiarazione di titolarita' del diritto. Gli
onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Le valutazioni di
interesse storico e artistico sui beni da alienare sono effettuate
secondo le modalita' e i termini stabiliti con il regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 32 della presente legge".
11. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' sostituito dal seguente:
"3. I comuni, le province e le regioni nel cui territorio e'
situato l'immobile oggetto di dismissione o concessione hanno diritto
di prelazione. A tale fine il Ministero della difesa e' tenuto a
notificare ai comuni, alle province e alle regioni il valore dei beni
determinato e approvato ai sensi dell'articolo 3, comma 112, lettera
c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di prelazione
deve essere esercitato entro il termine di quarantacinque giorni
dalla notificazione. In mancanza della notificazione comuni, province
e regioni hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da
ogni successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle province e
quindi alle regioni. I comuni, le province e le regioni mantengono
per almeno trenta anni la destinazione pubblica degli immobili
oggetto di dismissione o concessione".
12. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli
immobili effettuate ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai
fini delle previste riassegnazioni, al netto di quanto spettante per
le attivita' svolte dalla societa' incaricata delle attivita' di
dismissione e valorizzazione.
13. La riassegnazione prevista dal comma 95 dell'articolo 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non si applica per gli anni 2000,
2001 e 2002.
14. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche agli immobili adibiti ad
uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con
i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze
del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero
dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attivano, entro il 31
dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio
immobiliare, secondo le modalita' stabilite nel comma 109 del citato
articolo 3 della legge n. 662 del 1996.
15. Le regioni e gli enti locali possono applicare le disposizioni
del presente articolo all'alienazione di diritti e di beni
immobiliari di proprieta' degli enti medesimi.
16. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
analiticamente tutte le operazioni immobiliari di cui ai commi 1, 3,
4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del presente articolo.





Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 86,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
legge:
"86. Il Ministro del tesoro, al fine di attivare
il processo di dismissione del patrimonio immobiliare dello
Stato, e' autorizzato a sottoscrivere quote di fondi
immobiliari istituiti ai sensi del-l'art. 14-bis della
legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal comma
111, mediante apporto di beni immobili e di diritti reali
su immobili appartenenti al patrimonio dello Stato, nonche'
mediante apporti in denaro nella misura stabilita dalla
citata legge n. 86 del 1994. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica si avvale a tal
fine di uno o piu' consulenti finanziari o immobiliari,
incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche
in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con
procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed
estere".
- L'art. 14-bis della legge n. 86 del 1994
(richiamato sopra) e' riportato nella Nota all'art. 3.
- Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 3,
legge n. 662 del 1996, ora abrogato:
"87. Si considerano di valore significativo gli
immobili, i diritti reali su immobili, i complessi di beni
e di diritti reali su immobili di valore catastale
complessivo non inferiore a due miliardi di lire. In caso
di inesistenza di valore catastale si fa riferimento a
valori attribuiti dal competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 3, comma 113, della legge n. 662 del 1996
(richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996):
"113. In caso di alienazione dei beni conferiti,
ai sensi del comma 86, ai fondi immobiliari istituiti ai
sensi dell'art. 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86,
come sostituito dal comma 111, di alienazione dei beni
immobili e dei diritti reali su immobili appartenenti allo
Stato non conferiti nei medesimi fondi, secondo quanto
previsto dal comma 99, e di alienazione per quelli
individuati dal comma 112, gli enti locali territoriali
possono esercitare il diritto di prelazione".
- L'art. 7 del decreto legge n. 79 del 1997
(richiamato nell'art. 3, comma 99, legge n. 662/1996) e'
riportato nella Nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 32 della legge n.
448 del 1998 (richiamato nell'art. 3, comma 100, legge n.
662/1996):
"Art. 32 (Alienazioni di beni immobili di
interesse storico e artistico di proprieta' dei comuni e
delle province). - 1. I beni immobili di interesse storico
e artistico dello Stato, delle regioni, delle province e
dei comuni non sono alienabili salvo che nelle ipotesi
previste con regolamento da adottare ai sensi dell'art 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nel rispetto dei seguenti criteri:
a) autorizzazione della alienazione,
concessione o convenzione con soggetti pubblici o privati
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
che si pronuncia entrc un termine perentorio, a condizione
che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita' e
la fruizione dei beni e sia garantita la compatibilita'
della destinazione d'uso con il loro carattere storico e
artistico;
b) definizione dei criteri per la
individuazione della tipologia dei beni per i quali puo'
essere concessa l'autorizzazione;
c) criteri in ordine alle prescrizioni relative
alla conservazione ed all'uso dei beni;
d) risoluzione del contratto di alienazione in
caso di violazione delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione;
e) individuazione, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore del regolamento, da parte del
Ministero per i beni e le attivita' culturali in
collaborazione con gli enti interessati, dei beni immobili
di interesse storico e artistico delle regioni, delle
province e dei comuni;
f) possibilita' di prevedere il diritto di
prelazione a favore di altri enti pubblici territoriali o
enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
g) abrogazione espressa delle norme, anche di
legge, incompatibili.
2. Sono fatte salve le procedure di alienazione
gia' avviate in attuazione dell'art. 12 della legge
15 maggio 1997, n. 127, a condizione che le stesse siano
pervenute alla fase dell'aggiudicazione prima della data di
entrata in vigore della legge 16 giugno 1998, n. 191".
- Gli articoli 24 e segg. della legge n. 1089 del
1939 (richiamati nell'art. 3, comma 100, legge n. 662/1996)
sono riportati nella Nota all'art. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 102,
della legge n. 662 del 1996, come modificato dalla presente
legge:
"102. I contratti sono stipulati,
rispettivamente, dal direttore generale del dipartimento
del territorio del Ministero delle finanze per importi
superiori a 2.000 milioni di lire, dal direttore centrale
del demanio per importi nel limite compreso tra 600 e 2.000
milioni di lire, dai direttori delle direzioni
compartimentali del territorio per importi nel limite di
600 milioni di lire".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dei commi 103 e 104 dell'art. 3, legge n. 662 del 1996, ora
abrogati:
"103. Il prezzo di vendita degli immobili da
porre a base del pubblico incanto o dell'eventuale
trattativa privata viene determinato, entro e non oltre
sessanta giorni dalla richiesta della perizia, a seguito di
documentate indagini di mercato eseguite a livello localee
tenuto conto dei valori rilevati, all'attualita',
dall'osservatorio del mercato dei valori immobiliari
istituito presso il dipartimento delterritorio.
104. Qualora ragioni di convenienza e
opportunita' lo richiedano, potra' essere accordata
all'acquirente la rateizzazione del pagamento del prezzo,
per un massimo di dieci rate con cadenza bimestrale ed
entro venti mesi dalla stipula del contratto".
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
390 del 1986, come modificato dalla presente legge:
"Art. 2. - 1. I rapporti tra lo Stato e le
aziende autonome statali prive di personalita' giuridica,
in materia di utilizzazione di beni immobili, sono
reciprocamente regolati a norma del secondo comma dell'art.
1 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
2. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione o la
locazione di beni immobili demaniali o patrimoniali dello
Stato in favore di enti pubblici territoriali, ivi compresi
gli Enti Parco nazionali, delle unita' sanitarie locali,
nonche' di enti ecclesiastici, civilmente riconosciuti,
della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose
i cui rapporti con lo Stato siano regolati per legge sulla
base delle intese di cui all'art. 8 della Costituzione.
Alle concessioni e alle locazioni si applicano le
disposizioni del comma 1 dell'art. precedente per quanto
riguarda la durata e l'ammontare del canone annuo
ricognitorio, nonche' le disposizioni dei commi 2, 4, 5 e 6
dello stesso articolo".
- Si riporta il testo dell'art. 65 del decreto
legislativo n. 300del 1999:
"Art. 65 (Agenzia del demanio). - 1. All'agenzia
del demanio e' attribuita l'amministrazione dei beni
immobili dello Stato, con il compito di razionalizzarne e
valorizzarne l'impiego; di sviluppare il sistema
informativo sui beni del demanio e del patrimonio,
utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini
conoscitivi ed operativi, criteri di mercato, di gestire
con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di
provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di
utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di
tali immobili.
2. L'agenzia puo' stipulare convenzioni per le
gestioni dei beni immobiliari con le regioni gli enti
locali ed altri enti pubblici. Puo' avvalersi, a supporto
delle proprie attivita' estimative e sulla base di apposita
convenzione, dei dati forniti dall'osservatorio del mercato
immobiliare dell'agenzia del territorio".
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
"Art. 19 (Beni immobili statali). - 1.
Nell'ambito del processo di dismissione o di valorizzazione
del patrimonio immobiliare statale, il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto
con il Ministro delle finanze, anche in deroga alle norme
di contabilita' di Stato, puo' conferire o vendere a
societa' per azioni, anche appositamente costituite,
compendi o singoli beni immobili o diritti reali su di
essi, anche se per legge o per provvedimento amministrativo
o per altro titolo posti nella disponibilita' di soggetti
diversi dallo Stato che non ne dispongano per usi
governativi, per la loro piu' proficua gestione. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica si avvale di uno o piu' consulenti immobiliari o
finanziari, incaricati anche della valutazione dei beni,
scelti, anche in deroga alle norme di contabilita' di
Stato, con procedure competitive tra primarie societa'
nazionali ed estere. I consulenti immobiliari e finanziari
sono esclusi dall'acquisto di compendi o singoli beni
immobili o diritti reali su di essi relativamente alle
operazioni di conferimento o di vendita per le quali
abbiano prestato attivita' di consulenza. I valori di
conferimento, ai fini di quanto previsto dall'art. 2343 del
codice civile, sono determinati in misura corrispondente
alla rendita catastale rivalutata. I valori di vendita sono
determinati in base alla stima del consulente di cui al
presente comma. Lo Stato e' esonerato dalla consegna dei
documenti relativi alla proprieta' o al diritto sul bene.
Il Ministro delle finanze produce apposita dichiarazione di
titolarita' del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti
al 20 per cento. Le valutazioni di interesse storico e
artistico sui beni da alienare sono effettuate secondo le
modalita' e i termini stabiliti con il regolamento adottato
ai sensi dell'art. 32 della presente legge.
2. Si applica l'art 3, comma 95, lettera b),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, oppure, ove i beni
ricadano nella circoscrizione di un solo comune, e'
attribuita ad esso una partecipazione nelle societa' di cui
al comma 1 nei limiti stabiliti dalla medesima norma.
3. Le societa' cui sono conferiti beni che non
possono essere alienati ne curano l'esercizio e la
valorizzazione e corrispondono un compenso annuo allo Stato
a titolo di corrispettivo per la loro utilizzazione.
4. Il capitale delle societa' di cui al comma 3 e
quello delle societa' cui sono da conferire beni
alienabili, fermi restando i vincoli gravanti sui beni,
possono appartenere ad amministrazioni pubbliche e a
soggetti privati.
5. E' soppresso il termine di cui all'art. 3,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prorogato
dall'art. 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la
individuazione di beni e di diritti reali immobiliari
costituenti apporto dello Stato ai fondi immobiliari di cui
all'art. 14-bis, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, e
successive modificazioni. E' inoltre soppresso il termine
per promuovere la costituzione di fondi istituiti con
l'apporto dei beni predetti, di cui all'art. 3, comma 91,
della citata legge n. 662 del 1996.
6. Possono essere affidati in concessione o con
contratto a privati o ad amministrazioni pubbliche, che
promuovono e si obbligano ad attuare il relativo progetto,
l'adattamento, la ristrutturazione o la ricostruzione di
beni immobili non piu' utilizzati dall'amministrazione
statale e dagli enti locali, per la loro proficua
utilizzazione da parte degli stessi soggetti e con
corresponsione, per il tempo di godimento dei beni, di un
prezzo all'amministrazione statale ed agli enti locali
fissato tenendo conto dell'impegno finanziario derivante
dall'esecuzione del progetto e del valore di mercato del
bene. La revoca della concessione o la risoluzione del
contratto possono essere disposte, in accordo con il terzo
finanziatore, in caso di mancata ottemperanza, da parte del
concessionario o del contraente privato, delle obbligazioni
assunte con il terzo finanziatore.
7. All'attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede con decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del
Ministro delle finanze e degli altri Ministri competenti.
8. Resta comunque fermo quanto disposto dall'art.
3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
9. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 12
della legge 15 maggio 1997, n. 127, la parola: novanta e'
sostituita dalla seguente: centoventi .
10. Sulla attuazione delle disposizioni del
presente articolo, sulla entita' e qualita' della
valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e
sull'attivita' delle societa' di cui al comma 3, i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
delle finanze presentano una relazione annuale al
Parlamento".
- Si riporta il testo dell'art. 2343 del codice
civile, sopra richiamato:
"Art. 2343 (Stima dei conferimenti di beni in
natura e di crediti). - Chi conferisce beni in natura o
crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto
designato dal presidente del tribunale, contenente la
descrizione dei beni o dei crediti conferiti, il valore a
ciascuno di essi attribuito, i criteri di valutazione
seguiti, nonche' l'attestazione che il valore attribuito
non e' inferiore al valore nominale, aumentato
dell'eventuale sopraprezzo, delle azioni emesse a fronte
del conferimento. La relazione deve essere allegata
all'atto costitutivo.
All'esperto nominato dal presidente del tribunale
si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di
procedura civile.
Gli amministratori e i sindaci devono, nel
termine di sei mesi dalla costituzione della societa',
controllare le valutazioni contenute nella relazione
indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi,
devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando
le valutazioni non sono state controllate, le azioni
corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono
restare depositate presso la societa'.
Se risulta che il valore dei beni o dei crediti
conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui
avvenne il conferimento, la societa' deve proporzionalmente
ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che
risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente puo'
versare la differenza in danaro o recedere dalla societa'".
- Si riporta il testo dell'art. 44 della legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
"Art. 44 (Dismissione di immobili del Ministero
della difesa). - 1. Sulla base di una aggiornata
valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali
derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze
armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della difesa, di
concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e delle finanze, nonche' con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, relativamente
agli immobili soggetti a tutela, e con il Ministro
dell'ambiente, relativamente ai beni compresi in aree
protette o di particolare pregio naturalistico, sono
individuati, per la loro dismissione, attraverso
alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi
in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in
relazione ai quali sia accertato il venir meno
dell'interesse all'utilizzo per finalita' militari, ovvero
non risulti piu' economicamente conveniente la gestione
diretta. Resta confermato quanto disposto dall'art. 3,
comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le
disposizioni contenute nelle lettere da a) a e), del comma
112 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
3. I comuni, le province e le regioni nel cui
territorio e' situato l'immobile oggetto di dismissione o
concessione hanno diritto di prelazione. A tale fine il
Ministero della difesa e' tenuto a notificare ai comuni,
alle province e alle regioni il valore dei beni determinato
e approvato ai sensi dell'art. 3, comma 112, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il diritto di
prelazione deve essere esercitato entro il termine di
quarantacinque giorni dalla notificazione. In mancanza
della notificazione comuni, province e regioni hanno
diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da ogni
successivo avente causa. La priorita' per l'esercizio del
diritto di prelazione e' attribuita ai comuni, quindi alle
province e quindi alle regioni. I comuni, le province e le
regioni mantengono per almeno trenta anni la destinazione
pubblica degli immobili oggetto di dismissione o
concessione.
4. Le risorse derivanti dalle alienazioni e
gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente
articolo e dell'art. 3, comma 112, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di
lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero
della difesa con le modalita' di cui all'art. 17, terzo
comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del
Ministero della difesa, per il conseguimento degli
obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo,
strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 112, lettera f),
della citata legge n. 662 del 1996 e all'art. 2, comma 14,
della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.
5. Dopo l'undicesimo comma dell'art. 4 della
legge 18 agosto 1978, n. 497, e' inserito il seguente: Nei
casi in cui le permute gia' avviate, stipulate tra
l'amministrazione della difesa e gli enti locali, di cui al
presente articolo, non siano state ancora definitivamente
concluse alla data del 31 dicembre 1998:
a) le aree del demanio dello Stato oggetto di
permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilita'
continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del
presente articolo e che siano state destinate in modo
irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle
comunita' residenti nel relativo ambito territoriale, sono
trasferite al patrimonio indisponibile dell'ente locale;
b) gli alloggi di servizio, se e in quanto
venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali,
destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del
personale militare, realizzati a carico delle risorse
finanziarie dell'ente locale sono considerati
infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di
cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge. Sono
fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da
stime effettuate dai competenti uffici tecnici erariali e
penali derivanti da inadempienze contrattuali .
6. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare
applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai
beni individuati con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 234 del 7 ottobre 1997.
7. Il Ministro della difesa comunica
semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le
dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative
destinazioni. Le medesime comunicazioni sono rese al
Comitato misto pariterico per le servitu' militari delle
regioni interessate, limitatamente ai provvedimenti che le
riguardano".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 112,
della legge n. 662 del 1996:
"112. Per le esigenze organizzative e finanziarie
connesse alla ristrutturazione delle Forze armate, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri del
tesoro e delle finanze, sono individuati gli immobili da
inserire in apposito programma di dismissioni da realizzare
secondo le seguenti procedure:
a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e
gestioni dei beni potranno essere effettuate, anche in
deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive
modificazioni, ed al regolamento emanato con regio decreto
17 giugno 1909, n. 454, nonche' alle norme sulla
contabilita' generale dello Stato, fermi restando i
principi generali dell'ordinamento giuridico contabile,
mediante conferimento di apposito incarico a societa' a
prevalente capitale pubblico, avente particolare
qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel
settore immobiliare;
b) relativamente alle attivita' di
utilizzazione e valorizzazione, nonche' permuta dei beni
che interessino enti locali, anche in relazione alla
definizione ed attuazione di opere ed interventi, si potra'
procedere mediante accordi di programma ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall'art. 27 della legge
8 giugno 1990, n. 142;
c) alla determinazione del valore dei beni
provvede la societa' affidataria tenendo conto della
incidenza delle valorizzazioni conseguenti alle eventuali
modificazioni degli strumenti urbanistici rese necessarie
dalla nuova utilizzazione. La valutazione e' approvata dal
Ministro della difesa a seguito di parere espresso da una
commissione di congruita' nominata con decreto del Ministro
della difesa, composta da esponenti dei Ministeri della
difesa, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e da
un esperto in possesso di comprovata professionalita' nel
settore, su indicazione del Ministro della difesa,
presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato
dello Stato;
d) i contratti di trasferimento di ciascun bene
sono approvati dal Ministro della difesa; l'approvazione
puo' essere negata qualora il contenuto convenzionale,
anche con riferimento ai termini ed alle modalita' di
pagamento del prezzo e di consegna del bene, risulti
inadeguato rispetto alle esigenze della Difesa anche se
sopraggiunte successivamente all'adozione del programma;
e) ai fini delle permute e delle alienazioni
degli immobili da dismettere, secondo appositi programmi,
il Ministero della difesa comunica l'elenco di tali
immobili al Ministero per i beni culturali ed ambientali
che si pronuncia entro e non oltre novanta giorni dalla
ricezione della comunicazione in ordine alla eventuale
sussistenza dell'interesse storico-artistico individuando,
in caso positivo, le singole parti soggette a tutela degli
immobili stessi. Per i beni riconosciuti di tale interesse
si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e
seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. Le
approvazio-ni e le autorizzazioni di cui alla predetta
legge sono rilasciateentro e non oltre il termine di
centottanta giorni dalla ricezionedella richiesta;
f) (abrogata)".
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 95,
della legge n. 662 del 1996:
"95. Gli utili spettanti all'erario in relazione
alle quote di fondi immobiliari di cui al comma 86, nonche'
i proventi derivanti dalla vendita di cui al comma 99, sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro:
a) all'amministrazione dello Stato che deteneva
o utilizzava i beni o era titolare dei diritti conferiti
nel fondo, in misura non inferiore al 10 per cento e non
superiore al 25 per cento del valore dell'apporto al fondo
medesimo, stimato ai sensi del comma 4 dell'art. 14-bis,
della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dal
comma 111, per il potenziamento dell'attivita'
istituzionale;
b) al Ministero dell'interno, per la successiva
attribuzione ai comuni nel cui territorio ricadono i beni
ed i diritti indicati alla lettera a), in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al15 per cento del
valore dell'apporto al fondo. Le somme percepite dai comuni
devono essere destinate al finanziamento degli investimenti
ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77".
- L'art. 3, comma 109, della legge n. 662 del
1996, e' riportato nella Nota all'art. 2.

ART. 5.
(Patrimonio della Ferrovie dello Stato Spa e della Poste Spa).
1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio
della Ferrovie dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio
ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, le parole: "avvenute in base a specifiche
disposizioni di legge." sono soppresse;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri
immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali
provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla
trascrizione, intavolazione e voltura dei beni ed eventuali
accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di
intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa' "Ferrovie
dello Stato-Societa' di trasporti e servizi per azioni" e corredate
da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima
societa'. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi
speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in
misura fissa.";
c) al comma 3 sono soppresse le parole da: "le modalita' di
trascrizione" a: "nonche'".
2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 4, dopo le parole: "di ciascuna provincia", sono
inserite le seguenti: "fermo restando che gli alloggi di cui al comma
2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalita'";
b) al comma 7, dopo le parole: " alienato a terzi", sono aggiunte
le seguenti: "ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera
a), i quali possono essere alienati a terzi purche' all'assegnatario
venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della
normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica ";
c) al comma 9, dopo le parole: " Hanno titolo di priorita'", sono
inserite le seguenti: " a parita' di prezzo ". Al medesimo comma 9 e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini della cessione a
terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli
alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi, i quali
dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali".





Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 43 della legge n.
448 del 1998, come modificato dalla presente legge:
"Art. 43 (Ferrovie dello Stato S.p.a.). - 1.
L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei
regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno
1969, n. 1107/1970 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n.
1893/1991 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla societa'
Ferrovie dello Stato S.p.a. negli anni dal 1994 al 1998
inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto
viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal
contratto di servizio pubblico e dal contratto di
programma, e' accertato in via definitiva, senza dare luogo
a conguagli, in misura pari a quella complessivamente
prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli
stessi anni e per gli stessi contratti, ed e' articolato
nel modo seguente:
a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541,
2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal
1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio
pubblico;
b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359,
3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal
1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.
2. L'acquisizione, l'attribuzione e la
devoluzione (parole soppresse: , avvenute in base a
specifiche disposizioni di legge, ) dei beni immobili che
risultano iscritti nel bilancio della societa' Ferrovie
dello Stato S.p.a. al 31 dicembre 1997, cosi' come
certificato dalla societa' di revisione ed approvato
dall'assemblea dei soci, si intendono avvenute a titolo di
trasferimento di proprieta'.
2-bis. Gli uffici del territorio, le
Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari
e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti
di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione,
intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni,
sulla base di note di trascrizione, domande di
intavolazione e domande di voltura, redatte dalla societa'
Ferrovie dello stato - Societa' di trasporti e servizi per
azioni e corredate da estratto notarile autentico del libro
inventari della medesima societa'. Trascrizioni, iscrizioni
e volture sono esenti dai tributispeciali catastali e danno
luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e
della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinate (parole soppresse: le modalita' di
trascrizione e volturazione dei beni di cui al comma 2,
nonche' ) le competenze del Comitato costituito sulla base
dell'art. 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993,
n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di
strumentalita' alle attivita' concesse, dell'appartenenza
al patrimonio immobiliare della societa' Ferrovie dello
Stato S.p.a. di beni non iscritti in bilancio e dalla
stessa rivendicati in via amministrativa e della
regolarita' dell'autocertificazione da parte della societa'
medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini
delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e
diritti.
4. Le acquisizioni, l'attribuzione e la
devoluzione a titolo di trasferimento di proprieta' e
l'accertamento sulla spettanza di beni e diritti reali in
godimento gratuito di cui ai commi 2 e 3 non potranno
tuttavia avere riguardo ad aree del demanio marittimo, che
restano assoggettate ai poteri di pianificazione e gestione
di cui agli articoli 5, comma 1, 8, comma 3, lettera h),
13, comma 1, lettera a), della legge 28 gennaio 1994, n.
84, e successive modificazioni, secondo i parametri di cui
al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nonche'
alle disposizioni di cui al capo I del titolo II del libro
primo del codice della navigazione e relative norme di
esecuzione.
5. In attesa che vengano definiti gli assetti del
settore ferroviario in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che,
conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica disponga la valutazione del
ramo d'azienda Gestione dell'infrastruttura ai sensi
dell'art. 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. e' autorizzata a
costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un
fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto
dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre
1997.
6. La societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., in
deroga a quanto previsto al comma 4 dell'art. 1 della legge
24 dicembre 1993, n. 560, e' autorizzata a provvedere alla
integrazione dei piani di vendita regionali gia' approvati,
al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma
2, lettera b), dell'art. 1 della legge stessa fino alla
concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalita' e
condizioni previste dalla legge stessa.
7. Al fine di favorire il processo di
ristrutturazione della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a.
come stabilito dall'art. 59, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1o gennaio 2002, nei
confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero
che sara' concordato con le organizzazioni sindacali di
categoria, dalla societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., non
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54,
all'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'art.
1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei
casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle
suddette disposizioni sia gia' iniziato prima della data di
entrata in vigore della presente legge, i rapporti di
lavoro sono risolti dalla data stessa.
8. Il personale di cui al comma 7, dipendente
della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a., iscritto al
fondo pensioni di cui all'art. 209 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092, all'atto di risoluzione del
rapporto di lavoro, puo' optare, in ogni caso, per il
trasferimento della posizione assicurativa accreditata
presso il suddetto fondo nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'I.N.P.S.,
secondo le disposizioni dell'art. 1 della legge 7 febbraio
1979, n. 29, ed anche in assenza delle condizioni richieste
dall'articolo stesso. Per il personale dipendente della
societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. che per ragioni di
servizio risiede permanentemente in territorio estero di
confine con l'Italia, la risoluzione del rapporto di lavoro
ai sensi del comma 7 avverra' in ogni caso con un preavviso
di sei mesi.
9. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1 del
decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
560 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - 1. Sono alloggi di edilizia
residenziale pubblica, soggetti alle norme della presente
legge, quelli acquisiti, realizzati o recuperati, ivi
compresi quelli di cui alla legge 6 marzo 1976, n. 52, a
totale carico o con concorso o con contributo dello Stato,
della regione o di enti pubblici territoriali, nonche' con
i fondi derivanti da contributi dei lavoratori ai sensi
della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e successive
modificazioni, dallo Stato, da enti pubblici territoriali,
nonche' dagli Istituti autonomi per le case popolari
(I.A.C.P.) edai loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con leggeregionale.
2. Le disposizioni della presente legge, ad
eccezione dei commi 5, 13 e 14, si applicano altresi':
a) agli alloggi di proprieta'
dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
costruiti od acquistati ai sensi dell'art. 1, n. 3), delle
norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art. 1 della
legge 15 febbraio 1967, n. 42, della legge 7 giugno 1975,
n. 227, e della legge 10 febbraio 1982, n. 39, e successive
modificazioni, nonche' agli alloggi che, ai sensi della
legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono stati trasferiti
dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici
all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
b) agli alloggi non di servizio di proprieta'
della societa' Ferrovie dello Stato S.p.a. costruiti od
acquistati fino alla data della trasformazione dell'Ente
Ferrovie dello Stato in societa' per azioni. Le modalita'
di alienazione dei predetti alloggi sono disciplinate, nel
rispetto delle disposizioni della presente legge, nell'atto
di concessione di cui alla delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica
(C.I.P.E.) del 12 agosto 1992, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 28 agosto 1992;
c) agli alloggi acquisiti dagli enti di
sviluppo ai sensi della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
successive modificazioni ed integrazioni, che siano tuttora
nella disponibilita' degli enti medesimi;
d) (abrogata).
2-bis. Le disposizioni della presente legge non
si applicano alle unita' immobiliari degli enti pubblici
territoriali che non abbiano finalita' di edilizia
residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a
quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 4 della legge
1o giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di
edilizia residenziale si applicano le disposizioni degli
articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni.
3. Sono esclusi dalle norme della presente legge
gli alloggi di servizio oggetto di concessione
amministrativa in connessione con particolari funzioni
attribuite a pubblici dipendenti, gli alloggi realizzati
con mutuo agevolato di cui all'art. 18 della legge 5 agosto
1978, n. 457, e successive modificazioni, nonche' quelli
soggetti ai vincoli di cui alla legge 1o giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni.
4. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, formulano, su
proposta degli enti proprietari, sentiti i comuni ove non
proprietari, piani di vendita al fine di rendere alienabili
determinati immobili nella misura massima del 75 per cento
del patrimonio abitativo vendibile nel territorio di
ciascuna provincia fermo restando che gli alloggi di cui al
comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro
globalita'. Trascorso tale termine, gli enti proprietari,
nel rispetto dei predetti limiti, procedono alle
alienazioni in favore dei soggetti aventi titolo a norma
della presente legge.
4-bis. Gli alloggi compresi nei piani di vendita
di cui al comma 4 che si rendono liberi sono immediatamente
segnalati dall'ente gestore al comune, che provvede
all'assegnazione ai soggetti aventi diritto.
5. L'alienazione di alloggi di edilizia
residenziale pubblica e' consentita esclusivamente per la
realizzazione di programmi finalizzati allo sviluppo di
tale settore.
6. Hanno titolo all'acquisto degli alloggi di cui
al comma 4 gli assegnatari o i loro familiari conviventi, i
quali conducano un alloggio a titolo di locazione da oltre
un quinquennio e non siano in mora con il pagamento dei
canoni e delle spese all'atto della presentazione della
domanda di acquisto. In caso di acquisto da parte dei
familiari conviventi e' fatto salvo il diritto di
abitazione in favore dell'assegnatario.
7. Gli assegnatari di cui al comma 6, se titolari
di reddito familiare complessivo inferiore al limite
fissato dal C.I.P.E. ai fini della decadenza dal diritto
all'assegnazione, ovvero se ultrasessantenni o portatori di
handicap, qualora non intendano acquistare l'alloggio
condotto a titolo di locazione, rimangono assegnatari del
medesimo alloggio, che non puo' essere alienato a terzi ad
eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i
quali possono essere alienati a terzi purche'
all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della
locazione sulla base della normativa vigente in materia di
edilizia residenziale pubblica.
8. Per le finalita' di cui al comma 6, gli enti
proprietari adottano le opportune misure di pubblicita' e
disciplinano le modalita' di presentazione delle domande di
acquisto.
9. I soggetti assegnatari di alloggio che non si
trovino nelle condizioni di cui al comma 7 possono
presentare domanda di acquisto dell'alloggio, in sede di
prima applicazione della presente legge, entro due anni
dalla data di entrata in vigore della stessa, ovvero entro
un anno dall'accertamento, da parte dell'ente gestore,
dell'avvenuta perdita della qualifica di assegnatario.
Trascorsi tali termini, gli alloggi possono essere venduti
a terzi purche' in possesso dei requisiti previsti dalle
norme vigenti per non incorrere nella decadenza dal diritto
all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Hanno titolo di priorita' a parita' di prezzo
nell'acquisto le societa' cooperative edilizie iscritte
all'albo nazionale di cui all'art. 13 della legge
31 gennaio 1992, n. 59, che si impegnano, con atto
d'obbligo, a concedere gli alloggi in locazione a canone
convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni. Ai
fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi
di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2,
lettera a), che risultino liberi, i quali dovranno essere
offerti prioritariamente agli enti locali.
10. Il prezzo degli alloggi e' costituito dal
valore che risulta applicando un moltiplicatore pari a 100
alle rendite catastali determinate dalla Direzione generale
del catasto e dei servizi tecnici erariali del Ministero
delle finanze a seguito della revisione generale disposta
con decreto del Ministro delle finanze del 20 gennaio 1990,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio
1990, e di cui all'art. 7 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, e delle successive revisioni. Al prezzo cosi'
determinato si applica la riduzione dell'1 per cento per
ogni anno di anzianita' di costruzione dell'immobile, fino
al limite massimo del 20 per cento. Il pagamento del prezzo
viene effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento
del contratto di alienazione.
10-bis. In caso di necessita', documentata
dall'ente gestore, di effettuare interventi di manutenzione
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo o di
ristrutturazione, di cui alle lettere b), c) e d), del
primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
di edifici inseriti nei piani di vendita, il prezzo,
determinato ai sensi del comma 10, e' aumentato dei costi
sostenuti per i suddetti interventi.
11. La determinazione del prezzo puo' essere, in
alternativa a quanto previsto dal comma 10, stabilita
dall'Ufficio tecnico erariale su richiesta dell'acquirente.
In tal caso la determinazione del prezzo si intende
definitiva anche se la valutazione dell'Ufficio tecnico
erariale e' superiore ai prezzi stabiliti secondo i criteri
previsti dal comma 10, salva la facolta' di revoca della
domanda di acquisto, da esercitarsi entro trenta giorni
dalla comunicazione della determinazione del prezzo.
12. Le alienazioni possono essere effettuate con
le seguenti modalita':
a) pagamento in unica soluzione, con una
riduzione pari al10 per cento del prezzo di cessione;
b) pagamento immediato di una quota non
inferiore al 30 per cento del prezzo di cessione, con
dilazione del pagamento della parte rimanente in non piu'
di 15 anni, ad un interesse pari al tasso legale, previa
iscrizione ipotecaria a garanzia della parte del prezzo
dilazionata.
13. I proventi delle alienazioni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e di quelle di cui ai commi
da 15 a 19, nonche' i proventi dell'estinzione del diritto
di prelazione richiamato al comma 25, destinati alle
finalita' indicate al comma 5, rimangono nella
disponibilita' degli enti proprietari. Tali proventi sono
contabilizzati a cura dell'Istituto autonomo per le case
popolari competente per territorio, comunque denominato,
nella gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, e
versati in un apposito conto corrente denominato Fondi CER
destinati alle finalita' della legge n. 560 del 1993,
istituito presso la sezione di tesoreria provinciale, a
norma dell'art. 10, dodicesimo comma, della legge 26 aprile
1983, n. 130 .
14. Le regioni, su proposta dei competenti
I.A.C.P. e dei loro consorzi comunque denominati e
disciplinati con legge regionale, determinano annualmente
la quota dei proventi di cui al comma 13 da destinare al
reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la
riqualificazione e l'incremento del patrimonio abitativo
pubblico mediante nuove costruzioni, recupero e
manutenzione straordinaria di quelle esistenti e programmi
integrati, nonche' ad opere di urbanizzazione socialmente
rilevanti. Detta quota non puo' comunque essere inferiore
all'80 per cento del ricavato. La parte residua e'
destinata al ripiano dei deficit finanziari degli istituti.
15. Sono soggette ad alienazione anche le unita'
immobiliari ad uso non abitativo ricomprese in edifici
destinati ad edilizia residenziale pubblica.
16. L'affittuario delle unita' immobiliari di cui
al comma 15 puo' esercitare il diritto di prelazione ai
sensi dell'art. 38 della legge 27 luglio 1978, n. 392. Ove
questi non lo abbia esercitato nei termini previsti dal
citato art. 38, nei successivi sessanta giorni possono
presentare domanda di acquisto enti pubblici non economici,
enti morali, associazioni senza scopo di lucro o
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381. A tal fine, gli enti proprietari adottano le opportune
misure di pubblicita'.
17. Decorso inutilmente anche il termine di
sessanta giorni di cui al comma 16, la cessione e'
effettuata a chiunque ne faccia domanda.
18. L'alienazione delle unita' immobiliari ai
soggetti di cui al comma 16 e' effettuata a prezzo di
mercato, sulla base del parere dell'Ufficio tecnico
erariale. Il pagamento puo' avvenire in forma rateale entro
un termine non superiore a dieci anni e con un tasso di
interesse pari al tasso legale.
19. Nel caso di cui al comma 17, si ricorre
all'asta con offerte in aumento assumendo a base il prezzo
di cui al primo periodo del comma 18.
20. Gli alloggi e le unita' immobiliari
acquistati ai sensi della presente legge non possono essere
alienati, anche parzialmente, ne' puo' essere modificata la
destinazione d'uso, per un periodo di dieci anni dalla data
di registrazione del contratto di acquisto e comunque fino
a quando non sia pagato interamente il prezzo. In caso di
vendita gli I.A.C.P. e i loro consorzi, comunque denominati
e disciplinati con legge regionale, hanno diritto di
prelazione.
21. La documentazione necessaria alla stipula
degli atti di compravendita degli alloggi e delle unita'
immobiliari di cui alla presente legge e' predisposta dagli
uffici tecnici degli enti alienanti.
22. Le operazioni di vendita relative agli
alloggi di cui ai commi da 1 a 5 sono esenti dal pagamento
dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili
(I.N.V.I.M).
23. Gli assegnatari di alloggi realizzati dalla
Gestione case per lavoratori (G.E.S.C.A.L.) nel territorio
del comune di Longarone, in sostituzione degli immobili
distrutti a causa della catastrofe del Vajont, possono
beneficiare, indipendentemente dalla presentazione di
precedenti domande, della assegnazione in proprieta' con il
pagamento rateale del prezzo e con garanzia ipotecaria,
secondo quanto previsto dall'art. 29, primo comma, della
legge 14 febbraio 1963, n. 60, purche' detengano l'alloggio
da almeno venti anni alla data del 30 dicembre 1991.
24. Gli assegnatari di alloggi realizzati ai
sensi della legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive
modificazioni, indipendentemente da precedenti domande di
acquisto delle abitazioni in godimento, ne possono chiedere
la cessione in proprieta' entro il termine di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge beneficiando
delle condizioni di miglior favore contenute nell'art. 26
delle norme approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, come sostituito dall'art.
14 della legge 27 aprile 1962, n. 231.
25. Il diritto di prelazione di cui al nono comma
dell'art. 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e
successive modificazioni, si estingue qualora l'acquirente
dell'alloggio ceduto in applicazione del medesimo articolo
28 versi all'ente cedente un importo pari al 10 per cento
del valore calcolato sulla base degli estimi catastali.
26. Sono abrogati l'art. 28 della legge
30 dicembre 1991, n. 412, i commi da 2 a 5 dell'art. 7
della legge 23 dicembre 1992, n. 498, nonche' ogni altra
disposizione incompatibile con la presente legge.
27. E' fatto salvo il diritto, maturato
dall'assegnatario alla data di entrata in vigore della
presente legge, all'acquisto di alloggi pubblici alle
condizioni di cui alle leggi vigenti in materia alla
medesima data".

CAPO II
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 6.
(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).
1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il
comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il
reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire
1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste
tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta
unita' immobiliare. L'importo della deduzione spettante non puo'
comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di
fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817
del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse
da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in
modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la
possiede a titolo di proprieta' o altro diritto reale, o i suoi
familiari dimorano abitualmente. E' considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o
usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata";
b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota
applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: " 26,5 per
cento " sono sostituite dalle seguenti: " 25,5 per cento";
c) all'articolo 12:
1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per
familiari a carico, le parole: "lire 336.000" sono sostituite dalle
seguenti: "lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001
e lire 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole:"; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun figlio di eta' inferiore a tre anni";
d) all'articolo 13:
1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
dipendente, le parole: " lire 1.680.000 ", " lire 1.600.000 ", " lire
1.500.000 ", " lire 1.350.000 ", " lire 1.250.000" e " lire
1.150.000", rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d),
e) ed F), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire
1.750.000 "," lire 1.650.000 ", " lire 1.550.000 "," lire 1.400.000
"," lire 1.300.000 " e " lire 1.200.000 ";
2) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
" 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto redditi di pensione e quello dell'unita' immobiliare adibita
ad abitazione" principale e delle relative pertinenze, spetta una
ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno,
cosi' determinata:
a) lire 190.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
b) lire 120.000, per i soggetti di eta' inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000
ma non lire 18.000.000;
c) lire 430.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire
9.400.000;
d) lire 360.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
9.400.000 ma non lire 18.000.000;
e) lire 180.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni,
se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
18.000.000 ma non lire 18.500.000;
1) lire 90.000, per i soggetti di eta' non inferiore a 75 anni, se
l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire
18.500.000 ma non lire 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del
comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale e'
compiuto il settantacinquesimo anno di eta'. ";
3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente
lettera, e' inserito il seguente, in materia di detrazioni per
particolari tipologie di redditi:
" 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito
derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di
separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del
matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di
lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente
di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i
seguenti importi:
a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera
lire 9.100.000;
b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;
c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera
lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. ";
4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro
autonomo e di impresa minore, le parole: " lire 700.000 ", " lire
600.000 ", " lire 500.000 ", " lire 400.000 " e " lire 300.000 ",
rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: " lire 750.000 ", " lire
650.000 ", " lire 550.000 ", " lire 450.000 " e " lire 350.000 ";
e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto
periodo sono inseriti i seguenti: " Tra i mezzi necessari per la
locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli
autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto
del Ministro delle finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione
dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze
";
f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle
detrazioni per spese funebri, le parole: " 1 milione di lire " sono
sostituite dalle seguenti: " 3 milioni di lire ";
g) all'articolo 13-bis e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 1 -quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella misura
forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta dai non vedenti
per il mantenimento dei cani guida";
h) dopo l'articolo 13-bis e' inserito il seguente:
" ART. 13-ter. - (Detrazioni per canoni di locazione). - 1. Ai
soggetti titolari di contratti di locazione di unita' immobiliari
adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati
a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo
dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti
importi:
a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire
30.000.000;
b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000
ma non lire 60.000.000. ";
i) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) e'
inserita la seguente:
" a- bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attivita'
libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi
professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore
generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento; ".
2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, le parole: " lire 270.000
" sono sostituite dalle seguenti: " lire 500.000.
3. E' istituito presso il Ministero dell'interno un fondo
alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate
erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di
servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a
soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono
dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al
presente comma e per la ripartizione del fondo, finalizzato al
contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo
quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e
h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le
disposizioni del comma 2 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le restanti
disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta 2000.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge
13 maggio 1999, n. 133.
6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2 non
hanno effetto ai fini della determinazione delle imposte da versare a
titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.
7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole: " di cui all'articolo 34, comma 4-quater " sono sostituite
dalle seguenti: " di cui all'articolo 10, comma 3-bis ".
8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto e' ridotta dal
98 al 92 per cento.
9. E' attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del
compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4,
lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
agli imprenditori individuali, alle societa' e agli enti che
incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in
essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1o gennaio
2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:
a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in
possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianita';
b) si trovano collocati in mobilita' ai sensi della legge 23
luglio 1991, n. 223;
c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformita' a
specifiche disposizioni normative;
d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro
la loro residenza anagrafica;
e) sono portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5
febbraio 1992, n. 104.
10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve
essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese
quelle che intervengono in societa' controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per
interposta persona, allo stesso soggetto.
11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla
formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della
determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' riportabile nei periodi
d'imposta successivi ed e' utilizzabile in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1,
lettera d), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le
modalita' di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale
provinciale e comunale all'IRPEF, e' sostituito dal seguente:
" 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le
modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e
per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti
di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446 ".
13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le
somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1o
gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con
decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonche' le
somme aggiuntive corrisposte dalle universita', a condizione che
l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.
14. E' autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e
di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri
recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n.
133.
15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole: " un importo pari al 41 per cento "
sono sostituite dalle seguenti: " una quota ";
b) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
" 1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese sostenuto
per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare
la sicurezza statica del patrimonio edilizio nonche' per la
realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione ";
c) al comma 3, le parole: " e di cui risulti pagata l'imposta
comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 1997 " sono sostituite dalle
seguenti: " e di cui risulti pagata l'imposta comunale sugli immobili
(ICI) per gli anni a decorrere dal 1997 ";
d) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 1998 e in quello
successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per
quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o
gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ".
16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si
detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare,
un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non
superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi
oneri accessori, nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio
dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non
residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per
effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio
edilizio. Nel caso di contitolarita' del contratto di mutuo, o di
piu' contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1,
lettera b), dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabilite le modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al 1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998 e al
1o gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9 per
cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota e'
stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3, 10
e del 3,75 per cento ";
b) nel comma 2, le parole da: " per il periodo d'imposta in corso
al 1o gennaio 1998 " fino alla fine del comma, sono sostituite dalle
seguenti: " per i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al
1o gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita nella
misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del
4,75 per cento ".
18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della
determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.
19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di
parte corrente e' ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione
delle aliquote di cui al comma 18 in misura pari a lire 542 miliardi,
lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni
2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a
tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in
modo da assicurare i gettiti previsti.
20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione
di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e
post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, e' autorizzata
la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per
l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni
di bilancio.
21. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: La
percentuale di cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento
per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati
all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle imprese di autotrasporto ".
22. All'articolo 2 del testo unico delle leggi sulle tasse
automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera d), sono soppresse le parole: " e per i rimorchi
adibiti al trasporto di cose ";
b) dopo la lettera d-bis) e' inserita la seguente:
" d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le
automotrici ".





Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del T.U.I.R.,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, come modificato da ultimo dalla presente
legge:
"Art. 10 (Oneri deducibili). - 1. Dal reddito
complessivo si deducono, se non sono deducibili nella
determinazione dei singoli redditi che concorrono a
formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente:
a) i canoni, livelli, censi ed altri oneri
gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a
formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai
consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di
provvedimenti della pubblica amministrazione; sono in ogni
caso esclusi i contributi agricoli unificati;
b) le spese mediche e quelle di assistenza
specifica necessarie nei casi di grave e permanente
invalidita' o menomazione, sostenute dai soggetti indicati
nell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo; si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito;
c) gli assegni periodici corrisposti al
coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento
dei figli, in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o
di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria;
d) gli assegni periodici corrisposti in forza
di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui
risultano da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria, gli
assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'art.
433 del codice civile;
d-bis) le somme restituite al soggetto
erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni
precedenti;
e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti
ivi stabiliti;
e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari previste dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, dai soggetti di cui all'art.
2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, per un
importo non superiore al 6 per cento, e comunque a lire 5
milioni, del reddito di lavoro autonomo o d'impresa
dichiarato;
f) le somme corrisposte ai dipendenti, chiamati
ad adempiere funzioni presso gli uffici elettorali, in
ottemperanza alle disposizioni dell'art. 119 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e
dell'art. 1 della legge 30 aprile 1981, n. 178;
g) i contributi, le donazioni e le oblazioni
erogati in favore delle organizzazioni non governative
idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, per un importo non superiore al 2 per cento del
reddito complessivo dichiarato;
h) le indennita' per perdita dell'avviamento
corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso
di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad
usi diversi da quello di abitazione;
i) le erogazioni liberali in denaro, fino
all'importo di 2 milioni di lire, a favore dell'Istituto
centrale per il sostentamento del clero della Chiesa
cattolica italiana;
l) le erogazioni liberali in denaro di cui
all'art. 29, comma 2, della legge 22 novembre 1988, n. 516,
all'art. 21, comma 1, della legge 22 novembre 1988, n. 517,
e all'art. 3, comma 2, della legge 5 ottobre 1993, n. 409,
nei limiti e alle condizioni ivi previsti;
l-bis) il cinquanta per cento delle spese
sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni
contenute nel Capo I del titolo III della legge 4 maggio
1983, n. 184.
2. Le spese di cui alla lettera b) del comma 1
sono deducibili anche se sono state sostenute per le
persone indicate nell'art. 433 del codice civile.
3. Gli oneri di cui alle lettere f), g) e h), del
comma 1 sostenuti dalle societa' semplici di cui all'art. 5
si deducono dal reddito complessivo dei singoli soci nella
stessa proporzione prevista nel medesimo articolo 5 ai fini
della imputazione del reddito. Nella stessa proporzione e'
deducibile, per quote costanti nel periodo d'imposta in cui
avviene il pagamento e nei quattro successivi, l'imposta di
cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, corrisposta dalle societa' stesse.
3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle relative pertinenze,
si deduce un importo fino a L. 1.800.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. L'importo della deduzione
spettante non puo' comunque essere superiore all'ammontare
del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose
immobili di cui all'art. 817 del codice civile,
classificate o classificabili in categorie diverse da
quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente
utilizzate in modo durevole a servizio delle unita'
immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone
fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprieta' o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente. E considerata adibita ad abitazione
principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di
proprieta' o usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o
sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
la stessa non risulti locata".
- Si riporta il testo dell'art. 817 del codice
civile, sopra richiamato:
"Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'
altra cosa.
La destinazione puo' essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima".
- Si riporta il testo degli articoli 11, 12, 13,
13-bis del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, come modificati da ultimo
dalla presente legge:
"Art. 11 (Determinazione dell'imposta). - 1.
L'imposta lorda e' determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati
nell'art. 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a L. 15.000.000 |18,5 per cento
b) oltre L. 15.000.000 e fino a L. 30.000.000 |25,5 per cento
c) oltre L. 30.000.000 e fino a L. 60.000.000 |33,5 per cento
d) oltre L. 60.000.000 e fino a L. 135.000.000 |39,5 per cento
e) oltre L. 135.000.000....................... |45,5 per cento
2. L'imposta netta e' determinata operando
sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13 e
13-bis.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei
crediti di imposta spettanti al contribuente a norma degli
articoli 14 e 15. Salvo quanto disposto nel comma 3-bis, se
l'ammontare dei crediti di imposta e' superiore a quello
dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua
scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione
dell'imposta relativa al periodo di imposta successivo o di
chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi.
3-bis. Il credito di imposta spettante a norma
dell'art. 14, per la parte che trova copertura
nell'ammontare delle imposte di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'art. 105 e' riconosciuto come credito limitato
ed e' escluso dall'applicazione dell'ultimo periodo del
comma 3. Il credito limitato si considera utilizzato prima
degli altri crediti di imposta ed e' portato in detrazione
fino a concorrenza della quota dell'imposta netta relativa
agli utili per i quali e' attribuito, determinata in base
al rapporto tra l'ammontare di detti utili comprensivo del
credito limitato e l'ammontare del reddito complessivo
comprensivo del credito stesso e al lordo delle perdite di
precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione.
3-ter. Relativamente al credito di imposta
limitato di cui al comma 3-bis, il contribuente ha facolta'
di avvalersi delle disposizioni dei commi 4 e 5 dell'art.
14".
"Art. 12 (Detrazioni per carichi di famiglia).
- 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di
famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed
effettivamente separato:

1) L. 1.057.552, se il reddito complessivo non
supera L. 30.000.000;

2) L. 961.552, se il reddito complessivo e'
superiore a L. 30.000.000 ma non a L. 60.000.000;

3) L. 889.552, se il reddito complessivo e'
superiore a L. 60.000.000 ma non a L. 100.000.000;

4) L. 817.552, se il reddito complessivo e'
superiore a L. 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o
affiliati, nonche' per ogni altra persona indicata
nell'art. 433 del codice civile che conviva con il
contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti
da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
complessivamente L. 408.000 per l'anno 2000, L. 516.000 per
l'anno 2001 e L. 552.000 a decorrere dal 1o gennaio 2002 da
ripartire tra coloro che hanno diritto alla detrazione in
proporzione all'effettivo onere sostenuto da ciascuno; il
suddetto importo e' aumentato di L. 240.000 per ciascun
figlio di eta' inferiore a tre anni.
2. Se l'altro genitore manca o non ha
riconosciuto i figli naturali e il contribuente non e'
coniugato o se coniugato, si e' successivamente legalmente
ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli
adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e
questi non e' coniugato o, se coniugato, si e'
successivamente ed effettivamente separato, la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il
primo figlio e per gli altri figli si applica la detrazione
prevista dallalettera b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano
a condizione che le persone alle quali si riferiscono
possiedano un reddito complessivo, computando anche le
retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e
missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede,
dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti
centrali della Chiesa cattolica, non superiore a
L. 5.500.000, al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono
rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni
richieste".
"Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla
formazione del reddito complessivo concorrono uno o piu'
redditi di lavoro dipendente spetta una detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di
pensione nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti
alla produzione del reddito, secondo i seguenti importi:
a) L. 1. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente non supera L. 9.100.000;
b) L. 1.650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.100.000 ma
non a L. 9.300.000;
c) L. 1.550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 9.300.000 ma
non a L. 15.000.000;
d) L. 1.400.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.000.000
ma non a L. 15.300.000;
e) L. 1.300.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.300.000
ma non a L. 15.600.000;
f) L. 1.200.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.600.000
ma non a L. 15.900.000;
g) L. 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 15.900.000
ma non a L. 30.000.000;
h) L. 950.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 30.000.000
ma non a L. 40.000.000;
i) L. 850.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 40.000.000
ma non a L. 50.000.000;
l) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 50.000.000
ma non a L. 60.000.000;
m) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.000.000
ma non a L. 60.300.000;
n) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 60.300.000
ma non a L. 70.000.000;
o) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 70.000.000
ma non a L. 80.000.000;
p) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 80.000.000
ma non a L. 90.000.000;
q) L. 250.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.000.000
ma non a L. 90.400.000;
r) L. 150.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 90.400.000
ma non a L. 100.000.000;
s) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro dipendente e' superiore a L. 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto redditi di pensione e quello
dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e
delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
rapportata al periodo di pensione nell `anno, cosi'
determinata:
a) L. 190.000, per i soggetti di eta' inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione non supera L. 9.400.000;
b) L. 120.000, per i soggetti di eta' inferiore
a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di
pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000;
c) L. 430.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione non supera L. 9.400.000;
d) L. 360.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera L. 9.400.000 ma non L. 18.000.000;
e) L. 180.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera L. 18.000.000 ma non L. 18.500.000;
f) L. 90.000, per i soggetti di eta' non
inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi
di pensione supera L. 18.500.000 ma non L. 19.000.000.
2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d),
e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo
d'imposta nel quale e' compiuto il settantacinquesimo anno
di eta'.
2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono soltanto il reddito, non superiore alla
deduzione prevista dall'art. 10, comma 3-bis, dell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale e delle
relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni
periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed
effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio a
di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro
autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro
dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una
detrazione secondo i seguenti importi:
a) L. 300.000, se l'ammontare del reddito
complessivo non supera L. 9.100.000;
b) L. 200.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera L. 9.100.000 ma non L. 9.300.000;
c) L. 100.000, se l'ammontare del reddito
complessivo supera L. 9.300.000 ma non L. 9.600.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo
concorrono uno o piu' redditi di lavoro autonomo di cui al
comma 1 dell'art. 49 o di impresa di cui all'art. 79,
spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile
con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) L. 750.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa non supera
L. 9.100.000;
b) L. 650.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.100.000 ma non a L. 9.300.000;
c) L. 550.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.300.000 ma non a L. 9.600.000;
d) L. 450.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.600.000 ma non a L. 9.900.000;
e) L. 350.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
9.900.000 ma non a L. 15.000.000;
f) L. 200.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
15.000.000 ma non a L. 30.000.000;
g) L. 100.000 se l'ammontare complessivo dei
redditi di lavoro autonomo e di impresa e' superiore a L.
30.000.000 ma non a L. 60.000.000".
"Art. 13-bis (Detrazioni per oneri). - 1.
Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per
cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non
deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo:
a) gli interessi passivi e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei
limiti dei redditi dei terreni dichiarati;
b) gli interessi passivi, e relativi oneri
accessori, nonche' le quote di rivalutazione dipendenti da
clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro della
Comunita' europea ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti in
dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili
contratti per l'acquisto dell'unita' immobiliare da adibire
ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto
stesso, per un importo non superiore a 7 milioni di lire.
L'acquisto della unita' immobiliare deve essere effettuato
nei sei mesi antecedenti o successivi alla data della
stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del
suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto e'
estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non
superiore alla residua quota di capitale da rimborsare,
maggiorata delle spese e degli oneri correlati. Per
abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente dimora abitualmente. La detrazione spetta non
oltre il periodo d'imposta nel corso del quale e' variata
la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni
dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. In caso
di contitolarita' del contratto di mutuo o di piu'
contratti di mutuo il limite di 7 milioni di lire e'
riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri
accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione
spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse
condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte
dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli
acquirenti di unita' immobiliari di nuova costruzione, alla
cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso
degli interessi passivi, oneri accessori e quote di
rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla
stessa e ancora indivisi;
c) le spese sanitarie, per la parte che eccede
lire 250 mila. Dette spese sono costituite esclusivamente
dalle spese mediche, diverse da quelle indicate nell'art.
10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e
sanitarie in genere. Le spese riguardanti i mezzi necessari
all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e
al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti
a facilitare l'autosufficienza e le possibilita' di
integrazione dei soggetti di cui all'art. 3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i
mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati
nel precedente periodo, con ridotte o impedite capacita'
motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli
autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53,
comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a),
c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle
suddette limitazioni permanenti delle capacita' motorie.
Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche
quelli dotati di solo cambio automatico, purche' prescritto
dalla commissione medica locale di cui all'art. 119 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi
necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi
i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle
finanze. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei
sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle
caratteristiche da stabire con decreto del Ministro delle
finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo
di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro
automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato
cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo
veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque
milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto
veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della
spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va
detratto l'eventuale rimborso assicurativo. E' consentito,
alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in
quattro quote annuali costanti e di pari importo. Si
considerano rimaste a carico del contribuente anche le
spese rimborsate per effetto di contributi o premi di
assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la
detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo
reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a
formarlo. Si considerano, altresi', rimaste a carico del
contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi
o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo cheil datore di lavoro ne
abbia riconosciuto la detrazione in sede diritenuta;
d) le spese funebri sostenute in dipendenza
della morte di persone indicate nell'art. 433 del codice
civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore
a 3 milioni di lire per ciascuna di esse;
e) le spese per frequenza di corsi di
istruzione secondaria e universitaria, in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi
degli istituti statali;
f) i premi per assicurazioni sulla vita del
contribuente, i premi per le assicurazioni contro gli
infortuni e i contributi previdenziali non obbligatori per
legge, per importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. La detrazione relativa ai premi per
assicurazioni sulla vita e' ammessa a condizione che il
contratto di assicurazione abbia durata non inferiore a
cinque anni dalla sua stipulazione e non consenta la
concessione di prestiti nel periodo di durata minima. In
caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del
quinquennio, l'ammontare dei premi per i quali si e' fruito
della detrazione d'imposta costituisce reddito soggetto a
tassazione a norma dell'art. 18 e l'imposta e' determinata
applicando una aliquota non superiore al 22 per cento; in
tale caso l'impresa assicuratrice deve operare, sulla somma
corrisposta al contribuente, una ritenuta a titolo di
acconto commisurata all'ammontare complessivo dei premi
riscossi con l'aliquota stabilita dall'art. 11 per il primo
scaglione di reddito. Per i lavoratori dipendenti si tiene
conto, ai fini del limite di lire 2 milioni e 500 mila,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il
datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede
diritenuta;
g) le spese sostenute dai soggetti obbligati
alla manutenzione, protezione o restauro delle cose
vincolate ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a
carico. La necessita' delle spese, quando non siano
obbligatorie per legge, deve risultare da apposita
certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza
del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo
accertamento della loro congruita' effettuato d'intesa con
il competente ufficio del territorio del Ministero delle
finanze. La detrazione non spetta in caso di mutamento di
destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di
mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire
l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni
immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non
autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni
culturali ed ambientali da' immediata comunicazione al
competente ufficio delle entrate del Ministero delle
finanze delle violazioni che comportano la perdita del
diritto alla detrazione; dalla data di ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la
rettifica della dichiarazione dei redditi;
h) le erogazioni liberali in denaro a favore
dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali,
di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori
appositamente istituiti con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni
legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono
o promuovono attivita' di studio, di ricerca e di
documentazione di rilevante valore culturale e artistico o
che organizzano e realizzano attivita' culturali,
effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto,
la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose
indicate nell'art. 1 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, e
nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per
l'organizzazione in Italia e all'estero di mostre e di
esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale
delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche
eventualmente a tal fine necessari, nonche' per ogni altra
manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale
anche ai fini didattico promozionali, ivi compresi gli
studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e
le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative
culturali devono essere autorizzate, previo parere del
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni
culturali e ambientali, che deve approvare la previsione di
spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni
culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari
affinche' le erogazioni liberali fatte a favore delle
associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e
delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati
nella presente lettera e controlla l'impiego delle
erogazioni stesse. Detti termini possono, per causa non
imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.
Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei
termini assegnati affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato, o delle regioni e degli enti locali
territoriali, nel caso di attivita' o manifestazioni in cui
essi siano direttamente coinvolti, e sono destinate ad un
fondo da utilizzare per le attivita' culturali previste per
l'anno successivo. Il Ministero per i beni culturali e
ambientali comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al
centro informativo del Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti
erogatori, nonche' l'ammontare delle erogazioni effettuate
entro il 31 dicembre dell'anno precedente;
h-bis) il costo specifico o, in mancanza, il
valore normale dei beni ceduti gratuitamente, in base ad
apposita convenzione, ai soggetti e per le attivita' di cui
alla lettera h);
i) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore al 2 per cento del reddito
complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni
pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute che senza scopo di lucro svolgono
esclusivamente attivita' nello spettacolo, effettuate per
la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il
potenziamento delle strutture esistenti, nonche' per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni
non utilizzate per tali finalita' dal percipiente entro il
termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono,
nella loro totalita', all'entrata dello Stato;
i-bis) le erogazioni liberali in denaro, per
importo non superiore a 4 milioni di lire, a favore delle
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale (ONLUS),
nonche' i contributi associativi, per importo non superiore
a 2 milioni e 500 mila lire, versati dai soci alle societa'
di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di
cui all'articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818, al
fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di
malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in
caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. La detrazione
e' consentita a condizione che il versamento di tali
erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o
ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di
pagamento previsti dall'art. 23 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalita' idonee a
consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento
di efficaci controlli, che possono essere stabilite con
decreto del Ministro delle finanze da emanarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
i-ter) le erogazioni liberali in denaro, per un
importo complessivo in ciascun periodo di imposta non
superiore a un milione di lire, in favore delle societa'
sportive dilettantistiche.
1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 19 per cento per le erogazioni liberali in denaro
in favore dei partiti e movimenti politici per importi
compresi tra 100.000 e 200 milioni di lire effettuate
mediante versamento bancario o postale.
1-ter. Ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla
concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19 per
cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni
di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori,
nonche' delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole
di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel
territorio dello Stato o di uno Stato membro delle
Comunita' europee, ovvero a stabili organizzazioni nel
territorio dello Stato di soggetti non residenti, in
dipendenza di mutui contratti, a partire dal 1o gennaio
1998 e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell'unita'
immobiliare da adibire ad abitazione principale. Con
decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' e le condizioni alle quali e' subordinata la
detrazione di cui al presente comma.
1-quater. Dall'imposta lorda si detrae, nella
misura forfettaria di lire un milione, la spesa sostenuta
dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
2. Per gli oneri indicati alle lettere c), e) e
f) del comma 1 la detrazione spetta anche se sono stati
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'art.
12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, fermo
restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite
complessivo ivi stabilito.
3. Per gli oneri di cui alle lettere a), g), h),
h-bis), i) ed i-bis) del comma 1 sostenuti dalle societa'
semplici di cui all'art. 5 la detrazione spetta ai singoli
soci nella stessa proporzione prevista nel menzionato
articolo 5 ai fini della imputazione del reddito".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 4 della
legge n. 431 del 1998 (richiamati nell'art. 13-ter del
T.U.I.R.):
"Art. 2 (Modalita' di stipula e di rinnovo dei
contratti di locazione). - 1. Le parti possono stipulare
contratti di locazione di durata non inferiore a quattro
anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un
periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il
locatore intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare
sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero vendere
l'immobile alle condizioni e con le modalita' di cui al
medesimo art. 3. Alla seconda scadenza del contratto,
ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura
per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al
rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione
con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno
sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata deve
rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta
giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il
contratto si intendera' scaduto alla data di cessazione
della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto e' rinnovato tacitamente alle
medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi
del comma 1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza
delle organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1,
le parti possono stipulare contratti di locazione,
definendo il valore del canone, la durata del contratto,
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma
1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del
presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla
base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia
e le organizzazioni dei conduttori maggiormente
rappresentative, che provvedono alla definizione di
contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i
comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le
predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'art. 4. I
medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area
territoriale interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di
cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale
sugli immobili (ICI) piu' favorevoli per i proprietari che
concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I
comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle
aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'art. 1
del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalita' di cui al
primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito
dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per
mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali
non risultino essere stati registrati contratti di
locazione da almeno due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi
del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre anni,
ad eccezione di quelli di cui all'art. 5. Alla prima
scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul
rinnovo del medesimo, il contratto e' prorogato di diritto
per due anni fatta salva la facolta' di disdetta da parte
del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o
effettuare sullo stesso le opere di cui all'art. 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalita' di
cui al medesimo art. 3. Alla scadenza del periodo di
proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di
attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la
propria intenzione con lettera raccomandata da inviare
all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto e' rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della
data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del
presente articolo".
"Art. 4 (Convenzione nazionale). - 1. Al fine di
favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3
dell'art. 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprieta' edilizia e dei
conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e, successivamente, ogni tre anni a
decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale",
che individui i criteri generali per la definizione dei
canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla
rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri
oggettivi, nonche' delle modalita' per garantire
particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono
stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2
del presente articolo, sulla base degli orientamenti
prevalenti espresso dalle predette organizzazioni. I
criteri generali definiti ai sensi del presente comma
costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto
costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di
cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1, sono
indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da
emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte
del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo
delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro
convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le
modalita' di applicazione dei benefici di cui all'articolo
8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del
comma 3 dell'articolo 2 in conformita' ai criteri generali
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione
del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa
con apposito decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui al comma 3
dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da
parte dei comuni le organizzazioni della proprieta'
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli
accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo
60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e
coordinamento, da adottare con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli
facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, criteri in materia di
determinazione da parte delle regioni dei canoni di
locazione per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni
restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni
ai criteri stabiliti ai sensi del presente comma".
- Si riporta il testo dell'art. 48-bis del
T.U.I.R., approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come
modificato dalla presente legge:
"Art. 48-bis (Determinazione dei redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente). - 1. Ai fini
della determinazione dei redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente si applicano le disposizioni
dell'articolo 48 salvo quanto di seguito specificato:
a) ai fini della determinazione del reddito di
cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 47, i
contributi versati alle forme pensionistiche complementari
previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 dai
lavoratori soci o dalle cooperative di produzione e lavoro
non concorrono a formare il reddito fino ad un importo non
superiore al 6 per cento, e comunque a 5 milioni di lire,
dell'imponibile rilevante ai fini della contribuzione
previdenziale obbligatoria;
a-bis) ai fini della determinazione del reddito
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i
compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio
sanitario nazionale per l`attivita' libero-professionale
intramuraria, esercitata presso studi professionali privati
a seguito di autorizzazione del direttore generale
dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura
del 90 per cento;
b) ai fini della determinazione delle
indennita' di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo
47, non concorrono, altresi', a formare il reddito le somme
erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonche'
a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli
114 e 135 della Costituzione, a titolo di rimborso di
spese, purche' l'erogazione di tali somme e i relativi
criteri siano disposti dagli organi competenti a
determinare i trattamenti dei soggetti stessi. Gli assegni
vitalizi di cui alla predetta lettera g) del comma 1
dell'articolo 47, sono assoggettati a tassazione per la
quota parte che non deriva da fonti riferibili a trattenute
effettuate al percettore gia' assoggettate a ritenute
fiscali. Detta quota parte e' determinata, per ciascun
periodo d'imposta, in misura corrispondente al rapporto
complessivo delle trattenute effettuate, assoggettate a
ritenute fiscali, e la spesa complessiva per assegni
vitalizi. Il rapporto va effettuato separatamente dai
distinti soggetti erogatori degli assegni stessi, prendendo
a base ciascuno i propri elementi;
c) per le rendite e gli assegni indicati alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 47 non si
applicano le disposizioni del predetto articolo 48. Le
predette rendite e assegni si presumono percepiti, salvo
prova contraria, nella misura e alle scadenze risultanti
dai relativi titoli. Le rendite costituiscono reddito per
il 60 per cento dell'ammontare lordo percepito nel periodo
d'imposta;
d) per le prestazioni periodiche indicate alla
lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47 non si
applicano le disposizioni del richiamato articolo 48 e le
stesse costituiscono reddito per l'87,5 per cento
dell'ammontare lordo corrisposto".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
dell'art. 47, sopra richiamato, del T.U.I.R., approvato con
D.P.R. n. 917 del 1986:
"Art. 47 (Redditi assimilati a quelli di lavoro
dipendente). - 1. Sono assimilati ai redditi di lavoro
dipendente:
a) i compensi percepiti, entro i limiti dei
salari correnti maggiorati del 20 per cento, dai lavoratori
soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle
cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di
prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle
cooperative della piccola pesca;
b) le indennita' e i compensi percepiti a
carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per
incarichi svolti in relazione a tale qualita', ad
esclusione di quelli che per clausola contrattuale devono
essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per
legge devono essere riversati allo Stato;
c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di
borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale, se il beneficiario
non e' legato da rapporti di lavoro dipendente nei
confronti del soggetto erogante;
d) le remunerazioni dei sacerdoti, di cui agli
articoli 24, 33, lettera a), e 34 della legge 20 maggio
1985, n. 222, nonche' le congrue e i supplementi di congrua
di cui all'articolo 33, primo comma, della legge 26 luglio
1974, n. 343;
e) i compensi per l'attivita' libero
professionale intramuraria del personale dipendente del
Servizio sanitario nazionale, del personale di cui
all'articolo 102 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e del personale di cui
all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nei
limiti e alle condizioni di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
f) le indennita', i gettoni di presenza e gli
altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle regioni,
dalle province e dai comuni per l'esercizio di pubbliche
funzioni, nonche' i compensi corrisposti ai membri delle
commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del Tribunale di sorveglianza, ad esclusione di quelli che
per legge debbono essere riversati allo Stato;
g) le indennita' di cui all'articolo 1 della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e all'articolo 1 della
legge 13 agosto 1979, n. 384, percepite dai membri del
Parlamento nazionale e del Parlamento europeo e le
indennita', comunque denominate, percepite per le cariche
elettive e per le funzioni di cui agli articoli 114 e 135
della Costituzione e alla legge 27 dicembre 1985, n. 816,
nonche' i conseguenti assegni vitalizi percepiti in
dipendenza dalla cessazione delle suddette cariche elettive
e funzioni e l'assegno del Presidente della Repubblica;
h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso;
h-bis) le prestazioni comunque erogate in forma
di trattamento periodico ai sensi del decreto legislativo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni;
i) gli altri assegni periodici, comunque
denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente
ne' capitale ne' lavoro, compresi quelli indicati alle
lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 10 tra gli oneri
deducibili ed esclusi quelli indicati alla lettera c) del
comma 1 dell'articolo 41;
l) i compensi percepiti dai soggetti impegnati
in lavori socialmente utili in conformita' a specifiche
disposizioni normative.
2. I redditi di cui alla lettera a) del comma 1
sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente a
condizione che la cooperativa sia iscritta nel registro
prefettizio o nello schedario generale della cooperazione,
che nel suo statuto siano inderogabilmente indicati i
principi della mutualita' stabiliti dalla legge e che tali
princi'pi siano effettivamente osservati.
3. Per i redditi indicati alle lettere e), f),
g), h) e i) del comma 1 l'assimilazione ai redditi di
lavoro dipendente non comporta le detrazioni previste
dall'articolo 13".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo n. 504 del 1992, come da ultimo modificato
dalla presente legge:
"Art. 17 (Disposizioni finali) - 1. L'imposta
comunale sugli immobili non e' deducibile ag1i effetti
delle imposte erariali suiredditi.
2. (Abrogato).
3. Dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche dovuta dalle cooperative edilizie a proprieta'
indivisa si detraggono lire 500 mila, per ognuna delle
unita' immobiliari adibite ad abitazione principale dei
soci assegnatari, rapportate, al periodo durante il quale
sussiste la detta destinazione; la detrazione compete fino
alla concorrenza dell'imposta relativa al reddito
dell'unita' immobiliare che concorre alla formazione del
reddito complessivo.
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i
redditi di fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi
compresi quelli strumentali od oggetto di locazione, i
redditi dominicali delle aree fabbricabili e dei terreni
agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'articolo 29
del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno
effetto per i redditi prodotti dal periodo di imposta in
corso al 10 gennaio 1993 ovvero, per i soggetti all'imposta
sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo di
imposta non concide con l'anno solare, per quelli prodotti
dal primo periodo di imposta successivo alla detta data.
6. Con effetto dal lo gennaio 1993 e' soppressa
l'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili. Tuttavia l'imposta continua ad essere dovuta nel
caso in cui il presupposto di applicazione di essa si e'
verificato anteriormente alla predetta data; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore
degli immobili continua ad essere dovuta, con le aliquote
massime e l'integrale acquisizione del relativo gettito al
bilancio dello Stato, anche nel caso in cui il presupposto
di applicazione di essa si verifica dal 1o gen-naio 1993
fino al 10 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella
dichiarazione, e' assunto in misura pari a quello
dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992 ovvero, in
caso di utilizzazione edificatoria dell'area con fabbricato
in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta data,
a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di
costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle
aliquote sono formati con riferimento al periodo preso a
base per il calcolo dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed
incrementative sono computabili solo se riferibili al
periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili dovuta ai
sensi del comma 7 non si applica la disposizione
dell'articolo 22, decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
400 del 1988, come da ultimo modificato dall'art. 11 della
legge 5 febbraio 1999, n. 25:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da
parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che
non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) [abrogata].
2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i
regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono
recare la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto
ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli
uffici dei ministeri sono determinate, con regolamenti
emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei
Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei
princi'pi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta
collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato,
stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di
supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo
tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura
non regolamentare per la definizione dei compiti delle
unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il D.Lgs 28 agosto 1997, n. 281, reca:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
conferenza Stato-citta' ed autonomie locali" ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202.
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n.
133 del 1999, come modificato dalla presente legge:
"Art. 18 (Modifica ai criteri di determinazione
del reddito delle unita' immobiliari). - 1. Il Governo e'
delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi in materia di tassazione degli immobili, per
razionalizzare e perequare il prelievo impositivo nonche'
al fine di evitare aggravi all'atto dell'applicazione dei
nuovi estimi catastali, con l'osservanza dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) assoggettamento dei redditi dei fabbricati,
calcolati in conformita' a quanto previsto alla lettera c),
con esclusione di quelli che concorrono a formare reddito
d'impresa, ad un regime di tassazione ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche con un'aliquota pari a
quella fissata per il primo scaglione di reddito e, per i
redditi derivanti da locazione o da altre forme di
utilizzazione a titolo oneroso da parte di terzi,
limitazione di tale regime alla parte che non eccede i
tassi di rendimento di cui alla lettera c); modifica del
vigente regime di tassazione dei redditi dei fabbricati,
basato sulla loro integrale inclusione nel reddito
complessivo, rimodulando la deduzione dal detto reddito,
correlata al possesso dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle sue pertinenze, e rapportata
al periodo e alla quota di possesso dell'unita' immobiliare
stessa; facolta' del contribuente di scegliere tra i due
regimi di tassazione;
b) previsione di misure agevolative, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in
particolare per i redditi piu' bassi e per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale, allo scopo di
non aumentare l'onere fiscale gravante su di essi per
effetto del nuovo regime di tassazione;
c) determinazione e successiva fissazione
periodica, con decreto del Ministro delle finanze, tenuto
conto dell'incidenza complessiva del prelievo fiscale, di
coefficienti convenzionali di redditivita' dei valori
d'estimo delle unita' immobiliari, dopo la rideterminazione
di cui all'articolo 3, comma 154, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, fermo restando il principio stabilito
dall'articolo 11, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n.
413, per il reddito degli immobili riconosciuti di
interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 3
della legge 10 giugno 1939, n. 1089, inteso a tenere conto
dei vincoli gravanti su di essi nonche' dell'interesse
pubblico alla loro conservazione;
d) rideterminazione, a seguito della revisione
degli estimi catastali e con la medesima decorrenza, anche
al fine del mantenimento degli attuali margini di autonomia
finanziaria, delle aliquote minime e massime dell'imposta
comunale sugli immobili, istituita dal decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, in misura tale da garantire il
medesimo gettito complessivo;
e) istituzione di una detrazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, odi
altra misura agevolativa in favore dei conduttori,
limitatamente alla loro abitazione principale e a decorrere
dal periodo d'imposta 2000, avuto riguardo ai redditi
posseduti e alla loro misura;
f) rimodulazione delle imposte sui
trasferimenti, mediante applicazione di valori ridotti
rispetto a quelli di estimo, in modo da evitare incrementi
del gettito complessivo;
g) armonizzazione, semplificazione e
autoliquidazione, ad invarianza di gettito, delle imposte
di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, sulle
successioni e donazioni e degli altri tributi e diritti
collegati, relativi a qualsiasi fattispecie e presupposto
imponibile in materia immobiliare, al fine di unificare le
basi imponibili, gli obblighi dei contribuenti, i poteri e
l'esercizio di essi da parte dell'amministrazione pubblica;
h) coordinamento tra i criteri di tassazione
dei redditi figurativi derivanti dalle unita' immnobiliari
e di quelli effettivamente percepiti;
i) revisione delle ipotesi di non concorrenza
totale o parziale alla formazione del reddito nonche' di
quelle di riduzione dell'imposta previste ai fini di tutti
i tributi ed armonizzazione della relativadisciplina;
l) coordinamento, tenuto conto in particolare
delle agevolazioni fiscali in favore dei locatori disposte
dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e in
ogni caso fatti salvi i criteri di agevolazione ivi
previsti, di tutte le disposizioni legislative e
regolamentari vigenti con la nuova disciplina;
m) disciplina dei procedimenti tributari
relativi alle materie di cui alle lettere precedenti
mediante regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o mediante
decreti ministeriali, di natura non regolamentare, per
stabilire termini o modalita' in via speciale o transitoria
o straordinaria.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi al Parlamento, successivamente
all'acquisizione degli altri pareri previsti, per
l'espressione del parere da parte delle competenti
Commissioni permanenti. Le commissioni si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi previsti dal presente
articolo e previo parere delle commissioni parlamentari
competenti, possono essere emanate, con uno o piu' decreti
legislativi, disposizioni integrative o correttive.
4. Il comma 4-quater dell'articolo 34 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, concernente la determinazione del
reddito delle unita' immobiliari adibite ad abitazione
principale del contribuente e delle relative pertinenze e'
abrogato con effetto dal periodo d'imposta 1999.
[Commi abrogati:
5. A decorrere dal periodo d'imposta di cui al
comma 4, se alla formazione del reddito complessivo
concorrono il reddito dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e quello delle sue pertinenze, si
deduce, fino a concorrenza dell'ammortare del relativo
reddito, un importo fino a L. 1.100.000 rapportato al
periodo dell'anno durante il quale sussiste tale
destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di
detta unita' immobiliare. Sono pertinenze le cose immobili
di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o
classificabili in categorie diverse da quelle ad uso
abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo
durevole servizio delle unita' immobiliari adibite ad
abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione
principale si intende quella nella quale la persona fisica,
che la possiede a titolo di proprieta' o altro diritto
reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
6. I riferimenti alla deduzione di cui
all'articolo 34, comma 4-quater, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917, contenuti nell`articolo 1, quarto comma, lettere
b), b-bis) e c), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, devono intendersi effettuati alla
deduzione di cui al comma 5 del presente articolo.
7. Per il periodo di imposta 1999 la deduzione di
cui al comma 5 spetta fino ad un importo di lire 1.400.000.
Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
dovute per lo stesso periodo di imposta.
8. Per il periodo di imposta in corso al 31
dicembre 1999, la detrazione di cui all'articolo 17, comma
3, del D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, e' elevata a lire
380.000. Tale disposizione non ha effetto ai fini della
determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto
dovute per lo stesso periodo di imposta.]
9. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo la procedura di cui al comma 2, un D.L.vo
volto ad anticipare al periodo d'imposta 1999 la detrazione
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui al comma 1, lettera e), nelle stesse ipotesi e
condizioni e con l'osservanza dei medesimi criteri
direttivi ivi previsti, nei limiti di complessive lire 300
miliardi.
10. Dalle disposizioni di cui al presente
articolo, con esclusione dei commi 7, 8 e 9, non devono
derivare oneri per il bilancio dello Stato. Agli oneri
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 7, 8 e 9, valutati rispettivamente in lire 675
miliardi, lire 3 miliardi e lire 300 miliardi per l'anno
2000, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per il
medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle finanze.
11. All'articolo 10, comma 5, terzo periodo, del
D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: "un contributo
a carico dei concessionari pari al 5 per cento delle
commissioni riscosse ai sensi del comma 3" sono sostituite
dalle seguenti: "un contributo pari allo 0,6 per mille del
gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono
alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze
sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione da
parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla
riscossione".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n.
600 del 1973, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. (Dichiarazione dei soggetti passivi). -
Ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi
posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta.
I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili, di
cui al successivo art. 13, devono presentare la
dichiarazione anche in mancanza di redditi.
La dichiarazione e' unica agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul
reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui
redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi
attivi e passivi necessari per la determinazione degli
imponibili secondo le norme che disciplinano le imposte
stesse. I redditi per i quali manca tale indicazione si
considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e
delle sanzioni.
La dichiarazione delle persone fisiche e' unica
per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre
persone a lui imputabili a norma dell'articolo 4 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, e deve comprendere anche i
redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a
norma degli articoli 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e
18 dello stesso testo unico. I redditi di cui alle lettere
a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'articolo 16 del
predetto testo unico devono essere dichiarati solo se
corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla
effettuazione delle ritenute di acconto.
Sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione:
a) le persone fisiche che non possiedono alcun
reddito sempre che non siano obbligate alla tenuta di
scritture contabili;
b) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti e redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta nonche' redditi fondiari per un importo
complessivo, al lordo della deduzione di cui all'articolo
10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non
superiore a lire 360.000 annue;
b-bis) le persone fisiche non obbligate alla
tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto
redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a
titolo di imposta e il reddito fondiario dell'abitazione
principale e sue pertinenze purche' di importo non
superiore a quello della deduzione di cui all'articolo 10,
comma 3-bis, del citato testo unico delle imposte sui
redditi;
c) le persone fisiche non obbligate alla tenuta
di scritture contabili che possiedono soltanto redditi
esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di
imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e sue
pertinenze purche' di importo non superiore a quello della
deduzione di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' altri redditi per i quali
la differenza tra l'imposta lorda complessiva e l'ammontare
spettante delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del
citato testo unico, e le ritenute operate risulta non
superiore a lire 20 mila. Tuttavia detti contribuenti, ai
fini della scelta della destinazione dell'8 per mille
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista
dall'art. 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle
leggi che approvano le intese con le confessioni religiose
di cui all'art. 8, comma 3, della Costituzione, possono
presentare apposito modello, approvato con il decreto di
cui all'art. 8, comma 1, ovvero con il certificato di cui
all'art. 7-bis, con le modalita' previste dall'art. 12 ed
entro il termine stabilito per la presentazione della
dichiarazione dei redditi;
d) [lettera abrogata];
e) [lettera abrogata];
e-bis) [lettera abrogata].
[Comma abrogato].
Nelle ipotesi di esonero previste nel quarto
comma il contribuente ha, tuttavia, facolta' di presentare
la dichiarazione dei redditi.
Se piu' soggetti sono obbligati alla stessa
dichiarazione, la dichiarazione fatta da uno di essi
esonera gli altri.
Per le persone fisiche legalmente incapaci
l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante
legale".
- Si riporta il testo dell'art. 48 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e'
costituito da tutte le somme e i valori in genere, a
qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche
sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al
rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo
d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti
dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio
del periodo d'imposta successivo a quello cui si
riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di
assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal
lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine
assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o
di accordo o di regolamento aziendale per un importo non
superiore complessivamente a lire 7.000.000; i contributi
versati dal datore di lavoro alle forme pensionistiche
complementari di cui al D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto
disposto dall'articolo 18, comma 1, del citato D.L.vo n.
124 del 1993; i contributi, diversi dalle quote del TFR
destinate ai medesimi fini, versati dal lavoratore alle
medesime forme pensionistiche complementari per un importo
non superiore al 2 per cento della retribuzione annua
complessiva assunta come base per la determinazione del TFR
e comunque a lire 2 milioni e 500 mila, a condizione che le
fonti istitutive di cui all'articolo 3 del citato D.L.vo
21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e
integrazioni, prevedano la destinazione alle forme
pensionistiche complementari di quote del TFR almeno per un
importo pari all'ammontare del contributo versato, salvo
quanto disposto dall'articolo 18, comma 1, del medesimo
D.L.vo 21 aprile 1993, n. 124. La suddetta condizione non
si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori; i
contributi versati dal lavoratore dipendente ai sensi
dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
eccedenti il massimale contributivo stabilito dal D.L.vo
14 dicembre 1995, n. 579;
b) le erogazioni liberali concesse in occasione
di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie
di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire
500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in
occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del
dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime
dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o
ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei
danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive
ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
1992, n. 172;
c) le somministrazioni di vitto da parte del
datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o,
fino all'importo complessivo giornalieri di lire 10.240, le
prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli
addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a
carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone
dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto
collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti;
anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere
b) ed f) del com-ma 1 dell'articolo 47;
f) le somme erogate dal datore di lavoro alla
generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per
le finalita' di cui al comma 1 dell'articolo 65, con
esclusione di quelle di assistenza sociale e sanitaria, e
l'utilizzo delle relative opere e servizi da parte dei
dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12;
g) il valore delle azioni, in caso di
sottoscrizione di azioni ai sensi degli articoli 2349 e
2441, ultimo comma, del codice civile, anche se emesse da
societa' che direttamente o indirettamente, controllano
l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla
stessa societa' che controlla l'impresa;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri
di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste,
nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in
conformita' a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui
allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi
delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate
dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici
delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto
del riparto a cura di appositi organismi costituiti
all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento
dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei
valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e
dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a
familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di
ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative
alla determinazione del valore normale dei beni e dei
servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei
generi in natura prodotti dal-l'azienda e ceduti ai
dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo
mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al
grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei
beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di
importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000;
se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo
stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo
54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo 30 aprile 1992
n 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso
promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila
chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di
esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che
l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il
30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle
finanze che provvede alla pubblicazione entro il
31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo,
al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al
dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume
il 50 per cento della differenza tra l'importo degli
interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al
momento della concessione del prestito e l'importo degli
interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale
disposizione non si applica per i prestiti stipulati
anteriormente al l gennaio 1997, per quelli di durata
inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi
aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto
di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a
dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo
1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni
pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto
opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31
dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla
legge 18 febbraio 1992, n. 172;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in
uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita
catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese
inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a
carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il
godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi
in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio
stesso, si assume il 30 per cento della predetta
differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti
nel catasto si assume la differenza tra il valore del
canone di locazione determinato in regime vincolistico o,
in mancanza, quello determinato in regime di libero
mercato, e quanto corrisposto per il godimento del
fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le
missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare
il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno,
elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al
netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di
rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di
vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il
limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due
terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che
di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle
spese per trasferte o missioni fuori del territorio
comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di
spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al
viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese,
anche non documentabili, eventualmente sostenute dal
dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o
missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire
30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte
nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di
spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal
vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di
retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto
all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi
sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con
carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
volo previste dalla legge o dal contratto collettivo,
nonche' le indennita' di cui all'articolo 133 del D.P.R.
15 dicembre 1959, n. 1229, concorrono a formare il reddito
nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono
essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di
applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di
prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a
formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro
ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a
lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del
territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal
territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se
le indennita' in questione, con riferimento allo stesso
trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente
disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte
per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle
dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo
12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri
sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per
recesso dal contratto di locazione in dipendenza
dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se
rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente
documentate, non concorrono a formare il reddito anche se
in caso di contemporanea erogazione delle suddette
indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita'
percepite per servizi prestati all'estero costituiscono
reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi
prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni
statali la legge prevede la corresponsione di una
indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate
concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella
misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi
prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche
con riferimento all'attivita' prestata nel territorio
nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente
gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa
disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al
comma 5.
9. l'ammontare degli importi che ai sensi del
presente articolo non concorrono a formare il reddito di
lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri, quando la variazione
percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al
periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2
per cento rispetto al valore medio del medesimo indice
rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno
1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla
ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha
effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere
derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
La legge 23 luglio 1991, n. 223, reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro" ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, reca:
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i
diritti delle persone handicappate" ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice
civile:
"Art. 2359 (Societa' controllate e societa'
collegate) - Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un altra societa' dispone
della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le societa' in cui un altra societa' dispone
di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza
dominante di un'altra societa' in virtu' di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del
primo comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta;
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle
quali un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in borsa".
- Si riporta il testo dell'art. 63 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come da ultimo
modificato dall'art. 8 del D.L.vo 21 novembre 1997, n. 461:
"Art. 63 (Interessi passivi). - 1. Gli interessi
passivi sono deducibili per la parte corrispondente al
rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi
che concorrono a formare il reddito e l'ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi.
2. Ai fini del rapporto di cui al comma 1:
a) non si tiene conto delle sopravvenienze
attive e degli interessi di mora accantonati a norma degli
articoli 55 e 71, dei proventi soggetti a ritenuta alla
fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva e dei
saldi di rivalutazione monetaria che per disposizione di
legge speciale non concorrono a formare il reddito;
b) i ricavi derivanti da cessioni di titoli e
di valute estere si computano per la sola parte che eccede
i relativi costi e senza tenere conto delle rimanenze;
c) le plusvalenze realizzate si computano per
l'ammontare che a norma dell'articolo 54 concorre a formare
il reddito dell'esercizio;
d) i dividendi e gli interessi di provenienza
estera si computano per l'intero ammontare anche se per
convenzione internazionale o per disposizione di legge non
concorrono in tutto o in parte a formare il reddito;
e) i proventi immobiliari di cui all'articolo
57 si computano nella misura ivi stabilita;
f) le rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 si
computano nei limiti degli incrementi formati
nell'esercizio;
g) i proventi dell'allevamento di animali, di
cui all'articolo 78, si computano nell'ammontare ivi
stabilito, salvo il disposto del comma 4 dello stesso
articolo.
3. Se nell'esercizio sono stati conseguiti
interessi o altri proventi esenti da imposta derivanti da
obbligazioni pubbliche o private sottoscritte, acquistate o
ricevute in usufrutto o pegno a decorrere dal 28 novembre
1984 o da cedole acquistate separatamente dai titoli a
decorrere dalla stessa data, gli interessi passivi non sono
ammessi in deduzione fino a concorrenza dell'ammontare
complessivo degli interessi o proventi esenti. Gli
interessi passivi che eccedono tale ammontare sono
deducibili a norma dei commi 1 e 2 ma senza tenere conto,
ai fini del rapporto ivi previsto, dell'ammontare degli
interessi e proventi esenti corrispondente a quello degli
interessi passivi non ammessi in deduzione.
4. Gli interessi passivi non computati nella
determinazione del reddito a norma del presente articolo
non danno diritto alla deduzione dal reddito complessivo
prevista alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo
10".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del D.L.vo n.
241 del 1997, come da ultimo modificato dall'art. 1 del
D.L.vo 24 marzo 1999, n. 81, dall'art. 20 del D.L.vo
26 febbraio 1999, n. 60 e dall'art. 2 del D.L.vo 2 dicembre
1999, n. 464:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato,
delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione
riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al
secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facolta'
di eseguire il versamento presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e'
ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai
sensi degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) [soppressa];
e) ai contributi previdenziali dovuti da
titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai
sensi del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965,
n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con D.-L.
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del D.-L. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre imposte, le tasse e le
sanzioni individuate con decreto del Ministro delle
finanze;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui
al comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633".
- Si riporta il testo dell'art. 1 del D.L.vo n.
360 del 1998, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 1. - 1. E' istituita, a decorrere dal
10 gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e dell'interno,
da emanare entro il 15 dicembre, e' stabilita l'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo ed e' conseguentemente determinata la
equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo
11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L'aliquota
di compartecipazione dovra' cumulare la parte
specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle
province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al
finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse
trasferiti.
3. I comuni possono deliberare, entro il
31 ottobre, la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro
30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo'
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni
anche in mancanza del decreto di cui al comma 2.
4. L'addizionale e' determinata applicando al
reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri
deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota
stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed e' dovuta se per lo
stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917.
5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente
e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per
le modalita' di determinazione dell'addizionale provinciale
e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute
da parte dei sostituti di imposta si applicano le
disposizioni previste per l'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'arti-colo 50, comma 4, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n.
446.
6. L'addizionale e' dovuta alla provincia ed al
comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale
alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce
l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero,
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli
assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il
sostituito ha il domicilio fiscale alla data di
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a
detti redditi, ed e' versata, unitamente all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, con le modalita' stabilite
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno.
7. La ripartizione tra le province e tra i comuni
delle somme versate a titolo di addizionale e' effettuata,
salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero
dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle
somme versate entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei
redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno
precedente a quello cui si riferisce l'addizionale. Entro
l'anno successivo a quello in cui e' effettuato il
versamento, il Ministero dell'interno provvede ad
effettuare il conguaglio, mediante compensazione con le
somme spettanti, al titolo di acconto, per l'anno
successivo, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze concernenti le risultanze delle dichiarazioni dei
redditi e dei sostituti d'imposta presentate per l'anno cui
si riferisce l'addizionale. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
possono essere stabilite ulteriori modalita' per effettuare
la ripartizione. Per le province e i comuni l'accertamento
contabile dei proventi derivanti dall'applicazione
dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni
annuali del Ministero dell'interno delle somme spettanti.
Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente articolo, l'addizionale comunale di cui al comma
e' ripartita entro lo stesso anno in cui e' effettuato il
versamento, a titolo di acconto per l'intero importo
versato, sulla base dei dati forniti dal Ministero delle
finanze, concernenti il numero dei contribuenti aventi
domicilio fiscale nei singoli comuni e dei relativi redditi
imponibili medi quali risultanti dalle piu' recenti
statistiche generali pubblicate dal Ministero delle
finanze.
8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
44 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ai fini
dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni
forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e
notizie utili. Le province ed i comuni provvedono,
altresi', agli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati con le modalita' stabilite con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo
28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal
presente decreto, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9. Al termine delle attivita' di liquidazione e
di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di
addizionale e i relativi interessi sono versati alle
province e ai comuni secondo le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 6.
10. All'articolo 17, comma 2, del D.L.vo 9 luglio
1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli
adempimenti dei contribuenti riguardanti la dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto e i relativi
versamenti, nonche' norme di unificazione degli adempimenti
fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella lettera a), dopo le parole: "alle
imposte sui redditi" sono inserite le seguenti: ", alle
relative addizionali";
b) la lettera d-bis), introdotta dall'articolo
50, comma 7, del D.L.vo 15 dicembre 1997, n. 446,
concernente l'istituzione dell'addizionale regionale
all'imposta sul reddito delle persone fisiche, e'
soppressa.
11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati
sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali di
cui all'articolo 8, comma 2, del D.L.vo 28 agosto 1997, n.
281".
- Si riporta l'art. 46 del T.U.I.R. (richiamato
nell'art. 1 del D.L.vo n. 360/1998):
"Art. 46 (Redditi di lavoro dipendente). -
1. Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con
qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione
di altri, compreso il lavoro a domicilio quando e'
considerato lavoro dipendente secondo le norme della
legislazione sul lavoro.
2. Costituiscono, altresi', redditi di lavoro
dipendente:
a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad
esse equiparati;
b) le somme di cui all'art. 429, ultimo comma,
del codice di procedura civile".
- L'art. 47 del T.U.I.R. (richiamato nell'art. 1
del D.L.vo n. 360/1998) e' riportato sopra.
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 50
del D.L.vo n. 446 del 1997 (richiamato nell'art. 1 del
D.Lgs. n. 360/1998):
"4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente
e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di
cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle
operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il
relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di
undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello
relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese
di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo
e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui
sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo
da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui
all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973".
- La decisione n. 819/1995/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, che istituisce
il programma d'azione comunitaria "Socrate", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale L 087 del 20 aprile 1995. La
decisione n. 576/1998/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 febbraio 1998, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale L 077 del 14 marzo 1998.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 5, legge
n. 133 del 1999:
"5. All'articolo 3, comma 162, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera b), dopo le parole: "rispetto
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo
al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996;" sono inserite le seguenti: "la nuova disciplina puo'
essere applicata anche con riferimento a un moltiplicatore
di tale incremento;";
b) dopo la lettera b) e' inserita la seguente:
"b-bis) possibilita' di applicare la nuova
disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto
delle imprese individuali e delle societa' di persone in
regime di contabilita' ordinaria; .
(Omissis)".
- Per opportuna conoscenza, si riporta il testo
dell'art. 3, comma 162, della legge n. 662 del 1996, sopra
richiamato:
"162. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi concernenti il
riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di
favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto
delle esigenze di efficienza, rafforzamento e
razionalizzazione dell'ap-parato produttivo, con
l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) applicazione agli utili corrispondenti alla
remunerazione ordinaria del capitale investito di
un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la
remunerazione ordinaria del capitale investito sara'
determinata in base al rendimento figurativo fissato
tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli
obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati
regolamentati italiani;
b) applicazione della nuova disciplina con
riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle
riserve formate con utili, nonche' del capitale sociale e
delle riserve e fondi di cui all'articolo 44, comma 1, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, sempreche' derivanti da
conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto
alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo
al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre
1996; la nuova disciplina puo' essere applicata anche con
riferimento ad un moltiplicatore di tale incremento;
possibilita' di limitazioni o esclusioni del beneficio nel
caso di utilizzo degli incrementi per finalita' non
rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o
razionalizzazione dell'apparato produttivo;
b-bis) possibilita' di applicare la nuova
disciplina con riferimento all'intero patrimonio netto
delle imprese individuali e delle societa' di persone in
regime di contabilita' ordinaria;
c) previsioni di particolari disposizioni per
le societa' costituite dopo il 30 settembre 1996;
d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui
alla lettera a) in una misura compresa tra i livelli minimo
e massimo previsti dalla lettera l) del comma 160;
e) abrogazione della maggiorazione di
conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle
riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 105 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R.
22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta
sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta
sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione
del reddito imponibile, potra' essere prelevata a carico
delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere
previste diverse modalita' di rateazione non superiori in
ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;
f) possibilita' di prevedere trattamenti
temporanei di favore per le societa' i cui titoli di
partecipazione sono ammessi alla quotazione nei mercati
regolamentati italiani, consistenti in riduzioni
dell'aliquota fissata ai sensi della lettera d) e nella
eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera
b) senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si
applica per i primi tre periodi di imposta successivi a
quelli della prima quotazione;
g) possibilita' di prevedere speciali
incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia
avanzata;
h) abrogazione della tassa sui contratti di
borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati
regolamentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi,
con possibilita' di apportare misure di coordinamento con
le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923,
n. 3278, e con il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, anche al
fine di evitare disparita' di trattamento;
i) coordinamento della disciplina del credito
di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui
alle precedenti lettere e con la lettera m) del comma 160;
compensazione, ai soli fini della lettera e), con l'imposta
relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi
l'ammontare del credito di imposta non potra' essere
superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla
societa' alla cui distribuzione di utili il credito di
imposta e' riferito;
l) coordinamento delle disposizioni previste
nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
procedendo anche alla revisione della disciplina delle
ritenute sugli utili di cui e' deliberata la
distribuzione".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge n.
449 del 1997, come modificato dalla presente legge:
"Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti
interventi di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si
detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge
5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge
6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, alla realizzazione di opere finalizzate
alla cablatura degli edifici, al contenimento
dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi
energetici con particolare riguardo all'installazione di
impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di
energia, nonche' all'adozione di misure antisismiche con
particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa
in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in
sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti
strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove
riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla
base di progetti unitari e non su singole unita'
immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni
gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi
della legge 10 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le
spese sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e'
ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state
sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta
successivi. E' consentito, alternativamente, di ripartire
la predetta detrazione in dieci quote annuali costanti e di
pari importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche, in funzione del
contenimento del fenomeno dell'evasione fiscale e
contributiva, ovvero mediante l'intervento delle aziende
unita' sanitarie locali, in funzione dell'osservanza delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza
sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal D.Lgs.
19 settembre 1994, n. 626, e dal D.L.vo 14 agosto 1996, n.
494, e successive modificazioni ed integrazioni',
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi
1, 2 e 3 i comuni possono deliberare l'esonero dal
pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate
dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di
proprietari che eseguano interventi volti al recupero di
unita' immobiliari inagibili o inabitabili o interventi
finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico
o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero
volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute
nel periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio
1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per
cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo
d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2000, per una
quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare
sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al
comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vengono
destinati ad incrementare le risorse di cui alla lettera b)
del citato comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e
con le stesse modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. I commi 40, 41 e 42 dell'articolo 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono sostituiti dai
seguenti:
"40. Per i soggetti o i loro aventi causa che
hanno presentato domanda di concessione o di autorizzazione
edilizia in sanatoria ai sensi del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e
dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, il mancato pagamento del triplo
della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel
termine previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge n.
724 del 1994, e successive modificazioni, o il mancato
pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo
39, comma 5, della medesima legge n. 724 del 1994, e
successive modificazioni, comporta l'applicazione
dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da
corrispondere entro sessanta giorni dalla data di notifica
da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento.
41. E' ammesso il versamento della somma di cui
al comma 40 in un massimo di cinque rate trimestrali di
pari importo. In tal caso, gli interessati fanno pervenire
al comune, entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'obbligo di pagamento, il prospetto delle rate in
scadenza, comprensive degli interessi maturati dal
pagamento della prima rata, allegando l'attestazione del
versamento della prima rata medesima.
42. Nei casi di cui al comma 40, il rilascio
della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria e'
subordinato all'avvenuto pagamento dell'intera oblazione,
degli oneri concessori, ove dovuti, e degli interessi,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 38 della
citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni .
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,
n. 47, e successive modificazioni, deve intendersi nel
senso che l'amministrazione preposta alla tutela del
vincolo, ai fini dell'espressione del parere di propria
competenza, deve attenersi esclusivamente alla valutazione
della compatibilita' con lo stato dei luoghi degli
interventi per i quali e' richiesta la sanatoria, in
relazione alle specifiche competenze dell'amministrazione
stessa.
11. Nella tabella A, parte III (Beni soggetti
all'aliquota del 10 per cento), allegata al D.P.R.
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo
il numero 127-undecies) e' inserito il seguente:
"127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad
oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione
straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera
b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di
edilizia residenziale pubblica; .".
- L'art. 13-bis del T.U.I.R. e' riportato sopra.
- Si riporta il testo dell'art. 45 del D.L.vo n.
446 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 45 (Disposizioni transitorie) - 1. Per i
soggetti che operano nel settore agricolo e per le
cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui
all'articolo 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i
periodi d'imposta in corso al 10 gennaio 1998 e al 1o
gennaio 1999 l'aliquota e' stabilita nella misura dell'1,9
per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi,
l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle misure del
2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per
i periodi d'imposta in corso al 1o gennaio 1998, al 1o
gennaio 1999 e al 1o gennaio 2000 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta
successivi, l'aliquota e' stabilita, rispettivamente, nelle
misure del 5 e del 4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono
stabiliti, tenuto conto della base imponibile dell'imposta
sulle attivita' produttive e di quella dell'imposta
personale sui redditi, gli ammontari in valore assoluto e
percentuale del maggior carico impositivo rispetto a quello
derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare
l'entita' della riduzione dell'acconto dovuto ai fini della
stessa imposta determinato ai sensi dell'articolo 31,
nonche' le modalita' applicative e quelle relative ai commi
da 4 a 6. La predetta riduzione non puo' superare per
ciascun soggetto l'importo massimo in valore assoluto
stabilito nel predetto decreto e non puo' comportare una
diminuzione di gettito superiore a 500 miliardi di lire per
l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per l'anno 1999 e a 125
miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 3 determina un ammontare
dell'acconto Irap diverso da quello che risulterebbe in via
ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma 3
anche per la determinazione dell'imposta dovuta
all'esercizio in corso al 10 gennaio 1998, prendendo a
riferimento i tributi o contributi che sarebbero stati
dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria
attivita' nel territorio di piu' regioni e che applicano le
disposizioni del comma 3, l'imposta da versare alle singole
regioni e' determinata in misura proporzionale alla base
imponibile regionale; per i medesimi soggetti il credito di
imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6. La differenza tra l'imposta dovuta in via
ordinaria per l'anno 1998 e l'imposta effettivamente pagata
in base alle disposizioni dei commi 3 e 4, puo' essere
computata in detrazione dall'imposta regionale sulle
attivita' produttive, nella misura del 50 per cento per
l'anno 1999 e del 25 per cento per l'anno 2000".
-Si riporta il testo dell'art. 67 del T.U.I.R.,
approvato con D.P.R. n. 917 del 1986, come modificato da
ultimo dalla presente legge:
"Art. 67 (Ammortamento dei beni materiali). - 1.
Le quote di ammortamento del costo dei beni materiali
strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili a
partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene.
2. La deduzione e' ammessa in misura non
superiore a quella risultante dall'applicazione al costo
dei beni dei coefficienti stabiliti con decreto del
Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
ridotti alla meta' per il primo esercizio. I coefficienti
sono stabiliti per categorie di beni omogenei in base al
normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori
produttivi.
3. La misura massima indicata nel comma 2 puo'
essere superata in proporzione alla piu' intensa
utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del
settore. La misura stessa puo' essere elevata fino a due
volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due
successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi
bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni,
sia stata accantonata in apposita riserva che agli effetti
fiscali costituisce parte integrante dell'ammortamento;
nell'ipotesi di beni gia' utilizzati da parte di altri
soggetti, l'ammortamento anticipato puo' essere eseguito
dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i
beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, la indicata misura massima puo' essere
variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un
quarto, in relazione al periodo di utilizzabilita' dei beni
in particolari processi produttivi. Le quote di
ammortamento stanziate in bilancio dopo il completamento
dell'ammortamento agli effetti fiscali non sono deducibili
e l'apposita riserva concorre a formare il reddito per
l'ammontare prelevato dall'imprenditore o distribuito ai
soci o imputato a capitale in eccedenza alle quote non
dedotte.
4. Se in un esercizio l'ammortamento e' fatto in
misura inferiore a quella massima indicata nel comma 2 le
quote di ammortamento relative alla differenza sono
deducibili negli esercizi successivi, fermi restando i
limiti di cui ai precedenti commi. Tuttavia se
l'ammortamento fatto in un esercizio e' inferiore alla
meta' della misura massima il minore ammontare non concorre
a formare la differenza ammortizzabile, a meno che non
dipenda dalla effettiva minore utilizzazione del bene
rispetto a quella normale del settore.
5. In caso di eliminazione di beni non ancora
completamente ammortizzati dal complesso produttivo, il
costo residuo e' ammesso in deduzione.
6. Per i beni il cui costo unitario non e'
superiore a 1 milione di lire e' consentita la deduzione
integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui
sono state sostenute.
7. Le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, che dal bilancio non
risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono, sono deducibili nel limite del 5 per
cento del costo complessivo di tutti i beni materiali
ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal
registro dei beni ammortizzabili; per le imprese di nuova
costituzione il limite percentuale si calcola, per il primo
esercizio, sul costo complessivo quale risulta alla fine
dell'esercizio; per i beni ceduti nel corso del-l'esercizio
la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso
ed e' commisurata, per il cessionario, al costo di
acquisizione. L'eccedenza e' deducibile per quote costanti
nei cinque esercizi successivi. Per specifici settori
produttivi possono essere stabiliti, con decreto del
Ministro delle finanze, diversi criteri e modalita' di
deduzione. Resta ferma la deducibilita' nell'esercizio di
competenza dei compensi periodici dovuti contrattualmente a
terzi per la manutenzione di determinati beni, del cui
costo non si tiene conto nella determinazione del limite
percentuale sopra indicato.
8. Per i beni concessi in locazione finanziaria
le quote di ammortamento sono determinate in ciascun
esercizio nella misura risultante dal relativo piano di
ammortamento finanziario e non e' ammesso l'ammortamento
anticipato; la deduzione dei canoni da parte dell'impresa
utilizzatrice e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore a otto anni, se questo ha per
oggetto beni immobili, e alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a
norma del comma 2, in relazione all'attivita' esercitata
dall'impresa stessa, se il contratto ha per oggetto beni
mobili. Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il
Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire,
nel limite della meta', la predetta durata minima dei
contratti ai fini della deducibilita' dei canoni, qualora
venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura
massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del
medesimo comma 3.
8-bis. [Sempreche' non siano destinati ad essere
utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attivita' propria dell'impresa, non sono deducibili le
quote di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego, custodia,
manutenzione e riparazione relativi ai seguenti beni:
a) aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni
da diporto;
b) autovetture ed autoveicoli indicati
nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del D.L.vo
30 aprile 1992, n. 285, con motore di cilindrata superiore
a 2.000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2.500 centimetri cubici;
c) motocicli con motore di cilindrata superiore
a 350 centimetri cubici].
8-ter. [abrogato].
9. Per le aziende date in affitto o in usufrutto
le quote di ammortamento sono deducibili nella
determinazione del reddito dell'affittuario o
dell'usufruttuario.
10. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa e all'uso
personale o familiare dell'imprenditore sono
ammortizzabili, o deducibili nell'ipotesi di cui al comma
6, nella misura del 50 per cento; nella stessa misura sono
deducibili i canoni di locazione, anche finanziaria e di
noleggio e le spese relativi all'impiego di tali beni. Per
gli immobili utilizzati promiscuamente e' deducibile una
somma pari al 50 per cento della rendita catastale o del
canone di locazione, anche finanziaria, a condizione che il
contribuente non disponga di altro immobile adibito
esclusivamente all'esercizio dell'impresa.
10-bis. Le quote di ammortamento, i canoni di
locazione anche finanziaria o di noleggio e le spese di
impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della
tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, sono
deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale di
cui al precedente periodo e' elevata al 100 per cento per
gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa
installati all'interno dei veicoli utilizzati per il
trasporto di merci da parte delle imprese di
autotrasporto".
- Si riporta il testo dell'art. 2, testo unico
delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con
D.P.R. n. 39 del 1953, come da ultimo modificato dalla
presente legge:
"Art. 2 (Determinazione della tassa). - Le tasse
di cui al precedente articolo sono commisurate:
a) alla cilindrata determinata in cmc per i
velocipedi con motore ausiliario, per i motocicli leggeri,
per le motocarrozzette leggere e per i motofurgoncini
leggeri;
b) alla potenza in CV dei motori, determinata
con le modalita' di cui all'articolo seguente, per tutti
gli altri autoveicoli adibiti altrasporto di persone, per
gli autoveicoli ad uso speciale, per gli autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, e per gli
autoscafi;
c) al numero dei posti per i rimorchi adibiti
al trasporto di persone;
d) alla portata espressa in q.li (differenza
tra peso massimo complessivo a pieno carico e tara del
veicolo) per gli autoveicoli di peso complessivo a pieno
carico inferiore a 12 tonnellate;
d-bis) al peso complessivo, al numero degli
assi e al tipo di sospensione dell'asse motore per gli
autoveicoli per trasporto di cose di peso complessivo a
pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate;
d-ter) al peso massimo dei rimorchi
trasportabili per le auto-motrici;
e) alle persone trasportabili per gli autocarri
autorizzati al trasporto non contemporaneo di persone e
cose, oltre alla tassa in base alla portata. La tassa e'
stabilita in misura fissa annua per i velocipedi con motore
ausiliario, per i rimorchi trainati dagli autoveicoli
adibiti ad uso speciale e per la circolazione di prova
degli autoveicoli, dei rimorchi, dei velocipedi con motore
ausiliario e degli autoscafi.
Gli elementi di cui alle lettere precedenti e la
destinazione del veicolo debbono desumersi dal documento di
circolazione".

 

                                   ART. 7.
      (Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, di altre
          imposte indirette e per l'emersione di base imponibile).
       1.   Ferme   restando  le  disposizioni  piu'  favorevoli  di  cui
    all'articolo  10  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
    ottobre  1972,  n.  633,  e delle tabelle ad esso allegate, fino alla
    data  del  31  dicembre  2000  sono  soggette  all'imposta sul valore
    aggiunto con l'aliquota del 10 per cento:
       a)  le  prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani
    ed  inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali,
    di   tossicodipendenti  e  di  malati  di  AIDS,  degli  handicappati
    psicofisici,   dei   minori   anche   coinvolti   in   situazioni  di
    disadattamento e di devianza;
       b)  le  prestazioni  aventi per oggetto interventi di recupero del
    patrimonio  edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a),
    b),  c)  e  d),  della  legge  5  agosto  1978, n. 457, realizzati su
    fabbricati  a  prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto
    del  Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono
    una   parte  significativa  del  valore  delle  forniture  effettuate
    nell'ambito  delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali
    l'aliquota   ridotta   si  applica  fino  a  concorrenza  del  valore
    complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al
    netto del valore dei predetti beni.
       2.  L'aliquota  di  cui  al  comma  1  si  applica alle operazioni
    fatturate a decorrere dal 1o gennaio 2000.
       3.  Il  termine  del  31 dicembre 1996, previsto dall'articolo 14,
    comma  9,  della  legge  24  dicembre  1993,  n. 537, con riferimento
    all'indetraibilita'  dell'imposta  sul  valore aggiunto relativa agli
    acquisti  di taluni ciclomotori motocicli, autovetture e autoveicoli,
    ai sensi dell'articolo 19-bis 1, comma 1, lettera c), del decreto del
    Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, gia' prorogato
    al  31  dicembre  1999 dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 31
    dicembre  1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
    febbraio 1997, n. 30, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000.
       4.  L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
    cui  all'articolo  2  del  decreto del Presidente della Repubblica 26
    ottobre  1972,  n. 643, da corrispondere per i trasferimenti a titolo
    oneroso  aventi  ad oggetto gli immobili individuati catastalmente ad
    uso abitativo e relative pertinenze, e' ridotta di un quarto.
       5.  Il  termine  del  31  dicembre 1998 previsto dall'articolo 14,
    comma  13,  secondo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 per
    le  variazioni delle iscrizioni in catasto dei fabbricati gia' rurali
    gia'  prorogato  al  31 dicembre 1999 dall'articolo 6, comma 4, della
    legge  23  dicembre  1998,  n.  448, e' ulteriormente prorogato al 31
    dicembre 2000.
       6.  L'aliquota del 4 per cento prevista dall'articolo 1 e relative
    note   della   Tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle
    disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e' ridotta al
    3 per cento.
       7.   Nella  Tariffa,  parte  I,  allegata  al  testo  unico  delle
    disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto
    del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nell'articolo
    1, comma 1, le parole: " i trasferimenti coattivi: 8 per cento " sono
    sostituite  dalle  seguenti: " i trasferimenti coattivi, salvo quanto
    previsto dal successivo periodo: 8 per cento. Se l'atto ha ad oggetto
    fabbricati e relative pertinenze: 7 per cento ".
       8.  Le  disposizioni  dei  commi  4,  6 e 7 si applicano agli atti
    pubblici  formati,  agli  atti giudiziari, pubblicati o emanati, alle
    scritture  private autenticate ed a quelle non autenticate presentate
    per  la  registrazione,  a  decorrere dalla data di entrata in vigore
    della presente legge.
       9.  Gli  esercenti  attivita'  d'impresa  nei  confronti dei quali
    trovano  applicazione  gli studi di settore approvati con decreti del
    Ministro  delle  finanze  entro  il mese di marzo 2000 o, in mancanza
    degli  stessi,  i  parametri  di  cui  al  decreto del Presidente del
    Consiglio  del  ministri  29 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento
    ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  25  del  31 gennaio 1996, e
    successive modificazioni, possono procedere, relativamente al periodo
    d'imposta  in  corso  al  30  settembre  1999,  all'adeguamento delle
    esistenze  iniziali  dei  beni di cui all'articolo 59 del testo unico
    delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
    Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
       10.  L'adeguamento  di  cui  al  comma  9  puo'  essere effettuato
    mediante  l'eliminazione  delle  esistenze  iniziali  di  quantita' o
    valori  superiori  a  quelli  effettivi nonche' mediante l'iscrizione
    delle esistenze iniziali in precedenza omesse.
       11.  In  caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il
    pagamento:
       a)   dell'imposta  sul  valore  aggiunto,  determinata  applicando
    l'aliquota  media  riferibile  all'anno  1999  all'ammontare  che  si
    ottiene  moltiplicando  il  valore  eliminato  per il coefficiente di
    maggiorazione  stabilito,  per  le  diverse  attivita',  con apposito
    decreto  dirigenziale  tenendo  conto delle risultanze degli studi di
    settore  e  dei  parametri.  L'aliquota  media  tenendo  conto  della
    esistenza  di  operazioni  non  soggette ad imposta ovvero soggette a
    regimi  speciali  e'  quella  risultante  dal rapporto tra l'imposta,
    relativa  alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni
    di beni ammortizzabili, e il volume di affari dichiarato;
       b)  di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta  sul reddito delle
    persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
    dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al
    30  per  cento da applicare alla differenza tra l'ammontare calcolato
    con le modalita' indicate alla lettera a) ed il valore eliminato.
       12.  In  caso  di  iscrizione  di valori l'adeguamento comporta il
    pagamento  di  una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
    persone  fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e
    dell'imposta  regionale sulle attivita' produttive, in misura pari al
    30 per cento da applicare al valore iscritto.
       13.  L'adeguamento  si  perfeziona con il versamento delle imposte
    dovute  con  le  modalita'  e  nei termini previsti per il versamento
    delle  imposte  risultanti  dalla  dichiarazione da presentare per il
    periodo  d'imposta  in  corso  al  30  settembre  1999  e, in caso di
    rateazione,  per i successivi. Qualora le imposte dovute non superino
    i  dieci  milioni di lire il versamento puo' essere effettuato in due
    rate  la prima delle quali di ammontare non inferiore al 40 per cento
    delle  somme  complessivamente  dovute. Per importi superiori a dieci
    milioni  di  lire  e'  possibile  effettuare  per  il  primo  anno un
    versamento  di cinque milioni di lire e versare la rimanente parte in
    un  massimo  di cinque rate annuali di pari importo non inferiori, ad
    esclusione  dell'ultima,  a cinque milioni di lire. Gli importi delle
    singole  rate  sono maggiorati degli interessi legali a decorrere dal
    primo  giorno  successivo  alla  scadenza del termine previsto per il
    primo   versamento.   Al   mancato  pagamento  nei  termini  consegue
    l'iscrizione  a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e di
    quelle  ancora  da  pagare  e  dei  relativi interessi, nonche' delle
    sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.
       14. L'adeguamento di cui al comma 9 non rileva a fini sanzionatori
    di  alcun  genere.  I valori risultanti dalle variazioni indicate nei
    commi  11  e  12  sono  riconosciuti  ai fini civilistici e fiscali a
    decorrere dal periodo d'imposta indicato al comma 9 e, nel limite del
    valore  iscritto  o  eliminato, non possono essere utilizzati ai fini
    dell'accertamento  in  riferimento  a  periodi d'imposta precedenti a
    quello indicato al comma 9. L'adeguamento non ha effetto sui processi
    verbali di constatazione redatti e sugli accertamenti notificati fino
    alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge. L'imposta
    sostitutiva  e'  indeducibile. Per la sua liquidazione, riscossione e
    contenzioso  si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
    redditi.
       15.  La  lettera  e)  del  comma 10 dell'articolo 8 della legge 23
    dicembre 1998, n. 448, e' sostituita dalla seguente:
       "  e)  a  compensare  la  riduzione  degli  oneri  gravanti  sugli
    esercenti  le  attivita'  di  trasporto  merci  con  veicoli di massa
    massima  complessiva  non inferiore a 11,5 tonnellate da operare, ove
    occorra, anche mediante credito d'imposta pari all'incremento, per il
    medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione; ".
       16.  Le  disposizioni di cui al comma 15 hanno effetto a decorrere
    dal 16 gennaio 1999.
       17.  All'articolo  11  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono
    apportate le seguenti modificazioni:
       a)  nel  comma  1,  dopo  le  parole:  " di vendita al dettaglio e
    all'ingrosso  "  sono  inserite  le  seguenti:  ",  ivi  comprese  le
    rivendite  di  generi  di  monopolio  operanti  in base a concessione
    amministrativa ";
       b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
       "  1-bis. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
    dell'artigianato,  di concerto con il Ministro delle finanze e con il
    Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
    emanato  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
    1988,  n.  400, sono individuati i beni strumentali alle attivita' di
    impresa  sopra  indicate destinati alla prevenzione del compimento di
    atti  illeciti da parte di terzi, ai quali si applicano le previsioni
    del comma 1 del presente articolo";
       C) il comma 9 e' sostituito dal seguente:
       "9.  Gli  oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a
    carico di una apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della
    legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalita' e' conferita
    al Fondo la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001 ".
       18.  L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 14,
    comma  2,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' estesa anche alle
    spese  sostenute  nel periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2000.
    In   questo  caso  la  deducibilita'  delle  spese  di  manutenzione,
    riparazione,   ammodernamento  e  ristrutturazione  ivi  indicate  e'
    consentita in quote costanti nel periodo di imposta di sostenimento e
    nei tre successivi.


 

Note all'art. 7:
                        -  Si  riporta  il testo dell'art. 10 del decreto
              del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972:
                        "Art. 10 (Operazioni esenti dall'imposta). - Sono
              esenti dall'imposta:
                          1)  le  prestazioni  di  servizi concernenti la
              concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
              stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
              finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
              finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
              garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
              concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
              compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
              conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
              o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
              crediti;  la  gestione  di fondi comuni di investimento, le
              dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio
              bancoposta;
                          2)   le   operazioni   di   assicurazione,   di
              riassicurazione e di vitalizio;
                          3)  le  operazioni  relative  a  valute  estere
              aventi   corso   legale  e  a  crediti  in  valute  estere,
              eccettuati i biglietti e le monete da collezione e comprese
              le operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                          4)   le   operazioni,   relative   ad   azioni,
              obbligazioni  o altri titoli non rappresentativi di merci e
              a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione
              dei  titoli;  le  operazioni,  incluse le negoziazioni e le
              opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
              a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
              titoli.
                        Si  considerano in articolare operazioni relative
              a  valori  mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a
              termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
              relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
              su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
              scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
              funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
              indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
              valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
              comunque regolate;
                          5)  le operazioni relative alla riscossione dei
              tributi, comprese quelle relative ai, versamenti di imposte
              effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
              specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
              credito;
                          6)  le  operazioni  relative  all'esercizio del
              lotto,  delle  lotterie  nazionali, nonche' quelle relative
              all'esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al
              decreto  ministeriale  16 novembre  1955,  pubblicato nella
              Gazzetta  Ufficiale  n.  273  del  26 novembre 1955, e alla
              legge  24 marzo  1942,  n. 315, e successive modificazioni,
              ivi  comprese  le  operazioni  relative alla raccolta delle
              giuocate;
                          7)  le  operazioni relative all'esercizio delle
              scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
              competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
              numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
              del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
              operazioni di sorte locali autorizzate;
                          8)  le locazioni non finanziarie e gli affitti,
              relative  cessioni,  risoluzioni  e  proroghe, di terreni e
              aziende  agricole,  di  aree  diverse da quelle destinate a
              parcheggio   di   veicoli,   per  le  quali  gli  strumenti
              urbanistici  non prevedono la destinazione edificatoria, ed
              i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere
              i  beni  mobili  destinati  durevolmente  al servizio degli
              immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che
              per  le  loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di
              diversa   utilizzazione  senza  radicali  trasformazioni  e
              quelli  destinati  ad uso di civile abitazione locati dalle
              imprese che li hanno costruiti per la vendita;
                          8-bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni
              di  fabbricato,  a  destinazione  abitativa,  effettuate da
              soggetti  diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o
              dalle  imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese
              appaltatrici,  gli interventi di cui all'articolo 31, primo
              comma,  lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n.
              457, ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o
              principale   dell'attivita'  esercitata  la  rivendita  dei
              predetti fabbricati o delle predette porzioni;
                          9)  le  prestazioni  di  mandato,  mediazione e
              intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
              da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
              estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
              effettuate  in  relazione  a rapporti di cui siano parti la
              Banca  d'Italia  e  l'Ufficio  italiano  cambi  o le banche
              agenti  ai  sensi  dell'art.  4, ultimo comma, del presente
              decreto;
                          10) [soppresso];
                          11)  le  cessioni  di  oro  in  lingotti, pani,
              verghe, bottoni, granuli;
                          12)  le  cessioni  di  cui al n. 4) dell'art. 2
              fatte   ad   enti  pubblici,  associazioni  riconosciute  o
              fondazioni  aventi  esclusivamente finalita' di assistenza,
              beneficenza,   educazione,  istruzione,  studio  o  ricerca
              scientifica e alle ONLUS;
                          13)  le  cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a
              favore  delle  popolazioni  colpite da calamita' naturali o
              catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
              1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                          14)  prestazioni di trasporto urbano di persone
              effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
              trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
              marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
              urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
              tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
              chilometri;
                          15)  le  prestazioni  di  trasporto di malati o
              feriti  con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da
              imprese autorizzate e da ONLUS;
                          16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                          17) [soppresso];
                          18)  le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura
              e  riabilitazione  rese  alla  persona nell'esercizio delle
              professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
              dell'articolo  99  del  testo  unico delle leggi sanitarie,
              approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
              successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
              del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
              delle finanze;
                          19)  le  prestazioni di ricovero e cura rese da
              enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate
              nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
              giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
              medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
              prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                          20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e
              della  gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche
              per  la  formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e
              riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
              riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
              comprese  le  prestazioni  relative all'alloggio al vitto e
              alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
              fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
              dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
              relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
              insegnanti a titolo personale;
                          21)  le  prestazioni  proprie  dei  brefotrofi,
              orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
              delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
              e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
              n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
              medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
              accessorie;
                          22)  le  prestazioni proprie delle biblioteche,
              discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
              gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
              giardini botanici e zoologici e simili;
                          23)     le    prestazioni    previdenziali    e
              assistenziali a favore del personale dipendente;
                          24) le cessioni di organi; sangue e latte umani
              e di plasma sanguigno;
                          25) (soppresso);
                          26) (soppresso);
                          27) le prestazioni proprie dei servizi di pompe
              funebri;
                          27-bis)  i  canoni dovuti da imprese pubbliche,
              ivi  comprese  le  aziende  municipalizzate,  o private per
              l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
              di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
              smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
              urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
                          27-ter)   le  prestazioni  socio-sanitarie,  di
              assistenza  domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita' e
              simili,  in  favore  degli  anziani  ed  inabili adulti, di
              tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
              psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
              disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
              pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
              assistenza  pubblica,  previste all'articolo 41 della legge
              23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
              assistenza sociale e da ONLUS;
                          27-quater)   le   prestazioni  delle  compagnie
              barracellari  di  cui  all'articolo  3 della legge 2 agosto
              1897, n. 382;
                          27-quinquies) le cessioni che hanno per oggetto
              beni   acquistati   o   importati  senza  il  diritto  alla
              detrazione  totale  della  relativa  imposta ai sensi degli
              articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2".
                        -  Si  riporta, di seguito, l'intitolazione delle
              tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
              n. 633/1972:
                          Tabella   A,   parte  I  (Prodotti  agricoli  e
              ittici);   Tabella  A,parte II  (Beni  e  servizi  soggetti
              all'aliquota  del  4%); Tabella A,parte III (Beni e servizi
              soggetti   all'aliquota   del  10%);  Tabella  B  (Prodotti
              soggetti all'aliquota del 20 per cento).
                        - Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n.
              457 del 1978:
                        "Art.  31  (Definizione  degli interventi). - Gli
              interventi  di  recupero  del patrimonio edilizio esistente
              sono cosi' definiti:
                          a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli
              che  riguardano  le  opere  di  riparazione, rinnovamento e
              sostituzione   delle   finiture   degli  edifici  e  quelle
              necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in  efficienza gli
              impianti tecnologici esistenti;
                          b) interventi di manutenzione straordinaria, le
              opere  e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
              parti   anche   strutturali   degli  edifici,  nonche'  per
              realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
              tecnologici,   sempre  che  non  alterino  i  volumi  e  le
              superfici delle singole unita' immobiliari e non comportino
              modifiche delle destinazioni di uso;
                          c) interventi  di  restauro  e  di  risanamento
              conservativo,   quelli  rivolti  a  conservare  l'organismo
              edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita' mediante un
              insieme  sistematico  di  opere  che,  nel  rispetto  degli
              elementi  tipologici,  formali e strutturali dell'organismo
              stesso,   ne   consentano   destinazioni   d'uso  con  essi
              compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento,
              il  ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi costitutivi
              dell'edificio,  l'inserimento  degli  elementi  accessori e
              degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
              l'eliminazione   degli   elementi   estranei  all'organismo
              edilizio;
                          d) interventi   di  ristrutturazione  edilizia,
              quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante
              un  insieme  sistemativo di opere che possono portare ad un
              organismo   edilizio  in  tutto  o  in  parte  diverso  dal
              precedente  Tali  interventi comprendono il ripristino o la
              sostituzione  di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
              la  eliminazione,  la  modifica  e  l'inserimento  di nuovi
              elementi ed impianti;
                          e) interventi  di ristrutturazione urbanistica,
              quelli    rivolti    a   sostituire   l'esistente   tessuto
              urbanistico-edilizio  con altro diverso mediante un insieme
              sistematico    di   interventi   edilizi   anche   con   la
              modificazione  del disegno dei lotti, degli isolati e della
              rete stradale.
                        Le  definizioni  del presente articolo prevalgono
              sulle  disposizioni  degli strumenti urbanistici generali e
              dei regolamenti edilizi. Restano ferme le disposizioni e le
              competenze  previste dalle leggi 1o giugno 1939, n. 1089, e
              29 giugno  1939,  n.  1497,  e  successive modificazioni ed
              integrazioni".
                        -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 14, comma 9,
              della legge n. 537 del 1993:
                        "9.  Le  disposizioni  dell'articolo  19, secondo
              comma,   lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  della
              Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, come modificato dal
              comma  8  del  presente  articolo,  si  applicano  fino  al
              31 dicembre 1996".
                        -  Si  riporta  l'art.  19-bis  1 del decreto del
              Presidente della Repubblica n. 633/1972 (aggiunto dall'art.
              3 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313), cui va
              ora  riferito  il richiamo contenuto nell'art. 14, comma 9,
              legge n. 537/1993:
                          "Art.  19-bis  1  (Esclusione o riduzione della
              detrazione  per alcuni beni e servizi). - 1. In deroga alle
              disposizioni di cui all'articolo 19:
                          a) l'imposta   relativa   all'acquisto  o  alla
              importazione  di  aeromobili  e  di autoveicoli di cui alla
              lettera  e)  dell'allegata  tabella  B,  quale  ne  sia  la
              cilindrata,  e  dei  relativi componenti e ricambi, nonche'
              alle   prestazioni   di  servizi  di  cui  al  terzo  comma
              dell'articolo   16   ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,
              manutenzione  e  riparazione  relative  ai  beni stessi, e'
              ammessa   in   detrazione   se   i   beni  formano  oggetto
              dell'attivita'  propria,  dell'impresa  o sono destinati ad
              essere    esclusivamente    utilizzati   come   strumentali
              nell'attivita'  propria  dell'impresa  ed  e'  in ogni caso
              esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                          b) l'imposta   relativa   all'acquisto  o  alla
              importazione   degli   altri  beni  elencati  nell'allegata
              tabella  B  e  delle  navi ed imbarcazioni da diporto e dei
              relativi  componenti e ricambi, nonche' alle prestazioni di
              servizi  di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle
              di  impiego,  custodia, manutenzione e riparazione relative
              ai beni stessi, e' ammessa in detrazione soltanto se i beni
              formano  oggetto  dell'attivita' propria dell'impresa ed e'
              in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;
                          c)   l'imposta  relativa  all'acquisto  o  alla
              importazione  di ciclomotori, di motocicli e di autovetture
              ed  autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c),
              del   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,  non
              compresi  nell'allegata  tabella  B  e  non  adibiti ad uso
              pubblico,  che  non  formano oggetto dell'attivita' propria
              dell'impresa,  e dei relativi componenti e ricambi, nonche'
              alle   prestazioni   di  servizi  di  cui  al  terzo  comma
              dell'articolo   16   ed  a  quelle  di  impiego,  custodia,
              manutenzione  e riparazione relative ai beni stessi, non e'
              ammessa   in   detrazione   salvo  che  per  gli  agenti  o
              rappresentanti di commercio;
                          d) l'imposta     relativa     all'acquisto    o
              all'importazione  di carburanti e lubrificanti destinati ad
              autovetture  e  veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da
              diporto   e'   ammessa  in  detrazione  se  e'  ammessa  in
              detrazione       l'imposta      relativa      all'acquisto,
              all'importazione  o  all'acquisizione mediante contratti di
              locazione  finanziaria,  di  noleggio  e  simili  di  dette
              autovetture, veicoli, aeromobili e natanti;
                          e) salvo  che  formino  oggetto  dell'attivita'
              propria   dell'impresa,   non   e'  ammessa  in  detrazione
              l'imposta    relativa    a   prestazioni   alberghiere,   a
              somministrazioni  di  alimenti  e  bevande,  con esclusione
              delle  somministrazioni effettuate nei confronti dei datori
              di  lavoro  nei  locali  dell'impresa o in locali adibiti a
              mensa   scolastica,  aziendale  o  interaziendale  e  delle
              somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi
              sostitutivi  di mense aziendali, a prestazioni di trasporto
              di  persone  ed  al  transito  stradale delle autovetture e
              autoveicoli  di  cui  all'articolo 54, lettere a) e c), del
              decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
                          f) non   e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
              relativa  all'acquisto  o  all'importazione  di  alimenti e
              bevande   ad   eccezione  di  quelli  che  formano  oggetto
              dell'attivita'  propria  dell'impresa o di somministrazione
              in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante
              distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;
                          g) l'imposta       relativa       all'acquisto,
              all'importazione,  alle  prestazioni  di  servizi di cui al
              terzo  comma  dell'art. 16, nonche' alle spese di gestione,
              di  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
              pubblico  terrestre  di  comunicazioni  soggette alla tassa
              sulle  concessioni governative di cui all'articolo 21 della
              tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica
              26 ottobre  1972,  n.  641,  come  sostituita  dal  decreto
              28 dicembre  1995  del  Ministro  delle finanze, pubblicato
              nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre 1995, e'
              ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento;
                          h)  non  e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
              relativa alle spese di rappresentanza,come definite ai fini
              delle imposte sul reddito;
                          i) non   e'  ammessa  in  detrazione  l'imposta
              relativa   acquisto   di   fabbricati,  o  di  porzione  di
              fabbricato,  a  destinazione  abitativa ne' quella relativa
              alla  locazione  o  alla  manutenzione, recupero o gestione
              degli  stessi,  salvo  che  per  le  imprese  che hanno per
              oggetto esclusivo o principale dell'attivita' esercitata la
              costruzione  o la rivendita dei predetti fabbricati o delle
              predette  porzioni.  La  disposizione  non si applica per i
              soggetti  che  esercitano  attivita'  che  danno  luogo  ad
              operazioni  esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che
              comportano  la  riduzione della percentuale di detrazione a
              norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis".
                        -  Si  riportano  le lettere a) e c) dell'art. 54
              del   decreto  legislativo  n.  285  del  1992  (richiamate
              nell'art.   19-bis  1  del  decreto  del  Presidente  della
              Repubblica n. 633/1972):
                        "a)  autovetture:  veicoli destinati al trasporto
              di  persone,  aventi al massimo nove posti, compreso quello
              del conducente;
                        c) autoveicoli  per  trasporto promiscuo: veicoli
              aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
              3,5  t  o  4,5  t  se  a  trazione  elettrica o a batteria,
              destinati  al  trasporto  di  persone e di cose e capaci di
              contenere   al  massimo  nove  posti  compreso  quello  del
              conducente".
                        -  Si  riporta  la Tabella B, allegata al decreto
              del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (richiamata
              nell'art. 19-bis 1 sopra riportato):
                        "Tabella  B  - Prodotti soggetti all'aliquota del
              20 per cento:
                          a) lavori  in  platino,  esclusi quelli per uso
              industriale, sanitario e di laboratorio; prodotti con parti
              o  guarnizioni  di platino, costituenti elemento prevalente
              del prezzo;
                          b) pelli  da pellicceria, conciate o preparate,
              anche  confezionate  in  tavole,  sacchi, mappette, croci o
              altri simili manufatti, di zibellino, ermellino, cincilla',
              ocelot,   leopardo,  giaguaro,  ghepardo,  tigre,  pantera,
              zebra,  lince,  visone, pekan, breitshwanz, martora, lontra
              sealskin,  lontra  di fiume, volpe argentata, volpe bianca,
              ghiottone,  scimmia,  scoiattolo,  orso  bianco, donnola, e
              relative confezioni;
                          c) vini  spumanti a denominazione di origine la
              cui  regolamentazione  obbliga  alla  preparazione mediante
              fermentazione naturale in bottiglia;
                          d) [soppressa];
                          e) autoveicoli  per  il  trasporto promiscuo di
              persone  e  di  cose  carrozzati  a pianale o a cassone con
              cabina  profonda o a furgone anche fenestrato con motore di
              cilindrata  superiore a 2000 centimetri cubici o con motore
              diesel superiore a 2500 centimetri cubici;
                          f) motocicli  per  uso  privato  con  motore di
              cilindrata superiore a 350 centimetri cubici;
                          g) navi  e  imbarcazioni  da  diporto di stazza
              lorda superiore a diciotto tonnellate;
                          h)  tappeti e guide fabbricati a mano originari
              dall'Oriente, dall'Estremo Oriente e dal Nord Africa".
                        - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto del
              Presidente della Repubblica n. 643 del 1972:
                          "Art.    2   (Applicazione   dell'imposta).   -
              L'imposta  si  applica  all'atto  dell'alienazione a titolo
              oneroso  o dell'acquisto a titolo gratuito, anche per causa
              di  morte,  o per usucapione del diritto di proprieta' o di
              un diritto reale di godimento sull'immobile. Si considerano
              atti  di  alienazione  a  titolo  oneroso  anche le vendite
              forzate,  le  sentenze indicate nel secondo comma dell'art.
              2932  del codice civile, i conferimenti in societa' di ogni
              tipo  e le assegnazioni ai soci, eccettuate le assegnazioni
              di  alloggi  costruiti  dalle cooperative edilizie previste
              dalle  leggi  in  materia di edilizia economica e popolare.
              Per  diritti  reali di godimento, si intendono l'usufrutto,
              l'uso, l'abitazione, l'enfiteusi e la superficie.
                        In caso di vendita con riserva di proprieta' e di
              locazione  con  clausola  di trasferimento della proprieta'
              vincolante  per ambedue le parti l'alienazione si considera
              avvenuta  all'atto  della  stipulazione  della vita o della
              locazione.  Gli  immobili  e  i  diritti reali di godimento
              alienati  a  titolo  oneroso o acquistati a titolo gratuito
              anteriormente  al  1o gennaio  1973  mediante scrittura non
              avente  data  certa  si considerano alienati o acquistati a
              tale data.
                        L'imposta    non    si   applica   all'atto   del
              trasferimento  a  seguito  di  espropriazione  per pubblica
              utilita'  o  della  cessione  all'espropriante  in  caso di
              procedura espropriativa per pubblica utilita'".
                        -  Si  riporta  il  testo dell'art. 14, comma 13,
              della legge n. 449 del 1997:
                        "13.  Al fine di consentire l'aggiornamento delle
              risultanze  catastali  ed  il  recupero  dell'evasione,  il
              Ministero   delle   finanze,  entro  il  31 dicembre  1999,
              realizza un piano straordinario di attivita' finalizzato al
              completo   classamento   delle  unita'  immobiliari,  anche
              ricorrendo   alla   stipula  di  apposite  convenzioni  con
              soggetti    pubblici    e   privati,   aventi   particolari
              qualificazioni  nel  settore,  nel rispetto della normativa
              comunitaria  in  materia  di  scelta  del contraente ovvero
              ripartendo  gli  oneri in caso di accordi di collaborazione
              con  comuni  ed  altri enti territoriali. Ai medesimi fini,
              per le variazioni delle iscrizioni in catasto di fabbricati
              gia'  rurali,  che  non  presentano  piu'  i  requisiti  di
              ruralita',   il  termine  del  31 dicembre  1997,  previsto
              dall'articolo  3,  comma 156, della legge 23 dicembre 1996,
              n. 662, e' prorogato al 31 dicembre 1998.
                        L'attuazione  degli interventi previsti dal piano
              straordinario  di  attivita'  di  cui  al primo periodo del
              presente  comma  sara'  effettuata sulla base di uno o piu'
              specifici   progetti   definiti   sentita  l'Autorita'  per
              l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA).
                        Al  fine  della  progettazione  degli  interventi
              medesimi, il Ministero delle finanze potra' avvalersi della
              banca  dati  dell'AIMA,  da  utilizzare attraverso standard
              tecnici   definiti  con  l'AIPA  in  coordinamento  con  il
              progetto  di sistema informativo della montagna di cui alla
              legge  31 gennaio  1994,  n.  97.  Agli  oneri previsti per
              l'attuazione  del  programma  di  cui  al  presente  comma,
              stimati  in  lire  40  miliardi  per  il  1998 e in lire 60
              miliardi  per  il  1999,  si  provvede mediante le maggiori
              entrate derivanti dalla presente legge, nonche', per quanto
              specificamente  riguarda  gli oneri gravanti sull'Autorita'
              per  l'informatica nella pubblica amministrazione, mediante
              le maggiori entrate derivanti dai versamenti effettuati per
              gli  anni  1997 e 1998 di cui all'articolo 9, comma 14, del
              decreto-legge  30 dicembre  1993,  n.  557, convertito, con
              modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio  1994, n. 133, da
              iscrivere nel capitolo 1167 dello stato di previsione della
              Presidenza del Consiglio dei Ministri".
                        -  Si riporta il testo dell'art. 1 della Tariffa,
              parte   I,   allegata   al  decreto  del  Presidente  della
              Repubblica   n.   131  del  1986,  e  relative  note,  come
              modificati dalla presente legge:
       "Art. 1. - 1. Atti traslativi a titolo oneroso della |
    proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o|
    costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento,  |
    compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i     |
    provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i|
    trasferimenti coattivi, salvo quanto previsto dal       |
    successivo periodo:                                     | 8 per cento
         Se l'atto ha ad oggetto fabbricati e relative      |
    pertinenze:                                             | 7 per cento
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli|
    e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dagli|
    imprenditori agricoli a titolo principale o di          |
    associazioni o società cooperative di cui agli articoli |
    12 e 13 della legge 9 maggio 1975, n. 153:              |15 per cento
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento ha per oggetto immobili di     |
    interesse storico, artistico e archeologico soggetti    |
    alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, sempreché           |
    l'acquirente non venga meno agli obblighi della loro    |
    conservazione e protezione:                             | 3 per cento
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento ha per oggetto case di         |
    abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al     |
    decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, |
    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto|
    1969, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota      |
    II-bis): .                                              | 3 per cento
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento avente per oggetto fabbricati o|
    porzioni di fabbricato e esente dall'imposta sul valore |
    aggiunto ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numero |
    8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica     |
    26 ottobre 1972, n. 633, ed è effettuato nei confronti  |
    di imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale |
    dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, |
    a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che    |
    intende trasferirli entro tre anni:                     | 1 per cento
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento avviene a favore dello Stato   |
    ovvero a favore di enti pubblici territoriali o consorzi|
    costituiti esclusivamente fra gli stessi ovvero a favore|
    di comunità montane:                                    |lire 250.000
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento ha per oggetto immobili situati|
    all'estero o diritti reali di godimento sugli stessi:   |lire 250.000
    ---------------------------------------------------------------------
         Se il trasferimento avviene a favore di            |
    organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) |
    ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-quater):|lire 250.000
                        I)   Per   gli   atti   traslativi  stipulati  da
              imprenditori agricoli a titolo principale o da associazioni
              o  societa'  cooperative di cui agli articoli 12 e 13 della
              legge  9 maggio  1975,  n.  153,  ai fini dell'applicazione
              dell'aliquota  dell'8  per cento l'acquirente deve produrre
              al  pubblico  ufficiale  rogante  la  certificazione  della
              sussistenza  dei requisiti in conformita' a quanto disposto
              dall'art.   12  della  legge  9 maggio  1975,  n.  153.  Il
              beneficio  predetto  e' esteso altresi' agli acquirenti che
              dichiarino nell'atto di trasferimento di voler conseguire i
              sopra  indicati requisiti e che entro il triennio producano
              la  stessa  certificazione; qualora al termine del triennio
              non   sia   stata  prodotta  la  documentazione  prescritta
              l'ufficio  del  registro  competente  provvede  al recupero
              della  differenza  d'imposta.  Si  decade dal beneficio nel
              caso   di   destinazione  dei  terreni,  e  delle  relative
              pertinenze,  diversa  dall'uso  agricolo  che avvenga entro
              dieci  anni dal trasferimento. Il mutamento di destinazione
              deve  essere  comunicato  entro  un  anno  all'ufficio  del
              registro  competente. In caso di omessa denuncia si applica
              una  soprattassa  pari  alla  meta'  della maggior  imposta
              dovuta  in dipendenza del mutamento della destinazione. Nei
              casi  in  cui  si  procede  al recupero della differenza di
              imposta sono dovuti gli interessi di mora di cui al comma 4
              dell'art.  55  del  testo unico, con decorrenza dal momento
              del  pagamento  della imposta principale ovvero, in caso di
              mutamento di destinazione, da tale ultimo momento.
                        II) Ai fini dell'applicazione dell'aliquota del 3
              per cento la parte acquirente:
                          a) ove  gia' sussista il vincolo previsto dalla
              legge  1o giugno  1939,  n.  1089,  per  i  beni  culturali
              dichiarati,  deve  dichiarare  nell'atto  di  acquisto  gli
              estremi  del  vincolo  stesso  in  base alle risultanze dei
              registri immobiliari;
                          b) qualora  il  vincolo  non  sia  stato ancora
              imposto   deve   presentare,  contestualmente  all'atto  da
              registrare,     una     attestazione,     da    rilasciarsi
              dall'amministrazione  per i beni culturali e ambientali, da
              cui  risulti che e' in corso la procedura di sottoposizione
              dei beni al vincolo. L'agevolazione e' revocata nel caso in
              cui,  entro il termine di due anni decorrente dalla data di
              registrazione  dell'atto,  non venga documentata l'avvenuta
              sottoposizione   del   bene  al  vincolo.  Le  attestazioni
              relative  ai  beni  situati  nel  territorio  della regione
              siciliana  e delle province autonome di Trento e di Bolzano
              sono   rilasciate   dal  competente  organo  della  regione
              siciliana e delle province autonome di Trento e Bolzano.
                        L'acquirente  decade altresi' dal beneficio della
              riduzione  d'imposta  qualora  i beni vengano in tutto o in
              parte alienati prima che siano stati adempiuti gli obblighi
              della  loro  conservazione e protezione, ovvero nel caso di
              mutamento    di    destinazione    senza    la   preventiva
              autorizzazione  dell'amministrazione per i beni culturali e
              ambientali,  o  di  mancato  assolvimento degli obblighi di
              legge  per  consentirel'esercizio del diritto di prelazione
              dello  Stato sugli immobili stessi. L'amministrazione per i
              beni  culturali  e  ambientali  da  immediata comunicazione
              all'ufficio del registro delle violazioni che comportano la
              decadenza.  In  tal  caso,  oltre  alla normale imposta, e'
              dovuta   una   soprattassa   pari   al   trenta  per  cento
              dell'imposta stessa, oltre agli interessi di mora di cui al
              comma  4  dell'art.  55  del  testo  unico.  Dalla  data di
              ricevimento  della  comunicazione  inizia  a  decorrere  il
              termine di cui all'art. 76, comma 2, del testo unico.
                        II-bis)     1.    Ai    fini    dell'applicazione
              dell'aliquota  del  per cento agli atti traslativi a titolo
              oneroso della proprieta' di case di abitazione non di lusso
              e   agli   atti   traslativi   o  constitutivi  della  nuda
              proprieta',   dell'usufrutto,  dell'uso  e  dell'abitazione
              relativi   alle   stesse,   devono  ricorrere  le  seguenti
              condizioni:
                          a) che  l'immobile  sia  ubicato nel territorio
              del  comune  in  cui  l'acquirente ha o stabilisca entro un
              anno  dall'acquisto  la propria residenza o, se diverso, in
              quello  in  cui  l'acquirente  svolge  la propria attivita'
              ovvero,  se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in
              quello in cui ha sede o esercita l'attivita' il soggetto da
              cui  dipende  ovvero,  nel  caso  in  cui  l'acquirente sia
              cittadino  italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia
              acquisito  come  prima  casa  sul  territorio  italiano. La
              dichiarazione  di  voler  stabilire la residenza nel comune
              ove  e'  ubicato  l'immobile acquistato deve essere resa, a
              pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto;
                          b) che   nell'atto   di  acquisto  l'acquirente
              dichiari  di  non  essere titolare esclusivo o in comunione
              con  il coniuge dei diritti di proprieta', usufrutto, uso e
              abitazione  di  altra casa di abitazione nel territorio del
              comune in cui e' situato l'immobile da acquistare;
                          c) che   nell'atto   di  acquisto  l'acquirente
              dichiari  di  non essere titolare, neppure per quote, anche
              in  regime  di  comunione  legale  su  tutto  il territorio
              nazionale   dei  diritti  di  proprieta',  usufrutto,  uso,
              abitazione  e  nuda  proprieta' su altra casa di abitazione
              acquistata  dallo  stesso  soggetto  o  dal  coniuge con le
              agevolazioni  di  cui  al  presente  articolo ovvero di cui
              all'art.  1  della legge 22 aprile 1982, n. 168, all'art. 2
              del  decreto-legge  7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con
              modificazioni,  dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, all'art.
              3,  comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, all'art.
              5,  commi  2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14,
              20 marzo  1992,  n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, all'art.
              2,  commi  2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348,
              all'art.  1,  commi  2  e 3, del decreto legge 24 settembre
              1992,  n.  388,  all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto-legge
              24 novembre   1992,  n.  455,  all'art.  1,  comma  2,  del
              decreto-legge  23 gennaio  1993,  n.  16,  convertito,  con
              modificazioni,  dalla legge 24 marzo 1993, n. 75 e all'art.
              16  del  decreto-legge  22 maggio 1993, n. 155, convertito,
              con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
                        2.  In  caso  di cessioni soggette ad imposta sul
              valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b)
              e  c)  del  comma 1, comunque riferite al momento in cui si
              realizza  l'effetto  traslativo  possono essere effettuate,
              oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto
              preliminare.
                        3. Le agevolazioni di cui al comma 1, sussistendo
              le  condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo
              comma  1,  spettano  per  l'acquisto,  anche  se  con  atto
              separato,   delle  pertinenze  dell'immobile  di  cui  alla
              lettera    a).   Sono   ricomprese   tra   le   pertinenze,
              limitatamente  ad  una  per  ciascuna  categoria, le unita'
              immobiliari  classificate o classificabili' nelle categorie
              catastali  C/2,  C/6  e C/7, che siano destinate a servizio
              della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato.
                        4.   In  caso  di  dichiarazione  mendace,  o  di
              trasferimento  per  atto  a titolo oneroso o gratuito degli
              immobili  acquistati  con  i  benefici  di  cui al presente
              articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla
              data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro,
              ipotecaria  e catastale nella misura ordinaria, nonche' una
              sovrattassa  pari  al 30 per cento delle stesse imposte. Se
              si  tratta  di  cessioni  soggette  all'imposta  sul valore
              aggiunto,  l'ufficio  del  registro  presso  cui sono stati
              registrati  i  relativi  atti deve recuperare nei confronti
              degli  acquirenti  una  penalita'  pari alla differenza fra
              l'imposta  calcolata  in  base  all'aliquota applicabile in
              assenza     di    agevolazioni    e    quella    risultante
              dall'applicazione dell'aliquota agevolata, aumentata del 30
              per  cento.  Sono  dovuti  gli  interessi di mora di cui al
              comma  4  dell'articolo  55  del  presente  testo unico. Le
              predette  disposizioni  non si applicano nel caso in cui il
              contribuente,  entro un anno dall'alienazione dell'immobile
              acquistato  con  i  benefici  di  cui  al  presente artico,
              proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria
              abitazioneprincipale.
                        II-ter).  Ove non si realizzi la condizione, alla
              quale  e'  subordinata  l'applicazione dell'aliquota dell'1
              per  cento,  del  ritrasferimento  entro  il  triennio,  le
              imposte  di  registro,  ipotecaria  e catastale sono dovute
              nella   misura   ordinaria   e  si  rende  applicabile  una
              soprattassa  del  30 per cento oltre agli interessi di mora
              di  cui  al  comma  4  dell'articolo  55 del presente testo
              unico.  Dalla  scadenza del triennio decorre il termine per
              il    recupero    delle    imposte   ordinarie   da   parte
              dell'amministrazione finanziaria.
                        II-quater).  A  condizione  che la ONLUS dichiari
              nell'atto  che  intende utilizzare direttamente beni per lo
              svolgimento  della  o  propria  attivita'  e  che  realizzi
              l'effettivo  utilizzo diretto entro due anni dall'acquisto.
              In  caso  di  dichiarazione  mendace  o  mancata  effettiva
              utilizzazione per lo svolgimento della propria attivita' e'
              dovuta    l'imposta    ordinaria   nonche'   una   sanzione
              amministrativa pari al 30 per cento della stessa imposta".
                        -  Il  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
              Ministri  29 gennaio  1996,  relativo  ai  parametri per la
              determinazione  dei  ricavi, compensi e volumi d'affari, e'
              stato successivamente modificato dal decreto del Presidente
              del  Consiglio dei Ministri 27 marzo 1997, pubblicato nella
              Gazzetta Ufficiale n. 97 del 28 aprile 1997.
                        -  Si riporta il testo dell'art. 59 del T.U.I.R.,
              approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica n.
              917 del 1986:
                        "Art.  59  (Variazioni  delle rimanenze). - 1. Le
              variazioni  delle  rimanenze  finali dei beni indicati alle
              lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 53, rispetto alle
              esistenze   iniziali,   concorrono  a  formare  il  reddito
              dell'esercizio.  A  tal  fine  le  rimanenze finali, la cui
              valutazione  non sia effettuata a costi specifici o a norma
              dell'articolo  60, sono assunte per un valore non inferiore
              a  quello  che  risulta  raggruppando  i  beni in categorie
              omogenee  per  natura  e per valore e attribuendo a ciascun
              gruppo un valore non inferiore a quello determinato a norma
              delle disposizioni che seguono.
                        2.  Nel  primo esercizio in cui si verificano, le
              rimanenze  sono  valutate  attribuendo  ad  ogni  unita' il
              valore risultante dalla divisione del costo complessivo dei
              beni  prodotti  e  acquistati  nell'esercizio stesso per la
              loro quantita'.
                        3.  Negli  esercizi  successivi,  se la quantita'
              delle   rimanenze   e'   aumentata  rispetto  all'esercizio
              precedente,  le maggiori  quantita',  valutate  a norma del
              comma  2,  costituiscono  voci  distinte  per  esercizi  di
              formazione. Se la quantita' e' diminuita, la diminuzione si
              imputa  agli  incrementi formati nei precedenti esercizi, a
              partire dal piu' recente.
                        3-bis. Per le imprese che valutano in bilancio le
              rimanenze  finali con il metodo della media ponderata o del
              "primo  entrato,  primo uscito" o con varianti di quello di
              cui  al  comma  3,  le rimanenze finali sono assunte per il
              valore che risulta dall'applicazione del metodo adottato.
                        4.  Se  in  un esercizio il valore unitario medio
              dei  beni,  determinato  a norma dei commi 2, 3 e 3-bis, e'
              superiore  al valore normale medio di essi nell'ultimo mese
              dell'esercizio,  il  valore  minimo  di  cui al comma 1, e'
              determinato   motiplicando  l'intera  quantita'  dei  beni,
              indipendentemente  dall'esercizio  di  formazione,  per  il
              valore  normale. Per le valute estere si assume come valore
              normale  il  valore secondo il cambio alla data di chiusura
              dell'esercizio.  Il  minor valore attribuito alle rimanenze
              in  conformita'  alle  disposizioni del presente comma vale
              anche  per  gli esercizi successivi sempre che le rimanenze
              non  risultino  iscritte  nello  stato  patrimoniale per un
              valore superiore.
                        5. I prodotti in corso di lavorazione e i servizi
              in  corso  di  esecuzione  al  termine  dell'esercizio sono
              valutati   in  base  alle  spese  sostenute  nell'esercizio
              stesso,  salvo  quanto  stabilito  nell'articolo  60 per le
              opere, le forniture e i servizi di durata ultrannuale.
                        6.   Le   rimanenze   finali   di   un  esercizio
              nell'ammontare  indicato  dal contribuente costituiscono le
              esistenze iniziali dell'esercizio successivo.
                        7.  Per  gli  esercenti attivita' di commercio al
              minuto  che valutano le rimanenze delle merci con il metodo
              del  prezzo  al  dettaglio  si tiene conto del valore cosi'
              determinato  anche in deroga alla disposizione del comma 1,
              a  condizione  che  nella  dichiarazione  dei  redditi o in
              apposito allegato siano illustrati i criteri e le modalita'
              di   applicazione   del   detto   metodo,  con  riferimento
              all'oggetto e alla struttura organizzativa dell'impresa.
                        8.  Le  plusvalenze  risultanti  da rivalutazioni
              delle  rimanenze  effettuate fino all'esercizio in corso al
              31 dicembre 1984 in applicazione dei criteri di valutazione
              previsti dall'articolo 12 della legge 19 marzo 1983, n. 72,
              concorrono   a  formare  il  reddito,  in  quote  costanti,
              nell'esercizio  in cui sono state apportate le variazioni e
              nei quattro esercizi successivi".
                        -  Si riporta il testo dell'art. 8 della legge n.
              448  del  1998,  come  da  ultimo modificato dalla presente
              legge.  La  modifica  al  comma  10,  lettera  c), e' stata
              disposta  dall'art.  12, comma 4, della presente legge, cui
              si rinvia quanto alla data di decorrenza degli effetti:
                          "Art. 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
              carbonica   e   misure  compensative).  -  1.  Al  fine  di
              perseguire  l'obiettivo  di  riduzione  delle  emissioni di
              anidride  carbonica  derivanti  dall'impiegodi oli minerali
              secondo  le  conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o -
              11 dicembre  1997,  le  aliquote  delle  accise  sugli  oli
              minerali    sono    rideterminate   in   conformita'   alle
              disposizioni dei successivi commi.
                        2.  La variazione delle accise sugli oli minerali
              per  le  finalita'  di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
              aumenti  della  pressione  fiscale  complessiva. A tal fine
              sono  adottate misure fiscali compensative e in particolare
              sono  ridotti  i  prelievi obbligatori sulle prestazioni di
              lavoro.
                        3.  L'applicazione  delle  aliquote  delle accise
              come  rideterminate  ai  sensi del comma 4 e la modulazione
              degli  aumenti  delle  stesse  aliquote  di  cui al comma 5
              successivamente  all'anno 2000 sono effettuate in relazione
              ai  progressi  nell'armonizzazione  della tassazione per le
              finalita'   di   cui   al   comma   1  negli  Stati  membri
              dell'Unioneeuropea.
                        4.  La misura delle aliquote delle accise vigenti
              di  cui  alla  voce "Oli minerali" dell'allegato I al testo
              unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
              504  e  successive  modificazioni,  e  al  numero 11  della
              Tabella  A  allegata  al  medesimo  testo unico, nonche' la
              misura   dell'aliquota   stabilita   nel   comma   7,  sono
              rideterminate  a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure
              stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
                        5.  Fino  al  31 dicembre  2004  le  misure delle
              aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
              prodotti  di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti
              alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente legge,
              valgono  a  titolo  di aumenti intermedi, occorrenti per il
              raggiungimento  progressivo  della  misura  delle  aliquote
              decorrenti  dal  l gennaio 2005, sono stabilite con decreti
              del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, su proposta
              dell'apposita  Commissione  del  CIPE, previa deliberazione
              del Consiglio dei Ministri.
                        6.   Fino  al  31 dicembre  2004  e  con  cadenza
              annuale,  per  il  conseguimento  degli obiettivi di cui al
              comma  1,  tenuto  conto  del  valore  delle  emissioni  di
              anidride   carbonica   conseguenti  all'impiego  degli  oli
              minerali  nonche'  dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
              precedente,  con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
              le  misure  intermedie delle aliquote in modo da assicurare
              in   ogni   caso   un   aumento   delle   singole  aliquote
              proporzionale  alla  differenza,  per ciascuna tipologia di
              prodotto,  tra  la  misura  ditali  aliquote  alla  data di
              entrata  in  vigore  della presente legge e la misura delle
              stesse  stabilite  nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
              il   contenimento   dell'aumento   annuale   delle   misure
              intermedie  in  non  meno  del  10 e in non piu' del 30 per
              cento della predetta differenza.
                        7.  A  decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita
              una  imposta  sui  consumi  di lire 1.000 per tonnellata di
              carbone,  coke  di  petrolio,  bitume  di  origine naturale
              emulsionato  con  il  30  per  cento  di  acqua, denominato
              "Orimulsion"   (NC   2714)   impiegati  negli  impianti  di
              combustione,  come  definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
              Consiglio,  del  24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
              minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
              cui  al  numero  il  della tabella Adell'allegato 1 annesso
              alla  presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
              fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
                        8.  L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
              rate  trimestrali  sulla  base  dei  quantitativi impiegati
              nell'anno  precedente.  Il  versamento  a saldo si effettua
              alla   fine   del   primo  trimestre  dell'anno  successivo
              unitamente  alla  presentazione  di  apposita dichiarazione
              annuale  con  i  dati  dei quantitativi impiegati nell'anno
              precedente,  nonche'  al  versamento  della  prima  rata di
              acconto.  Le  somme eventualmente versate in eccedenza sono
              detratte  dal versamento della prima rata di acconto e, ove
              necessario,  delle  rate  successive. In caso di cessazione
              dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
              e  il  versamento  a  saldo  sono  effettuati nei due, mesi
              suc-cessivi.
                        9.   In  caso  di  inosservanza  dei  termini  di
              versamento  previsti  al  comma  8  si  applica la sanzione
              amministrativa  del  pagamento  di  una somma di denaro dal
              doppio  al  quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i
              principi   generali   stabiliti   dal  decreto  legislativo
              18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
              disposizioni   del   comma   8   si   applica  la  sanzione
              amministrativa  prevista  dall'articolo  50 del testo unico
              approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
                        10.  Le maggiori  entrate  derivanti  per effetto
              delle   disposizioni   di  cui  ai  commi  precedenti  sono
              destinate:
                          a) a   compensare   la  riduzione  degli  oneri
              sociali gravanti sul costo del lavoro;
                          b)  a  compensare  il  minor  gettito derivante
              dalla   riduzione,   operata   annualmente   nella   misura
              percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il
              medesimo   anno,   dell'accisa  applicata  al  gasolio  per
              autotrazione,  della  sovrattassa di cui all'articolo 8 del
              decreto-legge  8 ottobre  1976,  n.  691,  convertito,  con
              modificazioni,  dalla  legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale
              sovrattassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
                          c) a   compensare  i maggiori  oneri  derivanti
              dall'aumento  progressivo  dell'accisa applicata al gasolio
              usato  come  combustibile  per  riscaldamento  e  ai gas di
              petrolio    liquefatti    usati   come   combustibile   per
              riscaldamento,  anche  miscelati  ad  aria, attraverso reti
              canalizzate  o  destinati al rfornimento di serbatoi fissi,
              nonche'  a  consentire,  a  decorrere dal 1999, ove occorra
              anche  con  credito di imposta, una riduzione del costo del
              predetto gasolio non inferiore a lire 200 per ogni litro ed
              una  riduzione  del  costo dei sopra citati gas di petrolio
              liquefatti  corrispondenti  al  contenuto  di  energia  del
              gasolio  medesimo.  Il suddetto beneficio non e' cumulabile
              con   altre   agevolazioni  in  materia  di  accise  ed  e'
              applicabile   ai  quantitativi  dei  predetti  combustibili
              impiegati nei comuni, o nelle frazioni dei comuni:
    
                        1)  ricadenti  nella  zona  climatica F di cui al
              decreto  del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
              412;
    
                        2) facenti parte di province nelle quali oltre il
              70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F;
    
                        3)  della  regione Sardegna e delle isole minori,
              per   i  quali  viene  esteso  anche  ai  gas  di  petrolio
              liquefatti confezionati in bombole;
    
                        4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica
              E   di   cui  al  predetto  decreto  del  Presidente  della
              Repubblica  n.  412  del 1993 e individuati con decreto del
              Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
              dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato.  Il
              beneficio  viene  meno  dal momento in cui, con decreto del
              Ministro   delle  finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
              dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  da
              emanare  con  cadenza annuale, ne e' riscontrata l'avvenuta
              metanizzazione.   Il   suddetto  beneficio  e'  applicabile
              altresi'   ai   quantitativi   dei   predetti  combustibili
              impiegati   nelle   frazioni  non  metanizzate  dei  comuni
              ricadenti  nella  zona  climatica  E,  di  cui  al predetto
              decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 412 del 1993,
              esclusi  dall'elenco  redatto  con  il medesimo decreto del
              Ministro  delle  finanze,  e  individuate  annualmente  con
              delibera  di  consiglio dagli enti locali interessati. Tali
              delibere   devono  essere  comunicate  al  Ministero  delle
              finanze  e  al  Ministero  dell'industria,  del commercio e
              dell'artigianato entro il 30 settembre di ogni anno.
                          d) a  concorrere,  a partire dall'anno 2000, al
              finanziamento   delle   spese   di  investimento  sostenute
              nell'anno  precedente  per  la  riduzione delle emissioni e
              l'aumento  dell'efficienza  energetica  degli  impianti  di
              combustione  per  la  produzione di energia elettrica nella
              misura   del   20   per  cento  delle  spese  sostenute  ed
              effettivamente  rimaste  a carico, e comunque in misura non
              superiore  al  25  per cento dell'accisa dovuta a norma del
              presente   articolo   dal  gestore  dell'impianto  medesimo
              nell'anno  in  cui  le  spese  sono effettuate. Il Ministro
              dell'industria,   del   commercio  e  dell'artigianato,  di
              concerto  con  il  Ministro dell'ambiente e con il Ministro
              delle   finanze,   determina   la   tipologia  delle  spese
              ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
                          e) a   compensare   la  riduzione  degli  oneri
              gravanti  sugli  esercenti  le attivita' di trasporto merci
              con  veicoli  di  massa massima complessiva non inferiore a
              11,5  tonnellate  da  operare,  ove occorra, anche mediante
              credito  d'imposta  pari  all'incremento,  per  il medesimo
              anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
                          f)   a   misure  compensative  di  settore  con
              incentivi  per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
              l'efficienza  energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
              la  gestione  di  reti  di teleriscaldamento alimentato con
              biomassa  quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
              predette  zone  climatiche  E  ed  F, con la concessione di
              un'agevolazione  fiscale  con credito d'imposta pari a lire
              20  per  ogni  chilovattora  (Kwh)  di  calore  fornito, da
              traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
                        11.  La  Commissione  del CIPE di cui al comma 5,
              nel  rispetto  della normativa comunitaria in materia, puo'
              deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
              fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
              quadro  di progetti pilota o nella scala industriale per lo
              sviluppo   di   tecnologie  innovative  per  la  protezione
              ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
                        12.  A  decorrere  dal  1o gennaio  1999 l'accisa
              sulla  benzina  senza  piombo  e' stabilita nella misura di
              lire   1.022.280  per  mille  litri.  Le  maggiori  entrate
              concorrono  a  compensare gli oneri connessi alle riduzioni
              di   cui  al  comma  10,  lettera  c),  ferma  restando  la
              destinazione   disposta   dall'articolo  5,  comma  2,  del
              decreto-legge  1o  luglio  1996,  n.  346,  convertito, con
              modificazioni,  dalla  legge  8 agosto 1996, n. 428, per la
              prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
                        13.    Con    regolamento    emanato   ai   sensi
              dell'articolo  17  della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
              dettate  norme  di  attuazione delle disposizioni di cui al
              presente  articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
              comma 10, lettera a)".
                        -  Per  l'individuazione  delle  zone  climatiche
              menzionate  nell'art.  8 della legge n. 448/1988, si rinvia
              all'art.  2  della  legge  n. 412 del 1993, riportato nelle
              Note all'art. 12.
                        - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge n.
              449  del  1997,  come  da  ultimo modificato dalla presente
              legge:
                          "Art.  11 (Incentivi fiscali per il commercio).
              -  1.  Al fine di promuovere la riqualificazione della rete
              distributiva,  a  partire dal periodo d'imposta in corso al
              1o gennaio  1998,  e'  concesso  un  credito d'imposta alle
              piccole  e  medie  imprese  commerciali,  come definite dal
              decreto 18 settembre 1997, del Ministro dell'industria, del
              commercio  e  dell'artigianato  pubblicato  nella  Gazzetta
              Ufficiale  n.  229  del  1o ottobre  1997,  di  vendita  al
              dettaglio  e  all'ingrosso,  ivi  comprese  le rivendite di
              generi   di   monopolio  operanti  in  base  a  concessione
              amministrativa,  a quelle di somministrazione di alimenti e
              bevande  e  alle  imprese  turistiche  che  acquistano beni
              strumentali come individuati dalla tabella dei coefficienti
              di  ammortamento,  limitatamente  al  "Gruppo  XIX"  e alle
              "Attivita'  non  precedentemente  specificate",  di  cui al
              decreto   31 dicembre  1988,  del  Ministro  delle  finanze
              pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
              Ufficiale   n.   27   del  2 febbraio  1989,  e  successive
              modificazioni   e  integrazioni,  ad  esclusione  dei  beni
              concernenti autovetture, autoveicoli, motoveicoli, edifici,
              costruzioni e fabbricati di qualsiasi tipologia.
                        1-bis.  Con  decreto del Ministro dell'industria,
              del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
              Ministro  delle  finanze  e con il Ministro del tesoro, del
              bilancio e della programmazione economica, emanato ai sensi
              dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
              400,  sono individuati i beni strumentali alle attivita' di
              impresa  sopra  indicate  destinati  alla  prevenzione  del
              compimento  di atti illeciti da parte di terzi, ai quali si
              applicano le previsioni del comma 1 del presente articolo.
                        2.  Il credito d'imposta e' determinato in misura
              pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA,
              con  le modalita' e i criteri degli aiuti de minimis di cui
              alla  disciplina  comunitaria  degli  aiuti  di  Stato alle
              imprese.  Il  credito  puo'  essere  fatto  valere  ai fini
              dell'IVA,  dell'IRPEF  e dell'IRPEG anche in compensazione,
              ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
                        3.  Il  credito  d'imposta  di  cui al comma 1 e'
              concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le
              modalita'  ed  i criteri di cui all'articolo 10 della legge
              5 ottobre  1991,  n.  317,  e  alle  relative  disposizioni
              attuative,  ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e
              6  del  medesimo  articolo  10.  Al  credito  d'imposta  si
              applicano   altresi',   fatto  salvo  quanto  disposto  dal
              presente  articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11
              e  13  della  citata  legge  n.  317  del  1991. Il credito
              d'imposta  non  e'  rimborsabile e non limita il diritto al
              rimborso  d'imposta  spettante  ad  altro  titolo. Le somme
              restituite,  a  seguito  di revoca delle agevolazioni, sono
              versate  in  apposito  capitolo  dell'entrata  del bilancio
              dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del
              Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
              economica,  all'apposita  sezione  di  cui  al  comma 9. Il
              provvedimento  di  revoca  delle  agevolazioni  costituisce
              titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67,
              comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
              28 gennaio  1988,  n. 43, e successive modificazioni, delle
              somme  utilizzate  come  credito  d'imposta  e dei relativi
              interessi e sanzioni.
                        4.  La  dichiarazione  per  l'accesso ai benefici
              previsti  dal  presente  articolo e' presentata agli uffici
              delle   Camere   di  commercio,  industria,  artigianato  e
              agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini
              stabiliti  dal  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
              dell'artigianato.  Il  medesimo Ministro rende nota la data
              dell'accertato  esaurimento  dei  fondi  di cui al presente
              articolo   con  un  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
              Ufficiale. A decorrere dalla stessa data non possono essere
              presentate  dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al
              presente articolo.
                        5.  Ove  si rendano disponibili ulteriori risorse
              finanziarie  il  Ministro  dell'industria,  del commercio e
              dell'artigianato puo', con proprio decreto, stabilire nuovi
              termini per la presentazione delle dichiarazioni.
                        6.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e
              dell'artigianato  delega  le  attivita' di controllo, cosi'
              come   previste  dall'articolo  4,  comma  1,  della  legge
              5 ottobre   1991,   n.   317,  alle  camere  di  commercio,
              industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie
              misure   organizzative,  sentita  l'Unione  italiana  delle
              camere  di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
              per la rapida attivazione degli interventi.
                        7.  Nei  limiti dello 0,5 per cento delle risorse
              disponibili  per  la  concessione dei benefici il Ministero
              dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato provvede
              alle  spese  di  funzionamento,  ivi  incluse quelle per le
              attivita'   ispettive   sulle  imprese  beneficiarie  delle
              agevolazioni.
                        8.  Con  decreto del Ministro dell'industria, del
              commercio   e   dell'artigianato   possono  essere  emanate
              disposizioni di attuazione del presente articolo.
                        9.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma
              1  sono posti a carico di una apposita sezione del Fondo di
              cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.
                        Per  le  medesime finalita' e' conferita al Fondo
              la somma di lire 150 miliardi per l'anno 2001.
                        10.  Le  tariffe e i diritti di cui al capo I del
              decreto  legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive
              modificazioni,  possono  essere aumentati dagli enti locali
              fino  ad  un  massimo  del  20  per  cento  a decorrere dal
              1o gennaio 1998".
                        -   L'art.   17  della  legge  n.  400  del  1988
              (richiamato  nell'art.  11  legge n. 449/1997) e' riportato
              nella Nota all'art. 6.
                        - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge n.
              46 del 1982:
                          "Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria,
              del  commercio  e  dell'artigianato  e' istituito il "Fondo
              speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
              e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
              dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
                        Gli   interventi  del  fondo  hanno  per  oggetto
              programmi  di  imprese  destinati  ad  introdurre rilevanti
              avanzamenti  tecnologici  finalizzati  a  nuovi  prodotti o
              processi  produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o
              processi   produttivi   gia'   esistenti.   Tali  programmi
              riguardano  le attivita' di progettazione, sperimentazione,
              sviluppo     e     preindustrializzazione,    unitariamente
              considerate.
                        Il  CIPI,  entro  trenta  giorni  dall'entrata in
              vigore  della  presente  legge, stabilisce le condizioni di
              ammissibilita'   agli   interventi  del  fondo,  indica  la
              priorita'  di questi avendo riguardo alle esigenze generali
              dell'economia  nazionale  e  determina  i  criteri  per  le
              modalita' dell'istruttoria".
  ART. 8.
                  (Modifiche alla disciplina concernente le
                   imposte sulle successioni e donazioni).
       l.   La   tariffa  allegata  al  testo  unico  delle  disposizioni
    concernenti  l'imposta  sulle  successioni e donazioni, approvato con
    decreto  legislativo  31  ottobre  1990,  n. 346, e' sostituita dalla
    tariffa di cui all'allegato A alla presente legge.
       2.  All'articolo  11, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 28
    marzo  1997,  n.  79,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 28
    maggio   1997,   n.   140,   concernente  l'istituzione  dell'imposta
    sostitutiva  di  quella  comunale  sull'incremento  di  valore  degli
    immobili,  le  parole: " se detto valore supera 250 milioni di lire "
    sono  sostituite dalla seguenti: " se detto valore supera 350 milioni
    di  lire, per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e
    fino  al  31  dicembre  2000, e se supera 500 milioni di lire, per le
    successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001 ".





                        Note all'art. 8:
                        - Si riporta il testo dell'art. 11 del D.L. n. 79
              del 1997, come da ultimo modificato dalla presente legge:
                        "Art.  11  (Disposizioni  in  materia  di imposte
              sulle  successioni,  ipotecaria  e  catastale,  nonche'  di
              imposta  sostitutiva  di quella comunale sull'incremento di
              valore   degli   immobili).  -  1.  Al  testo  unico  delle
              disposizioni  concernenti  l'imposta  sulle  successioni  e
              donazioni,  approvato  con  D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346,
              sono apportate le seguenti modificazioni:
                          a) (omissis);
                          b) (omissis);
                          c) (omissis);
                          d) (omissis);
                          e) (omissis);
                          e-bis) (omissis).
                        1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera e-bis)
              del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.
                        2.  Al testo unico delle disposizioni concernenti
              le  imposte ipotecaria e catastale, approvato con D.L.vo 31
              ottobre   1990,   n.   347,   sono  apportate  le  seguenti
              modificazioni:
                          a) (omissis);
                          b) (omissis);
                          c) (omissis);
                          d) (omissis).
                        3.  In  deroga a quanto stabilito dal decreto del
              Presidente  della  Repubblica  26 ottobre 1972, n. 643, per
              gli  immobili caduti in successione, acquistati dal defunto
              prima  del  31  dicembre  1992,  e' dovuta solidalmente dai
              soggetti  che  hanno  acquistato  il diritto di proprieta',
              oppure  diritti reali di godimento sugli immobili medesimi,
              una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento
              di  valore  degli immobili, pari all'uno per cento del loro
              valore    complessivo   alla   data   dell'apertura   della
              successione,  se  detto  valore supera 350 milioni di lire,
              per le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2000 e
              fino  al 31 dicembre 2000, e se supera 500 milioni di lire,
              per  le successioni aperte a decorrere dal 1o gennaio 2001.
              L'imposta  non  si detrae da quella sulle successioni e, se
              versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio
              anche  per  gli  altri. In luogo della dichiarazione di cui
              all'art.  18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti
              tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di
              essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli
              29,  comma  1, letteran-bis), e 30 comma 1, lettera i-bis),
              del D.L.vo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere
              b) e c). Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva,
              le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le
              disposizioni  di  cui  al  citato  decreto n. 643 del 1972.
              L'imposta  sostitutiva si applica alle successioni apertesi
              fino alla data del 1o gennaio 2003.
                        4.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
              applicano  alle successioni aperte dalla data di entrata in
              vigore  del presente decreto, nonche' a quelle per le quali
              pende,  alla  predetta  data,  il  termine di presentazione
              della  dichiarazione  di  cui  all'art.  31 del testo unico
              delle  disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni
              e  donazioni, approvato con D.L.vo 31 ottobre 1990, n. 346;
              in  tale  ultimo  caso  il  termine  di presentazione della
              dichiarazione,  previo assolvimento degli obblighi previsti
              dall'art.  33,  comma  1-bis),  del D.L.vo n. 346 del 1990,
              introdotto  dal  comma  1,  lettera e), e' prorogato di tre
              mesi.  Per  le dichiarazioni di successione gia' presentate
              alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le
              quali  non  sono  ancora  stati  notificati  gli  avvisi di
              liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari
              sono  tenuti  entro  il  30  giugno  1997  ad effettuare il
              versamento  previsto dal predetto art. 33, comma 1-bis, con
              esclusione  dell'imposta  sostitutiva  di  quella  comunale
              sull'incremento  di  valore degli immobili e fatta salva la
              liquidazione   dell'imposta   comunale  sull'incremento  di
              valore  degli  immobili.  Nell'attestato  di versamento, da
              presentare  all'ufficio  del  registro  entro trenta giorni
              dall'avvenuto   pagamento  con  allegato  il  prospetto  di
              liquidazione  dei  singoli  tributi, devono essere indicati
              gli   estremi   di  presentazione  della  dichiarazione  di
              successione.
                        5. La trascrizione del certificato di successione
              deve  essere  richiesta  dall'ufficio  del  registro per le
              dichiarazioni  di  successione gia' presentate alla data di
              entrata in vigore del presente decreto.
                        6.  Con  decreto  dirigenziale  e'  approvato  il
              modello  relativo  al  prospetto  di  liquidazione  e  sono
              stabilite  le modalita' di versamento dei tributi di cui al
              presente articolo.
                        7.    Sono   abrogate   tutte   le   disposizioni
              incompatibili con quelle del presente articolo".
ART. 9.
                     (Contributo unificato per le spese
                           degli atti giudiziari).
       1.  Agli  atti e ai provvedimenti relativi ai procedimenti civili,
    penali ed amministrativi e in materia tavolare, comprese le procedure
    concorsuali  e  di  volontaria  giurisdizione,  non  si  applicano le
    imposte  di  bollo,  la  tassa  di  iscrizione  a ruolo, i diritti di
    cancelleria,  nonche'  i  diritti di chiamata di causa dell'ufficiale
    giudiziario.
       2.  Nei  procedimenti  giurisdizionali civili, amministrativi e in
    materia  tavolare,  comprese le procedure concorsuali e di volontaria
    giurisdizione, indicati al comma 1, per ciascun grado di giudizio, e'
    istituito  il contributo unificato di iscrizione a ruolo, secondo gli
    importi  e  i  valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente
    legge.
       3.  La  parte  che  per  prima  si  costituisce in giudizio, o che
    deposita il ricorso introduttivo, ovvero, nei procedimenti esecutivi,
    che  fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, o
    che   interviene   nella   procedura   di   esecuzione,   a  pena  di
    irricevibilita'  dell'atto, e' tenuta all'anticipazione del pagamento
    del  contributo  di cui al comma 2, salvo il diritto alla ripetizione
    nei  confronti della parte soccombente, ai sensi dell'articolo 91 del
    codice di procedura civile.
       4.  L'esercizio  dell'azione civile nel procedimento penale non e'
    soggetto  al  pagamento  del contributo di cui al comma 2 nel caso in
    cui  sia  richiesta  solo  la  pronuncia  di  condanna  generica  del
    responsabile. Nel caso in cui la parte civile, oltre all'affermazione
    della  responsabilita' civile del responsabile, ne chieda la condanna
    al  pagamento  di  una  somma  a titolo di risarcimento del danno, il
    contributo di cui al comma 2 e' dovuto, in caso di accoglimento della
    domanda, in base al valore dell'importo liquidato nella sentenza.
       5. Il valore dei procedimenti, determinato ai sensi degli articoli
    10  e  seguenti  del  codice  di  procedura civile, deve risultare da
    apposita dichiarazione resa espressamente nelle conclusioni dell'atto
    introduttivo  ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della
    domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa
    dichiarazione  e  a  procedere  al  relativo  pagamento  integrativo,
    secondo  gli  importi  ed  i valori indicati nella tabella 1 allegata
    alla  presente  legge.  Ove  non  vi  provveda,  il  giudice dichiara
    l'improcedibilita' della domanda.
       6.  Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, da emanare ai
    sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
    su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
    delle  finanze  ed  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
    programmazione  economica,  sono  apportate le variazioni alla misura
    del  contributo  unificato  di  cui  al  comma 2 e degli scaglioni di
    valore  indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, tenuto
    conto della necessita' di adeguamento alle variazioni del numero, del
    valore,   della  tipologia  dei  processi  registrate  nei  due  anni
    precedenti.  Con  il  predetto  decreto sono altresi' disciplinate le
    modalita' di versamento del contributo unificato.
       7. I soggetti ammessi al gratuito patrocinio o a forme similari di
    patrocinio   dei   non  abbienti  sono  esentati  dal  pagamento  del
    contributo di cui al presente articolo.
       8.  Non  sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i
    procedimenti  gia'  esenti,  senza  limiti di competenza o di valore,
    dall'imposta  di bollo, di registro, e da ogni spesa, tassa o diritto
    di qualsiasi specie e natura.
       9.  Sono  esenti  dall'imposta  di  registro i processi verbali di
    conciliazione di valore non superiore a lire 100 milioni.
       10.  Con  decreto del Ministro della giustizia da emanare ai sensi
    dell'articolo  17,  comma  3,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
    concerto  con il Ministro delle finanze e il Ministro del tesoro, del
    bilancio   e   della   programmazione   economica,  sono  dettate  le
    disposizioni  per  la ripartizione tra le amministrazioni interessate
    dei  proventi  del  contributo  unificato  di cui al comma 2 e per la
    relativa regolazione contabile.
       11.  Le  disposizioni  del  presente  articolo si applicano dal 1o
    luglio  2000,  ai  procedimenti  iscritti  a  ruolo a decorrere dalla
    medesima  data.  Detto  termine puo' essere prorogato, per un periodo
    massimo  di  sei  mesi,  con decreto del Presidente del Consiglio dei
    ministri,  su  proposta  del  Ministro della giustizia e del Ministro
    delle  finanze,  tenendo  conto  di  oggettive esigenze organizzative
    degli uffici, o di accertate difficolta' dei soggetti interessati per
    gli adempimenti posti a loro carico. Per i procedimenti gia' iscritti
    a  ruolo al 1o luglio 2000 ovvero all'eventuale nuovo termine fissato
    ai   sensi   del   secondo  periodo,  la  parte  puo'  valersi  delle
    disposizioni  del presente articolo versando l'importo del contributo
    di cui alla tabella 1 in ragione del 50 per cento. Non si fa luogo al
    rimborso o alla ripetizione di quanto gia' pagato a titolo di imposta
    di bollo, di tassa di iscrizione a ruolo e di diritti di cancelleria.





                        Note all'art. 9:
                        - Si riporta il testo dell' art. 91 c.p.c.:
                        "Art. 91 (Condanna alle spese). - Il giudice, con
              la  sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna
              la  parte  soccombente  al  rimborso  delle  spese a favore
              dell'altra  parte  e ne liquida l'ammontare insieme con gli
              onorari  di  difesa.  Eguale provvedimento emette nella sua
              sentenza il giudice che regola la competenza.
                        Le   spese  della  sentenza  sono  liquidate  dal
              cancelliere  con  nota in margine alla stessa; quelle della
              notificazione  della  sentenza  del  titolo esecutivo e del
              precetto sono liquidate dall'ufficiale giudiziario con nota
              in margine all'originale e alla copia notificata.
                        I  reclami contro le liquidazioni di cui al comma
              precedente sono decisi con le forme previste negli articoli
              287  e  288  dal  capo  dell'ufficio  a  cui  appartiene il
              cancelliere o l'ufficiale giudiziario".
                        -  Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 12,
              13, 14, 15, 17 c.p.c.:
                        "Art. 10 (Determinazione del valore). - Il valore
              della  causa,  ai fini della competenza, si determina dalla
              domanda a norma delle disposizioni seguenti.
                        A  tale  effetto le domande proposte nello stesso
              processo  contro la medesima persona si sommano tra loro, e
              gli  interessi  scaduti, le spese e i danni, anteriori alla
              proposizione si sommano col capitale".
                        "Art.  11 (Cause relative a quote di obbligazione
              tra  piu'  parti). - Se e' chiesto da piu' persone o contro
              piu'  persone,  l'adempimento per quote di un'obbligazione,
              il    valore   della   causa   si   determina   dall'intera
              obbligazione".
                        "Art.  12 (Cause relative a rapporti obbligatori,
              a  locazioni  e  a  divisioni).  -  Il  valore  delle cause
              relative  all'esistenza,  alla validita' o alla risoluzione
              di  un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base
              a  quella  parte  del  rapporto  che  e'  in contestazione.
              [commaabrogato].
                        Il  valore delle cause per divisione si determina
              da quello della massa attiva da dividersi".
                        "Art. 13 (Cause relative a prestazioni alimentari
              e  a  rendite).  -  Nelle  cause per prestazioni alimentari
              periodiche,  se  il  titolo  e'  controverso,  il valore si
              determina  in base all'ammontare delle somme dovute per due
              anni.
                        Nelle  cause  relative  a rendite perpetue, se il
              titolo  e'  controverso,  il  valore si determina cumulando
              venti annualita'; nelle cause relative a rendite temporanee
              o  vitalizie,  cumulando  le annualita' domandate fino a un
              massimo di dieci.
                        Le regole del comma precedente si applicano anche
              per  determinare  il valore delle cause relative al diritto
              del concedente".
                        "Art.  14  (Cause  relative a somme di danaro e a
              beni  mobili). - Nelle cause relative a somme di danaro o a
              beni  mobili,  il  valore  si  determina in base alla somma
              indicata o al valore dichiarato dall'attore; in mancanza di
              indicazione   o  dichiarazione,  la  causa  si  presume  di
              competenza del giudice adito.
                        Il  convenuto  puo' contestare, ma soltanto nella
              prima  difesa,  il valore come sopra dichiarato o presunto;
              in   tal  caso  il  giudice  decide,  ai  soli  fini  della
              competenza, in base a quello che risulta dagli atti e senza
              apposita istruzione.
                        Se il convenuto non contesta il valore dichiarato
              o  presunto,  questo rimane fissato, anche agli effetti del
              merito, nei limiti della competenza del giudice adito".
                        "Art.  15  (Cause relative a beni immobili). - Il
              valore  delle cause relative a beni immobili e' determinato
              moltiplicando  il  reddito  dominicale  del  terreno  e  la
              rendita   catastale   del   fabbricato   alla   data  della
              proposizione della domanda:
                          per   duecento   per  le  cause  relative  alla
              proprieta';
                          per  cento per le cause relative all'usufrutto,
              all'uso,  all'abitazione, alla nuda proprieta' e al diritto
              dell'enfiteuta;
                          per cinquanta con riferimento al fondo servente
              per le cause relative alle servitu'.
                        Il  valore  delle  cause  per  il  regolamento di
              confini  si  desume  dal  valore  della parte di proprieta'
              controversa,   se  questa  e'  determinata;  altrimenti  il
              giudice lo determina a norma del comma seguente.
                        Se  per  l'immobile  all'atto  della proposizione
              della  domanda  non  risulta  il  reddito  dominicale  o la
              rendita  catastale,  il  giudice  determina il valore della
              causa  secondo  quanto  emerge  dagli atti, e se questi non
              offrono  elementi  per la stima, ritiene la causa di valore
              indeterminabile".
                        "Art. 17 (Cause relative all'esecuzione forzata).
              -  Il  valore  delle  cause  di  opposizione all'esecuzione
              forzata si determina dal credito per cui si procede; quello
              delle  cause  relative alle opposizioni proposte da terzi a
              norma  dell'art.  619,  dal  valore  dei  beni controversi;
              quello delle cause relative a controversie sorte in sede di
              distribuzione,   dal   valore   del  maggiore  dei  crediti
              contestati".
                        -  Il  testo  dell'art. 17 della legge n. 400 del
              1988 e' riportato nella Nota all'art. 6.


ART. 10.
             (Imposta di registro sui conferimenti in societa').
       1.  AL  testo  unico  delle  disposizioni concernenti l'imposta di
    registro,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 26
    aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
       a) l'articolo 50 e' sostituito dal seguente:
       "  ART.  50.  -  (Atti  ed  operazioni  concernenti societa', enti
    consorzi   associazioni   ed   altre  organizzazioni  commerciali  od
    agricole).  -  1.  Per  gli  atti  costitutivi  e  per gli aumenti di
    capitale  o  di  patrimonio  di  societa'  o  di  enti, diversi dalle
    societa',   compresi   i   consorzi,   le  associazioni  e  le  altre
    organizzazioni  di  persone  o  di  beni  con  o  senza  personalita'
    giuridica  aventi  per oggetto esclusivo o principale, l'esercizio di
    attivita'  commerciali  o  agricole,  con  conferimento di immobili o
    diritti  reali  immobiliari,  la  base  imponibile  e' costituita dal
    valore dei beni o diritti conferiti al netto delle passivita' e degli
    oneri  accollati  alle societa', enti, consorzi, associazioni e altre
    organizzazioni  commerciali  o  agricole, nonche' delle spese e degli
    oneri   inerenti  alla  costituzione  o  all'esecuzione  dell'aumento
    calcolati  forfetariamente  nella  misura  del 2 per cento del valore
    dichiarato  fino  a  lire 200 milioni e dell'1 per cento per la parte
    eccedente,  e  in ogni caso in misura non superiore a lire 1 miliardo
    ";
       b)  nell'articolo 2 della Tariffa allegata, parte I, il comma 2 e'
    sostituito dal seguente:
       "  2.  Contratti  di associazione in partecipazione con apporto di
    beni  diversi  da  quelli  indicati  nell'articolo 1 e nel successivo
    articolo 7: lire 250.000. ";
       c) nell'articolo 4 della predetta Tariffa:
       1)  al comma 1, lettere a), numeri 3), 5) e 6), e), f) e g), nella
    colonna  delle  aliquote,  le parole: " 1 per cento " sono sostituite
    dalle seguenti: " lire 250.000 ";
       2) le note sono sostituite dalle seguenti:
       "  NOTE - I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o unita'
    da diporto si intendono conferiti alla data dell'atto che comporta il
    loro trasferimento o la loro costituzione.
       II)  L'imposta  di  cui  alla  lettera  e) si applica se l'atto di
    regolarizzazione  e'  registrato  entro  un  anno dall'apertura della
    successione.  In  ogni  altro caso di regolarizzazione di societa' di
    fatto,  ancorche'  derivanti  da  comunioni  ereditarie, l'imposta si
    applica a norma dell'articolo 22 del testo Unico.
       III)  Per gli atti propri delle societa' ed enti diversi da quelli
    indicati nel presente articolo si applica l'articolo 9 della tabella.
       IV)  Gli  atti  di  cui  alla lettera a) sono soggetti all'imposta
    nella  misura  fissa  di lire 250.000 se la societa' destinataria del
    conferimento ha la sede legale o amministrativa in altro Stato membro
    dell'Unione europea.
       V)  Per  gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico
    contemplati  alla  lettera a), numero 4), si applicano le imposte ivi
    previste. ";
       d)  sono  abrogati  il  comma  3  dell'articolo  19,  il  comma  6
    dell'articolo 27, la lettera g) del comma 1 dell'articolo 43.
       2.  Per gli aumenti di capitale sociale, le disposizioni contenute
    nel  comma  1  si  applicano  a  decorrere da quelli sottoscritti nel
    trimestre  in  corso  al  31  dicembre  1999,  la  cui  denuncia deve
    presentarsi successivamente a tale data.
       3.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
    dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
    formazione   e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,  gia'
    prorogato  al 31 dicembre 1999 dall'articolo 4, comma 14, della legge
    27  dicembre  1997, n. 449, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
    2001.   Alle  relative  minori  entrate  provvede  la  Cassa  per  la
    formazione  della  proprieta'  contadina, mediante versamento, previo
    accertamento  da  parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata
    del bilancio dello Stato.





                        Note all'art. 10:
                        -  Si riporta il testo dell'art. 2 della Tariffa,
              parte   I,  allegata  al  D.P.R.  n.  131  del  1986,  come
              modificato dalla presente legge:
                        "Art.  2. - 1. Atti di cui al comma 1 dell'art. 1
              relativi  a  beni  diversi  da quelli indicati nello stesso
              articolo e nel successivo art. 7: 3 per cento.
                        Se il trasferimento avviene a favore dello Stato,
              ovvero  a  favore di enti pubblici territoriali, o consorzi
              costituiti  esclusivamente  tra gli stessi, ovvero a favore
              di comunita' montane: lire 250.000.
                        2.  Contratti  di  associazione in partecipazione
              con  apporto di beni diversi da quelli indicati nell'art. 1
              e nel successivo art. 7: lire 250.000".
                        -  L'art.  1  della Tariffa, parte I, allegata al
              D.P.R.  n.  131  del  1986  (richiamato  nell'art.  2 della
              tariffa medesima) e' riportato nella Nota all'art. 7.
                        -  L'art.  7, della Tariffa, parte I, allegata al
              D.P.R.  n.  131  del  1986  (richiamato  nell'art.  2 della
              tariffa  medesima),  contempla  atti di natura traslativa o
              dichiarativa  aventi ad oggetto motocicli, veicoli a motore
              e unita' da diporto.
                        -  Si riporta il testo dell'art. 4 della Tariffa,
              parte  I,  allegata  al  D.P.R. n. 131 del 1986, e relative
              note, come modificato dalla presente legge:
                        "Art.  4.  -  1.  Atti  propri  delle societa' di
              qualunque  tipo  ed  oggetto  e  degli  enti  diversi dalle
              societa',  compresi i consorzi, le assicurazioni e le altre
              organizzazioni   di   persone   o  di  beni,  con  o  senza
              personalita'  giuridica,  aventi  per  oggetto  esclusivo o
              principale l'esercizio di attivita' commerciali o agricole:
                          a)   costituzione  e  aumento  del  capitale  o
              patrimonio:
    
                        1) con conferimento di proprieta' o diritto reale
              di  godimento  su beni immobili, salvo il successivo n. 2):
              le stesse aliquote di cui all'art. 1;
    
                        2) con conferimento di proprieta' o diritto reale
              di   godimento   su   fabbricati  destinati  specificamente
              all'esercizio  di  attivita' commerciali e non suscettibili
              di altra destinazione senza radicale trasformazione nonche'
              su  aree  destinate ad essere utilizzate per la costruzione
              dei  suddetti fabbricati o come loro pertinenze, sempreche'
              fabbricati   siano   ultimati   entro   cinque   anni   dal
              conferimento  e  presentino  le indicate caratteristiche: 4
              per cento;
    
                        3) con conferimento di proprieta' o diritto reale
              di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a
              singoli rami dell'impresa: lire 250.000;
    
                        4)  con  conferimento  di proprieta' o di diritto
              reale di godimento su unita' da diporto: le stesse aliquote
              di cui all'art. 7;
    
                        5)  con  conferimento  di denaro, di beni mobili,
              esclusi  quelli  di cui all'art. 11-bis della tabella, e di
              diritti  diversi  da quelli indicati nei numeri precedenti:
              lire 250.000;
    
                        6) mediante conversione di obbligazioni in azioni
              o  passaggio  a  capitale  di  riserve  diverse  da  quelle
              costituite  con  sopraprezzi  o  con versamenti dei soci in
              conto  capitale  o  a fondo perduto e da quelle iscritte in
              bilancio  a norma di leggi di rivalutazione monetaria: lire
              250.000;
                          b)   fusione   tra  societa',  scissione  delle
              stesse,  conferimento  di  aziende o di complessi aziendali
              relativi  a singoli rami dell'impresa fatto da una societa'
              ad  altra  societa'  esistente  o  da  costituire; analoghe
              operazioni  poste in essere da enti diversi dalle societa':
              lire 250.000;
                          c)  altre  modifiche  statutarie,  comprese  le
              trasformazioni e le proroghe: lire 250.000;
                          d)    assegnazione   ai   soci,   associati   o
              partecipanti:
    
                        1)  se soggette all'imposta sul valore aggiunto o
              aventi per oggetto utili in denaro: lire 250.000;
    
                        2)  in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui
              alla lettera a);
                          e)   regolarizzazione  di  societa'  di  fatto,
              derivanti da comunione ereditaria di azienda, tra eredi che
              continuano  in  forma  societaria l'esercizio dell'impresa:
              lire 250.000;
                          f) operazioni di societa' ed enti esteri di cui
              all'art. 4 del testo unico: lire 250.000;
                          g)  atti propri dei gruppi europei di interesse
              economico: lire 250.000.
                        I) La proprieta' ed i diritti reali su immobili o
              unita'   da   diporto  si  intendono  conferiti  alla  data
              dell'atto  che  comporta  il  loro  trasferimento o la loro
              costituzione.
                        II)  L'imposta  di cui alla lettera e) si applica
              se  l'atto  di regolarizzazione e' registrato entro un anno
              dall'apertura  della  successione.  In  ogni  altro caso di
              regolarizzazione  di societa' di fatto, ancorche' derivanti
              da  comunioni  ereditarie,  l'imposta  si  applica  a norma
              dell'art. 22 del testo unico.
                        III)  Per  gli atti propri delle societa' ed enti
              diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica
              l'art. 9 della tabella.
                        IV) Gli atti di cui alla lettera a) sono soggetti
              all'imposta  nella  misura  fissa  di  lire  250.000  se la
              societa'  destinataria del conferimento ha la sede legale o
              amministrativa in altro Stato membro dell'Unione europea.
                        V)  Per  gli  atti  propri  dei gruppi europei di
              interesse economico contemplati alla lettera a), numero 4),
              si applicano le imposte ivi previste".
                        - Si riportano gli articoli 22 del D.P..R. n. 131
              del 1986, e 9 della Tabella allegata, sopra richiamati:
                        "Art. 22 (Enunciazione di atti non registrati). -
              1.  Se  in un atto sono enunciate disposizioni contenute in
              atti  scritti o contratti verbali non registrati e posti in
              essere  fra  le  stesse  parti  intervenute  nell'atto  che
              contiene  la  enunciazione, l'imposta si applica anche alle
              disposizioni  enunciate. Se l'atto enunciato era soggetto a
              registrazione  in  termine  fisso  e'  dovuta anche la pena
              pecuniaria di cui all'art. 69.
                        2.   L'enunciazione   di  contratti  verbali  non
              soggetti  a  registrazione  in  termine fisso non da' luogo
              all'applicazione  dell'imposta  quando  gli  effetti  delle
              disposizioni  enunciate  sono  gia'  cessati  o  cessano in
              virtu' dell'atto che contiene l'enunciazione.
                        3.  Se  l'enunciazione  di un atto non soggetto a
              registrazione  in  termine  fisso e' contenuta in uno degli
              atti  dell'autorita'  giudiziaria  indicati  nell'art.  37,
              l'imposta  si  applica  sulla parte dell'atto enunciato non
              ancora eseguita".
                        "Tabella - (Atti per i quali non vi e' obbligo di
              chiedere  la registrazione). Art. 9. - 1. Atti propri delle
              societa'  ed enti di cui all'art. 4 della parte prima della
              tariffa  diversi da quelli ivi indicati, compresi quelli di
              nomina  e  accettazione  degli  organi  di amministrazione,
              controllo  e  liquidazione  nonche'  quelli  che comportano
              variazione  del capitale sociale delle societa' cooperative
              e  loro  consorzi  e  delle  societa'  di  mutuo  soccorso;
              scritture private anche unilaterali, comprese le lettere ed
              i  telegrammi,  aventi  per oggetto contratti soggetti alla
              tassa  di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e
              ogni altra scrittura ad essi inerente".
                        - Si riportano gli articoli 19, 27 e 43 del testo
              unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
              approvato  con  il  D.P.R. n. 131 del 1986, come modificati
              dalla presente legge:
                        "Art.  19  (Denuncia  uncia  di eventi successivi
              alla  registrazione).  -  1. L'avveramento della condizione
              sospensiva  apposta  ad  un  atto, l'esecuzione ditale atto
              prima dell'avveramento della condizione e il verificarsi di
              eventi  che,  a norma del presente testo unico, diano luogo
              ad   ulteriore   liquidazione   di  imposta  devono  essere
              denunciati   entro   venti   giorni,  a  cura  delle  parti
              contraenti  o  dei  loro  aventi  causa e di coloro nel cui
              interesse  e' stata richiesta la registrazione, all'ufficio
              che ha registrato l'atto al quale si riferiscono.
                        2.  Il  termine  di  cui  al comma 1 e' elevato a
              sessanta  giorni  se  l'evento  dedotto  in  condizione  e'
              connesso alla nascita o alla sopravvivenza di una persona.
                        [comma abrogato]: "3. Per gli aumenti di capitale
              di  cui  al  comma  6  dell'art. 27 la denuncia deve essere
              presentata,  per  le quantita' sottoscritte fino al decorso
              di   un   trimestre  dalla  delibera,  entro  venti  giorni
              successivi  alla  scadenza  del  trimestre  ed  entro venti
              giorni  dal decorso di ogni successivo trimestre per quelle
              sottoscritte  successivamente.  Per le delibere soggette ad
              omologazione  la  disposizione  si  applica con riferimento
              alla  data  della notizia del provvedimento di omologazione
              anziche'  a  quella della delibera. In caso di emissione di
              obbligazioni convertibili in azioni la denuncia deve essere
              presentata,   per   le   quantita'  convertite  in  ciascun
              trimestre  del  periodo  o  dei periodi di convertibilita',
              entro  venti  giorni  dal  decorso  del  trimestre;  per le
              obbligazioni  convertibili  in  azioni di altra societa' la
              denuncia deve essere presentata da questa ".
                        "Art. 27 (Atti sottoposti a condizione sospensiva
              approvazione  od  omologazione). - 1. Gli atti sottoposti a
              condizione  sospensiva  sono  registrati  con  il pagamento
              dell'imposta in misura fissa.
                        2.  Quando  la  condizione  si verifica, o l'atto
              produce  i  suoi  effetti  prima dell'avverarsi di essa, si
              riscuote  la  differenza  tra  l'imposta  dovuta secondo le
              norme  vigenti  al  momento  della  formazione  dell'atto e
              quella pagata in sede di registrazione.
                        3.  Non  sono considerati sottoposti a condizione
              sospensiva  le vendite con riserva di proprieta' e gli atti
              sottoposti  a condizione che ne fanno dipendere gli effetti
              dalla mera volonta' dell'acquirente o del creditore.
                        4.  Gli  atti  sottoposti a condizione sospensiva
              che  ne  fa  dipendere  gli effetti dalla mera volonta' del
              venditore  o  dell'obbligato  sono  soggetti all'imposta in
              misura fissa.
                        5.   Gli   atti  indicati  nell'art.  14,  quando
              intervenga l'approvazione o la omologazione o quando l'atto
              divenga  eseguibile per il decorso dell'intervallo di tempo
              fissato dalla legge, sono soggetti all'imposta nella misura
              indicata   nella   tariffa.   Tali   atti,   se  presentati
              all'ufficio  prima  della  scadenza  del  termine stabilito
              dall'art.  14,  sono  soggetti  alla sola imposta in misura
              fissa    salvo,   quando   intervenga   l'approvazione   od
              omologazione  o  l'atto  divenga  eseguibile per il decorso
              dell'intervallo    di    tempo    fissato    dalla   legge,
              l'applicazione  dell'imposta principale determinata secondo
              le  disposizioni vigenti in tale momento e previa deduzione
              dell'imposta   in   misura   fissa   pagata   in   sede  di
              registrazione dell'atto.
                        [comma  abrogato]:  "6. Gli aumenti di capitale a
              pagamento  di  societa'  per  azioni,  in  accomandita  per
              azioni,   di   societa'   a   responsabilita'  limitata  si
              considerano  sottoposti  alla  condizione  sospensiva della
              sottoscrizione ovvero, in caso di emissione di obbligazioni
              convertibili  in  azioni,  alla condizione sospensiva della
              conversione ".
                        "Art.   43   (Base  imponibile).  -  1.  La  base
              imponibile,  salvo quanto disposto negli articoli seguenti,
              e' costituita:
                          a)  per i contratti a titolo oneroso traslativi
              o  costitutivi  di  diritti reali dal valore del bene o del
              diritto alla data dell'atto ovvero, per gli atti sottoposti
              a condizione sospensiva, ad approvazione o ad omologazione,
              alla data in cui si producono i relativi effetti traslativi
              o costitutivi;
                          b)  per le permute, salvo il disposto del comma
              2   dell'art.  40,  dal  valore  del  bene  che  da'  luogo
              all'applicazione della maggiore imposta;
                          c)  per  i contratti che importano l'assunzione
              di una obbligazione di fare in corrispettivo della cessione
              di un bene o dell'assunzione di altra obbligazione di fare,
              dal  valore  del  bene  ceduto  o della prestazione che da'
              luogo  all'applicazione  della  maggiore  imposta, salvo il
              disposto del comma 2 dell'art. 40;
                          d)   per   le   cessioni   di   contratto,  dal
              corrispettivo  pattuito  per la cessione e dal valore delle
              prestazioni ancora da eseguire;
                          e)  per  gli  atti  portanti  assunzione di una
              obbligazione  che  non  costituisce  corrispettivo di altra
              prestazione   o   portanti  estinzione  di  una  precedente
              obbligazione,  dall'ammontare  dell'obbligazione  assunta o
              estinta  e,  se  questa  ha per oggetto un bene diverso dal
              denaro, dal valore del bene alla data dell'atto;
                          f)  per  gli  atti  con  i quali viene prestata
              garanzia  reale  o  personale, dalla somma garantita; se la
              garanzia  e' prestata in denaro o in titoli, dalla somma di
              denaro  o  dal  valore  dei titoli, se inferiore alla somma
              garantita;
                        [lettera   abrogata:   "g)  per  i  contratti  di
              associazione   in   partecipazione,  dal  valore  dei  beni
              apportati dall'associato ];
                          h)  per  i contratti diversi da quelli indicati
              nelle  lettere precedenti, aventi per oggetto prestazioni a
              contenuto patrimoniale, dall'ammontare dei corrispettivi in
              denaro pattuiti per l'intera durata del contratto;
                          i)  per  i  contratti  relativi  ad  operazioni
              soggette  e  ad  operazioni  non  soggette  all'imposta sul
              valore   aggiunto,   dal  valore  delle  cessioni  e  delle
              prestazioni non soggette a tale imposta.
                        2.  I  debiti  o  gli  altri oneri accollati e le
              obbligazioni  estinte  per  effetto  dell'atto concorrono a
              formare la base imponibile.
                        3.  I prezzi o i corrispettivi in valuta estera o
              in  valuta oro sono ragguagliati al cambio del giorno della
              stipulazione  dell'atto,  sempreche'  le  parti non abbiano
              stabilito nei loro rapporti altra data di ragguaglio.
                        4.  Le disposizioni del comma 1 valgono anche per
              gli  atti  dell'autorita'  giudiziaria, di cui all'art. 37,
              relativi  agli  atti indicati nel comma stesso e produttivi
              degli stessi effetti".
                        -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 70, comma 3,
              della legge n. 413 del 1991:
                        "3.  Il  termine del 31 dicembre 1991 concernente
              le    agevolazioni   tributarie   per   la   formazione   e
              l'arrotondamento  della  proprieta' contadina, previsto dal
              comma  1 dell'art. 1 della legge 10 agosto 1988, n. 349, e'
              prorogato al 31 dicembre 1993".
                        -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 4, comma 14,
              della legge n. 449 del 1997:
                        "14.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'art. 70
              della  legge  30  dicembre  1991,  n.  413,  concernente le
              agevolazioni     tributarie    per    la    formazione    e
              l'arrotondamento della proprieta' contadina, prorogatoal 31
              dicembre 1997 dal D.L. 23 ottobre 1996, n. 542, convertito,
              con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, e'
              ulteriormente  prorogato al 31 dicembre 1999. Alle relative
              minori  entrate provvede la Cassa per la piccola proprieta'
              contadina,  mediante  versamento,  previo  accertamento  da
              parte  dell'Amministrazione  finanziaria,  all'entrata  del
              bilancio dello Stato".


ART. 11.
(Disposizioni fiscali per il settore della nautica e per l'industria
armatoriale).
1. E' soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio
e annuale per la patente di abilitazione al comando o alla condotta
di imbarcazioni da diporto, compresi i motoscafi, e di navi da
diporto prevista dall'articolo 16 della nuova tariffa delle tasse
sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro
delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
2. All'articolo 17 della legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente la
tassa di stazionamento dovuta per unita' da diporto, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
" 1. Le navi e le imbarcazioni (a motore o a vela con motore
ausiliario) da diporto nazionali sono soggette al pagamento della
tassa di stazionamento annuale. ";
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta e' determinato
sommando all'importo fisso di lire 360.000 le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente metri 7,5 e fino a
12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente metri 12 e fino, a
18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente metri 18 e fino, a
24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente metri 24. ";
e) i commi 3-ter e 6 sono abrogati.
3. Per le strutture di ormeggio che rispondono alle
caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, che
vengano installate successivamente al 1o gennaio 2000, non e' dovuto
il canone annuo per le concessioni con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei.
4. Il comma 1 dell'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
e' sostituito dal seguente:
" 1. Le rate di ammortamento relative ai mutui contratti dalle
organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso fornitori
relativi a contratti stipulati dalle medesime organizzazioni portuali
per la costruzione di infrastrutture e/o per la fornitura di impianti
portuali, ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la copertura
degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993, nonche' gli importi
relativi al trattamento di fine rapporto dei dipendenti delle
organizzazioni portuali, maturati alla medesima data, nel limite
complessivo di lire 1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato,
che provvede direttamente al relativo pagamento ".





Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
51 del 1976, come modificato dalla presente legge:
"Art. 17. - 1. Le navi e le imbarcazioni (a
motore o a vela con motore ausiliario) da diporto nazionali
sono soggette al pagamento della tassa di stazionamento
annuale.
2. L'importo della tassa di stazionamento dovuta
e' determinato sommando all'importo fisso di lire 360.000
le seguenti somme:
a) lire 1.500 per ogni centimetro eccedente
metri 7,5 e fino a 12 metri;
b) lire 4.000 per ogni centimetro eccedente
metri 12 e fino a 18 metri;
c) lire 6.000 per ogni centimetro eccedente
metri 18 e fino a 24 metri;
d) lire 8.000 per ogni centimetro eccedente
metri 24.
2.1. L'applicazione dei parametri della tassa di
stazionamento per le unita' da diporto di cui al comma 2
decorre dal 1o gennaio 1995.
2-bis. La tassa di stazionamento non si applica
agli apparecchi obbligatori di salvataggio, nonche' ai
battelli di servizio purche' questi rechino l'indicazione
della imbarcazione o della nave al cui servizio sono posti.
2-ter. Gli importi indicati nel comma 2 sono
ridotti del 15, del 30 e del 45 per cento rispettivamente
dopo cinque, dieci e quindici anni dalla prima
immatricolazione, dovunque avvenuta, o dalla costruzione
qualora l'immatricolazione non risulti eseguita: in
quest'ultimo caso i periodi anzidetti decorrono dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.
2-quater. [abrogato].
2-quinquies. [abrogato].
3. Per le unita' a vela con motore ausiliario la
tassa di stazionamento calcolata come previsto al comma 2
e' ridotta alla meta'.
3-bis. Per i motovelieri la tassa di
stazionamento, calcolata come previsto al comma 2 del
presente articolo, e' ridotta a due terzi.
3-ter. [abrogato dalla presente legge].
4. Le modalita' di riscossione della tassa di
stazionamento sono stabilite con decreto del Ministro della
marina mercantile, emanato di concerto con i Ministri delle
finanze e dei trasporti.
5. La mancata corresponsione della tassa di
stazionamento comporta una sovratassa pari al triplo della
tassa dovuta, oltre il pagamento del tributo evaso.
6. [abrogato dalla presente legge]".
- Si riporta il testo dell'art. 2 del D.P.R. n.
509 del 1997:
"Art. 2 (Definizioni). - 1. Sono strutture
dedicate alla nautica da diporto:
a) il "porto turistico", ovvero il complesso di
strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a
terra e a mare allo scopo di servire unicamente o
precipuamente la nautica da diporto ed il diportista
nautico, anche mediante l'apprestamento di servizi
complementari;
b) l'"approdo turistico", ovvero la porzione
dei porti polifunzionali aventi le funzioni di cui all'art.
4, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, destinata a
servire la nautica da diporto ed il diportista nautico,
anche mediante l'apprestamento di servizi comple-mentari;
c) i "punti d'ormeggio", ovvero le aree
demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di
strutture che non importino impianti di difficile
rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e
rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.
2. La concessione demaniale marittima per la
realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da
diporto di cui al comma 1, lettere a) e b), e' rilasciata:
a) con atto approvato dal direttore marittimo,
nel caso di concessioni di durata non superiore a quindici
anni;
b) con atto approvato dal dirigente generale
preposto alla Direzione generale del demanio marittimo e
dei porti del Ministero dei trasporti e della navigazione,
nel caso di concessioni di durata superiore a quindici
anni.
3. Qualora la concessione ricada nella
circoscrizione territoriale di una autorita' portuale, e'
rilasciata dal presidente ai sensi dell'art. 8, comma 3,
lettera h), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
l'attivita' istruttoria di competenza dell'autorita'
marittima e' curata dal segretario generale".
- Si riporta il testo dell'art. 28 della legge n.
84 del 1994, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 28 (Copertura finanziaria). - 1. Le rate di
ammortamento relative ai mutui contratti dalle
organizzazioni portuali, i debiti a lungo termine verso
fornitori relativi a contratti stipulati dalle medesime
organizzazioni portuali per la costruzione di
infrastrutture e/o per la fornitura di impianti portuali,
ancorche' ceduti a titolo oneroso a imprese concessionarie,
risultanti al 31 dicembre 1993 e le somme occorrenti per la
copertura degli ulteriori disavanzi per l'anno 1993,
nonche' gli importi relativi al trattamento di fine
rapporto dei dipendenti delle organizzazioni portuali,
maturati alla medesima data, nel limite complessivo di lire
1.000 miliardi, sono posti a carico dello Stato, che
provvede direttamente al relativo pagamento.
2. All'onere di cui al comma 1, da iscrivere
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e
della navigazione, del limite di lire 91.000 milioni annui,
a decorrere dall'anno 1994, si provvede nel limite di lire
62.900 milioni mediante utilizzo di quota parte delle
maggiori entrate derivanti per effetto dei commi 4, 5, 6 e
7 e, quanto a lire 28.100 milioni per effetto del comma 2
dell'art. 13, mediante utilizzo degli stanziamenti relativi
a contributi e spese erogati a favore delle organizzazioni
portuali ai sensi delle vigenti norme ed iscritti ai
capitoli 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957 e 8071 dello
stato di previsione del Ministero dei trasporti e della
navigazione e al capitolo 4519 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro.
3. Al fine di rendere compatibili l'ammontare
della quota annuale degli oneri di cui al comma 1 con le
disponibilita' annue effettive di cui al comma 2, il
Ministro dei trasporti e della navigazione, con apposito
decreto, autorizza le autorita' interessate a rimodulare
gli importi annuali di cui allo stesso comma 1.
4. Il gettito della tassa e dei diritti marittimi
di cui al comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio
1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
aprile 1974, n. 117, e successive modificazioni ed
integrazioni, e' acquisito a partire dal 1o gennaio 1994,
al bilancio dello Stato.
5. Il gettito della tassa di ancoraggio di cui al
capo I del titolo I della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e
successive modificazioni ed integrazioni, e' acquisito a
decorrere dal 1o gennaio 1994 al bilancio dello Stato.
6. La tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate di
cui al capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963,
n. 82, e all'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355, e
successive modificazioni e integrazioni, viene estesa a
tutti i porti a decorrere dal 1o gennaio 1994. Per i porti
ove non e' istituita l'autorita' portuale il gettito della
tassa affluisce al bilancio dello Stato.
6-bis. La tassa sulle merci imbarcate e sbarcate,
prevista nel capo III del titolo II della legge 9 febbraio
1963, n. 82, e nell'art. 1 della legge 5 maggio 1976, n.
355, e successive modificazioni e integrazioni, nonche' la
tassa erariale istituita dall'art. 2, primo comma, del
decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, non si
applicano sulle merci trasbordate ai sensi dell'art. 12 del
regolamento per l'esecuzione della legge doganale,
approvato con regio decreto 13 febbraio 1896, n. 65.
7. Fino all'anno successivo a quello di
completamento dei pagamenti di cui al comma 1, nei porti
ove e' istituita l'autorita' portuale il 50 per cento del
gettito della tassa di cui al comma 6 affluisce al bilancio
dello Stato.
8. Su proposta della autorita' portuale, le
aliquote della tassa di cui al comma 6 possono essere
ridotte nel limite di un quinto della misura del 50 per
cento spettante all'autorita' per effetto del comma 7.
9. All'onere derivante dall'applicazione
dell'art. 24, comma 5, valutato in lire 22 miliardi, si
provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo
stesso anno, all'uopo utilizzando parzialmente
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti.
10. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.".

ART. 12.
(Oli emulsionati).
1. Nell'elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione ed
aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005, di cui all'allegato 1
annesso alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' inserita, prima della
voce " Gas di petrolio liquefatti (GPL) ", la seguente voce: "
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile
denso con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento
in peso, idonee all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come carburante: lire 704.704
per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come combustibile per
riscaldamento: lire 704.704 per mille litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata come combustibile
per riscaldamento: con olio combustibile ATZ lire 617.810 per mille
chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 308.905 per mille
chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per uso industriale: con
olio combustibile ATZ lire 86.423 per mille chilogrammi, con olio
combustibile BTZ lire 43.212 per mille chilogrammi ".
2. Alle emulsioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 8, commi 3, 5, 6 e 10, della legge 23 dicembre
1998, n.448, e il nuovo trattamento fiscale decorre dall'anno 2000.
Per tale anno le aliquote di accisa sono stabilite dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 8,
comma 5, tenendo conto delle aliquote base indicate nella tabella 2,
allegata alla presente legge, nonche' dell'aumento disposto per
l'anno 1999 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15
gennaio 1999.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
caratteristiche tecniche delle emulsioni ai fini della verifica
dell'idoneita' all'impiego nella carburazione e nella combustione.
4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del primo dei
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanato
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge,
la lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della citata legge n. 448
del 1998 e' sostituita dalla seguente:
"c) a compensare i maggiori oneri derivanti dall'aumento
progressivo dell'accisa applicata al gasolio usato come combustibile
per riscaldamento e ai gas di petrolio liquefatti usati come
combustibile per riscaldamento, anche miscelati ad aria, attraverso
reti canalizzate o destinati al rifornimento di serbatoi fissi,
nonche' a consentire, a decorrere dal 1999, ove occorra anche con
credito di imposta, una riduzione del costo del predetto gasolio non
inferiore a lire 200 per ogni litro ed una riduzione del costo dei
sopra citati gas di petrolio liquefatti corrispondenti al contenuto
di energia del gasolio medesimo. Il suddetto beneficio non e'
cumulabile con altre agevolazioni in materia di accise ed e'
applicabile ai quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei
comuni, o nelle frazioni dei comuni:
1) ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;
2) facenti parte di province nelle quali oltre il 70 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F;
3) della regione Sardegna e delle isole minori, per i quali viene
esteso anche ai gas di petrolio liquefatti confezionati in bombole;
4) non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
beneficio viene meno dal momento in cui, con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanare con cadenza annuale, ne e'
riscontrata l'avvenuta metanizzazione. Il suddetto beneficio e'
applicabile altresi' ai quantitativi dei predetti combustibili
impiegati nelle frazioni non metanizzate dei comuni ricadenti nella
zona climatica E, di cui al predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 412 del 1993, esclusi dall'elenco redatto con il
medesimo decreto del Ministro delle finanze, e individuate
annualmente con delibera di consiglio dagli enti locali interessati.
Tali delibere devono essere comunicate al Ministero delle finanze e
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro
il 30 settembre di ogni anno".
5. Alla nota 1) dell'articolo 26 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo, le parole: " negli esercizi di ristorazione
e " sono soppresse;
b) nel secondo periodo, dopo le parole: " nel settore alberghiero,
" sono inserite le seguenti: " negli esercizi di ristorazione, negli
impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, ";
c) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: " Si
considerano altresi' compresi negli usi industriali, anche quando non
e' previsto lo scopo di lucro gli impieghi del gas metano utilizzato
negli impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani,
degli anziani e degli indigenti ".





Note all'art. 12:
- Si riporta l'Allegato 1, annesso alla legge n.
448 del 1998 (previsto dall'art. 8, comma 4, della stessa
legge):
"Elenco dei prodotti assoggettati ad imposizione
ed aliquote vigenti alla data del 1o gennaio 2005: Oli
minerali.
Benzina: lire 1.150.248 per mille litri.
Benzina senza piombo: lire 1.150.248 per mille
litri.
Petrolio lampante o cherosene:
usato come carburante: lire 758.251 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
758.251 per mille litri.
Olio da gas o gasolio:
usato come carburante: lire 905.856 per mille
litri;
usato come combustibile per riscaldamento: lire
905.856 per mille litri.
Olio combustibile usato per riscaldamento (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 844.098
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 423.049
per mille chilogrammi.
Olio combustibile per uso industriale (1):
a) ad alto tenore di zolfo (ATZ): lire 249.257
per mille chilogrammi;
b) a basso tenore di zolfo (BTZ): lire 120.128
per mille chilogrammi.
Emulsioni stabilizzate di oli da gas ovvero di
olio combustibile denso con acqua contenuta in misura
variabile dal 12 al 15 per cento in peso, idonee
all'impiego nella carburazione e nella combustione:
a) emulsione con oli da gas usata come
carburante: lire 704.704 per mille litri;
b) emulsione con oli da gas usata come
combustibile per riscaldamento: lire 704.704 per mille
litri;
c) emulsione con olio combustibile denso usata
come combustibile per riscaldamento: con olio combustibile
ATZ lire 617.810 per mille chilogrammi, con olio
combustibile BTZ lire 308.905 per mille chilogrammi;
d) emulsione con olio combustibile denso per
uso industriale: con olio combustibile ATZ lire 86.423 per
mille chilogrammi, con olio combustibile BTZ lire 43.212
per mille chilogrammi.
Gas di petrolio liquefatti (GPL):
usati come carburante: lire 400.000 per mille
chilogrammi;
usati come combustibile per riscaldamento: lire
400.000 per mille chilogrammi.
Gas metano:
per autotrazione: lire 100 per metro cubo;
per combustione per usi industriali: lire 40
per metro cubo;
per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione
di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal
provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: lire 90 per
metro cubo;

b) per uso di riscaldamento individuale a tariffa
T2 fino a 250 metri cubi annui: lire 159 per metro cubo;

c) per altri usi civili: lire 349 per metro cubo;
per i consumi nei territori di cui all'art. 1
del testo unico delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti
aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a)
e b): lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili: lire 250 per metro
cubo.
Carbone impiegato negli impianti di combustione
di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24
novembre 1988: lire 41.840 per mille chilogrammi (2).
Coke di petrolio impiegato negli impianti di
combustione di cui alla direttiva 88/609/CEE del Consiglio,
del 24 novembre 1988: lire 59.240 per mille chilogrammi
(2).
Bitume di origine naturale emulsionato con il 30
per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714),
impiegato negli impianti di combustione di cui alla
direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988:
lire 30.830 per mille chilogrammi (2).
- L'art. 8 della legge n. 448 del 1998, con tutte
le modifiche recate dalla presente legge, e' riportato
nella Nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge n.
412 del 1993:
"Art. 2 (Individuazione della zona climatica e
dei gradi-giorno).- 1. Il territorio nazionale e' suddiviso
nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei
gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione
geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
(1) Le aliquote si riferiscono agli oli
combustibili densi. Le miscele di oli combustibili densi
con oli da gas per la produzione di oli combustibili
semifluidi, fluidi e fluidissimi sono tassate tenendo conto
delle aliquote relative ai prodotti impiegati nelle miscele
e secondo le seguenti percentuali di utilizzo: semifluidi:
densi 75 per cento, oli da gas 25 per cento; fluidi: densi
70 per cento, oli da gas 30 per cento; fluidissimi: densi 5
per cento, oli da gas 95 per cento. Gli oli combustibili si
considerano densi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
superiore a 91 centistokes, si considerano semifluidi se
hanno una viscosita' (V), a 50oC, superiore a 37,4 ma non a
91 centistokes, fluidi se hanno una viscosita' (V), a 50oC,
da 21,2 a 37,4 centistokes e fluidissimi se hanno una
viscosita' (V), a 50oC, inferiore a 21,2 centistokes.
(2) Le aliquote indicate per carbone, coke di
petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30
per cento di acqua, denominato "Orimulsion", valgono per
rapporti TEP/T, rispettivamente pari a 0,640-0,830-0,672.
Zona D: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero
gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di
gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni
e province, riporta per ciascun comune l'altitudine della
casa comunale, i gradi-giorno e la zona climatica di
appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed
integrata, con decreto del Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato, anche in relazione
all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei
territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche
dell'ENEA ed in conformita' ad eventuali metodologie che
verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A
o nelle sue successive modificazioni ed integrazioni
adottano, con provvedimento del sindaco, i gradi-giorno
riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino
in linea d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in
aumento o in diminuzione, di una quantita' pari ad un
centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2, per
ogni metro di quota sul livello del mare in piu' o in meno
rispetto al comune di riferimento. Il provvedimento e' reso
noto dal sindaco agli abitanti del comune con pubblici
avvisi entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento
stesso e deve essere comunicato al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato
A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio
territorio a quota superiore rispetto alla quota della casa
comunale, quota indicata nell'allegato A, qualora detta
circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3,
comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
provvedimento del sindaco, attribuire esclusivamente a
dette porzioni del territorio una zona climatica differente
da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del-l'ENEA e diventa
operativo qualora entro novanta giorni dalla notifica di
cui sopra non pervenga un provvedimento di diniego ovvero
un provvedimento interruttivo del decorso del termine da
parte del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Una volta operativo il provvedimento
viene reso noto dal sindaco agli abitanti mediante pubblici
avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.".
- Si riporta il testo dell'art. 26 del D.Lgs. n.
504 del 1995, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 26 (Art. 1, D.-L. n. 46/1976 - Art. 10,
D.-L. n. 15/1977 - Artt. 3 e 17, D.-L. n. 331/1993).
(Disposizioni particolari per il gas metano).- 1. E'
sottoposto ad accisa il gas metano (codice NC 2711 29 00)
destinato all'autotrazione ed alla combustione per usi
civili e per usi industriali (1).
2. Ai fini della tassazione si considerano metano
anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il
metano puro e' presente in misura non inferiore al 70 per
cento, in volume. Per le miscele gassose contenenti metano
puro in misura inferiore al 70 per cento, in volume,
l'imposta si applica sul contenuto di metano, fermo
restando l'applicazione dell'art. 21, comma 5, quando ne
ricorrano i presupposti. Per le miscele di gas metano con
aria o con altri gas, ottenute nelle officine del gas di
citta', l'imposta si applica con riguardo ai quantitativi
di gas metano originari, secondo le percentuali
sopraindicate, impiegati nelle miscelazioni. Per il gas
metano ottenuto nelle officine del gas di citta' od in
altri stabilimenti, con qualsiasi processo di lavorazione
che utilizzi metano o altra materia prima, l'imposta si
applica sulla percentuale di metano puro che risulta in
esso contenuta.
3. Non e' sottoposto ad accisa il metano
biologico destinato agli usi propri dello stesso
produttore.
4. L'accisa e' dovuta dai soggetti, esercenti
impianti di estrazione, di produzione o di reti di
metanodotti, che forniscono direttamente il prodotto ai
consumatori.
5. Gli impianti di cui al comma 4 sono gestiti in
regime di deposito fiscale.
6. Per il gas metano confezionato in bombole o in
qualsiasi altro tipo di contenitore di provenienza da Paesi
terzi o da Paesi comunitari l'accisa e' dovuta
dall'importatore o dall'acquirente.
7. I soggetti obbligati al pagamento dell'accisa
devono prestare una cauzione pari al 5 per cento
dell'accisa dovuta per il quantitativo massimo di metano
presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti a
tassazione in un mese.
8. L'accertamento dell'accisa viene effettuato
sulla base di dichiarazioni annuali contenenti tutti gli
elementi necessari per la determinazione del debito
d'imposta, che devono essere presentate dai soggetti
obbligati entro il mese di febbraio dell'anno successivo
quello cui si riferisce. Il pagamento dell'accisa deve
essere effettuato in rate di acconto mensili entro la fine
di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell'anno
precedente. Il versamento a conguaglio e' effettuato entro
il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui si
riferisce. Le somme eventualmente versate in piu' del
dovuto sono detratte dal successivo versamento di acconto.
L'amministrazione finanziaria ha facolta' di
prescrivere diverse rateizzazioni d'acconto sulla base dei
dati tecnici e contabili dispo-nibili.
(1) Devono considerarsi compresi negli usi civili
anche gli impieghi del gas metano (parole soppresse: "negli
esercizi di ristorazione e") nei locali delle imprese
industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli
stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene
svolta l'attivita' produttiva, e nella produzione di acqua
calda, di altri vettori termici e/o di calore non
utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa ma per la
cessione a terzi per usi civili. Si considerano compresi
negli usi industriali gli impieghi del gas metano nel
settore alberghiero, negli esercizi di ristorazione, negli
impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attivita'
dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel
teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione
che hanno le caratteristiche termiche indicate nell'art.
11, comma 2, lettera b) della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
anche se riforniscono utenze civili, e gli impieghi in
tutte le attivita' industriali produttive di beni e servizi
e nelle attivita' artigianali ed agricole.
Si considerano altresi' compresi negli usi
industriali, anche quando non e' previsto lo scopo di
lucro, gli impieghi del gas metano utilizzato negli
impianti sportivi e nelle attivita' ricettive svolte da
istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli
orfani, degli anziani e degli indigenti. Le disposizioni di
cui sopra valgono anche per la tassazione dei gas di
petrolio liquefatti utilizzati negli impianti centralizzati
per usi industriali.".

ART. 13.
(Disposizioni in materia di attivita' marittime).
1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998,
n. 30, le parole: " sulle retribuzioni corrisposte " sono sostituite
dalle seguenti: " sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti ".
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 dell'articolo 4 del
citato decreto-legge n. 457 del 1997 e' attribuito anche ai soggetti
che in base a rapporti contrattuali con l'armatore esercitano a bordo
di navi da crociera attivita' commerciali complementari, accessorie o
comunque relative alla prestazione principale.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 del citato
decreto-legge n. 457 del 1997 si applicano anche al reddito derivante
dall'esercizio a bordo di navi da crociera delle attivita' indicate
al comma 2 del presente articolo, anche se esercitate da terzi in
base a rapporti contrattuali con l'armatore. Per i redditi derivanti
dall'attivita' di escursione comunque realizzata, le predette
disposizioni si applicano solo nei confronti dell'armatore.
4. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 17 della legge 5
dicembre 1986, n. 856, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche'
ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria o comunque
relativa all'attivita' crocieristica".
5. All'articolo 17 della citata legge n. 856 del 1986, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
" 3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono
soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge
30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 ".





Note all'art. 13
- Si riporta il testo dell'art. 4 del D.-L. n.
457 del 1997, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 4 (Trattamento fiscale). - 1. Ai soggetti
che esercitano l'attivita' produttiva di reddito di cui al
comma 2 e' attribuito un credito d'imposta in misura
corrispondente all'imposta sul reddito delle persone
fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro
autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle
navi iscritte nel Registro internazionale, da valere ai
fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a
tali redditi. Detto credito non concorre alla formazione
del reddito imponibile. Il relativo onere e' posto a carico
della gestione commissariale del Fondo di cui all'art. 6,
comma 1.
2. A partire dal periodo d'imposta in corso al 1o
gennaio 1998, il reddito derivante dall'utilizzazione di
navi iscritte nel Registro internazionale concorre in
misura pari al 20 per cento a formare il reddito
complessivo assoggettabile all'imposta sul reddito delle
persone fisiche e all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, disciplinate dal testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Il
relativo onere e' posto a carico della gestione
commissariale del Fondo di cui all'art. 6 del presente
decreto.
2-bis. Alla maggiore spesa di cui al comma 2,
pari a lire 15,5 miliardi per il 1998 e lire 10,5 miliardi
a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 della legge n.
856 del 1986, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 17. - 1. Il Ministro della marina
mercantile, in deroga agli articoli 316 e seguenti del
codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore ad
appaltare ad imprese nazionali o straniere che abbiano un
raccomandatario o un rappresentante in Italia, servizi
complementari di camera, servizi di cucina o servizi
generali a bordo delle navi adibite a crociera nonche' ogni
altra attivita' commerciale complementare, accessoria o
comunque relativa all'attivita' crocieristica. Per i mezzi
navali che eseguono lavori in mare al di fuori delle acque
territoriali italiane, oltre che per i servizi gia'
indicati per le navi da crociera, puo' essere concessa
analoga autorizzazione anche per i servizi di officina,
cantiere e assimilati.
2. Tali servizi sono svolti dall'appaltatore con
gestione ed organizzazione propria ed il relativo personale
non fa parte dell'equipaggio pur essendo soggetto alla
gerarchia di bordo prevista dall'art. 321 del codice della
navigazione.
3. Non si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
3-bis. I servizi e le attivita' di cui ai commi 1
e 2 sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e
6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli articoli 316, 317, 318 e 219 C.N. (richiamati
nell'art. 17 della legge n. 856/1986):
"Art. 316 (Formazione dell'equipaggio). -
L'equipaggio della nave marittima e' costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutte le altre persone
arruolate per il servizio della nave. L'equipaggio della
nave della navigazione interna e' costituito dal
comandante, dagli ufficiali e da tutti gli altri iscritti
nei registri del personale navigante imbarcati per il
servizio della nave.
Fa inoltre parte dell'equipaggio il pilota
durante il periodo in cui presta servizio a bordo.".
"Art. 317 (Composizione e forza minima
dell'equipaggio). - Il comandante del porto provvede
all'applicazione delle disposizioni di legge e delle norme
corporative riguardanti la determinazione del numero minimo
degli ufficiali di coperta e di macchina, e dei relativi
gradi, nonche' la composizione e la forza minima
dell'intero equi-paggio.
Il Ministro per la marina mercantile, in caso di
accertata indisponibilita' di marittimi in possesso di
titoli professionali richiesti dalle norme in vigore, su
parere favorevole del comandante del porto, puo'
consentire, ai fini della composizione dell'equipaggio
delle navi da carico e da pesca, l'imbarco, per un periodo
di tempo non superiore a tre mesi, di marittimi muniti del
titolo immediatamente inferiore a quello prescritto.
Le norme relative alla composizione e alla forza
minima degli equipaggi delle navi della navigazione interna
sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni.".
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti
dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali
armate nei porti della Repubblica deve essere interamente
composto da cittadini italiani o di altri Paesi
appartenenti all'Unione europea.
2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione,
in caso di particolari necessita', puo' autorizzare che del
personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri
in misura non maggiore di un terzo dell'intero equipaggio.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima,
l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di
particolari necessita', che del personale di bassa forza di
bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della
meta' dell'intero equipaggio.".
"Art. 319 (Assunzione di personale straniero
all'estero). - Nei porti esteri della navigazione marittima
o interna ove non siano disponibili rispettivamente
marittimi o personale navigante di nazionalita' italiana,
possono essere assunti anche stranieri in misura non
superiore ad un quarto dell'intero equipaggio e per il solo
tempo necessario al viaggio da compiere.
In caso di speciali esigenze, l'autorita'
consolare puo' autorizzare l'assunzione di stranieri in
misura superiore a quella indicata nel comma precedente.".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli articoli 3 e 6 del D.-L. n. 457 del 1997 (richiamati
nell'art. 17 della legge n. 856/1986):
"Art. 3 (Legge regolatrice del contratto di
arruolamento - Contrattazione collettiva). - 1. Le
condizioni economiche, normative, previdenziali ed
assicurative dei marittimi italiani o comunitari imbarcati
sulle navi iscritte nel Registro internazionale sono
disciplinate dalla legge regolatrice del contratto di
arruolamento e dai contratti collettivi dei singoli Stati
membri.
2. Il rapporto di lavoro del personale non
comunitario non residente nell'Unione europea, imbarcato a
bordo delle navi iscritte nel Registro internazionale, e'
regolamentato dalla legge scelta dalle parti e comunque nel
rispetto delle convenzioni OIL in materia di lavoro
marittimo.
3. Le organizzazioni sindacali sottoscrittrici
dei contratti collettivi di cui al comma 1 stabiliscono le
condizioni economiche, salariali e assicurative, minime che
devono essere comunque osservate per tutti i lavoratori non
comunitari impegnati a bordo delle navi iscritte nel
Registro internazionale, nel rispetto dei limiti
internazionalmente stabiliti.".
"Art. 6 (Sgravi contributivi). - 1 Per la
salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, a
decorrere dal 1o gennaio 1998, le imprese armatrici, per il
personale avente i requisiti di cui all'art. 119 del codice
della navigazione ed imbarcato su navi iscritte nel
Registro internazionale di cui all'art. 1, nonche' lo
stesso personale suindicato sono esonerati dal versamento
dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per
legge. Il relativo onere e' a carico della gestione
commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali
lavoratori portuali in liquidazione di cui all'art. 1,
comma 1, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990,
n. 58, ed e' rimborsato su conforme rendicontazione.
2. Il contributo di cui all'art. 1, comma 20, del
decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, e'
prorogato, per l'anno 1997, a favore delle imprese
armatrici ai sensi ed alle condizioni previste dall'art. 1,
comma 4, del decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995,
n. 343.
3. Il contributo di cui al comma 2 si somma a
quelli concessi alle aziende quali aiuti alla gestione, per
ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di
legge. I benefici medesimi, complessivamente, non possono
superare per ciascuna nave il massimale fissato su base
annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n.
296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383. Ai
fini dell'erogazione del presente beneficio va assunto il
valore medio di cambio attribuito alla moneta italiana
nell'anno cui si riferisce il beneficio medesimo.".

ART. 14.
(Esecuzione di rimborsi di modesta entita').
1. Entro il 31 dicembre 2000, all'esecuzione dei rimborsi relativi
alle imposte sui redditi, all'imposta sul valore aggiunto, al
contributo al Servizio sanitario nazionale nonche' alle tasse ed
altre imposte indirette sugli affari, provvedono, nel limite massimo
di lire 1.000 miliardi, gli uffici finanziari secondo modalita'
semplificate che prevedano l'utilizzazione di Procedure automatizzate
e senza alcun ulteriore adempimento a carico dei contribuenti,
mediante la realizzazione di piani e progetti strumentali e di
risultato. Per tali finalita' un importo non superiore a 10 miliardi
di lire e' destinato al Fondo unico previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai rimborsi di
importo, al netto degli interessi, non superiore a 5 milioni di lire
richiesti fino al 31 dicembre 1993.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente articolo e sono individuati gli
uffici competenti all'emanazione dei provvedimenti di rimborso.

ART. 15.
(Maggiori entrate assicurate da provvedimenti di cui all'articolo 16
della legge n. 133 del 1999).
1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione del
comma 1 dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con
particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la
raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a
330 miliardi di lire, a decorrere dall'anno 2000.





Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 16 della legge n.
133 del 1999:
"Art. 16 (Giochi). - 1. Il Ministro delle finanze
puo' disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di
nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative
ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle
competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) da parte dei soggetti cui e' affidata in
concessione l'accettazione delle scommesse a totalizzatore
e a quota fissa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e del decreto 2 giugno
1998, n. 174, del Ministro delle finanze i quali a tale
fine impiegheranno sedi, strutture e impianti gia'
utilizzati nell'esercizio della loro attivita'. Con
riferimento a tali nuove scommesse nonche' ad ogni altro
tipo di gioco, concorso pronostici e scommesse, il Ministro
delle finanze emana regolamenti a norma dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare le modalita' e i tempi di gioco, la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a
qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli
organizzatori delle competizioni. Con decreto del Ministro
delle finanze e' altresi' stabilito l'ammontare del
prelievo complessivo, comprensivo dei predetti oneri, su
ciascuna scommessa; il prelievo non puo' superare il 62 per
cento delle somme giocate. Per le medesime scommesse a
totalizzatore il Ministro delle finanze puo' prevederne
l'accettazione anche da parte dei gestori e dei
concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche' utilizzino una rete di ricevitorie collegate con
sistemi informatici in tempo reale.
2. Il Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, destina annualmente i prelievi di cui al comma
1, calcolati al netto di imposte e spese:
a) al CONI e all'Unione nazionale per
l'incremento delle razze equine (UNIRE), rispettivamente in
misura non superiore al 20 per cento e al 10 per cento;
b) a finalita' sociali o culturali di interesse
generale per tutta o parte della quota residua.
3. Per l'anno 1999 e' attribuito all'UNIRE, per
l'assolvimento dei suoi compiti istituzionali, un
contributo di lire 50 miliardi.
4. Per l'espletamento delle procedure di gara
secondo la normativa comunitaria, previste dall'articolo 2
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998,
n. 169, e richieste per l'affidamento in concessione
dell'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, a
totalizzatore e a quota fissa, e' autorizzata la spesa di
un miliardo di lire per gli anni 1999 e 2000.
5. Tra i soggetti previsti dall'art. 2, comma 4,
del decreto 25 novembre 1998, n. 418 del Ministro delle
finanze, sono compresi i ricevitori del lotto come
individuati dall'art. 12 della legge 2 agosto 1982, n. 528,
e successive modificazioni, nonche' dallacircolare del
Ministero delle finanze n. 6 del 6 maggio 1987 (prot. n.
2/204975)".

ART. 16.
(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio
pubblico radio-televisivo).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per i soggetti sottoindicati
gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico
radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni
supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere pari o superiore a cento: lire 10.000.000;
b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence
turistico -alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi
con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso: lire
3.000.000;
c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di
camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e
pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci;
residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e
campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda
categoria; sportelli bancari: lire 1.500.000;
d) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un
numero di televisori pari o inferiore a dieci; pensioni e locande con
2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi
pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio
pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: lire 600.000;
e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del
presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno;
circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi;
studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali;
scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della
legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28
dicembre 1989, n. 421: lire 300.000.
2. Nel canone di cui al comma 1 e' ricompreso anche quello per gli
apparecchi radiofonici.
3. Gli importi di cui al comma 1 saranno percentualmente
commisurati alla annuale determinazione dei canone di abbonamento
dovuto alla RAI - Radiotelevisione italiana Spa.





Nota all'art. 16:
- La legge 2 dicembre 1951, n. 1571, reca:
"Esonero dal canone di abbonamento alle radioaudizioni per
le scuole" ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
18 gennaio 1952, n. 15. La successiva legge 28 dicembre
1989, n. 421, reca: "Modifiche alla legge 2 dicembre 1951,
n. 1571, relativa all'esonero dal canone di abbonamento
delle radioaudizioni per le scuole" ed e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 1990, n. 3.

ART. 17.
(Disposizioni concernenti le camere di commercio).
1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica determina ed aggiorna con proprio decreto da
emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale
dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare
secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi compresi gli importi
minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli dovuti in
base alla normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresi'
determinati gli importi del diritto applicabili alle unita' locali,
nonche' le modalita' e i termini di liquidazione, accertamento e
riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la
sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del
procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato in base al
seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei
servizi che il sistema delle camere di commercio e' tenuto a fornire
sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonche' a quelle
attribuite dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota
calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del
sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni
amministrative, sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le
imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle
imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potra'
comunque essere superiore del 20 per cento rispetto al diritto
annuale riscosso in base alla normativa vigente alla data di entrata
in vigore della presente disposizione ".
2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il
bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno
2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e il relativo importo
deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al
pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini
l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.
3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente
corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali
conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro
ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualita'
anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere
presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
2001.
4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da
politiche di investimenti comunitarie e nazionali.





Note all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 18 della legge n.
580 del 1993, come da ultimo modificato dalla presente
legge:
"Art. 18 (Finanziamento delle camere di
commercio). - 1. Al finanziamento ordinario delle camere di
commercio si provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello
Stato quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi
dei commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di
attivita' e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le
donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di
segreteria di cui alla lettera e) del comma 1 sono
modificati e aggiornati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto dei
costi medi di gestione e di fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei
principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e'
determinato in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla
lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un
obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di
commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative,
sentita l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti
annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle
sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo
non potra' comunque essere superiore del 20 per cento
rispetto al diritto annuale riscosso in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si
determinano una quota del diritto annuale da riservare ad
un fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere,
nonche' criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le
camere di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto
il territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di com-mercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi
per scopo l'aumento della produzione e il miglioramento
delle condizioni economiche della circoscrizione
territoriale di competenza, le camere di commercio, sentite
le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento".
- Per opportuna conoscenza si riporta il testo
degli artt. 2 e 8 della legge n. 580 del 1993 (richiamati
nell'art. 18 della legge n. 580/1993):
"Art. 2 (Attribuzioni). - 1. Le camere di
commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione
territoriale di competenza, funzioni di supporto e di
promozione degli interessi generali delle imprese nonche',
fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e
dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle
regioni, funzioni nelle materie amministrative ed
economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di
commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate
dallo Stato e dalle regioni, nonche' quelle derivanti da
convenzioni internazionali.
2. Per il raggiungimento dei propri scopi le
camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono
strutture ed infrastrutture di interesse economico generale
a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o
mediante la partecipazione, secondo le norme del codice
civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi
anche associativi, ad enti, a consorzi e a societa'.
Possono inoltre costituire aziende speciali operanti
secondo le norme del diritto privato.
3. Per la realizzazione di interventi a favore
del sistema delle imprese e dell'economia le camere di
commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi
di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
4. Le camere di commercio, singolarmente o in
forma associata, possono tra l'altro:
a) promuovere la costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la risoluzione delle
controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed
utenti;
b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra
imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli
interessi dei consumatori e degli utenti;
c) promuovere forme di controllo sulla presenza
di clausole inique inserite nei contratti.
5. Le camere di commercio possono costituirsi
parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro
l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono
altresi' promuovere l'azione per la repressione della
concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2601 del codice
civile.
6. Le camere di commercio possono formulare
pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle
regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque
interessano le imprese della circoscrizione territoriale di
competenza".
"Art. 8 (Registro delle imprese). - 1. E'
istituito presso la camera di commercio l'ufficio del
registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice
civile.
2. L'ufficio provvede alla tenuta del registro
delle imprese in conformita' agli art. 2188 e seguenti del
codice civile, nonche' alle disposizioni della presente
legge e al regolamento di cui al comma 8 del presente
articolo, sotto la vigilanza di un giudice delegato dal
presidente del tribunale del capoluogo di provincia.
3. L'ufficio e' retto da un conservatore nominato
dalla giunta nella persona del segretario generale ovvero
di un dirigente della camera di commercio. L'atto di nomina
del conservatore e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
4. Sono iscritti in sezioni speciali del registro
delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art.
2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui
all'art. 2083 del medesimo codice e le societa' semplici.
Le imprese artigiane iscritte agli albi di cui alla legge
8 agosto 1985, n. 443, sono altresi' annotate in una
sezione speciale del registro delle imprese.
5. L'iscrizione nelle sezioni speciali ha
funzione di certificazione anagrafica e di pubblicita'
notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali.
6. La predisposizione, la tenuta, la
conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche,
del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio
sono realizzati in modo da assicurare completezza e
organicita' di pubblicita' per tutte le imprese soggette ad
iscrizione, garantendo la tempestivita' dell'informazione
su tutto il territorio nazionale.
7. Il sistema di pubblicita' di cui al presente
articolo deve trovare piena attuazione entro il termine
massimo di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Fino a tale data le camere di commercio
continuano a curare la tenuta del registro delle ditte di
cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre
1934, n. 2011, e successive modificazioni.
8. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le norme di attuazione del
presente articolo che dovranno prevedere in particolare:
a) il coordinamento della pubblicita'
realizzata attraverso il registro delle imprese con il
bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a
responsabilita' limitata e con il bollettino ufficiale
delle societa' cooperative, previsti dalla legge 12 aprile
1973, n. 256, e successive modificazioni;
b) il rilascio, anche per corrispondenza e per
via telematica, a chiunque ne faccia richiesta, di
certificati di iscrizione nel registro delle imprese o di
certificati attestanti il deposito di atti a tal fine
richiesti o di certificati che attestino la mancanza di
iscrizione, nonche' di copia integrale o parziale di ogni
atto per il quale siano previsti l'iscrizione o il deposito
nel registro delle imprese, in conformita' alle norme
vigenti;
c) particolari procedure agevolative e
semplificative per l'istituzione e la tenuta delle sezioni
speciali del registro, evitando duplicazioni di adempimenti
ed aggravi di oneri a carico delle imprese;
d) l'acquisizione e l'utilizzazione da parte
delle camere di commercio di ogni altra notizia di
carattere economico, statistico ed amministrativo non
prevista ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese
e nelle sue sezioni, evitando in ogni caso duplicazioni di
adempimenti a carico delle imprese.
9. Per gli imprenditori agricoli e i coltivatori
diretti iscritti nelle sezioni speciali del registro,
l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18, comma 1,
lettera b), e' determinato, in sede di prima applicazione
della presente legge, nella misura di un terzo dell'importo
previsto per le ditte individuali.
10. E' abrogato il secondo comma dell'art. 47 del
testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni.
11. Allo scopo di favorire l'istituzione del
registro delle imprese, le camere di commercio provvedono,
a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad acquisire alla propria banca dati gli atti
comunque soggetti all'iscrizione o al deposito nel registro
delle imprese.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 8.
13. Gli uffici giudiziari hanno accesso diretto
alla banca dati e all'archivio cartaceo del registro delle
imprese e, fino al termine di cui al comma 7, del registro
delle ditte e hanno diritto di ottenere gratuitamente copia
integrale o parziale di ogni atto per il quale siano
previsti l'iscrizione o il deposito, con le modalita'
disposte dal regolamento di cui al comma 8".
- La legge 24 novembre 1981, n. 689 (richiamata
nell'art. 18 della legge n. 580/1993), reca: "Modifiche al
sistema penale" ed e' pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 329 del 30 novembre 1981.

ART. 18.
(Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).
1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita dalla seguente:
" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende
di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attivita'
strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato
forfetariamente come segue:
1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e'
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;
2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e'
determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero
1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni
compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a
ciascun comune o provincia non puo' essere inferiore a lire
1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta
complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente
lettera effettuate dalle aziende esercenti attivita' strumentali ai
pubblici servizi;
4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in
base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre
dell'anno precedente;
5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31
dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica
soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento e'
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o
alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e
modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di
ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di
pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in
non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione; ".
2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e' sostituito dal seguente:
" 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al
comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e puo' essere
maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione
della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti
per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva
del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto
l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi
dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi
quelli connessi a prestazioni di servizi".





Note all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, come da ultimo modificato
dalla presente legge:
"Art. 63 (Canone per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche). - 1. I comuni e le province possono, con
regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere
l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per
occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II
del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni
e le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente
che temporanea, di strade, aree e relativi spazi
soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o
patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a
mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione
della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche,
al pagamento di un canone da parte del titolare della
concessione, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone puo' essere
anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a
servitu' di pubblico passaggio costituita nei modi di
legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle
aree comunali i tratti di strada situati all'interno di
centri abitati con popolazione superiore a diecimila
abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, comma 7, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento e' informato ai seguenti
criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio,
il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza
delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa
determinata sulla base della classificazione di cui alla
lettera b), dell'entita' dell'occupazione, espressa in
metri quadrati o lineari, del valore economico della
disponibilita' dell'area nonche' del sacrificio imposto
alla collettivita', con previsione di coefficienti
moltiplicatori per specifiche attivita' esercitate dai
titolari delle concessioni anche in relazione alle
modalita' dell'occupazione;
d) indicazione delle modalita' e termini di
pagamento del canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per
occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e,
in particolare, per quelle aventi finalita' politiche ed
istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti,
realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi
altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici
servizi e da quelle esercenti attivita' strumentali ai
servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente
come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il
canone e' commisurato al numero complessivo delle relative
utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle
sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per
utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per
utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale,
il canone e' determinato nella misura del 20 per cento
dell'importo risultante dall'applicazione della misura
unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero
complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel
medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei
canoni dovuti a ciascun comune o provincia non puo' essere
inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone
annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle
aziende esercenti attivita' strumentali ai pubblici
servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono
rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi
al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello
risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone
e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di
ciascun anno. Il versamento e' effettuato a mezzo di conto
corrente postale intestato al comune o alla provincia
recante, quale causale, l'indicazione del presente
articolo. I comuni e le province possono prevedere termini
e modalita' diversi da quelli predetti inviando, nel mese
di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle
aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i
termini per i conseguenti adempimenti in non meno di
novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione;
g) applicazione alle occupazioni abusive di
un'indennita' pari al canone maggiorato fino al 50 per
cento, considerando permanenti le occupazioni abusive
realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile,
mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono
effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del
verbale di accertamento, redatto da competente pubblico
ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della
somma di cui alla lettera g), ne' superiore al doppio della
stessa, ferme restando quelle stabilite dall'art. 20, commi
4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone e' determinato sulla base della
tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata
dell'occupazione e puo' essere maggiorato di eventuali
oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo
e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa
prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla
lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi
previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla
misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista
al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti
da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla
provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli
connessi a prestazioni di servizi".