Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29- 01- 2000


LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (GU n. 23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n.23)

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I - SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

ART. 19.
(Rinnovi contrattuali).
1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 52 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la
spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 relativa ai rinnovi contrattuali
del personale dipendente dei comparti dei Ministeri, delle aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e della scuola,
e' determinata, rispettivamente, in lire 629 miliardi, in lire 1.761
miliardi ed in lire 2.269 miliardi, ivi comprese le somme da
destinare alla contrattazione integrativa. Tutti i provvedimenti e le
iniziative di attuazione del nuovo ordinamento del personale, ad
eccezione dei passaggi da un'area funzionale all'altra, continuano ad
essere finanziati esclusivamente con le risorse dei fondi unici di
amministrazione e in ogni caso con quelle destinate alla
contrattazione integrativa.
2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, per gli anni 2000, 2001 e 2002 sono
determinate, rispettivamente, in lire 236 miliardi, in lire 660
miliardi ed in lire 850 miliardi. Per le finalita' di cui
all'articolo 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, un'ulteriore
somma di lire 100 miliardi, per ciascuno dei predetti anni, e'
utilizzata nell'ambito dei procedimenti negoziali per il personale
delle carriere diplomatica e prefettizia e, ai sensi del comma 4 del
medesimo articolo 19, per il personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia.
3. Le somme di cui ai commi 1 e 2 costituiscono l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
4. Per i rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli
enti pubblici non economici, delle regioni e delle autonomie locali,
del Servizio sanitario nazionale, delle istituzioni e degli enti di
ricerca e sperimentazione e delle universita', ivi compreso il
personale degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, ed
alla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n.29, e successive modificazioni, provvedono le amministrazioni di
competenza nell'ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
5. Le somme di cui ai commi 1, 2 e 4 sono comprensive degli oneri
contributivi per pensioni di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni, e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.





Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 52 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e
revisione della disciplina in materia di pubblico impiego,
a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e'
il seguente:
"Art. 52 (Disponibilita' destinate alla
contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e
verifica). - 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, quantifica, in coerenza con
i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di
bilancio di cui all'art. 1-bis della Iegge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a
carico del bilancio dello Stato con apposita norma da
inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'art. 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono
determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa
delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 45, comma
4.
1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli
oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale
sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in
coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.
2. I contratti collettivi sono corredati da
prospetti contenenti la quantificazione degli oneri nonche'
l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale, prevedendo con apposite
clausole la possibilita' di prorogare l'efficacia temporale
del contratto ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o
totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di
spesa.
3. La spesa posta a carico del bilancio dello
Stato e' iscritta in apposito fondo dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica in ragione dell'ammontare
complessivo. In esito alla sottoscrizione dei singoli
contratti di comparto, il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a
ripartire, con propri decreti, le somme destinate a ciascun
comparto mediante assegnazione diretta a favore dei
competenti capitoli di bilancio, anche di nuova
istituzione, per il personale dell'amministrazione statale,
ovvero mediante trasferimento ai bilanci delle
amministrazioni autonome e degli enti in favore dei quali
sia previsto l'apporto finanziario dello Stato a copertura
dei relativi oneri. Per le amministrazioni diverse dalle
amministrazioni dello Stato e per gli altri enti cui si
applica il presente decreto legislativo, l'autorizzazione
di spesa relativa al rinnovo dei contratti collettivi e'
disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i
bilanci, con distinta indicazione dei mezzi di copertura.
4. Le somme provenienti dai trasferimenti di cui
al comma 3 devono trovare specifica allocazione nelle
entrate dei bilanci delle amministrazioni ed enti
beneficiari, per essere assegnate ai pertinenti capitoli di
spesa dei medesimi bilanci. I relativi stanziamenti sia in
entrata che in uscita non possono essere incrementati se
non con apposita autorizzazione legislativa.
5. Il controllo sulla compatibilita' dei costi
della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli
di bilancio ai sensi dell'art. 45, comma 4, e' effettuato
dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale
organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai
servizi di controllo interno ai sensi dell'art. 20.
6. Ferme restando le disposizioni di cui al
titolo V del presente decreto, la Corte dei conti, anche
nelle sue articolazioni regionali di controllo, verifica
periodicamente gli andamenti della spesa per il personale
delle pubbliche amministrazioni, utilizzando, per ciascun
comparto, insiemi significativi di amministrazioni. A tal
fine, la Corte dei conti puo' avvalersi, oltre che dei
servizi di controllo interno o nuclei di valutazione, di
esperti designati a sua richiesta da amministrazioni ed
enti pubblici".
- Il testo del comma 4 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"Art. 2 (Fonti).
1 - 3 (Omissis).
4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato, il personale militare e delle
Forze di polizia di Stato, il personale della carriera
diplomatica e della carriera prefettizia, quest'ultima a
partire dalla qualifica di vice consigliere di prefettura,
nonche' i dipendenti degli enti che svolgono la loro
attivita' nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio
1947, n. 691, dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, e dalla
legge 10 ottobre 1990, n. 287".
- Il testo dell'art. 19 della legge 28 luglio
1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle
carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni
per il restante personale del Ministero degli affari
esteri, per il personale militare del Ministero della
difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria
e per il personale del Consiglio superiore della
magistratura) e' il seguente:
"Art. 19 (Disposizioni finali). - 1. Entro il
30 aprile 1999 il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica definisce, d'intesa con il
Dipartimento della funzione pubblica, il quadro delle
esigenze ai fini della perequazione dei trattamenti del
personale di cui all'art. 24, commi 5 e 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli esercizi 2000-2002, nel
quadro delle piu' generali compatibilita' della finanza
pubblica e della complessiva politica per il personale
pubblico, sono definiti gli indirizzi e le modalita' per
l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. La legge finanziaria per il triennio
2000-2002, in attuazione degli indirizzi del documento di
programmazione economico-finanziaria ed a norma dell'art.
11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni e integrazioni, indica
l'ammontare delle risorse disponibili per ciascuno degli
esercizi del triennio considerato.
4. Previa definizione da parte del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica di
concerto con il Dipartimento della funzione pubblica,
sentite le amministrazioni interessate, dei criteri,
dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti
determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente
articolo, con il provvedimento di cui all'art. 2, comma 5,
della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede
all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed
ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
ordinamento militare e civile.
5. I procedimenti negoziali di cui agli artt. 1 e
10 della presente legge, in relazione agli obiettivi di
conferma e rafforzamento della specificita' ed unitarieta'
di ruolo delle carriere diplomatica e prefettizia ivi
indicati, assicurano, nell'ambito delle risorse finanziarie
disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, secondo
appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla
figura apicale, del trattamento economico del personale
delle predette carriere".
- Per il testo del comma 4 dell'art. 19 della
citata legge n. 266/1999 si veda nota precedente.
- Il testo della lettera h) del comma 3 dell'art.
11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune
norme di contabilita' generale dello Stato in materia di
bilancio) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a - g) (Omissis);
h) l'importo complessivo massimo destinato, in
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, al
rinnovo dei contratri del pubblico impiego, a norma
dell'art. 15 della legge 29 marzo 1983, n. 93, ed alle
modifiche del trattamento economico e normativo del
personale dipendente da pubbliche amministrazioni non
compreso nel regime contrattuale;"
- Il testo del comma 5 dell'art. 2 del citato
decreto legislativo n. 29/1993 e il seguente:
"5. Il rapporto di impiego dei professori e
ricercatori universitari resta disciplinato dalle
disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della
specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in
conformita' ai princi'pi della autonomia universitaria di
cui all'art. 33 della Costituzione ed agli art. 6 e
seguenti della legge 9 maggio 1989, n. 168, tenuto conto
dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge
23 ottobre 1992, n. 421".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335 reca: "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".
- Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
reca: "Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e
delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una
addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino
della disciplina dei tributi locali".

ART. 20.
(Assunzioni di personale e misure di potenziamento del part-time).
1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Per
l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non
inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31
dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per
gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della
programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni,
deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli
addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999";
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
" 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali
annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione
delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al
termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le
altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per
gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la
funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno. ";
c) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
" 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione
delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione
programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio
dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce
preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare,
tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione
di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di
ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo
complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2
compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati
sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque
subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo
le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte
esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di
personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. ";
d) al comma 3-bis sono soppresse le parole da: " ivi comprese "
fino alla fine del periodo;
e) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:
" 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di
riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle
amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad
assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle
iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e
ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove
funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette
richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai
fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e' diretta a
riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di
mobilita' o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per
le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonche'
per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri
derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del
personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui
all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilita'
economico finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la
delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative ";
f) il comma 18 e' sostituito dai seguenti:
" 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni
il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi
del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno,
anche la percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali
flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo'
comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni
autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota
di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale
dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo
motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche'
cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di
lavoro a tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto
per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia
preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro ";
g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:
" 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano
discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto
previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di
assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni; di cui ai
commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili
anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario
ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro
delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni
e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni
dell'articolo 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del
presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate,
entro i limiti e con le modalita' di cui all'articolo 43, comma 5, ai
fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti
collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del
predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che
abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di
una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi
percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite ".
2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "
Nell'ambito del medesimo comparto ". Al medesimo articolo 33, il
comma 2 e' abrogato.
3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da
specifiche disposizioni di legge, la validita' delle graduatorie dei
concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica
dirigenziale, presso le amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e' elevata da 18 a 24 mesi e comunque
permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino
alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.





Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre
1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica), come modificato dall'art. 22, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo), a seguito delle
modificazioni ed integrazioni apportate dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni
di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di
potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al
fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di
ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei
servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni
pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui
alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il
personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo
della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1
per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al
31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in
servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
al numero delle unita' in servizio alla data del
31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una
ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
al personale in servizio al 31 dicembre 1997.
Per l'anno 2001 deve essere realizzata una
riduzione di personale non inferiore all'1 per cento
rispeffo a quello in servizio al 31 dicembre 1997 fermi
restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni
precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui
all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito
della programmazione e delle procedure di autorizzazione
delle assunzione, deve essere prioritariamente garantita
l'immissione in servizio degli addetti a compiti di
sicurezza pubblica dei vincitori dei concorsi espletati
alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al
comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamenfo autonomo,
per gli enti pubblici non economici con organico superiore
a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai
predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica
riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo
bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi
all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il
rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, definisce preliminarmente le priorita' e le
necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in
particolare delle correlate esigenze di introduzione di
nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo
semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni
delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
obiettivi di riduzionenumerica e con i dati sulle
cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano
comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da
trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e
possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che
presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle
assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla
generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di
reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a
decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
criteri, modalita' e termini anche differenziati delle
assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma
3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle
specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno
adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli
obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione
funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste
di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da
una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e
riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla
definizione di modelli organizzativi rispondenti ai
principi di semplifi cazione e di funzionalita' rispetto ai
compiti e ai programmi, con specifico riferimento,
eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
da fornire all'utenza. Le predette richieste sono
sottoposte all'esame dei Consiglio dei ministri, ai fini
dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa
istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. L'istruttoria e' diretta a riscontrare le
effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a
procedure di mobilita' o all'adozione di misure di
razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti
pubblici non economici con organico superiore a duecento
unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da
una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli
oneri derivanti dall'applicazione della nuova
classificazione del personale, certificata dai competenti
organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, che, entro trenta giorni
dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
puo' procedere alla stipula del contratto integrativo. Nei
caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai
commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800
unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi
da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di
controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con
i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione
di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia
di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione
di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo
delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di
personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al Servizio
ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le
modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare
il passaggio, in ambito regionale, del personale delle
amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti
criteri e modalita':
a) i concorsi sono espletati su base
circoscrizionale corrispondente ai territori regionali
ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o
compartimentale, in relazione all'articolazione periferica
dei dipartimenti del Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso
nella settima qualifica funzionale in ciascuna
circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della
somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili
negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale
medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con
riferimento ai profili professionali di settima, ottava e
nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime
due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il
profilo professionale di ingegnere direttore la
determinazione dei posti da mettere a concorso viene
effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il
profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica
funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta
multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire
le professionalita' specialistiche nei settori giuridico,
tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario,
per svolgere le funzioni del corrispondente profilo
professionale. I candidati che hanno superato positivamente
la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio
interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi
esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una
sola procedura concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano
le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della
legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria
unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto
economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di
contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale,
il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze
individua all'interno del contingente di cui all'art. 55,
comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali
composte da personale di alta professionalita' destinato ad
operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il
personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli
specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza
professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di
carattere oggettivo.
11. Dopo l'immissione in servizio del personale
di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale
delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali
inferiori alla settima nella misura complessiva
corrispondente al personale effettivamente assunto nel
corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. (Omissis).
13. Le graduatorie dei concorsi per esami,
indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, conservano validita' per un periodo di
diciotto mesi dalla data della loro approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree
soggette a rischio sismico il Ministero per i beni
culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale
anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli
profili professionali, ferme restando le dotazioni di
ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effenuate
tramite concorsi da espletare anche su base regionale
mediante una prova attitudinale basata su una serie di
quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del
grado di cultura generale e specifica, nonche' delle
attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche
nei senori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente
profilo professionale. I candidati che hanno superato con
esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce
titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno,
in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di
cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono
assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le
procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta
professionalita', anche al di fuori della dotazione
organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti
legislativi di attribuzione di nuove e specifiche
competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si
applicano per le assunzioni di cui al presente comma le
disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
espletati le cui graduatorie siano state approvate a
decorrere dal 1o gennaio 1994 secondo quanto previsto
dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996,
n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione
temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente
differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti
di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da
nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la
determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce,
entro il primo semestre di ciascun anno, anche la
percentuale del personale da assumere annualmente con
contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le
Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore
al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le
amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di
personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del
totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere
autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a
tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti
riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale.
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di
impegno ridotto per il personale non sanitario con
qualifica dirigenziale che non sia preposto alla
titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul
trattamento economico secondo criteri definiti dai
contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di
cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri
ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese
per il personale. Agli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita' si applica anche il
disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali
non si applicano discipline autorizzatorie delle
assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e
20, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della
spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto
applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della
quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie
contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni
compatibili con gli obiettivi della programmazione e
giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di
funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le
disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti
all'applicazione del presente articolo, realizzate in
ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non
economici con organico superiore a duecento unita, sono
destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui
all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione
integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del
personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai
sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria
consistenza di personale di una percentuale superiore allo
0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di
riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque
utilizzare le maggiori economie conseguite".
- Il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo n. 29/1993 a seguito delle modifiche apportate
dal presente articolo e' il seguente:
"Art. 33 (Passaggio diretto di personale tra
amministrazioni diverse). - 1. Le amministrazioni possono
ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio
diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in
servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda
di trasferimento. Il trasferimento e' disposto previo
consenso dell'amministrazione di appartenenza.
2. I contratti collettivi nazionali possono
definire le procedure e i criteri generali per l'attuazione
di quanto previsto dai commi 1 e 2".
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato
decreto legislativo n. 29/1993 e' il seguente:
"2. Per amministrazioni pubbliche si intendono
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le
comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le
istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case
popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici
non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale".

ART. 21.
(Riduzione di personale del comparto della scuola).
1. Il numero dei dipendenti del comparto della scuola deve essere
ridotto, al 31 dicembre 2000, di una percentuale non inferiore all'1
per cento rispetto a quello dei dipendenti in servizio al 31 dicembre
1999, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 40, comma
1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, verificati distintamente ai
sensi dell'articolo 39, comma 2-bis, della medesima legge n. 449 del
1997, introdotto dall'articolo 20, comma 1, lettera b), della
presente legge, nonche' quelli previsti dal comma 3 dell'articolo 40
della citata legge n. 449 del 1997. Tale riduzione e' disposta in
modo da evitare la riduzione di offerta formativa nelle aree montane,
nelle isole minori o comunque in aree a bassa densita' demografica.
2. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1, stimati in
lire 534 miliardi in ragione d'anno, sono destinati ad incrementare,
per l'anno 2001, nella misura di lire 123 miliardi, e, a decorrere
dall'anno 2002, nella misura del 60 per cento dell'intero ammontare
il fondo di cui all'articolo 40, comma 7, della legge 27 dicembre
1997, n. 449.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano
alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di
Bolzano che disciplinano la materia nell'ambito delle competenze
derivanti dai rispettivi statuti e dalle norme di attuazione.





Note all'art. 21:
- Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"1. Il numero dei dipendenti del comparto scuola
deve risultare alla fine dell'anno 1999 inferiore del 3 per
cento rispetto a quello rilevato alla fine dell'anno 1997,
ferma restando la dotazione di personale di sostegno
necessaria a coprire la richiesta nazonale di integrazione
scolastica. Tale numero costituisce il limite massimo del
personale in servizio. Tra i dipendenti che dovranno essere
considerati per i fini della programmazione sono inclusi i
supplenti annuali e i supplenti temporanei con la
esclusione dei soggetti chiamati a svolgere supplenze
brevi. La spesa per le supplenze brevi non potra' essere
nell'anno 1998 superiore a quella resasi necessaria per
soddisfare le esigenze dell'anno 1997. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro per la funzione pubblica,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia, da esprimere entro trenta giorni dall'avvenuta
trasmissione, si provvede alla determinazione della
consistenza numerica del personale alla data del
31 dicembre 1999. Con decreti del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, da esprimere entro trenta giorni
dall'avvenuta trasmissione, sono individuati i criteri e le
modalita' per il raggiungimento delle finalita' predette
mediante disposizioni sugli organici funzionali di
istituto, sulla formazione delle cattedre e delle classi,
sul contenimento delle supplenze temporanee di breve durata
assicurando comunque il perseguimento dell'obiettivo
tendenziale della riduzione del numero massimo di alunni
per classe con priorita' per le zone svantaggiate, per le
piccole isole, per le zone di montagna, nonche' per le aree
metropolitane a forte rischio di devianza minorile e
giovanile. In attuazione dei principi generali fissati
dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e' assicurata
l'integrazione scolastica degli alunni handicappati con
interventi adeguati al tipo e alla gravita' dell'handicap,
compreso il ricorso all'ampia flessibilita' organizzativa e
funzionale delle classi prevista dall'art. 21, commi 8 e 9,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' la possibilita'
di assumere con contratto a tempo determinato insegnanti di
sostegno in deroga al rapporto docenti-alunni indicato al
comma 3, in presenza di handicap particolarmente gravi,
fermo restando il vincolo di cui al primo periodo del
presente comma. Sono abrogati gli artt. 72, 315, comma 3,
319, commi da 1 a 3, e 443 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Anche in vista
dell'attribuzione della personalita' giuridica e
dell'autonomia di cui all'art. 21, commi da 1 a 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e' consentita, altresi', alle
istituzioni scolastiche la stipulazione di contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attivita'
ed insegnamenti, purche' non sostitutivi di quelli
curricolari, per sperimentazioni didattiche e
ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta forrnativa e
per l'avvio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.
Al fine di incrementare la preparazione
tecnico-professionale dei giovani, dopo il conseguimento
del diploma finale di istruzione secondaria superiore, nel
quadro del sistema formativo integrato e della
programmazione regionale dell'offerta formativa, lo Stato e
le regioni concordano modalita' di intese per la
realizzazione, anche nelle istituzioni scolastiche, di
corsi di formazione superiore non universitaria, anche
mediante la costituzione di forme associative con altri
soggetti del territorio ed utilizzando le risorse messe a
disposizione anche dall'Unione europea, dalle regioni,
dagli enti locali e da altre istituzioni pubbliche e
private".
- Per il testo del comma 2-bis dell'art. 39 della
legge n. 449/1997 si veda in Nota all'art. 20.
- Il testo del comma 3 dell'art. 40 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"3. La dotazione organica di insegnanti di
sostegno per l'integrazione degli alunni handicappati e'
fissata nella misura di un insegnante per ogni gruppo di
centotrentotto alunni complessivamente frequentanti gli
istituti scolastici statali della provincia, assicurando,
comunque, il graduale consolidamento, in misura non
superiore all'80 per cento, della dotazione di posti di
organico e di fatto esistenti nell'anno scolastico
1997-1998, fermo restando il vincolo di cui al primo
periodo del comma 1. I criteri di ripartizione degli
insegnanti di sostegno tra i diversi gradi di scuole ed,
eventualmente, tra le aree disciplinari dell'istruzione
secondaria, nonche' di assegnazione ai singoli istituti
scolastici sono stabiliti con i decreti di cui al com-ma 1,
assicurando la continuita' educativa degli insegnanti di
sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti volti a
sperimentare modelli efficaci di integrazione, nelle classi
ordinarie, e ad assicurare il successo formativo di alunni
con particolari forme di handicap sono approvati dai
provveditori agli studi, che possono disporre
l'assegnazione delle risorse umane necessarie e dei mezzi
finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
didattici funzionali allo sviluppo delle potenzialita'
esistenti nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
del personale. Le esperienze acquisite sono messe a
disposizione di altre scuole".
- Il testo del comma 7 dell'art. 40 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"7. I risparmi derivanti dall'applicazione del
comma 1, con esclusione delle economie derivanti dalla
riduzione di spesa relativa alle supplenze brevi, stimati,
in ragione d'anno, in lire 1.110 miliardi per il 1999 e in
lire 1.260 miliardi a decorrere dall'anno 2000, sono
destinati, dall'anno scolastico 1999-2000, nel limite del
50 per cento, quantificato in lire 185 miliardi per l'anno
1999 ed in lire 630 miliardi a decorrere dall'anno 2000,
alla costituzione di un apposito fondo da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione, da
destinare all'incremento dei fondi di istituto per la
retribuzione accessoria del personale, finalizzata al
sostegno delle attivita' e delle iniziative connesse
all'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le risorse che
si rendono disponibili sono ripartite su base provinciale.
Previa verifica delle economie derivanti dall'applicazione
del comma 5, il predetto fondo viene integrato, a decorrere
dall'anno 2000, di una ulteriore quota pari al 60 per cento
da calcolarsi sulle economie riscontrate, al netto delle
somme da riassegnare alle singole istituzioni scolastiche
per la stipula dei contratti di appalto di cui al medesimo
comma 5".

ART. 22.
(Conferma della disciplina relativa alle indennita' ed ai compensi
rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita).
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 5, del decreto-legge 19
settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
novembre 1992, n. 438, da ultimo confermate e modificate
dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
concernenti le indennita', i compensi, le gratifiche, gli emolumenti
ed i rimborsi spesa soggetti ad incremento in relazione alla
variazione del costo della vita, continuano ad applicarsi anche nel
triennio 2000-2002. Tali disposizioni si applicano agli emolumenti,
indennita', compensi e rimborsi spese erogati dalle amministrazioni
pubbliche anche ad estranei per l'espletamento di particolari
incarichi e per l'esercizio di specifiche funzioni.





Note all'art. 22:
- Il testo del comma 5 dell'art. 7 del
decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, recante misure urgenti in
materia di previdenza, sanita' e di pubblico impiego,
nonche' disposizioni fiscali), da ultimo confermate e
modificate dall'articolo 1, commi 66 e 67, della legge
23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) e' il seguente:
"5. Tutte le indennita', compensi, gratifiche ed
emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per
disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla
legge o per disposizione contrattuale, di una quota di
indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennita'
di contingenza prevista per il settore privato o che siano,
comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del
costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella
stessa misura dell'anno 1992".

ART. 23.
(Valutazione dei corsi di dottorato di ricerca).
1. All'articolo 103, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come modificato dal comma 24
dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le parole da: "
nonche', a domanda " fino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: " nonche', a domanda, il periodo corrispondente alla
frequenza dei corsi di dottorato di ricerca ai soli fini del
trattamento di quiescenza e previdenza con onere a carico del
richiedente ".





Nota all'art. 23:
- Il testo del terzo comma dell'art. 103 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa
e didattica), come modificato dal comma 24 dell'art. 1
della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti
il settore universitario e della ricerca scientifica,
nonche' il servizio di mensa nelle scuole), a seguito delle
modificazioni apportate dal presente articolo, e' il
seguente:
"Ai ricercatori universitari all'atto della loro
immissione nella fascia dei ricercatori confermati, e'
riconosciuta per intero ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza e per i due terzi ai fini della
carriera l'attivita' effettivamente prestata nelle
universita' in una delle figure previste dall'art. 7, della
legge 21 febbraio 1980, n. 28, nonche', a domanda, il
periodo corrispondente alla frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca ai soli fini del trattamento di
quiescenza e previdenza con onere a carico del
richiedente".

ART. 24.
(Affitti e fitti figurativi).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta con proprio
decreto, con il supporto dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, anche nell'ambito delle azioni e misure
elaborate ed attuate ai sensi dell'articolo 55, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, misure finalizzate a ridurre gradualmente,
almeno del 3 per cento nel corso dell'anno 2000 e almeno del 5 per
cento per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'ammontare dei metri
quadri degli immobili utilizzati dall'insieme delle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato.
2. Le spese di manutenzione degli immobili in uso alle
amministrazioni di cui al comma 1 devono comunque essere contenute
nelle stesse quote percentuali di cui al medesimo comma l.
3. Le amministrazioni di cui al comma 1, previa predisposizione di
piani di razionalizzazione degli spazi e dei sistemi di manutenzione,
anche avvalendosi della collaborazione dell'Osservatorio di cui al
medesimo comma 1, rinegoziano, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, i contratti di affitto di locali
attualmente in essere allo scopo di contenerne la relativa spesa.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le amministrazioni
di cui al comma 1 dovranno valutare i costi di uso degli immobili
appartenenti al demanio, o comunque di proprieta' pubblica ad uso
gratuito, sulla base degli elementi forniti dall'Osservatorio dei
valori immobiliari del territorio nazionale del Ministero delle
finanze.
5. Negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni di
cui al comma 1 verranno introdotte, nell'ambito delle unita'
previsionali di competenza, le poste corrispondenti al costo d'uso
degli immobili di cui al comma 4.
6. Per l'esercizio finanziario 2000 il costo d'uso viene
transitoriamente determinato in lire 10.000 al metro quadro annuo e
gli stanziamenti per spese di funzionamento non aventi natura
obbligatoria vengono ridotti per importo corrispondente con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, su proposta del Ministro competente.





Nota all'art. 24:
- Il testo del comma 9 dell'art. 55 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"9. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adotta, con il supporto dell'osservatorio
sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, misure
finalizzate a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili
presi in locazione da privati da parte delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Le predette
amministrazioni rinegoziano, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, i contratti di
fitto locali attualmente in essere con privati con
l'obiettivo di contenere la relativa spesa almeno nella
misura del 10 per cento rispetto al canone di locazione
vigente".

ART. 25.
(Applicazione alle pubbliche amministrazioni delle disposizioni
in materia di clienti idonei del mercato elettrico).
1. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentiti i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, sono stabiliti i
criteri e le modalita' per la costituzione di consorzi e la
partecipazione delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, ai consorzi, anche con la partecipazione di enti
pubblici economici e di imprese, previsti dall'articolo 14, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ai fini
dell'applicazione delle relative disposizioni alle predette
amministrazioni pubbliche, ferma restando l'applicazione alle
amministrazioni stesse delle altre disposizioni del citato articolo
14 del decreto legislativo n. 79 del 1999, ove ne ricorrano le
condizioni.





Note all'art. 25:
- Per il testo del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs.
n. 29/1993 si veda all'art. 20.
- Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 16 marzo 1999,
n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) e' il
seguente:
"Art. 14 (Clienti idonei). - 1. Dalla data di
entrata in vigore del presente decreto hanno diritto alla
qualifica di clienti idonei:
a) i distributori, limitatamente all'energia
elettrica destinata a clienti idonei connessi alla propria
rete;
b) gli acquirenti grossisti, limitatamente
all'energia consumata da clienti idonei con cui hanno
stipulato contratti di vendita;
c) i soggetti cui e' conferita da altri Stati
la capacita' giuridica di concludere contratti di acquisto
o fornitura di energia elettrica scegliendo il venditore o
il distributore, limitatamente all'energia consumata al di
fuori del territorio nazionale;
d) l'azienda di cui all'art. 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
2. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1
hanno altresi' diritto alla qualifica di clienti idonei i
soggetti di seguito specificati aventi consumi annuali di
energia elettrica, comprensivi dell'eventuale energia
autoprodotta, nella misura di seguito indicata:
a) ogni cliente finale il cui consumo,
misurabile in un unico punto del territorio nazionale, sia
risultato, nell'anno precedente, superiore a 30 GWh;
b) le imprese costituite in forma societaria, i
gruppi di imprese, anche ai sensi dell'art. 7 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, i consorzi e le societa'
consortili il cui consumo sia risultato nell'anno
precedente, anche come somma dei consumi dei singoli
componenti la persona giuridica interessata, superiore a 30
GWh, i cui consumi, ciascuno della dimensione minima di 2
GWh su base annua, siano ubicati, salvo aree individuate
con specifici atti di programmazione regionale,
esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2000 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 20 GWh, con dimensione
minima di 1 GWh.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2002 hanno diritto
alla qualifica di clienti idonei:
a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh;
b) i soggetti di cui al comma 2, lettera b),
aventi consumi non inferiori a 9 GWh, con dimensione minima
di 1 GWh;
c) ogni cliente finale il cui consumo sia
risultato nell'anno precedente superiore a 1 GWh in ciascun
punto di misura considerato e superiore a 40 GWh come somma
dei suddetti punti di misura.
5. Nel caso in cui il mercato del clienti idonei,
comprensivo degli autoconsumi, risulti inferiore al 30 per
cento il 19 febbraio 1999, al 35 per cento il 1o gennaio
2000, al 40 per cento il 1o gennaio 2002, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, individua, anche su proposta delle
Regioni, nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica di
cliente idoneo, tenuto anche conto del processo di
riequilibrio del sistema tariffario.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con proprio decreto, in presenza di
aperture comparabili dei rispettivi mercati di altri Stati
individua nuovi limiti per l'attribuzione della qualifica
di cliente idoneo, al fine di una maggiore apertura del
mercato.
7. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita l'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, con regolamento da emanare, entro tre
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, individua gli ulteriori soggetti cui attribuire,
anche negli anni successivi al 2002, la qualifica di
clienti idonei al fine di una progressiva maggiore apertura
del mercato.
8. Sulla base delle disposizioni del presente
articolo, i clienti idonei autocertificano all'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas la propria qualifica per
l'anno 1999. La medesima Autorita' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
stabilisce con proprio provvedimento le modalita' per
riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei
degli aventi diritto.".

ART. 26.
(Acquisto di beni e servizi).
l. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta
del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza
specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di
contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie
societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa
prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita'
massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e
condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle
amministrazioni dello Stato. I contratti conclusi con l'accettazione
di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita'
economica.
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall'articolo 17,
comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e'
richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da
amministrazioni dello Stato, in luogo dell'articolo 3, comma 1,
lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applica il comma 4
del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono
tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate ai
sensi del comma 1, salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 6.
Le restanti pubbliche amministrazioni hanno facolta' di aderire alle
convenzioni stesse, ovvero devono utilizzarne i parametri di qualita'
e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto di
convenzionamento.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici
preposti al controllo di gestione ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, verificano l'osservanza
dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e
l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei
predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una
relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa,
conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente
articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di
ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli
uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i
compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo
interno.
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra
le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati
conseguiti.





Note all'art. 26:
- Il testo della lettera c) del comma 25
dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure
urgenti per lo suellimento dell'attivita' amministrativa e
dei procedimenti di decisione e di controllo) e' il
seguente:
"25. Il parere del Consiglio di Stato e'
richiesto in via obbli-gatoria:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) sugli schemi generali di contratti-tipo,
accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri".
- Il testo della lettera g) del comma 1 dell'art.
3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti)
e' il seguente:
"1. Il controllo preventivo di legittimita' della
Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti
atti non aventi forza di legge:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) (Omissis);
d) (Omissis);
e) (Omissis);
f) (Omissis);
g) decreti che approvano contratti delle
amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome:
attivi, di qualunque importo; di appalto d'opera, se di
importo superiore al valore in ECU stabilito dalla
normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di
aggiudicazione dei contratti stessi, altri contratti
passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore
suindicato;".
- Il testo del comma 4 dell'art. 3 della citata
legge n. 20/1994 e' il seguente:
"4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di
esercizio, il controllo successivo sulla gestione del
bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche,
nonche' sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di
provenienza comunitaria, verificando la legittimita' e la
regolarita' delle gestioni, nonche' il funzionamento dei
controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta,
anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza
dei risultati dell'attivita' amministrativa agli obiettivi
stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi,
modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa.
La Corte definisce annualnente i programmi ed i criteri di
riferimento del controllo.".
- Il testo dell'art. 4 del D.Lgs. 30 luglio 1999,
n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 4 (Controllo di gestione). - 1. Ai fini del
controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica
definisce:
a) l'unita' o le unita' responsabili della
progettazione e della gestione del controllo di gestione;
b) le unita' organizzative a livello delle
quali si intende misurare l'efficacia, efficienza ed
economicita' dell'azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli
obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili;
d) l'insieme dei prodotti e delle finalita'
dell'azione amministrativa, con riferimento all'intera
amministrazione o a singole unita' organizzative;
e) le modalita' di rilevazione e ripartizione
dei costi tra le unita' organizzative e di individuazione
degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare
efficacia, efficienza ed economicita';
g) la frequenza di rilevazione delle
informazioni.
2. Nelle amministrazioni dello Stato, il sistema
dei controlli di gestione supporta la funzione dirigenziale
di cui all'art. 16, comma 1, del decreto n. 29. Le
amministrazioni medesime stabiliscono le modalita'
operative per l'attuazione del controllo di gestione entro
tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto,
dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con
propria direttiva, periodicamente aggiornabile, stabilisce
in maniera tendenzialmente omogenea i requisiti minimi cui
deve ottemperare il sistema dei controlli di gestione.
3. Nelle amministrazioni regionali, la legge
quadro di contabilita' contribuisce a delineare l'insieme
degli strumenti operativi per le attivita' di
pianificazione e controllo.".

ART. 27.
(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).
1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative
per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse
con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso
l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con
calamita' naturali, con interventi di carattere umanitario, nonche'
le rassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti
collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.
2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da
amministrazioni ed enti pubblici o da privati per prestazioni e
servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unita'
previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, alle pertinenti unita' previsionali
di base delle amministrazioni interessate.
3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del
comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante
dall'applicazione del medesimo comma l.
4. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le
relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese
classificate " Consumi intermedi " sono ridotti del 5 per cento per
ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi
internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni
contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonche' di quelli aventi
natura obbligatoria.
5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della
difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere
mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.
6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle
amministrazioni statali stipulati a seguito di esperimento di gara,
in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una
sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione
che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno
il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.
7. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3,
del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i termini di cui
all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n.448,
sono differiti, rispettivamente, al 1o ottobre 2000 e al 1o aprile
2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui
all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono
rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire
350 miliardi per le finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1
del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalita' di
cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per il periodo 1o ottobre
31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 93
miliardi per le finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in
lire 22 miliardi per le finalita' di cui alla citata lettera c).
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della
predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono
indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai
contributi, nonche' i requisiti di ammissione ai contributi medesimi
a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui
all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.
8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla
televisione e' attribuito per intero alla concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota gia' spettante
all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8
dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e' soppresso.
9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private,
sono tenuti al pagamento:
a) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato se
emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;
b) di un canone annuo pari all'1 per cento del fatturato, fino ad
un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica
nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente
televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se
emittente radiofonica locale.
10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di
ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno
precedente, riferibile all'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva,
tenendo conto altresi' dei proventi derivanti dal finanziamento del
servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario. Entro il 31
ottobre 2000 i soggetti che eserciscono legittimamente l'attivita' di
radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito
nazionale e locale sono tenuti a corrispondere, il canone di cui
sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalita'
attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro
delle finanze. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo'
disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando
gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 7),
della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di
entrata in vigore della presente legge, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai
sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della citata
legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere
dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: " 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi
per l'anno 2001 " sono soppresse.
11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la
imprenditorialita' giovanile, le risorse finanziarie previste dalle
autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423,
affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Il fondo e' rifinanziabile per un periodo pluriennale ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni.
12. Per garantire con carattere di stabilita' l'apertura
quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei
musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli
archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo
dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attivita' su
base triennale, stabilendo le priorita', i tempi e le modalita' di
attuazione, nonche' le risorse da utilizzare per l'incremento dei
fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro
del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti
specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al
raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000,
per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di
lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalita' sono
integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo
1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine
dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata
autorizzazione di spesa.
13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come
modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: " 30 giugno 1999 " sono sostituite dalle
seguenti: " 30 settembre 2000 ";
b) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
" 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in
vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del
regolamento non e' piu' dovuto il contributo di cui all'articolo
11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo
126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ".
14. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, concesso alle regioni Abruzzo e Molise
limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla
prevista autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee di
cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per
ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi
alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi
alla predetta autorizzazione.
15. Per garantire con continuita' l'assistenza anche pomeridiana
alle udienze civili e penali; per assicurare lo smaltimento
dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali,
nella redazione delle schede dei casellari giudiziali e
nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei
crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte,
tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare,
nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione
dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento
alla gestione del personale, e nel settore dell'attivita' istruttoria
relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla
detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di
febbraio 2000, programmi di attivita' su base biennale, stabilendo le
priorita', i tempi e le modalita' di attuazione, in modo da
assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal
fine e' autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli
anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di
amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale
di lavoro.
16. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a)
e' inserita la seguente:
" a- bis) per "aree depresse" a decorrere dal 1o gennaio 2000,
quelle individuate dalla Commissione delle Comunita' europee come
ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2,
quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio
a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come modificato dal Trattato di
Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo
con la Commissione, nonche', ferme restando le limitazioni previste
dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione
Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio 2000 e con le stesse
limitazioni in materia di aiuti di Stato:
1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento
ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle
regioni Abruzzo e Molise;
2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi
riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al
sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;
3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi
riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno
transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ".
17. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio
1999, n. 133, le parole: " comunque non inferiore a 1,5 punti
percentuali " sono soppresse e le parole: " non superiore " sono
sostituite dalle seguenti: " non inferiore ".
18. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo
1997, n. 53, gia' prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10,
comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, e' prorogato al 31
dicembre 2000. Tale termine puo' essere prorogato per un ulteriore
periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori
pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali.
19. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile
1997, n. 146, e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle
agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, del decreto-legge
31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 1997, n. 81, e' ridistribuito in base ad una nuova
classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 ".





Note all'art. 27:
- Il testo del comma 3 dell'art. 16 del D.Lgs. 22
luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE
concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato
interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualita' del servizio) e' il seguente:
"3. Sono abrogate tutte le forme di franchigia,
di esenzione e di riduzione dei diritti postali, salvo
quanto specificamente previsto dalla convenzione postale
universale e da accordi internazionali. Restano valide le
disposizioni relative alle agevolazioni per le spedizioni
postali finalizzate alla propaganda connessa alle
consultazioni elettorali.".
- Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 41 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (si veda in Nota all'art.
20), a seguito delle modifiche apportate dal presente
articolo, e', rispettivamente, il seguente:
"1. Con decorrenza dal 1o ottobre 2000 le
agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui
all'art. 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
ed agli artt. 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sono soppresse. Dalla medesima data e' introdotto un
contributo diretto, volto ad agevolare le spedizioni
postali di:
a) libri;
b) giornali e periodici di cui al registro
previsto dall'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5), della
legge 31 luglio 1997, n. 249;
c) pubblicazioni informative di associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro.".
"2. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1o aprile 2000,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti
dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto
di cui al comma 1, privilegiando le associazioni e le
organizzazioni senza fini di lucro e l'editoria minore, le
caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del
beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
per usufruirne. Per le imprese che editano i prodotti di
cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi
di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere le
modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino al
50 per cento del contributo spettante per l'anno
precedente. Per tali imprese l'erogazione dei restanti
contributi avviene entro i tre mesi successivi alle
relative richieste.".
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 41
della citata legge n. 448/1998:
"3. Per le finalita' di cui alle lettere a) e b)
del comma 1 e' autorizzata una spesa non superiore a lire
400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350
miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in
un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a
favore del settore editoriale. Per le finalita' di cui alla
lettera c) del comma 1 e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno
2001.".
- Il testo del secondo periodo del comma 8
dell'art. 17 della citata legge n. 449/1997, come
sostituito dall'art. 45, comma 2 della richiamata legge n.
448/1998, era il seguente:
"Per l'attuazione della programmazione
televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste
dal contratto di servizio tra il Ministero delle
comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a.,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286
del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a
quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento
alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati
dagli utenti, e' integrato dell'importo di lire 207
miliardi per il 1999 e 210 miliardi annue a decorrere dal
2000 a carico dello Stato, a compensazione dei minori
introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui
canoni autoradio.".
- Il testo dei numeri 5) e 7) della lettera c)
del comma 6 dell'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249
(Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo) e', rispettivamente, il seguente:
"6. Le competenze dell'Autorita' sono cosi'
individuate:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) il consiglio:

1) - 4) (Omissis);

5) adotta le disposizioni attuative del
regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sui
criteri e sulle modalita' per il rilascio delle licenze e
delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi
contributi, nonche' il regolamento sui criteri e sulle
modalita' di rilascio delle concessioni e delle
autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la
determinazione dei relativi canoni e contributi;

6) (Omissis);

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle
attivita' ed alla proprieta' dei soggetti autorizzati o
concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo
modalita' stabilite con regolamento;".
- Il testo del comma 3 dell'art. 45 della citata
legge n. 448/1998 a seguito delle modifiche apportate dal
presente articolo, e' il seguente:
"3. Nell'ambito delle misure di sostegno
all'emittenza previste dall'art. 10 del decreto-legge
27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di
incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano
nazionale di assegnazione delle frequenze per la
radiodiffusione televisiva approvato dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, e'
stanziata la somma di lire 24 miliardi per 1'anno 1999
[parole soppresse: "24 miliardi per l'anno 2000 e 33
miliardi per l'anno 2001 ]. Detta somma e' erogata entro il
30 giugno di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero
delle comunicazioni alle emittenti televisive locali
titolari di concessione che siano state ammesse alle
provvidenze di cui all'art. 7 del citato decreto-legge n.
323 del 1993 ed ai sensi del regolamento emanato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996,
n. 680, in base ad apposito regolamento adottato dal
Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari. Per una
quota degli oneri recati dal presente comma, pari a lire 5
miliardi nel 1999 ed a lire 2 miliardi nel 2000, si
provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti
dall'attuazione dell'articolo 8.".
- Il D.-L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
reca: "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione".
- Il D.-L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, reca:
"Disposizioni urgenti per la ripresa delle attivita'
imprenditoriali".
- Il D.-L. 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
reca: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 1o ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni urgenti
in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale".
- La legge 2 dicembre 1998, n. 423 reca:
"Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo,
agrumicolo e zootecnico".
- Il testo della lettera f) del comma 3 dell'art.
11 della citata legge 5 agosto 1978, n. 468 (si veda in
Nota all'art. 19) e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - e) (Omissis);
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto
capitale;".
- La legge 25 marzo 1997, n. 78 reca:
"Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali".
- Il testo dell'art. 38 della citata legge n.
449/1997, come modificato dall'art. 45, comma 11 della
richiamata legge n. 448/1998, a seguito delle modifiche
apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"Art. 38 (Contributo assicurativo sostitutivo
delle azioni di rivalsa). - 1. L'aliquota del contributo di
cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990,
introdotto dall'art. 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 175, e' elevata alla misura del 10,5 per cento con
decorrenza dal 1o gennaio 1998.
2. Entro il 30 settembre 2000, su proposta del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e'
emanato, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per la disciplina
concernente il rimborso delle prestazioni erogate a favore
dei cittadini coinvolti in incidenti causati dalla
circolazione di veicoli a motore o natanti o a seguito di
infortuni sul lavoro o malattie professionali.
3. Il regolamento di cui al comma 2 e' emanato
nel rispetto dei princi'pi generali dell'ordinamento e
nell'osservanza dei criteri dell'economicita' dell'azione
di rivalsa, nonche' della commisurazione dell'entita' del
rimborso al costo della prestazione e della massima
tempestivita' del versamento delle somme dovute a tale
titolo alle aziende sanitarie.
4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma
2 entrano in vigore il 1o gennaio 2001; dalla data di
entrata in vigore del regolamento non e' piu' dovuto il
contributo di cui all'art. 11-bis della legge 24 dicembre
1969, n. 990, introdotto dall'art. 126 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 175.".
- Il testo dei commi 5 e 7 dell'art. 3 della
citata legge n. 448/1998, e', rispettivamente, il seguente:
"5. Per i nuovi assunti negli anni 1999, 2000 e
2001 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31 dicembre 1998, a tutti i datori di lavoro privati ed
agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni
Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna
e' riconosciuto lo sgravio contributivo in misura totale
dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) a loro carico, per un periodo di
tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore,
sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il beneficio si
intende riconosciuto anche alle societa' cooperative di
lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali
venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a
quello di lavoratori dipendenti. Nelle regioni Abruzzo e
Molise le disposizioni del presente comma si applicano
limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999. Le
agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili,
in capo al medesimo lavoratore, con quella di cui all'art.
4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.".
"7. L'efficacia delle misure di cui ai commi 4 e
5 e' subordinata all'autorizzazione ed ai vincoli della
Commissione delle Comunita' europee ai sensi degli artt. 92
e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.L.
8 febbraio 1995, n. 32 (Disposizioni urgenti per accelerare
la concessione delle agevolazioni alle attivita' gestite
dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo
del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo
personale, nonche' per l'avvio dell'intervento ordinario
nelle aree depresse del territorio nazionale), convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, a seguito della
integrazione apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"Art. 1 (Definizioni). - 1. Ai fini
dell'attuazione della politica di intervento nelle aree
depresse del territorio nazionale e, in particolare,
dell'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge
19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 e
dell'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e
successive modificazioni ed integrazioni, si intende:
a) per "aree depresse" quelle individuate o che
saranno individuate dalla Commissione delle Comunita'
europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1, 2 e 5-b, quelle eleggibili sulla
base delle analoghe caratteristiche e quelle rientranti
nelle fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c),
del Trattato di Roma, previo accordo con la Commissione;
a-bis) per "aree depresse" a decorrere dal
1a gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle
Comunita europee come ammissibili agli interventi dei fondi
strutturali, obiettivi 1 e 2 quelle ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle
fattispecie dell'art. 87, paragrafo 3, lettera c), del
Trattato che istituisce la Comunita' europea, come
modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge
16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione,
nonche', ferme restando le limitazioni previste dalla
normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la
regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1o gennaio
2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di
Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge
e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve
intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve
intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b
deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi
dell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a
titolo dell'obiettivo 2;
b) [per "programmazione negoziata" la
regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il
soggetto pubblico competente e la parte o le parti
pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi,
riferiti ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono
una valutazione complessiva delle attivita' di competenza];
c) [per "accordo di programma l'accordo
promosso, anche ai sensi delle vigenti disposizioni, da una
amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati
interessati quando, per l'attuazione di interventi
programmati, occorre l'iniziativa integrata e coordinata di
regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e
amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo; con
l'accordo si attua il coordinamento delle azioni di
rispettiva competenza, si definiscono le modalita' di
esecuzione da parte di ciascuna amministrazione
partecipante, il controllo dell'attuazione degli
interventi, la verifica del rispetto delle condizioni
fissate, la individuazione di eventuali ritardi o
inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o
parziale e l'attivazione di procedure sostitutive];
d) [per "contratto di programma" il contratto
stipulato tra l'amministrazione ed una grande impresa o un
gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la
realizzazione di interventi oggetto di programmazione
negoziata];
e) [per "intesa di programma" l'accordo tra i
soggetti istituzionali competenti in un determinato
settore, con cui gli stessi si impegnano a collaborare
mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti
per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi
specifici, collegati funzionalmente in un quadro
pluriennale, anche se non ancora globalmente definiti in
tema di fattibilita'];
e-bis) [per "patto territoriale" l'accordo tra
soggetti pubblici e privati per l'individuazione, ai fini
di una realizzazione coordinata, di interventi di diversa
natura finalizzati alla promozione dello sviluppo locale
nelle aree depresse del territorio nazionale, in linea con
gli obiettivi e gli indirizzi allo scopo definiti nel
quadro comunitario di sostegno approvato con decisione C
(94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione della Unione
europea].".
- Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.
10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in
materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo
fiscale), a seguito delle modifiche apportate dal presente
articolo, e' il seguente:
"1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) (Omissis);
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla
lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF [parole soppresse:
"comunque non inferiore a 1,5 punti percenuali ], con
riduzione delle aliquote erariali in modo tale da mantenere
il gettito complessivo dell'IRPEF inalterato; aumento
dell'aliquota della compartecipazione all'accisa sulla
benzina, la quale non potra' comunque essere superiore a
450 lire al litro; istituzione di una compartecipazione
all'IVA, in misura non inferiore al 20 per cento del
gettito IVA complessivo. Le assegnazioni alle regioni del
gettito delle compartecipazioni, al netto di quanto
destinato al fondo perequativo di cui alla lettera e),
avvengono con riferimento a dati indicativi delle
rispettive basi imponibili regionali;".
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 della legge
7 marzo 1997, n. 53 (Disposizioni urgenti per la
salvaguardia della Torre di Pisa), gia' modificato dal
comma 1 dell'art. 10 della legge 12 luglio 1999, n. 237
(Istituzione del Centro per la documentazione e la
valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei,
nonche' modifiche alla normativa sui beni culturali ed
interventi a favore delle attivita' culturali), a seguito
della modifica apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"1. Il Comitato di cui all'art. 1 resta in carica
fino al 31 dicembre 2000".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 16 aprile 1997,
n. 146, a seguito della modifica apportata dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 2 (Riclassificazione zone svantaggiate). -
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, il complesso delle
agevolazioni di cui all'art. 11, comma 27 della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e all'art. 1, comma 50, del
decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e'
ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle
zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE)
n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
2. La classificazione di cui al comma 1 e la
misura delle agevolazioni sono determinate dal Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE),
su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali, d'intesa con il Comitato permanente delle
politiche agro-alimentari e forestali, di cui all'art. 2,
comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di concerto
con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,
sulla base dei seguenti criteri di individuazione delle
zone:
a) zone interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081 del
20 luglio 1993;
b) zone, comprese quelle di cui alla lettera
a), svantaggiate in relazione alle condizioni socio
economiche e fisico-ambientali, tra cui quelle previste ai
fini dell'obiettivo n. 5-b del regolamento (CEE) n. 2081
del 20 luglio 1993, in tale ambito viene attribuito, anche
ai fini della misura dell'agevolazione, particolare rilievo
al parametro altimetrico.
3. In sede di prima attuazione della
classificazione di cui al comma 2, ovvero della sua
variazione, si dovra' tener conto della necessita' di
graduare gli impatti delle possibili variazioni positive e
negative conseguenti alla riclassificazione medesima.".

ART. 28.
(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attivita'
libero-professionale).
1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital, di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa
nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento della
tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del
Servizio sanitario nazionale.
2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di
ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra
azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla
spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa
prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio
sanitario nazionale.
3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di
ricovero o di day hospital, di cui alla lettera c) del comma 2
dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non
accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il
dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei
richiedenti; all'azienda e' dovuta una quota della tariffa nella
misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.
4. La partecipazione ai proventi delle attivita' professionali di
cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 15-quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502, e successive
modificazioni, rese in regime libero-professionale, e' stabilita dai
contratti collettivi nazionali; per quanto concerne le prestazioni di
diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione non puo'
essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata
dall'azienda.
5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese
quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime
ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformita' ai
criteri stabiliti dalle regioni e dal contratti collettivi nazionali
di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette
prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed
indiretti sostenuti nonche' una quota della tariffa nella misura
stabilita dai contratti collettivi nazionali.
6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i
criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai
dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel
rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.
7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.
8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 80
miliardi di lire al fondo per l'esclusivita' del rapporto dei
dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il predetto fondo e' integrato a
decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue;
corrispondentemente le disponibilita' destinate al finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere
dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della sanita' predispone una relazione che attesti
la situazione dell'attivita' libero-professionale dei medici nelle
strutture pubbliche. La relazione e' trasmessa al Parlamento.
10. Al fine di potenziare le attivita' previste dall'articolo 72,
comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001,
di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.
11. Le disponibilita' destinate al finanziamento dei progetti di
cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001.
12. Per consentire il potenziamento delle strutture di
radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000,
2001 e 2002.
13. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50,
comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che
risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la
realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e
disabili non autosufficienti e siano gia' state ammesse ai
finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a
condizione che:
a) le IPAB stesse, ancorche' depubblicizzate, risultino essere
enti senza scopo di lucro;
b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai
sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente
di destinazione d'uso;
c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non
autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai
sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.
14. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo
72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' elevata al 2,5 per cento.
15. Le disponibilita' corrispondenti alla quota parte delle minori
spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72
relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di
lire per ciascuno dei predetti anni.
16. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono stabilite le
modalita' di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di
cui al comma 6 ".
17. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le
disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta
e alla regione Friuli-Venezia Giulia.





Note all'art. 28:
- Il testo delle lettere a), b), c) e d) del
comma 2 del-l'art. 15-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992,
n. 421) e', rispettivamente, il seguente:
"2. Il rapporto di lavoro esclusivo comporta
l'esercizio dell'attivita' professionale nelle seguenti
tipologie:
a) il diritto all'esercizio di attivita' libero
professionale individuale, al di fuori dell'impegno di
servizio, nell'ambito delle strutture aziendali individuate
dal direttore generale d'intesa con il collegio di
direzione; salvo quanto disposto dal comma 11 dell'art. 72
della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
b) la possibilita' di partecipazione ai
proventi di attivita' a pagamento svolta in e'quipe, al di
fuori dell'impegno di servizio, all'interno delle strutture
aziendali;
c) la possibilita' di partecipazione ai
proventi di attivita', richiesta a pagamento da singoli
utenti e svolta individualmente o in e'quipe, al di fuori
dell'impegno di servizio, in strutture di altra azienda del
Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria
non accreditata, previa convenzione dell'azienda con le
predette aziende e strutture;
d) la possibilita' di partecipazione ai
proventi di attivita' professionali, richieste a pagamento
da terzi all'azienda, quando le predette attivita' siano
svolte al di fuori dell'impegno di servizio e consentano la
riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi
predisposti dall'azienda stessa, sentite le e'quipe dei
servizi interessati. Le modalita' di svolgimento delle
attivita' di cui al presente comma e i criteri per
l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti sanitari
interessati nonche' al personale che presta la propria
collaborazione sono stabiliti dal direttore generale in
conformita' alle previsioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro.".
- Si riporta il testo, ora abrogato, del comma 17
dell'art. 1 della legge n. 662/1996 (si veda in Nota
all'art. 22):
"17. Per la fruizione delle prestazioni erogate
in regime di libera professione intramuraria e la fruizione
dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito, il
cittadino e' tenuto al pagamento delle spese aggiuntive di
cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, nonche' di una quota pari al 10 per cento della
tariffa a carico del Servizio sanitario nazionale anche
mediante l'utilizzo di mutualita' integrativa e/o
assicurativa.".
- Il testo del comma 6 dell'art. 3 della legge
23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica); a seguito della modifica apportata dal
presente articolo, e' il seguente:
"6. Per la gestione delle camere a pagamento di
cui all'art. 4, commi 10 e 11, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed
integrazioni, le unita' sanitarie locali, le aziende
ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico provvedono, oltre alla contabilita' prevista
dall'art. 5, comma 5, del citato D.Lgs. n. 502 del 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, alla tenuta di
una contabilita' separata che deve tenere conto di tutti i
costi diretti e indiretti, nonche' delle spese alberghiere.
Tale contabilita' non puo' presentare disavanzo, [periodo
soppresso: "Il cittadino dovra' comunque pagare solo le
spese aggiuntive e non quelle garantite dal Servizio
sanitario nazionale. ]".
- Il testo del comma 6 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"6. Al fine di promuovere il miglioramento
qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in
coerenza con le finalita' di cui all'art. 1, comma 12,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al
conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario
nazionale, e' istituito un fondo per l'esclusivita' del
rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato
per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono
ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a
condizione che abbiano rinunciato alla facolta' di svolgere
la libera professione extramuraria e qualsiasi altra
attivita' sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i
criteri e le modalita' previsti dal regolamento di cui al
comma 9 e comunque ad eccezione delle attivita' rese in
nome e per conto dell'azienda sanitaria di appartenenza.".
- Il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della
citata legge n. 662/1996 e' il seguente:
"34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di
carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel
Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici
progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal
Piano stesso. La Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della sanita', individua
i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a
tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi
del comma 24. Si applica l'ultimo comma dell'art. 9-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.".
- Il testo del comma 1 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"1. A1 fine di attivare idonei e sistematici
strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto
dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine
all'appropriatezza e alla qualita' dell'assistenza, e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 948,5 miliardi per
gli anni 1999-2001, di cui 189,5 miliardi per l'anno 1999,
379,5 miliardi per 1'anno 2000 e 379,5 miliardi per 1'anno
2001.".
- Per il testo del comma 34-bis dell'art. 1 della
legge n. 662/1996 si veda nota precedente.
- Il testo dell'art. 20 della legge 11 marzo
1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato-legge finanziaria 1988)
e' il seguente:
"Art. 20. - 1. E' autorizzata l'esecuzione di un
programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico
del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di
residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per
l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi. Al
finanziamento degli interventi si provvede mediante
operazioni di mutuo che le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel
limite del 95 per cento della spesa ammissibile risultante
dal progetto, con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti
e con gli istituti e aziende di credito all'uopo abilitati,
secondo modalita' e procedure da stabilirsi con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della
sanita'.
2. Il Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale ed un nucleo di valutazione
costituito da tecnici di economia sanitaria, edilizia e
tecnologia ospedaliera e di funzioni medico-sanitarie, da
istituire con proprio decreto, definisce con altro proprio
decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i criteri generali per la
programmazione degli interventi che debbono essere
finalizzati ai seguenti obiettivi di massima:
a) riequilibrio territoriale delle strutture,
al fine di garantire una idonea capacita' di posti letto
anche in quelle regioni del Mezzogiorno dove le strutture
non sono in grado di soddisfare le domande di ricovero;
b) sostituzione del 20 per cento dei posti
letto a piu' elevato degrado strutturale;
c) ristrutturazione del 30 per cento dei posti
letto che presentano carenze strutturali e funzionali
suscettibili di integrale recupero con adeguate misure di
riadattamento;
d) conservazione in efficienza del restante 50
per cento dei posti letto, la cui funzionalita' e' ritenuta
sufficiente;
e) completamento della rete dei presidi
poliambulatoriali extraospedalieri ed ospedalieri diurni
con contemporaneo intervento su quelli ubicati in sede
ospedaliera secondo le specificazioni di cui alle lettere
a), b), c);
f) realizione di 140.000 posti in strutture
residenziali, per anziani che non possono essere assistiti
a domicilio e nelle strutture di cui alla lettera e) e che
richiedono trattamenti continui. Tali strutture, di
dimensioni adeguate all'ambiente secondo standards che
saranno emanati a norma dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, devono essere integrate con i servizi
sanitari e sociali di distretto e con istituzioni di
ricovero e cura in grado di provvedere al riequilibrio di
condizioni deteriorate. Dette strutture, sulla base di
standards dimensionali, possono essere ricavate anche
presso aree e spazi resi disponibili dalla riduzione di
posti-letto ospedalieri;
g) adeguamento alle norme di sicurezza degli
impianti delle strutture sanitarie;
h) potenziamento delle strutture preposte alla
prevenzione con particolare riferimento ai laboratori di
igiene e profilassi e ai presidi multizonali di
prevenzione, agli istituti zooprofilattici sperimentali ed
alle strutture di sanita' pubblica veterinaria;
i) conservazione all'uso pubblico dei beni
dismessi, il cui utilizzo e' stabilito da ciascuna regione
o provincia autonoma con propria determinazione.
3. Il secondo decreto di cui al comma 2 definisce
modalita' di coordinamento in relazione agli interventi nel
medesimo settore dell'edilizia sanitaria effettuati
dall'Agenzia per gli interventi straordinari nel
Mezzogiorno, dal Ministero dei lavori pubblici, dalle
universita' nell'ambito dell'edilizia universitaria
ospedaliera e da altre pubbliche amministrazioni, anche a
valere sulle risorse del Fondo investimenti e occupazione
(FIO).
4. Le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano predispongono, entro quattro mesi dalla
pubblicazione del decreto di cui al comma 3, il programma
degli interventi di cui chiedono il finanziamento con la
specificazione dei progetti da realizzare. Sulla base dei
programmi regionali o provinciali, il Ministro della
sanita' predispone il programma nazionale che viene
sottoposto all'approvazione del CIPE.
5. Entro sessanta giorni dal termine di cui al
comma 2, il CIPE determina le quote di mutuo che le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
contrarre nei diversi esercizi. Entro sessanta giorni dalla
scadenza dei termini di cui al comma 4 il CIPE approva il
programma nazionale di cui al comma medesimo. Per il
triennio 1988-1990 il limite massimo complessivo dei mutui
resta determinato in lire 10.000 miliardi, in ragione di
lire 3.000 miliardi per 1'anno 1988 e lire 3.500 miliardi
per ciascuno degli anni 1989 e 1990. Le stesse regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano presentano in
successione temporale i progetti suscettibili di immediata
realizzazione. I progetti sono sottoposti al vaglio di
conformita' del Ministero della sanita', per quanto
concerne gli aspetti tecnico-sanitari e in coerenza con il
programma nazionale, e all'approvazione del CIPE che
decide, sentito il Nucleo di valutazione per gli
investimenti pubblici.
5-bis. Dalla data del 30 novembre 1993, i
progetti attuativi del programma di cui al comma 5, con la
sola esclusione di quelli gia' approvati dal CIPE e di
quelli gia' esaminati con esito positivo dal Nucleo di
valutazione per gli investimenti pubblici alla data del
30 giugno 1993, per i quali il CIPE autorizza il
finanziamento, e di quelli presentati dagli enti di cui
all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412,
sono approvati dai competenti organi regionali, i quali
accertano che la progettazione esecutiva, ivi compresa
quella delle Universita' degli studi con policlinici a
gestione diretta nonche' degli istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico di loro competenza territoriale,
sia completa di tutti gli elaborati tecnici idonei a
definire nella sua completezza tutti gli elementi ed i
particolari costruttivi necessari per l'esecuzione
dell'opera; essi accertano altresi' la conformita' dei
progetti esecutivi agli studi di fattibilita' approvati dal
Ministero della sanita'. Inoltre, al fine di evitare
sovrapposizioni di interventi, i competenti organi
regionali verificano la coerenza con l'attuale
programmazione sanitaria. Le regioni, le province autonome
e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge
30 dicembre 1991, n. 412, presentano al CIPE, in
successione temporale, istanza per il finanziamento dei
progetti, corredata dai provvedimenti della loro avvenuta
approvazione, da un programma temporale di realizzazione,
dalla dichiarazione che essi sono redatti nel rispetto
delle normative nazionali e regionali sugli standards
ammissibili e sulla capacita' di offerta necessaria e che
sono dotati di copertura per l'intero progetto o per parti
funzionali dello stesso.
6. L'onere di ammortamento dei mutui e' assunto a
carico del bilancio dello Stato ed e' iscritto nello stato
di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire
330 miliardi per 1'anno 1989 e di lire 715 miliardi per
1'anno 1990.
7. Il limite di eta' per l'accesso ai concorsi
banditi dal Servizio sanitario nazionale e' elevato, per il
personale laureato che partecipi a concorsi del ruolo
sanitario, a 38 anni, per un periodo di tre anni a
decorrere dal 1o gennaio 1988.".
- Il testo degli artt. 8-ter e 8-quater del
citato D.Lgs. n. 502/1992 e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di
strutture e all'esercizio di attivita' sanitarie e
socio-sanitarie). - 1. La realizzazione di strutture e
l'esercizio di attivita' sanitarie e socio-sanitarie sono
subordinate ad autorizzazione. Tali autorizzazioni si
applicano alla costruzione di nuove strutture,
all'adattamento di strutture gia' esistenti e alla loro
diversa utilizzazione, all'ampliamento o alla
trasformazione nonche' al trasferimento in altra sede di
strutture gia' autorizzate, con riferimento alle seguenti
tipologie:
a) strutture che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per
acuti;
b) strutture che erogano prestazioni di
assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi
comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e
di laboratorio;
c) strutture sanitarie e socio-sanitarie che
erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo
continuativo o diurno.
2. L'autorizzazione all'esercizio di attivita'
sanitarie e', altresi', richiesta per gli studi
odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove
attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia
ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita' o che comportino un rischio per
la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma
4, nonche' per le strutture esclusivamente dedicate ad
attivita' diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti
terzi.
3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e
socio-sanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle
proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la
verifica di compatibilita' del progetto da parte della
regione. Tale verifica e' effettuata in rapporto al
fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale
delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l'accessibilita' ai servizi e
valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove
strutture.
4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e
socio-sanitarie da parte di strutture pubbliche e private
presuppone il possesso dei requisiti minimi, strutturali,
tecnologici e organizzativi stabiliti con atto di indirizzo
e coordinamento ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo
1997, n. 59, sulla base dei princi'pi e criteri direttivi
previsti dall'art. 8, comma 4, del presente decreto. In
sede di modificazione del medesimo atto di indirizzo e
coordinamento si individuano gli studi odontoiatrici,
medici e di altre professioni sanitarie di cui al comma 2,
nonche' i relativi requisiti minimi.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, che modifica il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, le regioni determinano:
a) le modalita' e i termini per la richiesta e
l'eventuale rilascio della autorizzazione alla
realizzazione di strutture e della autorizzazione
all'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo o di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente;
b) gli ambiti territoriali in cui si
riscontrano carenze di strutture o di capacita' produttiva,
definendo idonee procedure per selezionare i nuovi soggetti
eventualmente interessati.".
"Art. 8-quater (Accreditamento istituzionale). -
1. L'accreditamento istituzionale e' rilasciato dalla
regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e
ai professionisti che ne facciano richiesta,
subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti
ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalita'
rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla
verifica positiva dell'attivita' svolta e dei risultati
raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica
della funzionalita' rispetto alla programmazione nazionale
e regionale, la regione definisce il fabbisogno di
assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal
Piano sanitario regionale per garantire i livelli
essenziali e uniformi di assistenza, nonche' gli eventuali
livelli integrativi locali e le esigenze connesse
all'assistenza integrativa di cui all'articolo 9. La
regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai
professionisti, nonche' a tutte le strutture pubbliche ed
equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo
periodo del presente comma, alle strutture private non
lucrative di cui all'art. 1, comma 18, e alle strutture
private lucrative.
2. La qualita' di soggetto accreditato non
costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio
sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle
prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali
di cui all'art. 8-quinquies. I requisiti ulteriori
costituiscono presupposto per l'accreditamento e vincolo
per la definizione delle prestazioni previste nei programmi
di attivita' delle strutture accreditate, cosi' come
definiti dall'art. 8-quinquies.
3. Con atto di indirizzo e coordinamento emanato,
ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, che modifica il decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni,
sentiti l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, il
Consiglio superiore di sanita', e, limitatamente
all'accreditamento dei professionisti, la Federazione
nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri, sono definiti i criteri generali uniformi per:
a) la definizione dei requisiti ulteriori per
l'esercizio delle attivita' sanitarie per conto del
Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture
sanitarie e dei professionisti, nonche' la verifica
periodica di tali attivita';
b) la valutazione della rispondenza delle
strutture al fabbisogno e alla funzionalita' della
programmazione regionale, inclusa la determinazione dei
limiti entro i quali sia possibile accreditare quantita' di
prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato,
in modo da assicurare un'efficace competizione tra le
strutture accreditate;
c) le procedure e i termini per
l'accreditamento delle strutture che ne facciano richiesta,
ivi compresa la possibilita' di un riesame dell'istanza, in
caso di esito negativo e di prescrizioni contestate dal
soggetto richiedente nonche' la verifica periodica dei
requisiti ulteriori e le procedure da adottarsi in caso di
verifica negativa.
4. L'atto di indirizzo e coordinamento e' emanato
nel rispetto dei seguenti criteri e princi'pi direttivi:
a) garantire l'eguaglianza fra tutte le
strutture relativamente ai requisiti ulteriori richiesti
per il rilascio dell'accreditamento e per la sua verifica
periodica;
b) garantire il rispetto delle condizioni di
incompatibilita' previste dalla vigente normativa nel
rapporto di lavoro con il personale comunque impegnato in
tutte le strutture;
c) assicurare che tutte le strutture
accreditate garantiscano dotazioni strumentali e
tecnologiche appropriate per quantita', qualita' e
funzionalita' in relazione alla ti'pologia delle
prestazioni erogabili e alle necessita' assistenziali degli
utilizzatori dei servizi;
d) garantire che tutte le strutture accreditate
assicurino adeguate condizioni di organizzazione interna,
con specifico riferimento alla dotazione quantitativa e
alla qualificazione professionale del personale
effettivamente impiegato;
e) prevedere la partecipazione della struttura
a programmi di accreditamento professionale tra pari;
f) prevedere la partecipazione degli operatori
a programmi di valutazione sistematica e continuativa
dell'appropriatezza delle prestazioni erogate e della loro
qualita', interni alla struttura e interaziendali;
g) prevedere l'accettazione del sistema di
controlli esterni sulla appropriatezza e sulla qualita'
delle prestazioni erogate, definito dalla regione ai sensi
dell'articolo 8-octies;
h) prevedere forme di partecipazione dei
cittadini e degli utilizzatori dei servizi alla verifica
dell'attivita' svolta e alla formulazione di proposte
rispetto all'accessibilita' dei servizi offerti, nonche'
l'adozione e l'utilizzazione sistematica della carta dei
servizi per la comunicazione con i cittadini, inclusa la
diffusione degli esiti dei programmi di valutazione di cui
alle lettere e) ed f);
i) disciplinare l'esternalizzazione dei servizi
sanitari direttamente connessi all'assistenza al paziente,
prevedendola esclusivamente verso soggetti accreditati in
applicazione dei medesimi criteri o di criteri comunque
equivalenti a quelli adottati per i servizi interni alla
struttura, secondo quanto previsto dal medesimo atto di
indirizzo e coordinamento;
l) indicare i requisiti specifici per
l'accreditamento di funzioni di particolare rilevanza, in
relazione alla complessita' organizzativa e funzionale
della struttura, alla competenza e alla esperienza del
personale richieste, alle dotazioni tecnologiche necessarie
o in relazione all'attuazione degli obiettivi prioritari
definiti dalla programmazione nazionale;
m) definire criteri per la selezione degli
indicatori relativi all'attivita' svolta e ai suoi
risultati finali dalle strutture e dalle funzioni
accreditate, in base alle evidenze scientifiche
disponibili;
n) definire i termini per l'adozione dei
provvedimenti attuativi regionali e per l'adeguamento
organizzativo delle strutture gia' autorizzate;
o) indicare i requisiti per l'accreditamento
istituzionale dei professionisti, anche in relazione alla
specifica esperienza professionale maturata e ai crediti
formativi acquisiti nell'ambito del programma di formazione
continua di cui all'art. 16-ter;
p) individuare l'organizzazione dipartimentale
minima e le unita' operative e le altre strutture complesse
delle aziende di cui agli artt. 3 e 4, in base alla
consistenza delle risorse umane, tecnologiche e
finanziarie, al grado di autonomia finanziaria e alla
complessita' dell'organizzazione interna;
q) prevedere l'estensione delle norme di cui al
presente comma alle attivita' e alle strutture socio
sanitarie, ove compatibili.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni definiscono. in conformita' ai criteri
generali uniformi ivi previsti, i requisiti per
l'accreditamento, nonche' il procedimento per la loro
verifica, prevedendo, per quanto riguarda l'accreditamento
dei professionisti, adeguate forme di partecipazione degli
Ordini e dei Collegi professionali interessati.
6. Entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al
comma 3, le regioni avviano il processo di accreditamento
delle strutture temporaneamente accreditate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
e delle altre gia' operanti.
7. Nel caso di richiesta di accreditamento da
parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attivita'
in strutture preesistenti, l'accreditamento puo' essere
concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla
verifica del volume di attivita' svolto e della qualita'
dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta
la sospensione automatica dell'accreditamento
temporaneamente concesso.
8. In presenza di una capacita' produttiva
superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di
cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unita'
sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui
all'art. 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del
Servizio sanitario nazionale un volume di attivita'
comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi
della programmazione nazionale. In caso di superamento di
tale limite, e in assenza di uno specifico e adeguato
intervento integrativo ai sensi dell'art. 13, si procede,
con le modalita' di cui all'art. 28, commi 9 e seguenti
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca
dell'accreditamento della capacita' produttiva in eccesso,
in misura proporzionale al concorso a tale superamento
apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle
strutture private non lucrative e dalle strutture private
lucrative.".
- Il testo del comma 3 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"3. In attuazione di quanto disposto dall'art.
32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le
regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per
gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il
controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in
modo da realizzare una riduzione dell'assistenza
ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche
attraverso il potenziamento di forme alternative alla
degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1
per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine
registrata nell'anno precedente.".
- Il testo del comma 15 dell'art. 72 della citata
legge n. 448/1998, a seguito dell'integrazione apportata
dal presente articolo, e' il seguente:
"15. Al fondo di cui al comma 6 affluiscono,
nella misura di lire 188 miliardi per 1'anno 1999, di lire
376 miliardi per 1'anno 2000 e di lire 470 miliardi per
1'anno 2001, le disponibilita' corrispondenti alla quota
parte delle minori spese di cui al comma 3, oltre a quanto
disposto dal comma 12. I criteri per l'utilizzo delle
risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto
di indirizzo all'Agenzia per la rappresentanza negoziale
delle pubbliche amministrazioni (ARAN), da parte del
competente comitato di settore, per il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza
del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' di
acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui
al comma 6".

ART. 29.
(Contenimento e razionalizzazione della spesa farmaceutica).
1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie
provvedono, secondo criteri e modalita' di ripartizione che tengano
conto di principi di equita' distributiva, stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore
del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro
spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e
1999. In ogni caso, i grossisti sono tenuti al versamento del
contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle
regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa
farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della
spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa
nazionale.
2. L'acconto di cui al comma 1 e' determinato detraendo
all'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla
quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non
rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il 31 ottobre 2000, e' stabilito il termine per il
versamento del saldo da effettuare comunque entro il 31 dicembre
2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del
presente comma e', in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate
annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30
settembre 2000 il Ministro della sanita' riferisce al Parlamento
sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti
disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate
sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del
Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una
revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure
finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile
ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio
sanitario nazionale.
3. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36,
comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' rideterminato in
lire 12.650 miliardi. L'onere predetto puo' registrare un incremento
non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle
occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per il medesimo anno.
4. Fermo restando, per le specialita' medicinali a base di
principi attivi per i quali e' scaduta la tutela brevettuale, quanto
previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialita'
medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale e' ridotto
del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri
stabiliti dal CIPE.
5. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma 4:
a) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di
principio attivo;
b) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di
formulazione o di modalita' di rilascio o di somministrazione purche'
ottenuto con la procedura del brevetto europeo;
c) le specialita' medicinali coperte in Italia da brevetto di
indicazione terapeutica purche' giudicato dalla Commissione unica del
farmaco (CUF) rilevante sotto il profilo terapeutico;
d) le specialita' medicinali di origine biologica o ottenute con
processi biotecnologici.
6. Restono comunque esclusi delle riduzione i medicinali di cui
all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno
1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425.
7. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26
febbraio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17
aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la
procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialita'
siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione
in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo
riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo,
la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449.
8. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'espressione " medicinali gia' classificati tra i farmaci non
rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla
rimborsabilita' " deve intendersi riferita al regime di
rimborsabilita' introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24
dicembre 1993, n. 537.
9. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate
dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gia'
estese in via sperimentale alle specialita' medicinali autorizzate in
Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10
dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad
applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.
10. Il Ministero della sanita' trasmette, entro il 30 gennaio
2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui
risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei
prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio
1998-2000.
11. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la
deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997, puo' essere prevista, sul prezzo
ex fabbrica, l'applicazione di sconti a favore delle strutture
pubbliche o, comunque, accreditate.
12. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio
1991, n. 178, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera h),
del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: " Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanita'
sospende l'autorizzazione concessa ".
13. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178, e' aggiunto il seguente:
" 2- bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata
dal Ministero della sanita' ai sensi dei commi 1 e 2 e' disposta
previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa
pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere
l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione
all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai
medicinali di cui e' documentata dalle imprese l'esportazione verso
altri Paesi".
14. Il Ministero della' sanita' predispone annualmente una
relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della
spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le
discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i
dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione e' trasmessa
al Parlamento.





Note all'art. 29:
- Il testo del comma 16 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"16. Nel caso che la spesa per l'assistenza
farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare
trimestralmente, gli importi previsti dal comma 15, il
Ministro della sanita', avvalendosi di un'apposita
commissione da istituire con proprio decreto, che includa
una rappresentanza delle aziende del settore, ivi comprese
quelle della distribuzione intermedia e finale, e della
Commissione unica del farmaco, valuta l'entita' delle
eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea e
identifica le misure necessarie. Qualora comunque, alla
fine dell'anno, si registri una spesa superiore ai limiti
previsti dal comma 15, le imprese titolari
dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici
e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario
nazionale un contributo pari al 60 per cento
dell'eccedenza. Il calcolo dell'eccedenza e' effettuato,
regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di
cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base
alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da
stabilire con decreto del Ministro della sanita' previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. La suddivisione dell'onere tra le tre categorie
predette avviene sulla base delle quote di spettanza sui
prezzi di cessione dei medicinali tenendo conto dei margini
effettivi delle farmacie quali risultano dall'applicazione
dei commi 40 e 41 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
- Il decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1997, n. 30 reca: "Disposizioni urgenti in materia
tributaria, finanziaria e contabile a completamento della
manovra di finanza pubblica per l'anno 1997".
- Il testo del comma 15 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"15. L'onere a carico del Servizio sanitario
nazionale per l'assistenza farmaceutica e' determinato in
lire 11.091 miliardi per l'anno 1998, 200 dei quali
destinati, in parti eguali, a far fronte ai maggiori costi
derivanti dall'introduzione dei farmaci innovativi e di
farmaci per la prevenzione ed il trattamento dell'AIDS,
lire 11.451 miliardi per l'anno 1999 e lire 11.811 miliardi
per l'anno 2000, salvo diversa determinazione adottata, per
gli anni 1999 e 2000, con apposita disposizione della legge
finanziaria a ciascuno di essi relativa. L'onere predetto
puo' registrare un incremento non superiore al 10 per
cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze
finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti
complessivi previsti per i medesimi anni".
- Il testo del comma 7 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"7. Il prezzo delle specialita' medicinali a base
di principi attivi per i quali e' scaduta la tutela
brevettuale e' pari all'80 per cento del prezzo calcolato
secondo i criteri stabiliti dal CIPE per le specialita'
medicinali. Per le specialita' medicinali autorizzate
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, il disposto del primo periodo del presente
comma si applica con effetto immediato, mentre per le
specialita' gia' autorizzate la riduzione del 20 per cento
dei prezzi attuali si applica in quattro anni, a decorrere
dal 1o luglio 1998, per scaglioni di pari importo. Le
disposizioni del presente comma non si applicano alle
specialita' medicinali che hanno goduto della tutela
brevettuale e a quelle che hanno usufruito della relativa
licenza".
- Il testo del comma 130 dell'art. 3 della legge
28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica), come sostituito dall'art. 1, comma 3,
del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323 (Disposizioni
urgenti per il risanamento della finanza pubblica),
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996,
n. 425, e' il seguente:
"130. Il Ministero della sanita' autorizza, su
domanda, l'immissione in commercio, quali generici, dei
medicinali cosi' come definiti dall'art. 1, comma 1, del
D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178, a base di uno o piu'
principi attivi, prodotti industrialmente, non protetti da
brevetto o dal certificato protettivo complementare di cui
alla legge 19 ottobre 1991, n. 349 (190), e al regolamento
CEE n. 1768/1992 e identificati dalla denominazione comune
internazionale (DCI) del principio attivo o, in mancanza di
questa, dalla denominazione scientifica del medicinale,
seguita dal nome del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio, che siano bioequivalenti
rispetto a una specialita' medicinale gia' autorizzata con
la stessa composizione quali-quantitativa in principi
attivi, la stessa forma farmaceutica e le stesse
indicazioni terapeutiche. Non e' necessaria la
presentazione di studi di bioequivalenza qualora la domanda
di autorizzazione all'immissione in commercio sia
presentata dal titolare della specialita' medicinale di cui
e' scaduto il brevetto o da un suo licenziatario. La
Commissione unica del farmaco esprime le proprie
valutazioni sulla domanda, anche ai fini della
classificazione dei farmaci ai sensi dell'art. 8, comma 10,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nel termine di
novanta giorni dalla presentazione della domanda stessa. Se
e' offerto a un prezzo almeno del 20 per cento inferiore a
quello della corrispondente specialita' medicinale a base
dello stesso principio attivo con uguale dosaggio e via di
somministrazione, gia' classificata nelle classi a) o b) di
cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, il medicinale generico ottiene dalla Commissione unica
del farmaco la medesima classificazione di detta
specialita' medicinale. Il Ministero della sanita' adotta
il provvedimento di autorizzazione all'immissione in
commercio entro i trenta giorni successivi alla pronuncia
della CUF. Il nome del titolare dell'autorizzazione
all'immissione in commercio puo' essere omesso nella
prescrizione del medico o, ove si tratti di medicinale non
soggetto a prescrizione medica, nella richiesta del
paziente; in caso di mancata specificazione del nome del
titolare, il farmacista puo' consegnare qualsiasi generico
corrispondente, per composizione, a quanto prescritto o
richiesto. Il Ministero della sanita' diffonde fra i medici
e i farmacisti, a mezzo del Bollettino d'Informazione sui
farmaci, la conoscenza del contenuto del presente comma ed
attua un apposito programma di informazione sull'uso dei
farmaci generici; per la realizzazione di detto programma
sara' utilizzata per l'anno 1996 la somma di lire
cinquecento milioni sul capitolo 2046 del bilancio del
Ministero della sanita' alimentato con le entrate derivanti
dalle tariffe riscosse dal Ministero della sanita' ai sensi
del decreto ministeriale 19 luglio 1993".
- La deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile
1998 reca disposizioni per l'individuazione dei criteri per
la determinazione del prezzo medio europeo delle
specialita' medicinali erogate dal servizio sanitario
nazionale.
- Il testo del comma 10 dell'art. 36 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"10. In deroga alla disciplina del prezzo medio
europeo prevista dal presente articolo, le disposizioni
sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1,
comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
estese, in via sperimentale, per due anni, alle specialita'
medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del
mutuo riconoscimento, fatta eccezione per la previsione di
cui al secondo periodo del richiamato comma 41, la cui
applicazione alle specialita' medicinali predette e'
differita al 10 gennaio 1999; gli accordi conseguentemente
stipulati entro il 31 dicembre 1999 restano in vigore fino
alla data prevista nelle clausole contrattuali, fatta salva
diversa disciplina legislativa. Ai medicinali innovativi e
a quelli autorizzati con il sistema del mutuo
riconoscimento, soggetti alle previsioni del richiamato
articolo 1, comma 41, della legge n. 662 del 1996, non si
applica il disposto dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425".
- Il testo del comma 5 dell'art. 70 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"5. Per i medicinali di nuova autorizzazione, non
sottoposti al regime della contrattazione, per i quali non
sia possibile applicare il disposto del comma 4, perche'
privi di riferimenti, e per i medicinali gia' classificati
fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi
per la prima volta alla rimborsabilita', l'adeguamento
avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio
europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in
sei fasi con cadenza annuale di pari importo".
- Il testo del comma 10 dell'art. 8 della legge
24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e' il seguente:
"10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione
unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla
riclassificazione delle specialita' medicinali e dei
preparati galenici di cui al comma 9 del presente articolo,
collocando i medesimi in una delle seguenti classi:
a) farmaci essenziali e farmaci per malattie
croniche;
b) farmaci, diversi da quelli di cui alla
lettera a), di rilevante interesse terapeutico;
c) altri farmaci privi delle caratteristiche
indicate alle lettere a) e b).".
- Il testo del comma 41 dell'art. 1 della citata
legge n. 662/1996 e' il seguente:
"41. I medicinali sottoposti alla procedura di
autorizzazione di cui al regolamento (CEE) n. 23 09/1993
del Consiglio, del 22 luglio 1993, sono ceduti dal titolare
dell'autorizzazione ad un prezzo contrattato con il
Ministero della sanita', su conforme parere della
Commissione unica del farmaco, secondo criteri stabiliti
dal CIPE, entro il 31 gennaio 1997. Le quote di spettanza,
per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti, sul
prezzo di vendita al pubblico, al netto dell'IVA, dei
medicinali di cui al presente comma, sono stabilite dal
CIPE in deroga al disposto del comma 40, secondo criteri
comunque finalizzati ad una minore incidenza dei margini di
distribuzione sul prezzo finale. In caso di mancato
accordo, il medicinale e' collocato nella classe c) di cui
all'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n.
537".
- Per il testo del comma 10 dell'art. 36 della
legge n. 449/1997 si veda nota precedente.
- La deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio
1997 reca l'individuazione dei criteri per la
contrattazione del prezzo dei farmaci innovativi.
- Il comma 1 dell'art. 19 del D.Lgs. 29 maggio
1991, n. 178 (Recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea in materia di specialita' medicinali),
come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera h), del
D.Lgs. 18 febbraio 1997, n. 44 (Attuazione della direttiva
93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE
e 75/319/CEE relative ai medicinali), a seguito della
integrazione apportata dal presente articolo, e' il
seguente:
"1. Qualora un medicinale non venga immesso in
commercio nel territorio nazionale entro sessanta giorni
dalla data di inizio di efficacia dell'autorizzazione
rilasciata dal Ministero della sanita', il responsabile
dell'immissione in commercio e' tenuto ad avvisare il
Ministero della sanita' del ritardo della
commercializzazione e, successivamente, dell'effettivo
inizio della stessa. Qualora il ritardo della prima
commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della
sanita' sospende l'autorizzazione concessa".
- Il testo del comma 2 dell'art. 19 del citato
D.Lgs. n. 178/1991 e' il seguente:
"2. Il responsabile dell'immissione in commercio
ha l'obbligo di notificare immediatamente al Ministero
della sanita' e alle competenti autorita' sanitarie di
altri Stati membri eventualmente interessati qualsiasi
iniziativa diretta a ritirare il prodotto dal mercato o a
sospendere la commercializzazione. In tale eventualita', il
Ministero della sanita' provvede alla sospensione
dell'autorizzazione".

CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E REGIONALI

ART. 30.
(Patto di stabilita' interno).
1. A titolo di concorso agli obiettivi di stabilizzazione della
finanza pubblica, le regioni, le province autonome, le province e i
comuni riducono per l'anno 2000 il disavanzo definito dall'articolo
28, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in misura pari ad
almeno un ulteriore 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo
(PIL) previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria
e suoi aggiornamenti; l'importo cosi' risultante rimane costante nei
tre anni successivi. Gli enti che non hanno raggiunto, in tutto o in
parte, l'obbiettivo fissato per l'anno 1999 sono tenuti a recuperare
il differenziale nell'anno 2000.
2. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sostituito dai seguenti: "Il disavanzo e'
calcolato quale differenza tra le entrate finali effettivamente
riscosse e le uscite di parte corrente, al netto degli interessi,
effettivamente pagate. Tra le entrate non sono considerati i
trasferimenti, sia di parte corrente che in conto capitale, dallo
Stato, dall'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto di
stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai proventi della
dismissione di beni immobiliari e finanziari. Tra le spese non devono
essere considerate quelle sostenute sulla base di trasferimenti con
vincolo di destinazione dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti
che partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate e le
spese, inoltre, non devono essere considerate quelle che per loro
natura rivestono il carattere dell'eccezionalita'. Agli enti
partecipanti al patto di stabilita' interno e' consentito calcolare
il disavanzo anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati
nel presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare la
propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla base del
disavanzo calcolato con le nuove regole cumulativamente per il
biennio 1999-2000; in tale caso la riduzione programmata del
disavanzo, o l'aumento dell'avanzo, dovranno essere computati in
corrispondenza ad un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari
allo 0,2 per cento del PIL per il 1999 ".
3. Gli enti tenuti a fornire informazioni al Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica ai sensi dell'articolo
28, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono tenuti a
trasmettere altresi' una relazione illustrativa delle misure adottate
o che si intendono adottare per conseguire l'obiettivo di cui al
comma 1 e dei riflessi delle misure stesse sulle previsioni di
competenza del bilancio. La relazione predisposta dalle regioni e
dalle province autonome deve fare particolare riferimento alle azioni
poste in essere per garantire il contributo degli enti del Servizio
sanitario nazionale al perseguimento dell'obiettivo.
4. Le giunte regionali e provinciali nonche' quelle dei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti riferiscono entro il 30
giugno ai rispettivi consigli sul perseguimento dell'obiettivo del
comma 1, proponendo, ove necessario, le opportune variazioni di
bilancio. Agli stessi fini previsti dal comma 3, presentano, inoltre,
una relazione al consiglio allegata al bilancio di assestamento e
rendono conto dei risultati acquisiti con una relazione allegata al
bilancio consuntivo.
5. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce trimestralmente alla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e,
successivamente, alle competenti Commissioni Parlamentari in ordine
al rispetto degli obiettivi del patto di stabilita' interno.
6. Qualora l'obiettivo di cui al comma 1 venga complessivamente
conseguito, per l'anno 2000 e' concessa, a partire dall'anno
successivo, una riduzione minima di 50 punti base sul tasso
d'interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e
prestiti, in ammortamento al 31 dicembre 1998 ovvero concessi entro
il 31 dicembre 1997, con oneri a carico delle regioni e degli enti
locali, e il cui tasso di interesse risulti superiore al tasso di
interesse nominale praticato dalla Cassa depositi e prestiti sui
mutui decennali a tasso fisso alla data di entrata in vigore della
presente legge. La riduzione comunque non puo' eccedere per ciascun
mutuo la misura necessaria a ricondurre il tasso di interesse a
quello di cui al periodo precedente, con esclusione dei contributi
regionali di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica 7 gennaio 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, e
precedenti norme di accesso al credito ordinario della Cassa depositi
e prestiti. Qualora l'obiettivo non venga complessivamente conseguito
la riduzione e' concessa esclusivamente agli enti che hanno
conseguito l'obiettivo. Agli enti che nel biennio 1999-2000
conseguano una riduzione del disavanzo, computato con i criteri 1999
o con i criteri 2000, superiore allo 0,3 per cento del PIL, la
riduzione del tasso di interesse sugli stessi mutui e' aumentata a
100 punti base. Le modalita' tecniche di computo del disavanzo sono
definite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica d'intesa con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 aprile 2000.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 6 gli enti sono tenuti a
presentare apposita certificazione firmata rispettivamente dai
presidenti della regione e della provincia o dal sindaco e dal
responsabile del servizio finanziario dell'ente. Tempi e modalita'
della certificazione sono stabiliti con decreto del Ministro del
tesoro del bilancio e della programmazione economica, sentito, per
quanto di competenza, il Ministro dell'interno.
8. All'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo il
comma 2, e' inserito il seguente:
" 2-bis. Tra le specifiche misure da adottare in relazione a
quanto previsto dal comma 2 gli enti, nella loro autonomia, possono
provvedere in particolare a:
a) ridurre la spesa per il personale, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 39, commi 19 e 20-bis, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni;
b) limitare il ricorso ai contratti stipulati al di fuori della
dotazione organica ed alle consulenze esterne, laddove tali
iniziative siano previste dai rispettivi ordinamenti, e procedere
alla soppressione degli organismi collegiali non ritenuti
indispensabili, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 27
dicembre 1997, n. 449;
c) sviluppare le iniziative per la stipula di contratti di
sponsorizzazione, accordi e convenzioni previsti dall'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, allo scopo di realizzare
maggiori economie nella gestione;
d) ridurre il ricorso all'affidamento diretto di servizi pubblici
locali a societa' controllate o ad aziende speciali ed al rinnovo
delle concessioni di tali servizi senza il previo espletamento di
un'apposita gara di evidenza pubblica;
e) sviluppare iniziative per il ricorso, negli acquisti di beni e
servizi, alla formula del contratto a risultato, di cui alla norma
UNI 10685, rispondente al Principio di efficienza ed economicita' di
cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
f) procedere alla liberalizzazione del mercato dei servizi
pubblici, rimuovendo gli ostacoli all'accesso di nuovi soggetti
privati e promuovendo lo sviluppo dei servizi pubblici locali
mediante l'utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso
esclusivo a capitali privati;
g) utilizzare a fini di reinvestimento le somme accantonate per
ammortamento di beni, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 9,
comma 1, e dell'articolo 117, comma 1, del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, la cui obbligatoria applicazione decorre
dall'esercizio finanziario 2001, salva la facolta' degli enti locali
di anticiparla fin dall'esercizio 2000; restano fermi i valori
percentuali relativi alla determinazione degli importi degli
ammortamenti, di cui al citato articolo 117, comma 1 ".
9. I trasferimenti erariali per l'anno 2000 di ogni singolo ente
locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 31, commi 11 e 12, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, ed alle successive disposizioni in materia, in attesa
dell'entrata in funzione delle misure di riequilibrio di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui applicazione e'
rinviata al 1o gennaio 2001, o del decreto legislativo che sara'
emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 10 della
legge 13 maggio 1999, n. 133. La distribuzione dell'incremento di
risorse pari al tasso di inflazione programmato per l'anno 2000
avviene con i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31, comma
11, della predetta legge n. 448 del 1998.
10. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 2000 i termini per la
notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni
e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa
data sono fissati i termini per la notifica:
a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni,
relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni
1994, 1995, 1996 e 1997;
b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e
1996;
c) degli avvisi di accertamento d'ufficio per l'anno 1994;
d) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate
all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1998.
11. All'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " Il
termine per la proposizione del ricorso avverso la nuova
determinazione della rendita catastale dei fabbricati decorre dalla
data in cui il contribuente abbia avuto conoscenza piena del relativo
avviso. A tale fine, gli uffici competenti provvedono alla
comunicazione dell'avvenuto classamento delle unita' immobiliari a
mezzo del servizio postale con modalita' idonee a garantire
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente, garantendo altresi'
che il contenuto della comunicazione non sia conosciuto da soggetti
diversi dal destinatario. Fino alla data dell'avvenuta comunicazione
non sono dovuti sanzioni e interessi per effetto della nuova
determinazione della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 ".
12. Fino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini dell'imposta
comunale sugli immobili l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, si applica
soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con
esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi
dell'articolo 817 del codice civile.
13. La disposizione di cui al comma 12 non ha effetto nei riguardi
dei comuni che nel periodo di cui al medesimo comma, abbiano gia'
applicato l'aliquota ridotta anche agli immobili adibiti a
pertinenze.
14. Per l'anno 2000, il termine previsto per deliberare le
tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali e per i servizi
locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo
1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per
l'approvazione dei regolamenti e' stabilito contestualmente alla data
di approvazione del bilancio. Per gli anni successivi i termini
predetti sono fissati al 31 dicembre. I regolamenti approvati entro
il termine fissato per il bilancio di previsione dell'anno 2000 hanno
effetto dal 1o gennaio 2000.
15. Al monitoraggio del rispetto del patto di stabilita' interno
provvede il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, avvalendosi anche del personale di cui all'articolo 47,
comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; i contratti relativi
agli esperti estranei alle amministrazioni pubbliche possono essere
rinnovati sino all'anno 2003.
16. Per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
previsti dal presente articolo nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome si provvede con le modalita' stabilite
dall'articolo 48, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre
1997 n. 449.
17. All'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: " 20 per cento a decorrere dal 1o gennaio 1998 "
sono aggiunte le seguenti: " e fino ad un massimo del 50 per cento a
decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al metro
quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro
quadrato ".
18. L'importo massimo della spesa per il Servizio sanitario
nazionale ammonta, per l'anno 2000, a lire 117.129 miliardi.
19. Alla riscossione dei ruoli non erariali sottoscritti entro il
30 giugno 2000 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602. I termini scadenti il 31 dicembre 1999, previsti per la
sottoscrizione e la consegna dei ruoli non erariali, sono prorogati
al 29 febbraio 2000.
20. E' soppressa l'indennita' di lire 2 per ogni chilometro di
percorso per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di trasporto
forniti dall'amministrazione, ai sensi del terzo comma dell'articolo
14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836.





Note all'art. 30:
- Il testo del comma 1 dell'art. 28 della citata
legge n. 448/1998, a seguito della modifica apportata dal
presente articolo, e' il seguente:
"1. Nel quadro del federalismo fiscale, che sara'
disciplinato da apposita legge sulla base dei principi
contenuti nel documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 1999-2001, le regioni,
le province autonome, le province, i comuni e le comunita'
montane concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica che il paese ha adottato con l'adesione al
patto di stabilita' ecrescita, impegnandosi a ridurre
progressivamente il finanziamento in disavanzo delle
proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio
ammontare di debito e il prodotto interno lordo.
Il disavanzo e' calcolato quale differenza tra le
entrate finali effettivamente riscosse e le uscite di parte
corrente, al netto degli interessi, effettivamente pagate.
Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti, sia di
parte corrente che in conto capitale, dallo Stato,
dal-l'Unione europea e dagli enti che partecipano al patto
di stabilita' interno, nonche' quelle derivanti dai
proventi della dismissione di beni immobiiari e finanziari.
Tra le spese non devono essere considerate quelle sostenute
sulla base di trasferimenti con vincolo di destinazione
dallo Stato, dall'Unione europea e dagli enti che
partecipano al patto di stabilita' interno. Tra le entrate
e le spese, inoltre, non devono essere considerate quelle
che per loro natura rivestono il carattere
deli'eccezionalita'. Agli enti partecipanti al patto di
stabilita' interno e' consentito calcolare il disavanzo
anche per l'anno 1999 sulla base dei criteri indicati nel
presente comma. Gli stessi enti hanno facolta' di valutare
la propria conformita' al patto di stabilita' interno sulla
base del disavanzo calcolato con le nuove regole
cumulativamente per il biennio 1999-2000; in tale caso la
riduzione programmata del disavanzo, o l'aumento
dell'avanzo, dovranno essere computati in corrispondenza ad
un valore di riduzione del disavanzo aggregato pari allo
0,2 per cento del PIL per il 1999".
- Il testo del comma 5 dell'art. 28 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"5. Ai fini della verifica della realizzazione
degli obiettivi in corso d'anno si fara' riferimento ai
valori di spesa e disavanzo rilevati nei dodici mesi
precedenti, confrontati con l'analogo periodo dell'anno
precedente. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica effettua il monitoraggio mensile
con riferimento alle regioni, alle province autonome, alle
province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e ai
comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti. Il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica individua, d'intesa con il Ministero dell'interno
e con il Ministro per gli affari regionali, le modalita' di
rilevazione, acquisizione e valutazione dei relativi dati.
Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il
monitoraggio mensile delle spese deve anche verificare la
coerenza con le indicazioni finanziarie del Piano sanitario
nazionale; il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, d'intesa con il Ministero della
sanita', individua le modalita' di rilevazione,
acquisizione e valutazione dei relativi dati".
- Il testo dell'art. 7 del decreto dei Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
7 gennaio 1998 (Nuove norme relative alla concessione,
garanzia ed erogazione dei mutui da parte della Cassa
depositi e prestiti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 18 del 2 gennaio 1998, e' il seguente:
"Art. 7 (Contributi statali o regionali). - 1. I
contributi statali o regionali possono essere accettati
esclusivamente se questi siano ceduti direttamente ed
irrevocabilmente alla Cassa, con decorrenza e durata pari
all'ammortamento del corrispondente mutuo.
2. La Cassa depositi e prestiti rimane estranea
ai rapporti intercorrenti tra ente contributore ed ente
beneficiano in dipendenza della cessione del contributo.
3. Con le medesime condizioni e limitazioni la
Cassa puo' scontare le semestralita' o annualita' di
contributo, concedendo all'ente beneficiano un mutuo pari
al valore attuale delle stesse semestralita' o annualita'".
- Il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 28 agosto 1997,
n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed
unificazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali) e' il
seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con
la Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o,
per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro
per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei
lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il
presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il
presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti
montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci
designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI
cinque rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17
della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono
essere invitati altri membri del Governo, nonche'
rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti
pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i
casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne
faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o
dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno".
- Il testo del comma 2 dell'art. 28 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"2. La riduzione del disavanzo annuo risultante
dalla legislazione vigente dovra' essere pari nel 1999 ad
almeno 0,1 punti percentuali del prodotto interno lordo
(PIL) come previsto dal documento di programmazione
economico-finanziaria e suoi aggiornamenti; nei due anni
successivi la percentuale sul PIL del disavanzo annuo
dovra' restare costante. Il disavanzo delle regioni e delle
province autonome sara' computato considerando le
devoluzioni di tributi erariali e le compartecipazioni come
entrate proprie. La riduzione sara' ottenuta attraverso le
seguenti azioni:
a) perseguimento di obiettivi di efficienza,
aumento della produttivita' e riduzione dei costi nella
gestione dei servizi pubblici e delle attivita' di propria
competenza;
b) contenimento del tasso di crescita della
spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;
c) potenziamento delle attivita' di
accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la
base imponibile;
d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo
prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda
individuale;
e) dismissione di immobili di proprieta' non
funzionali allo svolgimento della attivita' istituzionale".
- Il testo dei commi 11 e 12 dell'art. 31 della
citata legge n. 448/1998, e', rispettivamente, il seguente:
"11. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo
ente locale restano determinati nella medesima misura
stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, e all'articolo 49, comma 1, lettere a), b) e c), della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. In attesa dell'entrata in
vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione
dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione
programmato per il 1999 avviene con i criteri e le
finalita' di cui all'articolo 49, comma 1, lettera a),
della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
12. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai
sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni
e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999,
20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per
il 2001. Per le medesime finalita' sono altresi' destinate
risorse pari a 3 miliardi di lire per ciascun anno del
triennio 1999-2001".
- Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 reca:
"Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti
locali".
- Il testo dell'art. 10 della legge 13 maggio
1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione,
razionalizzazione e federalismo fiscale) e' il seguente:
"Art. 10 (Disposizioni in materia di federalismo
fiscale). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro
nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi aventi per oggetto il
finanziamento delle regioni a statuto ordinario e
l'adozione di meccanismi perequativi interregionali, in
base ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) abolizione dei vigenti trasferimenti
erariali a favore delle regioni a statuto ordinario, ad
esclusione di quelli destinati a finanziare interventi nel
settore delle calamita' naturali, nonche' di quelli a
specifica destinazione per i quali sussista un rilevante
interesse nazionale; sono in ogni caso ricompresi tra i
trasferimenti soppressi quelli destinati al finanziamento
del trasporto pubblico di cui al decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e della spesa sanitaria corrente;
quest'ultima e' computata al netto delle somme vincolate da
accordi internazionali e di quelle destinate al
finanziamento delle attivita' degli istituti di ricovero e
cura, delle attivita' degli istituti di ricerca scientifica
e sperimentale e delle iniziative previste da leggi
nazionali o dal piano sanitario nazionale riguardanti
programmi speciali di interesse e rilievo nazionale e
internazionale per ricerche e sperimentazioni attinenti
alla gestione dei servizi e alle tecnologie e biotecnologie
sanitarie, in misura non inferiore alla relativa spesa
storica. Fermo restando quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 121 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, sono determinati, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per il
raccordo dell'attivita' degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico con la programmazione regionale,
nonche' le modalita' per il finanziamento delle attivita'
assistenziali;
b) sostituzione dei trasferimenti di cui alla
lettera a) e di quelli connessi al conferimento di funzioni
alle regioni di cui al capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, mediante un aumento dell'aliquota di compartecipazione
dell'addizionale regionale all'IRPEF comunque non inferiore
a 1,5 punti percentuali, con riduzione delle aliquote
erariali in modo tale da mantenere il gettito complessivo
dell'IRPEF inalterato; aumento dell'aliquota della
compartecipazione all'accisa sulla benzina, la quale non
potra' comunque essere superiore a 450 lire al litro;
istituzione di una compartecipazione all'IVA, in misura non
superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo. Le
assegnazioni alle regioni del gettito delle
compartecipazioni, al netto di quanto destinato al fondo
perequativo di cui alla lettera e), avvengono con
riferimento a dati indicativi delle rispettive basi
imponibili regionali;
c) determinazione delle esatte misure delle
aliquote di cui alla lettera b) in modo tale da assicurare,
tenuto conto della regolazione delle quote riversate allo
Stato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la copertura
complessiva dei trasferimenti aboliti;
d) previsione di meccanismi perequativi in
funzione della capacita' fiscale relativa ai principali
tributi e compartecipazioni a tributi erariali, nonche'
della capacita' di recupero dell'evasione fiscale e dei
fabbisogni sanitari; previsione, inoltre, di un eventuale
periodo transitorio, non superiore ad un triennio, nel
quale la perequazione possa essere effettuata anche in
funzione della spesa storica; cio' al fine di consentire a
tutte le regioni a statuto ordinario di svolgere le proprie
funzioni e di erogare i servizi di loro competenza a
livelli essenziali ed uniformi su tutto il territorio
nazionale, tenendo conto delle capacita' fiscali
insufficienti a far conseguire tali condizioni e della
esigenza di superare gli squilibri socio-economici
territoriali;
e) previsione di istituire un fondo perequativo
nazionale finanziato attingendo alla compartecipazione
all'IVA di cui alla lettera b), ed eventualmente destinando
a questa finalizzazione anche quota parte dell'aliquota
della compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui
alla medesima lettera b);
f) revisione del sistema dei trasferimenti
erariali agli enti locali in funzione delle esigenze di
perequazione connesse all'aumento dell'autonomia impositiva
e alla capacita' fiscale relativa all'ICI e alla
compartecipazione all'IRPEF non facoltativa. La
perequazione deve basarsi su quote capitarie definite in
relazione alle caratteristiche territoriali, demografiche e
infrastrutturali, nonche' alle situazioni economiche e
sociali e puo' essere effettuata, per un periodo
transitorio, anche in funzione dei trasferimenti storici;
g) previsione di un periodo transitorio non
superiore al triennio nel quale ciascuna regione e'
vincolata ad impegnare, per l'erogazione delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, una spesa definita in
funzione della quota capitaria stabilita dal piano
sanitario nazionale; la rimozione del vincolo e' comunque
coordinata con l'attivazione del sistema di controllo di
cui alla lettera i); gli eventuali risparmi di spesa
sanitaria rimangono attribuiti in ogni caso alla regione
che li ha ottenuti;
h) estensione dei meccanismi di finanziamento
di cui alla lettera b) alla copertura degli oneri per lo
svolgimento delle funzioni e dei compiti trasferiti alle
regioni, ai sensi del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59, ad esito del procedimento di identificazione delle
risorse di cui all'articolo 7 della predetta legge n. 59
del 1997, tenuto conto dei criteri definiti nelle lettere
precedenti, nonche' dei criteri previsti dall'articolo 48,
comma 11, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in quanto
applicabile;
i) previsione di procedure di monitoraggio e di
verifica dell'assistenza sanitaria erogata, in base ad
appropriati parametri qualitativi e quantitativi, nonche'
di raccolta delle informazioni a tal fine necessarie, anche
condizionando al loro rispetto la misura dei trasferimenti
perequativi e delle compartecipazioni; razionalizzazione
della normativa e delle procedure vigenti in ordine ai
fattori generatori della spesa sanitaria, con particolare
riguardo alla spesa del personale, al fine di rendere
trasparenti le responsabilita' delle decisioni di spesa per
ciascun livello di governo;
l) previsione di una revisione organica del
trattamento e del regime fiscale attualmente vigente per i
contributi volontari e contrattuali di assistenza sanitaria
versati ad enti o casse, al fine di:

1) riconoscere un trattamento fiscale di
prevalente agevolazione in favore dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale, come disciplinati dalle
disposizioni attuative della legge 30 novembre 1998, n.
419;

2) assicurare la parita' di trattamento fiscale
tra i fondi diversi da quelli di cui al numero 1);

3) garantire l'invarianza complessiva del gettito
ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;
m) coordinamento della disciplina da emanare
con quella attualmente vigente in materia per le regioni a
statuto speciale, salvo i profili attribuiti alle fonti
previste dagli statuti di autonomia;
n) estensione anche alle regioni della
possibilita' di partecipare alle attivita' di accertamento
dei tributi erariali, in analogia a quanto gia' previsto
per i comuni dall'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
o) abolizione della compartecipazione dei
comuni e delle province al gettito dell'IRAP di cui
all'articolo 27, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e conseguente rideterminazione
dei trasferimenti erariali alle regioni, alle province e ai
comuni in modo da garantire la neutralita' finanziaria per
i suddetti enti e la copertura degli oneri di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio
1997, n. 5. Ai fini della suddetta rideterminazione si fa
riferimento alla compartecipazione all'IRAP per l'anno
1998;
p) previa verifica della compatibilita' con la
normativa comunitaria, facolta' per le regioni a statuto
ordinario di confine di ridurre la misura dell'accisa sulle
benzine, nei limiti della quota assegnata alle stesse
regioni, anche in maniera differenziata per singoli comuni,
in ragione della distanza dal confine nazionale. Previsione
di misure di compartecipazione regionale all'eventuale
aumento del gettito della quota statale dell'accisa sulle
benzine accertato nelle regioni per effetto della prevista
riduzione della quota regionale;
q) definizione delle modalita' attraverso le
quali le regioni e gli enti locali siano coinvolti nella
predisposizione dei provvedimenti attuativi della delega di
cui al presente comma;
r) previsione, anche in attuazione delle norme
vigenti, di misure idonee al conseguimento dei seguenti
principi e obiettivi:

1) le misure organiche e strutturali
corrispondano alle accresciute esigenze conseguenti ai
conferimenti operati con i decreti legislativi attuativi
della legge 15 marzo 1997, n. 59;

2) le regioni siano coinvolte nel processo di
individuazione di conseguenti trasferimenti erariali da
sopprimere e sostituire con il gettito di compartecipazione
di tributi erariali e di predisposizione della relativa
disciplina.
2. L'attuazione del comma 1 non deve comportare
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i
bilanci del complesso delle regioni a statuto ordinario,
deve essere coordinata con gli obiettivi di finanza
pubblica relativi al patto di stabilita' interno di cui
alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, e deve essere coerente
con i principi e i criteri direttivi di cui alla legge
30 novembre 1998, n. 419. Anche al fine del coordinamento
con i predetti obiettivi, principi e criteri, entro un anno
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
attuativi della citata legge n. 419 del 1998, e nel
rispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi
stabiliti dalla medesima legge n. 419 del 1998, con uno o
piu' decreti legislativi possono essere emanate
disposizioni correttive e integrative.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al
comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del
parere da parte delle competenti Commissioni permanenti,
successivamente all'acquisizione degli altri pareri
previsti, almeno sessanta giorni prima della scadenza
prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni si
esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei predetti
decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi previsti dal presente articolo e previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere
emanate, con uno o piu' decreti legislativi, disposizioni
integrative o correttive.
4. All'articolo 17, comma 6, lettera b), del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come
modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera b-bis), del
decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507, le
parole: "ad eccezione dei consumi di energia elettrica
relativi ad imprese industriali ed alberghiere" sono
soppresse.
5. All'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) ... ;
b) il comma 2 e' abrogato.
6. Al fine di agevolare il raggiungimento degli
obiettivi di cui al Protocollo sui cambiamenti climatici,
adottato a Kyoto il 10 dicembre 1997, l'energia elettrica
prodotta da fonti rinnovabili, consumata dalle imprese di
autoproduzione e per qualsiasi uso in locali e luoghi
diversi dalle abitazioni e' esclusa dall'applicazione delle
addizionai erariali di cui al comma 5. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, pari a lire 26 miliardi
per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede, quanto a
lire 6 miliardi mediante le maggiori entrate derivanti dal
comma 5, e per la parte restante mediante utilizzazione
delle risorse di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f),
della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
7. L'esercizio di impianti da fonti rinnovabili
di potenza elettrica non superiore a 20 kW, anche collegati
alla rete, non e' soggetto agli obblighi di cui
all'articolo 53, comma 1, del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e l'energia
consumata, sia autoprodotta che ricevuta in conto scambio,
non e' sottoposta all'imposta erariale ed alle relative
addizionali sull'energia elettrica. L'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas stabilisce le condizioni per
lo scambio dell'energia elettrica fornita dal distributore
all'esercente dell'impianto.
8. Nel testo unico approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52, comma
5, lettera a), le parole: "e sempreche' non cedano
l'energia elettrica prodotta alla rete pubblica sono
soppresse.
9 ... ;
10. Nel comma 7 dell'articolo 17 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole:
"affluiscono ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio
statale e restano acquisite all'erario sono sostituite
dalle seguenti: "sono versate direttamente ai comuni .
11. I trasferimenti alle province sono decurtati
in misura pari al maggior gettito derivante
dall'applicazione dell'aliquota di 18 lire per kWh
dell'addizionale provinciale sul consumo di energia
elettrica. Nel caso in cui la capienza dei trasferimenti
fosse insufficiente al recupero dell'intero ammontare
dell'anzidetto maggior gettito, si provvede mediante una
riduzione dell'ammontare di devoluzione dovuta dell'imposta
sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. I
trasferimenti ai comuni sono decurtati in misura pari alla
somma del maggior gettito derivante dall'applicazione delle
aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 2
dell'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, come sostituito dal comma 9 del presente articolo, e
delle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui
al comma 10 del presente articolo, diminuita del mancato
gettito derivante dall'abolizione dell'addizionale comunale
sul consumo di energia elettrica nei luoghi diversi dalle
abitazioni.
12. L'ente liquidatore e' tenuto a garantire agli
enti locali interessati il diritto di verificare, mediante
l'accesso alle relative informazioni, la procedura di
accertamento e liquidazione delle addizionali di loro
competenza sui consumi di energia elettrica.
13. Le operazioni di conferimento d'azienda o di
rami d'azienda poste in essere in esecuzione della
normativa nazionale di recepimento della direttiva
96/1992/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, e ogni altra operazione
della medesima natura concernente il riassetto del settore
elettrico nazionale prevista da tale normativa, non si
considerano atti di alienazione ai fini dell'imposta
sull'incremento di valore degli immobili e si applicano ad
esse le disposizioni dell'articolo 3, secondo comma,
secondo periodo, e dell'articolo 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643, e successive modificazioni.
14. Al comma 149, lettera d) dell'articolo 3
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il numero 3) e'
abrogato.
15. Le disposizioni di cui ai commi 5, 9, 10 e 11
si applicano a partire dal 1o gennaio 2000.
16. Fino al 31 dicembre 1999, all'energia
elettrica consumata dalle imprese di autoproduzione si
applicano, per ogni kWh di consumo, le seguenti addizionali
erariali:
a) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata fino a 30 kW: 7
lire;
b) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 30 kW e fino
a 3000 kW: 10,5 lire;
c) per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi
dalle abitazioni, con potenza impegnata oltre 3000 kW: 4
lire.
17. L'articolo 60 del testo unico approvato con
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si interpreta
nel senso che, relativamente alle esenzioni di cui
all'articolo 52, comma 2, dello stesso testo unico,
previste per l'imposta di consumo sull'energia elettrica,
resta ferma la loro non applicabilita' alle addizionali
comunali, provinciali ed erariali all'imposta di consumo
sull'energia elettrica, come stabilito dall'articolo 6,
comma 4, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989,
n. 20, in tema di addizionali comunali e provinciali
all'imposta di consumo sull'energia elettrica, e
dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 settembre
1989, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 novembre 1989, n. 384, in tema di addizionali erariali
all'imposta di consumo sull'energia elettrica.
18. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n.
507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 dell'articolo 3 sono soppresse le
parole: "e, qualora non modificate entro il suddetto
termine, si intendano prorogate di anno in anno ;
b) al comma 1 dell'articolo 37 sono soppresse
le parole da: ", nel limite della variazione percentuale
fino alla fine del comma .
- Per il testo del comma 11 dell'art. 31 della
citata legge n. 448/1998 si veda nota precedente.
- Il testo del comma 4 dell'art. 5 del D.Lgs.
30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge
23 ottobre 1992, n. 421), a seguito della integrazione
apportata dal presente articolo, e' il seguente:
"4. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati
nel comma 3, non iscritti in catasto, nonche' per i
fabbricati per i quali sono intervenute variazioni
permanenti, anche se dovute ad accorpamento di piu' unita'
immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita
catastale, il valore e' determinato con riferimento alla
rendita dei fabbricati similari gia' iscritti. Il termine
per la proposizione del ricorso avverso la nuova
determinazione della rendita catastale dei fabbricati
decorre dalla data in cui il contribuente abbia avuto
conoscenza piena del relativo avviso. A tale fine, gli
uffici competenti provvedono alla comunicazione
dell'avvenuto classamento delle unita' immobiiari a mezzo
del servizio postale con modalita' idonee a garantire
l'effettiva conoscenza da parte del contribuente,
garantendo altresi' che il contenuto della comunicazione
non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.
Fino alla data dell'avvenuta comunicazione non sono dovuti
sanzioni e interessi per effetto della nuova determinazione
della rendita catastale. Resta fermo quanto stabilito
dall'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472".
- Il testo del comma 1 dell'art. 4 del decreto
legge 8 agosto 1996, n. 437 (Disposizioni urgenti in
materia di imposizione diretta ed indiretta, di
funzionalita' dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni
fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge
24 ottobre 1996, n. 556 e' il seguente:
"1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili,
i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota
ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore
delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di
cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel
comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad
abitazione principale, nonche' per quelle locate con
contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come
abitazione principale, a condizione che il gettito
complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito
annuale realizzato".
- Il testo dell'art. 817 del c.c. e' il seguente:
"Art. 817 (Pertinenze). - Sono pertinenze [c.c.
818] le cose destinate in modo durevole a servizio o ad
ornamento di un'altra cosa [c.c. 667, 983, 1477, 1617,
2810, n. 1].
La destinazione puo' essere effettuata dal
proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto
reale sulla medesima [c.c. 959; c.n. 29, 246, 247, 248,
862, 863]".
- Il testo del comma 3 dell'art. 1 del D.Lgs.
28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale
comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato
dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n.
191) e' il seguente:
"3. I comuni possono deliberare, entro il
31 ottobre, la variazione dell'aliquota di
compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire
dall'anno successivo, con provvedimento da pubblicare entro
30 giorni nella Gazzetta Ufficiale. La variazione non puo'
eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un
incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La
suddetta deliberazione puo' essere adottata dai comuni
anche in mancanza del decreto di cui al comma 2".
- Il testo del comma 10 dell'art. 47 della citata
legge n. 449/1997 e' il seguente:
"10. Per le attivita' connesse alla attuazione
del presente Capo, il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica puo' avvalersi di personale
comandato da altre amministrazioni pubbliche e di esperti
estranei alle amministrazioni stesse, nonche' di personale
a tempo determinato, con contratti rinnovabili per non
oltre un triennio, per un numero massimo di trenta unita'.
A decorrere dall'anno 1999 tale contingente e' integrato di
ulteriori dieci unita' da assegnare al Ministero della
pubblica istruzione per le esigenze del monitoraggio dei
flussi di spesa. Alle procedure di selezione del contigente
integrativo si provvede su proposta del Ministro della
pubblica istruzione. Alle spese, valutate nell'importo di
lire tre miliardi per l'anno 1998, di lire quattro miliardi
in ragione d'anno nel biennio 1999-2000 e di lire un
miliardo per l'anno 2001, si provvede a valere sulle
economie realizzate con il presente Capo e su quelle
conseguite con le analoghe iniziative nel settore della
pubblica istruzione".
- Il testo del secondo periodo del comma 2
dell'art. 48 della piu' volte citata legge n. 449/1997 e'
il seguente:
"Per le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano gli obiettivi di cui al
comma 1 sono realizzati secondo criteri e procedure
stabiliti d'intesa tra il Governo e i presidenti delle
giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure
previste negli statuti e nelle relative norme di
attuazione".
- Il testo del comma 10 dell'art. 11 della legge
n. 449/1997, a seguito dell'integrazione apportata dal
presente articolo, e' il seguente:
"10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (55), e
successive modificazioni, possono essere aumentati dagli
enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere
dal 1o gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a
decorrere dal 1o gennaio 2000 per le superfici superiori al
metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al
mezzo metro quadrato".
- Il testo del comma 3 dell'art. 12 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602
(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito)
e' il seguente:
"3. Nel ruolo deve essere comunque indicato il
numero del codice fiscale del contribuente; in difetto non
puo' farsi luogo all'iscrizione".
- Il testo del terzo comma dell'art. 14 della
legge 18 dicembre 1973, n. 836 (Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali) e' il
seguente:
"Per i viaggi compiuti gratuitamente con mezzi di
trasporto forniti dall'amministrazione compete per ogni
chilometro di percorso, l'indennita' di lire 2".

ART. 31.
(Riduzione di oneri dei mutui della Cassa depositi e prestiti). 1.
La Cassa depositi e prestiti, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
individua modalita' di intervento atte a ridurre gli oneri di
ammortamento dei mutui in essere relativi a enti locali e loro
consorzi, esclusi quelli a carico dello Stato, entro un importo
complessivo non superiore a lire 225 miliardi annue.
2. La riduzione di cui al comma 1 e' da ritenere aggiuntiva a
quelle che fossero state gia' deliberate dal consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti alla data del 23
novembre 1999.





Nota all'art. 31:
- Per il testo dell'art. 8 del D.Lgs. n. 281/1997
si veda in Nota all'art. 30.

ART. 32.
(Attuazione del conferimento di funzioni alle
regioni e agli enti locali).
1. Al fine di attuare il conferimento di funzioni alle regioni e
agli enti locali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato, qualora la riduzione delle dotazioni di bilancio
relative alle funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, ai
sensi del Capo I della predetta legge n. 59 del 1997, non risulti
sufficiente ad assicurare la copertura delle quote di risorse
determinate ai sensi dell'articolo 7 della stessa legge n. 59 del
1997 e dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
la differenza e' coperta mediante corrispondente riduzione delle
dotazioni relative alle funzioni residuate alla competenza statale
negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tale
riduzione e' operata con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato sul proposta del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, sentito il Ministro competente. La
riduzione puo' essere effettuata anche con riferimento a stanziamenti
previsti da disposizioni di legge.





Note all'art. 32:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59 reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
- Il Capo I della citata legge n. 59/1997 prevede
il conferimento di funzioni alle regioni e agli enti
locali.
- Il testo dell'art. 7 della citata legge n.
59/1997 e' il seguente
"Art. 7. - 1. Ai fini della attuazione dei
decreti legislativi di cui agli articoli 1, 3 e 4 e con le
scadenze temporali e modalita' dagli stessi previste, alla
puntuale individuazione dei beni e delle risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative da
trasferire, alla loro ripartizione tra le regioni e tra
regioni ed enti locali ed ai conseguenti trasferimenti si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri interessati e il Ministro del
tesoro. Il trasferimento dei beni e delle risorse deve
comunque essere congruo rispetto alle competenze trasferite
e al contempo deve comportare la parallela soppressione o
il ridimensionamento dell'amministrazione statale
periferica, in rapporto ad eventuali compiti residui.
2. Sugli schemi dei provvedimenti di cui al comma
1 e' acquisito il parere della Commissione di cui
all'articolo 5, della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e della Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali allargata ai rappresentanti delle comunita' montane.
Sugli schemi, inoltre, sono sentiti gli organismi
rappresentativi degli enti locali funzionali ed e'
assicurata la consultazione delle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. I pareri devono
essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine i decreti possono comunque
essere emanati.
3. Al riordino delle strutture di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), si provvede, con le
modalita' e i criteri di cui al comma 4-bis dell'articolo
17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotto
dall'articolo 13, comma 1, della presente legge, entro
novanta giorni dalla adozione di ciascun decreto di
attuazione di cui al comma 1 del presente articolo. Per i
regolamenti di riordino, il parere del Consiglio di Stato
e' richiesto entro cinquantacinque giorni ed e' reso entro
trenta giorni dalla richiesta. In ogni caso, trascorso
inutilmente il termine di novanta giorni, il regolamento e'
adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri. In sede di prima emanazione gli schemi di
regolamento sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso il
parere della Commissione di cui all'articolo 5, entro
trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso
tale termine i regolamenti possono essere comunque emanati.
3-bis. Il Governo e' delegato a emanare, sentito
il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
il 30 settembre 1998, un decreto legislativo che istituisce
un'addizionale comunale all'IRPEF. Si applicano i principi
e i criteri direttivi di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo
48 della legge 27 dicembre 1997, n. 449".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59) e' il seguente:
"Art. 7 (Attribuzione delle risorse). - 1. I
provvedimenti di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, determinano la decorrenza dell'esercizio da
parte delle regioni e degli enti locali delle funzioni
conferite ai sensi del presente decreto legislativo,
contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e
delle risorse finanziarie, umane, strumentali e
organizzative. Con la medesima decorrenza ha altresi'
efficacia l'abrogazione delle corrispondenti norme previste
dal presente decreto legislativo.
2. Per garantire l'effettivo esercizio delle
funzioni e dei compiti conferiti, i provvedimenti di cui
all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che
individuano i beni e le risorse da ripartire tra le regioni
e tra le regioni e gli enti locali, osservano i seguenti
criteri:
a) la decorrenza dell'esercizio delle funzioni
e dei compiti conferiti contestualmente all'effettivo
trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane,
organizzative e strumentali, puo' essere graduata, secondo
date certe, in modo da completare il trasferimento entro il
31 dicembre 2000;
b) la devoluzione alle regioni e agli enti
locali di una quota delle risorse erariali deve garantire
la congrua copertura, ai sensi e nei termini di cui al
comma 3 del presente articolo, degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti nel
rispetto dell'autonomia politica e di programmazione degli
enti; in caso di delega regionale agli enti locali, la
legge regionale attribuisce ai medesimi risorse finanziarie
tali da garantire la congrua copertura degli oneri
derivanti dall'esercizio delle funzioni delegate,
nell'ambito delle risorse a tale scopo effettivamente
trasferite dallo Stato alle regioni;
c) ai fini della determinazione delle risorse
da trasferire, si effettua la compensazione con la
diminuzione di entrate erariali derivanti dal conferimento
delle medesime entrate alle regioni ed agli enti locali ai
sensi del presente decreto legislativo.
3. Con i provvedimenti di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, alle regioni e agli enti
locali destinatari delle funzioni e dei compiti conferiti
sono attribuiti beni e risorse corrispondenti per ammontare
a quelli utilizzati dallo Stato per l'esercizio delle
medesime funzioni e compiti prima del conferimento. Ai fini
della quantificazione, si tiene conto:
a) dei beni e delle risorse utilizzati dallo
Stato in un arco temporale pluriennale, da un minimo di tre
ad un massimo di cinque anni;
b) dell'andamento complessivo delle spese
finali iscritte nel bilancio statale nel medesimo periodo
di riferimento;
c) dei vincoli, degli obiettivi e delle regole
di variazione delle entrate e delle spese pubbliche
stabiliti nei documenti di programmazione
economico-finanziaria, approvati dalle Camere, con
riferimento sia agli anni che precedono la data del
conferimento, sia agli esercizi considerati nel bilancio
pluriennale in vigore alla data del conferimento medesimo.
4. Con i provvedimenti, di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede alla
individuazione delle modalita' e delle procedure di
trasferimento, nonche' dei criteri di ripartizione del
personale. Ferma restando l'autonomia normativa e
organizzativa degli enti territoriali riceventi, al
personale trasferito e' comunque garantito il mantenimento
della posizione retributiva gia' maturata. Il personale
medesimo puo' optare per il mantenimento del trattamento
previdenziale previgente.
5. Al personale inquadrato nei ruoli delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
montane, si applica la disciplina sul trattamento economico
e stipendiale e sul salario accessorio prevista dal
contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto
regioni-autonomie locali.
6. Gli oneri relativi al personale necessario per
le funzioni conferite incrementano in pari misura il tetto
di spesa di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
28 dicembre 1995, n. 549.
7. Nelle materie oggetto di conferimento di
funzioni e di compiti ai sensi del presente decreto
legislativo, lo Stato provvede al finanziamento dei fondi
previsti in leggi pluriennali di spesa mantenendo gli
stanziamenti gia' previsti dalle leggi stesse o dalla
programmazione finanziaria triennale. Sono finanziati
altresi', nella misura prevista dalla legge istitutiva, i
fondi gestiti mediante convenzione, sino alla scadenza
delle convenzioni stesse.
8. Al fine della elaborazione degli schemi di
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, la
Conferenza unificata Stato, regioni, citta' e autonomie
locali, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di seguito denominata "Conferenza unificata , promuove
accordi tra Governo, regioni ed enti locali, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del medesimo decreto
legislativo. Gli schemi dei singoli decreti debbono
contenere:
a) l'individuazione del termine, eventualmente
differenziato, da cui decorre l'esercizio delle funzioni
conferite e la contestuale individuazione delle quote di
tributi e risorse erariali da devolvere agli enti, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 48 della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
b) l'individuazione dei beni e delle strutture
da trasferire, in relazione alla ripartizione delle
funzioni, alle regioni e agli enti locali;
c) la definizione dei contingenti complessivi,
per qualifica e profilo professionale, del personale
necessario per l'esercizio delle funzioni amministrative
conferite e del personale da trasferire;
d) la congrua quantificazione dei fabbisogni
finanziari in relazione alla concreta ripartizione di
funzioni e agli oneri connessi al personale, con decorrenza
dalla data di effettivo esercizio delle funzioni medesime,
secondo i criteri stabiliti al comma 2 del presente
articolo.
9. In caso di mancato accordo, il Presidente del
Consiglio dei Ministri provvede, acquisito il parere della
Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59.
10. Nei casi in cui lo Stato non provveda ad
adottare gli atti e i provvedimenti di attuazione entro le
scadenze previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal
presente decreto legislativo, la Conferenza unificata puo'
predisporre lo schema dell'atto o del provvedimento e
inviarlo al Presidente del Consiglio dei Ministri, per le
iniziative di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997,
n. 59. Si applica a tal fine la disposizione di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
11. Ove non si provveda al trasferimento delle
risorse disposte ai sensi dell'articolo 7 della legge
15 marzo 1997, n. 59, nei termini previsti, la regione e
gli enti locali interessati chiedono alla Conferenza
unificata di segnalare il ritardo o l'inerzia al Presidente
del Consiglio dei Ministri, che indica il termine per
provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente
del Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta".

ART. 34.
(Razionalizzazione e ottimizzazione delle procedure
di acquisto nel settore sanitario).
1. Il Governo, nell'ambito del patto di stabilita' interno,
promuove le necessarie intese tra le regioni affinche' queste
provvedano, a decorrere dall'anno 2000, alla definizione ed alla
costituzione di un organismo comune avente per scopo la selezione e
la razionalizzazione della domanda di beni e servizi delle aziende
sanitarie locali ed ospedaliere, nonche' la effettuazione di acquisti
centralizzati per diverse tipologie di beni.

CAPO III
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 35.
(Gestioni previdenziali).
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato: a) ai sensi
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alle gestioni dei lavoratori autonomi, alla gestione
speciale minatori ed all'ENPALS; b) ai sensi dell'articolo 59, comma
34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ad integrazione dei
trasferimenti di cui alla lettera a), al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, alla gestione esercenti attivita' commerciali ed alla
gestione artigiani, e' stabilito per l'anno 2000, rispettivamente in
lire 496 miliardi ed in lire 123 miliardi. Conseguentemente, gli
importi complessivamente dovuti alle gestioni interessate sono
determinati per l'anno 2000 rispettivamente in lire 25.387 miliardi
ed in lire 6.273 miliardi. I medesimi complessivi importi sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al netto, per
quanto attiene al trasferimento di cui alla lettera a), della somma
di lire 2.274 miliardi attribuita alla gestione per i coltivatori
diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione
a carico dello Stato dell'onere relativo a trattamenti pensionistici
liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989; delle somme di lire 4
miliardi e di lire 88 miliardi di pertinenza, rispettivamente, della
gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
2. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al quinto periodo, introdotto dall'articolo 34, comma 9, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono soppresse le parole: ", per gli
esercizi 1998 e 1999, ".





Note all'art. 35:
Al comma 1:
- L'art. 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) cosi'
recita:
"3. Sono a carico della gestione:
a) (Omissis);
b) (Omissis);
c) una quota parte di ciascuna mensilita' di
pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti
dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione
speciale minatori e dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza per i lavoratori dello Spettacolo (ENPALS), per
un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art.
21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma
e' annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base
alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
dall'Istituto centrale di statistica incrementato di un
punto percentuale".
- Il comma 34 dell'art. 59 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), cosi' come modificato dal comma 2 del
presente articolo, e' il seguente:
"34. L'importo dei trasferimenti dallo Stato alle
gestioni pensionistiche, di cui all'art. 37, comma 3,
lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, come rideterminato al netto delle somme
attribuite alla gestione per i coltivatori diretti,
mezzadri e coloni, a seguito dell'integrale assunzione a
carico dello Stato del-l'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989,
e' incrementato della somma di lire 6.000 miliardi con
effetto dall'anno 1998, a titolo di concorso dello Stato
all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di
invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
vigore della legge 12 giugno 1984, n. 222. Tale somma e'
assegnata per lire 4.780 miliardi al Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
artigiani e per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
attivita' commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
criteri di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
decorrere dall'anno 1998, in attuazione dell'art. 3, comma
2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con il procedimento
di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
sulla base degli elementi amministrativi relativi
all'ultimo consuntivo approvato, sono definite le
percentuali di riparto, fra le gestioni interessate, del
predetto importo al netto della richiamata somma
aggiuntiva. Sono escluse da tale procedimento di
ripartizione le quote dell'importo assegnato alla gestione
speciale minatori e all'Ente nazionale di previdenza ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per
cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996, n.
663. Resta in ogni caso confermato che per il pagamento
delle pensioni INPS sono autorizzate, ove occorra,
anticipazioni di tesoreria all'Ente poste italiane fino
alla concorrenza degli importi pagabili mensilmente da
quest'ultimo Ente per conto dell'INPS e che le stesse sono
da intendersi senza oneri di interessi".
- L'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi) cosi'
recita:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare
un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti
in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo' essere indetta anche
quando l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli
effetti i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi
richiesti.
2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono
il termine entro cui e' possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine
l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi
3-bis e 4.
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis
si applicano anche quando l'attivita' del privato sia
subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo
caso, la conferenza e' convocata, anche su richiesta
dell'interessato, dall'amministrazione preposta alla tutela
dell'interesse pubblico prevalente.
3. Si considera acquisito l'assenso
dell'amministrazione la quale, regolarmente convocata, non
abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato
tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere
definitivamente la volonta', salvo che essa non comunichi
all'amministrazione procedente il proprio motivato dissenso
entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla
data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano
contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente
previste.
3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio
motivato dissenso, l'amministrazione procedente puo'
assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del
Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione procedente o
quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli
altri casi la comunicazione e' data al presidente della
regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il
presidente della regione o i sindaci, previa delibera del
consiglio regionale consigli comunali, entro trenta giorni
dalla ricezione della comunicazione, possono disporre la
sospensione della determinazione inviata; trascorso tale
termine, in assenza di sospensione, la determinazione e'
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza puo', entro
trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga
conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei
ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza
e' sciolta.
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione
proposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini,
l'amministrazione procedente puo' richiedere, purche' non
vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4
del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
4-bis. La conferenza di servizi puo' essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi
coinvolti in piu' procedimenti amministrativi connessi,
riguardanti medesimi attivita' o risultati. In tal caso, la
conferenza e' indetta dalla amministrazione o, previa
informale intesa, da una delle amministrazioni che curano
l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione
competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi.
L'indizione della conferenza puo' essere richiesta da
qualsiasi altra amministrazione coinvolta. Al comma 2:
- Per il testo del comma 34 dell'art. 59 della
legge n. 449/1997, si veda in nota al comma 1

ART. 36.
(Cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL).
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e
della previdenza sociale, definisce modalita' e tempi di una o piu'
operazioni di cartolarizzazione dei crediti contributivi dell'INAIL,
maturati e maturandi, vigilando sulla loro attuazione e intervenendo
con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale dell'assistenza di uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche in deroga alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Si applicano in
quanto compatibilile disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
e gli articoli 13, 14 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e
successive modificazioni.





Note all'art. 36:
- La legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni
sulla cartolarizzazione dei crediti) e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 14 maggio 1999, n. 111.
- Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge
23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) e' il seguente:
"Art. 13 (Cessione e cartolarizzazione dei
crediti INPS). - 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 8
del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i
crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per
interessi e le sanzioni, vantati dall'INPS, gia' maturati e
quelli che matureranno sino alla data della cessione di cui
al comma 15, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche
al fine di rendere piu' celere la riscossione, al valore
netto risultante dai bilanci e dai rendiconti
dell'Istituto.
2. Le tipologie e i valori dei crediti ceduti,
comunque non inferiori all'importo di lire 8.000 miliardi,
le modalita' tecniche, i tempi e il prezzo della cessione
sono determinati con uno o piu' decreti del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di
concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della
previdenza sociale. Per tipologie diverse da quelle
individuate dai predetti decreti si applicano i commi 18 e
19.
3. Alla cessione non si applica l'art. 1264 del
codice civile esi applicano gli articoli 3, 5 e 6 della
legge 21 febbraio 1991, n. 52.I privilegi e le garanzie di
qualunque tipo che assistono i crediti oggetto della
cessione conservano la loro validita' e il loro grado in
favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalita'
o annotazione. L'INPS e' tenuto a garantire l'esistenza dei
crediti al tempo della cessione, ma non risponde
dell'insolvenza dei debitori. Restano impregiudicate le
attribuzioni dell'INPS quanto alle facolta' di concedere
rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente,
compresi i crediti oggetto della cessione, anche se
iscritti a ruolo per la riscossione.
4. Il cessionario e' individuato ai sensi del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, fra le banche e
gli intermediari finanziari abilitati o fra associazioni
temporanee di imprese tra detti soggetti.
5. Il cessionario e' autorizzato a costituire una
societa' per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto
dei crediti di cui al presente articolo. Alla societa' si
applicano le disposizioni contenute nel titolo V del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui
al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ad
esclusione del-l'art. 106, commi 2, 3, lettere b) e c) e 4,
nonche' le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal
titolo VIII del medesimo testo unico. Tale societa' puo'
finanziare le operazioni di acquisto dei crediti anche
mediante emissione di titoli. Ai titoli emessi si applicano
gli articoli 129 e 143 del citato testo unico emanato con
decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
all'emissione dei predetti titoli non si applica l'art. 11
del medesimo testo unico. Ai fini delle imposte sui
redditi, i titoli di cui al presente comma sono soggetti
alla disciplina prevista per i titoli obbligazionari e
similari emessi da societa' quotate nei mercati
regolamentati.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della riforma della riscossione a mezzo ruolo, l'INPS e'
obbligato ad iscrivere a ruolo, ad eccezione dei crediti
gia' oggetto dei procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, per i quali forma un elenco da
trasmettere al cessionario, i crediti ceduti, rende
esecutivi i ruoli e li affida in carico ai concessionari
del servizio di riscossione dei tributi di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43,
trasmettendo copia degli stessi al cessionario. L'INPS
forma un separato elenco dei crediti ceduti, oggetto di
contestazione nei procedimenti civili di cognizione
ordinaria e di esecuzione, e lo trasmette al cessionario.
Nei rapporti tra cedente e cessionario, l'elenco dei
crediti in contestazione e la copia dei ruoli costituiscono
documenti probatori dei crediti ai sensi dell'art. 1262 del
codice civile.
7. I concessionari provvedono alla riscossione
coattiva dei ruoli ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e
riversano le somme riscosse al cessionario.
8. La cessione dei crediti di cui al presente
articolo costituisce successione a titolo particolare nel
diritto ceduto. Nei procedimenti civili di cognizione e di
esecuzione, pendenti alla data della cessione, si applica
l'art. 111, commi primo e quarto, del codice di procedura
civile. Il cessionario puo' intervenire in tali
procedimenti ma non puo' essere chiamato in causa, fermo
restando che l'INPS non puo' in ogni caso essere
estromesso. Qualora, successivamente alla trasmissione dei
ruoli di cui al comma 6, i debitori promuovano, avverso il
ruolo, giudizi di merito e di opposizione all'esecuzione ai
sensi dell'art. 2, commi 4 e 6, del decreto-legge 9 ottobre
1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, sussiste litisconsorzio necessario
nel lato passivo tra I'INPS ed il cessionario.
9. I rapporti tra il cessionario e i
concessionari della riscossione sono regolati
contrattualmente, con convenzione tipo approvata dall'INPS.
Con tale convenzione sono determinati i compensi da
corrispondere al concessionario e stabilite idonee forme di
controllo sull'efficienza dei concessionari. Il cessionario
si obbliga nei confronti dell'INPS a stipulare con i
concessionari convenzioni conformi alla convenzione tipo.
Ai concessionari spettano i compensi ed i rimborsi spese
definiti ai sensi della lettera e) del comma 1 dell'art. 1
della legge 28 settembre 1998, n. 337.
10. Il concessionario e il cessionario comunicano
all'INPS, in via telematica, secondo le modalita' stabilite
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con i Ministri delle
finanze e del lavoro e della previdenza sociale, i dati
relativi all'andamento delle riscossioni. L'INPS comunica
periodicamente al cessionario gli esiti dei giudizi di cui
al comma 8.
11. Il cessionario trattiene le somme riscosse
fino alla concorrenza di lire 8.000 miliardi e
dell'eventuale maggiore somma corrisposta a titolo di
prezzo definitivo, nonche' degli oneri per il servizio e
per la riscossione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle
indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS
secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei
crediti di cui al comma 1.
12. I concessionari rendono all'INPS il conto
della gestione ai sensi dell'art. 39, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
13. L'amministrazione finanziaria effettua nei
confronti del concessionario controlli a campione
sull'efficienza della riscossione.
14. Resta fermo il diritto al risarcimento dei
danni derivanti all'INPS dall'inadempimento degli obblighi
contrattuali assunti dal cessionario.
15. Il rapporto di gestione dei crediti ceduti
dura fino alla data di cessione di tali crediti alla
costituenda societa' di cui all'art. 15 avente per oggetto
esclusivo i rimborsi dei crediti di imposta e contributivi.
16. Le cessioni di cui ai commi precedenti sono
esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da
ogni altra imposta indiretta.
17. Con i regolamenti previsti dall'art. 3, comma
136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' disciplinato
il versamento dei contributi previdenziali dovuti in base a
dichiarazione unificata sulla base delle modalita' e dei
tassi previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.
18. L'INPS, al fine di realizzare celermente i
propri incassi, puo' procedere in ciascun anno, nell'ambito
di piani concordati con i Ministeri vigilanti e attraverso
delibere del proprio consiglio di amministrazione, alla
cessione dei crediti di cui al comma 2, secondo periodo.
19. La cessione, al momento del trasferimento del
credito, produce la liberazione del cedente nei confronti
del cessionario e non puo' essere effettuata per una
entita' complessiva inferiore all'ammontare dei
contributi".
"Art. 14 (Regolamentazione rateale di debiti per
contributi ed accessori). - 1. Ferme restando
le maggiorazioni previste in materia di regolamentazione
rateale dei debiti contributivi previdenziali ed
assistenziali e di sanzioni in caso di ritardato o omesso
versamento degli stessi, con effetto dal 1o gennaio 1999,
per la determinazione del tasso di interesse di
differimento e di dilazione di cui all'art. 13 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni, e' preso a base il tasso
ufficiale di sconto".
"Art. 15 (Societa' per la gestione dei rimborsi).
- 1. Il Governo e' autorizzato a costituire una societa'
per azioni, con capitale sociale iniziale di dieci miliardi
di lire, avente per oggetto esclusivo la gestione dei
rimborsi d'imposta e contributivi; il pagamento di quanto
dovuto per tali rimborsi e' assicurato dalla riscossione
dei crediti d'imposta e contributivi che saranno ceduti
alla predetta societa' dallo Stato, dagli enti pubblici
previdenziali e dal cessionario deicrediti INPS. La
cessione dei debiti e dei crediti avviene al valore
nominale.
2. La societa' provvede, tra l'altro, ad
acquisire la liquidita' necessaria ai fini di cui al comma
1 mediante operazioni di cessione dei crediti ad essa
ceduti.
3. I crediti d'imposta e contributivi di cui al
comma 1 sono integralmente garantiti dai cedenti. Non e'
richiesto l'assenso dei creditori per l'efficacia della
successione nei debiti relativi ai rimborsi d'imposta e
contributivi; eventuali rinunzie o transazioni effettuate
posteriormente alla successione in tali debiti si
riflettono sull'estensione della garanzia da parte dello
Stato e degli altri soggetti indicati al comma 1.
4. Alle controversie pendenti nelle quali sono
parte lo Stato e gli altri enti impositori si applica
l'art. 111 del codice di procedura civile; nelle
controversie sorte successivamente alla successione nei
crediti e nei debiti sussiste litisconsorzio necessario fra
i soggetti pubblici di cui al comma 1 e la predetta
societa'.
5. La riscossione dei crediti ceduti avviene a
mezzo dei concessionari del servizio di riscossione dei
tributi, con le modalita' e le procedure indicate nel
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e nel decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1988, n. 43".

ART. 37.
(Contributo su pensioni con importo elevato).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 e per un periodo di tre anni,
sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente
superiori al massimale annuo previsto dall'articolo 2, comma 18,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' dovuto, sulla parte eccedente,
un contributo di solidarieta' nella misura del 2 per cento secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli importi dei contributi di cui al comma 1 confluiscono nel
fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n.
196, per le finalita' stabilite dall'articolo 9, comma 3, della
medesima legge; con il decreto previsto dal predetto articolo 9,
comma 3, vengono stabiliti modalita', condizioni e termini del
concorso agli oneri a carico del lavoratore, in materia di copertura
assicurativa per periodi non coperti da contribuzione, previsti dagli
articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564,
e successive modificazioni, nonche' dell'applicazione delle predette
disposizioni, in quanto compatibili, anche ai periodi non coperti da
contribuzione dei lavoratori iscritti alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e
successive modificazioni.





Note all'art. 37:
Al comma 1:
- Il comma 18 dell'art. 2 della legge 8 agosto
1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare) cosi' recita:
"18. A decorrere dal periodo di paga in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge rientra
nella retribuzione imponibile ai sensi dell'art. 12 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni e
integrazioni, il 50 per cento della differenza tra il costo
aziendale della provvista relativa ai mutui e prestiti
concessi dal datore del lavoro ai dipendenti ed il tasso
agevolato, se inferiore al predetto costo, applicato ai
dipendenti stessi. Per i lavoratori, privi di anzianita'
contributiva, che si iscrivono a far data dal 1o gennaio
1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che
esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del comma 23 del-l'art. 1, e' stabilito un massimale annuo
della base contributiva e pensionabile di lire 132 milioni,
con effetto sui periodi contributivi e sulle quote di
pensione successivi alla data di prima assunzione, ovvero
successivi alla data di esercizio dell'opzione. Detta
misura e' annualmente rivalutata sulla base dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,
cosi' come calcolato dall'ISTAT. Il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
relative al trattamento fiscale e contributivo della parte
di reddito eccedente l'importo del tetto in vigore, ove
destinata al finanziamento dei Fondi pensione di cui al
decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, seguendo criteri di coerenza
rispetto ai principi gia' previsti nel predetto decreto e
successive modificazioni ed integrazioni". Al comma 2:
- Il comma 2 dell'art. 5 della legge 24 giugno
1997, n. 196 (Norme in materia di promozione
dell'occupazione) cosi' recita:
"2. I contratti di cui al comma 1 sono rimessi ad
un Fondo appositamente costituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per essere destinati al
finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di
iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'art. 3.I criteri e le modalita' di utilizzo delle
disponibilita' del Fondo di cui al presente comma sono
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. Hanno
priorita' nei predetti finanziamenti le iniziative
proposte, anche congiuntamente dalle imprese fornitrici e
dagli enti bilaterali, operanti in ambito categoriale e
costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito, nonche' dagli enti di
formazione professionale di cui all'art. 5, secondo comma,
lettera b), della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa
per i lavoratori impegnati in iniziative formative di cui
all'art. 5, comma 2, nonche' per i periodi intercorrenti
fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo
stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti delle
risorse derivanti dal contributo di cui all'art. 5, comma
1, la possibilita' di concorso agli oneri contributivi a
carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del
decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il
medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione
convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori
assunti ai sensi dell'art. 3, comma 1, possono versare la
differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella
convenzionale ovvero abbiano usufruito dell'indennita' di
disponibilita' di cui all'art. 4, comma 3, e fino a
concorrenza della medesima misura".
- Il testo degli articoli 6, 7 e 8 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8
agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa
e di copertura assicurativa per i periodi non coperti da
contribuzione) e' il seguente:
"Art. 6 (Periodi di formazione professionale,
studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro).
- 1. In favore degli iscritti al-l'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, i periodi
successivi al 31 dicembre 1996, di formazione
professionale, di studio o di ricerca, privi di copertura
assicurativa, finalizzati alla acquisizione di titoli o
competenze professionali richiesti per l'assunzione al
lavoro o per la progressione in carriera possono essere
riscattati a domanda, qualora, ove previsto, sia stato
conseguito il relativo titolo o attestato, mediante il
versamento della riserva matematica secondo le modalita' di
cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e
successive modificazioni e integrazioni.
2. La facolta' di cui al comma 1 puo' essere
esercitata anche per i periodi corrispondenti alle
tipologie di inserimento nel mercato del lavoro ove non
comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono individuati i corsi di formazione
professionale, i periodi di studio o di ricerca e le
tipologie di ingresso al mercato del lavoro ammessi alla
copertura assicurativa ai sensi del comma 1".
"Art. 7 (Periodi intercorrenti tra un rapporto di
lavoro e l'altro nel caso di lavori discontinui,
stagionali, temporanei). - 1. In favore degli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa
sostitutive ed esclusive, che svolgono attivita' da lavoro
dipendente in forma stagionale, temporanea o discontinua, i
periodi intercorrenti successivi al 31 dicembre 1996, non
coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa possono
essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della
riserva matematica secondo le modalita' di cui all'art. 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive
modificazioni ed integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti
indicati nel commna medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio 1983, n. 47. Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare la
regolare iscrizione nelle liste di collocamento e il
permanere dello stato di disoccupazione per tutto il
periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto o
contribuzione volontaria".
"Art. 8 (Periodi intercorrenti nel lavoro a tempo
parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico). - 1. In
favore degli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, che svolgono
attivita' di lavoro dipendente con contratti di lavoro a
tempo parziale di tipo verticale, orizzontale o ciclico, i
periodi successivi al 31 dicembre 1996, di non
effettuazione della prestazione lavorativa, non coperti da
contribuzione obbligatoria, possono essere riscattati, a
domanda, mediante il versamento della riserva matematica
secondo le modalita' di cui all'art. 13 della legge 12
agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per i periodi di cui al comma 1, i soggetti
indicati nel comma medesimo possono essere autorizzati, in
alternativa, alla prosecuzione volontaria del versamento
dei contributi nel fondo pensionistico di appartenenza ai
sensi della legge 18 febbraio l983, n. 47. Per tale
autorizzazione e' richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione nell'ultimo quinquennio ad uno dei regimi
assicurativi di cui al comma 1.
3. Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui
ai commi 1 e 2, i soggetti interessati devono provare lo
stato di occupazione a tempo parziale di cui al comma 1 per
tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante
riscatto o contribuzione volontaria".
- Il comma 26 dell'art. 2 della legge n. 335/95,
e' il seguente:
"26. A decorrere dal 1o gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita gestione separata,
presso l'I.N.P.S. e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonche' i
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49
del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n.
426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di
borse di studio, limitatamente alla relativa attivita'".

ART. 38.
(Contributi pensionistici di lavoratori dipendenti
che ricoprono cariche elettive o funzioni pubbliche
e disposizioni in materia di sgravi contributivi).
1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti
membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di
assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche,
che in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un
vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono
tenuti a corrispondere l'equivalente dei contributi pensionistici,
nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a
carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non
retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o
della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, che sono
deducibili dal reddito complessivo risultando ricomprese tra gli
oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere effettuato alla
amministrazione dell'organo elettivo o di quello di appartenenza in
virtu' della nomina, che provvedera' a riversarle al fondo dell'ente
previdenziale di appartenenza.
2. Le somme di cui al comma 1 sono dovute con riferimento ai
contributi relativi ai ratei di pensione che maturano a decorrere dal
1o gennaio 2000.
3. I lavoratori dipendenti di cui al comma 1, qualora non
intendano avvalersi della facolta' di accreditamento dei contributi
di cui al medesimo comma 1 secondo le modalita' previste
dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996,
n. 564, e successive modificazioni, non effettuano i versamenti
relativi.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la
domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 31 dicembre 1998 secondo le modalita' previste dal comma
3 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive
modificazioni, possono esercitare tale facolta' entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il diritto agli sgravi
contributivi previsti dall'articolo 59 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
modificazioni e integrazioni, e' riconosciuto alle aziende che
operano nei territori individuati ai sensi dello stesso articolo,
come successivamente modificato e integrato, che impiegano lavoratori
anche non residenti per le attivita' dagli stessi effettivamente
svolte nei predetti territori.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche ai periodi
contributivi antecedenti al 1o gennaio 2000 e alle situazioni
pendenti alla stessa data; sono fatte salve le maggiori contribuzioni
gia' versate e le situazioni oggetto di sentenze passate in
giudicato.





Note all'art. 38:
Al comma 1:
- La lettera e) del comma 1 dell'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi) e' la seguente:
"1. Dal reddito complessivo si deducono, se non
sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
contribuente:

a); b); c); d) (Omissis);

e) i contributi previdenziali ed assistenziali
versati in ottemperanza a disposizioni di legge. I
contributi di cui all'art. 30, comma 2, della legge 8 marzo
1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti
ivi stabiliti". Al comma 3:
- Il comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo
16 settembre 1996, n. 564 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di
copertura assicurativa per periodi non coperti da
contribuzione) e' il seguente:
"3. La domanda di accredito figurativo presso la
gestione previdenziale interessata deve essere presentata
per ogni anno solare o per frazione di esso entro il
30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del
quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a
pena di decadenza". Al comma 4:
- Il comma 1 dell'art. 3 del decreto legislativo
n. 564/1996, e' il seguente:
"Art. 3. - 1. A decorrere dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le
situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in
aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a
ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della
contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge
20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i
lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che
sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti
collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei
mesi.".
- Per il testo del comma 3 dell'art. 3 del
decreto legislativon. 564/1996, si veda in nota al comma 3.
Al comma 5:
- L'art. 59 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno), cosi' recita:
"Art. 59 (Sgravio degli oneri sociali). - A
decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso
alla data del 31 agosto 1968 e fino a tutto il periodo di
paga in corso alla data del 31 dicembre 1980, e' concesso
uno sgravio sul complesso dei contributi da corrispondere
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dalle
aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori
indicati dall'art. 1 del presente testo unico.
Lo sgravio contributivo e' stabilito nella misura
del 10% delle retribuzioni assoggettate alla contribuzione
per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria corrisposte ai dipendenti che effettivamente
lavorano nei territori di cui al precedente comma, al netto
dei compensi per lavoro considerato straordinario dai
contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
Il predetto sgravio contributivo si distribuisce
fra i datori di lavoro e i lavoratori, tenuto conto della
percentuale in cui rispettivamente concorrono al complesso
dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie,
nella misura dell'8,50% e dell'1,50% delle retri-buzioni.
Tale sgravio e' elevato dal 10 al 20% per i
lavoratori assunti anteriormente al 1o ottobre 1968 che
prestino la propria opera alle dipendenze della stessa
azienda alla data del 1o luglio 1972.
A decorrere dal periodo di paga successivo a
quello in corso alla data del 31 ottobre 1968 e fino a
tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre
1980, alle aziende industriali e' concesso un ulteriore
sgravio contributivo, nella misura del 10% delle
retribuzioni, calcolate con i criteri di cui al secondo
comma del presente articolo, corrisposto al solo personale
assunto posteriormente alla data del 30 settembre 1968 e
risultante superiore al numero complessivo dei lavoratori
occupati dall'azienda nei sopra indicati territori del
Mezzogiorno alla data medesima, ancorche' lavoranti ad
orario ridotto o sospesi.
Ai fini della determinazione della misura dello
sgravio aggiuntivo di cui al precedente comma, si considera
il complesso dei lavoratori dipendenti della stessa impresa
ancorche' distribuiti in diversi stabilimenti, cantieri ed
altre unita' operative svolgenti la propria attivita' nei
territori anzidetti.
Per ognuno dei lavoratori in attivita' di
servizio alla data del 30 settembre 1968, licenziato
successivamente alla data stessa, si esclude dalla
determinazione della misura delle retribuzioni, sulle quali
calcolare l'ulteriore sgravio contributivo di cui al
precedente quarto comma, la retribuzione corrisposta ad uno
dei lavoratori, assunti dopo la data suddetta seguendo
l'ordine di assunzione fino a concorrenza della copertura
dei posti in essere alla data del 30 settembre 1968.
A decorrere dal 1o agosto 1971 l'ulteriore
sgravio contributivo di cui al quinto comma del presente
articolo e' elevato, per il personale assunto dal
1o gennaio 1971, dal 10 al 20%. Lo sgravio supplementare
del 10% si applica sulle retribuzioni relative ai
lavoratori assunti dopo la data del 31 dicembre 1970
depennando fra questi, in ordine di assunzione, un numero
di lavoratori pari a quello dei lavoratori che sono stati
licenziati dopo la stessa data.
Per i nuovi assunti dal 1o luglio 1976 al
31 dicembre 1980, ad incremento delle unita' effettivamente
occupate alla data del 30 giugno 1976 nelle aziende
industriali operanti nei settori che saranno indicati dal
CIPI, lo sgravio contributivo di cui al primo comma e'
concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei
datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della
previdenza sociale sino al periodo di paga in corso al
31 dicembre 1986 sulle retribuzioni assoggettate a
contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti
gestito dall'INPS.
Gli imprenditori sono tenuti a fornire all'INPS
tutte le notizie e le documentazioni necessarie a
dimostrare il diritto all'applicazione degli sgravi e
l'esatta determinazione degli stessi.
I datori di lavoro deducono l'importo degli
sgravi dal complesso delle somme dovute per contributi
all'INPS.
Il datore di lavoro che applichi gli sgravi in
misura maggiore di quella prevista a norma del presente
articolo, sara' tenuto a versare una somma pari a cinque
volte l'importo dello sgravio indebitamente applicato.
I proventi derivanti all'INPS dall'applicazione
delle sanzioni previste dal comma precedente sono devoluti
alla gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione
involontaria.
Ai fini del versamento all'INPS degli importi
relativi allo sgravio contributivo concesso per il periodo
1973-1980 ai sensi del primo e secondo comma del presente
articolo, il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
effettuare - a partire dall'anno 1977 - operazioni di
ricorso al mercato finanziario, fino alla concorrenza degli
importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS, nella
forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito
per le opere pubbliche o con altri Istituti di credito a
medio e lungo termine, a cio' autorizzati, in deroga anche
a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissioni
di buoni poliennali del tesoro, o di certificati di
credito. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2,
commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n.
394.".

ART. 39.
(Retribuzione pensionabile dei componenti
delle autorita' indipendenti).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il trattamento economico
comunque corrisposto sotto qualsiasi forma ai componenti delle
autorita' indipendenti e ai componenti degli organismi i cui
trattamenti sono equiparati o riferiti a quelli dei componenti delle
autorita' indipendenti, gia' iscritti all'atto della nomina ad enti
gestori di forme pensionistiche obbligatorie, costituisce base
contributiva e pensionabile: a) fino a concorrenza del trattamento
retributivo eventualmente in godimento dell'interessato all'atto
della nomina a componente dell'autorita' od organismo ivi
ricomprendendo i miglioramenti economici che sarebbero spettati, ove
superiore al massimale annuo della base retributiva e pensionabile
previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n.
335; b) nel limite del predetto massimale, negli altri casi, ivi
compresi i soggetti che all'atto della nomina non prestavano
attivita' di lavoro subordinato. I relativi contributi sono versati
alle gestioni previdenziali cui sia iscritto l'interessato.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 31 marzo
2000, si provvede ad individuare le autorita' e gli organismi di cui
al comma 1, diversi da quelli che svolgono la loro attivita' nelle
materie contemplate dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.





Note all'art. 39:
Al comma 1:
- Per il testo del comma 18 dell'art. 2 della
legge n. 335/1995 si veda in Nota all'art. 37, comma 1.
Al comma 2:
- L'art. 1 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 (Istituzione
di un Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio) e' il seguente:
"Art. 1. - E' istituito un "Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio , al quale
spetta l'alta vigilanza in materia di tutela del risparmio,
in materia di esercizio della funzione creditizia e in
materia valutaria.
Il Comitato e' composto del Ministro per il
tesoro, che lo presiede, e dei Ministri per i lavori
pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e
commercio, per il commercio con l'estero.
Si applicano, quanto alle competenze, alle
facolta' e alle funzioni del Comitato interministeriale, le
norme del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella
legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.".

ART. 40.
Norma di trasparenza).
1. A tutti gli enti pubblici e privati, inclusi quelli che
eroghino ai propri dipendenti trattamenti pensionistici o assegni
vitalizi integrativi o di base, nonche' quelli dipendenti dalle
regioni a statuto speciale, e' fatto obbligo di fornire all'Istituto
nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) e all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) tutti i dati necessari alla costituzione del Casellario
centrale dei pensionati di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni.
Analoghi dati possono essere forniti, con autonoma decisione, dagli
Organi costituzionali.





Note all'art. 40:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388 (Istituzione del casellario centrale
dei pensionati) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
marzo 1972, n. 82.

ART. 41.
(Fondi speciali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e delle
aziende elettriche private e il Fondo di previdenza per il personale
addetto ai pubblici servizi di telefonia sono soppressi. Con effetto
dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti i titolari di posizioni assicurative e i
titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti presso
i predetti soppressi fondi. La suddetta iscrizione e' effettuata con
evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti e continuano ad applicarsi le regole previste dalla
normativa vigente presso i soppressi fondi. Con la stessa decorrenza,
in relazione al processo di armonizzazione al regime generale delle
aliquote dovute dal settore elettrico, sono ridotti di 3,72 punti
percentuali il contributo dovuto per gli assegni al nucleo familiare
e di 0,57 punti percentuali il contributo per le prestazioni
economiche di maternita', ove dovuto.
2. Per le maggiori esigenze finanziarie derivanti dalle specifiche
regole gia' previste per i Fondi soppressi ai sensi del comma 1
rispetto a quelle dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al
medesimo comma 1:
a) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per i
dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private, e' stabilito
un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro pari a
complessive lire 4.050 miliardi, da erogare in rate annue di eguale
importo nel triennio 2000-2002. Tale importo include il minore onere
contributivo per i medesimi datori di lavoro corrispondente alle
riduzioni di cui al comma l. Il contributo puo' essere imputato dalle
imprese in bilancio negli esercizi in cui vengono effettuati i
pagamenti, ovvero in quote costanti negli esercizi dal 2000 al 2019;
b) con riferimento al soppresso Fondo di previdenza per il
personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, e' stabilito per
il triennio 2000-2002 un contributo a carico dei datori di lavoro
pari a lire 150 miliardi annue.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri
di ripartizione a carico delle aziende dei versamenti di cui al comma
2, nonche' le modalita' di corresponsione degli stessi all'INPS.

ART. 42.
(Fondo di previdenza per il clero).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000 il contributo annuo di cui
all'articolo 6, primo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 903,
dovuto dagli iscritti al Fondo di previdenza per il clero secolare e
per i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica, e' aumentato di lire 800.000 annue, fermi restando i
meccanismi di adeguamento del suddetto contributo di cui all'articolo
20 della citata legge n. 903 del 1973.
2. Per gli iscritti al Fondo di cui al comma 1 e' stabilita
l'elevazione a 68 anni dell'eta' anagrafica per il diritto alla
pensione di vecchiaia in ragione di un anno per ogni diciotto mesi a
decorrere dal 1o gennaio 2000. Con effetto dalla medesima data e con
la medesima scansione temporale e' stabilita l'elevazione del
relativo requisito minimo di contribuzione a venti contributi annui.
Sono conseguentemente adeguati i requisiti anagrafici e di
contribuzione di cui agli articoli 11, 15 e 16 della legge 22
dicembre 1973, n. 903, previsti al fine della rideterminazione degli
importi di pensione. L'eta' anagrafica per il pensionamento di
vecchiaia resta confermata a 65 anni per i soggetti che possono far
valere un'anzianita' contributiva pari o superiore a quaranta anni.
3. In deroga al comma 2 continua a trovare applicazione il
requisito minimo di contribuzione previsto dalla previgente normativa
nei confronti degli iscritti che, anteriormente alla data del 31
dicembre 1999, siano stati ammessi alla prosecuzione volontaria di
cui all'articolo 9 della citata legge n. 903 del 1973 e nei confronti
degli iscritti che alla data del 31 dicembre 1999 hanno maturato una
anzianita' contributiva tale che, anche se incrementata dai periodi
intercorrenti tra la predetta data e quella riferita all'eta' per il
pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe loro di conseguire il
requisito minimo contributivo di cui al comma 2 del presente
articolo. In ogni caso la somma di cui al terzo comma dell'articolo
15 della citata legge n.903 del 1973 si aggiunge tenendo conto del
requisito minimo di contribuzione previsto dal comma 2 del presente
articolo.
4. Dal 1o gennaio 2000 il Fondo di cui al comma 1 e' ordinato con
il sistema tecnico-finanziario a ripartizione.
5. All'articolo 1, quarto comma, della legge 22 dicembre 1973,
n.903, le parole: " pari a quello ufficiale di sconto maggiorato
dello 0,50 per cento con un minimo del 5,50 per cento " sono
sostituite dalle seguenti: " pari a quello fissato dall'INPS per la
generalita' delle gestioni deficitarie ".
6. A decorrere dal 1o gennaio 2000 l'iscrizione al Fondo di cui al
comma 1 e' estesa ai sacerdoti e ai ministri di culto non aventi
cittadinanza italiana e presenti in Italia al servizio di diocesi
italiane e delle Chiese o enti acattolici riconosciuti, nonche' ai
sacerdoti e ai ministri di culto aventi cittadinanza italiana,
operanti all'estero al servizio di diocesi italiane e delle Chiese o
enti acattolici riconosciuti.





Note all'art. 42:
Al comma 1:
- Il primo comma dell'art. 6 della legge 22
dicembre 1973,n. 903 (Istituzione del Fondo di previdenza
del clero e dei ministri di culto delle confessioni
religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei
relativi trattamenti pensionistici) cosi' recita:
"Art. 6 (Contributo a carico degli iscritti). -
Il Fondo e' alimentato dal contributo annuo
obbligatoriamente dovuto da ogni iscritto per tutto il
tempo per il quale dura l'obbligo della iscrizione, nonche'
dal contributo dello Stato di cui al successivo art. 21.".
- Il testo dell'art. 20 della legge n. 903/1973
e' il seguente:
"Art. 20 (Perequazione automatica delle
pensioni). - A decorrere dall'anno 1972, gli importi delle
pensioni a carico del Fondo vigenti al 1o gennaio di
ciascun anno, ivi compresi i trattamenti minimi, sono
aumentati in misura pari a quella stabilita in applicazione
della disciplina sulla perequazione automatica delle
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Agli importi delle pensioni a carico del Fondo
liquidate con decorrenza successiva al 1o gennaio 1972, ivi
compresi i trattamenti minimi, si applicano tutti gli
aumenti derivanti dalla disciplina sulla perequazione
automatica di cui al comma precedente, intervenuti fino
alla data di decorrenza della pensione.
Gli importi minimi delle pensioni stabiliti
all'art. 15 seguiranno automaticamente quelli che dovessero
essere stabiliti da provvedimenti di legge,
nell'assicurazione generale obbligatoria per la
invalidita', la vecchiaia ed i superstiti.
Con la stessa decorrenza dell'aumento delle
pensioni di cui al primo comma del presente articolo, il
contributo a carico degli iscritti e' aumentato con decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per il tesoro, in misura pari
all'aumento percentuale che ha dato luogo alle variazioni
degli importi delle pensioni.". Al comma 2:
- Il testo degli articoli 11, 15 e 16 della legge
n. 903/1973, e' il seguente:
"Art. 11 (Requisiti per il diritto alla pensione
di vecchiaia). - Il diritto alla pensione di vecchiaia si
acquista, a domanda, quando in favore dell'iscritto
risultino versati al Fondo almeno dieci contributi annui e
l'iscritto stesso abbia compiuto il 65o anno di eta'.
Ai fini del diritto alla pensione e della misura
di essa, la frazione di un anno di contribuzione superiore
a sei mesi si computa come un anno intero e non si computa
se uguale o inferiore.".
"Art. 15 (Importi delle pensioni). - La pensione
di vecchiaia e' costituita da una quota minima di lire
325.000 annue e decorre dal 1o gennaio 1971. A decorrere
dal 1o luglio 1972, il trattamento minimo e' elevato a lire
416.000 annue.
La pensione di invalidita' e' dovuta nella misura
minima di lire 455.000 annue.
Alle quote indicate nei precedenti commi, si
aggiungono lire 18.200 per ogni anno di contribuzione
eccedente il decimo.
La pensione ai superstiti e' corrisposta agli
aventi diritto di cui al precedente articolo, con le
aliquote previste nell'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti; tali
aliquote sono calcolate sull'importo della pensione
d'invalidita', oppure su quello della pensione di vecchiaia
se piu' favorevole, liquidata o che sarebbe spettata
all'iscritto al momento del decesso.
La pensione ai superstiti non puo' essere
corrisposta nell'importo complessivo inferiore a lire
416.000 annue.
Gli importi annui delle pensioni di vecchiaia, di
invalidita', ed ai superstiti, sono suddivisi in tredici
quote, di cui dodici sono corrisposte nel corso dell'anno e
la tredicesima in occasione delle festivita' natalizie.
Gli importi mensili delle pensioni sono
arrotondati a lire cinquanta.".
"Art. 16 (Maggiorazione della pensione di
vecchiaia per effetto del differimento dell'eta' di
pensionamento). - Qualora la domanda di pensione di
vecchiaia sia presentata dopo trascorso almeno un anno
intero dalla data di conseguimento dei requisiti previsti
dal precedente art. 11, l'importo minimo della pensione
viene maggiorato secondo i coefficienti previsti per le
eta' superiori a 65 anni nella tabella D allegata alla
legge 11 agosto 1972, n. 485 (7/b), relativa
all'assicurazione generale obbligatoria.
I contributi versati successivamente alla data di
conseguimento dei requisiti di cui al citato articolo 11,
danno luogo ad un incremento della pensione in misura pari
a lire 18.200 per ogni anno di contribuzione successiva al
conseguimento dei suddetti requisiti.". Al comma 3:
- Il testo dell'art. 9 della legge n. 903/1973 e'
il seguente:
"Art. 9 (Prosecuzione volontaria dell'iscrizione
al Fondo). - L'iscritto nei confronti del quale e' venuto a
cessare, per qualsiasi causa, l'obbligo della iscrizione al
Fondo, puo' proseguire la iscrizione medesima, mediante il
versamento di contributi volontari.
La relativa domanda deve essere presentata entro
cinque anni dalla cessazione dell'obbligo assicurativo.
La facolta' di contribuire volontariamente ai
sensi del presente articolo, puo' essere esercitata a
decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di
presentazione della domanda, previa autorizzazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.".
- Per il testo dell'art. 15 della legge n.
903/1973 si veda in nota al comma 2. Al comma 5:
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 903/1973,
come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 1 (Unificazione dei fondi del clero e dei
ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica: istituzione di un Fondo unico). - E' istituito
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di previdenza per il clero secolare e per i ministri
di culto delle confessioni religiose diverse dalla
cattolica" che nel presente e negli articoli seguenti e'
indicato con la parola "Fondo.
Il Fondo e' ordinato con il sistema
tecnico-finanziario della ripartizione dei capitali di
copertura.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale
amministra il Fondo, compila il rendiconto annuale,
facendone risultare le attivita' e le passivita', nonche'
le entrate e le spese di esercizio.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale
accredita al Fondo gli interessi, calcolati al saggio medio
ponderato di rendimento netto dei capitali provenienti dal
Fondo medesimo ed addebita gli interessi per le
anticipazioni fornite al Fondo in base ad un saggio pari a
quello fissato dall'INPS per la generalita' delle gestioni
deficitarie.
Ogni cinque anni l'istituto provvede alla
compilazione del bilancio tecnico del Fondo. In relazione
alle risultanze di tale bilancio la misura dei contributi
individuali di cui al successivo art. 6 puo' essere
modificata con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il Fondo subentra nelle attivita' e passivita',
negli oneri e nei diritti, nonche' nel patrimonio, nelle
riserve comunque costituite ed in quanto altro di
pertinenza dei fondi gia' istituiti con le leggi in data
5 luglio 1961, numeri 579 e 580 e soppressi per effetto
dell'art. 28 della presente legge.".

ART. 43
(Fondo pensioni dei dipendenti della Ferrovie dello Stato Spa).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello
Stato, istituito con la legge 9 luglio 1908, n. 418, e' soppresso. A
decorrere dalla medesima data e' istituito presso l'INPS un apposito
Fondo speciale al quale e' iscritto obbligatoriamente, con effetto
dalla stessa data, tutto il personale dipendente dalla Ferrovie dello
Stato Spa. Nel predetto Fondo speciale l'iscrizione di ciascun
soggetto determina la costituzione di una posizione previdenziale
complessiva conforme all'anzianita' assicurativa ed all'anzianita'
contributiva vantata presso il soppresso Fondo, ivi comprese le
anzianita' connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto o
di ricongiunzione di periodi assicurativi.
2. Al Fondo speciale di cui al comma 1 affluiscono:
a) l'ammontare delle contribuzioni complessive a carico dei
datori di lavoro e dei lavoratori nella misura prevista dalla
normativa vigente per il soppresso Fondo;
b) l'ammontare degli altri trasferimenti o versamenti previsti a
copertura degli oneri per le anzianita' assicurative e le anzianita'
contributive connesse all'eventuale esercizio di facolta' di riscatto
o di ricongiunzione di periodi assicurativi;
c) tutte le attivita' e le passivita' quali risultano dalla
contabilita' del soppresso Fondo alla data del 31 dicembre 1999.
3. Sono a carico del Fondo speciale di cui al comma 1 i
trattamenti pensionistici in essere nonche' quelli da liquidare in
favore dei lavoratori iscritti, secondo le regole previste dalla
normativa vigente, presso il soppresso Fondo. Gli eventuali squilibri
gestionali del Fondo speciale di cui al comma 1 restano a carico del
bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 210, ultimo comma, primo
periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
4. Al Fondo speciale di cui al comma 1 sovrintende un comitato
amministratore, la cui composizione ed i cui compiti sono determinati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
5. Ai fini dello svolgimento dei compiti di gestione del Fondo
speciale di cui al comma 1, con effetto dalla data di cui al medesimo
comma 1 e' trasferito all'INPS il personale della Ferrovie dello
Stato Spa adibito in via esclusiva o prevalente al servizio delle
pensioni, nei limiti di un contingente di 250 unita' entro il termine
di due anni. Alla copertura della relativa spesa per l'INPS, valutata
in lire 20 miliardi su base annua, si provvede, attraverso
corrispondente riduzione delle somme dovute alla Ferrovie dello Stato
Spa a titolo di corrispettivo per i contratti di programma in essere
tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e la Ferrovie
dello Stato SPa. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, vengono definite le modalita' di inquadramento del
predetto personale nei ruoli dell'INPS.
6. In sede di prima applicazione i rapporti tra la Ferrovie dello
Stato Spa, l'INPS e gli altri enti ed amministrazioni interessati
sono regolati da apposite convenzioni atte a garantire la continuita'
delle funzioni.
7. Le necessarie norme attuative del presente articolo sono
definite con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.





Note all'art. 43:
Al comma 1:
- La legge 9 luglio 1908, n. 41, relativa ai
provvedimenti per le pensione per il trattamento del
personale delle ferrovie dello Stato e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del Regno 25 luglio 1908, n. 173. Al
comma 3:
- Si riporta il testo dell'art. 210 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
(Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento
di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato):
"Art. 210 (Fondo ed entrate del Fondo). - Le
spese a carico del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle pensioni da corrispondersi agli aventi
diritto;
b) dalle indennita' una tantum da
corrispondersi in luogo di pensione e dei trattamenti
similari;
c) dai contributi per l'assistenza sanitaria a
favore dei pensionati, da corrispondersi all'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Le entrate del Fondo pensioni sono costituite:
a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie a
carico degli iscritti, previste dal successivo art. 211;
b) da un contributo dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, da stanziare nelle spese correnti del
bilancio della stessa azienda, in ragione di cinque volte e
mezzo l'ammontare delle ritenute ordinarie e straordinarie
a carico degli iscritti;
c) dalle quote di trattamento liquidate a
favore del Fondo pensioni dalla gestione marittimi della
Cassa nazionale per la previdenza marinara in applicazione
della legge 27 luglio 1967, n. 658;
d) dagli interessi sul patrimonio di cui al
precedente articolo e da ogni altro eventuale provento di
competenza del Fondo pensioni.
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese del
Fondo pensioni indicate nel primo comma del presente
articolo con un contributo da stabilirsi, per ogni
esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra
le stesse spese e le entrate del Fondo. Tale contributo e'
iscritto nello stato di previsione della spesa del
Ministero del tesoro e, correlativamente, nello stato di
previsione dell'entrata dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato, in apposito capitolo della gestione
del Fondo pensioni; esso viene corrisposto all'Azienda
suddetta in rate mensili.".

ART. 44.
(Disposizioni in materia di obblighi contributivi).
1. La disposizione contenuta nel comma 3-sexies dell'articolo 5
del decreto-Legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relativa
all'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi
nella misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale
contributivo, si applica anche alle imprese operanti nel settore
agricolo che abbiano recepito o recepiscano, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore, della presente legge, gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo.





Note all'art. 44:
- L'art. 5, comma 3-sexies, del decreto-legge 1o
ottobre 1996,n. 520 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
modificato dall'art. 23 della legge n. 196/1997 e dall'art.
75 della legge n. 448/1998, risulta il seguente:
"3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo
provinciale di riallineamento, l'impresa puo' individuare,
in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di
recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i
rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo di
recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti
che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa
adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori
interessati in quel momento in forza all'azienda,
l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella
misura della retribuzione fissata dal contratto di
riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del
minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi
contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento
in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari
importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre
solare successivo al contratto di recepimento, con
maggiorazione degli interessi di cui all'art. 20, comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative
prestazioni sono commisurate all'entita' dei contributi
versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del
competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della
relativa contravvenzione ovvero di ogni altra sanzione
amministrativa e civile. Ai fini dell'adempimento degli
obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa
operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo
provinciale di riallineamento puo' utilizzare, anche
mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle
dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.".

ART. 45.
(Disposizioni in materia di autotrasporto).
1. A decorrere dall'anno 2000 e' autorizzata la spesa annua di
lire:
a) 41 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40;
b) 23 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998;
c) 90 miliardi per la proroga degli interventi previsti dal
comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 451 del 1998.





Note all'art. 45:
- L'art. 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.
451 (Disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del
trasporto pubblico e del-l'autotrasporto) convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' il
seguente:
"1. Gli importi di cui all'art. 3, comma 2, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, recante
disposizioni fiscali per le imprese di autotrasporto di
cose per conto di terzi, sono elevati rispettiva-mente a L.
35.500 e L. 71.000 per il periodo di imposta relativo
all'anno 1998. Il relativo onere e' determinato in lire 41
miliardi per l'anno 1999.
2. I premi INAIL per i dipendenti delle imprese
di autotrasporto in conto di terzi sono ridotti per il 1999
nei limiti di lire 40 miliardi. I minori introiti derivanti
dall'applicazione del presente articolo sono rimborsati
all'INAIL nei limiti di lire 40 miliardi, per l'anno 1999,
dietro presentazione di apposita rendicontazione.
3. Per l'anno 1998 e' assegnato al comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori l'importo di
lire 140 miliardi, da utilizzare entro il 31 dicembre 1999,
per la protezione ambientale e per la sicurezza della
circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni
con gli enti gestori delle stesse. Entro il 31 dicembre
1999 il Ministro dei trasporti e della navigazione presenta
al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente
comma. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di
conversione del presente decreto, emana con apposita
direttiva norme per dare attuazione ad un sistema di
riduzione compensata di pedaggi autostradali e per
interventi di protezione ambientale, al fine di consentire
l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo
tenendo conto dei criteri definiti con precedenti
interventi legislativi in materia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari complessivamente a lire 140
miliardi per l'anno 1998 e lire 81 miliardi per l'anno
1999, si provvede, quanto a lire 140 miliardi per l'anno
1999 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per l'anno 1998, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione; quanto a lire 81 miliardi
per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, per l'anno 1999, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dei trasporti e della navigazione.".

CAPO IV
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

ART. 46.
(Mutui con oneri a carico dello Stato).
1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato a rinegoziare, in favore di tutti i soggetti
interessati, entro il 31 marzo 2000, i mutui con oneri a totale o
parziale carico dello Stato le cui condizioni siano disallineate
rispetto a quelle medie praticate sul mercato per operazioni analoghe
alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamenti adottati, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il
Ministro delle finanze, possono essere emanate disposizioni intese ad
agevolare la rinegoziazione dei mutui di cui al comma l.
3. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica riferisce al Parlamento sui risultati dell'attuazione del
presente articolo.





Nota all'art. 46:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri) e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del
ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la
legge espressamente conferisca tale potere. Tali
regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri,
possono essere adottati con decreti interministeriali,
ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri
prima della loro emanazione.".

ART. 47.
(Rimborso dei buoni postali).
1. Dopo l'articolo 178 del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e' inserito il
seguente:
" ART. 178-bis - (Ulteriori forme di rimborso anticipato dei
buoni). - 1. Il Ministro del tesoro del bilancio e della
programmazione economica, con proprio decreto, su proposta del
direttore generale della Cassa depositi e prestiti, puo' definire,
per i sottoscrittori che ne facciano richiesta, forme di rimborso
anticipato dei buoni postali fruttiferi, diverse da quelle previste
dal presente capo, e la sostituzione, integrale o parziale, della
quota capitale, inizialmente sottoscritta, con apposite serie di
buoni postali fruttiferi denominati in euro ".
2. In materia di esercizio del servizio di tesoreria degli enti
locali, disciplinato i sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, resta
applicabile la disposizione di cui all'articolo 40, comma 1, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.





Note all'art. 47:
- Il testo dell'art. 178 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta
e di telecomunicazioni) e' il seguente:
"Art. 178 (Rimborso dei buoni). - I buoni postali
sono rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione.
Possono essere rimborsati da altri uffici, nei
limiti di taglio in cui sono autorizzati ad emetterli, con
le condizioni e modalita' indicate dal regolamento.
A semplice richiesta dell'esibitore,
l'amministrazione effettua la conversione dei buoni postali
in altri buoni a tasso di interesse maggiore di quello dei
titoli esibiti. I nuovi buoni devono recare la medesima
intestazione e gli stessi eventuali vincoli dei buoni da
convertire.
Nei casi di cui al precedente comma deve essere
convertito l'intero montante dei titoli esibiti, salvo
l'eccedenza inferiore al taglio minimo dei buoni,
eventualmente residuata dall'operazione. Tale eccedenza,
qualora non sia integrata dall'esibitore in modo da
consentire la emissione di un buono del taglio minimo,
viene depositata su un libretto di risparmio nominativo
recante la stessa intestazione e gli stessi vincoli dei
titoli esibiti.".
- Il testo dell'art. 50 del D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti
locali) e' il seguente:
"Art. 50 (Soggetti abilitati a svolgere il
servizio di tesoreria). - 1. Gli enti locali di cui
all'art. 1, comma 2, hanno un servizio di tesoreria che
puo' essere affidato:
a) per i comuni capoluoghi di provincia, le
province, le citta' metropolitane, ad una banca autorizzata
a svolgere l'attivita' di cui all'art. 10 del decreto
legislativo 10 settembre 1993, n. 385;
b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le
comunita' montane e le unioni di comuni, anche a societa'
per azioni regolarmente costituite con capitale sociale
interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi
per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la
riscossione dei tributi degli enti locali e che alla data
del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice
rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria
unica. Le societa' di cui alla presente lettera dovranno
adeguare il capitale sociale a quello minimo richiesto
dalla normativa vigente per le banche di credito
cooperativo entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Le convenzioni per i
servizi di tesoreria, scadute e non ancora assegnate alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
rinnovate alle stesse condizioni con l'obbligo di mantenere
il rapporto di lavoro del personale addetto in via
esclusiva al servizio.
2. (In conformita' all'art. 32, comma 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, a richiesta dell'ente locale il concessionario della
riscossione assume il servizio di tesoreria).".
- Il testo del comma 1 dell'art. 40 della citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"1. La societa' Poste italiane S.p.a. e'
autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli
enti pubblici, secondo modalita' stabilite con convenzione.
La societa' Poste italiane S.p.a. e' altresi' autorizzata a
effettuare incassi e pagamenti per conto delle
amministrazioni pubbliche. A tal fine puo' eseguire
operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso
la tesoreria statale, con modalita' da stabilire
convenzionalmente.".

ART. 48.
(Operazioni in titoli di Stato sul mercato
secondario e gestione della liquidita').
1. All'articolo 8 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
" Per promuovere l'efficienza dei mercati finanziari, il Ministro
del tesoro del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato, anche in deroga alle norme di contabilita' generale
dello Stato ad emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti
mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od altre in
uso nei mercati finanziari internazionali. Tali operazioni, in
considerazione del loro carattere transitorio, non modificano la
consistenza dei relativi prestiti e danno luogo alla movimentazione
di un apposito conto della gestione di tesoreria. I conseguenti
effetti finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello
Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica. Con le stesse modalita' il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e'
autorizzato a procedere a operazioni di prestito sul mercato
interbancario ".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica puo' autorizzare interventi di gestione delle
disponibilita' liquide degli enti della pubblica amministrazione, al
fine di aumentarne la redditivita', affidandone il coordinamento al
Dipartimento del tesoro, anche per le valutazioni di compatibilita'
finanziaria.
3. Su tutte le somme di pertinenza dello Stato o di altri enti
pubblici, affidate in gestione o depositate a qualsiasi titolo presso
un istituto di credito, deve essere corrisposto un interesse pari al
tasso ufficiale di riferimento pubblicato dalla Banca d'Italia ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.





Note all'art. 48:
- Il testo dell'art. 8 della legge 22 dicembre
1984, n. 887 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 1985),
a seguito delle integrazioni apportate dal presente
articolo, e' il seguente:
"Art. 8. - Per l'anno 1985 le anticipazioni dello
Stato all'amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni ed all'Azienda autonoma delle ferrovie
dello Stato per il pareggio dei relativi bilanci restano
stabilite, rispettivamente, in lire 1.990.865.950.000 ed in
lire 1.798.020.984.000.
E' altresi' autorizzata la concessione di una
anticipazione di lire 835.500 milioni in favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
a fronte delle maggiori spese afferenti agli esercizi 1983
e 1984.
Le riduzioni previste per i viaggi in regime
concessionale sulle ferrovie dello Stato sono ridotte di 10
punti rispetto a quelle in vigore al 30 novembre 1983.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dei trasporti predispone un
piano per la graduale soppressione, in non piu' di tre
anni, sia delle linee a scarso traffico, il cui esercizio
non abbia una funzione integrativa dei servizi svolti sulle
linee della rete fondamentale, sia degli impianti passivi
posti sulle linee della stessa rete.
Il predetto piano deve anche prevedere, entro i
suddetti limiti di tempo, la soppressione di eventuali
ulteriori obblighi di esercizio non indispensabili a
garantire la fornitura di sufficienti servizi di trasporto.
Il Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro del tesoro, d'intesa con la regione interessata,
e' autorizzato a dichiarare la risoluzione consensuale
ovvero il riscatto delle concessioni le cui linee
ferroviarie risultano essenziali al fine di rendere
funzionale nel breve periodo l'assetto definitivo di reti
integrate nel sistema ferroviario nazionale, assumendo per
il 1985 la gestione commissariale governativa anche delle
autolinee sostitutive ed integrative esistenti. Il relativo
onere e' valutato in lire 30 miliardi per l'anno 1985.
Il Ministro dei trasporti e' altresi' autorizzato
a procedere ad una ulteriore revisione triennale della
sovvenzione annua di esercizio, come quella prevista
dall'art. 1 della legge 29 novembre 1971, n. 1080, per le
ferrovie esercitate in regime di concessione che, non
ammesse a fruire dei benefici di cui alla legge 8 giugno
1978, n. 297, abbiano ottenuto gli acconti di cui al D.L.
13 marzo 1980, n. 66, convertito in legge dalla legge
16 maggio 1980, n. 176, ed all'art. 27 della legge 7 agosto
1982, n. 526, provvedendo allo scomputo degli acconti
suddetti. L'onere relativo, valutato in lire 200 miliardi a
tutto il 1984, e' ripartito nel triennio 1985-1987 in
ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1985 e di lire 65
miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987.
A parziale copertura degli oneri derivanti per
l'anno 1985 dal sesto e settimo comma si fa fronte, quanto
a lire 40 miliardi, con corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario
1984, all'uopo utilizzando la voce "Risanamento
tecnico-economico delle ferrovie in regime di concessione o
in gestione commissariale governativa".
Gli interventi finanziari dello Stato e di altri
enti pubblici in favore delle aziende esercenti pubblici
servizi di trasporto in regime di concessione ed in
gestione governativa non sono considerati contributi ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli
arti-coli 28, secondo comma, e 29, ultimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
Nell'ambito delle assegnazioni del piano
integrativo di cui alla legge 12 febbraio 1981, n. 17, un
fondo di lire 50 miliardi per anno, nel triennio 1985-1987,
e' finalizzato al finanziamento di accordi, stipulati fra
l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e gli enti
locali, aventi ad oggetto interventi finalizzati alla
realizzazione di progetti di trasporto integrato nelle aree
metropolitane.
La convenzione approvata dal Ministro dei
trasporti equivale all'intesa di cui all'art. 81, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 ed ha diretta efficacia di
variazione degli strumenti urbanistici. A tal fine si
adottano le misure di pubblicita', nazionali o locali, in
relazione al suo contenuto.
Per il finanziamento degli interventi previsti
dal piano decennale di sviluppo e potenziamento dei servizi
di telecomunicazioni, a cura delle aziende dipendenti dal
Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si
provvede con anticipazioni della Cassa depositi e prestiti
sui fondi dei conti correnti postali di cui all'art. 1 del
D.Lgs.Lgt. 22 novembre 1945, n. 822, per l'importo
complessivo di lire 5.000 miliardi nel periodo 1985-1994.
Le anticipazioni, di cui al comma precedente, non possono
superare, per ciascuno degli anni dal 1985 al 1987, il
limite di 200 miliardi di lire a favore
dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
e di 300 miliardi di lire a favore dell'Azienda di Stato
per i servizi telefonici.
Negli anni successivi i predetti limiti sono
stabiliti dalla legge finanziaria.
L'ammortamento delle singole anticipazioni della
Cassa depositi e prestiti e' assunto a carico del bilancio
dello Stato ed e' effettuato in non piu' di 35 anni al
tasso del 3,70 per cento annuo. Al relativo onere, valutato
in lire 26 miliardi nell'anno 1986 ed in lire 52 miliardi
nell'anno 1987, si provvede mediante apposito stanziamento
da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del
tesoro a decorrere dall'anno finanziario 1986.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della
legge 12 febbraio 1981, n. 17, l'importo complessivo di cui
al terzo comma dell'art. 1 della stessa legge, gia' elevato
da lire 12.450 miliardi a lire 18.850 miliardi con l'art.
7, primo comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, e'
ulteriormente aumentato di lire 15.900 miliardi.
Conseguentemente, gli importi stabiliti al primo e al terzo
comma dell'art. 2 della citata legge 12 febbraio 1981, n.
17, sono elevati, rispettivamente, di lire 14.500 miliardi,
per gli impianti fissi, e di lire 1.400 miliardi per il
materiale rotabile.
Detta maggiore occorrenza di lire 15.900
miliardi, nonche' l'importo di lire 6.400 miliardi di cui
all'art. 7 della legge 26 aprile 1983, n. 130, sono
destinati, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge
12 febbraio 1981, n. 17, secondo necessita', alla revisione
dei prezzi e al completamento delle opere e delle forniture
previste, ai fini dell'integrale realizzazione del
programma di cui al decreto del Ministro dei trasporti
10 settembre 1981, n. 1881.
Al finanziamento della maggiore occorrenza di
lire 15.900 miliardi si provvede con operazioni di credito
cui si applicano tutte le disposizioni previste dagli
articoli 4 e 5 della legge 12 febbraio 1981, n. 17.
L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e'
autorizzata ad assumere, anche in via immediata, impegni
fino alla concorrenza della predetta maggiore occorrenza di
15.900 miliardi di lire.
I pagamenti non possono superare i limiti degli
stanziamenti che sono iscritti nel bilancio della predetta
Azienda, i quali, per effetto delle disposizioni di cui ai
precedenti commi, restano determinati come segue:
a) lire 4.300 miliardi per l'anno 1986;
b) lire 3.000 miliardi per l'anno 1987;
c) lire 12.900 miliardi per gli anni 1988 e
successivi.
Per provvedere alla realizzazione del programma
triennale 1979-1981, predisposto dall'Azienda nazionale
autonoma delle strade (ANAS) in attuazione dell'art. 41
della legge 21 dicembre 1978, n. 843, l'importo di lire
3.500 miliardi, gia' autorizzato con art. 17 della legge
7 agosto 1982, n. 526, e' ulteriormente elevato a lire
5.500 miliardi.
L'integrazione di lire 2.000 miliardi e' iscritta
nello stato di previsione del Ministero del tesoro in
ragione di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni
finanziari dal 1985 al 1988 ed e' versata all'ANAS in
relazione alle effettive esigenze di cassa dell'Azienda
connesse con la realizzazione del predetto programma.
Lo stanziamento di cui al comma precedente, fino
ad un importo massimo di lire 100 miliardi per ciascun
esercizio, puo' essere destinato dall'ANAS a maggior
finanziamento degli interventi derivanti dall'attuazione
dell'art. 5 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, il programma di interventi dell'ANAS
di cui ai commi precedenti e' presentato al Parlamento per
acquisire il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che deve essere espresso entro i successivi
trenta giorni.
Per il finanziamento del programma triennale di
cui al ventiduesimo comma, l'ANAS e' autorizzata a
contrarre prestiti con la Banca europea per gli
investimenti (BEI) oppure, previo parere del consiglio di
amministrazione dell'Azienda stessa e del Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, prestiti
anche obbligazionari sia all'interno che all'estero per
l'ammontare netto di lire 1.500 miliardi per l'esecuzione
dei programmi costruttivi durante il triennio 1985-1987.
Le operazioni di credito sono contratte nelle
forme, alle condizioni e con le modalita' stabilite in
apposite convenzioni, da stipularsi fra l'ANAS e gli enti
mutuanti, previa autorizzazione del Ministero del tesoro.
L'onere dei suddetti prestiti e' assunto a carico
del bilancio dello Stato mediante iscrizione delle relative
rate di ammortamento, per capitale ed interessi, in
appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero
del tesoro. Il ricavo netto dei prestiti contratti sul
mercato interno ed il controvalore in lire dei prestiti
contratti all'estero sono portati a scomputo degli importi
annualmente iscritti nello stato di previsione del
Ministero del tesoro ai sensi del ventitreesimo comma del
presente articolo e del secondo e terzo comma dell'art. 7
della legge 30 marzo 1981, n. 119.
Il Ministro del tesoro, tenuto conto delle
condizioni del mercato, puo' ristrutturare il debito
pubblico interno ed estero attraverso operazioni di
trasformazione di scadenze, di scambio o sostituzione di
titoli di diverso tipo, o altri strumenti operativi
previsti dalla prassi dei mercati finanziari. Il Ministro
del tesoro puo' altresi' autorizzare gli enti pubblici
economici e le societa' per azioni a prevalente capitale
pubblico ad effettuare le stesse operazioni per il loro
indebitamento sull'interno e sull'estero.
Per promuovere l'efficienza dei mercati
finanziari, il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato, anche in deroga
alle norme di contabilita' generale dello Stato, ad
emettere temporaneamente tranche di prestiti vigenti
mediante ricorso ad operazioni di pronti contro termine od
altre in uso nei mercati finanziari internazionali. Tali
operazioni, in considerazione del loro carattere
transitorio, non modificano la consistenza dei relativi
prestiti e danno luogo alla movimentazione di un apposito
conto della gestione di tesoreria. I conseguenti effetti
finanziari vengono imputati all'entrata del bilancio dello
Stato ovvero gravano sugli oneri del debito fluttuante,
secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con
le stesse modalita' il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e' autorizzato a procedere a
operazioni di prestito sul mercato interbancario.".
- Il testo dell'art. 2 del D.Lgs. 24 giugno 1998,
n. 213 (Disposizioni per l'introduzione dell'Euro
nell'ordinamento nazionale, a norma dell'art. 1, comma 1,
della legge 17 dicembre 1997, n. 433) e' il seguente:
"Art. 2 (Parametri di indicizzazione). - 1. A
decorrere dal 1o gennaio 1999 e per un periodo massimo di
cinque anni la Banca d'Italia determina periodicamente un
tasso la cui misura sostituisce quella della cessata
ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto),
di cui all'art. 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 82, al
fine dell'applicazione agli strumenti giuridici che vi
facciano rinvio quale parametro di riferimento. Detto tasso
e' inizialmente determinato nella misura dell'ultimo tasso
di sconto e successivamente modificato dal Governatore
della Banca d'Italia, con proprio provvedimento da
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, tenendo conto delle variazioni riguardanti lo
strumento monetario adottato dalla Banca Centrale Europea
che la Banca d'Italia considerera' piu' comparabile al
tasso ufficiale di sconto in termini di funzione, di
frequenza, di variazioni e tipo di effetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, i
parametri finanziari di indicizzazione venuti meno a
seguito dell'introduzione dell'euro si considerano
automaticamente sostituiti dai nuovi parametri finanziari
che il mercato nel quale i parametri cessati venivano
rilevati adotta in loro sostituzione. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sentita la Banca d'Italia, dichiara con proprio decreto
l'avvenuta sostituzione.
3. Nel caso dei parametri a sostituzione non
automatica si fa ricorso, in mancanza di una diversa
previsione contenuta negli strumenti giuridici o di accordo
sulla determinazione dei parametri sostitutivi, ad un
arbitratore unico o ad un collegio di tre arbitratori se il
valore dello strumento giuridico supera i cinquecento
milioni.
4. Gli arbitratori sono scelti di comune accordo
dalle parti o, in caso di disaccordo, sono designati, su
istanza di chi vi ha interesse, dal presidente del
tribunale del luogo ove il contratto e' stato concluso.
5. Gli arbitratori, entro 45 giorni
dall'accettazione dell'incarico, prorogabili per un massimo
di altri 45 giorni, determinano il parametro sostitutivo
assicurandone l'equivalenza economico-finanziaria rispetto
al parametro cessato. Il compenso degli arbitratori e' a
carico delle parti. Per quanto non diversamente disposto si
applica l'art. 1349 del codice civile.".