Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29- 01- 2000


LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (GU n. 23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n.23)

TITOLO IV - INTERVENTI PER LO SVILUPPO
CAPO I
DISPOSIZIONI PER AGEVOLARE LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E DELL'OCCUPAZIONE

ART. 49.
(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternita').
1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti
intervenuti successivamente al 1o luglio 2000 per i quali e'
riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale
obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se
inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se
il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale
valore, e' posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente,
e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione
dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi
per maternita', a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti
percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti per le
gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed
esercenti attivita' commerciali, la misura del contributo annuo di
cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, e'
rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre
gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di
maternita', alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con
i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che
preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi
versati e prestazioni assicurate.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per
l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si
provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura
finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e
2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625
miliardi, e' autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota
parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1,
lettere o) e s), nonche' degli oneri derivanti dall'articolo 60 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700
miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001,
e' autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo
generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai
lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono cosi' modificate:
a) per i datori di lavoro:
1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' stabilito
nella misura del 23,81 per cento;
2) il contributo dovuto per il personale assunto
successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, e' soppresso;
3) il contributo per assegni al nucleo familiare e' stabilito
nella misura del 2,48 per cento;
4) il contributo per l'indennita' di malattia e' stabilito
nella misura del 2,22 per cento;
5) il contributo per l'indennita' di maternita' e' ridotto
dello 0,57 per cento;
b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo
1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n.
414, e' stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di
cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 414, e' abrogato.
7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4,
valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in
lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "
Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
finanze;
b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori
entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge.
8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero
in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto
o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale
obbligatoria della maternita', e' corrisposto, per ogni figlio nato,
o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa
data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire
3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna
prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della
maternita', ovvero per la quota differenziale rispetto alla
prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore,
quando si verifica uno dei seguenti casi:
a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una
qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternita' e possa far
valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai
diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo
ingresso del minore nel nucleo familiare;
b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita
del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti
dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa,
cosi' come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data
della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo
familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali
prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi
decreti e' altresi' definita la data di inizio del predetto periodo
nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro
durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere
tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove
mesi antecedenti alla nascita.
9. L'assegno di cui al comma 8, che e' posto a carico dello Stato,
e' concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da
presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla
nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204.
11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui
al comma 8 sono rivalutati al 1o gennaio di ogni anno, sulla base
della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
12. A decorrere dal 1o luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo
66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' concesso alle donne
residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di
soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della
maternita', alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo
66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1o luglio
2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla
stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le
disposizioni di cui al comma 11.
13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei
quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere
corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del
minore.
14. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per
l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in
vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto
applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina
previgente.
15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con
esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, e' valutato in lire 92
miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in
lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento
della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei
pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni
italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che
dovessero avviarsi nell'anno 2000, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La
ripartizione del fondo tra i soggetti interessati e' effettuata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.





Note all'art. 49:
Al comma 1:
- L'art. 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546
(indennita' di maternita' per le lavoratrici autonome) e'
il seguente:
"Art. 6 (Copertura degli oneri). - 1. Alla
copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della
presente legge, si provvede con un contributo annuo di L.
18.000 per unita' attiva iscritta all'assicurazione
generale obbligatoria per l'invalidita', vecchiaia e
superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, artigiani ed esercenti attivita' commerciali, a
partire dal 10 gennaio 1988. Al comma 2:
- L'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) cosi' recita:
"Art 8 (Tassazione sulle emissioni di anidride
carbonica e misure compensative). - 1. Al fine di
perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di
anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali
secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1o-11
dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali
sono rideterminate in conformita' alle disposizioni dei
successivi commi.
2. La variazione delle accise sugli oli minerali
per le finalita' di cui al comma 1 non deve dar luogo ad
aumenti della pressione fiscale complessiva. A tal fine
sono adottate misure fiscali compensative e in particolare
sono ridotti i prelievi obbligatori sulle prestazioni di
lavoro.
3. L'applicazione delle aliquote delle accise
come rideterminate ai sensi del comma 4 e la modulazione
degli aumenti delle stesse aliquote di cui al comma 5
successivamente all'anno 2000 sono effettuate in relazione
ai progressi nell'armonizzazione della tassazione per le
finalita' di cui al comma 1 negli Stati membri
dell'Unioneeuropea.
4. La misura delle aliquote delle accise vigenti
di cui alla voce "Oli minerali" dell'allegato 1 al testo
unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504 e successive modificazioni, e al numero 11 della
Tabella A allegata al medesimo testo unico, nonche' la
misura dell'aliquota stabilita nel comma 7, sono
rideterminate a decorrere dal 1o gennaio 2005 nelle misure
stabilite nell'allegato 1 annesso alla presente legge.
5. Fino al 31 dicembre 2004 le misure delle
aliquote delle accise sugli oli minerali nonche' quelle sui
prodotti di cui al comma 7, che, rispetto a quelle vigenti
alta data di entrata in vigore della presente legge,
valgono a titolo di aumenti intermedi, occorrenti per il
raggiungimento progressivo della misura delle aliquote
decorrenti dal 1o gennaio 2005, sono stabilite con decreti
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
dell'apposita Commissione del CIPE, previa deliberazione
del Consiglio dei Ministri.
6. Fino al 31 dicembre 2004 e con cadenza
annuale, per il conseguimento degli obiettivi di cui al
comma 1, tenuto conto del valore delle emissioni di
anidride carbonica conseguenti all'impiego degli oli
minerali nonche' dei prodotti di cui al comma 7 nell'anno
precedente, con i decreti di cui al comma 5 sono stabilite
le misure intermedie delle aliquote in modo da assicurare
in ogni caso un aumento delle singole aliquote
proporzionale alla differenza, per ciascuna tipologia di
prodotto, tra la misura di tali aliquote alla data di
entrata in vigore della presente legge e la misura delle
stesse stabilite nell'allegato di cui al comma 4, nonche'
il contenimento dell'aumento annuale delle misure
intermedie in non meno del 10 e in non piu' del 30 per
cento della predetta differenza.
7. A decorrere dal 1o gennaio 1999 e' istituita
una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di
carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale
emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato
"Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di
combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del
Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli
minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di
cui al numero 11 della tabella A dell'allegato 1 annesso
alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono
fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.
8. L'imposta e' versata, a titolo di acconto, in
rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati
nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua
alla fine del primo trimestre dell'anno successivo
unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione
annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno
precedente, nonche' al versamento della prima rata di
acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono
detratte dal versamento della prima rata di acconto e. ove
necessario, delle rate successive. In caso di cessazione
dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale
e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi
suc-cessivi.
9. In caso di inosservanza dei termini di
versamento previsti al comma 8 si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di denaro dal
doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i
principi generali stabiliti dal decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle
disposizioni del comma 8 si applica la sanzione
amministrativa prevista dall'articolo 50 del testo unico
approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
10. Le maggiori entrate derivanti per effetto
delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono
destinate:
a) a compensare la riduzione degli oneri
sociali gravanti sul costo del lavoro;
b) a compensare il minor gettito derivante
dalla riduzione. operata annualmente nella misura
percentuale corrispondente a quella dell'incremento, per il
medesimo anno, dell'accisa applicata al gasolio per
autotrazione, della sovrattassa di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786. Tale
sovratassa e' abolita a decorrere dal 1o gennaio 2005;
c) a compensare i maggiori oneri derivanti
dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio
da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
nei comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, nelle province nelle quali oltre il 70 per cento dei
comuni ricade nella zona climatica F, nei comuni non
metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al
predetto decreto del Presidente della Repubblica e
individuati con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e nei comuni della regione Sardegna e
delle isole minori, per consentire a decorrere dal 1999,
ove occorra anche con credito d'imposta, una riduzione del
costo del gasolio da riscaldamento impiegato nei territori
predetti non inferiore a lire 200 per ogni litro ed una
riduzione del costo del gas di petrolio liquefatto anche
miscelato ad aria e distribuito attraverso reti canalizzate
corrispondente al contenuto di energia del gasolio da
riscaldamento;
d) a concorrere, a partire dall'anno 2000, al
finanziamento delle spese di investimento sostenute
nell'anno precedente per la riduzione delle emissioni e
l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di
combustione per la produzione di energia elettrica nella
misura del 20 per cento delle spese sostenute ed
effettivamente rimaste a carico, e comunque in misura non
superiore al 25 per cento dell'accisa dovuta a norma del
presente articolo dal gestore dell'impianto medesimo
nell'anno in cui le spese sono effettuate. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro
delle finanze, determina la tipologia delle spese
ammissibili e le modalita' di accesso all'agevolazione;
e) a compensare la riduzione degli oneri
gravanti sugli esercenti le attivita' di trasporto merci
per conto terzi da operare, ove occorra, anche mediante
credito d'imposta pari all'incremento, per il medesimo
anno, dell'accisa applicata al gasolio per autotrazione;
f) a misure compensative di settore con
incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per
l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonche' per
la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con
biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle
predette zone climatiche E ed F, con la concessione di
un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire
20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fomito, da
traslare sul prezzo di cessione all'utente finale.
11. La Commissione del CIPE di cui al comma 5,
nel rispetto della normativa comunitaria in materia, puo'
deliberare riduzioni della misura delle aliquote applicate,
fino alla completa esenzione, per i prodotti utilizzati nel
quadro di progetti pilota o nella scala industriale per lo
sviluppo di tecnologie innovative per la protezione
ambientale e il miglioramento dell'efficienza energetica.
12. A decorrere dal 1o gennaio 1999 l'accisa
sulla benzina senza piombo e' stabilita nella misura di
lire 1.022.280 per mille litri. Le maggiori entrate
concorrono a compensare gli oneri connessi alle
compensazioni di cui al comma 10, lettera c), ferma
restando la destinazione disposta dall'articolo 5, comma 2,
del decreto-legge 1o luglio 1996, n. 346, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428, per la
prosecuzione della missione di pace in Bosnia.
13. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
dettate norme di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, fatta eccezione per quanto previsto dal
comma 10, lettera a)". Al comma 3:
- L'art. 55, comma 1, lettera o) e s), della
legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il riordino degli
incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) cosi' recita:
"Art. 55 (Disposizioni in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
ridefinire taluni aspetti dell'assetto normativo in materia
di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
a); b); c); d); e); f); g); h); i); l); m); n);
(omissis);
o) previsione della revisione del sistema di
finanziamento e del livello della contribuzione
riconsiderando gli aspetti settoriali e gestionali anche al
fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando
gli equilibri della unitaria gestione INAIL nonche' quelli
del comparto delle amministrazioni pubbliche, nei limiti
delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
8, comma 5. della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge;
p); q); r); (omissis);
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
e nell'ambito del relativo sistema di indennizzo e di
sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente
adeguamento della tariffa dei premi;".
- L'art. 60 della legge n. 144/1999, cosi'
recita:
"Art. 60 (Regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di secondo livello). - 1. Con
effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo
8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge, la percentuale del 2 per cento di cui
all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e' elevata al 3 per cento. All'onere,
valutato in lire 250 miliardi annue, si provvede con una
quota parte delle maggiori entrate derivanti dai predetti
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui
all'articolo 8 della citata legge n. 448 del 1998.
All'articolo 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 67 del
1997, l'ultimo periodo e' soppresso". Al comma 4:
- Il testo degli articoli 1 e 2 del decreto
legislativo 29 giugno 1996, n. 414 (Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, commi 70 e 71, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, in materia di soppressione del Fondo
di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi
di trasporto) e' il seguente: "Art. 1 (Iscrizione al
Fondo pensioni lavoratori dipendenti del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto). - 1. A decorrere dal 1o
gennaio 1996, il Fondo per la previdenza del personale
addetto ai pubblici servizi di trasporto di cui all'art. 8
del regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2311,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive
modificazioni ed integrazioni, e' soppresso.
2. Con effetto dalla data di cui al comma 1, sono
iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori
dipendenti, ad esclusione dei dipendenti da comuni,
province e regioni esercenti direttamente in economia il
pubblico servizio di trasporto, per i quali restano
confermate le disposizioni dell'art. 4, comma 2, della
legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi
indicata:
a) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive
modificazioni ed integrazioni, in servizio alla data del
31 dicembre 1995;
b) i lavoratori di cui all'art. 4, comma primo,
della legge 29 ottobre 1971, n. 889, e successive
modificazioni ed integrazioni, assunti dalle aziende
esercenti pubblico servizio di trasporto successivamente al
31 dicembre 1995;
c) i titolari di posizioni assicurative presso
il soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto
ai pubblici servizi di trasporto, ancorche' sia avvenuta la
cessazione anticipata dal servizio con diritto a
prestazione differibile.
3. Sono iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
dei lavoratori dipendenti i titolari di trattamenti
pensionistici diretti ed ai superstiti a carico del
soppresso Fondo per la previdenza del personale addetto ai
pubblici servizi di trasporto in essere al 31 dicembre 1995
e dei trattamenti di pensione di cui all'art. 5, comma 1,
del presente decreto. Gli oneri relativi ai predetti
trattamenti pensionistici sono posti a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
4. L'iscrizione di cui ai commi 2 e 3 e'
effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini
delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il
predetto Fondo e per gli oneri derivanti da eventuali
trasferimenti di posizioni assicurative in altri regimi
previdenziali.
5. Ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 1,
comma 2, lettere a) e c), per ciascuno degli iscritti al
31 dicembre 1995 al soppresso Fondo di previdenza del
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, e'
costituita una posizione assicurativa e contributiva
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, in
relazione ai periodi coperti da contribuzione obbligatoria,
volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione ed
ai periodi in ogni caso utili nel Fondo medesimo".
"Art. 2 (Contributi). - 1. Il contributo al Fondo
pensioni lavoratori dipendenti dovuto per il personale di
cui all'art. 1, comma 2, lettera a), e' stabilito nella
misura del 36,46 per cento della retribuzione imponibile
determinata ai sensi del comma 7, di cui l'11,219 per cento
a carico dei lavoratori. La predetta misura restera'
invariata fino a che l'aliquota in vigore
nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori
dipendenti non raggiungera' la misura stessa.
2. Per il personale di cui all'art. 1, comma 2,
lettera b), il contributo e' stabilito nella misura e con i
criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione
generale obbligatoria.
3. In attesa dell'emanazione dei decreti
legislativi di armonizzazione dei regimi pensionistici di
cui all'art. 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n.
335, per il personale di cui al comma 2 e' dovuto altresi
per la durata di cinque anni, a totale carico dei datori di
lavoro, un contributo pari ai 2/3 della differenza tra
l'aliquota contributiva di' cui al comma 1 e quella di cui
al comma 2, da destinarsi al ripianamento del deficit
patrimoniale quale risulta tempo per tempo dal rendiconto
della evidenza contabile separata prevista all'art. 1,
comma 4. Il predetto contributo e' prorogabile con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro del tesoro, in relazione
all'andamento finanziario dell'evidenza contabile separata
di cui all'art. 1, comma 4.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
e' definita, in via ulteriore rispetto alle aliquote di cui
ai commi 1, 2 e 3 e nella misura massima di 4,43 punti
percentuali, l'attribuzione al Fondo pensioni lavoratori
dipendenti', con l'evidenza contabile separata di cui
all'art. 1, com-ma 4, delle quote di contribuzione
attualmente destinate al finanziamento delle prestazioni
temporanee a carico della gestione di cui all'art. 24 della
legge 9 marzo 1989, n. 88.
5. L'aliquota per il computo della pensione di
cui all'art. 1, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e' confermata nella misura del 33 per cento.
6. Restano confermate le norme in materia di
obbligo contributivo di cui agli articoli 8 e 9 della legge
29 ottobre 1971, n. 889.
7. I contributi indicati ai commi 1 e 2 del
presente articolo sono applicati sulla retribuzione
definita dall'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e
successive integrazioni e modificazioni. Ai fini della
determinazione della retribuzione imponibile risultano
altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Le medesime
disposizioni si applicano al contributo di cui al comma 3".
Al comma 6:
- Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto
legislativo n. 414/1996, abrogato dalla presente legge, e'
riportato nelle note al comma 4. Al comma 7:
- Per il testo dell'art. 8 della legge n.
448/1998, si veda in nota al comma 1. Al comma 8:
- L'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero) e' il seguente:
"Art. 9 (Carta di soggiorno - Legge 6 marzo 1998,
n. 40, art. 7). - 1. Lo straniero regolarmente soggiornante
nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, titolare
di un permesso di soggiorno per un motivo che consente un
numero indeterminato di rinnovi, il quale dimostri di avere
un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei
familiari, puo' richiedere al questore il rilascio della
carta di soggiorno, per se', per il coniuge e per i figli
minori conviventi. La carta di soggiorno e' a tempo
indeterminato.
2. La carta di soggiorno puo' essere richiesta
anche dallo straniero coniuge o figlio minore o genitore
conviventi di un cittadino italiano o di cittadino di uno
Stato dell'Unione europea residente in Italia.
3. La carta di soggiorno e' rilasciata sempre che
nei confronti dello straniero non sia stato disposto il
giudizio per taluno dei delitti di cui all'articolo 380
nonche', limitatamente ai delitti non colposi, all'articolo
381 del codice di procedura penale, o pronunciata sentenza
di condanna, anche non definitiva. salvo che abbia ottenuto
la riabilitazione. Successivamente al rilascio della carta
di soggiorno il questore dispone la revoca, se e' stata
emessa sentenza di condanna, anche non definitiva, per
reati di cui al presente comma. Qualora non debba essere
disposta l'espulsione e ricorrano i requisiti previsti
dalla legge, e' rilasciato permesso di soggiorno. Contro il
rifiuto del rilascio della carta di soggiorno e contro la
revoca della stessa e' ammesso ricorso al tribunale
amministrativo regionale competente.
4. Oltre a quanto previsto per lo straniero
regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, il
titolare della carta di soggiorno puo':
a) fare ingresso nel territorio dello Stato in
esenzione di visto;
b) svolgere nel territorio dello Stato ogni
attivita' lecita, salvo quelle che la legge espressamente
vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino;
c) accedere ai servizi ed alle prestazioni
erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia
diversamente disposto;
d) partecipare alla vita pubblica locale,
esercitando anche l'elettorato quando previsto
dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del
capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli
stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a
Strasburgo il 5 febbraio 1992.
5. Nei confronti del titolare della carta di
soggiorno l'espulsione amministrativa puo' essere disposta
solo per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza
nazionale, ovvero quando lo stesso appartiene ad una delle
categorie indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge
3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge
31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
della legge 13 settembre 1982, n. 646, sempre che sia
applicata, anche in via cautelare, una delle misure di cui
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55". Al comma
10:
- l'art. 17 della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, (Tutela delle lavoratrici madri) cosi' recita:
"Art. 17. - L'indennita' di cui al primo comma
dell'art. 15 e' corrisposta anche nei casi di risoluzione
del rapporto di lavoro previsti dall'articolo 2, lettera b)
e c), che si verifichino durante i periodi di interdizione
dal lavoro previsti dagli articoli 4 e 5 della presente
legge.
Le lavoratrici gestanti che si trovino,
all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro, sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione,
ovvero, disoccupate, sono ammesse al godimento
dell'indennita' giornaliera di maternita' di cui al primo
comma dell'articolo 15 purche' tra l'inizio della
sospensione, dall'assenza o della disoccupazione e quello
di detto periodo non siano decorsi piu' di 60 giorni. Ai
fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto
delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro,
accertate e riconosciuto dagli enti gestori delle relative
assicurazioni sociali.
Qualora l'astensione obbligatoria dal lavoro
abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione
del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi,
all'inizio della astensione obbligatoria, disoccupata e in
godimento dell'indennita' di disoccupazione, essa ha
diritto all'indennita' giornaliera di maternita' anziche'
all'indennita' ordinaria di disoccupazione.
La lavotatrice, che si trova nelle condizioni
indicate nel precedente comma ma che non e' in godimento
della indennita' di disoccupazione perche' nell'ultimo
biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi
non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennita' giornaliera di
maternita', purche' al momento dell'astensione obbligatoria
dal lavoro non siano trascorsi piu' di 180 giorni dalla
data di risoluzione del rapporto e' nell'ultimo biennio che
precede il suddetto periodo, risultino a suo favore ai fini
dell'assicurazione di malattia 26 contributi settimanali.
La lavoratrice che, nel caso di astensione
obbligatoria dal lavoro iniziata dopo 60 giorni dalla data
di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio
dell'astensione obbligatoria, sospesa e in godimento del
trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa
integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all'indennita' giornaliera di maternita'". Al
comma 12:
- L'art. 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo) e' il seguente:
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con
riferimento ai figli nati successivamente al 1o luglio
1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso
dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del
trattamento previdenziale della indennita' di maternita',
e' concesso un assegno per maternita' pari a lire 200.000
mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno
e' elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al
1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni con
decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad
informare gli interessati invitandoli' a certificare il
possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione
all'anagrafe comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio
1999, iI Ministro del lavoro e della previdenza sociale
provvede ad assicurare il coordinamento tra le disposizioni
di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui
all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e quelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e dello programmazione economica, del
27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171
del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della
maternita' e dell'assegno al nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di' cui al comma 1,
nonche' l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il
nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in
possesso di risorse economiche non superiori ai valori
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari
a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con tre componenti'. Per nuclei familiari con diversa
composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto
decreto legislativo n. 109 del 1998. tenendo anche conto
delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta
da parte degli enti previdenziali competenti alle
lavoratrici che godono di' forme di tutela economica della
maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1
risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1,
le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni
richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti
reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati
annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e'
istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, la cui dotazione e' stabilita in lire 25 miliardi
per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma
restando la titolarita' concessiva in capo ai comuni, e'
erogato dall'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo
modalita' da definire nell'ambito dei decreti di' cui al
comma 6. A tal fine sono trasferite dal bilancio dello
Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con
conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifico rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la
solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie
norme regolamentari per l'attuazione del presente
articolo".
- Per il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo n. 286/1998, si veda in nota al comma 8.

ART. 50.
(Misure per l'occupazione).
1. All'articolo 4, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole da: " a decorrere dal periodo di imposta " fino a: " un
milione di lire annue " sono sostituite dalle seguenti: " un credito
di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un milione di lire
annue per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 1999 e a 3
milioni di lire annue per i periodi di imposta successivi ".





Note all'art. 50:
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n.
448/1998, il cui comma 1 e' stato modificato dalla presente
legge:
"Art. 4 (Incentivi per le piccole e medie
imprese). - 1. Alle piccole e medie imprese, come definite
dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1o ottobre 1997, che dal 1o
gennaio 1999 al 31 dicembre 2001 assumono nuovi dipendenti,
e' concesso, in conformita' alla disciplina comunitaria, un
credito di imposta per ciascun nuovo dipendente pari ad un
milione di lire annue per il periodo di imposta in corso al
1o gennaio 1999 e a 3 milioni di lire annue per i periodi
di imposta successivi, Il credito di imposta non puo'
comunque superare l'importo complessivo di lire 60 milioni
annue in ciascuno dei tre periodi di imposta successivi
alla prima assunzione. Si applicano le condizioni di cui al
comma 6 dell'articolo 3.
2. Il credito di imposta a' pari a tre milioni di
lire annue per ogni lavoratore disabile assunto a tempo
indeterminato che abbia un'invalidita' superiore al 65 per
cento.
3. Le unita' produttive delle imprese devono
essere ubicate nei territori delle sezioni circoscrizionali
del collocamento nelle quali il tasso medio di
disoccupazione, calcolato riparametrando il dato
provinciale secondo la definizione allargata ISTAT,
rilevata per il 1998, sia superiore alla media nazionale
risultante dalla medesima rilevazione e che siano
confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 del
regolamento (CEE) n. 2052/1988 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni, o con quelle per le quali
la Commissione delle Comunita' europee ha riconosciuto la
necessita' di intervento con decisione n. 836
dell'11 aprile 1997, confermata con decisione n. SG
(97)D/4949 del 30 giugno 1997, nonche' nelle aree di crisi
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, situate in province nelle quali il
tasso di disoccupazione accertato, secondo la predetta
definizione allargata ISTAT, sia superiore del 20 per cento
alla media nazionale. La disposizione di cui all'articolo 4
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dal
comma 4 dell'artico-lo 3 della presente legge e,
limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, le
disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 3,
trovano applicazione nei limiti della regola de minimis
prevista dalla comunicazione della Commissione delle
Comunita' europee 96/C 68/06 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee C68 del 6 marzo 1996, e
alle altre condizioni di cui al citato articolo 4 della
legge n. 449 del 1997, anche per le aziende industriali ed
artigiane ubicate nel territorio di Venezia insulare, nelle
isole della laguna e nel centro storico di Chioggia.
4. Il credito di imposta, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ed e' comunque
riportabile nei periodi di imposta successivi, puo' essere
fatto valere ai fini del versamento dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche e dell'imposta sul valore
aggiunto, anche in compensazione ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i soggetti nei
confronti dei quali trova applicazione la nuova normativa.
Il credito di imposta non e' rimborsabile; tuttavia esso
non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro
titolo spettante.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano per i settori esclusi di cui alla comunicazione
della Commissione delle Comunita' europee 96/C 68/06,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
C 68 del 6 marzo 1996. Le agevolazioni previste sono
cumulabili con altri benefici eventualmente concessi ai
sensi della predetta comunicazione purche' non venga
superato il limite massimo di lire 180 milioni nel
triennio.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione
dell'ultimo periodo del comma 3, valutati in lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si
provvede mediante rduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998,
n. 52. Gli ulteriori oneri derivanti dal presente articolo
fanno carico sulle quote messe a riserva dal Comitato
interministerisle per la programmazione economica (CIPE) in
sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo
sviluppo delle aree depresse. Il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
7. Con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sono stabilite le modalita' per
la regolazione contabile dei crediti di imposta di cui al
comma 1".

ART. 51.
(Disposizioni in materia previdenziale e di trattamento fiscale
del lavoro autonomo).
1. All'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, le parole: " 0,5 punti percentuali " sono
sostituite dalle seguenti: " un punto percentuale ";
b) al terzo periodo, le parole: " di un punto percentuale " sono
- sostituite dalle seguenti: " di due punti percentuali nei limiti di
una complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali ";
c) al quarto periodo, le parole: " e agli assegni al nucleo
familiare " sono sostituite dalle seguenti: ", agli assegni al nucleo
familiare e alla malattia in caso di degenza ospedaliera ";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro della sanita', da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede alla
disciplina della tutela per malattia in caso di degenza ospedaliera
nei limiti delle risorse derivanti dallo specifico gettito
contributivo e in relazione al reddito individuale ".
2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e' prevista la facolta'
di riscattare annualita' di lavoro prestato attraverso rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi
data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in
vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla
predetta legge. Tale facolta' di riscatto e' posta a carico
dell'interessato e puo' essere fatta valere fino ad un massimo di
cinque annualita'. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e delle finanze, e'
stabilita la disciplina della facolta' di riscatto, in coerenza con
la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, tenendo conto della parametrazione con le retribuzioni del
periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento
l'aliquota contributiva in vigore al momento della domanda.
3. All'articolo 50, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "a titolo di deduzione
forfettaria delle altre spese; ", sono inserite le seguenti: " la
riduzione e' pari al 6 per cento, se alla formazione del reddito
complessivo concorrono soltanto redditi di collaborazione coordinata
e continuativa di importo complessivo non superiore a lire quaranta
milioni e il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10 comma 3-bis, dell'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale e delle relative pertinenze; ".
4. La disposizione del comma 3 ha effetto a decorrere dal 1o
gennaio 1999. Nel medesimo articolo 50, comma 8, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 3 del
presente articolo, le parole: " al 6 per cento " sono sostituite
dalle seguenti: " al 7 per cento ", a decorrere dal 19 gennaio 2001.





Note all'art. 51;br; Al comma 1:
- Il comma 16 dell'articolo 59 della legge 27
dicembre 1997,n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica), cosi' come modificato dalla presente
legge, risulta essere il seguente:
"16. Per i soggetti che non risultano iscritti ad
altre forme obbligatorie, con effetto dal 1o gennaio 1998
il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e elevato di
1,5 punti percentuali. Lo stesso e' ulteriormente elevato
con effetto dalla stessa data in ragione di un punto
percentuale ogni biennio fino al raggiungimento
dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni
persionistiche e' maggiorata rispetto a quella di
finanziamento di due punti percentuali nei limiti di una
complessiva aliquota di computo di 20 punti percentuali. E'
dovuta una ulteriore aliquola contributiva pari a 0,5 punti
percentuali per il finanziamento del-l'onere derivante
dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla
maternita', agli assegni al nucleo familiare e alla
malattia in caso di degenza ospedaliera. A tal fine, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e' disciplinata tale
estensione nei limiti delle risorse rinvenienti dallo
specifico gettito contributivo. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e con il Ministro della sanita', da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, si provvede alla disciplina della tutela per
malattia in caso di degenza ospedaliera nei limiti delle
risorse derivanti dallo specifico gettito contributivo e in
relazione al reddito individuale". Al comma 2:
- Per il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge n. 335/1995, si veda in nota al comma 2 dell'art. 37.
- Il decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma
39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
contribuzione figurativa e di coperatura assicurativa per
periodi non coperti da contribuzione) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1996, n. 256. Ai commi 3 e 4:
- L'art. 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Testo unico delle
imposte sui redditi), come modificato dalla presente legge,
risulta essere il seguente:
"Art. 50 (Determinazione del reddito di lavoro
autonomo). - 1. Il reddito derivante dall'esercizio di arti
e professioni e' costituito dalla differenza tra
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo
stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo
quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono
computati al netto dei contributi previdenziali e
assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto
che li corrisponde.
2. Per i beni strumentali per l'esercizio
dell'arte o professione sono ammesse in deduzione quote
annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti
dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti
stabiliti, per categorie di beni omogenei, con decreto del
Ministro delle finanze, e tuttavia consentita la deduzione
integrale, nel periodo di imposta in cui sono state
sostenute, delle spese di acquisizione di beni strumentali
il cui costo unitario non sia superiore a 1 milione di
lire. La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di
beni mobili e' ammessa a condizione che la durata del
contratto non sia inferiore alla meta' del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel
predetto decreto.
3. Le spese relative all'acquisto di beni mobili
adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o
professione e all'uso personale o familiare del
contribuente sono ammortizzabili, o deducibili se il costo
unitario non e' superiore a 1 milione di lire, nella misura
del 50 per cento; nella stessa misura sono deducibili i
canoni di locazione anche finanziaria e di noleggio e le
spese relativi all'impiego di tali beni. Per gli immobili
utilizzati promiscuamente e' deducibile una somma pari al
50 per cento della rendita catastale o del canone di
locazione, anche finanziaria, a condizione che il
contribuente non disponga nel medesimo comune di altro
immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o
professione. Nella stessa misura sono deducibili le spese
per i servizi relativi a tali immobili.
4. Non sono deducibili quote di ammortamento ne'
canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
relativi a navi o imbarcazioni da diporto, ad aeromobili da
turismo e ad autovetture con motore di cilindrata superiore
a 2000 centimetri cubici o con motore diesel di cilindrata
superiore a 2500 centimetri cubici, ne' spese relative
all'impiego di tali beni.
5. Le spese relative a prestazioni alberghiere e
a somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici
esercizi e le spese di rappresentanza sono deducibili per
un importo complessivamente non superiore al 3 per cento
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di
imposta.
6. Tra le spese per prestazioni di lavoro
deducibili si comprendono anche le quote delle indennita'
di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 16
maturate nel periodo di imposta.
7. Se l'ammontare dei compensi percepiti nel
periodo di imposta non e superiore a 18 milioni di lire, il
reddito e' determinato, in deroga alle disposizioni dei
precedenti commi, nella misura del 70 per cento
dell'ammontare fino a 10 milioni di lire, del 75 per cento
dell'ammontare superiore a 10 fino a 14 milioni di lire e
dell'80 per cento dell'ammontare superiore a 14 milioni di
lire. Il contribuente ha facolta', in sede di dichiarazione
dei redditi, di non avvalersi della presente disposizione.
8. Il reddito derivante dai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'art. 49 e' costituito
dall'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, con esclusione delle somme documentate e
rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative
alle prestazioni effettuate fuori del territorio comunale,
ridotto del 10 per cento a titolo di deduzione forfettaria
delle altre spese; la riduzione e' pari al 7 per cento se
alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto
redditi di collaborazione coordinata e continuativa di
importo complessivo non superiore a lire quaranta milioni e
il reddito, non superiore alla deduzione prevista
dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unita' immobiliare
adibita ad abitazione principale e delle relative
pertinenze; la riduzione non si applica alle indennita'
percepite per la cessazione del rapporto. I redditi
indicati alla lettera b) dello stesso comma sono costituiti
dall'ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione
agli utili, ridotto del 30 per cento a titolo di deduzione
forfettaria delle spese; le partecipazioni agli utili e le
indennita' di cui alle lettere c), d) ed e) costituiscono
reddito per l'intero ammontare percepito nel periodo di
imposta."

ART. 52.
(Incremento delle pensioni sociali).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2000, gli importi mensili della
pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
n. 153, nonche' dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 18.000
mensili.
2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo
10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge
30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che
consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari
all'importo della pensione sociale o dell'assegno sociale di cui al
comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici
adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione
sociale o dell'assegno sociale.





Note all'art. 52:
Al comma 1:
- L'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in
materia di sicurezza sociale) e' il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel
territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65
anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un
ammontare non superiore a L. 336.050 annue e, se coniugati,
un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore
a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una
pensione sociale non riversibile di L. 336.050 annue da
ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre
ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito
con quello del coniuge nel caso di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi
gli assegni familiari ed il reddito della casa di
abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o
prestazioni economiche previdenziali ed assistenziali,
fatta eccezione per gli assegni familiari, erogate con
carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti
pubblici o da Stati esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra,
fatta eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex
combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera
qualora l'importo dei redditi ivi considerati non superi L.
336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le
prestazioni o i redditi previsti nei precedenti commi, ma
di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno diritto alla
pensione sociale ridotta in misura corrispondente
all'importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo
comma e' comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti
dalla perequazione automatica della pensione di cui al
precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto
e quinto comma del presente articolo sono elevati dalla
perequazione automatica di cui al precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal
comma precedente, la pensione sociale risulti di importo
inferiore a L. 3.500 mensili, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in
rate semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale,
nel cui seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed
e' corrisposta, con le stesse modalita' previste per
l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al quale compete l'accertamento delle
condizioni per la concessione sulla base della
documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata
alla sede dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione
territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal
certificato di nascita e dalla certificazione da
rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla
dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a
quello approvato con decreto del Ministero delle finanze,
da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei
prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della domanda e non e'
cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile. Per coloro
che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione
della presente legge, la pensione decorre dal 1o maggio
1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in
data successiva a quella di entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a
procurare a se' o ad altri la liquidazione della pensione
non spettante e' tenuto a versare una somma pari al doppio
di quella indebitamente percepita, il cui provento e'
devoluto al Fondo sociale. La suddetta sanzione e'
comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i
provvedimenti dell'I.N.P.S. concernenti la concessione
della pensione, nonche' per la comminazione delle sanzioni
pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti
controversie in sede giurisdizionale, si applicano le norme
che disciplinano il contenzioso in materia di pensioni a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori
dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- Il comma 6 dell'art. 3 della legge n. 335/1995
cosi' recita:
"6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo
della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale". Al comma
2:
- Il testo dell'art. 10 della legge 26 maggio
1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato
a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di
assistenza ai sordomuti) e' il seguente:
"Art. 10 (Sordomuti ultrasessantacinquenni). -
Con effetto dal 1o maggio 1969, in sostituzione
dell'assegno di cui all'art. 1, i sordomuti, dal primo
giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65
anni di eta', sono ammessi su comunicazione delle
competenti prefetture all'Istituto nazionale della
previdenza sociale, al godimento della pensione sociale a
carico del fondo di cui all'art. 2 della legge 21 luglio
1965, n. 903, e successive modificazioni e integrazioni.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale da
comunicazione della data di inizio del pagamento della
prima mensilita' della pensione sociale ai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, che
sospendono, dalla stessa data, la corresponsione
dell'assegno, salvo rimborso, da parte dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale, di quanto anticipato
agli interessati dagli enti comunali di assistenza a titolo
di pensione sociale a decorrere dalla data indicata al
precedente comma".
- Il testo dell'art. 19 della legge 30 marzo
1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30
gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed
invalidi civili) e' il seguente:
"Art. 19 (Pensione sociale e decorrenza delle
provvidenze economiche). - In sostituzione della pensione o
dell'assegno di cui agli articoli 12 e 13 i mutilati e
invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al
compimento dell'eta' di 65 anni, su comunicazione delle
competenti prefetture, sono ammessi al godimento della
pensione sociale a carico del fondo di cui all'art. 26
della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle
condizioni di cui all'art. 12 della presente legge, la
differenza di lire 6 mila, tra l'importo della pensione
sociale e quello della pensione di inabilita', viene
corrisposta, con onere a carico del Ministero dell'interno
con le modalita' di cui agli articoli 14 e seguenti.
L'INPS da' comunicazione della data di inizio del
pagamento della prima mensilita' della pensione sociale ai
comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica
che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della
pensione o dell'assegno, salva l'applicazione della
disposizione di cui al precedente comma. L'INPS sara'
tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli
interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".

ART. 53.
(Libri di testo).
1. Le disposizioni previste dall'articolo 27 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi anche nell'anno
scolastico 2000-2001. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 100
miliardi per l'anno 2000.





Nota all'art. 53:
- Il testo dell'art. 27 della citata legge n.
448/1998 e' il seguente:
"Art. 27 (Fornitura gratuita dei libri di testo).
- 1. Nell'anno scolastico 1999-2000 i comuni provvedono a
garantire la gratuita', totale o parziale, dei libri di
testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, nonche'
alla fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
dei requisiti richiesti. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della
pubblica istruzione, previo parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le categorie
degli aventi diritto al beneficio, applicando, per la
valutazione della situazione economica dei beneficiari, i
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in quanto compatibili, con le necessarie
semplificazioni ed integrazioni.
2. Le regioni, nel quadro dei princi'pi dettati
dal comma 1, disciplinano le modalita' di ripartizione ai
comuni dei finanziamenti previsti che sono comunque
aggiuntivi rispetto a quelli gia' destinati a tal fine alla
data di entrata in vigore della presente legge. In caso di
inadempienza delle regioni, le somme sono direttamente
ripartite tra i comuni con decreto del Ministro
dell'interno, di intesa con il Ministro della pubblica
istruzione, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.
3. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, da adottare entro il 30 giugno 1999, sono
emanate, nel rispetto della libera concorrenza tra gli
editori, le norme e le avvertenze tecniche per la
compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola
dell'obbligo a decorrere dall'anno scolastico 2000-2001
nonche' per l'individuazione dei criteri per la
determinazione del prezzo massimo complessivo della
dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
quale limite all'interno del quale i docenti debbono
operare le proprie scelte.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 153, 154,
155 e 631, commi 3, 4 e 5, del testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, seguitano ad
applicarsi alla materia dei libri di testo fino a tutto
l'anno scolastico 1999-2000, al termine del quale sono
abrogate. L'art. 156, comma 2, e l'art. 631, comma 2, dello
stesso testo unico si intendono riferiti a tutta la scuola
dell'obbligo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo
e' autorizzata una spesa non superiore a lire 200 miliardi
per l'anno 1999".

ART. 54.
(Ulteriori finanziamenti).
1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2000-2002 i limiti
d'impegno di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
2. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi, per ciascuno
degli anni 2000 e 2001, per la copertura degli oneri indicati
all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999,
n. 133.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 29
agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre 1994, n. 598, e successive modificazioni, e' sostituita dalla
seguente:
" b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione
tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e
per la sicurezza sui luoghi di lavoro ".
4. Il contributo agli acquisti di ciclomotori e motoveicoli di cui
all'articolo 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nonche'
all'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e' prorogato al 31
dicembre 2000 per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli conformi
ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5 della direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997.
5. Ai fini della gestione del Fondo di cui all'articolo 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, con il decreto di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, si provvede
a rideterminare la tipologia e le misure delle agevolazioni le
modalita' ed i criteri per la concessione e l'erogazione dei
benefici, le modalita' di rideterminazione dei tassi agevolati
applicati ai finanziamenti in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, qualora piu' elevati di quello determinato
sulla base del tasso di riferimento vigente alla predetta data
maggiorato di un punto percentuale. L'rticolo 15 e l'articolo 16, ad
eccezione del secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
l'articolo 37 della legge .5 ottobre 1991, n. 317, sono abrogati a
decorrere dalla data di pubblicazione del decreto attuativo del
presente comma.
6. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 13 della legge 5 ottobre
1991, n. 317, e il comma 3 dell'articolo 11 del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, in materia di sanzioni amministrative
connesse alle revoche delle agevolazioni per gli interventi di cui
alla predetta legge n. 317 del 1991. Le disposizioni del presente
comma operano anche per le revoche gia' disposte per le quali alla
data di entrata in vigore della presente legge non sono stati ancora
adottati i relativi provvedimenti sanzionatori.
7. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli interessi semplici di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, non ancora
liquidati alla predetta data, sono calcolati al tasso di riferimento
vigente al 31 dicembre di ciascuno degli anni cui le rate di
contributo si riferiscono.





Note all'art. 54:
- Il testo dell'ultimo periodo del comma 13
dell'art. 2 della citata legge n. 133/1999 e' il seguente:
"Alla copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di
lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001 si provvede a
carico delle maggiori disponibilita' di cui all'art. 1,
comma 2, ultimo periodo, che a tal fine sono utilizzabili
anche per l'anno 2000, salvo che al reperimento delle
medesime somme si provveda secondo le procedure previste
dal-l'art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni; in assenza di sufficienti
disponibilita' l'aliquota di cui al comma 8 e'
rideterminata nella misura del 28 per cento".
- Il testo del comma 2 dell'art. 11 del
decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516 (Provvedimenti
finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle
societa' per azioni interamente possedute dallo Stato,
nonche' ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri
organismi), convertito, con modificazioni, dalla legge
27 ottobre 1994, n. 598, a seguito delle modifiche
apportate dal presente articolo, e' il seguente:
"2. Le disponibilita' del fondo di cui all'art. 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere
utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di
macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n.
1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente
normativa, anche per la corresponsione di contributi agli
interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a
piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle
ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento
(CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come
definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti
di Stato destinati a:
a) operazioni di consolidamento a medio termine
di passivita' a breve nei confronti del sistema bancario,
in essere alla data di presentazione della domanda di
finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo
bilancio approvato o dalle scritture contabili
obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per
un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per la ricerca industriale, per
l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per
la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di
lavoro".
- Il testo dell'art. 22 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia) e' il
seguente:
"Art. 22 (Contributo per la rottamazione di
ciclomotori e motoveicoli e per l'acquisto di analoghi beni
nuovi di fabbrica). - 1. Alle persone fisiche che, in
Italia, acquistano uno dei veicoli di cui al comma 2 e che
consegnano per la rottamazione uno dei veicoli di cui al
medesimo comma 2, immatricolato o fabbricato in data
anteriore al 1o gennaio 1992, e' riconosciuto un contributo
statale fino a L. 300.000 per quelli di cilindrata non
superiore a 50 cc. e fino a L. 500.000 per quelli di
cilindrata compresa tra i 51 cc., e i 1000 cc. sempre che
dal venditore sia praticato uno sconto almeno pari alla
misura del contributo. Il contributo e' corrisposto dal
venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto.
Per la verifica della data di fabbricazione dei ciclomotori
fa fede la data riportata nel certificato modello 2051/OM
ovvero, in caso di smarrimento, la dichiarazione
sostitutiva di atto notorio a cura del proprietario,
corredata dalla denuncia di smarrimento o dalla richiesta
di duplicato.
2. Il contributo spetta per gli acquisti
effettuati entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e risultanti dal contratto stipulato
dal venditore e dall'acquirente nello stesso periodo, a
condizione che:
a) il veicolo nuovo di fabbrica acquistato sia
un ciclomotore o un motoveicolo, non immatricolato in
precedenza, di cui, rispettivamente, agli articoli 52 e 53
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
integrati dall'art. 1, comma 4, del decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 5 aprile 1994, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 67 alla Gazzetta Ufficiale n.
99 del 30 aprile 1994;
b) sia consegnato per la rottamazione uno dei
veicoli di cui alla lettera a) del presente comma,
intestato, da data anteriore al 31 dicembre 1998, allo
stesso soggetto acquirente del veicolo nuovo o a uno dei
familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo;
nel caso di ciclomotori, in luogo dell'intestazione, il
possesso deve risultare da una dichiarazione a cura
dell'acquirente corredata da copia della documentazione di
cui al comma 1;
c) sia espressamente dichiarato nell'atto di
acquisto che il veicolo consegnato al venditore e'
destinato alla rottamazione e siano indicate le misure
dello sconto praticato e del contributo statale di cui al
comma 1.
3. Entro quindici giorni dalla data di consegna
del veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare
il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere
direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico; in caso di ciclomotori il venditore
provvede con dichiarazione di presa in carico del veicolo
per la rottamazione da parte di un demolitore autorizzato.
4. I veicoli usati di cui al comma 3 non possono
essere rimessi in circolazione e sono consegnati alle
imprese costruttrici o al centri appositamente autorizzati,
anche convenzionati con le stesse imprese, al fine della
messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
5. Le imprese costruttrici o importatrici del
veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche operate in qualita' di
sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche,
dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, dovute anche in acconto per l'esercizio in cui
viene richiesto dal pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta' e per i
successivi; in caso di ciclomotori, per l'esercizio nel
corso del quale viene emessa la fattura di vendita.
6. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le
imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente
documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal
venditore:
a) copia della fattura di vendita e dell'atto
di acquisto;
b) copia del libretto di circolazione e del
foglio complementare del veicolo usato e, nel caso di
ciclomotori, copia del certificato modello 2051/OM ovvero
della documentazione sostitutiva di cui al comma 1;
c) copia della domanda di cancellazione per
demolizione del veicolo usato e, in alternativa al foglio
complementare, copia del certificato di proprieta'
rilasciato dal pubblico registro automobilistico; nel caso
di ciclomotori, questi documenti sono sostituiti da una
dichiarazione di presa in carico del veicolo per la
rottamazione da parte di un demolitore autorizzato;
d) certificato dello stato di famiglia, nel
caso previsto dal comma 2, lettera b).
7. Fatta salva ogni altra responsabilita'
derivante dalla loro inosservanza, l'inottemperanza alle
disposizioni di cui al presente articolo comporta la
decadenza dai benefici dal medesimo disciplinati.
8. All'onere derivante dalle disposizioni di cui
al presente articolo, valutato per gli anni 1997 e 1998
rispettivamente in lire 20 miliardi e in lire 13 miliardi,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del
tesoro. Il predetto importo e' iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per il successivo riversamento ai pertinenti
capitoli dell'entrata.
9. Con provvedimenti legislativi di variazione di
bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da
finanziare derivanti nel triennio 1997/1999 dalle maggiori
entrate accertate in connessione con le maggiori vendite
realizzate per effetto delle disposizioni di cui al
presente articolo potranno, in deroga alla vigente
normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione
dell'accantonamento di cui al comma 8".
- Il testo dell'art. 6 della legge 11 maggio
1999, n. 140 (Norme in materia di attivita' produttive) e'
il seguente:
"Art. 6 (Norme di rifinanziamento e proroga di
incentivi). - 1. Il contributo agli acquisti di ciclomotori
e motoveicoli di cui all'art. 22 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, e' riconosciuto, alle medesime condizioni ivi
stabilite, per quelli effettuati dal 12 agosto 1998 al 30
novembre 1998, fermo restando quanto previsto all'art. 17,
comma 35, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il medesimo
contributo e' riconosciuto, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge e per la durata di dodici
mesi, per gli acquisti di ciclomotori e motoveicoli
conformi ai limiti di emissione previsti dal capitolo 5
della direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 giu-gno 1997.
2. All'art. 22, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, le parole: "al 1o gennaio 1989" sono
sostituite dalle seguenti: "al 1o gennaio 1992".
3. All'art. 22, comma 2, lettera b), della legge
7 agosto 1997, n. 266, le parole: "al 31 dicembre 1996"
sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 1998".
4. Il contributo di cui al comma 1 e'
riconosciuto altresi', a partire dalla data di entrata in
vigore della presente legge e per la durata di dodici mesi,
ai ciclomotori e motoveicoli a trazione elettrica, nelle
seguenti misure:
a) ciclomotori e motoveicoli a due ruote, fino
a lire 800.000;
b) ciclomotori e motoveicoli a tre e quattro
ruote, fino a lire 3.000.000;
c) biciclette a pedalata assistita
elettricamente, fino a lire 300.000.
5. Al fondo per gli interventi a salvaguardia dei
livelli di occupazione di cui all'art. 17 della legge
27 febbraio 1985, n. 49, e successive modificazioni, e'
assegnata l'ulteriore somma di lire 17 miliardi per l'anno
2000.
6. Per l'attuazione degli interventi di cui
all'art. 9 della legge 30 luglio 1990, n. 221, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.800 milioni per
l'anno 2000.
7. Fermo restando quanto disposto dall'art. 7 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, gli oneri
derivanti dall'art. 9 del decreto-legge 23 giugno 1995, n.
244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, dall'art. 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, dall'art. 2, comma 194, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, dall'art. 1, commi 1 e 2, della
legge 25 marzo 1997, n. 77, quanto a lire 25 miliardi per
l'anno 1999, nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 7
agosto 1997, n. 266, gravano sull'apposita sezione del
fondo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, istituita dall'art. 11, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449. A tal fine, le risorse previste per
le normative citate affluiscono alla predetta sezione del
fondo, a carico della quale sono poste anche le spese di
funzionamento per le normative citate.
8. ..... .
9. ..... .
10. Le attivita' ricettive esistenti con oltre
venticinque posti letto possono completare l'adeguamento
alle disposizioni di prevenzione incendi di cui alla
lettera b) del punto 21.2 della regola tecnica di
prevenzione incendi per le attivita' ricettive
turistico-alberghiere, approvata con decreto 9 aprile 1994
del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, entro il termine
previsto dalla successiva lettera c), previa presentazione,
acquisito il necessario parere di conformita' del Comando
provinciale dei vigili del fuoco ai fini del rilascio del
certificato di prevenzione incendi di cui all'art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37, entro il termine di cui alla richiamata lettera b), di
specifica richiesta di concessione edilizia e/o, allo
stesso fine, di altro provvedimento amministrativo di cui,
rispettivamente, all'art. 4 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed all'art. 26
della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. All'onere derivante dalle disposizioni dei
commi 1, 2, 3 e 4, valutato in lire 69.100 milioni per
l'anno 1999 e in lire 11.700 milioni per l'anno 2000, si
provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate
derivanti dall'applicazione, come disciplinata dal presente
articolo, dell'art. 22 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
come modificato dal presente articolo. Il predetto importo
e' iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero delle finanze ai fini del successivo
riversamento agli appositi capitoli dello stato di
previsione dell'entrata".
- Il capitolo 5 della direttiva 97/24/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997
(Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa
a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a
due o a tre ruote) reca misure contro l'inquinamento
atmosferico prodotto dai veicoli a motore a due o a tre
ruote.
- Il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio
1982, n. 46 (Interventi per i settori dell'economia di
rilevanza nazionale) e' il seguente:
"Art. 14. - Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato e' istituito il "Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo
e' amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi
dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
Gli interventi del fondo hanno per oggetto
programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti
avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o
processi produttivi o al miglioramento di prodotti o
processi produttivi gia' esistenti. Tali programmi
riguardano le attivita' di progettazione, sperimentazione,
sviluppo e preindustrializzazione, unitariamente
considerate.
Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilita' agli interventi del fondo, indica la
priorita' di questi avendo riguardo alle esigenze generali
dell'economia nazionale e determina i criteri per le
modalita' dell'istruttoria".
- Il testo del secondo comma dell'art. 10 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 (Riordino della
disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori) e' il
seguente:
"2. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato determina con proprio decreto le direttive
per la gestione del FIT, sentiti il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
ed il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Il comma 3 dell'art. 14 della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' abrogato".
- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16
della citata leggen. 46/1982:
"Art. 15. - Le disponibilita' del fondo di cui
all'articolo precedente sono destinate alla concessione di
finanziamenti, di durata non superiore a quindici anni,
comprensivi di cinque anni di utilizzo e di preammortamento
ad un tasso di interesse pari al 15 per cento e al 60 per
cento, rispettivamente nel periodo di preammortamento e di
ammortamento, del tasso di riferimento di cui all'art. 20
del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre
1976, n. 902, vigente alla data di stipulazione del
contratto o di emanazione del decreto di concessione di cui
all'art. 16.
Per le domande di agevolazione presentate da
piccole e medie imprese la misura del tasso di interesse
nel periodo di ammortamento del finanziamento e' fissata al
50 per cento del tasso di riferimento come definito ai
sensi del primo comma. Per le iniziative localizzate nei
territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi
sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, la
predetta misura e' fissata al 25 per cento.
Il finanziamento non puo' superare l'80 per cento
del previsto costo del programma e viene erogato per gli
importi e alle scadenze fissate nel contratto o nel decreto
di concessione di cui all'art. 16. L'ammontare complessivo
delle erogazioni effettuate nel periodo di attuazione del
programma non puo' superare l'80% dell'ammontare del
finanziamento. Il residuo 20 per cento e' erogato dopo la
presentazione di idonea documentazione attestante la
avvenuta realizzazione del programma.
Su motivata richiesta dell'impresa il fondo puo'
erogare, in luogo di una quota non superiore al 50 per
cento del finanziamento di cui al precedente comma e sulla
base della quota stessa, un contributo pari al valore
attuale della differenza tra le rate di preammortamento e
di ammortamento calcolate al tasso di riferimento e le
corrispondenti rate di preammortamento e di ammortamento
calcolate al tasso previsto dal contratto.
Per la determinazione dell'importo del contributo
di cui al precedente comma viene applicato un tasso di
attualizzazione di tre punti inferiori al costo di
provvista vigente, sulla base del decreto del Ministro del
tesoro previsto all'art. 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, alla data di
stipulazione del contratto di cui al terzo comma del
successivo art. 16.
Il contributo di cui al precedente comma e'
assoggettato al regime tributario previsto dall'art. 55,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, ed e' compreso nel rapporto
proporzionale di cui agli articoli 58 e 61 dello stesso
decreto del Presidente della Repubblica nel periodo
d'imposta in cui concorre alla formazione del reddito di
impresa.
Ai fini della concessione dei benefici previsti
dal presente articolo sono escluse le spese sostenute
anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione
della domanda di ammissione ai benefici stessi".
"Art. 16. - Le domande di concessione delle
agevolazioni sono presentate, insieme con i programmi, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
che provvede all'istruttoria, secondo modalita' deliberate
dal CIPI.
Gli interventi del fondo di cui al precedente
art. 14 sono deliberati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere di un comitato
tecnico composto dai membri indicati nel sesto comma
dell'art. 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675, da un
rappresentante designato dal Ministro delle partecipazioni
statali e da cinque esperti altamente qualificati nelle
discipline scientifiche e tecniche attinenti alle
produzioni industriali, scelti dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica. Il CIPI definisce l'entita', le
condizioni e le modalita' dell'intervento e stabilisce
eventuali clausole particolari da inserire nel contratto di
cui al comma successivo.
A seguito della delibera del CIPI, tra il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'impresa viene stipulato, anche in deroga alle
disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla
contabilita' generale dello Stato, un contratto in cui sono
specificati gli impegni dell'impresa in ordine ad
obiettivi, tempi e modalita' di realizzazione del
programma, nonche' gli adempimenti a carico dell'impresa, i
preventivi di spesa, le eventuali partecipazioni di altre
imprese anche estere al programma, l'importo e le
condizioni di erogazione delle agevolazioni, la revoca o
l'interruzione dei benefici o l'applicazione di penali in
caso di inadempienza.
Per gli interventi relativi a programmi
comportanti una spesa non eccedente 10 miliardi di lire,
non si applicano le disposizioni previste dai commi secondo
e terzo del presente articolo e le agevolazioni sono
concesse con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato
tecnico di cui al secondo comma.
Il decreto di concessione delle agevolazioni
determina specificamente gli elementi indicati al terzo
comma e le imprese dovranno sottoscrivere gli obblighi
derivanti dal decreto medesimo. Il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato invia trimestralmente al
CIPI la documentazione relativa alle richieste di
finanziamento approvate ai sensi del comma precedente.
Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato puo' dichiarare, trascorsi sessanta giorni
da un atto di sollecito, la decadenza dell'impresa dalla
domanda o dai benefici concessi qualora la stessa impresa
non produca le informazioni o non compia gli atti
procedurali richiesti dall'amministrazione.
L'impresa e' tenuta a presentare una
dichiarazione, da allegarsi al contratto o al decreto di
concessione in cui attesti che non sta fruendo ne' ha
richiesto le agevolazioni previste dalla legge 25 ottobre
1968, n. 1089, e dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni ed integrazioni, per programmi
aventi lo stesso oggetto e le stesse finalita'.
Le modalita', i tempi e le procedure per la
presentazione delle domande con la relativa documentazione
e quelli per la erogazione delle agevolazioni del Fondo
sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
per il coordinamento delle iniziative per la ricerca
scientifica e tecnologica.
Gli impegni di spesa sul fondo sono assunti con
provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
Gli ordini di pagamento sono emessi a firma del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o
di un suo delegato.
In caso di mancata realizzazione totale o
parziale del programma, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato di
cui al secondo comma del presente articolo, puo' revocare
il provvedimento di concessione del mutuo e l'impresa e'
tenuta a restituire in un'unica soluzione la parte del
debito residuo in linea capitale, oppure puo' disporre
l'annullamento del 50 per cento del credito residuo.
In caso di inadempienza di minore rilevanza, il
Ministro del-l'industria, del commercio e dell'artigianato,
previo parere del comitato di cui al secondo comma del
presente articolo, puo' disporre l'interruzione dei
benefici o l'applicazione delle penali previste dal
contratto".
- Si riporta il testo dell'art. 37 della legge
5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo
sviluppo delle piccole imprese):
"Art. 37. (Modifiche e integrazioni alla legge 17
febbraio 1982, n. 46). - 1. Alla legge 17 febbraio 1982, n.
46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 15:

1) al primo comma, le parole: "del contratto di
cui al terzo comma del successivo art. 16" sono sostituite
dalle altre: "del contratto o di emanazione del decreto di
concessione di cui all'art. 16";

2) ..... .

3) al secondo comma, le parole: "nel contratto di
cui all'articolo seguente" sono sostituite dalle altre:
"nel contratto o nel decreto di concessione di cui all'art.
16";
b) all'art. 16:

1) ..... .

2) al quarto comma, dopo la parola: "contratto"
sono aggiunte le altre: "o al decreto di concessione".
2. Le disposizioni di cui al presente articolo,
fatta eccezione per la dichiarazione di decadenza prevista
dal sesto comma dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, introdotto al sensi del comma 1, lettera b), n. 1),
del presente articolo, si applicano ai programmi presentati
successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. I crediti nascenti dai finanziamenti erogati
ai sensi dell'art. 15, legge 17 febbraio 1982, n. 46,
modificato da ultimo dal comma 1. lettera a), del presente
articolo sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione
da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio
per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art.
2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti
preesistenti dei terzi.
Il recupero dei crediti e' disposta con le
modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639".
- Si riporta il testo del comma, ora abrogato,
dell'art. 13 della citata legge n. 317/1991:
"2. In caso di revoca delle agevolazioni,
disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte
l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto
capitale indebitamente fruiti".
- Si riporta il testo del comma 3, ora abrogato,
dell'art. 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in
materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto
e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma
133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662):
"3. In caso di revoca delle agevolazioni concesse
ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento
dell'intero ammontare dei crediti d'imposta e dei
contributi in conto capitale dei quali si e' indebitamente
fruito".
- Il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547 (Interventi urgenti
a sostegno dell'economia), convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 novembre 1994, n. 64, e' il seguente:
"2. A valere sulle disponibilita' del fondo di
cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato a riconoscere agli istituti di credito
autorizzati, in relazione ai contributi concessi, un
interesse semplice pari al tasso di riferimento applicato
all'operazione di finanziamento per il periodo dal
1o gennaio 1993, ovvero dalla data di ammissione alle
agevolazioni se successiva, fino alla data di emanazione
del decreto di concessione del contributo stesso".

ART. 55.
(Disposizioni per la Regione siciliana).
1. A saldo di quanto dovuto per gli a dal 1991 al 2000, il
contributo a titolo di solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38
dello Statuto della Regione siciliana e' corrisposto mediante limiti
di impegno quindicennali nell'importo di 56 miliardi di lire a
decorrere dal 2001 e di 94 miliardi di lire a decorrere dal 2002.





Nota all'art. 55:
- Il testo dell'art. 38 dello statuto della
regione siciliana e' il seguente:
"Art. 38. - Lo Stato versera' annualmente alla
regione, a titolo di solidarieta' nazionale, una somma da
impiegarsi, in base ad un piano economico, nella esecuzione
di lavori pubblici. Questa somma tendera' a bilanciare il
minore ammontare dei redditi di lavoro nella regione in
confronto della media nazionale. Si procedera' ad una
revisione quinquennale della detta assegnazione con
riferimento alle variazioni dei dati assunti per il
precedente computo".

ART. 56.
(Interventi in materia di sicurezza stradale).
1. Per la prosecuzione degli interventi in materia di sicurezza
stradale individuati nei programmi annuali di cui al comma 3
dell'articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144, come
rifinanziati dalla tabella 3 allegata alla presente legge, gli enti
proprietari delle strade territorialmente competenti per la
realizzazione degli interventi sono autorizzati a contrarre mutui
secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.





Nota all'art. 56:
- Il testo del comma 3 dell'art. 32 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali) e' il seguente:
"3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio
decreto, di concerto con i Ministri dell'interno, dei
trasporti e della navigazione, della pubblica istruzione e
della sanita', definisce gli indirizzi generali del piano e
le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre
al parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche
ai fini della determinazione dei costi e della loro
ripartizione. Il piano viene attuato attraverso programmi
annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il piano viene aggiornato ogni tre anni
o quando fattori particolari ne motivino la revisione".

ART. 57.
(Disposizioni per il territorio del Sulcis).
1. Ai fini dello sviluppo del programma di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, il termine previsto dal
comma 1 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
prorogato al 30 giugno 2000. Le risorse finanziarie previste dal
medesimo articolo 57, comma 2, sono integrate con l'importo di lire
15 miliardi a valere sulle agevolazioni finanziarie di cui
all'articolo 8, comma 3, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1994, e da erogare con le modalita' previste
dal comma 3 del citato articolo 57 della legge 27 dicembre 1997, n.
449.





Note all'art. 57:
- Il decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994 reca: "Attuazione del piano di
disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente".
- Il testo dell'art. 57 della citata legge n.
449/1997 e' il seguente:
"Art. 57 (Miniere del Sulcis). - 1. La gestione
temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis affidata
alla "Carbosulcis S.p.a. viene mantenuta fino alla presa in
consegna delle strutture da parte del concessionario di cui
all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56
del 9 marzo 1994, e comunque non oltre il "30 giugno 2000 .
2. Nelle more della presa in consegna delle
strutture minerarie da parte del concessionario le
agevolazioni finanziarie di cui al comma 3 dell'art. 8 del
citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1994, possono essere destinate alla "Carbosulcis S.p.a. per
la gestione temporanea delle miniere carbonifere del
Sulcis, nel limite di 25 miliardi di lire.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, si provvede a
stabilire, previa formale rinuncia da parte del
concessionario, le modalita' per il trasferimento dei fondi
per la gestione temporanea alla "Carbosulcis S.p.a. e le
modalita' per l'utilizzo e la rendicontazione delle
stesse".
- Il testo del comma 3 dell'art. 8 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 e'
il seguente:
"3. Per gli stessi impianti saranno altresi'
concesse agevolazioni finanziarie nel limite di lire 185
miliardi di equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) secondo
i criteri e le modalita' della delibera CIPI del 22 aprile
1993, previa revoca dei finanziamenti di cui alla delibera
CIPI del 31 gennaio 1992".

ART. 58.
(Tutela dell'ecosistema marino).
1. Al fine di assicurare il finanziamento del progetto ADRIAMED,
presentato dal Ministero delle politiche agricole e forestali alla
Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), relativo
alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della gestione
della pesca nel mare Adriatico, e' autorizzata la spesa di lire 4.000
milioni per l'anno 2000.
2. Al fine di assicurare il finanziamento di un progetto del
Ministero delle politiche agricole e forestali in ambito FAO,
relativo alla tutela dell'ecosistema marino ed al coordinamento della
gestione della pesca nel mare Mediterraneo con particolare
riferimento al Canale di Sicilia' e' autorizzata la spesa di lire
4.000 milioni per l'anno 2000.

ART. 59.
(Sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita').
1. Al fine di promuovere lo sviluppo di una produzione agricola di
qualita' ed eco-compatibile all'interno di un sistema di regole in
materia di salvaguardia del territorio rurale, di tutela del lavoro e
della salute dei consumatori, a partire dal 1o gennaio 2000 i
titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio e degli
esercizi di vendita di prodotti fitosanitari etichettati con le sigle
R33, R40, R45, R49 e R60, e dei mangimi integratori contenenti farine
e proteine animali sono tenuti al versamento di un contribuo per la
sicurezza alimentare nella misura dello 0,5 per cento del fatturato
annuo relativo, rispettivamente alla produzione e alla vendita dei
suddetti prodotti. In caso di importazione diretta dei prodotti da
parte dell'utilizzatore finale, il contributo e' dovuto da
quest'ultimo nella misura dell'1 per cento del prezzo d'acquisto.
2. Le entrate derivanti dai contributi di cui al comma 1 sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica ad apposita unita' previsionale di base del
Ministero delle politiche agricole e forestali, denominata " Fondo
Per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' ", ai fini
della successiva ripartizione da effettuare con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per il finanziamento di programmi
nazionali e regionali finalizzati:
a) al potenziamento delle attivita' di ricerca e sperimentazione
dell'agricoltura a basso impatto ambientale e della produzione di
alimenti con funzione di prevenzione delle malattie piu' diffuse;
b) alla realizzazione di campagne di promozione e informazione
dei consumatori a supporto dei prodotti rientranti nell'agricoltura
biologica, di quelli tipici e tradizionali nonche' di quelli a
denominazione di origine protetta di cui ai regolamenti (CEE) n.
2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992;
c) alla elaborazione, alla revisione e alla divulgazione dei
codici di buona pratica agricola.
3. Il contributo di cui al comma 1 e' corrisposto in rate
semestrali con scadenza il giorno 15 del mese successivo con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.
4. Per garantire la promozione della produzione agricola biologica
e di qualita', le istituzioni pubbliche che gestiscono mense
scolastiche ed ospedaliere prevedono nelle diete giornaliere
l'utilizzazione di prodotti biologici, tipici e tradizionali nonche'
di quelli a denominazione protetta, tenendo conto delle linee guida e
delle altre raccomandazioni dell'Istituto nazionale della nutrizione.
Gli appalti pubblici di servizi relativi alla ristorazione delle
istituzioni suddette sono aggiudicati ai sensi dell'articolo 23,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e
successive modificazioni, attribuendo valore preminente all'elemento
relativo alla qualita' dei prodotti agricoli offerti.
5. A partire dal 1o gennaio 2001, il Ministro delle politiche
agricole e forestali, entro il 30 aprile di ciascun anno, trasmette
al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle
disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo ai
contributi erogati a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 2
e alla realizzazione dei programmi di cui al presente articolo.





Note all'art. 59:
- I regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 del
Consiglio del 14 luglio 1992 sono relativi,
rispettivamente, alla protezione delle indicazioni
geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti
agricoli ed alimentari ed alle attestazioni di specificita'
dei prodotti agricoli ed alimentari.
- Il testo della lettera b) del comma 1 dell'art.
23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
(Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti
pubblici di servizi) e' il seguente:
"1. Fatte salve le disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative riguardanti la remunerazione
di particolari servizi, gli appalti pubblici di servizi di
cui al presente decreto sono aggiudicati in base a uno dei
seguenti criteri:
a) (Omissis);
b) a favore dell'offerta economicamente piu'
vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi,
variabili secondo il contratto in questione, quali, ad
esempio, il merito tecnico, la qualita', le caratteristiche
estetiche e funzionali, il servizio successivo alla
vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o
esecuzione, il prezzo".

ART. 60.
(Disposizioni particolari in materia
di imposta sul valore aggiunto).
1. I termini temporali indicati nell'articolo 11, comma 5, del
decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, sono riferiti alla data
di stipulazione dei contratti ad esecuzione continuata o differita.





Nota all'art. 60:
- Il testo del comma 5 dell'art. 11 del decreto
legislativo. 2 settembre 1997, n. 313 (Norme in materia di
imposta sul valore aggiunto) e' il seguente:
"5. Per gli anni 1998 e 1999 le disposizioni di
cui all'art. 34, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito
dall'art. 5 del presente decreto, si applicano anche ai
soggetti che nel corso dell'anno solare precedente hanno
realizzato un volume d'affari superiore a quaranta milioni
di lire. Per le cessioni di prodotti agricoli ed ittici di
cui al comma 1 del medesimo decreto effettuate negli anni
1998 e 1999 dai detti soggetti l'imposta si applica con le
aliquote proprie dei singoli prodotti, ferma restando la
detrazione sulla base delle percentuali di compensazione.
Per i passaggi dei suddetti prodotti agli enti, alle
cooperative e agli altri organismi associativi che
applicano il regime speciale, effettuati da parte di
produttori agricoli, soci o associati che applicano lo
stesso regime, l'imposta si applica con le aliquote
corrispondenti alle percentuali di compensazione".

ART. 61.
(Risorse finanziarie di cui all'articolo 16 della legge n. 59 del
1997).
1. Le somme recuperate ai sensi dell'articolo 16 della legge 15
marzo 1997,n. 59, destinate al finanziamento di nuovi progetti
finalizzati approvati entro il 30 ottobre 1999 possono essere
utilizzate nell'anno 2000.





Nota all'art. 61:
- Il testo dell'art. 16 della legge 15 marzo
1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa) e' il seguente:
"Art. 16. - 1. Il Comitato scientifico di cui
all'art. 2, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
individua, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, previa
ricognizione delle attivita' gia' espletate ivi comprese
quelle relative a progetti in corso, i progetti piu'
strettamente finalizzati alla modernizzazione delle
pubbliche amministrazioni, all'efficacia e all'efficienza
dei servizi pubblici nel quadro di una ottimizzazione e
razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse
finanziarie. Il Comitato procede altresi' alla verifica di
congruita' dei costi di attuazione dei progetti selezionati
ed alla eventuale riduzione della spesa autorizzata.
2. Ai progetti selezionati e verificati ai sensi
del comma 1 si applicano le procedure di cui all'art. 2,
commi 1, 2, 3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994,
n. 303. I progetti non selezionati o per i quali non sia
stata accettata la rideterminazione dei costi non possono
avere ulteriore esecuzione. Con decreto del Ministro per la
funzione pubblica e' dichiarata la revoca dell'approvazione
dei predetti progetti ed e' determinato il rimborso delle
spese per le attivita' gia' svolte e per i costi sostenuti
relativamente ad essi.
3. Le somme recuperate ai sensi del presente
articolo affluiscono allo stato di previsione dell'entrata
del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro allo stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per la realizzazione
di nuovi progetti per l'attuazione dei processi di riforma
della pubblica amministrazione previsti dalla presente
legge, secondo le procedure di cui all'art. 2, commi 1, 2,
3 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto
del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 303,
nonche' per attivita' di studio e ricerca per
l'elaborazione di schemi normativi necessari per la
predisposizione dei provvedimenti attuativi di cui alla
presente legge, svolta anche in forma collegiale".

ART. 62.
(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).
1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2000 sono prorogati:
a) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 1761 e
successive modificazioni, in favore dei lavoratori dipendenti da
aziende che abbiano gia' stipulato accordi ministeriali ai sensi
della citata disposizione, nel limite di lire 38 miliardi e 700
milioni;
b) il trattamento straordinario di integrazione salariale e di
mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21, terzo, quinto e sesto
periodo, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, nei confronti di un numero massimo di 2500 unita', nel
limite di lire 75 miliardi e 600 milioni;
c) il trattamento straordinario di integrazione salariale, con
scadenza entro il 7 gennaio 2000, concesso ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per fallimento o
concordato preventivo con cessione dei beni, in favore di un numero
massimo di 1700 lavoratori dipendenti da societa' appartenenti ad un
unico gruppo industriale con un organico superiore a 2000 unita' alla
data di entrata in vigore della presente legge ed operanti nelle aree
territoriali di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Il
relativo onere e' valutato in lire 51 miliardi e 400 milioni;
d) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 2 miliardi e 400 milioni;
e) il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui
all'articolo 81, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nel
limite di lire 11 miliardi;
f) il trattamento straordinario di integrazione salariale
concesso per ristrutturazione c/o riorganiziazione aziendale ai sensi
delle deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e del 26 gennaio
1996, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 1995, e n. 63 del 15 marzo 1996, in favore di un numero
massimo di 200 lavoratori, dipendenti da imprese con piu' di 1.500
unita' facenti parte di un unico gruppo industriale e comunque
limitatamente ai lavoratori occupati in unita' produttive interessate
ai contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel limite di lire 6 miliardi;
g) i trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di
mobilita' di cui all'articolo 81, comma 3, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, nel limite di lire 50 miliardi a carico del Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n.
236;
h) l'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera f), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 10
miliardi;
i) i trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 45, comma 17,
lettera c), della legge 17 maggio 1999, n. 144, nel limite di lire 21
miliardi, di cui lire 10,5 miliardi per i soggetti di cui al primo
periodo della citata lettera c) e lire 10,5 miliardi per i soggetti
di cui al secondo periodo della medesima lettera c).
2. La misura dei trattamenti di cui al comma 1, lettere a), b),
limitatamente al trattamento di mobilita', e), t), h) e i), e'
ridotta del 10 per cento. L'onere complessivo dei trattamenti di cui
al comma 1 e' posto a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Successivamente
alla scadenza dei predetti trattamenti, trova applicazione la
disposizione di cui all'articolo 45 comma 23, della legge 17 maggio
1999, n. 144.
3. Fino al completamento del processo di ricollocazione i
lavoratori ammessi ai benefici della legge 9 marzo 1971, n. 98, e
successive modificazioni, i lavoratori a cui si applica quanto
disposto dal comma 3 dell'articolo 45 della legge 17 maggio 1999, n.
144, nonche' i lavoratori che abbiano prestato servizio continuativo
come civili alle dipendenze di organismi militari operanti
nell'ambito dell'Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati
esteri che ne fanno parte e che siano licenziati, in conseguenza di
provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi
medesimi, accedono al trattamento di mobilita' di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. L'ammissione al
predetto trattamento puo' essere concessa nel limite massimo di lire
5 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a carico del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
4. Alla legge 17 maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 45, comma 17, lettera g), primo periodo, le
parole: " 25 miliardi " sono sostituite dalle seguenti: " 35 miliardi
";
b) all'articolo 46, commi 1 e 4, le parole: " 31 dicembre 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 "; i relativi
benefici sono concessi nel limite di lire 4 miliardi posti a carico
del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
5. All'articolo 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come
modificato dall'articolo 81 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 " e le parole: " per l'anno 1999 "
sono sostituite dalle seguenti: " per ciascuno degli anni 1999 e 2000
";
b) al comma 2, le parole: " 31 dicembre 1999 " sono sostituite
dalle seguenti: " 31 dicembre 2000 ".
6. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 390 del 1999.





Note all'art. 62:
Al comma 1:
- L'art. 1-quinquies del decreto-legge 8 aprile
1998, n. 78 (Interventi urgenti in materia occupazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998,
n. 176, e' il seguente:
"1. Ai lavoratori delle aziende industriali
appaltatrici di lavori di installazione di reti
telefoniche, per le quali un drastico calo degli appalti
abbia provocato eccedenze strutturali, anche in aree ad
alto tasso di disoccupazione, non affrontabili con il
ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in
base alla vigente normativa, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale puo' concedere, nell'ambito della
disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, e nel limite massimo di lire 43
miliardi per l'anno 1998, in deroga alla medesima
normativa, il trattamento di integrazione salariale
straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi".
- L'art. 4, comma 21, del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale) convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e' il
seguente:
"21. L'articolo 5, comma 8, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione, per
le domande presentate, con riferimento ad esso prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, anche nel
caso in cui, in luogo degli accordi di programma di
reindustrializzazione gestiti da un unico soggetto, il
Governo abbia stipulato protocolli d'intesa o intese di
programma con le regioni ovvero le parti sociali per la
reindustrializzazione delle aree interessate. Alla
concessione del trattamento ivi previsto provvede, con
proprio decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, in deroga alla normativa vigente in materia di
cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi
aziendale. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' altresi' concedere, anche in deroga alla
normativa vigente, il trattamento straordinario di
integrazione salariale, con decorrenza non successiva al
30 settembre 1996 e per la durata massima di quindici mesi,
a beneficio di unita' produttive, diverse da quelle di cui
al periodo precedente, ubicate nelle aree ricomprese tra
quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato, prima della data di entrata in vigore del
presente decreto, un protocollo d'intesa o una intesa di
programma sulla reindustrializzazione con le regioni ovvero
le parti sociali. L'azienda richiedente deve allegare
all'istanza di cassa integrazione guadagni straordinaria un
progetto di lavori socialmente utili, approvato dalla
competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga all'articolo 1, un progetto elaborato dall'agenzia
per l'impiego e gestito dall'impresa. Nei casi di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre
1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di integrazione
salariale sono prorogati per dodici mesi, previo incarico
all'agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto di lavori socialmente utili per i lavoratori
interessati. Per i periodi successivi alla concessione del
trattamento, l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata
all'effettivo impegno dei lavoratori nel progetto di lavori
socialmente utili, la cui durata per i lavoratori collocati
in mobilita' puo' essere prorogata, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione nelle liste di mobilita', con il diritto dei
lavoratori medesimi a percepire il sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1, comma
3, del presente decreto, limitatamente ai periodi per i
quali non hanno titolo a percepire l'indennita' di
mobilita', con onere a carico del Fondo di cui all'articolo
1, comma 4. Sino al 30 settembre 1995 l'impresa puo'
riservarsi, nella predetta istanza, di presentare il
progetto entro lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per
gli interventi di cui al presente comma si provvede nei
limiti delle somme previste per tale finalita'
dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4".
- Il comma 2 dell'art. 3 della legge 23 luglio
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione,
mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunita' europea, ovviamente al lavoro ed
altre disposizioni in materia di mercato del lavoro):
"2. Entro il termine di scadenza del periodo di
cui al comma 1, quando sussistano fondate prospettive di
continuazione o ripresa dell'attivita' e di salvaguardia,
anche parziale dei livelli di occupazione tramite la
cessione, a qualunque titolo, dell'azienda o di sue parti,
il trattamento straordinario di integrazione salariale puo'
essere prorogato, su domanda del curatore, del liquidatore
o del commissario, previo accertamento da parte del CIPI,
per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi. La
domanda deve essere corredata da una relazione, approvata
dal giudice delegato o dall'autorita' che esercita il
controllo, sulle prospettive di cessione dell'azienda o di
sue parti e sui riflessi della cessione sull'occupazione
aziendale".
- L'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, che modifica il
regolamento (CEE) n. 2052/88, relativo alle missioni dei
zonali a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al
coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca
europea per gli investimenti e degli altri strumenti
finanziari esistenti, e' il seguente:
"Obiettivo n. 1. - Le regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello
NTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati
degli ultimi tre anni, inferiore al 75% della media
comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del
Nord, i cinque nuovi Lander tedeschi, Berlino Est, i
dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e
che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco
relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1o gennaio
1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di
contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello
NUTS III, gli arrondissements Avesnes, Douai e Valenciennes
e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di
Western Moray sono aggiunti all'elenco delle regioni
dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato I.
3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni
a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di
tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo
utile affinche' il Consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della Commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo
elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di
cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla
Commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale per
quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati
delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee
principali scelte per lo sviluppo regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo
consente; una stima preliminare dell'impatto previsto,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al
fine di assicurare che apportino i vantaggi socio economici
a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
una valutazione della situazione ambientale
della regione in questione e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorita' competenti in materia ambientale designate dallo
Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle
azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
delle norme comunitarie in materia ambientale;
una tabella finanziaria indicativa globale che
riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali
scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano,
nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione del piano.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati
relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani
di sviluppo regionale riguardanti le accentate regioni.
5. La Commissione valuta i piani proposti,
nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i
piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership
prevista dall'art. 4, paragrafo 1, e di concerto con lo
Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
per gli interventi strutturali comunitari, secondo le
procedure previste all'art. 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende
segnatamente:
gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva
quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi
da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per
l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione
ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza; la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all'articolo 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo'
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'art. 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante
l'attuazione delle azioni in questione, compresi i
risultati del controllo e della valutazione ex post.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato
membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di soste- gno per uno o piu' piani
di cui al paragrafo 4.
6. Le modalita' d'applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
7. La programmazione si riferisce anche alle
azioni di cui al-l'obiettivo n. 5-a), da attuare nelle
regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di
strutture della pesca".
- I commi 3 e 6 dell'articolo 81 della legge 23
dicembre 1998,n. 448 (Misure di finanza publica per la
stabilizzazione e lo sviluppo) sono i seguenti:
"3. All'articolo 59, comma 59, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "31 dicembre 1998"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1999". Al fine
di assicurare l'erogazione dell'indennita' di mobilita',
relativa al solo anno 1997, ai soggetti di cui al
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
prorogata per il 1997 con l'articolo 2, comma 22, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' stanziata la somma di
lire 30 miliardi. Sono altresi' prorogati di ulteriori sei
mesi i trattamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge
27 luglio 1998, n. 248, e a tale fine e' stanziata la somma
di lire 1,3 miliardi. Al relativo onere si provvede a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236.
6. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' concedere, per la durata massima di dodici
mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il
trattamento straordinario di integrazione salariale in
favore di un numero massimo di 500 lavoratori dipendenti da
imprese interessate ai contratti d'area di cui all'articolo
2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n,
662, stipulati entro il 31 marzo 1998, per i quali siano
intervenuti accordi presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale dai quali risulti la possibile
rioccupazione di lavoratori nelle nuove iniziative
industriali previste dai programini di
reindustrializzazione. Il relativo onere, valutato in lire
12 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236".
- Le deliberazioni del CIPE del 18 ottobre 1994 e
del 26 gennaio 1996 sono del seguente tenore:
"DELIBERAZIONE 18 ottobre 1994.
Approvazione dei criteri per la valutazione dei
piani di ristrutturazione e riorganizzazione; modificazione
ed integrazione dei criteri per l'approvazione delle
prorogbe per complessita' dei processi produttivi e per
complessita' connessa alle ricadute occupazionali. IL
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta
norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1
della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei
commi 9 e 10 del medesimo articolo;
Visto, in particolare, il comma 9 dell'art. 1 che
prevede che il trattamento di integrazione salariale non
possa essere goduto per un periodo superiore a trentasei
mesi nel quinquennio, demandando al CIPI la fissazione
delle condizioni e delle modalita' per il superamento di
detto limite nei casi: di procedure concorsuali indicate
all'art. 3, di proroga di programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione e conversione che presentino una
particolare complessita' e di stipula del contratto di
solidarieta' previsto dall'art. 1 del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre
1984, n. 863;
Visto il comma 3 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito nella legge 19 luglio 1993,
n. 236, che dispone, sino al 31 dicembre 1995, l'esclusione
dal computo dei trentasei mesi nel quinquennio dei periodi
di integrazione salariale goduti ai sensi dell'art. 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella
legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 - convertito nella legge 19 luglio
1994, n. 451 - che ha demandato al CIPE il compito di
dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 - convertito nella
legge 19 luglio 1994, n. 451 - che ha sostituito il comma 3
dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la
possibilita' di concedere proroghe del trattamento di
integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione presentino particolare complessita' in ragione
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle
conseguenze occupazionali di detti programmi con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio;
Vista la deliberazione del CIPI in data 13 luglio
1993 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1993 - con la quale sono stati fissati i criteri
per l'applicazione dei commi 9 e 10 dell'art. 1 della
citata legge n. 223/1991;
Vista l'istruttoria effettuata dal Comitato
previsto dall'art. 1, quinto comma, della legge 28 febbraio
1986, n. 41;
Considerato che il tempo trascorso ha reso
necessario un aggiornamento ed una puntualizzazione della
deliberazione sopracitata al fine di renderla piu' adatta a
governare i fenomeni in atto e di ricomprendere le
fattispecie nel frattempo introdotte;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale nella quale sono contenuti i criteri per
la valutazione dei piani di riorganizzazione e di
ristrutturazione e per la definizione della complessita'
connessa alla particolarita' dei processi produttivi e per
quella connessa alle ricadute occupazionali;
Udita la relazione del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale circa l'opportunita' di
differenziare in modo sostanziale le diverse connotazioni
della complessita' disegnate dalla norma affrontando,
altresi', il problema di non privare della tutela degli
ammortizzatori sociali i lavoratori delle imprese ancora
appartenenti all'area pubblica nel momento, particolarmente
delicato, del passaggio ai privati, qualora tale passaggio
sia accompagnato da rilevanti riassetti occupazionali;
Delibera:
1. Sono approvati i sottoindicati criteri per la
valutazione dei piani di riorganizzazione e
ristrutturazione presentati dalle imprese che richiedono
l'intervento straordinario della Cassa integrazione
guadagni. 1.1. Condizioni per l'approvazione di un
programma di riorganizzazione aziendale.
1.1.1. L'impresa richiedente dovra' presentare un
programma di investimenti volti a fronteggiare inefficienze
della struttura gestionale per squilibri tra apparato
produttivo, commerciale, amministrativo. Il programma di
investimenti dovra' essere predisposto anche in dipendenza
della ridefinizione dell'assetto societario e del capitale
sociale, nonche' della ricomposizione dell'assetto
dell'impresa e della sua articolazione produttiva.
1.1.2. Il valore medio annuo degli investimenti
previsti nel programma aziendale dovra' essere superiore,
in misura significativa, al valore medio annuo degli
investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del
programma stesso.
1.1.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere
motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al
processo di riorganizzazione da realizzare. Per i programmi
superiori a dodici mesi, esplicitazione, in particolare,
del piano di gestione delle sospensioni e degli esuberi,
avendo riguardo alle modalita' ed ai tempi.
1.1.4. Dovranno essere esplicitamente e
dettagliatamente indicate le modalita' di copertura
finanziaria degli investimenti programmati.
Ai fini dell'approvazione del programma di
riorganizzazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle
condizioni di cui ai punti da 1.1.1 a 1.1.4.
1.2. Condizioni per l'approvazione di un programma di
ristrutturazione aziendale.
1.2.1. Il programma presentato dall'impresa
dovra' essere caratterizzato dalla preminenza, in termini
percentuali di valore corrente, delle quote di investimenti
per impianti fissi ed attrezzature direttamente impegnate
nel processo produttivo rispetto al complesso degli
investimenti previsti nell'arco temporale di esecuzione del
programma aziendale.
1.2.2. Il valore medio annuo degli investimenti
per immobilizzazioni immateriali e materiali previsti nel
programma aziendale dovra' essere superiore, in misura
significativa, al valore medio annuo della stessa tipologia
di investimenti operati nel biennio precedente l'avvio del
programma stesso.
1.2.3. Le sospensioni dal lavoro dovranno essere
motivatamente ricollegabili, nell'entita' e nei tempi, al
processo di ristrutturazione da realizzare.
1.2.4. Dovranno essere esplicitamente e
dettagliatamente indicate le modalita' di copertura
finanziaria degli investimenti programmati.
Ai fini dell'approvazione del programma di
ristrutturazione dovra' riscontrarsi la ricorrenza delle
condizioni di cui ai punti da 1.2.1 a 1.2.4.
2. Condizioni di complessita'. Il limite massimo
di fruizione dei trattamenti straordinari di integrazione
salariale stabilito dall'art. 1, comma 3, della legge 23
luglio 1991, n. 223, come modificato dall'art. 1, comma 4,
della legge 19 luglio 1994, n. 451, puo' essere superato
nelle singole unita' produttive - intendendosi per unita'
produttiva l'unita' locale censita dall'ISTAT - secondo le
modalita' ed i criteri di seguito disciplinati:
2.1. Complessita' dei processi produttivi ai fini della
proroga del periodo di CIGS.
Si considerano complessi i processi produttivi
delle imprese per le quali si verificano le sottonotate
condizioni:
2.1.1, Attuazione degli investimenti e delle
operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso
programma biennale, con un margine negativo di
oscillazione, in termini di valore dell'investimento
previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.
2.1.2. Modificazioni tecniche del processo
produttivo, aggiuntive a quelle previste dal pregresso
programma biennale di ristrutturazione.
2.1.3. Dimensione occupazionale di ciascuna
unita' produttiva dell'impresa non inferiore a 100 addetti,
quando sia interessata una sola unita', non inferiore a 50
addetti, ove siano interessate piu' unita'.
2.1.4. Concorso di piu' unita' produttive sul
territorio nazionale i cui processi produttivi risultino
interconnessi.
2.1.5. Dipendenza delle operazioni di
ristrutturazione dall'introduzione di nuove tecnologie di
processo e/o prodotto.
2.1.6. Frequente innovazione di processo e/o
prodotto per la rapida obsolescenza fisiologica delle
tecnologie impiegate.
Ai fini di un positivo accertamento di tale
tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi
la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti
da 2.1.1 a 2.1.3 e di almeno di una delle condizioni di cui
ai punti da 2.1.4 a 2.1.6. 2.2. Complessita' connessa alle
ricadute occupazionali.
Si considerano rilevanti le conseguenze
occupazionali dei programmi delle imprese per le quali si
verificano le sottonotate condizioni:
2.2.1. Attuazione degli investimenti e delle
operazioni di ristrutturazione nel periodo del pregresso
programma biennale, con un margine negativo di
oscillazione, in termini di valore dell'investimento
previsto nel periodo stesso, entro il limite del 15%.
2.2.2. Dimensione occupazionale dell'impresa nel
suo complesso non inferiore a 200 addetti.
2.2.3. Concorso di piu' unita' produttive sul
territorio nazionale interessate ai problemi occupazionali.
2.2.4. Esuberi al termine del pregresso programma
biennale di ristrutturazione, nelle unita' produttive
interessate, in misura non inferiore al 25% della forza
lavoro risultante all'inizio del predetto programma.
2.2.5. Ricorso medio alla CIGS, nel pregresso
periodo biennale, per un numero di addetti non inferiore al
50% degli esuberi di cui al punto 2.2.4.
2.2.6. Esplicitazione delle ragioni tecniche
inerenti alla complessita' della gestione delle sospensioni
e degli esuberi, nonche' del connesso programma, per il
quale si richiede la proroga dei trattamenti di
integrazione salariale.
Ai fini di un positivo accertamento di tale
tipologia di proroga del periodo di CIGS deve riscontrarsi
la contestuale ricorrenza delle condizioni di cui ai punti
da 2.2.1 a 2.2.6. 3. Particolari requisiti per
l'approvazione dei piani di riorganizzazione - e delle
relative proroghe - presentati da parte di imprese
appartenenti a gruppi a prevalente capitale pubblico.
Tenuto conto che nell'ambito del sistema delle
imprese ancora a prevalente capitale pubblico e' in corso
un vasto processo di riassetto delle risorse economiche ed
umane che determinera' nei prossimi anni una progressiva
revisione delle strategie ed una rideterminazione dei
fabbisogni di personale che, secondo gli accordi stipulati
tra le parti sociali, saranno accompagnate dal ricorso al
pensionamento anticipato previsto dagli articoli 8 e 10
della legge n. 451/1994 e da tutte le altre provvidenze
previste dall'ordinamento a tutela della manodopera, pur
nell'ambito dei criteri approvati con la presente
deliberazione, l'approvazione dei piani delle suddette
imprese avverra' con le modalita' sottoindicate. 3.1. Prima
approvazione.
Nel caso di appartenenza dell'impresa ad un
gruppo - intendendosi per "gruppo" il complesso di imprese
operative facenti capo ad un'unica impresa capogruppo la
quale detenga non meno del 51%del capitale sociale di
ciascuna impresa operativa - esistenza di un piano di
gruppo, dal quale emergano precise linee guida, di
carattere programmatico e strategico, e gli obiettivi
produttivi ed occupazionali che il gruppo intende
perseguire, nel triennio 1994-96, con particolare
riferimento alle modalita' di eventuale cessione delle
imprese o della loro dismissione.
3.1.1. Per ogni impresa richiedente dovra' essere
presentato un programma di riassetto gestionale ed
occupazionale volto a fronteggiare le specifiche
problematiche aziendali ed evidenziato il collegamento con
gli indirizzi formulati nel piano di gruppo.
3.1.2. Dovranno essere esplicitate le modalita'
di copertura finanziaria degli interventi programmati con
particolare riferimento alle garanzie fornite
dall'azionista a supporto delle iniziative di riassetto
organizzativo e gestionale.
3.1.3. Dovra' essere riscontrato un motivato
collegamento delle modalita' e dei tempi di sospensione dal
lavoro del personale con le azioni di riorganizzazione da
realizzare. Per i programmi superiori a dodici mesi dovra'
essere esplicitato, in particolare, il piano di gestione
delle sospensioni e degli esuberi, avendo riguardo alle
modalita' ed ai tempi di utilizzo della CIGS, all'utilizzo
di tutte le altre provvidenze pubbliche (pensionamento
anticipato, mobilita' lunga, contratti di solidarieta',
lavori socialmente utili) nonche' a specifiche misure da
attuarsi da parte dell'impresa (mobilita' intergruppo,
mobilita' guidata, incentivi all'esodo) per la
salvaguardia, totale o parziale, dei livelli occupazionali.
3.1.4. Dovra' essere effettuato un periodico
monitoraggio (annuale) - anche con il supporto del Comitato
di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 -
dello stato di attuazione del programma sia sotto il
profilo del recupero economico-produttivo dell'impresa, sia
sotto l'aspetto della salvaguardia dell'occupazione.
3.2. Condizioni di proroga. Fermi restando i
limiti di tempo massimi previsti dalla normativa, i
programmi di cui al presente paragrafo possono beneficiare
di proroga alle seguenti condizioni:
3.2.1. Dovra' essere comprovata l'attuazione
delle specifiche operazioni di riassetto a livello di
impresa e di gruppo nel periodo del pregresso programma
biennale dettagliando e motivando gli eventuali scostamenti
dal piano originariamente presentato tanto per quanto
concerne le operazioni di riassetto organizzativo e
gestionale che occupazionale.
3.2.2. Dovra' essere comprovata la rilevante
dimensione occupazionale dell'impresa all'interno del
gruppo.
3.2.3. Il complesso delle imprese e delle unita'
interessate alla proroga dovra' presentare un'articolazione
significativa sul territorio nazionale.
3.2.4. Gli esuberi di gruppo al termine del
pregresso programma biennale dovranno risultare non
superiori al 70 per cento degli esuberi denunciati
all'inizio del predetto programma; il ricorso medio alla
CIGS previsto per il biennio oggetto di proroga non dovra'
superare il 60 per cento di tali esuberi.
3.2.5 Dovranno essere esplicitate le ragioni
tecniche inerenti alla complessita' della gestione delle
sospensioni e degli esuberi, nonche' del connesso
programma, per il quale si richiede la proroga dei
trattamenti di integrazione salariale". "DELIBERAZIONE 26
gennaio 1996. Criteri generali per la gestione degli
interventi di trattamento straordinario di integrazione
salariale. IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, che detta
norme in materia di cassa integrazione, mobilita',
trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive
della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre
disposizioni in materia di mercato del lavoro;
Visto, in particolare, il comma 6 dell'art. 1
della predetta legge che demanda al CIPI, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il
Comitato di cui all'art. 19 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, la determinazione dei criteri per l'applicazione dei
commi 9 e 10 del medesimo articolo;
Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso il CIPI;
Visto l'art. 15 del decreto-legge 11 luglio 1992,
n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che
ha trasformato in societa' per azioni l'IRI, l'ENI, l'INA e
l'ENEL;
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di
dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto, in particolare, il comma 4 dell'art. 1 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha sostituito il comma 3
dell'art. 1 della legge n. 223/1991 prevedendo la
possibilita' di concedere proroghe del trattamento di
integrazione salariale straordinaria alle imprese i cui
programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione presentino particolare complessita' in ragione
delle caratteristiche tecniche dei processi produttivi
dell'azienda, ovvero in ragione della rilevanza delle
conseguenze occupazionali di detti programmi, con
riferimento alle dimensioni dell'impresa ed alla sua
articolazione sul territorio;
Vista la propria deliberazione in data 18 ottobre
1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del
18 gennaio 1995, con la quale sono stati fissati i criteri
per l'applicazione del comma 9 dell'art. 1 della citata
legge n. 223/1991;
Vista la direttiva del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale n. 91 del 19 luglio 1995 in merito
alla individuazione del quinquennio di cui all'art. 1,
comma 9, della citata legge n. 223/1991;
Considerato che il processo di riassetto delle
risorse economiche ed umane, nell'ambito del sistema delle
imprese e dei gruppi, tanto a prevalente capitale pubblico
che privato, si e' svolto nel quinquennio 1991-1995,
durante il quale l'economia ha attraversato gravi
difficolta';
Ritenuto necessario favorire con opportune misure
il tempestivo completamento del predetto processo di
riassetto;
Rilevato che l'interpretazione formulata con la
direttiva del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale n. 91/1995 consente la prosecuzione, oltre
l'11 agosto 1995, del trattamento di Cassa integrazione
guadagni straordinaria alle aziende, cui e' gia' stata
applicata la deliberazione CIPE del 18 ottobre 1994;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, in data 19 gennaio 1996 e la successiva
integrazione in data 25 gennaio, di regolamentazione dei
casi di prosecuzione dei programmi gia' approvati ai sensi
della citata deliberazione del 18 otto-bre 1994;
Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro
e alla previdenza sociale in merito all'esigenza di
assicurare continuita' nella tutela degli ammortizzatori
sociali in favore dei lavoratori delle imprese sopra
individuate, impegnate in rilevanti e complesse iniziative
societarie, accompagnate da misure tendenti al riassetto
occupazionale; Delibera:
1. Nel caso di imprese, anche appartenenti a
gruppi a prevalente capitale pubblico - interessate da
processi di riordino e che abbiano gia' beneficiato
dell'applicazione della delibera CIPE del 18 ottobre 1994 -
possono essere presentati a completamento di quelli gia'
approvati, programmi predisposti ai sensi dell'art. 1 della
sopracitata legge n. 223/1991, anche senza soluzione di
continuita' rispetto al termine di scadenza dei precedenti
piani quadriennali di ristrutturazione o riorganizzazione o
conversione.
2. Oltre ai requisiti previsti dalla vigente
normativa, tali programmi dovranno comunque:
essere in linea con gli interventi guida di
carattere programmatico-strategico e gli obiettivi
produttivi e occupazionali gia' fissati nei precedenti
piani approvati, anche se non portati a definitivo
compimento, per documentate difficolta' di carattere
tecnico-organizzativo determinatesi nel quadro delle
emergenze economico-produttive attraversate dal Paese;
assicurare attraverso la predisposizione di un
puntuale progetto di riassetto degli equilibri
occupazionali, la sistemazione del restante personale in
esubero soprattutto attraverso il passaggio a societa'
acquirenti;
prevedere tempi certi e contenuti per
l'ulteriore ricorso alla CIGS e l'impegno ad accelerare le
iniziative dei programmi da realizzare.
3. Gli accordi intervenuti tra le parti sociali,
in sede governativa o presso il Ministero del lavoro,
terranno conto delle disposizioni contenute nella presente
deliberazione.
4. Il Ministro del lavoro, nell'ambito della
relazione di cui all'art. 1, comma 2, della legge n.
451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della
presente deliberazione". "DELIBERAZIONE 26 gennaio 1996.
Criteri per l'applicazione dell'art. 6, comma 21, del
decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515. IL COMITATO
INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, che ha demandato al CIPE il compito di
dettare i criteri generali per la gestione degli interventi
di trattamento straordinario di integrazione salariale, su
proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, recante, tra
l'altro, le disposizioni per l'avvio dell'intervento
ordinario nelle aree depresse;
Visti, in particolare, l'art. 1, comma 1, del
predetto decreto-legge che reca la definizione di aree
depresse e dei diversi istituti della programmazione
negoziata, nonche' il secondo comma del medesimo articolo
che demanda al CIPE l'approvazione degli accordi, delle
intese e dei contratti di programma da stipulare;
Visto l'art. 6, comma 21, del decreto-legge
4 dicembre 1995, n. 515, che prevede - nei casi in cui il
Governo abbia stipulato protocolli di intesa o intese di
programma per la reindustrializzazione con le regioni
ovvero con le parti sociali - la concessione del
trattamento straordinario di integrazione salariale da
parte del Ministro del lavoro, in deroga alla normativa
vigente;
Considerato che la norma predetta, tesa ad
assicurare la tutela salariale ai lavoratori dipendenti da
unita' produttive ubicate nel Mezzogiorno, nelle aree a
declino industriale e, piu' in generale, nelle aree
depresse coinvolte in programmi di reindustrializzazione
richiede, dato il suo rilevante impatto sociale, che ne
venga chiaramente delineato l'esatto ambito applicativo;
Considerato, altresi', che il legislatore non ha
definito i requisiti e le caratteristiche del "protocollo
di intesa";
Ritenuto urgente, in particolare, individuare
criteri per quanto concerne i requisiti soggettivi ed
oggettivi nonche' le priorita' nell'utilizzo delle limitate
risorse preordinate allo scopo;
Vista la proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale in data 19 gennaio 1996 e la successiva
integrazione in data 25 gennaio;
Udita la relazione del Sottosegretario al lavoro
e alla previ-denza sociale; Delibera:
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, comma
21, del decreto-legge n. 515/1995 si intendono per "accordo
di programma" e "intesa di programma" quelli definiti dal
comma 1, punti c) ed e), della legge n. 104/1995 ed
approvati dal CIPE, ai sensi del comma 2 del medesimo art.
1.
2. Per quanto attiene al "protocollo di intesa"
sono richiesti i seguenti requisiti:
Soggetti firmatari:
a) Ministro del lavoro o Sottosegretario
delegato o presidente o componente delegato del Comitato
per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
b) presidente della regione o assessore
delegato;
c) segretario, o suo delegato, delle
confederazioni e/o unioni dei lavoratori e dei datori di
lavoro, competenti a livello nazionale o regionale.
Il protocollo di intesa deve essere sottoscritto
sempre da un soggetto di cui al punto a) ed, almeno, da uno
dei soggetti di cui ai punti b) e c);
Oggetto del protocollo di intesa deve essere un
progetto di reindustrializzazione definito quanto a:
a) tipo e settore di intervento;
b) localizzazione dell'intervento;
c) provenienza delle fonti di finanziamento;
d) soggetti realizzatori;
e) ricadute occupazionali;
f) durata.
3. Per la valutazione delle richieste di
intervento CIGS che vanno corredate, oltreche' dal citato
progetto di reindustrializzazione, anche da un progetto di
lavori socialmente utili, si dovra' tenere conto:
a) dell'avvio effettivo della
reindustrializzazione entro un anno dalla decorrenza del
beneficio richiesto;
b) della rilevanza sociale dell'intervento
invocato in relazione al numero dei lavoratori coinvolti
(almeno 300 unita', anche se dipendenti da piu' imprese
della stessa area).
4. Si procedera' alla concessione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in considerazione
delle limitate risorse finanziarie all'uopo preordinate,
secondo le seguenti priorita':
a) i casi di cui all'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56;
b) l'ordine cronologico di inoltro delle
istanze da parte delle imprese interessate presso i
competenti uffici quale si rileva dalla data di protocollo.
Nel caso di istanze presentate presso uffici diversi da
imprese articolate in piu' unita' locali, si considerera'
la data di protocollo piu' favorevole.
5. Le disposizioni della presente deliberazione
si applicano ai protocolli d'intesa stipulati
successivamente al 26 gennaio 1996.
6. I protocolli di intesa stipulati in data
anteriore al 26 gennaio 1996 dovranno comunque avere i
sottonotati requisiti:
a) quanto ai requisiti soggettivi. Nel caso in
cui il protocollo non sia stato gia' sottoscritto dal
Ministro del lavoro o da uno degli altri soggetti
individuati al punto 2) della presente deliberazione:
convalida del protocollo gia' stipulato da parte del
Ministro del lavoro medesimo;
b) quanto ai requisiti oggettivi. Dovranno,
sempre, esserepresenti gli elementi di cui alle lettere a),
b) ed e) del precedente punto 2 ed almeno uno degli
elementi restanti.
Ai predetti protocolli di intesa non si applica
il punto 3 della presente deliberazione.
Il Ministro del lavoro, nell'ambito della
relazione di cui all'art. 1. comma 2, della legge n.
451/1994, riferira' sullo stato di applicazione della
presente deliberazione".
- La lettera f) del comma 203 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica) e' la seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una
molteplicita' di soggetti pubblici e privati ed implicano
decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico
delle amministrazioni statali, regionali e delle provincie
autonome nonche' degli enti locali possono essere regolati
sulla base di accordi cosi' definiti:
a) - e) (Omissis);
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche
locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di
lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per
la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo
sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in
territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi
indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica e sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni
dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei
nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui
all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche'
delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32
della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino
requisiti di piu' rapida attivazione di investimenti di
disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei
contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i
trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9,
lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n. 389".
- Il testo del comma 7 dell'art. 1 del D.-L.
20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, e' il seguente:
"7. Per le finalita' di cui al presente
articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione,
alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa
stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle
iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale
ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo".
- Le lettere f) e c) del comma 17 dell'art. 45
della leggen. 144/1999, sono le seguenti:
"17. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del
comma 1:
a); b); d); e); (Omissis);
f) sono prorogati per dodici mesi, nel limite
massimo di 350 unita', i trattamenti di mobilita' di cui
al'articolo 7, comm 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n.
223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui
all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del
1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici
o subappaltatrici per la costruzione delle centrali
elettriche del Sulcis. Il relativo onere, valutato in lire
11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236;
c) in favore dei lavoratori titolari di
indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28 febbraio
1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate
agli interventi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219,
per le quali siano state avviate le procedure per la
stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma
203. lettera f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un
periodo massimo di dodici mesi e comunque entro il limite
massimo di spesa di lire 12 miliardi. In favore dei
lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge
8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 giugno 1998, n. 176, l'indennita' di mobilita' e'
prorogata con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e
comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12
miliardi. Il complessivo onere derivante dalla presente
disposizione resta determinato nel limite di lire 24
miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge
23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del
comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del
1998;". Al comma 2:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-leggen. 148/1993, si veda in nota al comma 1.
- Il comma 23 dell'art. 45 della legge n.
144/1993, e' il seguente:
"23. Successivamente alle scadenze dei
trattamenti a sostegno del reddito prorogati ai sensi del
comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in materia
di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi
emanati ai sensi del presente articolo". Al comma 3:
- La legge 9 marzo 1971, n. 98 (Provvidenze per
il personale dipendente da organismi militari operanti nel
territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica)
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 marzo 1971, n.
77".
- Il comma 3 dell'art. 45 della legge n. 144/1999
e' il seguente:
"3. Nell'ambito della programmazione del
fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22
della legge 23 dicembre 1998. n. 448, le disposizioni
previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98. e successive
modificazioni sono estese ai cittadini italiani, assunti
successivamente al 30 giugno 1989, i quali abbiano prestato
servizio continuativo, come civili, da almeno un anno alla
data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle
dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della
Alleanza atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri
che ne fanno parte, e siano stati licenziati entro il
31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione o di soppressione degli organismi
medesimi".
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991.
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, di veda in nota al comma 1. Al
comma 4:
- All'art. 45, comma 17, della legge n. 144/1999,
la lettera g), come modificata dalla presente legge,
risulta essere la seguente:
"17. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali ai sensi del
comma 1:
a); b); c); d); e); f); (Omissis);
g) al fine di assicurare l'erogazione ai
soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148.
convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, dell'indennita' di mobilita' relativamente al
periodo dal 1o aprile 1998 al 31 dicembre 1998, prorogata
per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 35
miliardi. Al relativo onere si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
- Il testo dei commi 1 e 4 dell'art. 46 della
legge n. 144/1999, come modificati dalla presente legge, e'
il seguente:
"Art. 46 (Interventi straordinari a sostegno
delle difficolta' occupazionali derivanti dalla chiusura
del traforo del Monte Bianco). - 1. Ai lavoratori
dipendenti da datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa
integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto per
effetto della crisi causata nelle attivita' connesse con i
flussi internazionali di traffico interrotti per la
chiusura del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti,
per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2000, una indennita' pari
al trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata
alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per
il nucleo familiare, ove spettanti.
2. - 3. (Omissis);
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella
regione Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario
di integrazione salariale, compresi tra il 24 marzo 1999 e
il 31 dicembre 2000, non si computano ai fini del calcolo
dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti
in materia". Al comma 5:
- L'art. 1 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito,
di incentivazione all'occupazione e di carattere
previdenziale) convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 1998, n. 52, come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui
all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilita' di
iscrizione nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici
dipendenti o per giustificato motivo oggettivo connesso a
riduzione, trasformazione o cessazione di attivita' o di
lavoro, e' prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 ai fini
dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste
medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di
lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri
all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS),
previa rendicontazione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5
e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n, 236, come
modificato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2000. Alle finalita' del presente comma
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie
preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1, e comunque entro il limite
massimo di 30 miliardi di lire.
3. Sono prorogati per ulteriori otto mesi:
a) i trattamenti di integrazione salariale
concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
n. 135;
b) i trattamenti di integrazione salariale di
cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla
data del 15 dicembre 1997.
La misura dei trattamenti di integrazione
salariale prorogati e' ridotta del 10 per cento. Le
predette proroghe possono essere concesse nel limite
massimo di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui alla
lettera a) e di lire 3 miliardi per i trattamenti di cui
alla lettera b), per indennita' e contribuzione figurativa
e l'onere complessivo e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 1.
3-bis. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' prorogare, per un periodo massimo di sei mesi,
i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di
cui all'articolo 9, comma 25, lettera c), del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. L'onere complessivo
per la concessione del predetto intervento, pari a lire 3
miliardi, e' posto a carico del Fondo per l'occupazione di
cui al comma 1.
4. La possibilita' prevista dall'articolo 4,
comma 25, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, di concedere, nei casi ivi previsti, con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
i benefici di cui agli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, in materia di assunzione di lavoratori
iscritti nella lista di mobilita', trova applicazione
relativamente alle domande presentate entro il 31 dicembre
1997, entro il limite delle risorse allo scopo
predeterminate dall'articolo 2, comma 29, della legge
23 dicembre 1996, n. 662.
5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma
31, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia'
dipendenti da discariche autorizzate e iscritti nelle liste
di mobilita' non antecedentemente al 1o gennaio 1996, si
interpretano nel senso che la percezione della relativa
indennita' non e' subordinata al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni. Fermo restando il limite massimo di spesa di
cui all'articolo 4, comma 31, del citato decreto-legge n.
510 del 1996, il termine di scadenza per l'iscrizione nelle
liste di mobilita' e' prorogato di dodici mesi.
6. I piani per l'inserimento professionale dei
giovani di cui all'articolo 9-octies del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo
svolgimento delle attivita', da parte di giovani residenti
nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del
regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni, presso imprese del
settore industriale operanti in territori diversi da quelli
ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto
regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma
203 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o
anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti
di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con
gli enti locali delle aree territoriali di provenienza dei
giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree.
In tali casi ai giovani e' corrisposta una indennita'
aggiuntiva di lire 800 mila mensili a titolo di rimborso
degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e
l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al
comma 1, nonche' una indennita' pari a lire 200 mila
mensili a carico dell'impresa ad integrazione
dell'indennita' di cui all'articolo 15 del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti
nelle aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennita'
aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel
caso che le attivita' formative siano svolte presso imprese
non operanti nelle regioni di residenza. Il Governo deve
riferire alle commissioni parlamentari competenti in ordine
ai risultati dello svolgimento delle suddette attivita'. I
piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998
possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto
Fondo.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge
19 maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, le parole: "una quota
pari al 70 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "una
quota non inferiore al 70 per cento". Al comma 2
dell'articolo 3 del citato decreto legge n. 129 del 1997 le
parole: "stipulati entro il 15 ottobre 1997" sono
sostituite dalle seguenti: "le cui procedure siano state
attivate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Comitato per il coordinamento delle iniziative per
l'occupazione, entro il 15 ottobre 1997.". Al comma 6:
- Si riporta il testo del decreto-legge 2
novembre 1999, n. 390, (Disposizioni per il finanziamento
di lavori socialmente utili) abrogato dalla presente legge:
"Art. 1. - 1. Le commissioni regionali per
l'impiego e successivamente alla loro soppressione le
singole commissioni regionali permanenti tripartite,
istituite ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre
1997, n. 469, possono deliberare, nei limiti delle risorse
disponibili allo scopo preordinate a valere sul Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, proroghe ulteriori dei progetti di
lavori socialmente utili in corso o in scadenza alla data
del 31 dicembre 1999, destinati esclusivamente ai soggetti
che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori
socialmente utili dialmeno 12 mesi entro la data del
31 dicembre 1998, o che possano maturare la suddetta
permanenza in tali progetti, nel periodo compreso tra il
1o gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999, ai sensi
dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n.
144.
2. Le commissioni regionali per l'impiego e
successivamente alla loro soppressione le singole
commissioni regionali permanenti tripartite possono
deliberare, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo
preordinate a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 mao 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
eventuali proroghe esclusivamente per quei progetti di
lavori di pubblica utilita' la cui trasformazione in
imprese sia avvenuta con atto costitutivo, redatto ai sensi
di legge, entro la data del 31 dicembre 1999 e per i quali
gli enti promotori abbiano deliberato entro la stessa data,
con atto esecutivo, la stipula della convenzione di
affidamento pluriennale all'impresa individuata, delle
attivita' da esternalizzare, come previsto dal decreto
legislativo 1o dicembre 1997, n. 468.
3. Le proroghe di cui ai commi 1 e 2 non potranno
avere una scadenza successiva alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo da emanarsi in attuazione
della delega conferita dall'articolo 45, comma 2, della
citata legge n. 144 del 1999, e comunque al 30 aprile 2000.
Art. 2. - 1. Il contributo di cui all'articolo 3
del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il
finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area
napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1999. All'erogazione del
contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni
a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire
10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il
Ministero dell'interno entro trenta giorni
dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo utilizzando, quanto a
lire 20.500 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero
dei lavori pubblici, quanto a lire 17.300 milioni,
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione e, quanto a lire 2.200 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche
agricole. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le
occorrenti variazioni di bilancio..
Art. 3. - 1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

ART. 63.
(Disposizioni in materia di politiche per
l'occupazione e di emersione del lavoro irregolare).
1. In attesa della revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, di cui all'articolo 45,
comma 1, lettera d), della legge 17 maggio 1999, n. 144, i piani per
l'inserimento professionale dei giovani di cui all'articolo 9-octies
del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono
prevedere, fermo restando il limite complessivo delle 960 ore annuali
previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, lo svolgimento delle attivita' in un periodo non superiore a sei
mesi e comunque nel limite dell'orario contrattuale nazionale e/o
aziendale previsto. All'articolo 66, comma 5, della legge 17 maggio
1999, n. 144, le parole: " 10 miliardi " sono sostituite dalle
seguenti: " 110 miliardi ".
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
destinare una quota fino a lire 100 miliardi per l'anno 2000,
nell'ambito delle disponibilita' del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di
promozione del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
3. Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di
quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2000. Al fine di promuovere il ricorso ai
predetti accordi nonche' di favorire la creazione delle condizioni
per la stabilizzazione dei relativi posti di lavoro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale puo', con proprio decreto,
prevedere specifiche misure di agevolazione, anche di carattere
contributivo, nel limite massimo di lire 150 miliardi per ciascuno
degli anni 2000, 2001 e 2002, preordinati allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente comma
e l'adozione degli incentivi ivi previsti sono subordinate
all'autorizzazione della Commissione delle Comunita' europee.
4. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Qualora entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge non siano state
istituite le predette commissioni, provvede il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto dal
Ministro ".





Note all'art. 63:
Al comma 1:
- La lettera d) del comma 1 dell'art. 45 della
legge n. 144/1999, e' il seguente:
"Art. 45 (Riforma degli incentivi all'occupazione
e degli ammortizzatori sociali, nonche' norme in materia di
lavori socialmente utili). - 1. Allo scopo di realizzare un
sistema efficace ed organico di strumenti intesi a favorire
l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione di
soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e'
delegato ad emanare, previo confronto con le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale
dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 30 aprile
2000, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme
intese a ridefinire, nel rispetto degli indirizzi
dell'Unione europea e delle competenze previste dal decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli
incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi
all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con
particolare riguardo all'esigenza di migliorarne
l'efficacia nelle aree delMezzogiorno, e degli
ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della
formazione professionale, secondo i seguenti principi e
criteri direttivi:
a); b); c); (Omissis);
d) di revisione delle misure di inserimento al
lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla
conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione
dello strumento convenzionale fra le pubbliche
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, il sistema formativo e le imprese, secondo
modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una
durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione al
livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita'
lavorativa e al territorio di appartenenza, e la eventuale
corresponsione di un sussidio, variabile fra le 400.000 e
le 800.000 lire mensili;".
- L'art. 9-octies del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608 (Disposizioni urgenti in materia di
lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del
reddito e nel settore previdenziale), e' il seguente:
"Art. 9-octies (Piani per l'inserimento
professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di
disoccupazione). - 1. Il comma 3 del-l'art. 15 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e'
sostituito dal seguente:
"3. I progetti di cui al comma 1, lettera b),
sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro ovvero
da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per
l'impiego ed approvato dalle commissioni regionali per
l'impiego .
2. il comma 7 dell'art. 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, e' sostituito dal seguente:
"7 L'assegnazione dei giovani avviene a cura
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla base di
criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego .
3. Per l'assegnazione dei giovani di cui al comma
2, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo
disporre, in considerazione della specificita' anche
territoriale, dell'emergenza occupazionale, modalita'
straordinarie, ivi compresa l'adozione di criteri quali il
carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
4. I piani di cui all'art. 15, comma 1, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono
realizzati fino all'anno 1998".
- Il comma 4 dell'art. 15 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299 (Disposizioni urgenti in materia di
occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), e'
il seguente:
"4. La partecipazione del giovane ai progetti di
cui al presente articolo non puo' essere superiore alle
ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi.
Per ogni ora di formazione svolta e di attivita' prestata
al giovane e' corrisposta un'indennita' pari a L. 7.500. Al
pagamento dell'indennita' provvede mensilmente l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione,
eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o
postali all'uopo convenzionati. [A decorrere dal 1o gennaio
1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennita'
spettante ai giovani anche per la parte di competenza del
citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le
somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti
utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti
all'I.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti. Dette
somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente
rimborsate all'I.N.P.S. da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale]. La meta' del costo
dell'indennita', esclusa quella relativa alle ore di
formazione, e' a carico del soggetto presso cui e' svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalita' previste dalla
convenzione".
- Il comma 5 dell'art. 66 della legge n.
144/1999, come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"5. In attesa della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali, le
disposizioni relative ai piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione, di cui
al-l'art. 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, e successive modificazioni, sono prorogate per gli
anni 1999 e 2000. I predetti piani sono realizzati sulla
base di una programmazione che ne preveda la conclusione
entro il 31 dicembre 2000. Al relativo onere si provvede
nel limite massimo di lire 110 miliardi a carico degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 per l'anno 1999 e
con le risorse finanziarie residue allo scopo preordinate
per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 nell'ambito del
predetto Fondo. Al comma 2:
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1
dell'art. 62.
- L'art. 9-septies del decreto-legge n. 510/1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e'
il seguente:
"Art. 9-septies (Misure straordinarie per la
promozione del lavoro autonomo nelle regioni del
Mezzogiorno). - 1. Per favorire la diffusione di forme di
lavoro autonomo, la Societa' per l'imprenditorialita'
giovanile S.p.a., costituita ai sensi del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, cura la selezione, il
finanziamento e l'assistenza tecnica di progetti relativi
all'avvio di attivita' autonome realizzate da inoccupati e
disoccupati residenti nei territori di cui all'obiettivo 1
dei programmi comunitari.
2. I proponenti delle domande selezionate vengono
ammessi a corsi di formazione/selezione, non retribuiti,
della durata massima di tre mesi, durante i quali viene
definitivamente verificata la fattibilita' dell'idea
progettuale e vengono trasferite ai proponenti le
principali conoscenze in materia di gestione. La struttura
e l'impostazione delle attivita' formative sono ispirate ai
criteri previsti dall'Unione europea per i programmi del
Fondo sociale europeo.
3. lI Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fissa con
proprio decreto criteri e modalita' di concessione delle
agevolazioni.
4. Per le finalita' di cui al comma 1 la Societa'
per l'imprendito-rialita' giovanile S.p.a. concede ai
soggetti, la cui proposta sia rite-nuta valida da un punto
di vista tecnico economico, le seguentiagevolazioni:
a) fino a trenta milioni a fondo perduto, per
l'acquisto, documentato, di attrezzature;
b) fino a venti milioni di prestito,
restituibile in cinque anni con idonee garanzie
assicurative da acquisire sull'investimento;
c) fino a dieci milioni a fondo perduto, per
spese di esercizio sostenute nel primo anno di attivita';
d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
4-bis. La Societa' per l'imprenditoria giovanile
S.p.a. e' autorizzata a provvedere, alla stipula del
contratto di finanziamento, all'erogazione di una
anticipazione pari al 30 per cento del totale degli
investimenti ammessi.
5. Per l'attuazione del presente articolo la
Societa' per l'imprenditarialita' giovanile S.p.a. stipula
apposita convenzione con i Ministeri del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo
e' autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per l'anno 1995
e di lire 50 miliardi per l'anno 1996. Le predette somme
possono essere utilizzate quale copertura della quota di
finanziamento nazionale di programmi coofinanziati
dall'Unione europea.
7. I titolari delle indennita' di mobilita'
ammessi al corso possono cumulare le agevolazione di cui al
comma 4 con il beneficio previsto dall'art. 7, comma 5,
della legge 23 luglio 1991, n. 223. Al comma 3:
- Il comma 2 dell'art. 5 del decreto-legge n.
510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
608/1996, e' il seguente:
"2. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto sono
concessi dodici mesi di tempo per stipulare gli accordi
territoriali e quelli aziendali di recepimento da
depositare rispettivamente, ai competenti uffici
provinciali del lavoro e della massima occupazione, e
presso le sedi provinciali dell'I.N.P.S., entro trenta
giorni dalla stipula.
- Per il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge n. 148/1993, si veda in nota al comma 1
dell'art. 62. Al comma 4:
- L'art. 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
(Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo
sviluppo), come modificato dalla presente legge, e' il
seguente:
"1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri e' istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non
regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle
iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive
dal Presidente del Consiglio dei Ministri cui risponde e
riferisce:
a) attua tutte le iniziative ritenute utili a
conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare,
anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di
informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle
scuole;
b) valuta periodicamente i risultati delle
attivita' degli organismi locali di cui al comma 4;
c) esamina le proposte contrattuali di
emersione istruite dalle commissioni locali per la
successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del
caso.
2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al
Sistema statistico nazionale SISTAN), ivi comprese le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli
obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche
richieste in loro possesso.
3. Il Comitato e' composto da nove membri
nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, dal Ministro del tesoro, del
bilancia e della programmazione economica, dal Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle
finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal
presidente dell'I.N.P.S., dal presidente dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (I.N.A.I.L.), dal presidente dell'Unione italiana
delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura (Unioncamere) e dalla Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio
dei Ministri svolge le funzioni di presidente. Per
assicurarne il funzionamento, presso il Comitato puo'
essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20
unita', personale tecnico ed amministrativo della pubblica
amministrazione e degli enti pubblici economici. Il
personale di cui al presente comma mantiene il trattamento
economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni
ed enti di appartenenza.
4. A livello regionale e provinciale sono
istituite, presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di
analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, di
promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di
assistenza alle imprese, finalizzata in particolare
all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero
alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano
contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la
presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono
composte da quindici membri: sette, dei quali uno con
funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni
pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati,
in maniera paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni,
nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi
di esperti e coordinarsi, per quanto concerne il lavoro
irregolare, con le direzioni provinciali del lavoro,
tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 5 della
legge 22 luglio 1961, n. 628, e dell'art. 3 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
Qualora entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge non siano state istituite le predette
commisssioni, provvede il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, ove i competenti organi regionali non
abbiano provveduto entro trenta giorni dall'invito rivolto
dal Ministro.
5. Le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da
consentire alla commissione di espletare le sue funzioni.
Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento,
puo' essere comandato personale della pubblica
amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari,
restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di
provenienza".

ART. 64.
(Disposizioni in materia di lavoro temporaneo).
1. Alla legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: " La predetta limitazione non trova applicazione con
riferimento ai lavoratori appartenenti alla categoria degli impiegati
";
b) all'articolo 1, comma 4, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
" a) per le mansioni individuate dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice
stipulati dai sindacati comparativamente piu' rappresentativi, con
particolare riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo' presentare
maggiore pericolo per la sicurezza del prestatore di lavoro o di
soggetti terzi; ";
c) all'articolo 4, comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: " Al prestatore di lavoro temporaneo non puo' comunque
essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di
inquadramento di livello piu' basso quando tale inquadramento sia
considerato dal contratto collettivo come avente carattere
esclusivamente transitorio ";
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
" ART. 5. - (Interventi specifici per i lavoratori temporanei).
1. Le imprese fornitrici sono tenute a versare al Fondo di cui al
comma 2 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione
corrisposta ai lavoratori assunti con il contratto di cui
all'articolo 3. Le risorse sono destinate per: a) interventi a favore
dei lavoratori temporanei intesi, in particolare, a promuovere
percorsi di qualificazione e riqualificazione anche in funzione di
continuita' di occasioni di impiego e a prevedere specifiche misure
di carattere previdenziale; b) iniziative comuni finalizzate a
verificare l'utilizzo del lavoro temporaneo e la sua efficacia anche
in termini di promozione dell'emersione del lavoro non regolare. I
predetti interventi e misure sono attuati nel quadro di politiche
stabilite nel contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici
ovvero, in mancanza, stabilite con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative nel predetto ambito.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo
bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale,
dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'articolo 11,
comma 5:
a) come soggetto giuridico di natura associativa, ai sensi
dell'articolo 36 del codice civile;
b) come soggetto dotato di personalita' giuridica ai sensi
dell'articolo 12 del codice civile con procedimento per il
riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della
legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Fondo di cui al comma 2 e' attivato a seguito di
autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
previa verifica della congruita', rispetto alle finalita'
istituzionali previste al comma 1, dei criteri di gestione e delle
strutture di funzionamento del Fondo stesso. Il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale esercita la vigilanza sulla gestione del
Fondo.
4. All'eventuale adeguamento del contributo di cui al comma 1 si
provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale in esito alla verifica a cura delle parti sociali da
effettuare decorsi due anni dall'effettivo funzionamento del Fondo di
cui al comma 2.
5. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al
comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere, oltre al
contributo omesso e alle relative sanzioni, una somma, a titolo di
sanzione amministrativa, di importo pari a quella del contributo
omesso; gli importi delle sanzioni amministrative sono versati al
Fondo di cui al comma 2 ";
e) all'articolo 11, comma 4, dopo le parole: " comma 2, lettera
a), " sono inserite le seguenti: " ovvero ai sensi dell'articolo 1,
comma 3 " e sono aggiunte, in fine, le parole: " e le relative
percentuali ai sensi dell'articolo 1, comma 8 ".
2. Sono versate al Fondo di cui all'articolo 5, comma 2, della
legge 24 giugno 1997, n. 196, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, le somme versate ai sensi della previgente
disciplina di cui al medesimo articolo 5 destinate al finanziamento
delle iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di
formazione dei lavoratori assunti con il contratto per prestazioni di
lavoro temporaneo.





Note all'art. 64:
- L'art. 1 della legge 24 giugno 1997, n. 196
(Norme in materia di promozione dell'occupazione), come
modificato dalla presente legge, risulta essere il
seguente:
"1. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo e' il contratto mediante il quale un'impresa di
fornitura di lavoro temporaneo, di seguito denominata
"impresa fornitrice , iscritta all'albo previsto dall'art.
2, comma 1, pone uno o piu' lavoratori, di seguito
denominati "prestatori di lavoro temporaneo , da essa
assunti con il contratto previsto dall'art. 3, a
disposizione di un'impresa che ne utilizzi la prestazione
lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice ,
per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo
individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
puo' essereconcluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente
piu' rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in
qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori
assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le
attivita' rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica,
e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro
temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale
previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le
modalita' della sperimentazione. La predetta limitazione
non trova applicazione con riferimento ai lavoratori
appartenenti alla categoria degli impiegati.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le mansioni individuate dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza
dell'impresa utilizzatrice stipulati dai sindacati
comparativamente piu' rappresentativi, con particolare
riguardo alle mansioni il cui svolgimento puo'
presentare maggiore pericolo per la sicurezza del
prestatore di lavoro o di soggetti terzi;
b) per la sostituzione di lavoratori che
esercitano il dirittodi sciopero;
c) presso unita' produttive nelle quali si sia
proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle
mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la
fornitura avvenga per provvedere a sostituzione di
lavoratori assenti con diritto alla conservazione del
posto;
d) presso unita' produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione
dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni
cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla
Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono
sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente
pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo
e' stipulato in forma scritta e contiene i seguenti
elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i
lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento
economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice
dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonche' del versamento dei contributi
previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa
utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i
trattamenti retributivi e previdenziali applicabili,
nonche' le eventuali differenze maturate nel corso di
ciascuna mensilita' o del minore periodo di durata del
rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa
utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli
oneri retributivi e previdenziali daquesta effettivamente
sostenuti in favore del prestatore di lavorotemporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa
utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa
fornitrice dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore
del trattamento economico nonche' del versamento dei
contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo fatto salvo il diritto di rivalsa verso
l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata
all'impresa fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare,
anche indirettamente, la facolta' dell'impresa
utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di cui
all'art. 3.
7. Copia del contratto di fornitura e' trasmessa
dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del
lavoro competente per territorio entro dieci giorni dalla
stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono
superare la percentuale dei lavoratori, occupati
dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo
indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali
della categoria di appartenenza dell'impresa stessa,
stipulati dai sindacati comparativamente piu'
rappresentativi".
- L'art. 4 della legge n. 196/1997, come
modificato dalla presente legge, risulta essere il
seguente:
"1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la
propria attivita' secondo le istruzioni impartite
dall'impresa utilizzatrice per l'esecuzione e la disciplina
del rapporto di lavoro ed e' tenuto inoltre all'osservanza
di tutte le norme di legge e di contratto collettivo
applicate ai lavoratori dipendenti dall'impresa
utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo e'
corrisposto un trattamento non inferiore a quello cui hanno
diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice. Al prestatore di lavoro temporaneo non puo'
comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la
categoria di inquadramento di livello piu' basso quando
tale inquadramento sia considerata dal contratto collettivo
come avente carattere esclusivamente transitorio. I
contratti collettivi delle imprese utilizzatrici
stabiliscono modalita' e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico
dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro
temporaneo sia assunto con contratto stipulato a tempo
indeterminato, nel medesimo e' stabilita la misura
dell'indennita' mensile di disponibilita', divisibile in
quote orarie, corrisposta dall'impresa fornitrice al
lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso
rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale
indennita' e' stabilita dal contratto collettivo e comunque
non e' inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata
periodicamente con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La predetta misura e' proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attivita' lavorativa a
tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal
lavoratore per l'attivita' prestata presso l'impresa
utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia
inferiore all'importo della indennita' di disponibilita' di
cui al comma 3, e' al medesimo corrisposta la differenza
dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto
importo".
- L'art. 11 della legge n. 196/1997, cosi' come
modificato, dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 11. - 1. Quando il contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con
qualifica dirigenziale non trova applicazione la
disposizione di cui all'art. 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si
riferiscono all'impresa utilizzatrice sono applicabili
anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti delle
pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione
le previsioni relative alia trasformazione del rapporto a
tempo indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1,
possono essere rilasciate anche a societa', direttamente o
indirettamente controllate dallo Stato, aventi finalita' di
incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia
intervenuta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a),
ovvero ai sensi dell'art. 1, comma 3, la determinazione da
parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui
puo' essere concluso il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al
fine di promuovere l'accordo. In caso di mancata
stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi
alla convocazione, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale individua in via sperimentale, con
proprio decreto, i predetti casi e le relative percentuali
ai sensi dell'art. 1, comma 8.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, non sia intervenuto
un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti dalle
imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle
associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca
le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo procede ad una
verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, degli effetti delle disposizioni dettate
dai precedenti articoli in materia di prestazioni di lavoro
temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi".

CAPO II
DISPOSIZIONI PER ACCELERARE I PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE

ART. 65.
(Disposizioni concernenti la privatizzazione del Mediocredito
centrale Spa).
1. Al fine di sopprimere dall'oggetto sociale del Mediocredito
centrale Spa le limitazioni operative previste dall'articolo 2, comma
3, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni,
il predetto comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 489 del 1993 e'
sostituito dal seguente:
" 3. L'oggetto sociale previsto nello statuto della societa' per
azioni derivante dalla trasformazione della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita' dell'ente
originario, disponendo che essa operi prevalentemente nell'interesse
delle imprese artigiane e del consorzi cui esse partecipano ".
2. L'articolo 37, terzo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, come sostituito dall'articolo 1 della legge 30 dicembre
1991, n. 412, e' abrogato.





Note all'art. 65:
- Si riporta il testo del comma 3, ora
sostituito, dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n.
489 (Proroga del termine di cui all'art. 7, comma 6, della
legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioniper la
ristrutturazione e la integrazione del patrimonio degli
isti-tuti di credito di diritto pubblico, nonche' altre
norme sugli istituti medesimi):
"3. L'oggetto sociale previsto negli statuti
delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione
del Mediocredito centrale e della Cassa per il credito alle
imprese artigiane assicura il perseguimento delle finalita'
degli enti originari, operando l'una prevalentemente
nell'interesse delle piccole e medie imprese e degli enti
locali nonche' in operazioni riguardanti le infrastrutture,
le esportazioni e la cooperazione economica internazionale,
e l'altra prevalentemente nell'interesse delle imprese
artigiane e dei consorzi a cui esse partecipano".
- Si riporta il testo del terzo comma, ora
abrogato, dell'art. 37 del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745 (Provvedimenti straordinari per la ripresa
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'art. 1 della
legge 30 dicembre 1991, n. 412:
"A partire dall'anno 1971 e' attribuito allo
Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione
del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si
chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo
ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i
residui due decimi del dividendo saranno utilizzati per
incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto,
nonche' per iniziative per studi e ricerche attinenti alle
finalita' istituzionali del Mediocredito centrale".

ART. 66.
(Modalita' di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato
con le modalita' previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, sono individuate entro il 30 settembre 2000 le
partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per
azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le
modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge
n. 332 del 1994, anche mediante altre modalita', definite con lo
stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a
realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il
contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione.
L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di
controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del
patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche'
le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai
fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato.
Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i
contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli
articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994.
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni
risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi
del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283, si provvede con le
modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
3. I poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, possono essere introdotti esclusivamente per
rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in
particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza
pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura
idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per
quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel
rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra
questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in
coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela
della concorrenza e del mercato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri
speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al
medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi
su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto
nei commi 3 e 4 del presente articolo.





Note all'art. 66.
- Il testo del comma 2 dell'art. 1 del d.-l.
31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle
procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa' per azioni), convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e'
il seguente:
"2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica
di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n.
149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere
effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di
trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero
mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta
della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica".
- Il testo degli artt. 1 e 13 del citato D.-L. n.
332/1994 e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 1 (Modalita' delle dismissioni delle
partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti
pubblici). - 1. Le vigenti norme di legge e di regolamento
sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano
alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli
enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti
delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed
alle operazioni complementari e strumentali alle medesime
alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva
secondo la prassi dei mercati.
2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al
comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica
di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n.
149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere
effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di
trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero
mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta
della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica.
3. In caso di cessione mediante trattativa
diretta di partecipazioni in societa' controllate
direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le
societa' controllate indirettamente, con deliberazione
dell'organo competente, possono essere individuate le
societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo
stabile di azionisti di riferimento, la cessione della
partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali
acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte
comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di
cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti
al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie,
economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi'
prevedere, per un periodo determinato, il divieto di
cessione della partecipazione, il divieto di cessione
dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso
di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice
civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i
partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali
modificazioni, devono essere depositati, entro quindici
giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella
cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della
societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici
giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani
a diffusione nazionale.
4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo
stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo'
riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui
al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione
della partecipazione.
5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per quanto concerne le partecipazioni del
Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro
partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione
delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa'
di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di
conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a
societa' di provata esperienza e capacita' operativa
nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti
iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla
legge incarichi di studio, consulenza, valutazione,
assistenza operativa, amministrazione di titoli di
proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di
collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato
operazioni strumentali e complementari, fatte salve le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli
incarichi di valutazione non possono essere affidati a
societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di
consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei
due anni precedenti la data di entrata in vigore del
presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento
degli incarichi di cui al presente comma devono essere
previamente stabiliti dalle parti.
6. [Gli enti pubblici individuano criteri e
procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi
detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di
dismissioni di partecipazioni dello dello Stato. Gli atti
che dispongono tali criteri e procedure devono essere
trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero
del bilancio e della programmazione economica. I proventi
delle dismissioni delle partecipazioni degli enti pubblici
in societa' per azioni sono destinati, in via prioritaria,
alla riduzione dell'indebitamento finanziario degli enti
stessi].
7. [Il Ministro del tesoro, con proprio decreto,
stabilisce criteri e procedure di carattere generale per le
dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti
conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti
in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato,
nonche' per l'utilizzo dei relativi proventi, che devono
essere impiegati secondo criteri di diversificazione del
rischio degli investimenti].
7-bis. [Sono abrogati l'articolo 13, commi 4 e 5,
e gli articoli 19, 20 e 21, D.Lgs. 20 novembre 1990, n.
356, e successive modificazioni].
7-ter. (Omissis)".
"Art. 13 (Copertura finanziaria). - 1. Agli oneri
conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da
dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al
fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge
27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti
dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello
Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri
inerenti alle medesime.
2. Al capitolo dello stato di previsione
dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata
legge n. 432 del 1993 affluiscono, con le modalita'
stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio
1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri
relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese
quelle strumentali e complementari.
3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei
proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli
ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal
presente decreto.
4. Gli oneri relativi alle operazioni di
conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla
societa' conferitaria.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento
una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle
partecipazioni in societa' controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre
precedente, nella quale sono espressamente indicati per
ogni singola cessione:
a) i proventi lordi;
b) le forme e le modalita' ammesse per il
pagamento del corrispettivo dell'alienazione;
c) i compensi per gli incarichi di consulenza e
di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente
decreto;
d) le quote dei proventi lordi destinate alla
copertura degli oneri e dei compensi connessi alle
operazioni di collocamento e di cessione".
- Il D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 reca:
"Istituzione dell'ente tabacchi italiani".
- Per il testo del D.-L. n. 332/1994 si veda nota
precedente.
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto legge
n. 332/1994 e' il seguente:
"Art. 2 (Poteri speciali). - 1. Tra le societa'
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato
operanti nel settore della difesa, dei trasporti, delle
telecomunicazioni, delle fonti di energia, e degli altri
pubblici servizi, sono individuate con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta
del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nonche' con i Ministri
competenti per settore, previa comunicazione alle
competenti commissioni parlamentari, quelle nei cui
statuti, prima di ogni atto che determini la perdita del
controllo, deve essere introdotta con deliberazione
dell'assemblea straordinaria una clausola che attribuisca
al Ministro del tesoro la titolarita' di uno o piu' dei
seguenti poteri speciali da esercitare d'intesa con il
Ministro del bilancio e della programmazione economica e
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, tenuto conto degli obiettivi nazionali di
politica economica e industriale:
a) gradimento da rilasciarsi espressamente
all'assunzione, da pane dei soggetti nei confronti dei
quali opera il limite al possesso azionario di cui
all'articolo 3, di partecipazioni rilevanti, per tali
intendendosi quelle che rappresentano almeno la ventesima
parte del capitale sociale rappresentato da azioni con
diritto di voto nelle assemblee ordinarie o la percentuale
minore fissata dal Ministro del tesoro con proprio decreto.
Il gradimento deve essere espresso entro sessanta giorni
dalla data della comunicazione che deve essere effettuata
dagli amministratori al momento della richiesta di
iscrizione nel libro soci. Fino al rilascio del gradimento
e comunque dopo l'inutile decorso del termine, il
cessionario non puo' esercitare i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante. In caso di rifiuto del gradimento
o di inutile decorso del termine, il cessionario dovra'
cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro del
tesoro, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la
partecipazione rilevante secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-bis del codice civile;
b) gradimento da rilasciarsi espressamente,
quale condizione di validita', alla conclusione di patti o
accordi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge
18 febbraio 1992, n. 149, come sostituito dall'articolo 7,
comma 1, lettera b). del presente decreto, nel caso in cui
vi sia rappresentata almeno la ventesima parte del capitale
sociale costituito da azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria o la percentuale minore fissata
dal Ministro del tesoro con proprio decreto. Fino al
rilascio del gradimento e comunque dopo l'inutile decorso
del termine, i soci aderenti al patto non possono
esercitare il diritto di voto e comunque quelli aventi
contenuto diverso da quello patrimoniale. Ai fini del
rilascio del gradimento la Consob informa il Ministro del
tesoro dei patti e degli accordi rilevanti ai sensi del
presente articolo di cui abbia avuto comunicazione in base
al citato articolo 10, comma 4, della legge n. 149 del
1992. Il potere di gradimento deve essere esercitato entro
sessanta giorni dalla data della comunicazione effettuata
dalla Consob. In caso di rifiuto di gradimento o di inutile
decorso del termine, gli accordi sono inefficaci. Qualora
dal comportamento in assemblea dei soci sindacali si desuma
il mantenimento degli impegni assunti con l'adesione ai
patti di cui al citato articolo 10, comma 4, della legge n.
149 del 1992, le delibere assunte con il voto determinante
dei soci stessi sono impugnabili;
c) veto all'adozione delle delibere di
scioglimento della societa', di trasferimento dell'azienda,
di fusione, di scissione, di trasferimento della sede
sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di
modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri
di cui al presente articolo;
d) nomina di almeno un amministratore o di un
numero di amministratori non superiore ad un quarto dei
membri del consiglio e di un sindaco.
1-bis. Il contenuto della clausola che
attribuisce i poteri speciali e' individuato con decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del
bilancio e della programmazione economica, e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Ai soci dissenzienti dalle deliberazioni che
introducono i poteri speciali di cui al comma 1, lettera
c), spetta il diritto di recesso ai sensi dell'articolo
2437 del codice civile.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle societa' controllate, direttamente o
indirettamente da enti pubblici, anche territoriali ed
economici, operanti nel settore dei trasporti e degli altri
servizi pubblici e individuate con provvedimento dell'ente
pubblico partecipante, al quale verranno riservati altresi'
i poteri previsti al comma 1".

ART. 67.
(Disposizioni particolari in materia di investimenti).
1. Per un programma di investimenti in sicurezza da realizzare
nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/93
del Consiglio, del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, nel
periodo 2000-2006, e' autorizzata la spesa non inferiore a lire 1000
miliardi a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, come rifinanziata dalla tabella D della presente legge. Il CIPE
provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul
bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari
del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del
programma di cui al presente comma, assicurando i necessari
finanziamenti ai "patti per la sicurezza" che accompagnano gli
strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.





Nota all'art. 67:
- Si riporta il testo dell'obiettivo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio
1993 (modifiche al regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo
alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro
efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di
quelli della Banca europea per gli investimenti e degli
altri strumenti finanziari esistenti):
"Obiettivo n. 1.
1. Le regioni interessate dalla realizzazione
dell'obiettivo n. 1 sono regioni del livello NUTS II, il
cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi
tre anni, inferiore al 75% della media comunitaria.
Rientrano tra queste regioni anche l'Irlanda del
Nord, i cinque nuovi Lġnder tedeschi, Berlino Est, i
dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie e Madera ed altre regioni il cui PIL pro capite si
avvicina a quello delle regioni indicate al primo comma e
che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco
relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo
dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 10 gennaio
1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di
contiguita' e in funzione del loro PIL regionale a livello
NUTS III, gli "arrondissements Avesnes, Douai e
Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di
Cumbraes e di Western Moray sono aggiunti all'elenco delle
regioni dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle regioni interessate dalla
realizzazione dell'obiettivo n. 1 e' contenuto
nell'allegato I.
3. L'elenco delle regioni e' valido per sei anni
a decorrere dal 1o gennaio 1994. Prima della scadenza di
tale periodo la commissione riesamina l'elenco in tempo
utile affinche' il consiglio, deliberando a maggioranza
qualificata su proposta della commissione e previa
consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo
elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di
cui sopra.
4. Gli Stati membri interessati presentano alla
commissione i loro piani di sviluppo regionale. Tali piani
contengono in particolare:
la descrizione della situazione attuale per
quanto concerne le disparita' e i ritardi di sviluppo, le
risorse finanziarie mobilizzate e i principali risultati
delle azioni varate nel corso del precedente periodo di
programmazione, nel contesto degli aiuti strutturali
comunitari ricevuti e tenuto conto dei risultati
disponibili delle valutazioni;
la descrizione di un'adeguata strategia per
conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, delle linee
principali scelte per lo sviluppo regionale e degli
obiettivi specifici, quantificati se la loro natura lo
consente; una stima preliminare dell'impatto previsto,
anche in materia di occupazione, delle pertinenti azioni al
fine di assicurare che apportino i vantaggi socio-economici
a medio termine corrispondenti ai finanziamenti previsti;
una valutazione della situazione ambientale
della regione in questione e la valutazione dell'impatto
ambientale della strategia e delle azioni sopracitate
secondo i principi di uno sviluppo sostenibile in
conformita' delle vigenti disposizioni del diritto
comunitario; le disposizioni adottate per associare le
autorita' competenti in materia ambientale designate dallo
Stato membro alla preparazione e alla realizzazione delle
azioni previste dal piano nonche' per garantire il rispetto
delle norme comunitarie in materia ambientale;
una tabella finanziaria indicativa globale che
riepiloghi le risorse finanziarie nazionali e comunitarie
previste corrispondenti a ciascuno degli assi principali
scelti per lo sviluppo regionale nell'ambito del piano,
nonche' indicazioni sull'utilizzazione dei contributi dei
Fondi, della BEI e degli altri strumenti finanziari
prevista nella realizzazione del piano.
Gli Stati membri possono presentare un programma
globale di sviluppo regionale per tutte le loro regioni
incluse nell'elenco di cui al paragrafo 2 purche' questo
piano comporti gli elementi di cui al primo comma.
Gli Stati membri presentano per le regioni in
questione anche i piani di cui all'articolo 10; i dati
relativi ai piani possono anche essere indicati nei piani
di sviluppo regionale riguardanti le accennate regioni.
5. La Commissione valuta i piani proposti,
nonche' gli altri elementi di cui al paragrafo 4 in
funzione della loro coerenza con gli obiettivi del presente
regolamento e con le disposizioni e le politiche menzionate
agli articoli 6 e 7. Essa definisce, sulla base di tutti i
piani di cui al paragrafo 4, nell'ambito della partnership
prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, e di concerto con lo
Stato membro interessato, il quadro comunitario di sostegno
per gli interventi strutturali comunitari, secondo le
procedure previste all'articolo 17.
Il quadro comunitario di sostegno comprende
segnatamente:
gli obiettivi di sviluppo, con la rispettiva
quantificazione se la loro natura lo consente, i progressi
da realizzare rispetto alla situazione attuale durante il
periodo di cui trattasi, le linee prioritarie scelte per
l'intervento comunitario, le modalita' per la valutazione
ex ante, il controllo e la valutazione ex post delle azioni
prospettate;
le forme d'intervento;
il piano indicativo di finanziamento con
l'indicazione dell'importo degli interventi e della loro
provenienza;
la durata di tali interventi.
Il quadro comunitario di sostegno garantisce il
coordinamento di tutti gli interventi strutturali
comunitari previsti per la realizzazione dei vari obiettivi
di cui all'articolo 1 all'interno di una regione
determinata.
Il quadro comunitario di sostegno puo',
all'occorrenza, essere modificato e adattato, nell'ambito
della partnership di cui all'articolo 4, paragrafo 1, su
iniziativa dello Stato membro o della Commissione di
concerto con lo Stato membro, in funzione di nuove
informazioni pertinenti e dei risultati registrati durante
l'attuazione delle azioni in questione, compresi i
risultati del controllo e della valutazione ex post.
A richiesta debitamente giustificata dello Stato
membro interessato, la Commissione adotta i quadri
comunitari particolari di sostegno per uno o piu' piani di
cui al paragrafo 4.
6. Le modalita' d'applicazione del presente
articolo sono precisate nelle disposizioni di cui
all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.
7. La programmazione si riferisce anche alle
azioni di cui all'obiettivo n. 5a), da attuare nelle
regioni interessate operando una distinzione tra azioni in
materia di strutture agricole e azioni in materia di
strutture della pesca".