Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29- 01- 2000


LEGGE 23 dicembre 1999, n.488
Ripubblicazione del testo della legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000). (GU n. 23 del 29-1-2000 - Suppl. Ordinario n.23)

TITOLO V - NORME FINALI

ART. 68.
(Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni
del codice della strada).
1. I commi 132 e 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni
di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste,
comprende, ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 12 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, i poteri di contestazione immediata nonche' di
redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con
l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2000 le funzioni di prevenzione e
accertamento previste dai commi 132 e 133 dell'articolo 17 della
legge 15 maggio 1997, n. 127, con gli effetti di cui all'articolo
2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente
designato dal sindaco previo accertamento dell'assenza di precedenti
o pendenze penali, nell'ambito delle categorie indicate dai medesimi
commi 132 e 133 dell'articolo 17 della citata legge n. 127 del 1997.
3. Al personale di cui al comma 132 ed al personale di cui al
comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, puo'
essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei
veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lettere b) e c) e
dalla lettera d). del comma 2 dell'articolo 158 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Il termine indicato dall'articolo 204, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per l'emissione dell'ordinanza-
ingiunzione da parte del prefetto e' fissato in centottanta giorni.
5. Il decreto-legge 2 novembre 1999, n. 391, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 391 del 1999.





Note all'art. 68:
- Il testo dei commi 132 e 133 dell'art. 17 della
gia' citata legge n. 127/1997 (si veda in Nota all'art. 26)
e', rispettivamente, il seguente:
"132. I comuni possono, con provvedimento del
sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali
o delle societa' di gestione dei parcheggi, limitatamente
alle aree oggetto di concessione. La procedura
sanzionatoria amministrativa e l'organizzazione del
relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a cio' preposti. I gestori possono comunque
esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle
evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi
il rimborso delle spese e le penali".
"133. Le funzioni di cui al comma 132 sono
conferite anche al personale ispettivo delle aziende
esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme
previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono
inoltre conferite, con le stesse modalita' di cui al primo
periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e
accertamento in materia di circolazione e sosta sulle
corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi
dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285".
- Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art.
12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada) e' il seguente:
"1. L'espletamento dei servizi di polizia
stradale previsti dal presente codice spetta:
a) - d) (Omissis);
e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,
nell'ambito del territorio di competenza;
f) (Omissis)".
- Il testo degli artt. 2699 e 2700 del codice
civile e', rispettivamente, il seguente:
"Art. 2699 (Atto pubblico). - L'atto pubblico e'
il documento redatto, con le richieste formalita', da un
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad
attribuirgli pubblica fede nel luogo dove l'atto e'
formato.
Art. 2700 (Efficacia dell'atto pubblico). -
L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso,
della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che
lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e
degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti".
- Il testo delle lettere b), c) e d) del comma 2
dell'art. 158 del citato D.Lgs. n. 285/1992 e',
rispettivamente, il seguente:
"1. La fermata e la sosta sono vietate:
a) (Omissis);
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i
sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa
segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri
abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro
prossimita';
d) in prossimita' e in corrispondenza di
segnali stradali verticali e semaforici in modo da
occultarne la vista, nonche' in corrispondenza dei segnali
orizzontali di preselezione e lungo le corsie di
canalizzazione;"
- Il testo del comma 1 dell'art. 204 del gia'
citato D.Lgs. n. 285/1992 e' il seguente:
"1. Il prefetto, esaminati il verbale e gli atti
prodotti dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il
ricorso e i documenti allegati, sentiti gli interessati che
ne abbiano fatta richiesta, se ritiene fondato
l'accertamento emette, entro sessanta giorni, ordinanza
motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del minimo
edittale per ogni singola violazione, secondo i criteri
dell'articolo 195, comma 2. L'ingiunzione comprende anche
le spese ed e' notificata all'autore della violazione ed
alle altre persone che sono tenute al pagamento ai sensi
del presente titolo. Ove, invece, non ritenga fondato
l'accertamento, il prefetto, nello stesso termine, emette
ordinanza motivata di archiviazione degli atti,
comunicandola integralmente all'ufficio o comando cui
appaniene l'organo accertatore, il quale ne da' notizia ai
ricorrenti".
- Il D.-L. 2 novembre 1999, n. 391, ora abrogato,
recava: "Disposizioni interpretative delle norme sul
conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento
delle violazioni al codice della strada".

ART. 69.
(Rimborso della tassa sulle concessioni governative).
1. L'importo del netto ricavo relativo all'emissione dei titoli
pubblici per il prosieguo delle attivita' di rimborso della tassa
sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle
imprese, di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.448,
e' determinato per l'anno 2000 in lire 2.500 miliardi.
2. Importo di cui al comma 1 e' versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato ad apposita unita' previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero delle finanze, che
provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6 del predetto articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n.
448.





Nota all'art. 69:
- Il testo dell'art. 11 della piu' volte citata
legge n. 448/1998 e' il seguente:
"Art. 11 (Rimborso della tassa sulle concessioni
governative per l'iscrizione nel registro delle imprese). -
1. L'articolo 61, comma 1, del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
ottobre 1993, n. 427, va interpretato nel senso che la
tassa sulle concessioni governative per le iscrizioni nel
registro delle imprese, di cui all'articolo 4 della tariffa
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, nel testo modificato dallo stesso
articolo 61, e' dovuta per gli anni 1985, 1986, 1987, 1988,
1989, 1990, 1991 e 1992, nella misura di lire
cinquecentomila per l'iscrizione dell'atto costitutivo e
nelle seguenti misure forfettarie annuali per l'iscrizione
degli altri atti sociali, per ciascuno degli anni dal 1985
al 1992:
a) per le societa' per azioni e in accomandita
per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le societa' a responsabilita' limitata,
lire quattro-centomila;
c) per le societa' di altro tipo, lire
novantamila.
2. Le societa' che negli anni indicati al comma 1
hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative
per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella
annuale, al sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del d.-l.
19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, possono ottenere il
rimborso della differenza fra le somme versate e quelle
dovute a norma del citato comma 1, sempre che abbiano
presentato istanza di rimborso nei termini previsti
dall'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.
3. Sull'importo da rimborsare sono dovuti gli
interessi nella misura del tasso legale vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, a decorrere
dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nel corso del 1999 il Ministero delle finanze
esamina le istanze di rimborso a suo tempo presentate e
controlla la validita' e la tempestivita' delle stesse; a
partire dal secondo semestre dello stesso anno sono avviate
le procedure di rimborso, che sono eseguite secondo
l'ordine cronologico di presentazione delle istanze e a
partire da quelle di minore importo.
5. Per le finalita' di cui al presente articolo,
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad effettuare, con l'osservanza
delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni
di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualita'
comprese tra il 1999 ed il 2001; tali emissioni non
concorrono al raggiungimento del limite dell'importo
massimo di emissione di titoli pubblici annualmente
stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il
ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire
2.500 miliardi per la prima annualita', sara' versato al
Ministero delle finanze che provvedera' a soddisfare gli
aventi diritto con le modalita' di cui al comma 6. Per le
annualita' successive, l'importo di emissione dei titoli
pubblici per il completamento delle attivita' di rimborso
sara' determinato con legge finanziaria, in relazione
all'esatta quantificazione dell'ammontare complessivo dei
crediti da rimborsare.
6. Sulla scorta degli elenchi di rimborso
predisposti dal Ministero delle finanze sono emessi, con
imputazione al competente capitolo dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze, uno o
piu' ordinativi diretti collettivi di pagamento
estinguibili mediante commutazione di ufficio in vaglia
cambiari non trasferibili della Banca d'Italia; tali vaglia
sono spediti per raccomandata dalla competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del
domicilio fiscale vigente degli aventi diritto, ove gli
stessi non abbiano provveduto all'indicazione di uno
specifico domicilio eletto".

ART. 70.
(Fondi speciali e tabelle).
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo
11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6
della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
triennio 2000-2002, restano determinati, per ciascuno degli anni
2000, 2001 e 2002, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B,
allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale
destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle
spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2000 e triennale 2000-2002, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le autorizzazioni'
di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla
presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima
tabella.
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate
da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere
impegni nell'anno 2000, a carico di esercizi futuri, nei limiti
massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 25 giugno 1999,
n. 208, le leggi vigenti la cui quantificazione e' effettuata dalla
tabella di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e le leggi vigenti
rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera t), della medesima legge, sono indicate,
rispettivamente, dalla Tabella C e dall'Allegato n. 1 della presente
legge.





Note all'art. 70:
- Il testo dell'art. 11-bis della legge 5 agosto
1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita'
generale dello Stato in materia di bilancio) introdotto
dall'art. 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362 (Nuove norme
in materia di bilancio e di contabilita' dello Stato) e' il
seguente: "Art. 11-bis (Fondi speciali). - 1. La legge
finanziaria in apposita norma prevede gli importi dei fondi
speciali destinati alla copertura finanziaria di
provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati
nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio
pluriennale ed in particolare di quelli correlati al
perseguimento degli obiettivi del documento di
programmazione finanziaria deliberato dal Parlamento. In
tabelle allegate alla legge finanziaria sono indicate,
distintamente per la parte corrente e per la parte in conto
capitale, le somme destinate alla copertura dei predetti
provvedimenti legislativi ripartiti per Ministeri e per
programmi. Nella relazione illustrativa del disegno di
legge finanziaria, con apposite note, sono indicati i
singoli provvedimenti legislativi che motivano lo
stanziamento proposto per ciascun Ministero e per i singoli
programmi. I fondi speciali di cui al presente comma sono
iscritti nello stato di previsione del Ministero del tesoro
in appositi capitoli la cui riduzione, ai fini della
integrazione per competenza e cassa di capitoli esistenti o
di nuovi capitoli, puo' avvenire solo dopo la pubblicazione
dei provvedimenti legislativi che li utilizzano. 2. Gli
importi previsti nei fondi di cui al comma 1 rappresentano
il saldo fra accantonamenti di segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni di entrate e accantonamenti di
segno negativo per riduzioni di spese o incremento di
entrate. Gli accantonamenti di segno negativo sono
collegati mediante apposizione della medesima lettera
alfabetica, ad uno o piu' accantonamenti di segno positivo
o parte di essi, la cui utilizzazione resta subordinata
all'entrata in vigore del provvedimento legislativo
relativo al corrispondente accantonamento di segno negativo
e comunque nei limiti della minore spesa o delle maggiori
entrate da essi previsti per ciascuno degli anni
considerati. A seguito dell'approvazione dei provvedimenti
legislativi relativi ad accantonamenti negativi, con
decreto del Ministro del tesoro, gli importi derivanti da
riduzioni di spesa o incrementi di entrata sono portati
rispettivamente in diminuzione ai pertinenti capitoli di
spesa ovvero in aumento dell'entrata del bilancio e
correlativamente assegnati in aumento alle dotazioni dei
fondi di cui al comma 1.
3. Gli accantonamenti di segno negativo possono
essere previsti solo nel caso in cui i corrispondenti
progetti di legge siano stati presentati alle Camere.
4. Le quote dei fondi di cui al presente articolo
non possono essere utilizzate per destinazioni diverse da
quelle previste nelle relative tabelle per la copertura
finanziaria di provvedimenti adottati ai sensi
dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, salvo
che essi riguardino spese di primo intervento per
fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze
connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni
di emergenza economico-finanziaria.
5. Le quote dei fondi speciali di parte corrente
e, se non corrispondono a progetti di legge gia' approvati
da un ramo del Parlamento, di quelli di parte capitale non
utilizzate entro l'anno cui si riferiscono costituiscono
economie di bilancio. Nel caso di spese corrispondenti ad
obblighi internazionali ovvero ad obbligazioni risultanti
dai contratti o dai provvedimenti di cui al comma 3,
lettera h), dell'articolo 11, la copertura finanziaria
prevista per il primo anno resta valida anche dopo il
termine di scadenza dell'esercizio a cui si riferisce
purche' il provvedimento risulti presentato alle Camere
entro l'anno ed entri in vigore entro il termine di
scadenza dell'anno successivo. Le economie di spesa da
utilizzare a tal fine nell'esercizio successivo formano
oggetto di appositi elenchi trasmessi alle Camere a cura
del Ministro del tesoro entro il 25 gennaio; detti elenchi
vengono allegati al conto consuntivo del Ministero del
tesoro. In tal caso, le nuove o maggiori spese derivanti
dal perfezionamento dei relativi provvedimenti legislativi
sono comunque iscritte nel bilancio dell'esercizio nel
corso del quale entrano in vigore i provvedimenti stessi e
sono portate in aumento dei limiti dei saldi previsti dal
comma 3, lettera b), dell'articolo 11".
- Il testo delle lettere d), e) e f) del comma 3
dell'art. 11 della citata legge n. 468/1978, e',
rispettivamente, il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme
di delega o di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a
realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno
considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
a) - c) (Omissis);
d) la determinazione, in apposita tabella,
della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli
anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di
spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale,
la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
e) la determinazione, in apposita tabella,
delle riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di
spesa;
f) gli stanziamenti di spesa, in apposita
tabella, per il rifinanziamento, per non piu' di un anno,
di norme vigenti classificate tra le spese in conto
capitale e per le quali nell'ultimo esercizio sia previsto
uno stanziamento di competenza, nonche' per il
rifinanziamento, qualora la legge lo preveda, per uno o
piu' degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di
norme vigenti che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati tra le spese in conto capitale";
- Il testo del comma 18 dell'art. 2 della legge
25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria
e contabile) e' il seguente:
"18. In sede di prima applicazione della presente
legge, le leggi vigenti la cui quantificazione e'
effettuata dalla tabella di cui all'articolo 11, comma 3,
lettera d), della citata legge n. 468 del 1978, e le leggi
vigenti rifinanziabili per un periodo pluriennale ai sensi
dell'articolo 11, cornma 3, lettera f), della medesima
legge, come modificato dal presente articolo, sono indicate
dalla legge finanziaria per il 2000, intendendosi come
soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa
permanenti gia' contenenti il riferimento alla predetta
lettera d) e non indicate nella legge finanziaria
medesima".

ART. 71
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese
correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni
nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene
assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto
allegato.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
3. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2000.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1999
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri
AMATO, Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: DILIBERTO





Nota all'art. 71:
- Il testo del comma 5 dell'art. 11 della citata
legge n. 468/1978 e' il seguente:
"5. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma,
della Costituzione, la legge finanziaria puo' disporre, per
ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti, riduzioni di entrata e
nuove finalizzazioni nette da iscrivere, ai sensi
dell'articolo 11-bis, nel fondo speciale di parte corrente,
nei limiti delle nuove o maggiori entrate tributarie,
extratributarie e contributive e delle riduzioni permanenti
di autorizzazioni di spesa corrente".