Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31- 01- 2000

DECRETO 10 dicembre 1999
Proroga del termine stabilito dall'art. 1, comma 6, del decreto dirigenziale 14 aprile 1999 per l'utilizzo delle scorte degli stampati di modello conforme alla bolla dei beni viaggianti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
repressione frodi
Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio, relativo
all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in
particolare, l'art. 71;
Visti i regolamenti CEE n. 2392/89 del Consiglio e n. 3201/90 della
Commissione, che stabiliscono le disposizioni in materia di
designazione e presentazione dei vini e dei mosti d'uva;
Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio
1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e
alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo ed, in particolare,
l'art. 3;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni d'origine dei vini ed, in particolare, l'art. 23;
Visto il decreto interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768,
recante disposizioni nazionali d'applicazione delle norme del
regolamento CEE n. 2238/93, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69
del 23 marzo 1995;
Viste le disposizioni fiscali in materia ed, in particolare: i
decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e
6 ottobre 1978, n. 627, il decreto del Ministro delle finanze
29 novembre 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 335 del
30 novembre 1978, riguardanti l'introduzione dell'obbligo di
emissione del documento di accompagnamento dei beni viaggianti;
l'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160, il decreto del Ministro
delle finanze 4 maggio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
133 del 16 maggio 1981, cosi' come modificato dal decreto del
Ministro delle finanze 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 296 del 27 ottobre 1982, concernente le caratteristiche,
la fabbricazione, l'importazione e l'uso di uno speciale contrassegno
da applicare sui mezzi di chiusura di determinati prodotti destinati
alla vendita al consumo; il decreto del Presidente della Repubblica
14 agosto 1996, n. 472, regolamento di attuazione delle disposizioni
di cui all'art. 3, comma 147, lettera d), della legge 28 dicembre
1995, n. 549, relativamente alla soppressione dell'obbligo della
bolla d'accompagnamento delle merci viaggianti, con esclusione dei
prodotti sottoposti ad accisa;
Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante disposizioni in
materia tributaria, di funzionamento dell'amministrazione finanziaria
e di revisione generale del catasto ed, in particolare, l'art 23, che
ha previsto l'esenzione dall'obbligo di emissione della bolla di
accompagnamento per il vino e i prodotti vinosi muniti di
contrassegno ai sensi dell'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 160,
ovvero di contrassegno di Stato ai sensi dell'art. 23 della legge 10
febbraio 1992, n. 164;
Visto il decreto dirigenziale 14 aprile 1999, relativo alla
composizione e alle modalita' di emissione del documento di
accompagnamento dei prodoti vitivinicoli contrassegnati ed, in
particolare, l'art. 1, comma 6, con il quale e' stato disposto che le
bolle beni viaggianti possono essere utilizzate fino ad esaurimento
delle scorte e comunque fino al 31 dicembre 1999;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed, in particolare, l'art. 55;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1999
sulla nuova denominazione del Ministero e del Ministro delle
politiche agricole e forestali;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;
Considerato che sono ancora in possesso degli operatori interessati
notevoli scorte di stampati di modello conforme alla bolla dei beni
viaggianti;
Considerato che, pertanto, la distruzione dei predetti stampati non
piu' utilizzabili comporta oneri sia per gli operatori interessati
che per la pubblica amministrazione in ragione dell'impiego di
risorse in termini di personale e di mezzi al fine di espletare
l'apposita procedura atta ad ufficializzare l'avvenuta distruzione;
Considerato che la bolla dei beni viaggianti e' un documento
tuttora previsto dalla vigente normativa fiscale;
Considerato che, ai sensi del richiamato decreto dirigenziale del
14 aprile 1999, per adempiere agli obblighi imposti dalla normativa
comunitaria vigente puo' essere emesso un documento previsto a
diverse finalita', purche' contenga le indicazioni stabilite dal
regolamento CEE n. 2238/93;
Considerato che la bolla dei beni viaggianti e' un documento che,
per le specifiche modalita' di emissione e compilazione, risulta
comunque idoneo per ottemperare agli obblighi previsti in materia
dalla normativa comunitaria vigente al fine di assicurare la qualita'
e la sicurezza dei prodotti vitivinicoli;
Ritenuta la opportunita', in applicazione. dei principi di
semplificazione amministrativa, di rendere agevole e snello
l'adempimento concernente la documentazione di accompagnamento dei
prodotti vitivinicoli e che, al riguardo, e' comunque opportuno
fissare un termine entro il quale gli stampati delle bolle dei beni
viaggianti possono essere ancora utilizzati;
Decreta:
Art. 1.
1. Il testo del comma 6 dell'art. 1 del decreto dirigenziale del
14 aprile 1999 e' cosi' sostituito:
"I documenti previsti dal comma 2 dell'art. 2 del decreto
interministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, possono essere utilizzati
fino a esaurimento delle scorte e comunque entro il 31 dicembre
2000".
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 1999
L'ispettore generale capo: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2000
Registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 6