L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 27 gennaio 2000;
Premesso che:
in data 29 dicembre 1999, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas (di seguito: Autorita') ha adottato la deliberazione n.
204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'art. 2,
comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306 del
31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito:
deliberazione n. 204/99);
nell'adottare la deliberazione n. 204/99 l'Autorita' aveva
ritenuto che, anche a motivo del significativo impatto che
l'introduzione del nuovo ordinamento tariffario avrebbe potuto avere
sui livelli tariffari delle diverse classi tariffarie, e al fine di
tener conto del quadro delle esigenze di sviluppo dei servizi di
pubblica utilita', che corrispondono agli interessi generali del
Paese, indicato dal Governo nel Dpef per gli anni 2000-2003 con
riferimento al settore dell'energia elettrica, fosse opportuno
prevedere una gradualita' nella transizione al nuovo ordinamento
tariffario, assicurando che, per nessuna classe tariffaria
considerata nel suo complesso, il passaggio al nuovo ordinamento
tariffario comportasse, per l'anno 2000, aumenti tariffari non
riconducibili alla dinamica dei corsi dei combustibili nei mercati
internazionali;
Visti:
i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi
14 dicembre 1993, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n. 15/93) e
29 dicembre 1993, n. 17, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 1993 e Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993;
la deliberazione n. 204/99;
la deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre 1999, n. 206/99,
recante l'aggiornamento della parte B della tariffa elettrica per il
bimestre gennaio-febbraio 2000, ai sensi della deliberazione
dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 306
del 31 dicembre 1999, supplemento ordinario n. 235 (di seguito:
deliberazione n. 206/99);
Considerato che:
l'ordinamento tariffario vigente al 31 dicembre 1999 prevedeva
tariffe biorarie per gli utenti con forniture per usi domestici con
potenza uguale o superiore a 6 kW e che l'offerta da parte degli
esercenti di opzioni tariffarie con struttura analoga non e' prevista
dalla deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 fino all'approvazione da
parte dell'Autorita' del codice di condotta commerciale di cui
all'art. 4, comma 4.1, delle stessa deliberazione n. 204/99;
la gradualita' nella transizione al nuovo ordinamento tariffario
e' attuata, negli anni 2000 e 2001, attraverso l'applicazione delle
componenti tariffarie GR di cui all'art. 3, comma 3.2, della
deliberazione dell'Autorita' n. 204/99;
Ritenuto che:
fino a quando non trovino completa attuazione le disposizioni di
cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99,
relative all'offerta di opzioni tariffarie per l'utenza con forniture
per usi domestici con potenza uguale o superiore a 6 kW, debba essere
previsto che i soggetti esercenti continuino ad offrire una tariffa
bioraria;
sia opportuno che l'applicazione delle componenti tariffarie
GR(e), di cui all'art. 3, comma 3.2, della deliberazione
dell'Autorita' n. 204/99, avvenga in modo non discriminatorio tra i
clienti con forniture in essere al 31 dicembre 1999 ed i clienti con
forniture attivate successivamente a tale data;
per gli utenti forniti in media o alta tensione, al fine di
evitare scostamenti tra i livelli tariffari nel primo semestre
dell'anno 2000 e i livelli medi per l'anno 2000 che si potrebbero
determinare per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 3,
comma 3.2, e 9 della deliberazione dell'Autorita' n. 204/99 e della
deliberazione n. 206/99, sia opportuno prevedere una riduzione dei
livelli tariffari relativi al primo semestre dell'anno 2000;
Delibera:
Art. 1.
Applicazione delle componenti tariffarie GR(n) e GR(e) alle forniture
attivate dopo il 31 dicembre 1999
Con riferimento all'art. 3 della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n. 204/99, per le
forniture attivate in data successiva al 31 dicembre 1999, la classe
tariffaria di riferimento per l'applicazione delle componenti
tariffarie GR e' la classe tariffaria corrispondente alla tariffa
che, tra quelle in vigore e applicabili al 31 dicembre 1999 per
ciascun tipo di uso della fornitura e con riferimento alle
caratteristiche della fornitura stessa nel primo anno successivo alla
sua attivazione, avrebbe comportato l'esborso minore, al netto delle
componenti inglobate nella parte A, della parte B della tariffa e dei
corrispettivi per energia reattiva, ma includendo i corrispettivi per
prelievi eccedenti la potenza contrattualmente impegnata.
Art. 2.
Tariffa bioraria per le utenze domestiche
Con decorrenza dal 1o gennaio 2000 e fino all'approvazione del
codice di condotta commerciale di cui all'art. 4, comma 4.1, della
deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
29 dicembre 1999, n. 204/99, le imprese esercenti devono offrire ai
clienti della tipologia di utenza "forniture in bassa tensione per
usi domestici" la tariffa bioraria di cui alla tabella A-2 del
provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 14 dicembre
1993, n. 15, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 301 del 24 dicembre 1993, applicando ai corrispettivi unitari, al
netto della parte B e delle componenti inglobate nella parte A della
tariffa, una riduzione del 6%.
Art. 3.
Disposizioni tariffarie transitorie per i clienti alimentati in media
ed alta tensione
Con decorrenza dal 1o gennaio 2000, per le classi tariffarie
indicate nella tabella 1 allegata, i corrispettivi diversi dalla
parte B e dalle componenti inglobate nella parte A della tariffa in
vigore al 31 dicembre 1999 sono modificati applicando le variazioni
percentuali di cui alla stessa tabella.
Art. 4.
Disposizioni finali
La presente deliberazione viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della
pubblicazione.
Milano, 27 gennaio 2000
Il presidente: Ranci
Tabella 1
VARIAZIONI PERCENTUALI DELLE TARIFFE ATTUALI
Classi tariffarie %
- -
Media tensione - usi irrigui per utilizzazione normale -10
Media tensione - usi di azienda agricola/periodo invernale -5
Media tensione - usi di azienda agricola/periodo estivo -10
Media tensione - usi di azienda agricola/lavorazioni
stagionali con potenza fino a 30 kW -12
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria
- bassa utilizzazione -9
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria
- media utilizzazione -9
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria
- alta utilizzazione -9
Media tensione - altri usi a tariffa non multioraria
- altissima utilizzazione -9
Media tensione - tariffa per fornitura limitate alle
ore notturne e potenza >100 kW -7
Media tensione - multiorario bassa utilizzazione -20
Media tensione - multiorario media utilizzazione -20
Media tensione - multiorario alta utilizzazione -20
Media tensione - multiorario altissima utilizzazione -20
Alta tensione - usi di azienda agricola/periodo invernale -8
Alta tensione - usi di azienda agricola/periodo estivo -14
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - bassa utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - media utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - alta utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - fino 100 kV - altissima
Utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV -
bassa utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV - media
utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV -
alta utilizazione -20
Alta tensione - multiorario - da 100 a 200 kV -
altissima utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - bassa utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - media utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - alta utilizzazione -20
Alta tensione - multiorario - da 200 kV - altissima
utilizzazione -20