Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31- 01- 2000

COMUNICATO
Questioni interpretative nella materia delle offerte di ribasso anormalmente basse

Con alcuni esposti pervenuti a questa Autorita' di vigilanza sui
lavori pubblici, sono state segnalate delle questioni interpretative
riguardanti la materia delle offerte di ribasso anormalmente basse.
Con riferimento alle questioni sollevate, il Consiglio
dell'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici, ritenendole non
prive di rilievo nella riunione del 26 ottobre 1999 ha approvato la
presente determinazione.
La materia dell'anomalia delle offerte e' disciplinata dall'art.
21, comma 1-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modifiche.
Il comma prevede, sia nel caso di lavori di importo inferiore a
5 milioni di ECU e sia nel caso di lavori di importo pari o superiore
a 5 milioni di ECU, la determinazione di una soglia di anomalia dei
ribassi.
1. Il calcolo della soglia di anomalia si effettua nel seguente
modo:
1.1. Si forma l'elenco delle offerte ammesse disponendole in
ordine crescente dei ribassi; le offerte contenenti ribassi uguali
vanno singolarmente inserite nell'elenco collocandole senza
l'osservanza di alcun ordine.
1.2. Si calcola il dieci per cento del numero delle offerte
ammesse e lo si arrotonda all'unita' superiore.
1.3. Si escludono fittiziamente dall'elenco un numero di
offerte di minor ribasso, pari al numero di cui al punto 1.2, nonche'
un numero di offerte di maggior ribasso, pari al numero di cui al
punto 1.2 (cosiddetto taglio, delle ali).
1.4. Si calcola la media aritmetica dei ribassi delle offerte
che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto
1.3.
1.5. Si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano
dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3 - lo
scarto dei ribassi superiori alla media di cui al punto 1.4 e, cioe',
la differenza fra tali ribassi e la suddetta media.
1.6. Si calcola la media aritmetica degli scarti e cioe' la
media delle differenze; qualora il numero dei ribassi superiori alla
media di cui al punto 1.4 sia pari ad uno la media degli scarti si
ottiene dividendo l'unico scarto per il numero uno.
1.7. Si somma la media di cui al punto 1.4 con la media di cui
al punto 1.6; tale somma costituisce la soglia di anomalia.
2. Lo stesso risultato puo' essere conseguito sostituendo alle
operazioni di cui ali punti 1.5, 1.6 e 1.7 la seguente unica
operazione:
e si calcola - sempre con riguardo alle offerte che restano
dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al punto 1.3 - la
media aritmetica dei ribassi superiori alla media di cui al punto
1.4; tale media aritmetica costituisce direttamente la soglia di
anomalia.
3. Determinata la soglia di anomalia si procede:
3.1. Nel caso degli appalti di importo inferiore a 5 milioni di
ECU:
a) alla esclusione effettiva di tutte le offerte i cui
ribassi siano pari o superiori alla soglia di anomalia di cui al
punto 1.7 e, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci
per cento di cui al punto 1.3 che non hanno contribuito alla
determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5;
b) ad aggiudicare l'appalto al concorrente la cui offerta di
ribasso si avvicina di piu' alla soglia di anomalia; in caso di
parita' si procede per sorteggio.
3.2. Nel caso degli appalti di importo pari o superiore a 5
milioni di ECU:
3.3. Ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, nonche' delle disposizioni contenute
nell'an. 21, comma 1-bis della legge 109/1994 e successive modifiche,
alla valutazione di anomalia di tutte le offerte i cui ribassi siano
pari o superiore alla soglia di anomalia di cui al punto 1.7
comprese, quindi, anche di quelle offerte relative a quel dieci per
cento, di cui al punto 1.3, che non hanno contribuito alla
determinazione delle medie di cui ai punti 1.4 e 1.5; la valutazione
si effettua progressivamente a partire dall'offerta di ribasso piu'
alta e termina quando si ritiene una offerta non anomala ovvero
quando sono state valutate tutte le offerte senza riteneme alcuna non
anomala.
3.4. Ad aggiudicare l'appalto:
al concorrente la cui offerta di ribasso, pur essendo
superiore alla soglia di anomalia, sia stata ritenuta, a seguito
della valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, non anomala;
al concorrente la cui offerta di ribasso si avvicina di piu'
alla soglia di anomalia qualora tutte le offerte pari o superiore
alla soglia di anomalia siano state ritenute, a seguito della
valutazione di anomalia di cui al punto 1.1, anomale; in caso di
parita' si procede per sorteggio.
Non si procede all'esclusione automatica qualora il numero delle
offerte ammesse e quindi ritenute valide sia inferiore a cinque.
Ai fini di consentire la valutazione di anomalia, il bando di
gara o la lettera di invito riguardanti appalti di importo pari o
superiore a 5 milioni di ECU, devono indicare le lavorazioni per le
quali i concorrenti hanno l'obbligo di presentare, a corredo
dell'offerta, le giustificazioni del relativo prezzo offerto; le
lavorazioni devono essere quelle piu' significative e, cioe', quelle
che nel computo metrico estimativo del progetto concorrono a formare
un importo non inferiore al 75% dell'importo a base di gara.
Non sono idonei a giustificare situazioni di anomalia delle
offerte gli elementi i cui valori sono contrastanti sia con quelli
minimi stabiliti come inderogabili da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative e sia con quelli rilevabili da dati
ufficiali.
Devono, pertanto, essere presi in considerazione esclusivamente
giustificazioni fondate:
sull'economicita' del procedimento di costruzione;
sulle soluzioni tecniche adottate;
sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode
l'offerente.
Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1-bis, primo,
secondo e terzo periodo implicano che, per gli appalti di importo
pari o superiore a 5 milioni di ECU, le offerte debbano essere
formulate esclusivamente a prezzi unitari, cosi' da consentire alle
stazioni appaltanti di tenere conto nella valutazione di anomalia
oltre che del prezzo offerto per le singole lavorazioni anche delle
relative quantita'.
Quanto alla regola in testa al punto 3.4 puo' derogarsi in via
eccezionale quando, ad avviso dell'Amministrazione, esistono
concordanti elementi che richiedono di procedere alla ulteriore
verifica anche di offerte sottosoglia.