Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31- 01- 2000

COMUNICATO
Criteri di valutazione della "affinita' delle opere eseguite" rispetto a quella dell'affidamento ai fini della valutazione delle offerte.

Il comune di C. pubblicava un bando di gara per l'affidamento di
un incarico per redazione di progetto d'edilizia d'importo inferiore
ai 200.000 ECU e provvedeva al relativo affidamento.
Su esposto di vari professionisti venivano disposti accertamenti
in esito ai quali, oltre ad elementi rilevanti ai fini degli esposti
anzidetti che consentivano di defmire la relativa questione, emergeva
che, in sede di valutazione delle offerte relative, la stazione
appaltante aveva ritenuto di non attribuire nessun punteggio ad
alcuni lavori eseguiti dai progettisti concorrenti in quanto, a suo
avviso, costituenti opere "non affini" a quelle oggetto
dell'affidamento.
La valutazione di affinita' delle opere costituisce questione a
valenza generale che ha dato luogo ad altre segnalazioni e richiede
un pertinente approfondimento, ad evitare che il riconoscimento o
meno di tale caratteristica discenda da una valutazione non tanto
discrezionale dell'ente committente, quanto idonea a determinare per
identiche fattispecie soluzioni differenti - che non risultano
nemmeno motivate - con violazione dei principi d'imparzialita' e di
parita' di trattamento propri dell'azione amministrativa.
La circostanza che manchi una espressa definizione normativa di
opera affine non sta a significare che questo vuoto normativo non
debba essere colmato con il richiamo a precetti esistenti
nell'ordinamento di settore, ancorche' in testo differente da quello
della legge sui lavori pubblici.
Tenuto conto che questa nozione ha valenza sia nei lavori
pubblici, cui si e' fatto ora riferimento, sia nei lavori privati, e
che pertiene allo svolgimento dell'attivita' di progettazione, ci si
puo' riferire, per ritrovare la nozione stessa, alla disciplina
dettata dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, contenente il testo unico
per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto.
Detta disciplina, richiamata piu' volte nella normativa vigente
ed anche nello schema di regolamento di attuazione della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, attua una
suddivisione delle opere in classi e categorie in funzione del grado
di affinita' oggettuale e funzionale delle opere stesse.
Le classi individuano nove differenti tipologie di inrventi,
mentre le categorie rappresentano una specificazione dettagliata
delle caratteristiche delle opere ricomprese nelle classi stesse.
Il richiamo al concetto di opere affini, ai fini della
valutazione delle offerte, non puo', peraltro, essere rinvenuto con
riferimento ad entrambe le suddivisioni in classi e categorie. Mentre
risulta, infatti, funzionale il riferimento alle categorie, in quanto
esse rappresentano la precisa descrizione sotto il profilo oggettuale
e funzionale del bene da realizzare, le classi, viceversa, pur
individuando un'area di appartenenza delle tipologie di progetti, si
riferiscono ad opere oggettualmente e funzionalmente di diversa
natura.
Alla luce di quanto precisato, pertanto, ai fini della
valutazione delle offerte, l'affinita' delle opere eseguite rispetto
a quella oggetto dell'affidamento deve essere valutata sulla base dei
principi desumibili dalla legge n. 143/1949, con riferimento alle
classi di opere dalla stessa individuate, con le prescrizioni di cui
alla tabella che segue:
A) Opere appartenenti alla classe I con esclusione dei restauri
artistici e dei piani regolatori di cui alla categoria d), delle
decorazioni, arredamenti, disegni di mobili, opere artistiche in
metalli, vetro, ecc. di cui alla categoria e) nonche' delle strutture
di cui alle categorie f) e g);
B) Opere relative alle categorie di restauro e del risanamento
conservativo come descritte all'art. 31, letter b), c), d), della
legge n. 457/1978, titolo IV;
C) Piani regolatori anche parziali nonche' altri strumenti
urbanistici e di pianificazione territoriale, ambientale,
paesaggistica;
D) Decorazioni esterne o interne ed arredamenti di edifici e di
ambienti, disegni di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro,
ecc.;
E) Strutture di cui alle categorie f) e g) dalla Classe I;
F) Opere appartenenti alla Classe II;
G) Opere appartenenti alla Classe III;
H) Opere appartenenti alla Classe IV;
I) Opere appartenenti alla Classe V;
J) Opere appartenenti alla Classe VI;
K) Opere appartenenti alla Classe VII;
L) Opere appartenenti alla Classe VIII;
M) Opere appartenenti alla Classe IX.