IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite
annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio
di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio l993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con
cui, fra l'altro, si e' stabilito il limite massimo di emissione dei
prestiti pubblici per l'anno stesso;
Visti i propri decreti in data 22 settembre, 11 e 26 ottobre,
15 novembre, 29 dicembre 1999, con i quali e' stata disposta
l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro
poliennali 3,75%, con godimento 1o settembre 1999 e scadenza
1o settembre 2002;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del
Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526, e' disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni
del Tesoro poliennali 3,75%, con godimento 1o settembre 1999 e
scadenza 1o settembre 2002, fino all'importo massimo di nominali
2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del
22 settembre l999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle
prime due tranches dei buoni stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 settembre
1999.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo
comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza
delle modalita' indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto
ministeriale del 22 settembre 1999, entro le ore 13 del giorno
14 gennaio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 22 settembre
1999.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della dodicesima
tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e
verra' assegnata con le modalita' indicate negli articoli 11 e 12 del
citato decreto del 22 settembre 1999, in quanto applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 14 gennaio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 18
gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di
dietimi d'interesse lordi per centotrentanove giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto
legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio
statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi
dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro
di L. 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo
giorno 18 gennaio 2000.
A fronte di tali versamenti, la Sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato rilascera' separate quietanze di entrata al
bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100
(unita' previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo
al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi
d'interesse dovuti, al lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario dal 2000
faranno carico al capitolo 2933 (unita' previsionale di base 3.1.5.3)
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a
quelli corrispondenti per gli anni successivi.
L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2002, fara' carico al capitolo che verra' iscritto nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al
capitolo 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di
previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2000
Il Ministro: Amato