IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' della
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio l993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei prestiti
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, con
cui, fra l'altro, si e' stabilito il limite massimo di emissione dei
titoli pubblici per l'anno stesso;
Visti i propri decreti n. 475439 dell'11 ottobre e n. 475619 del 10
novembre 1999, con i quali e' stata disposta l'emissione di quattro
tranches dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della
durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24") con decorrenza 15 ottobre 1999
e scadenza 15 ottobre 2001;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante
riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la
tassazione delle obbligazioni senza cedole;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni e' disposta l'emissione di una
quinta tranche di "CTZ-24", con decorrenza 15 ottobre 1999 e scadenza
15 ottobre 2001, fino all'importo massimo di 1.500 milioni di euro,
di cui al decreto ministeriale dell'11 ottobre 1999, citato nelle
premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei
certificati stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 ottobre 1999.
Art. 2.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca
d'Italia.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle
operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella
convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.
I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati
all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria
sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di
collocamento dello 0,15 per cento.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
L'ammontare della provvigione sara' scritturato dalle sezioni di
tesoreria fra i "pagamenti da regolare".
Art. 3.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire con le
modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale dell'11 ottobre 1999, entro le ore 13 del giorno 11
gennaio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto ministeriale
dell'11 ottobre 1999.
Art. 4.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente art. 3, avra' inizio il collocamento della sesta tranche
dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto;
tale tranche sara' riservata agli operatori "specialisti in titoli di
Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con
decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio
1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche e verra'
assegnata con le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato
decreto dell'11 ottobre 1999, in quanto applicabili.
Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 11 gennaio 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno
prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
certificati di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle
ultime tre aste dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art. 1
del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste,
agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento
supplementare.
Art. 5.
Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori
assegnatari il 14 gennaio 2000, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in
lire italiane dell'emissione, sulla base del tasso di conversione
irrevocabile lira/euro di L. 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca
d'Italia il medesimo giorno 14 gennaio 2000; la Sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1), art. 8.
Art. 6.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 2001, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso e
corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3)
per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al
capitolo 2935 (unita' previsionale di base 3.1.5.3) per l'importo
pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle
tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'Ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 gennaio 2000
Il Ministro: Amato