IL DIRIGENTE GENERALE
della previdenza ed assistenza sociale
Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536,
convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2, 3 e 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato
dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24,
relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del
beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
Vista l'istanza presentata dalla societa' La Rinascente S.p.a. -
Magazzini Upim, unita' di Fano (Pesaro), inoltrata presso la
competente direzione regionale del lavoro e massima occupazione, come
da protocollo dello stesso, in data 21 novembre 1995 e che unitamente
al contratto di solidarieta' per riduzione di orario di lavoro,
costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Considerato che il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti
organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 5 ottobre 1995,
successivamente integrato con verbale di accordo del 9 settembre
1999, stabilisce per un periodo di dodici mesi decorrente dal
9 ottobre 1995 una riduzione dell'orario di lavoro previsto dal
contratto nazionale del settore commercio;
Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di
esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
Acquisito il parere della direzione regionale del lavoro competente
per territorio;
Decreta:
A) e' autorizzata, per il periodo dal 9 ottobre 1995
all'8 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Fano (Pesaro),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di centottantaquattro ore di lavoro,
articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate
lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un
organico di 14 unita';
B) e' autorizzata, per il periodo dal 9 ottobre 1995
all'8 ottobre 1996 la corresponsione del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863 - nella misura ivi prevista - in favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti della La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano, unita' di Fano (Pesaro),
per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che
stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di centodieci ore, articolate su settimane
intere di sospensione e su singole giornate lavorative,
riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di
lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su
un organico di 14 unita'.
L'istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a
corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, il particolare beneficio
previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8
febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 1999
Il direttore generale: Daddi