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- Gazzetta Ufficiale n. 254 del
30-10-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000,
n.267
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante:
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", corredato delle
relative note.
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- Parte I
- Ordinamento istituzionale
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- Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
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- Art. 1.
- O g g e t t o
- 1. Il presente testo unico contiene i principi e le
disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali.
- 2. Le disposizioni del presente testo unico non si
applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di
attuazione.
- 3. La legislazione in materia di ordinamento degli enti
locali e di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia
normativa. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme
statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 4. Ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione le leggi
della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante
espressa modificazione delle sue disposizioni.
- Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e
3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092,
al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
trascritti.
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- Art. 2.
- Ambito di applicazione
- 1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti
locali i comuni, le province, le citta' metropolitane, le comunita' montane, le comunita'
isolane e le unioni di comuni.
- 2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo
unico si applicano, altresi', salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti
locali, con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali.
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- Art. 3.
- Autonomia dei comuni e delle province
- 1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono
autonome.
- 2. Il comune e' l'ente locale che rappresenta la propria
comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
- 3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e
regione, rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove e ne
coordina lo sviluppo.
- 4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria,
normativa, organizzativa e amministrativa, nonche' autonomia impositiva e finanziaria
nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza
pubblica.
- 5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie
e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di
sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le
attivita' che possono essere adeguatamente. esercitate dalla autonoma iniziativa dei
cittadini e delle loro formazioni sociali.
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- Art. 4.
- Sistema regionale delle autonomie locali
- 1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e
dell'articolo 118, primo comma della Costituzione, le regioni, ferme restando le funzioni
che attengono ad esigenze di carattere unitario nei rispettivi territori, organizzano
l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le
province.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dal presente testo unico in ordine alle funzioni del
comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'articolo
117 della Costituzione, gli interessi comunali e provinciali in rapporto alle
caratteristiche della popolazione e del territorio.
- 3. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai
principi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge del 15 marzo 1997, n. 59, secondo le
loro dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole
funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
- 4. La legge regionale indica i principi della cooperazione
dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
- 5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
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- Art. 5.
- Programmazione regionale e locale
- 1. La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
- 2. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
- 3. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli
altri provvedimenti della regione.
- 4. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi
regionali.
- 5. La legge regionale disciplina, altresi', con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli
strumenti di cui al comma 4 e i programmi regionali, ove esistenti.
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- Art. 6.
- Statuti comunali e provinciali
- 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
- 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal
presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in
particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di
partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente,
anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della
partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e
ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto
dal presente testo unico.
- 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi della legge 10
aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli
organi collegiali del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni
da essi dipendenti.
- 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non
venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta
giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma
si applicano anche alle modifiche statutarie.
- 5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del
competente organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al
Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo
statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio
dell'ente.
- 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate
forme di pubblicita' degli statuti stessi.
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- Art. 7.
- Regolamenti
- 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello
statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza
ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli
organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per
l'esercizio delle funzioni.
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- Art. 8.
- Partecipazione popolare
- 1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione,
valorizzano le libere forme associative e promuovono organismi di partecipazione popolare
all'amministrazione locale. I rapporti di tali forme associative sono disciplinati dallo
statuto.
- 2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che
incidono su situazioni giuridiche soggettive devono essere previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo statuto,
nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 3. Nello statuto devono essere previste forme di
consultazione della popolazione nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e
proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi', determinate le garanzie per il
loro tempestivo esame. Possono essere, altresi', previsti referendum anche su richiesta di
un adeguato numero di cittadini.
- 4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente
articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
- 5. Lo statuto, ispirandosi ai principi di cui alla legge 8
marzo 1994, n. 203, e al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, promuove forme di
partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli
stranieri regolarmente soggiornanti.
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- Art. 9.
- Azione popolare e delle associazioni di protezione
ambientale
- 1. Ciascun elettore puo' far valere in giudizio le azioni e
i ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
- 2. Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei
confronti del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza, le spese sono a
carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che l'ente costituendosi abbia
aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
- 3. Le associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie
di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a
danno ambientale. L'eventuale risarcimento e' liquidato in favore dell'ente sostituito e
le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.
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- Art. 10.
- Diritto di accesso e di informazione
- 1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale e
provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di
legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del
presidente della provincia che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal
regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi o delle imprese.
- 2. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e
associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di
copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione
degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per
assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui e' in
possesso l'amministrazione.
- 3. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei
cittadini all'attivita' dell'amministrazione, gli enti locali assicurano l'accesso alle
strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni.
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- Art. 11.
- Difensore civico
- 1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono
prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialita' e
del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando,
anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.
- 2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i
mezzi del difensore civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.
- 3. Il difensore civico comunale e quello provinciale
svolgono altresi' la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127.
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- Art. 12.
- Sistemi informativi e statistici
- 1. Gli enti locali esercitano i compiti conoscitivi e
informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi
informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle
informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su
tutto il territorio nazionale.
- 2. Gli enti locali, nello svolgimento delle attivita' di
rispettiva competenza e nella conseguente verifica dei risultati, utilizzano sistemi
informativo-statistici che operano in collegamento con gli uffici di statistica in
applicazione del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata
l'integrazione dei sistemi informativo-statistici settoriali con il sistema statistico
nazionale.
- 3. Le misure necessarie sono adottate con le procedure e
gli strumenti di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
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- Titolo II
- SOGGETTI
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- Capo I
- Comune
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- Art. 13.
- F u n z i o n i
- 1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che
riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici
dei servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed utilizzazione del territorio e
dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti
dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- 2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti
territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri
comuni e con la provincia.
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- Art. 14.
- Compiti del comune per servizi di competenza
statale
- 1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di stato
civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica.
- 2. Le relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale
ufficiale del Governo, ai sensi dell'articolo 54.
- 3. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di
competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i
relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
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- Art. 15.
- Modifiche territoriali, fusione ed istituzione di
comuni
- 1. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le
regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le
popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di
fusione tra piu' comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
comuni scendano sotto tale limite.
- 2. La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante
fusione di due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine o ad alcune
di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.
- 3. Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai
contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa,
appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai
singoli comuni che si fondono.
- 4. La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita
ai comuni ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
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- Art. 16.
- M u n i c i p i
- 1. Nei comuni istituiti mediante fusione di due o piu'
comuni contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi nei territori
delle comunita' di origine o di alcune di esse.
- 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano
l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a
suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme
previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione.
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- Art. 17.
- Circoscrizioni di decentramento comunale
- 1. I comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti
articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali
organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonche' di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
- 2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
- 3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire le circoscrizioni di
decentramento secondo quanto previsto dal comma 2.
- 4. Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le
esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e sono
eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
- 5. Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti,
lo statuto puo' prevedere particolari e piu' accentuate forme di decentramento di funzioni
e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresi', anche con il rinvio
alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme
di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalita' di elezione, nomina o
designazione. Il consiglio comunale puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria.
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- Art. 18.
- Titolo di citta'
- 1. Il titolo di citta' puo' essere concesso con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai comuni insigni per
ricordi, monumenti storici e per l'attuale importanza.
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- Capo II
- Provincia
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- Art. 19.
- F u n z i o n i
- 1. Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio
provinciale nei seguenti settori:
- a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente
e prevenzione delle calamita';
- b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed
energetiche;
- c) valorizzazione dei beni culturali;
- d) viabilita' e trasporti;
- e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve
naturali;
- f) caccia e pesca nelle acque interne;
- g) organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle
emissioni atmosferiche e sonore;
- h) servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- i) compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo
grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica,
attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
- l) raccolta ed elaborazione dati, assistenza
tecnico-amministrativa agli enti locali.
- 2. La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla
base di programmi da essa proposti, promuove e coordina attivita', nonche' realizza opere
di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e
turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.
- 3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene
attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei servizi pubblici
locali.
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- Art. 20.
- Compiti di programmazione
- 1. La provincia:
- a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai
fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
- b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge
regionale;
- c) formula e adotta con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di
carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
- 2. La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei
comuni ed in attuazione della legislazione e dei programmi regionali, predispone ed adotta
il piano territoriale di coordinamento che determina gli indirizzi generali di assetto del
territorio e, in particolare, indica:
- a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
- b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
- c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque;
- d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
- 3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
- 4. La legge regionale detta le procedure di approvazione,
nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi
pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
- 5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le
funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
- 6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle
province e tengono conto dei loro programmi pluriennali.
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- Art. 21.
- Circondari e revisione delle circoscrizioni
provinciali
- 1. La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita'
del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalita' dei servizi, puo'
disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla
base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini.
- 2. Nel rispetto della disciplina regionale, in materia di
circondario, lo statuto della provincia puo' demandare ad un apposito regolamento
l'istituzione dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive,
propositive e di coordinamento, e la previsione della nomina di un presidente del
circondario indicato a maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del
consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al circondario. Il presidente ha
funzioni di rappresentanza, promozione e coordinamento.
- Al presidente del circondario si applicano le disposizioni
relative allo status del presidente del consiglio di comune con popolazione pari a quella
ricompresa nel circondario.
- 3. Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e
l'istituzione di nuove province i comuni esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133
della Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
- a) ciascun territorio provinciale deve corrispondere alla
zona entro la quale si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali
della popolazione residente;
- b) ciascun territorio provinciale deve avere dimensione
tale, per ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive esistenti o
possibili, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il
riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale;
- c) l'intero territorio di ogni comune deve far parte di una
sola provincia;
- d) l'iniziativa dei comuni, di cui all'articolo 133 della
Costituzione, deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area
interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva
dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
- e) di norma, la popolazione delle province risultanti dalle
modificazioni territoriali non deve essere inferiore a 200.000 abitanti;
- f) l'istituzione di nuove province non comporta
necessariamente l'istituzione di uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e
degli altri enti pubblici;
- g) le province preesistenti debbono garantire alle nuove,
in proporzione al territorio ed alla popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti
operativi e risorse finanziarie adeguati.
- 4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della
Costituzione, le regioni emanano norme intese a promuovere e coordinare l'iniziativa dei
comuni di cui alla lettera d) del comma 3.
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- Capo III
- Aree metropolitane
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- Art. 22.
- Aree metropolitane
- 1. Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti
i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli e gli
altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta integrazione
territoriale e in ordine alle attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita
sociale, nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
- 2. Su conforme proposta degli enti locali interessati la
regione procede entro centottanta giorni dalla proposta stessa alla delimitazione
territoriale dell'area metropolitana. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, invita la regione a provvedere entro un ulteriore
termine, scaduto il quale procede alla delimitazione dell'area metropolitana.
- 3. Restano ferme le citta' metropolitane e le aree
metropolitane definite dalle regioni a statuto speciale.
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- Art. 23.
- Citta' metropolitane
- 1. Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22, il
comune capoluogo e gli altri comuni ad esso uniti da contiguita' territoriale e da
rapporti di stretta integrazione in ordine all'attivita' economica, ai servizi essenziali,
ai caratteri ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in citta'
metropolitane ad ordinamento differenziato.
- 2. A tale fine, su iniziativa degli enti locali
interessati, il sindaco del comune capoluogo e il presidente della provincia convocano
l'assemblea dei rappresentanti degli enti locali interessati. L'assemblea, su conforme
deliberazione dei consigli comunali, adotta una proposta di statuto della citta'
metropolitana, che ne indichi il territorio, l'organizzazione, l'articolazione interna e
le funzioni.
- 3. La proposta di istituzione della citta' metropolitana e'
sottoposta a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni
dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli
aventi diritto al voto espressa nella meta' piu' uno dei comuni partecipanti, essa e'
presentata dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per
l'approvazione con legge.
- 4. All'elezione degli organi della citta' metropolitana si
procede nel primo turno utile ai sensi delle leggi vigenti in materia di elezioni degli
enti locali.
- 5. La citta' metropolitana, comunque denominata, acquisisce
le funzioni della provincia; attua il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando
l'identita' delle originarie collettivita' locali.
- 6. Quando la citta' metropolitana non coincide con il
territorio di una provincia, si procede alla nuova delimitatone delle circoscrizioni
provinciali o all'istituzione di nuove province, anche in deroga alle previsioni di cui
all'articolo 21, considerando l'area della citta' come territorio di una nuova provincia.
Le regioni a statuto speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.
- 7. Le disposizioni del comma 6 possono essere applicate
anche in materia di riordino, ad opera dello Stato, delle circoscrizioni provinciali nelle
regioni a statuto speciale nelle quali siano istituite le aree metropolitane previste
dalla legislazione regionale.
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- Art. 24.
- Esercizio coordinato di funzioni
- 1. La regione, previa intesa con gli enti locali
interessati, puo' definire ambiti sovracomunali per l'esercizio coordinato delle funzioni
degli enti locali, attraverso forme associative e di cooperazione, nelle seguenti materie:
- a) pianificazione territoriale;
- b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
- c) piani di traffico intercomunali;
- d) tutela e valorizzazione dell'ambiente e rilevamento
dell'inquinamento atmosferico;
- e) interventi di difesa del suolo e di tutela
idrogeologica;
- f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
- g) smaltimento dei rifiuti;
- h) grande distribuzione commerciale;
- i) attivita' culturali;
- l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.
- 2. Le disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 1
si applicano fino all'istituzione della citta' metropolitana.
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- Art. 25.
- Revisione delle circoscrizioni comunali
- 1. Istituita la citta' metropolitana, la regione, previa
intesa con gli enti locali interessati, puo' procedere alla revisione delle circoscrizioni
territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana.
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- Art. 26.
- Norma transitoria
- 1. Sono fatte salvo le leggi regionali vigenti in materia
di aree metropolitane.
- 2. La legge istitutiva della citta' metropolitana
stabilisce i termini per il conferimento, da parte della regione, dei compiti e delle
funzioni amministrative in base ai principi dell'articolo 4, comma 3, della legge 15 marzo
1997, n. 59, e le modalita' per l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte del
Governo in analogia a quanto previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
-
-
- Capo IV
- Comunita' montane
-
- Art. 27.
- Natura e ruolo
- 1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali
costituiti fra comuni montani e parzialmente montani, anche appartenenti a province
diverse, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di
funzioni conferite e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.
- 2. La comunita' montana ha un organo rappresentativo e un
organo esecutivo composti da sindaci, assessori o consiglieri dei comuni partecipanti. Il
presidente puo' cumulare la carica con quella di sindaco di uno dei comuni della
comunita'. I rappresentanti dei comuni della comunita' montana sono eletti dai consigli
dei comuni partecipanti con il sistema del voto limitato garantendo la rappresentanza
delle minoranze.
- 3. La regione individua, concordandoli nelle sedi
concertative di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la costituzione
delle comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la valorizzazione della
montagna e l'esercizio associato delle funzioni comunali. La costituzione della comunita'
montana avviene con provvedimento del presidente della giunta regionale.
- 4. La legge regionale disciplina le comunita' montane
stabilendo in particolare:
- a) le modalita' di approvazione dello statuto;
- b) le procedure di concertazione;
- c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
- d) i criteri di ripartizione tra le comunita' montane dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
- e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
- 5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita'
montana i comuni parzialmente montani nei quali la popolazione residente nel territorio
montano sia inferiore al 15 per cento della popolazione complessiva, restando sempre
esclusi i capoluoghi di provincia e i comuni con popolazione complessiva superiore a
40.000 abitanti.
- L'esclusione non priva i rispettivi territori montani dei
benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle
leggi statali e regionali. La legge regionale puo' prevedere, altresi', per un piu'
efficace esercizio delle funzioni e dei servizi svolti in forma associata, l'inclusione
dei comuni confinanti, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, che siano parte
integrante del sistema geografico e socio-economico della comunita'.
- 6. Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui
territorio coincide con quello di una comunita' montana sono assegnate le funzioni e le
risorse attribuite alla stessa in base a norme comunitarie, nazionali e regionali. Tale
disciplina si applica anche nel caso in cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni
non montani. Con la legge regionale istitutiva del nuovo comune si provvede allo
scioglimento della comunita' montana.
- 7. Ai fini della graduazione e differenziazione degli
interventi di competenza delle regioni e delle comunita' montane, le regioni, con propria
legge, possono provvedere ad individuare nell'ambito territoriale delle singole comunita'
montane fasce altimetriche di territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del
clima, della vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo, della
fragilita' ecologica, dei rischi ambientali e della realta' socio-economica.
- 8. Ove in luogo di una preesistente comunita' montana
vengano costituite piu' comunita' montane, ai nuovi enti spettano nel complesso i
trasferimenti erariali attribuiti all'ente originario, ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.
-
- Art. 28.
- F u n z i o n i
- 1. L'esercizio associato di funzioni proprie dei co-muni o
a questi conferite dalla regione spetta alle comunita' montane. Spetta, altresi', alle
comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione ad esse conferita dai comuni, dalla
provincia e dalla regione.
- 2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite
dalla legge e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla Unione europea o
dalle leggi statali e regionali.
- 3. Le comunita' montane adottano piani pluriennali di opere
ed interventi e individuano gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socio-economico, ivi compresi quelli previsti dalla Unione europea, dallo Stato e dalla
regione, che possono concorrere alla realizzazione dei programmi annuali operativi di
esecuzione del piano.
- 4. Le comunita' montane, attraverso le indicazioni
urbanistiche del piano pluriennale di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.
- 5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed i
suoi aggiornamenti sono adottati dalle comunita' montane ed approvati dalla provincia
secondo le procedure previste dalla legge regionale.
- 6. Gli interventi finanziari disposti dalle comunita'
montane e da altri soggetti pubblici a favore della montagna sono destinati esclusivamente
ai territori classificati montani.
- 7. Alle comunita' montane si applicano le disposizioni
dell'articolo 32, comma 5.
-
- Art. 29.
- Comunita' isolane o di arcipelago
- 1. In ciascuna isola o arcipelago di isole, ad eccezione
della Sicilia e della Sardegna, ove esistono piu' comuni puo' essere istituita, dai comuni
interessati, la comunita' isolana o dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle
comunita' montane.
-
-
- Capo V
- Forme associative
-
- Art. 30.
- Convenzioni
- 1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e
servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
- 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci
obblighi e garanzie.
- 3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie di
propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali,
previa statuizione di un disciplinare-tipo.
- 4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono
prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo
degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti
partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli
enti deleganti.
-
- Art. 31.
- Consorzi
- 1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu'
servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le
norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo 114, in quanto compatibili. Al
consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati,
secondo le leggi alle quali sono soggetti.
- 2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto
del consorzio.
- 3. In particolare la convenzione deve disciplinare le
nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi
8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in
conformita' alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni
degli organi consortili.
- 4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto
per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche
enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio e' composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato,
ciascuno con responsabilita' pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e
dallo statuto.
- 5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
- 6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito
piu' di un consorzio.
- 7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello
Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di
determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi
regionali.
- 8. Ai consorzi che gestiscono attivita' aventi rilevanza
economica e imprenditoriale e ai consorzi creati per la gestione dei servizi sociali se
previsto nello statuto, si applicano le norme previste per le aziende speciali.
-
- Art. 32.
- Unioni di comuni
- 1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o
piu' comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralita' di
funzioni di loro competenza.
- 2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste
per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalita'
per la loro costituzione e individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
- 3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi
siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo
la rappresentanza delle minoranze.
- 4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i
rapporti anche finanziari con i comuni.
- 5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in
particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo' comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di
dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati.
-
- Art. 33.
- Esercizio associato di funzioni e servizi da parte
dei comuni
- 1. Le regioni, nell'emanazione delle leggi di conferimento
delle funzioni ai comuni, attuano il trasferimento delle funzioni nei confronti della
generalita' dei comuni.
- 2. Al fine di favorire l'esercizio associato delle funzioni
dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli ottimali di
esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui all'articolo 4.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma
associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il
termine temporale indicato dalla legislazione regionale.
- Decorso inutilmente il termine di cui sopra la regione
esercita il potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.
- 3. Le regioni predispongono, concordandolo con i comuni
nelle apposite sedi concertative, un programma di individuazione degli ambiti per la
gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi, realizzato anche attraverso le
unioni, che puo' prevedere altresi' la modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per
la corresponsione di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma e'
aggiornato ogni tre anni, tenendo anche conto delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
- 4. Al fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono a
disciplinare, con proprie leggi, nell'ambito del programma territoriale di cui al comma 3,
le forme di incentivazione dell'esercizio associato delle funzioni da parte dei comuni,
con l'eventuale previsione nel proprio bilancio di un apposito fondo. A tale fine, oltre a
quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e 32, le regioni si attengono ai seguenti
principi fondamentali:
- a) nella disciplina delle incentivazioni:
- 1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra i
comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione,
rilevato mediante specifici indicatori con riferimento alla tipologia ed alle
caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti in modo tale da
erogare il massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
- 2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei contributi
nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
- b) promuovono le unioni di comuni, senza alcun vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque ulteriori benefici da corrispondere alle unioni
che autonomamente deliberino, su conforme proposta dei consigli comunali interessati, di
procedere alla fusione.
-
- Art. 34.
- Accordi di programma
- 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di
interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di
amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o piu' tra i
soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il
sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi
o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche
su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed ogni altro connesso
adempimento.
- 2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
- 3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione.
- L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e
conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie,
sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.
- 5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
- 6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita',
indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
- 7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti
degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o
enti pubblici nazionali.
- 8. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare
la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 e' in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto
dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del
Governo ed al prefetto.
-
- Art. 35.
- Norma transitoria
- 1. L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo
33, comma 4, avviene entro il 21 febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale termine, il
Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le regioni inadempienti e la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
provvede a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo del presente testo unico. La disciplina adottata nell'esercizio dei poteri
sostitutivi si applica fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.
-
-
- Titolo III
- ORGANI
-
- Capo I
- Organi di governo del comune e della provincia
-
- Art. 36.
- Organi di governo
- 1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la
giunta, il sindaco.
- 2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la
giunta, il presidente.
-
- Art. 37.
- Composizione dei consigli
- 1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:
- a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un
milione di abitanti;
- b) da 50 membri nei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti;
- c) da 46 membri nei comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti.
- d) da 40 membri nei comuni con popolazione superiore a
100.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
- e) da 30 membri nei comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti;
- f) da 20 membri nei comuni con popolazione superiore a
10.000 abitanti;
- g) da 16 membri nei comuni con popolazione superiore a
3.000 abitanti;
- h) da 12 membri negli altri comuni.
- 2. Il consiglio provinciale e' composto dal presidente
della provincia e:
- a) da 45 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 1.400.000 abitanti;
- b) da 36 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 700.000 abitanti;
- c) da 30 membri nelle province con popolazione residente
superiore a 300.000 abitanti;
- d) da 24 membri nelle altre province.
- 3. Il presidente della provincia e i consiglieri
provinciali rappresentano la intera provincia.
- 4. La popolazione e' determinata in base ai risultati
dell'ultimo censimento ufficiale.
-
- Art. 38.
- Consigli comunali e provinciali
- 1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la loro
durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati
dal presente testo unico.
- 2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi
stabiliti dallo statuto, e' disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza
assoluta, che prevede, in particolare, le modalita' per la convocazione e per la
presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresi' il numero
dei consiglieri necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente,
senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia.
- 3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e
organizzativa.
- Con norme regolamentari i comuni e le province fissano le
modalita' per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse finanziarie.
- Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e
nelle province possono essere previste strutture apposite per il funzionamento dei
consigli. Con il regolamento di cui al comma 2 i consigli disciplinano la gestione di
tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi
consiliari regolarmente costituiti.
- 4. I consiglieri entrano in carica all'atto della
proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione.
- 5. I consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi,
limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad
adottare gli atti urgenti e improrogabili.
- 6. Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di
commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale.
- Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne
disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori.
- 7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono
pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento.
- 8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve
procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo
l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
consiglio a norma dell'articolo 141.
- 9. In occasione delle riunioni del consiglio vengono
esposte all'esterno degli edifici, ove si tengono, la bandiera della Repubblica italiana e
quella dell'Unione europea per il tempo in cui questi esercita le rispettive funzioni e
attivita'. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge 5
febbraio 1998, n. 22, concernente disposizioni generali sull'uso della bandiera italiana
ed europea.
-
- Art. 39.
- Presidenza dei consigli comunali e provinciali
- 1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i
consiglieri nella prima seduta del consiglio.
- Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri,
i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attivita' del consiglio. Quando lo
statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono
esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalita' di cui all'articolo
40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto puo' prevedere la figura
del presidente del consiglio.
- 2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale e'
tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo
richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia,
inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
il consiglio e' presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio
salvo differente previsione statutaria.
- 4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale
assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.
- 5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione
del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
-
- Art. 40.
- Convocazione della prima seduta del consiglio
- 1. La prima seduta del consiglio comunale e provinciale
deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e
deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
- 2. Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti,
la prima seduta, e' convocata dal sindaco ed e' presieduta dal consigliere anziano fino
alla elezione del presidente del consiglio.
- La seduta prosegue poi sotto la presidenza del presidente
del consiglio per la comunicazione dei componenti della giunta e per gli ulteriori
adempimenti. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai
sensi dell'articolo 73 con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di
sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.
- 3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di
presiedere l'assemblea, la presidenza e' assunta dal consigliere che, nella graduatoria di
anzianita' determinata secondo i criteri di cui al comma 2, occupa il posto immediatamente
successivo.
- 4. La prima seduta del consiglio provinciale e' presieduta
e convocata dal presidente della provincia sino alla elezione del presidente del
consiglio.
- 5. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,
la prima seduta del consiglio e' convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del
presidente del consiglio.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano
salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto.
-
- Art. 41.
- Adempimenti della prima seduta
- 1. Nella prima seduta il consiglio comunale e provinciale,
prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorche' non sia stato prodotto alcun
reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e
dichiarare la ineleggibilita' di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste,
provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.
- 2. Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i
propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti
del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
-
- Art. 42.
- Attribuzioni dei consigli
- 1. Il consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo
politico-amministrativo.
- 2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti
atti fondamentali:
- a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti
salva l'ipotesi di cui all'articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;
- b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche,
piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed
urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad
essi, pareri da rendere per dette materie;
- c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e
provincia, costituzione e modificazione di forme associative;
- d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli
organismi di decentramento e di partecipazione;
- e) assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di
istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente
locale a societa' di capitali, affidamento di attivita' o servizi mediante convenzione;
- f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione
della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi;
- g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti
fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi
successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e
fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute,
appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del
consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario
o di altri funzionari;
- m) definizione degli indirizzi per la nomina e la
designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonche'
nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso
espressamente riservata dalla legge.
- 3. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto,
partecipa altresi' alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della
provincia e dei singoli assessori.
- 4. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al
presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune
o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla
giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.
-
- Art. 43.
- Diritti dei consiglieri
- 1. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il
diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalita' dettate
dall'articolo 39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.
- 2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di
ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche' dalle loro
aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili
all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente
determinati dalla legge.
- 3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli
assessori da essi delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalita' della
presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal
regolamento consiliare.
- 4. Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata
partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere
a far valere le cause giustificative.
-
- Art. 44.
- Garanzia delle minoranze e controllo consiliare
- 1. Lo statuto prevede le forme di garanzia e di
partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle
commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove costituite.
- 2. Il consiglio comunale o provinciale, a maggioranza
assoluta dei propri membri, puo' istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull'attivita' dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle
suddette commissioni sono disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
-
- Art. 45.
- Surrogazione e supplenza dei consiglieri
provinciali comunali e circoscrizionali
- 1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il
seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se
sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente
l'ultimo eletto.
- 2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi
dell'articolo 59, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza
per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha
riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la
cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
-
- Art. 46.
- Elezione del sindaco e del presidente della
provincia Nomina della giunta
- 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono eletti
dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge
e sono membri dei rispettivi consigli.
- 2. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
- 3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il
presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 4. Il sindaco e il presidente della provincia possono
revocare uno o piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
-
- Art. 47.
- Composizione delle giunte
- 1. La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte
rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un
numero di assessori, stabilito dagli statuti, che non deve essere superiore a un terzo,
arrotondato aritmeticamente, del numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando
a tale fine il sindaco e il presidente della provincia, e comunque non superiore a sedici
unita'.
- 2. Gli statuti, nel rispetto di quanto stabilito dal comma
1, possono fissare il numero degli assessori ovvero il numero massimo degli stessi.
- 3. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e
nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia,
anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti
di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.
- 4. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti
lo statuto puo' prevedere la nomina ad assessore di cittadini non facenti parte del
consiglio ed in possesso dei requisiti di candidabilita', eleggibilita' e compatibilita'
alla carica di consigliere.
- 5. Fino all'adozione delle norme statutarie di cui al comma
1, le giunte comunali e provinciali sono composte da un numero di assessori stabilito
rispettivamente nelle seguenti misure:
- a) non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a
10.000 abitanti; non superiore a 6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e
100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e
250.000 abitanti e nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000
abitanti;
- non superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa tra
250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con popolazione compresa tra
500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore
a 1.000.000 di abitanti;
- b) non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati
24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non
superiore a 10 per le province a cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per
quelle a cui sono assegnati 45 consiglieri.
-
- Art. 48.
- Competenze delle giunte
- 1. La giunta collabora con il sindaco o con il presidente
della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
- 2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi
dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano
riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle
leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di
decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia
nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio;
- riferisce annualmente al consiglio sulla propria attivita'
e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. E', altresi', di competenza della giunta l'adozione dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio.
-
- Art. 49.
- Pareri dei responsabili dei servizi
- 1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta
ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in
ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora
comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in
ordine alla regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
- 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei
servizi, il parere e' espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.
- 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via
amministrativa e contabile dei pareri espressi.
-
- Art. 50.
- Competenze del sindaco e del presidente della
provincia
- 1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli
organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
- 2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano
l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e' previsto il
presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti.
- 3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano
le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono
altresi' all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al
comune e alla provincia.
- 4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni
attribuitegli quale autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.
- 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono
adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunita' locale. Negli altri casi
l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi
di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione
dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di piu' ambiti territoriali regionali.
- 6. In caso di emergenza che interessi il territorio di piu'
comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti
competenti ai sensi del precedente comma.
- 7. Il sindaco, altresi', coordina e riorganizza, sulla base
degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente
indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei
servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le
esigenze complessive e generali degli utenti.
- 8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il
sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla
revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed
istituzioni.
- 9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere
effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i
provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
- 10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i
responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalita' ed i criteri
stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche' dai rispettivi statuti e regolamenti comunali
e provinciali.
- 11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano
davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente
la Costituzione italiana.
- 12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo
stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
- Distintivo del presidente della provincia e' una fascia di
colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da
portare a tracolla.
-
- Art. 51.
- Durata del mandato del sindaco del presidente della
provincia e dei consigli Limitazione dei mandati
- 1. Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della
provincia e il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque anni.
- 2. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica
di sindaco e di presidente della provincia non e', allo scadere del secondo mandato,
immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.
- 3. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei
due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per
causa diversa dalle dimissioni volontarie.
-
- Art. 52.
- Mozione di sfiducia
- 1. Il voto del consiglio comunale o del consiglio
provinciale contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia o delle
rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2. Il sindaco, il presidente della provincia e le
rispettive giunte cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La
mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della
provincia, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta
giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi dell'articolo 141.
-
- Art. 53.
- Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del sindaco o del presidente della provincia.
- 1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza
o decesso del sindaco o del presidente della provincia, la giunta decade e si procede allo
scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla
elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia. Sino alle
predette elezioni, le funzioni del sindaco e del presidente della provincia sono svolte,
rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.
- 2. Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il
sindaco e il presidente della provincia in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonche' nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59.
- 3. Le dimissioni presentate dal sindaco o dal presidente
della provincia diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni
dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del
rispettivo consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
- 4. Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale
determina in ogni caso la decadenza del sindaco o del presidente della provincia nonche'
delle rispettive giunte.
-
- Art. 54.
- Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza
statale
- Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
- a) alla tenuta dei registri di stato civile e di
popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica;
- b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle
leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la
sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
- 2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con
atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che
minacciano l'incolumita' dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini puo'
richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 3. In casi di emergenza, connessi, con il traffico e/o con
l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie
si verifichino particolari necessita' dell'utenza, il sindaco puo' modificare gli orari
degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio,
adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
- 4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 e' rivolta
a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco puo'
provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i
reati in cui fossero incorsi.
- 5. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di
cui al presente articolo.
- 6. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il
prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi
stessi nonche' per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di
carattere generale.
- 7. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del
comma 1, nonche' dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo'
delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il
sindaco puo' conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni
nei quartieri e nelle frazioni.
- 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia
ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puo' nominare un commissario per
l'adempimento delle funzioni stesse.
- 9. Alle spese per il commissario provvede l'ente
interessato.
- 10. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al
comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
-
-
- Capo II
- Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'
-
- Art. 55.
- Elettorato passivo
- 1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi comune
della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', nel primo giorno
fissato per la votazione.
- 2. Per l'eleggibilita' alle elezioni comunali dei cittadini
dell'Unione europea residenti nella Repubblica si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
-
- Art. 56.
- Requisiti della candidatura
- 1. Nessuno puo' presentarsi come candidato a consigliere in
piu' di due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni, quando le
elezioni si svolgano nella stessa data. I consiglieri provinciali, comunali o di
circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in
altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
- 2. Nessuno puo' essere candidato alla carica di sindaco o
di presidente della provincia in piu' di un comune ovvero di una provincia.
-
- Art. 57.
- Obbligo di opzione
- 1. Il candidato che sia eletto contemporaneamente
consigliere in due province, in due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di
mancata opzione rimane eletto nel consiglio della provincia, del comune o della
circoscrizione in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al
numero dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
-
- Art. 58.
- Cause ostative alla candidatura
- 1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali,
comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente
della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e
componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di
amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle
unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e
delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle
comunita' montane:
- a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il
delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo
74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui
all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette
sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione,
la vendita o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non
inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie
esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a
taluno dei predetti reati;
- b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i
delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto
dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri
d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata
di un pubblico servizio) del codice penale;
- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o piu' delitti
commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica
funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);
- d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva
ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
- e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con
provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad
una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come
sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
- 2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo
e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale
e' equiparata a condanna.
- 3. Le disposizioni previste dal comma 1, si applicano a
qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di competenza:
- a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
- b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta
comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
- 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano
nelle condizioni di cui al comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla
convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a
conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
- 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si
applicano nei confronti di chi e' stato condannato con sentenza passata in giudicato o di
chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se e'
concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15
della legge 3 agosto 1988, n. 327.
-
- Art. 59.
- Sospensione e decadenza di diritto
- 1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma
1 dell'articolo 58:
- a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva
per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti
previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del
codice penale;
- b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in
appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una
condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
- c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha
applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati
di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La
sospensione di diritto consegue, altresi', quando e' disposta l'applicazione di una delle
misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
- 2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non
sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non
sono computati al fine della verifica del numero legale, ne' per la determinazione di
qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.
- 3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti
decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro i termini di cui al
precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilita' e' rigettata anche con
sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti
decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
- 4. A cura della cancelleria del tribunale o della
segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione
sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di
sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno
convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
- 5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti
dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero
venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di
proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza di annullamento ancorche' con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento
di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza
dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
- 6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1
dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica
la misura di prevenzione.
- 7. Quando, in relazione a fatti o attivita' comunque
riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli
enti medesimi e vi e' la necessita' di verificare che non ricorrano pericoli di
infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto puo' accedere
presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie
concernenti i servizi stessi.
- 8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse
al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del decreto-legge 29
ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
e successive modifiche ed integrazioni.
-
- Art. 60.
- Ineleggibilita'
- 1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
- 1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero
dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgano le funzioni di direttore
generale o equiparate o superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
- 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i
Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di
pubblica sicurezza;
- 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli
ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello
Stato;
- 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio,
gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro
che ne fanno ordinariamente le veci;
- 5) i titolari di organi individuali ed i componenti di
organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione
del comune o della provincia nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi
uffici;
- 6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi
regionali, nonche' i giudici di pace;
- 7) i dipendenti del comune e della provincia per i
rispettivi consigli;
- 8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
- 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture
convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide con il territorio
dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o lo ricomprende,
ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con
cui sono convenzionate;
- 10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa'
per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia;
- 11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di
rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto,
consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal comune o dalla provincia;
- 12) i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro comune,
provincia o circoscrizione.
- 2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta giorni prima
della data di scadenza dei periodi di durata degli organi ivi indicati. In caso di
scioglimento anticipato delle rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita'
non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore generale, il direttore
amministrativo ed il direttore sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi
elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda
sanitaria locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie funzioni in
un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I
predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un
periodo di cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e ospedaliere
comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si sono svolte le
elezioni.
- 3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2),
3), 4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento
in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
- 4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
comma 1, sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
- 5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta.
- Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di
dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto
dal quinto giorno successivo alla presentazione.
- 6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva
astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
- 7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo 81.
- 8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti
assunti a tempo determinato.
- 9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del
comma 1 non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
-
- Art. 61.
- Ineleggibilita' a sindaco e presidente della
provincia
- 1. Non puo' essere eletto alla carica di sindaco o di
presidente della provincia:
- 1) il ministro di un culto;
- 2) coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di
segretario comunale o provinciale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali o
provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.
-
- Art. 62.
- Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente
della provincia
- 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5 del
decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, l'accettazione della candidatura a deputato
o senatore comporta, in ogni caso, per i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai
20.000 abitanti e per i presidenti delle province la decadenza dalle cariche elettive
ricoperte.
-
- Art. 63.
- Incompatibilita'
- 1. Non puo' ricoprire la carica di sindaco, presidente
della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di
rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza,
rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via
continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa
superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con
poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in
servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o
della provincia, ovvero in societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate
da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una
legge dello Stato o della regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del
presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La
pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilita'. Qualora il
contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso
e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione
staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a
decidere e' la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia
proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere e', in ogni caso, la
commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro
quest'ultimo comune, competente a decidere e' la commissione del capoluogo di provincia
territorialmente piu' vicino;
- 5) colui che, per fatti compiuti allorche' era
amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di
istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, e' stato, con sentenza passata in
giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora
estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi
dipendenti e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile
per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano
notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- 7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in
una condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.
- 2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica
a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente
nei registri pubblici.
- 3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica
agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
-
- Art. 64.
- Incompatibilita' tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva giunta
- 1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale.
- 2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la
carica di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto
dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
ai comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti.
- 4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli
ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del
sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del comune e della provincia.
-
- Art. 65.
- Incompatibilita' per consigliere regionale,
provinciale comunale e circoscrizionale
- 1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonche' il
sindaco e gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale.
- 2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e
circoscrizionale sono, altresi', incompatibili, rispettivamente, con quelle di consigliere
provinciale di altra provincia, di consigliere comunale di altro comune, di consigliere
circoscrizionale di altra circoscrizione.
- 3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con
quella di consigliere di una circoscrizione del comune.
-
- Art. 66.
- Incompatibilita' per gli organi delle aziende
sanitarie locali eospedaliere
- 1. La carica di direttore generale, di direttore
amministrativo e di direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile con quella di consigliere provinciale, di sindaco, di assessore comunale, di
presidente o di assessore della comunita' montana.
-
- Art. 67.
- Esimente alle cause di ineleggibilita' o
incompatibilita'
- 1. Non costituiscono cause di ineleggibilita' o di
incompatibilita' gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della
provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in
ragione del mandato elettivo.
-
- Art. 68.
- Perdita delle condizioni di eleggibilita' e
incompatibilita'
- 1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste
dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.
- 2. Le cause di incompatibilita', sia che esistano al
momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.
- 3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita'
sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60.
- 4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro
dieci giorni dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di
incompatibilita'.
-
- Art. 69.
- Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed
incompatibilita'
- 1. Quando successivamente alla elezione si verifichi
qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilita' ovvero
esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni
di incompatibilita' previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.
- 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per
formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute o di
incompatibilita'.
- 3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in
sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni
previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
- 4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
termine di cui al comma 2, il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita l'amministratore a
rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
- 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i
successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata e' ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
- 6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo,
depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi,
a colui che e' stato dichiarato decaduto.
- 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono
adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
-
- Art. 70.
- Azione popolare
- 1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale puo' essere promossa in
prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia
interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero
agli amministratori interessati, nonche' al sindaco o al presidente della provincia.
- 2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto.
- 3. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i
termini stabiliti dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio
1960, n. 570.
- 4. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le
impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del decreto del Presidente
della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
-
-
- Capo III
- Sistema elettorale
-
- Art. 71.
- Elezione del sindaco e del consiglio comunale nei
comuni sino ai 15.000 abitanti
- 1. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti,
l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente
alla elezione del sindaco.
- 2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve
essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
- 3. Ciascuna candidatura alla carica di sindaco e' collegata
ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di
candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre
quarti.
- 4. Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il
candidato alla carica di sindaco.
- 5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato
alla carica di sindaco, segnando il relativo contrassegno. Puo' altresi' esprimere un voto
di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale compreso nella lista
collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto, scrivendone il cognome nella
apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
- 6. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad un turno
di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da
effettuarsi la seconda domenica successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il
piu' anziano di eta'.
- 7. A ciascuna lista di candidati alla carica di consigliere
si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica
di sindaco ad essa collegato.
- 8. Alla lista collegata al candidato alla carica di sindaco
che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati
al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri da
assegnare alla lista contenga una cifra decimale superiore a 50 centesimi. I restanti
seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide la cifra
elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare e quindi si scelgono, tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu'
alti, in numero eguale a quello dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa
appartenenti compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e
decimali, il posto e' attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale
e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
- 9. Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati
eletti consiglieri comunali secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali,
costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza. A parita' di cifra, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista. Il primo seggio
spettante a ciascuna lista di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco
della lista medesima.
- 10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono
eletti tutti i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato, purche'
essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed
il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti
nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la
elezione e' nulla.
- 11. In caso di decesso di un candidato alla carica di
sindaco, intervenuto dopo la presentazione delle candidature e prima del giorno fissato
per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni con le modalita' stabilite
dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica
16 maggio 1960, n. 570, consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento di
presentazione di tutte le liste e candidature a sindaco e a consigliere comunale.
-
- Art. 72.
- Elezione del sindaco nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti
- 1. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti,
il sindaco e' eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del
consiglio comunale.
- 2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare
all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o piu' liste
presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
- 3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati
alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati
i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato e' collegato. Ciascun
elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato alla carica di sindaco e per una
delle liste ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste.
Ciascun elettore puo' altresi' votare per un candidato alla carica di sindaco, anche non
collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- 4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
- 5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti tra i candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore
cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il
candidato piu' anziano di eta'.
- 6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5, secondo periodo, partecipa al
ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
- Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
- 7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi
i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I
candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui e'
stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento
hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle
liste interessate.
- 8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il
cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto
il quale sono riprodotti i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un
segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
- 9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti, e'
proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o il
gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto sindaco il
candidato piu' anziano d'eta'.
-
- Art. 73.
- Elezione del consiglio comunale nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti
- 1. Le liste per l'elezione del consiglio comunale devono
comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e
non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
- 2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve
essere anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
- Piu' liste possono presentare lo stesso candidato alla
carica di sindaco. In tal caso le liste debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
- 3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma 3
dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore
puo' esprimere inoltre un voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata,
scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
- 4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del sindaco al termine del primo o del
secondo turno.
- 5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune.
- 6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere
comunale e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
- 7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle liste
che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che non
appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
- 8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per l'assegnazione
del numero dei consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste collegate, nel
turno di elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla carica di sindaco si divide
la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1,
2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si
scelgono, fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista o
gruppo di liste avra' tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il
posto e' attribuito alla lista o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano piu'
posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti.
- 9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la
cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel primo turno, e'
divisa per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di
liste. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni lista.
- 10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste a lui collegate che non
abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60
per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra lista o altra gruppo di liste collegate
abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un candidato alla carica di
sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei
seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche' nessuna altra
lista o altro gruppo di liste collegate al primo turno abbia gia' superato nel turno
medesimo il 50 per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre
liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
- 11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo luogo proclamati eletti alla
carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti, collegati
a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di piu'
liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio
spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di
liste collegate.
- 12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di ciascuna lista secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.
-
- Art. 74.
- Elezione del presidente della provincia
- 1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
- 2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso l'albo pretorio
della provincia e la presentazione delle candidature alla carica di consigliere
provinciale e di presidente della provincia sono disciplinati dalle disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
- 3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia deve dichiarare di collegarsi ad
almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati dei gruppi interessati.
- 4. La scheda per l'elezione del presidente della provincia
e' quella stessa utilizzata per l'elezione del consiglio e reca, alla destra del nome e
cognome di ciascun candidato alla carica di presidente della provincia, il contrassegno o
i contrassegni del gruppo o dei gruppi di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato di collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e' riportato il nome e
cognome del candidato al consiglio provinciale facente parte del gruppo di candidati
contraddistinto da quel contrassegno.
- 5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al
consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Ciascun elettore
puo', altresi', votare sia per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno dei candidati al consiglio
provinciale ad esso collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
- Il voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito
sia al candidato alla carica di consigliere provinciale corrispondente al contrassegno
votato sia al candidato alla carica di presidente della provincia. Ciascun elettore puo',
infine, votare per un candidato alla carica di presidente della provincia tracciando un
segno sul relativo rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende attribuito solo al
candidato alla carica di presidente della provincia.
- 6. E' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
- 7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui
al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica
successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica
di presidente della provincia che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
In caso di parita' di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso al ballottaggio
il piu' anziano di eta'.
- 8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei
candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che segue nella
graduatoria. Detto ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al decimo giorno
dal verificarsi dell'evento.
- 9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio provinciale dichiarati al primo turno.
I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro sette giorni dalla prima
votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori gruppi di candidati rispetto a
quelli con cui e' stato effettuato il collegamento nel primo turno. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi
interessati.
- 10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il
cognome dei candidati alla carica di presidente della provincia, scritti entro l'apposito
rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati collegati. Il
voto si esprime tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del
candidato prescelto.
- 11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto presidente
della provincia il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di
parita' di voti, e' proclamato eletto presidente della provincia il candidato collegato
con il gruppo o i gruppi di candidati per il consiglio provinciale che abbiano conseguito
la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale, e' proclamato
eletto il candidato piu' anziano di eta'.
-
- Art. 75.
- Elezione del consiglio provinciale
- 1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata
sulla base di collegi uninominali e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8 marzo
1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili con le norme di cui
all'articolo 74 e al presente articolo.
- 2. Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche
presentato il nome e cognome del candidato alla carica di presidente della provincia e il
programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio. Piu' gruppi possono presentare lo
stesso candidato alla carica di presidente della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegati.
- 3. L'attribuzione dei seggi del consiglio provinciale ai
gruppi di candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del
presidente della provincia.
- 4. La cifra elettorale di ogni gruppo e' data dal totale
dei voti validi ottenuti da tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli collegi della
provincia.
- 5. Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di
candidati che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi e che
non appartengano a nessuna coalizione di gruppi che abbia superato tale soglia.
- 6. Per l'assegnazione dei seggi a ciascun gruppo di
candidati collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo di
candidati successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza del numero di consiglieri
da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi' ottenuti si scelgono i piu' alti, in numero
eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
- A ciascun gruppo di candidati sono assegnati tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad esso appartenenti compresi nella graduatoria. A
parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto e' attribuito al gruppo di
candidati che ha ottenuto la maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per
sorteggio.
- Se ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti tra gli altri gruppi, secondo l'ordine dei
quozienti.
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il
gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato proclamato eletto presidente della
provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio
provinciale.
- 8. Qualora il gruppo o i gruppi di candidati collegati al
candidato proclamato eletto presidente della provincia non abbiano conseguito almeno il 60
per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale, a tale gruppo o gruppi di
candidati viene assegnato il 60 per cento dei seggi, con arrotondamento all'unita'
superiore qualora il numero dei consiglieri da attribuire al gruppo o ai gruppi contenga
una cifra decimale superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di piu' gruppi con il
candidato proclamato eletto presidente, per determinare il numero di seggi spettanti a
ciascun gruppo, si dividono le rispettive cifre elettorali corrispondenti ai voti
riportati al primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del numero dei seggi da
assegnare. Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi
spettanti ad ogni gruppo di candidati.
- 9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di
candidati ai sensi del comma 6.
- 10. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a
ciascun gruppo di candidati, sono in primo luogo proclamati eletti alla carica di
consigliere i candidati alla carica di presidente della provincia non risultati eletti,
collegati a ciascun gruppo di candidati che abbia ottenuto almeno un seggio. In caso di
collegamento di piu' gruppi con il candidato alla carica di presidente della provincia non
eletto, il seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi complessivamente
attribuiti ai gruppi di candidati collegati.
- 11. Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono
proclamati eletti consiglieri provinciali i candidati di ciascun gruppo secondo l'ordine
delle rispettive cifre individuali.
- 12. La cifra individuale dei candidati a consigliere
provinciale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun
candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei voti validi espressi nel
collegio per i candidati a consigliere provinciale. Nel caso di candidature presentate in
piu' di un collegio si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale
riportata dal candidato.
-
- Art. 76.
- Anagrafe degli amministratori locali e regionali
- 1. Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente
ufficio del Ministero dell'interno in materia elettorale raccoglie i dati relativi agli
eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli amministratori locali,
nonche' i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.
- 2. L'anagrafe e' costituita dalle notizie relative agli
eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o gruppo di
appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione esercitata. I dati
sono acquisiti presso comuni, province e regioni, anche attraverso i sistemi di
comunicazione telematica.
- 3. Per gli amministratori non elettivi l'anagrafe e'
costituita dai dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.
- 4. Al fine di assicurare la massima trasparenza e'
riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
-
-
- Capo IV
- Status degli amministratori locali
-
- Art. 77.
- Definizione di amministratore locale
- 1. La Repubblica tutela il diritto di ogni cittadino
chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali ad
espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
- 2. Il presente capo disciplina il regime delle aspettative,
dei permessi e delle indennita' degli amministratori degli enti locali.
- Per amministratori si intendono, ai soli fini del presente
capo, i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle province, i consiglieri dei
comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali,
metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e
provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonche' i
componenti degli organi di decentramento.
-
- Art. 78.
- Doveri e condizione giuridica
- 1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio
delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialita' e al principio di buona
amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e
responsabilita' degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
- 2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,
devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere
riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di
astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i
piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta
fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di
parenti o affini fino al quarto grado.
- 3. I componenti la giunta comunale competenti in materia di
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attivita'
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
- 4. Nel caso di piani urbanistici, ove la correlazione
immediata e diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto della correlazione
sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale. Nelle more
dell'accertamento di tale stato di correlazione immediata e diretta tra il contenuto della
deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini e' sospesa
la validita' delle relative disposizioni del piano urbanistico.
- 5. Al sindaco ed al presidente della provincia, nonche'
agli assessori ed ai consiglieri comunali e provinciali e' vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al
controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province.
- 6. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti
durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al
luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di
lavoro con criteri di priorita'. Nell'assegnazione della sede per l'espletamento del
servizio militare di leva o di sue forme sostitutive e' riconosciuta agli amministratori
locali la priorita' per la sede di espletamento del mandato amministrativo o per le sedi a
questa piu' vicine. Il servizio sostitutivo di leva non puo' essere espletato nell'ente
nel quale il soggetto e' amministratore o in un ente dipendente o controllato dalla
medesima amministrazione.
-
- Art. 79.
- Permessi e licenze
- 1. I lavoratori dipendenti, pubblici e privati, componenti
dei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunita' montane e delle unioni
di comuni, nonche' dei consigli circoscrizionali dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui
sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario
serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8
del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la
mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi'
nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che svolgono il servizio
sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di provincia, ai presidenti
delle comunita' montane che svolgono servizio militare di leva o che sono richiamati o che
svolgono il servizio sostitutivo, spetta, a richiesta, una licenza illimitata in attesa di
congedo per la durata del mandato.
- 3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle giunte
comunali, provinciali, metropolitane, delle comunita' montane, nonche' degli organi
esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei
consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni consiliari o
circoscrizionali formalmente istituite nonche' delle commissioni comunali previste per
legge, ovvero membri delle conferenze del capogruppo e degli organismi di pari
opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari, hanno diritto di
assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per
la loro effettiva durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende il
tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano altresi' nei confronti dei militari di
leva o di coloro che sono richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
- 4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle
province, delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunita' montane e
dei consorzi fra enti locali, e i presidenti dei consigli comunali, provinciali e
circoscrizionali, nonche' i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui ai
precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci
metropolitani, presidenti delle comunita' montane, presidenti dei consigli provinciali e
dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
- 5. I lavoratori dipendenti di cui al presente articolo
hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative
mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
- 6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i
quali i lavoratori chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono
essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.
-
- Art. 80.
- Oneri per permessi retribuiti
- 1. Le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2, 3 e 4
dell'articolo 79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
- Gli oneri per i permessi retribuiti sono a carico dell'ente
presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le funzioni pubbliche di cui
all'articolo 79. L'ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, e' tenuto a
rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore
o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente
entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono esenti da imposta sul valore
aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11 marzo 1988. n. 67.
-
- Art. 81.
- Aspettative
- 1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa e'
considerato come servizio effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per
il compimento del periodo di prova.
-
- Art. 82.
- I n d e n n i t a'
- 1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo
determina una indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il
sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della
comunita' montana, i presidenti dei consigli circoscrizionali, i presidenti dei consigli
comunali e provinciali, nonche' i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove
previste delle loro articolazioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle
comunita' montane, delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennita'
e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
- 2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e
delle comunita' montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo,
un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso
l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere puo' superare l'importo
pari ad un terzo dell'indennita' massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente
in base al decreto di cui al comma 8.
- 3. Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative al
divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2 non sono
assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
- 4. Gli statuti e i regolamenti degli enti possono prevedere
che all'interessato competa, a richiesta, la trasformazione del gettone di presenza in una
indennita' di funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per l'ente pari o
minori oneri finanziari. Il regime di indennita' di funzione per i consiglieri prevede
l'applicazione di detrazioni dalle indennita' in caso di non giustificata assenza dalle
sedute degli organi collegiali.
- 5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo non
sono tra loro cumulabili. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennita'
ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna.
- 6. Le indennita' di funzione sono cumulabili con i gettoni
di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, ricoperti dalla
stessa persona.
- 7. Agli amministratori ai quali viene corrisposta
l'indennita' di funzione prevista dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per la
partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
- 8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di
presenza di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) equiparazione del trattamento per categorie di
amministratori;
- b) articolazione delle indennita' in rapporto con la
dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della
popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle
entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio di parte corrente;
- c) articolazione dell'indennita' di funzione dei presidenti
dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei
consiglieri che hanno optato per tale indennita', in rapporto alla misura della stessa
stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunita' montane
sono attribuite le indennita' di funzione nella misura prevista per un comune avente
popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o
alla popolazione montana della comunita' montana;
- d) definizione di speciali indennita' di funzione per gli
amministratori delle citta' metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse
assegnate;
- e) determinazione dell'indennita' spettante al presidente
della provincia e al sindaco dei comuni con popolazione superiore a dieci mila abitanti,
comunque, non inferiore al trattamento economico fondamentale del segretario generale dei
rispettivi enti; per i comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti, nella
determinazione dell'indennita' si tiene conto del trattamento economico fondamentale del
segretario comunale;
- f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci
e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con una somma pari a una indennita'
mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
- 9. Su richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali si' puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al comma 8 con la
medesima procedura ivi indicata.
- 10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato
ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennita' e dei gettoni di
presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo
della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione
verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di
giugno di termine del biennio.
- 11. Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,
determinati ai sensi del comma 8, possono essere incrementati o diminuiti con delibera di
giunta e di consiglio per i rispettivi componenti. Nel caso di incremento la spesa
complessiva risultante non deve superare una quota predeterminata dello stanziamento di
bilancio per le spese correnti, fissata in rapporto alla dimensione demografica degli
enti, dal decreto di cui al comma 8. Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli
enti locali in condizioni di dissesto finanziario.
-
- Art. 83.
- Divieto di cumulo
- 1. I parlamentari nazionali o europei, nonche' i
consiglieri regionali possono percepire solo i gettoni di presenza previsti dal presente
capo.
-
- Art. 84.
- Rimborsi spese e indennita' di missione
- 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si
rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi
esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti il
rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonche' la indennita' di
missione alle condizioni dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 3, commi 1 e 2, della
legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A
allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
- 2. La liquidazione del rimborso delle spese o
dell'indennita' di missione e' effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
- 3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo
del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio
effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi
organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la presenza necessaria presso la sede degli
uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
- 4. I consigli e le assemblee possono sostituire
all'indennita' di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando
con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
-
- Art. 85.
- Partecipazione alle associazioni rappresentative
degli enti locali
- 1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla
posizione, al trattamento e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a
funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti
locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali.
- 2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per
la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attivita' degli
organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno carico ai bilanci degli enti
stessi.
-
- Art. 86.
- Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e
disposizioni fiscali e assicurative
- 1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico,
dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri
assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i
presidenti di provincia, per i presidenti di comunita' montane, di unioni di comuni e di
consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con
popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con
popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che
siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico. La
medesima disposizione si applica per i presidenti dei consigli circoscrizionali nei casi
in cui il comune abbia attuato nei loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e
per i presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della riforma in
materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo
81.
- 2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori
dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale provvede,
allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale,
versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell'interno, del lavoro e della
previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto
previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la
quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
- 3. L'amministrazione locale provvede, altresi', a
rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita' di fine
rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di carica annua da parte
dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
- 4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1, delle legge 23 dicembre 1994,
n. 724.
- 5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni
di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i
rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
- 6. Al fine di conferire certezza alla posizione
previdenziale e assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1 e'
consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi, assistenziali e
previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro versamento, se precedente alla data
di entrata in vigore della legge 3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.
-
- Art. 87.
- Consigli di amministrazione delle aziende speciali
- 1. Fino all'approvazione della riforma in materia di
servizi pubblici locali, ai componenti dei consigli di amministrazione delle aziende
speciali anche consortili si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 78, comma
2, nell'articolo 79, commi 3 e 4, nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.
-
-
- Titolo IV
- ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
-
- Capo I
- Uffici e personale
-
- Art. 88.
- Disciplina applicabile agli uffici ed al personale
degli enti locali
- 1. All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti
locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
- 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e le altre
disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche
amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo unico.
-
- Art. 89.
- F o n t i
- 1. Gli enti locali disciplinano, con propri regolamenti, in
conformita' allo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalita' ed economicita' di gestione e secondo principi di
professionalita' e responsabilita'.
- 2. La potesta' regolamentare degli enti locali si esercita,
tenendo conto di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nelle seguenti
materie:
- a) responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
operatori nell'espletamento delle procedure amministrative;
- b) organi, uffici, modi di conferimento della titolarita'
dei medesimi;
- c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
- d) procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di
avviamento al lavoro;
- e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza
complessiva;
- f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia
professionale nello svolgimento dell'attivita' didattica, scientifica e di ricerca;
- g) disciplina della responsabilita' e delle
incompatibilita' tra impiego nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi di
divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.
- 3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle
procedure per le assunzioni, fanno riferimento ai principi fissati dall'articolo 36 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 4. In mancanza di disciplina regolamentare sull'ordinamento
degli uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si applica la
procedura di reclutamento prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487.
- 5. Gli enti locali, nel rispetto dei principi fissati dal
presente testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche,
nonche' all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia
normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacita' di bilancio
e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti.
Restano salve le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali
dissestati e strutturalmente deficitari.
- 6. Nell'ambito delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui
al comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla
gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dai soggetti preposti alla gestione con la
capacita' e i poteri del privato datore di lavoro.
-
- Art. 90.
- Uffici di supporto agli organi di direzione
politica
- 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da
dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente
deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se
dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
- 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
degli enti locali.
- 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di
cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo'
essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione
individuale.
-
- Art. 91.
- Assunzioni
- 1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai
principi di funzionalita' e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento
dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio. Gli organi di
vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68,
finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.
- 2. Gli enti locali ai quali non si applicano discipline
autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni
adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare
per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto
legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.
- 3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale
dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati
da una professionalita' acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
- 4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono
efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura
dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta
eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
-
- Art. 92.
- Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo
parziale
- 1. Gli enti locali possono costituire rapporti di lavoro a
tempo parziale e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della disciplina
vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purche' autorizzati
dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attivita' lavorativa presso altri
enti.
- 2. Nei comuni interessati da mutamenti demografici
stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere periodico, al fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli
quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento puo' prevedere particolari
modalita' di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze
temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 7 e 8
dell'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni.
-
- Art. 93.
- Responsabilita' patrimoniale
- 1. Per gli amministratori e per il personale degli enti
locali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli impiegati
civili dello Stato.
- 2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia
maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali,
nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere
il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti
secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
- 3. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la
Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione
occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.
- 4. L'azione di responsabilita' si prescrive in cinque anni
dalla commissione del fatto. La responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei
dipendenti dei comuni e delle province e' personale e non si estende agli eredi salvo il
caso in cui vi sia stato illecito arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
-
- Art. 94.
- Responsabilita' disciplinare
- 1. Qualora ricorra alcuna delle condizioni di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere a), b) e
c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale dipendente delle
amministrazioni locali, compresi gli enti ivi indicati, si fa luogo alla immediata
sospensione dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e'
disposta dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le modalita' e
procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine i provvedimenti emanati dal
giudice sono comunicati, a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico ministero, ai responsabili delle amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.
- 2. Al personale dipendente di cui al comma precedente si
applicano altresi' le disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
-
- Art. 95.
- Dati sul personale degli enti locali
- 1. Il Ministero dell'interno aggiorna periodicamente,
sentiti l'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), l'Unione delle province d'Italia
(Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti montani (Uncem), i dati del censimento
generale del personale in servizio presso gli enti locali.
- 2. Resta ferma la disciplina sulla banca dati sulle
dotazioni organiche degli enti locali prevista dall'articolo 16-ter del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
-
- Art. 96.
- Riduzione degli organismi collegiali
- 1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di
efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le
rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni
esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro
organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione
dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non
identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo
all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.
-
-
- Capo II
- Segretari comunali e provinciali
-
- Art. 97.
- Ruolo e funzioni
- 1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare
dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
- 2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti.
- 3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facolta' prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento
dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario
ed il direttore generale.
- 4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle
funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attivita', salvo quando, ai sensi e per gli effetti
del comma 1 dell'articolo 108, il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato
il direttore generale. Il segretario inoltre:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di
assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione
alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
- c) puo' rogare tutti i contratti nei quali l'ente e' parte
ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
- d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto
o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
- e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi
prevista dall'articolo 108, comma 4.
- 5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, puo' prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei
casi di vacanza, assenza o impedimento.
- 6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e' disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
-
- Art. 98.
- Albo nazionale
- 1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali,
al quale si accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.
- 2. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non puo'
essere superiore al numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi
unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 102 e funzionale all'esigenza di
garantire una adeguata opportunita' di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia.
- 3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di
segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale
dell'Agenzia.
- 4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della
Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
- 5. Al relativo corso si accede mediante concorso nazionale
a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche, economia.
-
- Art. 99.
- N o m i n a
- 1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il
segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui all'articolo 98.
- 2. Salvo quanto disposto dall'articolo 100, la nomina ha
durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia
che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione
del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le
funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.
- 3. La nomina e' disposta non prima di sessanta giorni e non
oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco e del presidente della
provincia, decorsi i quali il segretario e' confermato.
-
- Art. 100.
- R e v o c a
- 1. Il segretario puo' essere revocato con provvedimento
motivato del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta,
per violazione dei doveri d'ufficio.
-
- Art. 101.
- Disponibilita' e mobilita'
- 1. Il segretario comunale o provinciale non confermato,
revocato o comunque privo di incarico e' collocato in posizione di disponibilita' per la
durata massima di quattro anni.
- 2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto
all'albo ed e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102 per le
attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza, nonche' per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilita' al
segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi
conferiti.
- 3. Nel caso di collocamento in disponibilita' per mancato
raggiungimento di risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti
violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salva diversa sanzione, compete il
trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
- 4. Decorsi quattro anni senza che abbia preso servizio in
qualita' di titolare in altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilita'
presso altre pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica
ed economica.
-
- Art. 102.
- Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali eprovinciali
- 1. E' istituita l'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali, avente personalita' giuridica di diritto
pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno.
- 2. L'Agenzia e' gestita da un consiglio di amministrazione,
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e composto da due sindaci
nominati dall'Anci, da un presidente di provincia designato dall'Upi, da tre segretari
comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un
presidente e un vicepresidente.
- 3. Con la stessa composizione e con le stesse modalita'
sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
- 4. L'Agenzia, con deliberazione del consiglio nazionale di
amministrazione, puo' adeguare la dotazione organica in relazione alle esigenze di
funzionamento, entro i limiti derivanti dalle disponibilita' di bilancio.
- 5. All'Agenzia e' attribuito un fondo finanziario di
mobilita' a carico degli enti locali, disciplinato dal regolamento di cui all'articolo
103, percentualmente determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente,
graduato in rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale.
- 6. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola
superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica
amministrazione locale l'Agenzia si avvale del fondo di mobilita' di cui al comma 5 a cui
sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8
giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
-
- Art. 103.
- Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia
autonoma
- 1. Salvo quanto previsto dal presente testo unico, sono
disciplinati con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali, l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua articolazione
in sezioni e in fasce professionali, le modalita' di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento
disciplinare e le modalita' di utilizzazione dei segretari non chiamati a ricoprire sedi
di segreteria.
- 2. Il regolamento si conforma ai seguenti principi e
criteri direttivi:
- a) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia
mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilita', ricorrendo prioritariamente,
anche in deroga alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale
dell'amministrazione civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del
fuori ruolo;
- b) previsione di un esame di idoneita' per l'iscrizione
all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la
formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno;
- c) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato, fermo restando
l'obbligo di sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte
dei conti;
- d) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di
supplenza e di reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla
qualifica rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
-
- Art. 104.
- Scuola superiore della pubblica amministrazione
locale e scuole regionali e interregionali
- 1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento
contabile della Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti
della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui al comma 2 sono disciplinati
con regolamento, determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni per
l'attivita' formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione
e ricerca.
- 2. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali
per la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero puo' avvalersi, previa convenzione,
della sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno.
-
- Art. 105.
- Regioni a statuto speciale
- 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano le materie di cui al presente capo con propria
legislazione.
- 2. Nel territorio della regione Trentino - Alto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge regionale, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
-
- Art. 106.
- Disposizioni finali e transitorie
- 1. Fino alla stipulazione di una diversa disciplina del
contratto collettivo nazionale di lavoro resta ferma la classificazione dei comuni e delle
province ai fini dell'assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al
decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.
- 2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale
dell'albo ai sensi dell'articolo 17, comma 82, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, permangono nel ruolo statale e
mantengono ad esaurimento qualifica e trattamento economico pensionabile in godimento.
- 3. Ai fini dell'attuazione della legge 8 marzo 1999, n. 50,
i segretari comunali di cui all'articolo 18, com-ma 14, del decreto del Presidente della
Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo 39, comma 22, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, possono essere collocati o mantenuti in posizione di fuori ruolo con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche dopo il trasferimento alle
amministrazioni di destinazione e con effetto dalla data di entrata in vigore della citata
legge n. 50 del 1999. Gli oneri relativi al trattamento economico, fondamentale ed
accessorio, dei predetti dipendenti rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione dell'albo dei segretari comunali fino alla data del trasferimento alle
amministrazioni di destinazione; successivamente sono a queste imputate. Analogamente si
provvede, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, per i segretari comunali in servizio presso il Ministero dell'interno
ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre
1997, n. 465.
-
-
- Capo III
- Dirigenza ed incarichi
-
- Art. 107.
- Funzioni e responsabilta' della dirigenza
- 1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei
servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
- Questi si uniformano al principio per cui i poteri di
indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre
la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica e' attribuita ai dirigenti mediante
autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
- 2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa
l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso
l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di
indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non
rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente
agli articoli 97 e 108.
- 3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai
medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalita' stabilite dallo statuto
o dai regolamenti dell'ente:
- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di
concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa
l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o
analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura
discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da
atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori,
abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di vigilanza
edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente
legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo
edilizio e paesaggistico-ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide,
verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai
regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.
- 4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del
principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e
ad opera di specifiche disposizioni legislative.
- 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III
l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel
senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo
50, comma 3, e dall'articolo 54.
- 6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via
esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della
efficienza e dei risultati della gestione.
- 7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si
applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, secondo le modalita' previste dall'articolo 147 del presente testo
unico.
-
- Art. 108.
- Direttore generale
- 1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai
15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal
regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le
direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla
gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza.
- Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2,
lettera a), nonche' la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169.
A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro
assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del comune e della
provincia.
- 2. Il direttore generale e' revocato dal sindaco o dal
presidente della provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La
durata dell'incarico non puo' eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti
e' consentito procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione
tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il
direttore generale dovra' provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi
tra i comuni interessati.
- 4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste
dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le
relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al
segretario.
-
- Art. 109.
- Conferimento di funzioni dirigenziali
- 1. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo
determinato, ai sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le
modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo
criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o
dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun
anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 169 o per responsabilita' particolarmente grave o reiterata e negli altri
casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi puo'
prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.
- 2. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale
le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo
97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato
del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
-
- Art. 110.
- Incarichi a contratto
- 1. Lo statuto puo' prevedere che la copertura dei posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta
specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi
restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le
modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica,
contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura
complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della
dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. Negli altri enti, il
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo
in assenza di professionalita' analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi
restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica
dell'ente, o ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
- 3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere
durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in
carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti
collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, puo' essere
integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in
considerazione della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative
alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennita' ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e
non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
- 4. Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto
nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie.
- 5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione e' risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto
stipulato con l'ente locale ai sensi del comma 2. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la
vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta
entro i trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato o alla data di disponibilita' del posto in organico.
- 6. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine,
il regolamento puo' prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di
professionalita'.
-
- Art. 111.
- Adeguamento della disciplina della dirigenza
- 1. Gli enti locali, tenendo conto delle proprie
peculiarita', nell'esercizio della propria potesta' statutaria e regolamentare, adeguano
lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e del capo II del decreto
legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
-
-
- Titolo V
- SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI
-
- Art. 112.
- Servizi pubblici locali
- 1. Gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo
sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
- 2. I servizi riservati in via esclusiva ai comuni e alle
province sono stabiliti dalla legge.
- 3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, relativo alla qualita' dei servizi pubblici
locali e carte dei servizi.
-
- Art. 113.
- Forme di gestione
- 1. I servizi pubblici locali sono gestiti nelle seguenti
forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni
tecniche, economiche e di opportunita' sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di
piu' servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi
sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di societa' per azioni o a responsabilita'
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare
del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di piu' soggetti pubblici o privati;
- f) a mezzo di societa' per azioni senza il vincolo della
proprieta' pubblica maggioritaria a norma dell'articolo 116.
-
- Art. 114.
- Aziende speciali ed istituzioni
- 1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale
dotato di personalita' giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto,
approvato dal consiglio comunale o provinciale.
- 2. L'istituzione e' organismo strumentale dell'ente locale
per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- 3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio
di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilita'
gestionale. Le modalita' di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo
statuto dell'ente locale.
- 4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a
criteri di efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio di
bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i
trasferimenti.
- 5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il
funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai
regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti
dell'ente locale da cui dipendono.
- 6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione,
determina le finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali
costi sociali.
- 7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale
esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda
speciale prevede un apposito organo di revisione, nonche' forme autonome di verifica della
gestione.
- 8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti
atti:
- a) il piano-programma, comprendente un contratto di
servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed
annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.
-
- Art. 115.
- Trasformazione delle aziende speciali in societa'
per azioni
- 1. I comuni, le province e gli altri enti locali possono,
per atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo
113, lettera c), in societa' per azioni, di cui possono restare azionisti unici per un
periodo comunque non superiore a due anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore
al fondo di dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle societa' medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto conferito
e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le denominazioni e le destinazioni
previste nel bilancio delle aziende originarie. Le societa' conservano tutti i diritti e
gli obblighi anteriori alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti
attivi e passivi delle aziende originarie.
- 2. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti
gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa
vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e
quarto, e 2330-bis del codice civile.
- 3. Ai fini della definitiva determinazione dei valori
patrimoniali conferiti, entro tre mesi dalla costituzione delle societa', gli
amministratori devono richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una
relazione giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato le valutazioni
contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi, aver proceduto alla
revisione della stima.
- Fino a quando i valori di conferimento non sono stati
determinati in via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
- 4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite
anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n.
332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
- 5. Le partecipazioni nelle societa' di cui al comma 1
possono essere alienate anche ai fini e con le modalita' di cui all'articolo 116.
- 6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti
locali e delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da imposizioni
fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
- 7. La deliberazione di cui al comma 1 puo' anche prevedere
la scissione dell'azienda speciale e la destinazione a societa' di nuova costituzione di
un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, nonche' agli articoli
2504-septies e 2504-decies del codice civile.
-
- Art. 116.
- Societa' per azioni con partecipazione minoritaria
di enti locali
- 1. Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi
pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del
servizio, nonche' per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse
pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale,
nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite societa' per azioni
senza il vincolo della proprieta' pubblica maggioritaria anche in deroga a disposizioni di
legge specifiche. Gli enti interessati provvedono alla scelta dei soci privati e
all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza
pubblica.
- L'atto costitutivo delle societa' deve prevedere l'obbligo
dell'ente pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di servizi
pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata all'azionariato diffuso e
resta comunque sul mercato.
- 2. La costituzione di societa' miste con la partecipazione
non maggioritaria degli enti locali e' disciplinata da apposito regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, e successive modifiche e integrazioni.
- 3. Per la realizzazione delle opere di qualunque importo si
applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie in materia di lavori
pubblici.
- 4. Fino al secondo esercizio successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera, l'ente locale partecipante potra' rilasciare garanzia
fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla societa' di cui al presente articolo.
- 5. Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o
di rami di essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per
la costituzione con atto unilaterale delle societa' di cui al medesimo comma, si applicano
le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni.
-
- Art. 117.
- Tariffe dei servizi
- 1. Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi
pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento
e della connessa gestione. I criteri per il calcolo della tariffa relativa ai servizi
stessi sono i seguenti:
- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed
il capitale investito;
- c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio;
- d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale
investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato.
- 2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi
pubblici;
- essa e' determinata e adeguata ogni anno dai soggetti
proprietari, attraverso contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto del
disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti.
- 3. Qualora i servizi siano gestiti da soggetti diversi
dall'ente pubblico per effetto di particolari convenzioni e concessioni dell'ente o per
effetto del modello organizzativo di societa' mista, la tariffa e' riscossa dal soggetto
che gestisce i servizi pubblici.
-
- Art. 118.
- Regime del trasferimento di beni
- 1. I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati
dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di
societa' per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera e), sono esenti, senza
limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore,
ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie
o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della
stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per i notai
incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla
meta'.
- 2. Le disposizioni previste nel comma 1 si applicano anche
ai trasferimenti ed alle retrocessioni di aziende, di complessi aziendali o di rami di
essi posti in essere nell'ambito di procedure di liquidazione di aziende municipali e
provinciali o di aziende speciali, adottate a norma delle disposizioni vigenti in materia
di revoca del servizio e di liquidazione di aziende speciali, qualora dette procedure
siano connesse o funzionali alla contestuale o successiva costituzione di societa' per
azioni, aventi per oggetto lo svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza
svolto dalle aziende soppresse, purche' i beni, i diritti, le aziende o rami di aziende
trasferiti o retrocessi vengano effettivamente conferiti nella costituenda societa' per
azioni. Le stesse disposizioni si applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di
complessi aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli
articoli 31 e 274, comma 4, per la costituzione di societa' per azioni ai sensi
dell'articolo 116, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di enti locali, di societa' per azioni al fine di dismetterne le partecipazioni ai sensi
del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni.
- 3. Ai trasferimenti di beni destinati a pubblico servizio,
da parte di province e comuni, in favore di societa' costituite ai sensi dell'articolo
113, lettera e), e dell'articolo 116, nonche' dei consorzi e delle aziende speciali di
cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 non si applicano le disposizioni relative
alla cessione dei beni patrimoniali degli enti pubblici territoriali.
-
- Art. 119.
- Contratti di sponsorizzazione, accordi di
collaborazione econvenzioni
- 1. In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati, i comuni, le
province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonche' convenzioni con
soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
-
- Art. 120.
- Societa' di trasformazione urbana
- 1. Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societa' per azioni per
progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle societa' per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza
pubblica.
- 2. Le societa' di trasformazione urbana provvedono alla
preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o
tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.
- 3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione
sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di
intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprieta' degli enti locali interessate
dall'intervento possono essere attribuite alla societa' a titolo di concessione.
- 4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societa'
per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a
pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
-
- Art. 121.
- Occupazione d'urgenza di immobili
- 1. L'amministrazione comunale puo' disporre, in presenza
dei presupposti di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni,
l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori
pubblici o di pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale
pubblica e quelli necessari per servizi pubblici locali di cui al presente titolo. Per le
opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di consistenza
puo' avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi dell'articolo
3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
-
- Art. 122.
- Lavori socialmente utili
- 1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province
in materia di lavori socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e 8, del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e successive modifiche ed integrazioni.
-
- Art. 123.
- Norma transitoria
- 1. Resta fermo l'obbligo per gli enti locali di adeguare
l'ordinamento delle aziende speciali alle disposizioni di cui all'articolo 114; gli enti
locali iscrivono per gli effetti di cui al primo comma dell'articolo 2331 del codice
civile, le aziende speciali nel registro delle imprese.
- 2. Restano salvi gli effetti degli atti e dei contratti che
le medesime aziende speciali hanno posto in essere anteriormente alla data di attuazione
del registro delle imprese, di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
- 3. Le norme del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, si
applicano fino all'adeguamento delle aziende speciali alla disciplina del presente testo
unico; si applicano altresi' per l'esercizio del diritto di riscatto relativo ai rapporti
in corso di esecuzione.
-
-
- Titolo VI
- CONTROLLI
-
- Capo I
- Controllo sugli atti
-
- Art. 124.
- Pubblicazione delle deliberazioni
- 1. Tutte le deliberazioni del comune e della provincia sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici
giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
- 2. Tutte le deliberazioni degli altri enti locali sono
pubblicate mediante affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente, per
quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
-
- Art. 125.
- Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo
- 1. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi
sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
-
- Art. 126.
- Deliberazioni soggette in via necessaria al
controllo preventivo di legittimita'
- 1. Il controllo preventivo di legittimita' di cui
all'articolo 130 della Costituzione sugli atti degli enti locali si esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza del consiglio,
esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile dello stesso consiglio,
sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, adottate o ratificate dal
consiglio, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo
unico.
- 2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche
agli atti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
-
- Art. 127.
- Controllo eventuale
- 1. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono
sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimita' denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000
abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate,
entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse
riguardino:
- a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo
superiore alla soglia di rilievo comunitario;
- b) dotazioni organiche e relative variazioni;
- c) assunzioni del personale.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, il controllo e'
esercitato dal comitato regionale di controllo ovvero, se istituito, dal difensore civico
comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se ritiene che la deliberazione
sia illegittima, ne da comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo
invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare
la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 3. La giunta puo' altresi' sottoporre al controllo
preventivo di legittimita' dell'organo regionale di controllo ogni altra deliberazione
dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.
-
- Art. 128.
- Comitato regionale di controllo
- 1. Per l'esercizio del controllo di legittimita' e'
istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di
controllo sugli atti dei comuni e delle province.
- 2. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a
maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione
degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate
o incompatibilita' sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente.
- 3. La legge regionale puo', articolare il comitato in
sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarieta' di
indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la
pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con
le relative motivazioni di riferimento.
- 4. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel
presente capo sono provvedimenti definitivi.
- 5. I componenti dei comitati regionali di controllo sono
personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a
questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.
-
- Art. 129.
- Servizi di consulenza del comitato regionale di
controllo
- 1. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati
regionali di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi
al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessita' o che attengano ad aspetti nuovi dell'attivita'
deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le modalita' organizzative e di
espletamento dei servizi di consulenza.
-
- Art. 130.
- Composizione del comitato
- 1. Il comitato regionale di controllo e ogni sua eventuale
sezione sono composti:
- a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di
cui:
- 1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli
avvocati, scelto in una terna proposta dal competente ordine professionale;
- 2) uno iscritto da almeno dieci anni all'albo dei dottori
commercialisti o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai rispettivi ordini
professionali;
- 3) uno scelto tra chi abbia ricoperto complessivamente per
almeno cinque anni la carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere
regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i funzionari statali, regionali o degli
enti locali in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
- 4) uno scelto tra i magistrati o gli avvocati dello Stato
in quiescenza, o tra i professori di ruolo di universita' in materie giuridiche ed
amministrative ovvero tra i segretari comunali o provinciali in quiescenza;
- b) da un esperto designato dal commissario del Governo
scelto fra funzionari dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio nelle
rispettive province.
- 2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti
supplenti aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 1; un terzo supplente,
avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e' designato dal commissario del
Governo.
- 3. In caso di assenza od impedimento dei componenti
effettivi, di cui rispettivamente alle lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle
sedute i componenti supplenti, eletti o designati per la stessa categoria.
- 4. Il comitato ed ogni sua sezione eleggono nel proprio
seno il presidente ed un vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal consiglio
regionale.
- 5. Funge da segretario un funzionario della regione.
- 6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a
seguito di nuove elezioni del consiglio regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.
- 7. Il presidente ed il vicepresidente del comitato, se
dipendenti pubblici, sono collocati fuori ruolo; se dipendenti privati, sono collocati in
aspettativa non retribuita.
- 8. Ai componenti del comitato si applicano le norme
relative ai permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
-
- Art. 131.
- Incompatibilita' ed ineleggibilita'
- 1. Non possono essere eletti e non possono far parte dei
comitati regionali di controllo:
- a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
- b) i consiglieri e gli assessori regionali;
- c) gli amministratori di enti locali o di altri enti
soggetti a controllo del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali cariche
nell'anno precedente alla costituzione del medesimo comitato;
- d) coloro che si trovano nelle condizioni di
ineleggibilita' alle cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati e
dei funzionari dello Stato;
- e) i dipendenti ed i contabili della regione e degli enti
locali sottoposti al controllo del comitato nonche' i dipendenti dei partiti presenti nei
consigli degli enti locali della regione;
- f) i componenti di altro comitato regionale di controllo o
delle sezioni di esso;
- g) coloro che prestano attivita' di consulenza o di
collaborazione presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
- h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei
partiti a livello provinciale, regionale o nazionale, nonche' coloro che abbiano ricoperto
tali incarichi nell'anno precedente alla costituzione del comitato.
-
- Art. 132.
- Funzionamento del comitato
- 1. Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e
delle loro sezioni, le indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del presidente
e del vicepresidente, le forme di pubblicita' della attivita' dei comitati e di
consultazione delle decisioni, nonche' il rilascio di copie di esse sono disciplinati
dalla legge regionale.
- 2. Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di
controllo e dei loro uffici, nonche' la corresponsione di un'indennita' di carica ai
componenti sono a carico della regione.
- 3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato
regionale di controllo ispirandosi ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.
-
- Art. 133.
- Modalita' del controllo preventivo di legittimita'
- 1. Il controllo di legittimita' comporta la verifica della
conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate
nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito.
- Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della
gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
- 2. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni
dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o puo' richiedere, per una sola volta, chiarimenti o
elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio
del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei
chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
- 3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad
adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
- 4. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro
il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del
rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina
di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso.
- 5. Non puo' essere riesaminato il provvedimento sottoposto
a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di
controllo.
-
- Art. 134.
- Esecutivita' delle deliberazioni
- 1. La deliberazione soggetta al controllo necessario di
legittimita' deve essere trasmessa a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione. Essa diventa esecutiva se entro trenta giorni dalla trasmissione della
stessa il comitato regionale di controllo non trasmetta all'ente interessato un
provvedimento motivato di annullamento. Le deliberazioni diventano comunque esecutive
qualora prima del decorso dello stesso termine il comitato regionale di controllo dia
comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimita'.
- 2. Nel caso delle deliberazioni soggette a controllo
eventuale la richiesta di controllo sospende l'esecutivita' delle stesse fino all'avvenuto
esito del controllo.
- 3. Le deliberazioni non soggette a controllo necessario o
non sottoposte a controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro
pubblicazione.
- 4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o
della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso
dalla maggioranza dei componenti.
-
- Art. 135.
- Comunicazione deliberazioni al prefetto
- 1. Il prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli
dalla legge o a lui delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma,
2-quater, del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora
ritenga, sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di
infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti, concessioni,
subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di
lavori pubblici, ovvero quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento delle
attivita' delle pubbliche amministrazioni, richiede ai competenti organi statali e
regionali gli interventi di controllo e sostitutivi previsti dalla legge.
- 2. Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto puo'
chiedere che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimita' le deliberazioni
degli enti locali relative ad acquisti, alienazioni, appalti ed in generale a tutti i
contratti, con le modalita' e i termini previsti dall'articolo 133, comma 1. Le predette
deliberazioni sono comunicate al prefetto contestualmente all'affissione all'albo.
-
- Art. 136.
- Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti
obbligatori
- 1. Qualora gli enti locali, sebbene invitati a provvedere
entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove
costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede
entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
-
- Art. 137.
- Poteri sostitutivi del Governo
- 1. Con riferimento alle funzioni e ai compiti spettanti
agli enti locali, in caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento agli
obblighi derivanti dall'appartenenza alla Unione europea o pericolo di grave pregiudizio
agli interessi nazionali, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente per materia, assegna all'ente inadempiente un congruo termine per
provvedere.
- 2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
- 3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al
comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata ai
rappresentanti delle comunita' montane, che ne puo' chiedere il riesame, nei termini e con
gli effetti previsti dall'articolo 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
- 4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente.
-
- Art. 138.
- Annullamento straordinario
- 1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unita' dell'ordinamento, con
decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'interno, ha facolta', in qualunque tempo, di annullare,
d'ufficio o su denunzia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati
da illegittimita'.
-
- Art. 139.
- Pareri obbligatori
- 1. Ai pareri obbligatori delle amministrazioni statali,
anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela
statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai
fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre
attivita' degli enti locali, si applicano le disposizioni dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, salvo specifiche disposizioni
di legge.
-
- Art. 140.
- Norma finale
- 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche
agli altri enti di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti locali,
con esclusione di quelli che gestiscono attivita' aventi rilevanza economica ed
imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi
sociali, intendendosi sostituiti alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.
-
-
- Capo II
- Controllo sugli organi
-
- Art. 141.
- Scioglimento e sospensione dei consigli
"comunali e provinciali
- 1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
- a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per
gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
- 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso
del sindaco o del presidente della provincia;
- 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
- 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali,
ovvero rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al protocollo
dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco
o il presidente della provincia;
- 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilita' di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
- 2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1,
trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato
predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un
commissario affinche' lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e
comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per
la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario,
all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al
prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
- 3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della
lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un
commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
- 4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento
deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
- 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi
esterni loro eventualmente attribuiti.
- 6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del
Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento
e' data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
- 7. Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed in
attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessita',
puo' sospendere, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni, i consigli
comunali e provinciali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione
dell'ente.
- 8. Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, agli altri
enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed ai consorzi tra enti locali. Il relativo
provvedimento di scioglimento degli organi comunque denominati degli enti locali di cui al
presente comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.
-
- Art. 142.
- Rimozione e sospensione di amministratori locali
- 1. Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il
presidente della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane, i
componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono
essere rimossi quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti
violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
- 2. In attesa del decreto, il prefetto puo' sospendere gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e urgente necessita'.
- 3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli
58 e 59.
-
- Art. 143.
- Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso.
- 1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 141, i consigli
comunali e provinciali sono sciolti quando, anche a seguito di accertamenti effettuati a
norma dell'articolo 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la criminalita' organizzata o su forme di condizionamento degli
amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e
il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche' il regolare
funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave
e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica. Lo scioglimento del
consiglio comunale o provinciale comporta la cessazione dalla carica di consigliere, di
sindaco, di presidente della provincia e di componente delle rispettive giunte, anche se
diversamente disposto dalle leggi vigenti in materia di ordinamento e funzionamento degli
organi predetti, nonche' di ogni altro incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
- 2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri. Il provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei
Ministri e' trasmesso al Presidente della Repubblica per l'emanazione del decreto ed e'
contestualmente trasmesso alle Camere. Il procedimento e' avviato dal prefetto della
provincia con una relazione che tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con
i poteri delegati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
dicembre 1991, n. 410, e successive modificazioni ed integrazioni. Nei casi in cui per i
fatti oggetto degli accertamenti di cui al comma 1 o per eventi connessi sia pendente
procedimento penale, il prefetto puo' richiedere preventivamente informazioni al
procuratore della repubblica competente, il quale, in deroga all'articolo 329 del codice
di procedura penale, comunica tutte le informazioni che non ritiene debbano rimanere
segrete per le esigenze del procedimento.
- 3. Il decreto di scioglimento conserva i suoi effetti per
un periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo di ventiquattro mesi
in casi eccezionali, dandone comunicazione alle commissioni parlamentari competenti, al
fine di assicurare il buon andamento delle amministrazioni e il regolare funzionamento dei
servizi ad esse affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la relazione del
Ministro, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3 e' adottato non oltre il
cinquantesimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento delle elezioni
relative al rinnovo degli organi. Si osservano le procedure e le modalita' stabilite dal
comma 2 del presente articolo.
- 5. Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il
prefetto, in attesa del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta, nonche' da ogni altro incarico ad essa connesso, assicurando la provvisoria
amministrazione dell'ente mediante invio di commissari. La sospensione non puo' eccedere
la durata di sessanta giorni e il termine del decreto di cui al comma 3 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
- 6. Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi a
norma del presente articolo quando sussistono le condizioni indicate nel comma 1,
ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141.
-
- Art. 144.
- Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e
monitoraggio
- 1. Con il decreto di scioglimento di cui all'articolo 143
e' nominata una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la quale esercita le
attribuzioni che le sono conferite con il decreto stesso. La commissione e' composta di
tre membri scelti tra funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra
magistrati della giurisdizione ordinaria o amministrativa in quiescenza. La commissione
rimane in carica fino allo svolgimento del primo turno elettorale utile.
- 2. Presso il Ministero dell'interno e' istituito, con
personale della amministrazione, un comitato di sostegno e di monitoraggio dell'azione
delle commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei comuni riportati a gestione
ordinaria.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato a norma
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le
modalita' di organizzazione e funzionamento della commissione straordinaria per
l'esercizio delle attribuzioni ad essa conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli
atti adottati dalla commissione stessa, nonche' le modalita' di organizzazione e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
-
- Art. 145.
- Gestione straordinaria
- 1. Quando in relazione alle situazioni indicate nel comma 1
dell'articolo 143 sussiste la necessita' di assicurare il regolare funzionamento dei
servizi degli enti nei cui confronti e' stato disposto lo scioglimento, il prefetto, su
richiesta della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, puo'
disporre, anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea, in
posizione di comando o distacco, di personale amministrativo e tecnico di amministrazioni
ed enti pubblici, previa intesa con gli stessi, ove occorra anche in posizione di
sovraordinazione. Al personale assegnato spetta un compenso mensile lordo proporzionato
alle prestazioni da rendere, stabilito dal prefetto in misura non superiore al 50 per
cento del compenso spettante a ciascuno dei componenti della commissione straordinaria,
nonche', ove dovuto, il trattamento economico di missione stabilito dalla legge per i
dipendenti dello Stato in relazione alla qualifica funzionale posseduta
nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono a carico dello Stato e sono
corrisposte dalla prefettura, sulla base di idonea documentazione giustificativa, sugli
accreditamenti emessi, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
dell'interno. La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli accreditamenti e'
autorizzata a prelevare le somme occorrenti sui fondi in genere della contabilita'
speciale. Per il personale non dipendente dalle amministrazioni centrali o periferiche
dello Stato, la prefettura provvede al rimborso al datore di lavoro dello stipendio lordo,
per la parte proporzionalmente corrispondente alla durata delle prestazioni rese. Agli
oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con una quota parte del 10 per
cento delle somme di denaro confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite disposte a norma
dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative ai beni mobili o immobili ed ai
beni costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Alla
scadenza del periodo di assegnazione, la commissione straordinaria potra' rilasciare,
sulla base della valutazione dell'attivita' prestata dal personale assegnato, apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione di carriera e nei concorsi interni e pubblici nelle amministrazioni dello
Stato, delle regioni e degli enti locali.
- 2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per
avviare la sollecita realizzazione di opere pubbliche indifferibili, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro il termine di sessanta giorni
dall'insediamento, adotta un piano di priorita' degli interventi, anche con riferimento a
progetti gia' approvati e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione, esecutiva a norma di
legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto il quale, sentito il comitato provinciale
della pubblica amministrazione opportunamente integrato con i rappresentanti di uffici
tecnici delle amministrazioni statali, regionali o locali, trasmette gli atti
all'amministrazione regionale territorialmente competente per il tramite del commissario
del Governo, o alla Cassa depositi e prestiti, che provvedono alla dichiarazione di
priorita' di accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti comunque
destinati agli investimenti degli enti locali. Le disposizioni del presente comma si
applicano ai predetti enti anche in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati,
limitatamente agli importi totalmente ammortizzabili con contributi statali o regionali ad
essi effettivamente assegnati.
- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a
far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino alla scadenza del mandato
elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali, i cui organi siano rinnovati
al termine del periodo di scioglimento disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
- 4. Nei casi in cui lo scioglimento e' disposto anche con
riferimento a situazioni di infiltrazione o di condizionamento di tipo mafioso, connesse
all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici o di pubbliche forniture,
ovvero l'affidamento in concessione di servizi pubblici locali, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche con i
poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A
conclusione degli accertamenti, la commissione straordinaria adotta tutti i provvedimenti
ritenuti necessari e puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni gia'
adottate, in qualunque momento e fase della procedura contrattuale, o la rescissione del
contratto gia' concluso.
- 5. Ferme restando le forme di partecipazione popolare
previste dagli statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, allo scopo di acquisire ogni utile
elemento di conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di interesse generale
si avvale, anche mediante forme di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti
delle forze politiche in ambito locale, dell'Anci, dell'Upi, delle organizzazioni di
volontariato e di altri organismi locali particolarmente interessati alle questioni da
trattare.
-
- Art. 146.
- Norma finale
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si
applicano anche agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche' ai consorzi
di comuni e province, agli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali ed
ospedaliere, alle aziende speciali dei comuni e delle province e ai consigli
circoscrizionali, in quanto compatibili con i relativi ordinamenti.
- 2. Il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una
relazione semestrale sull'attivita' svolta dalla gestione straordinaria dei singoli
comuni.
-
-
- Capo III
- Controlli interni
-
- Art. 147.
- Tipologia dei controlli interni
- 1. Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia
normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:
- a) garantire attraverso il controllo di regolarita'
amministrativa e contabile, la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
amministrativa;
- b) verificare, attraverso il controllo di gestione,
l'efficacia, efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, al fine di
ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e
risultati;
- c) valutare le prestazioni del personale con qualifica
dirigenziale;
- d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di
attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo
politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
- 2. I controlli interni sono ordinati secondo il principio
della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, quale risulta dagli
articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 3. L'organizzazione dei controlli interni e' effettuata
dagli enti locali anche in deroga agli altri principi di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
- 4. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1,
piu' enti locali possono istituire uffici unici, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento.
- 5. Nell'ambito dei comitati provinciali per la pubblica
amministrazione, d'intesa con le province, sono istituite apposite strutture di consulenza
e supporto, delle quali possono avvalersi gli enti locali per l'esercizio dei controlli
previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati
possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.
-
-
-
- Capo IV
- Controlli esterni sulla gestione
-
- Art. 148.
- Controllo della Corte dei conti
- 1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione
degli enti locali, ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
successive modificazioni ed integrazioni.
- Parte seconda Ordinamento finanziario e contabile
-
-
-
- Titolo I
- DISPOSIZIONI GENERALI
-
- Art. 149.
- Principi generali in materia di finanza propria e
derivata
- 1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla
legge, che la coordina con la finanza statale e con quella regionale.
- 2. Ai comuni e alle province la legge riconosce,
nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse
proprie e trasferite.
- 3. La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta'
impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente
adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in
forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie,
salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili,
dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o
regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.
- 5. I trasferimenti erariali sono ripartiti in base a
criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle condizioni
socio- economiche, nonche' in base ad una perequata distribuzione delle risorse che tenga
conto degli squilibri di fiscalita' locale.
- 6. Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare
situazioni eccezionali.
- 7. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici
ritenuti necessari per lo sviluppo della comunita' ed integrano la contribuzione erariale
per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le
tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza. Gli enti locali determinano
per i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non
generalizzato. Lo Stato e le regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuita' nei
servizi di competenza dei comuni e delle province ovvero fissino prezzi e tariffe
inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire agli enti locali risorse
finanziarie compensative.
- 9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per
contribuire ad investimenti degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.
- 10. La legge determina un fondo nazionale speciale per
finanziare con criteri perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di opere
pubbliche unicamente in aree o per situazioni definite dalla legge statale.
- 11. L'ammontare complessivo dei trasferimenti e dei fondi
e' determinato in base a parametri fissati dalla legge per ciascuno degli anni previsti
dal bilancio pluriennale dello Stato e non e' riducibile nel triennio.
- 12. Le regioni concorrono al finanziamento degli enti
locali per la realizzazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di
investimento, assicurando la copertura finanziaria degli oneri necessari all'esercizio di
funzioni trasferite o delegate.
- 13. Le risorse spettanti a comuni e province per spese di
investimento previste da leggi settoriali dello Stato sono distribuite sulla base di
programmi regionali. Le regioni, inoltre, determinano con legge i finanziamenti per le
funzioni da esse attribuite agli enti locali in relazione al costo di gestione dei servizi
sulla base della programmazione regionale.
-
- Art. 150.
- Principi in materia di ordinamento finanziario e
contabile
- 1. L'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
e' riservato alla legge dello Stato e stabilito dalle disposizioni di principio del
presente testo unico.
- 2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi
in materia di programmazione, gestione e rendicontazione, nonche' i principi relativi alle
attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai compiti ed alle attribuzioni
dell'organo di revisione economico-finanziaria e, per gli enti cui sia applicabile, alla
disciplina del risanamento finanziario.
- 3. Restano salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.
-
- Art. 151.
- Principi in materia di contabilita'
- 1. Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il
bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unita', annualita',
universalita' ed integrita', veridicita', pareggio finanziario e pubblicita'. Il termine
puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
- 2. Il bilancio e' corredato di una relazione previsionale e
programmatica, di un bilancio pluriennale di durata pari a quello della regione di
appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo 172 o da altre norme di legge.
- 3. I documenti di bilancio devono comunque essere redatti
in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
- 4. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono
esecutivi con l'apposizione del visto di regolarita' contabile attestante la copertura
finanziaria.
- 5. I risultati di gestione sono rilevati anche mediante
contabilita' economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il
conto del patrimonio.
- 6. Al rendiconto e' allegata una relazione illustrativa
della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei
risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
- 7. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro
il 30 giugno dell'anno successivo.
-
- Art. 152.
- Regolamento di contabilita'
- 1. Con il regolamento di contabilita' ciascun ente locale
applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita'
organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunita', ferme restando le
disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del
sistema finanziario e contabile.
- 2. Il regolamento di contabilita' assicura, di norma, la
conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi
costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.
- 3. Il regolamento di contabilita' stabilisce le norme
relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere
finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle
altre leggi vigenti.
- 4. I regolamenti di contabilita' sono approvati nel
rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come
principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate
norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi
una differente disciplina:
- a) articoli 177 e 178;
- b) articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180,
commi da 1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
- c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
- d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
- e) articoli da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221,
224, 225;
- f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
-
- Art. 153.
- Servizio economico-finanziario
- 1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi sono disciplinati l'organizzazione del servizio finanziario, o di ragioneria o
qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche e l'importanza
economico-finanziaria dell'ente. Al servizio e' affidato il coordinamento e la gestione
dell'attivita' finanziaria.
- 2. E' consentito stipulare apposite convenzioni tra gli
enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
- 3. Il responsabile del servizio finanziario di cui
all'articolo 151, comma 4, si identifica con il responsabile del servizio o con i soggetti
preposti alle eventuali articolazioni previste dal regolamento di contabilita'.
- 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria
o qualificazione corrispondente, e' preposto alla verifica di veridicita' delle previsioni
di entrata e di compatibilita' delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da
iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato di
accertamento delle entrate e di impegno delle spese.
- 5. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita'
con le quali vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle proposte di
deliberazione ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle determinazioni dei
soggetti abilitati. Il responsabile del servizio finanziario effettua le attestazioni di
copertura della spesa in relazione alle disponibilita' effettive esistenti negli
stanziamenti di spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilita'.
- 6. Il regolamento di contabilita' disciplina le
segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al
legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente,
al segretario ed all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o
delle spese correnti evidenzi il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori
entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la
segnalazione e' effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio
provvede al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro trenta giorni dal ricevimento
della segnalazione, anche su proposta della giunta.
- 7. Lo stesso regolamento prevede l'istituzione di un
servizio di economato, cui viene preposto un responsabile, per la gestione di cassa delle
spese di ufficio di non rilevante ammontare.
-
- Art. 154.
- Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli
enti locali
- 1. E' istituito presso il Ministero dell'interno
l'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
- 2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta
gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri
di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e la congruita' degli strumenti
applicativi, nonche' la sperimentazione di nuovi modelli contabili. L'Osservatorio adotta
iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad agevolare l'applicazione ed
il recepimento delle norme.
- 3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno
una relazione annuale sullo stato di applicazione delle norme, con proposte di
integrazione normativa e di principi contabili di generale applicazione.
- 4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in
numero non superiore a diciotto, sono nominati dal Ministro dell'interno con proprio
decreto tra funzionari dello Stato, o di altre pubbliche amministrazioni, professori e
ricercatori universitari ed esperti.
- L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio
rappresentante.
- L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
- 5. Il Ministro dell'interno puo' assegnare ulteriori
funzioni nell'ambito delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di
funzionamento e di organizzazione.
- 6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e
dell'organizzazione della Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
- 7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il trattamento
economico ed i rimborsi spese previsti per i componenti della Commissione per la finanza e
gli organici degli enti locali.
-
- Art. 155.
- Commissione per la finanza e gli organici degli
enti locali
- 1. La Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali operante presso il Ministero dell'interno, gia' denominata Commissione di ricerca
per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
- a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in
relazione alla verifica della compatibilita' finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui
provvedimenti di assunzione di personale degli enti dissestati e degli enti
strutturalmente deficitari, ai sensi dell'articolo 243;
- b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego del piano di estinzione delle passivita', ai sensi
dell'articolo 256, comma 7;
- c) proposta al Ministro dell'interno di misure
straordinarie per il pagamento della massa passiva in caso di insufficienza delle risorse
disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
- d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con
la Cassa depositi e prestiti da parte dell'ente locale, ai sensi dell'articolo 255, comma
5;
- e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di approvazione o diniego dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
- f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle
misure necessarie per il risanamento dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di
disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti fuori bilancio non ripianabili con i
normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni poste a carico dell'ente, ai sensi
dell'articolo 268;
- g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul
provvedimento di sostituzione di tutto o parte dell'organo straordinario di liquidazione,
ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
- h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della
pianta organica dell'ente locale dissestato, ai sensi dell'articolo 259, comma 7.
- 2. La composizione e le modalita' di funzionamento della
Commissione sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
-
- Art. 156.
- Classi demografiche e popolazione residente
- 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute
nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente
disciplinato, le seguenti classi demografiche:
- a) comuni con meno di 500 abitanti;
- b) comuni da 500 a 999 abitanti;
- c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
- d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
- e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
- 2. Le disposizioni del presente testo unico e di altre
leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura,
nonche' all'inclusione nel sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984,
n. 720, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei
conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente
disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo
anno precedente per le province ed i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di
statistica, ovvero secondo i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane e i comuni di nuova istituzione si utilizza l'ultima popolazione disponibile.
-
- Art. 157.
- Consolidamento dei conti pubblici
- 1. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici gli enti
locali rispettano le disposizioni di cui agli articoli 25, 29 e 30 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.
-
- Art. 158.
- Rendiconto dei contributi straordinari
- 1. Per tutti i contributi straordinari assegnati da
amministrazioni pubbliche agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione erogante entro sessanta giorni dal termine dell'esercizio finanziario
relativo, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario.
- 2. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della
spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.
- 3. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La sua
inosservanza comporta l'obbligo di restituzione del contributo straordinario assegnato.
- 4. Ove il contributo attenga ad un intervento realizzato in
piu' esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun esercizio.
-
- Art. 159.
- Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti
locali
- 1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di
espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli
sui beni oggetto della procedura espropriativa.
- 2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di
nullita' rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali
destinate a:
- a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e
dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
- b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti
obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
- c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
- 3. Per l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di
cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni
semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme
destinate alle suddette finalita'.
- 4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in
violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme ne' limitazioni all'attivita'
del tesoriere.
- 5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a
seguito dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4, del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, devono essere
muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista dall'articolo 151, comma 4, e
non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2,
quantificate ai sensi del comma 3.
-
- Art. 160.
- Approvazione di modelli e schemi contabili
- 1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
- a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi
inclusi i quadri riepilogativi;
- b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli
contabili di entrata e di spesa;
- c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
- d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
- e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi incluse la
tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la
tabella dei parametri gestionali;
- f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di
conciliazione;
- g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
- h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli
agenti contabili di cui all'articolo 227.
- 2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' approvato lo schema relativo alla relazione
previsionale e programmatica previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome.
-
- Art. 161.
- Certificazioni di bilancio
- 1. Gli enti locali sono tenuti a redigere apposite
certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. Le
certificazioni sono firmate dal segretario e dal responsabile del servizio finanziario.
- 2. Le modalita' per la struttura, la redazione e la
presentazione delle certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di ciascun
adempimento con decreto del Ministro dell'interno d'intesa con l'Anci, con l'Upi e con
l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
- 3. La mancata presentazione di un certificato comporta la
sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell'anno nel quale avviene
l'inadempienza.
- 4. Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili
i dati delle certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative degli enti
locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di statistica.
-
-
- Titolo II
- PROGRAMMAZIONE E BILANCI
-
- Capo I
- Programmazione
-
- Art. 162.
- Principi del bilancio
- 1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di
previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando
i principi di unita', annualita', universalita' ed integrita', veridicita', pareggio
finanziario e pubblicita'. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente
articolo, non puo' presentare un disavanzo.
- 2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il
totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.
- 3. L'unita' temporale della gestione e' l'anno finanziario,
che inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non
possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto
dell'esercizio scaduto.
- 4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo
delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse
connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna
riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria e' unica come il relativo
bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano
iscritte in bilancio.
- 5. Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei
principi di veridicita' ed attendibilita', sostenuti da analisi riferite ad un adeguato
arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.
- 6. Il bilancio di previsione e' deliberato in pareggio
finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti
sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di
ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente
superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono
avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le
comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.
- 7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di
partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e
caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalita' previste dallo
statuto e dai regolamenti.
-
- Art. 163.
- Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
- 1. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione
da parte dell'organo regionale di controllo, l'organo consiliare dell'ente delibera
l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla base del bilancio
gia' deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio
deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
- 2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione,
e' consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione
provvisoria e' limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia' assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole
operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi
all'ente.
- 3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del
bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende
automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalita' di gestione,
di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente
approvato.
-
- Art. 164.
- Caratteristiche del bilancio
- 1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la
risorsa e per la spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto di
terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il capitolo, che indica
l'oggetto.
- 2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere
autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi
per conto di terzi.
- 3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione
annuale il consiglio dell'ente assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali
assunti nel corso degli esercizi precedenti.
-
- Art. 165.
- Struttura del bilancio
- 1. Il bilancio di previsione annuale e' composto da due
parti, relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.
- 2. La parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli,
categorie e risorse, in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza, alla
tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.
- 3. I titoli dell'entrata per province, comuni, citta'
metropolitane ed unioni di comuni sono:
- Titolo I - Entrate tributarie;
- Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
- Titolo III - Entrate extratributarie;
- Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
- Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
- Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;
- 4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:
- Titolo I - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;
- Titolo II - Entrate extratributarie;
- Titolo III - Entrate derivanti da alienazioni, da
trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti;
- Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;
- Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.
- 5. La parte spesa e' ordinata gradualmente in titoli,
funzioni, servizi ed interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati
economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di
attivita' ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio.
La parte spesa e' leggibile anche per programmi dei quali e' fatta analitica illustrazione
in apposito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
- 6. I titoli della spesa sono :
- Titolo I - Spese correnti;
- Titolo II - Spese in conto capitale;
- Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;
- Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.
- 7. Il programma, il quale costituisce il complesso
coordinato di attivita', anche normative, relative alle opere da realizzare e di
interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il
raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano generale di sviluppo
dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo 151, puo' essere compreso all'interno di
una sola delle funzioni dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.
- 8. A ciascun servizio e' correlato un reparto
organizzativo, semplice o complesso, composto da persone e mezzi, cui e' preposto un
responsabile.
- 9. A ciascun servizio e' affidato, col bilancio di
previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del
quale risponde il responsabile del servizio.
- 10. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento
della spesa indicano:
- a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni
risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la
previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
- b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o
delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- 11. L'avanzo ed il disavanzo di amministrazione sono
iscritti in bilancio, con le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di tutte le
entrate e prima di tutte le spese.
- 12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono,
per quanto non contrasta con la normativa del presente testo unico, le norme recate dalle
leggi delle rispettive regioni di appartenenza per quanto concerne le entrate e le spese
relative a funzioni delegate, al fine di consentire la possibilita' del controllo
regionale sulla destinazione dei fondi assegnati agli enti locali e l'omogeneita' delle
classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione degli enti rispetto a quelle
contenute nei rispettivi bilanci di previsione regionali. Le entrate e le spese per le
funzioni delegate dalle regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di
terzi nei bilanci di previsione degli enti locali.
- 13. Il bilancio di previsione si conclude con piu' quadri
riepilogativi.
- 14. Con il regolamento, di cui all'articolo 160, sono
approvati i modelli relativi al bilancio di previsione, inclusi i quadri riepilogativi, il
sistema di codifica del bilancio ed il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata
e di spesa, anche al fini di cui all'articolo 157.
-
- Art. 166.
- Fondo di riserva
- 1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di
previsione un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del
totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.
- 2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo
esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di
contabilita', nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le
dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.
-
- Art. 167.
- Ammortamento dei beni
- 1. Gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di
ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per
il trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo 229.
- 2. L'utilizzazione delle somme accantonate ai fini del
reinvestimento e' effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di
amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua applicazione al bilancio in
conformita' all'articolo 187.
-
- Art. 168.
- Servizi per conto di terzi
- 1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di
terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un
credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione
contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.
- 2. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
-
- Art. 169.
- Piano esecutivo di gestione
- 1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato
dal consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano
esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
- 2. Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore
graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli
interventi in capitoli.
- 3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e'
facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per le
comunita' montane.
-
- Art. 170.
- Relazione previsionale e programmatica
- 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello
del bilancio pluriennale.
- 2. La relazione previsionale e programmatica ha carattere
generale.
- Illustra anzitutto le caratteristiche generali della
popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone
risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una
valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed
evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
- 3. Per la parte spesa la relazione e' redatta per programmi
e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio
annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita' e l'incidenza percentuale della
previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a
quella di investimento.
- 4. Per ciascun programma e' data specificazione della
finalita' che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate,
distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si articola il programma stesso ed e'
data specifica motivazione delle scelte adottate.
- 5. La relazione previsionale e programmatica fornisce la
motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente.
- 6. Per gli organismi gestionali dell'ente locale la
relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di
bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicita' del servizio.
- 7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino
la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con
particolare riferimento alla delibera di cui all'articolo 172, comma 1, lettera c), e
relativi piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'articolo 201.
- 8. Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato
lo schema di relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime
necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.
- 9. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di
inammissibilita' e di improcedibilita' per le deliberazioni di consiglio e di giunta che
non sono coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica.
-
- Art. 171.
- Bilancio pluriennale
- 1. Gli enti locali allegano al bilancio annuale di
previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della regione di
appartenenza e comunque non inferiore a tre anni, con osservanza dei principi del bilancio
di cui all'articolo 162, escluso il principio dell'annualita'.
- 2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi
finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla
copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento, con
indicazione, per queste ultime, della capacita' di ricorso alle fonti di finanziamento.
- 3. Il bilancio pluriennale per la parte di spesa e' redatto
per programmi, titoli, servizi ed interventi, ed indica per ciascuno l'ammontare delle
spese correnti di gestione consolidate e di sviluppo, anche derivanti dall'attuazione
degli investimenti, nonche' le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per
ognuno degli anni considerati.
- 4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che
per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza, hanno
carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, e sono aggiornati
annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 5. Con il regolamento di cui all'articolo 160 sono
approvati i modelli relativi al bilancio pluriennale.
-
- Art. 172.
- Altri allegati al bilancio di previsione
- 1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti
documenti:
- a) il rendiconto deliberato del penultimo esercizio
antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario
per il controllo da parte del competente organo regionale;
- b) le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle
unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello
cui il bilancio si riferisce;
- c) la deliberazione, da adottarsi annualmente prima
dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantita' e qualita'
di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attivita' produttive e terziarie,
ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n.
457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto di superficie; con la stessa
deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di
fabbricato;
- d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109;
- e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per
l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi
locali, nonche', per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale
del costo di gestione dei servizi stessi;
- f) la tabella relativa ai parametri di riscontro della
situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.
-
- Art. 173.
- Valori monetari
- 1. I valori monetari contenuti nel bilancio pluriennale e
nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai
quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.
-
-
- Capo II
- Competenze in materia di bilanci
-
- Art. 174.
- Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei
suoi allegati
- 1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la
relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente
agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione.
- 2. Il regolamento di contabilita' dell'ente prevede per
tali adempimenti un congruo termine, nonche' i termini entro i quali possono essere
presentati da parte dei membri dell'organo consiliare emendamenti agli schemi di bilancio
predisposti dall'organo esecutivo.
- 3. Il bilancio annuale di previsione e' deliberato
dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'articolo 151. La relativa
deliberazione ed i documenti ad essa allegati sono trasmessi dal segretario dell'ente
all'organo regionale di controllo.
- 4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo
regionale di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
-
- Art. 175.
- Variazioni al bilancio di previsione ed al piano
esecutivo di gestione
- 1. Il bilancio di previsione puo' subire variazioni nel
corso dell'esercizio di competenza sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella
parte seconda, relativa alle spese.
- 2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo
consiliare.
- 3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non
oltre il 30 novembre di ciascun anno.
- 4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio
possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di
decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque
entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto
termine.
- 5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento
di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare e' tenuto ad adottare
nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in
corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti
sulla base della deliberazione non ratificata.
- 6. Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le
unioni di comuni sono vietati prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati
con le entrate iscritte nei titoli quarto e quinto per aumentare gli stanziamenti per gli
interventi finanziati con le entrate dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono
vietati i prelievi dagli stanziamenti per gli interventi finanziati con le entrate
iscritte nei titoli terzo e quarto per aumentare gli stanziamenti per gli interventi
finanziati con le entrate dei primi due titoli.
- 7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli
iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.
- Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e
competenza.
- 8. Mediante la variazione di assestamento generale,
deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 30 novembre di ciascun anno, si attua
la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di
riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.
- 9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione, di cui
all'articolo 169, sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere adottate entro
il 15 dicembre di ciascun anno.
-
- Art. 176.
- Prelevamenti dal fondo di riserva
- 1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza
dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.
-
- Art. 177.
- Competenze dei responsabili dei servizi
- 1. Il responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene
necessaria una modifica della dotazione assegnata per sopravvenute esigenze successive
all'adozione degli atti di programmazione, propone la modifica con modalita' definite dal
regolamento di contabilita'.
- 2. La mancata accettazione della proposta di modifica della
dotazione deve essere motivata dall'organo esecutivo.
-
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- Titolo III
- GESTIONE DEL BILANCIO
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- Capo I
- Entrate
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- Art. 178.
- Fasi dell'entrata
- 1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento,
la riscossione ed il versamento.
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- Art. 179.
- Accertamento
- 1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione
dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la
ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il
debitore, quantificata la somma da incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
- 2. L'accertamento delle entrate avviene:
- a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di
emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
- b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti
dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o
contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di
carico;
- c) per le entrate relative a partite compensative delle
spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
- d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o
variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.
- 3. Il responsabile del procedimento con il quale viene
accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili,
secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilita' dell'ente.
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- Art. 180.
- Riscossione
- 1. La riscossione costituisce la successiva fase del
procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di
altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.
- 2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di
incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei tempi previsti dalla convenzione
di cui all'articolo 210.
- 3. L'ordinativo d'incasso e' sottoscritto dal responsabile
del servizio finanziario o da altro dipendente individuato dal regolamento di contabilita'
e contiene almeno:
- a) l'indicazione del debitore;
- b) l'ammontare della somma da riscuotere;
- c) la causale;
- d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
- e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio
cui e' riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
- f) la codifica;
- g) il numero progressivo;
- h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
- 4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i
diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, anche senza
la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne' da'
immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.
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- Art. 181.
- Versamento
- 1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata,
consistente nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.
- 2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni,
versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni
vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli articoli
22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
- 3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento
formale dell'amministrazione, versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con
cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.
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- Capo II
- Spese
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- Art. 182.
- Fasi della spesa
- 1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la
liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.
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- Art. 183.
- Impegno di spesa
- 1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di
spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e' determinata
la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e viene
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilita'
finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151.
- 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni,
e senza la necessita' di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi stanziamenti
per le spese dovute:
- a) per il trattamento economico tabellare gia' attribuito
al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
- b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti,
interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
- c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge.
- 3. Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali
entro il termine dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa
verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale
erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione
di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a procedure di gara
bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine, la prenotazione
si tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti relativi alla
gara gia' adottati.
- 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute
rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.
- 5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove
sono finanziate nei seguenti modi:
- a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o gia'
concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
- b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano
impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone accertato;
- c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
- d) con entrate proprie si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
- Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per
spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi
destinazione vincolata per legge.
- 6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi
successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso
comprese.
- 7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno
durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano
dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei
bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al
periodo successivo.
- 8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in
copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalita' previste dal
regolamento di contabilita'.
- 9. Il regolamento di contabilita' disciplina le modalita'
con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire
determinazioni e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia
degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di
cui all'articolo 151, comma 4.
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- Art. 184.
- Liquidazione della spesa
- 1. La liquidazione costituisce la successiva fase del
procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida da
pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.
- 2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato
esecuzione al provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla
regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.
- 3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile
del servizio proponente, con tutti i relativi documenti giustificativi ed i riferimenti
contabili e' trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
- 4. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e
le procedure della contabilita' pubblica, i controlli e riscontri amministrativi,
contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
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- Art. 185.
- Ordinazione e pagamento
- 1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita,
mediante il mandato di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al pagamento
delle spese.
- 2. Il mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente
dell'ente individuato dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi vigenti e
contiene almeno i seguenti elementi:
- a) il numero progressivo del mandato per esercizio
finanziario;
- b) la data di emissione;
- c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di
terzi sul quale la spesa e' allocata e la relativa disponibilita', distintamente per
competenza o residui;
- d) la codifica;
- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona
diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto, il relativo
codice fiscale o la partita IVA;
- f) l'ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora
sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
- g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo, che
legittima l'erogazione della spesa;
- h) le eventuali modalita' agevolative di pagamento se
richieste dal creditore;
- i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
- 3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto
attiene alla sussistenza dell'impegno e della liquidazione, dal servizio finanziario, che
provvede altresi' alle operazioni di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.
- 4. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi
tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e da altri obblighi di
legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento.
Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette
il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.
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- Capo III
- Risultato di amministrazione e residui
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- Art. 186.
- Risultato contabile di amministrazione
- 1. Il risultato contabile di amministrazione e' accertato
con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari al fondo di
cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.
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- Art. 187.
- Avanzo di amministrazione
- 1. L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non
vincolati, fondi vincolati, fondi per finanziamento spese in conto capitale e fondi di
ammortamento.
- 2. L'eventuale avanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'articolo 186, puo' essere utilizzato:
- a) per il reinvestimento delle quote accantonate per
ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte
passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
- b) per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili
a norma dell'articolo 194;
- c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli
equilibri di bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con mezzi
ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi
periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
- d) per il finanziamento di spese di investimento.
- 3. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo'
essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto
derivante dall'esercizio immediatamente precedente con la finalizzazione di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali fondi l'attivazione delle spese puo' avvenire
solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con eccezione dei
fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti
effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente
attivati.
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- Art. 188.
- Disavanzo di amministrazione
- 1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai
sensi dell'articolo 186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di
cui all'articolo 193, in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili
nel risultato contabile di amministrazione.
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- Art. 189.
- Residui attivi
- 1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non
riscosse entro il termine dell'esercizio.
- 2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio
esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che
costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.
- 3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui
attivi le somme derivanti da mutui per i quali e' intervenuta la concessione definitiva da
parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti di previdenza ovvero la
stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri Istituti di credito.
- 4. Le somme iscritte tra le entrate di competenza e non
accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle
previsioni e a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
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- Art. 190.
- Residui passivi
- 1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non
pagate entro il termine dell'esercizio.
- 2. E' vietata la conservazione nel conto dei residui di
somme non impegnate ai sensi dell'articolo 183.
- 3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio
costituiscono economia di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati
finali della gestione.
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- Capo IV
- Principi di gestione e controllo di gestione
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- Art. 191.
- Regole per l'assunzione di impegni e per
l'effettuazione di spese
- 1. Gli enti locali possono effettuare spese solo se
sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio
di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma
5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutivita' del provvedimento di spesa,
comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria, contestualmente
all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere
completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al
comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta' di non
eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
- 2. Per le spese previste dai regolamenti economali
l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
- 3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal
verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi e'
regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre
dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al
terzo interessato e' data contestualmente alla regolarizzazione.
- 4. Nel caso in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e
servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio
intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi
dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore,
funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o
continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole
prestazioni.
- 5. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto
deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i
quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di cui all'articolo 193, e'
fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti
per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni gia' assunti nei
precedenti esercizi.
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- Art. 192.
- Determinazioni a contrattare e relative procedure
- 1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa, indicante:
- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
- c) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base.
- 2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla
normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico
italiano.
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- Art. 193.
- Salvaguardia degli equilibri di bilancio
- 1. Gli enti locali rispettano, durante la gestione e nelle
variazioni di bilancio, il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in
bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti,
secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
- 2. Con periodicita' stabilita dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di
ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione
sullo stato di attuazione dei programmi.
- In tale sede l'organo consiliare da' atto del permanere
degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta
contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui
all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante
dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere
un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di
competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare
il pareggio. La deliberazione e' allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
- 3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno
in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilita', ad eccezione di
quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione
per legge, nonche' i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
- 4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei
provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo e' equiparata ad ogni effetto
alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con
applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.
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- Art. 194.
- Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori
bilancio
- 1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193,
comma 2, o con diversa periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita', gli enti
locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio derivanti da:
- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali
e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti
costitutivi, purche' sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui
all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste
dal codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite per l'esercizio
di servizi pubblici locali.
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per
opere di pubblica utilita';
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli
obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati utilita' ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di
pubbliche funzioni e servizi di competenza.
- 2. Per il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante
un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso,
convenuto con i creditori.
- 3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa
documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale puo' far
ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione
consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilita' di utilizzare altre risorse.
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- Art. 195.
- Utilizzo di entrate a specifica destinazione
- 1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di
dissesto finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3,
possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.
- 2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone
l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui
all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun
esercizio ed e' attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell'ente.
- 3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica
destinazione, secondo le modalita' di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente
dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state
utilizzate per il pagamento di spese correnti.
- 4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del
patrimonio, ai sensi dell'articolo 193, possono, nelle more del perfezionamento di tali
atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione
per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei
prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.
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- Art. 196.
- Controllo di gestione
- 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi
programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialita' ed
il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione
amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalita'
stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.
- 2. Il controllo di gestione e' la procedura diretta a
verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi
delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantita' e qualita' dei
servizi offerti, la funzionalita' dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza
ed il livello di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti obiettivi.
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- Art. 197.
- Modalita' del controllo di gestione
- 1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma
1, lettera b), ha per oggetto l'intera attivita' amministrativa e gestionale delle
province, dei comuni, delle comunita' montane, delle unioni dei comuni e delle citta'
metropolitane ed e' svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di
contabilita' dell'ente.
- 2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
- a) predisposizione di un piano dettagliato di biettivi;
- b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi
nonche' rilevazione dei risultati raggiunti;
- c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli
obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia,
l'efficienza ed il grado di economicita' dell'azione intrapresa.
- 3. Il controllo di gestione e' svolto in riferimento ai
singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per
ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i
risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i
ricavi.
- 4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della
economicita' dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite ed i
costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto
annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'articolo 228,
comma 7.
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- Art. 198.
- Referto del controllo di gestione
- 1. La struttura operativa alla quale e' assegnata la
funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli
amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi
programmati ed ai responsabili dei servizi affinche' questi ultimi abbiano gli elementi
necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
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- Titolo IV
- INVESTIMENTI
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- Capo I
- Principi generali
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- Art. 199.
- Fonti di finanziamento
- 1. Per l'attivazione degli investimenti gli enti locali
possono utilizzare:
- a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
- b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate
correnti rispetto alle spese correnti aumentate delle quote capitali di ammortamento dei
prestiti;
- c) entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti
patrimoniali, riscossioni di crediti, proventi da concessioni edilizie e relative
sanzioni;
- d) entrate derivanti da trasferimenti in conto capitale
dello Stato, delle regioni, da altri interventi pubblici e privati finalizzati agli
investimenti, da interventi finalizzati da parte di organismi comunitari e internazionali;
- e) avanzo di amministrazione, nelle forme disciplinate
dall'articolo 187;
- f) mutui passivi;
- g) altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite
dalla legge.
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- Art. 200.
- Programmazione degli investimenti
- 1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque
finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto od il piano esecutivo
dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso
nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed
assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali e' redatto apposito elenco.
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- Art. 201.
- Finanziamento di opere pubbliche e piano
economico-finanziario
- 1. Gli enti locali e le aziende speciali sono autorizzate
ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il
finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se
i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano"
ed a prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con
esclusione della trattativa privata.
- 2. Per le nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto
generale comporti una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al comma 1
approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli
introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
- 3. Il piano economico-finanziario deve essere
preventivamente assentito da una banca scelta tra gli istituti indicati con decreto
emanato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
- 4. Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
- a) la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da
assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
- b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed
il capitale investito;
- c) l'entita' dei costi di gestione delle opere, tenendo
conto anche degli investimenti e della qualita' del servizio.
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- Capo II
- Fonti di finanziamento mediante indebitamento
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- Art. 202.
- Ricorso all'indebitamento
- 1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali
e' ammesso esclusivamente nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e per la
realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a mutui passivi per il
finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui all'articolo 194 e per altre destinazioni
di legge.
- 2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
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- Art. 203.
- Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti
dal ricorso all'indebitamento
- 1. Il ricorso all'indebitamento e' possibile solo se
sussistono le seguenti condizioni:
- a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del
penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di
indebitamento;
- b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale
sono incluse le relative previsioni.
- 2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare
nuovi investimenti o variare quelli gia' in atto, l'organo consiliare adotta apposita
variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al
comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e
programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura
delle spese di gestione.
-
- Art. 204.
- Regole particolari per l'assunzione di mutui
- 1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo
203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi
sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto
interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista
l'assunzione dei mutui. Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi due titoli
delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due
anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
- 2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica e dall'Istituto per il credito sportivo, devono, a pena di
nullita', essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
- a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore a dieci
anni;
- b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al
1o gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto; a richiesta
dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati sono tenuti anche in deroga ai
loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1o gennaio del secondo anno successivo a
quello in cui e' avvenuta la stipula del contratto;
- c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal
primo anno, della quota capitale e della quota interessi;
- d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui
si riferiscono, devono essere corrisposti gli eventuali interessi di preammortamento,
gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso, decorrenti dalla data di inizio
dell'ammortamento e sino alla scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del mutuo
decorra dal 1o gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la stipula
del contratto, gli interessi di preammortamento sono calcolati allo stesso tasso del mutuo
dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere
versati dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo;
- e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare
con il mutuo e, ove necessario, avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato atto
dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme
vigenti;
- f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di
interesse applicabile ai mutui, determinato periodicamente dal Ministro del tesoro,
bilancio e programmazione economica con proprio decreto.
- 3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla
base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento
dei lavori. Ai relativi titoli di spesa e' data esecuzione dai tesorieri solo se corredati
di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita' di
utilizzo.
-
- Art. 205.
- Attivazione di prestiti obbligazionari
- 1. Gli enti locali sono autorizzati ad attivare prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
-
-
- Capo III
- Garanzie per mutui e prestiti
-
- Art. 206.
- Delegazione di pagamento
- 1. Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento
dei mutui e dei prestiti, gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a
valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunita'
montane il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
- 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, e'
notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
-
- Art. 207.
- Fideiussione
- 1. I comuni, le province e le citta' metropolitane possono
rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di
mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di
aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonche' dalle comunita' montane di
cui fanno parte.
- 2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata
a favore della societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1,
lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui
all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le citta' metropolitane
rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da
parte della societa' sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello
dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota
percentuale di partecipazione alla societa'.
- 3. La garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a
favore di terzi per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla
ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprieta'
dell'ente locale, purche' siano sussistenti le seguenti condizioni:
- a) il progetto sia stato approvato dall'ente locale e sia
stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilita' di
utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettivita' locale;
- b) la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio
dell'ente al termine della concessione;
- c) la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e
mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione
dell'opera.
- 4. Gli interessi annuali relativi alle operazioni di
indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al
comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un quinto di tale limite.
-
-
- Titolo V
- TESORERIA
-
- Capo I
- Disposizioni generali
-
- Art. 208.
- Soggetti abilitati a svolgere il servizio di
tesoreria
- 1. Gli enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo'
essere affidato:
- a) per i comuni capoluoghi di provincia, le province, le
citta' metropolitane, ad una banca autorizzata a svolgere l'attivita' di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385;
- b) per i comuni non capoluoghi di provincia, le comunita'
montane e le unioni di comuni, anche a societa' per azioni regolarmente costituite con
capi-tale sociale interamente versato non inferiore a lire 1 miliardo, aventi per oggetto
la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli enti locali e che
alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca
d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10
marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le
banche di credito cooperativo;
- c) altri soggetti abilitati per legge.
-
- Art. 209.
- Oggetto del servizio di tesoreria
- 1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di
operazioni legate alla gestione finanziaria dell'ente locale e finalizzate in particolare
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori
ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti
dell'ente o da norme pattizie.
- 2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel
rispetto della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.
- 3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato
all'ente locale e viene gestito dal tesoriere.
-
- Art. 210.
- Affidamento del servizio di tesoreria
- 1. L'affidamento del servizio viene effettuato mediante le
procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilita' di ciascun ente,
con modalita' che rispettino i principi della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni
di legge, l'ente puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo del contratto di
tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
- 2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione
deliberata dall'organo consiliare dell'ente.
-
- Art. 211.
- Responsabilita' del tesoriere
- 1. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi
il tesoriere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.
- 2. Il tesoriere e' responsabile di tutti i depositi,
comunque costituiti, intestati all'ente.
-
- Art. 212.
- Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali
- 1. I soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il
servizio di tesoreria per conto di piu' enti locali devono tenere contabilita' distinte e
separate per ciascuno di essi.
-
- Art. 213.
- Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
- 1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo
consentano, il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici,
con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di
consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del
servizio.
-
-
- Capo II
- Riscossione delle entrate
-
- Art. 214.
- Operazioni di riscossione
- 1. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza,
numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.
-
- Art. 215.
- Procedure per la registrazione delle entrate
- 1. Il regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le
procedure per la fornitura dei modelli e per la registrazione delle entrate;
- disciplina, altresi', le modalita' per la comunicazione
delle operazioni di riscossione eseguite, nonche' la relativa prova documentale.
-
-
- Capo III
- Pagamento delle spese
-
- Art. 216.
- Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuati
dal tesoriere
- 1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati
risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei
capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine l'ente trasmette al tesoriere il
bilancio di previsione approvato nonche' tutte le delibere di variazione e di prelevamento
di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
- 2. Nessun mandato di pagamento puo' essere estinto dal
tesoriere se privo della codifica.
- 3. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di
pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e
consegnato al tesoriere.
-
- Art. 217.
- Estinzione dei mandati di pagamento
- 1. L'estinzione dei mandati da parte del tesoriere avviene
nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di
responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde con tutto il proprio patrimonio
sia nei confronti dell'ente locale ordinante sia dei terzi creditori, in ordine alla
regolarita' delle operazioni di pagamento eseguite.
-
- Art. 218.
- Annotazione della quietanza
- 1. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza
direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
- 2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli
estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.
-
- Art. 219.
- Mandati non estinti al termine dell'esercizio
- 1. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla
data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o
con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale.
-
- Art. 220.
- Obblighi del tesoriere per le delegazioni di
pagamento
- 1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di
pagamento di cui all'articolo 206, il tesoriere e' tenuto a versare l'importo dovuto ai
creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennita' di mora in caso di
ritardato pagamento.
-
-
- Capo IV
- Altre attivita'
-
- Art. 221.
- Gestione di titoli e valori
- 1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla
legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle
loro rispettive scadenze.
- 2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei
depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli
impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di
tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
- 3. Il regolamento di contabilita' dell'ente locale
definisce le procedure per i prelievi e per le restituzioni.
-
- Art. 222.
- Anticipazioni di tesoreria
- 1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla
deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti per i comuni, le province, le citta' metropolitane e le unioni di comuni ai
primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli.
- 2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalita' previste dalla convenzione di cui
all'articolo 210.
-
-
- Capo V
- Adempimenti e verifiche contabili
-
- Art. 223.
- Verifiche ordinarie di cassa
- 1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente
provvede con cadenza trimestrale alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica della
gestione del servizio di tesoreria e di quello degli altri agenti contabili di cui
all'articolo 233.
- 2. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome
verifiche di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
-
- Art. 224.
- Verifiche straordinarie di cassa
- 1. Si provvede a verifica straordinaria di cassa a seguito
del mutamento della persona del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco
metropolitano e del presidente della comunita' montana.
- Alle operazioni di verifica intervengono gli amministratori
che cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario, il responsabile
del servizio finanziario e l'organo di revisione dell'ente.
-
- Art. 225.
- Obblighi di documentazione e conservazione
- 1. Il tesoriere e' tenuto, nel corso dell'esercizio, ai
seguenti adempimenti:
- a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
- b) conservazione del verbale di verifica di cassa di cui
agli articoli 223 e 224;
- c) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa
previste dalla legge.
- 2. Le modalita' e la periodicita' di trasmissione della
documentazione di cui al comma 1, sono fissate nella convenzione.
-
- Art. 226.
- Conto del tesoriere
- 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93, rende all'ente locale
il conto della propria gestione di cassa il quale lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei conti entro sessanta giorni dall'approvazione del
rendiconto.
- 2. Il conto del tesoriere e' redatto su modello approvato
col regolamento di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la seguente
documentazione:
- a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di
entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di entrata e di
spesa per i servizi per conto di terzi;
- b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
- c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte
degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione, i documenti
meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
- d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei
conti.
-
-
- Titolo VI
- RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE
-
- Art. 227.
- Rendiconto della gestione
- 1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene
mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il
conto del patrimonio.
- 2. Il rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare
dell'ente entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della
relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa a disposizione dei componenti
dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato
il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento.
- Il rendiconto deliberato e' inviato all'organo regionale di
controllo ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 133.
- 3. Per le province, le citta' metropolitane, i comuni con
popolazione superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si chiudono in disavanzo
ovvero rechino la indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto e' presentato alla
Sezione enti locali della Corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1982, n. 51, e successive modifiche ed integrazioni.
- 4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e del consolidamento dei conti pubblici, la Sezione
enti locali potra' richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.
- 5. Sono allegati al rendiconto:
- a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo
151, comma 6;
- b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo
239, comma 1, lettera d);
- c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno
di provenienza.
- 6. Qualora l'organizzazione degli enti locali lo consenta
il rendiconto e' trasmesso alla Sezione enti locali anche attraverso strumenti
informatici, con modalita' da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
-
- Art. 228.
- Conto del bilancio
- 1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della
gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.
- 2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun
intervento della spesa, nonche' per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il
conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:
- a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della
parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
- b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della
parte pagata e di quella ancora da pagare.
- 3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei
residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte
dei residui.
- 4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione
del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini
di avanzo, pareggio o disavanzo.
- 5. Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei
parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella dei
parametri gestionali con andamento triennale. Le tabelle sono altresi' allegate al
certificato del rendiconto.
- 6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza
contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilita'
dell'ente locale.
- 7. Il Ministero dell'interno pubblica un rapporto annuale,
con rilevazione dell'andamento triennale a livello di aggregati, sui parametri gestionali
dei servizi degli enti locali indicati nella apposita tabella di cui al comma 5. I
parametri a livello aggregato risultanti dal rapporto sono resi disponibili mediante
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
- 8. I modelli relativi al conto del bilancio e le tabelle di
cui al comma 5, sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
-
- Art. 229.
- Conto economico
- 1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e
negativi dell'attivita' dell'ente secondo criteri di competenza economica.
- Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del
bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici
riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla
gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.
- 2. Il conto economico e' redatto secondo uno schema a
struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione di
risultati parziali e del risultato economico finale.
- 3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i
tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti
dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le
sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio,
il risultato economico negativo.
- 4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono
rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici
positivi, rilevando i seguenti elementi:
- a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
- b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle
rimanenze;
- c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per
la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di
diversi esercizi;
- d) le quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di
anni precedenti;
- e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti
degli introiti vincolati;
- f) imposta sul valore aggiunto per le attivita' effettuate
in regime di impresa.
- 5. Costituiscono componenti negativi del conto economico
l'acquisto di materie prime e dei beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo
di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e
gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico dell'ente locale, gli oneri
straordinari compresa la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli
ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui
attivi. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.
- 6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati,
al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi,
rilevando i seguenti elementi:
- a) i costi di esercizi futuri, i risconti attivi ed i ratei
passivi;
- b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle
rimanenze;
- c) le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi
degli anni precedenti;
- d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e
di costi capitalizzati;
- e) l'imposta sul valore aggiunto per le attivita'
effettuate in regime d'impresa.
- 7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono
determinati con i seguenti coefficienti:
- a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione
straordinaria al 3%;
- b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
- c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri
beni mobili al 15%;
- d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi
applicativi, al 20%;
- e) automezzi in genere, mezzi di movimentazione e
motoveicoli al 20%;
- f) altri beni al 20%.
- 8. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la
compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.
- 9. Al conto economico e' accluso un prospetto di
conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I
valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.
- 10. I modelli relativi al conto economico ed al prospetto
di conciliazione sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
-
- Art. 230.
- Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali
- 1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della
gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio,
evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza
iniziale.
- 2. Il patrimonio degli enti locali e' costituito dal
complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun
ente, suscettibili di valutazione ed attraverso la cui rappresentazione contabile ed il
relativo risultato finale differenziale e' determinata la consistenza netta della
dotazione patrimoniale.
- 3. Gli enti locali includono nel conto del patrimonio i
beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in
relazione alle disposizioni del codice civile.
- 4. Gli enti locali valutano i beni del demanio e del
patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:
- a) i beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati in misura
pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo;
i beni demaniali acquisiti all'ente successivamente sono valutati al costo;
- b) i terreni gia' acquisiti all'ente alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni gia' acquisiti all'ente ai
quali non e' possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le
modalita' dei beni demaniali gia' acquisiti all'ente; i terreni acquisiti successivamente
alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono
valutati al costo;
- c) i fabbricati gia' acquisiti all'ente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al valore
catastale, rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente
sono valutati al costo;
- d) i mobili sono valutati al costo;
- e) i crediti sono valutati al valore nominale;
- f) i censi, livelli ed enfiteusi sono valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
- g) le rimanenze, i ratei ed i risconti sono valutati
secondo le norme del codice civile;
- h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
- 5. Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in
apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento
dei termini di prescrizione.
- 6. Il regolamento di contabilita' puo' prevedere la
compilazione di un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli
amministratori.
- 7. Gli enti locali provvedono annualmente all'aggiornamento
degli inventari.
- 8. Il regolamento di contabilita' definisce le categorie di
beni mobili non inventariabili in ragione della natura di beni di facile consumo o del
modico valore.
- 9. I modelli relativi al conto del patrimonio sono
approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
-
- Art. 231.
- Relazione al rendiconto della gestione
- 1. Nella relazione prescritta dall'articolo 151, comma 6,
l'organo esecutivo dell'ente esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
Evidenzia anche i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche.
Analizza, inoltre, gli scostamenti principali intervenuti rispetto alle previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati.
-
- Art. 232.
- Contabilita' economica
- 1. Gli enti locali, ai fini della predisposizione del
rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilita' che piu' ritengono idoneo
per le proprie esigenze.
-
- Art. 233.
- Conti degli agenti contabili interni
- 1. Entro il termine di due mesi dalla chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di
cui all'articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all'ente locale il
quale lo trasmette alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti entro
sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto.
- 2. Gli agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al
conto, per quanto di rispettiva competenza:
- a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla
gestione;
- b) la lista per tipologie di beni;
- c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
- d) la documentazione giustificativa della gestione;
- e) i verbali di passaggio di gestione;
- f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per
annullamento, variazioni e simili;
- g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei
conti.
- 3. Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i
conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi
anche attraverso strumenti informatici, con modalita' da definire attraverso appositi
protocolli di comunicazione.
- 4. I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello
approvato con il regolamento previsto dall'articolo 160.
-
-
- Titolo VII
- REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
-
- Art. 234.
- Organo di revisione economico-finanziario
- 1. I consigli comunali, provinciali e delle citta'
metropolitane eleggono con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori
composto da tre membri.
- 2. I componenti del collegio dei revisori sono scelti:
- a) uno tra gli iscritti al registro dei revisori contabili,
il quale svolge le funzioni di presidente del collegio;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti,
nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane la revisione economico-finanziaria e'
affidata ad un solo revisore eletto dal consiglio comunale o dal consiglio dell'unione di
comuni o dall'assemblea della comunita' montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto
tra i soggetti di cui al comma 2.
- 4. Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i
nominativi dei soggetti cui e' affidato l'incarico entro venti giorni dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina.
-
- Art. 235.
- Durata dell'incarico e cause di cessazione
- 1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni
a decorrere dalla data di esecutivita' della delibera o dalla data di immediata
eseguibilita' nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma 3, e sono rieleggibili per una
sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata
dell'incarico del nuovo revisore e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano
le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3,
comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.
- 2. Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in
particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione
consiliare del rendiconto entro il termine previsto dall'articolo 239, comma 1, lettera
d).
- 3. Il revisore cessa dall'incarico per:
- a) scadenza del mandato;
- b) dimissioni volontarie;
- c) impossibilita' derivante da qualsivoglia causa a
svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente.
-
- Art. 236.
- Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori
- 1. Valgono per i revisori le ipotesi di incompatibilita' di
cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i
componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
- 2. L'incarico di revisione economico-finanziaria non puo'
essere esercitato dai componenti degli organi dell'ente locale e da coloro che hanno
ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo
regionale di controllo, dal segretario e dai dipendenti dell'ente locale presso cui deve
essere nominato l'organo di revisione economico-finanziaria e dai dipendenti delle
regioni, delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e delle
unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale
di competenza.
- 3. I componenti degli organi di revisione contabile non
possono assumere incarichi o consulenze presso l'ente locale o presso organismi o
istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.
-
- Art. 237.
- Funzionamento del collegio dei revisori
- 1. Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche
nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
- 2. Il collegio dei revisori redige un verbale delle
riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
-
- Art. 238.
- Limiti all'affidamento di incarichi
- 1. Salvo diversa disposizione del regolamento di
contabilita' dell'ente locale, ciascun revisore non puo' assumere complessivamente piu' di
otto incarichi, tra i quali non piu' di quattro incarichi in comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in comuni con popolazione compresa tra i 5.000
ed i 99.999 abitanti e non piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti. Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari o superiore a
100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti.
- 2. L'affidamento dell'incarico di revisione e' subordinato
alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
- 15, e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il
soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
-
- Art. 239.
- Funzioni dell'organo di revisione
- 1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
- a) attivita' di collaborazione con l'organo consiliare
secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei
documenti allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un motivato
giudizio di congruita', di coerenza e di attendibilita' contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto del parere espresso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo
consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilita' delle impostazioni. I
pareri sono obbligatori. L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti
conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione;
- c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed
economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione
delle spese, all'attivita' contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza
della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo
di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.
- d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del
rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal
regolamento di contabilita' e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla
trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene
l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonche'
rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttivita' ed
economicita' della gestione;
- e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarita' di
gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino
ipotesi di responsabilita';
- f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
- 2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui
al precedente comma, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'ente e puo' partecipare all'assemblea dell'organo consiliare per l'approvazione del
bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre
assemblee dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente, alle riunioni
dell'organo esecutivo. Per consentire la partecipazione alle predette assemblee,
all'organo di revisione sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo
di revisione sono trasmessi:
- a) da parte dell'organo regionale di controllo le decisioni
di annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli enti locali;
- b) da parte del responsabile del servizio finanziario le
attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere di impegni di
spesa.
- 3. L'organo di revisione e' dotato, a cura dell'ente
locale, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.
- 4. L'organo della revisione puo' incaricare della
collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilita', uno o piu'
soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 234, comma 2. I relativi compensi
rimangono a carico dell'organo di revisione.
- 5. I singoli componenti dell'organo di revisione collegiale
hanno diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.
- 6. Lo statuto dell'ente locale puo' prevedere ampliamenti
delle funzioni affidate ai revisori.
-
- Art. 240.
- Responsabilita' dell'organo di revisione
- 1. I revisori rispondono della veridicita' delle loro
attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre
conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del
loro ufficio.
-
- Art. 241.
- Compenso dei revisori
- 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, vengono fissati i
limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da aggiornarsi triennalmente. Il
compenso base e' determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di
funzionamento e di investimento dell'ente locale.
- 2. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato
dall'ente locale fino al limite massimo del 20 per cento in relazione alle ulteriori
funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo 239.
- 3. Il compenso di cui al comma 1 puo' essere aumentato
dall'ente locale quando i revisori esercitano le proprie funzioni anche nei confronti
delle istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni istituzione e per un massimo
complessivo non superiore al 30 per cento.
- 4. Quando la funzione di revisione economico-finanziaria e'
esercitata dal collegio dei revisori, il compenso determinato ai sensi dei commi 1, 2 e 3
e' aumentato per il presidente del collegio stesso del 50 per cento.
- 5. Per la determinazione del compenso base di cui al comma
1 spettante al revisore della comunita' montana ed al revisore dell'unione di comuni si fa
riferimento, per quanto attiene alla classe demografica, rispettivamente, al comune
totalmente montano piu' popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu'
popoloso facente parte dell'unione.
- 6. Per la determinazione del compenso base di cui al comma
1 spettante ai revisori della citta' metropolitana si fa riferimento, per quanto attiene
alla classe demografica, al comune capoluogo.
- 7. L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai
revisori con la stessa delibera di nomina.
-
-
- Titolo VIII
- ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI
-
- Capo I
- Enti locali deficitari: disposizioni generali
-
- Art. 242.
- Individuazione degli enti locali strutturalmente
deficitari e relativi controlli
- 1. Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente
deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di
squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al certificato sul rendiconto
della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la meta' presentino valori
deficitari. Il certificato e' quello relativo al rendiconto della gestione del penultimo
esercizio precedente quello di riferimento.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro settembre e da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, sono fissati per il triennio successivo i parametri obiettivi,
determinati con riferimento a un calcolo di normalita' dei dati dei rendiconti dell'ultimo
triennio disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della tabella di cui al
comma 1.
- 3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni,
province e comunita' montane.
-
- Art. 243.
- Controlli per gli enti locali strutturalmente
deficitari enti locali dissestati ed altri enti
- 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati
ai sensi dell'articolo 242, sono soggetti al controllo centrale sulle dotazioni organiche
e sulle assunzioni di personale da parte della Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali. Il controllo e' esercitato prioritariamente in relazione alla verifica
sulla compatibilita' finanziaria.
- 2. Gli enti locali strutturalmente deficitari sono soggetti
ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. Tali controlli
verificano mediante un'apposita certificazione che:
- a) il costo complessivo della gestione dei servizi a
domanda individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con i relativi
proventi tariffari e contributi finalizzati in misura non inferiore al 36 per cento; a
tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro
ammontare;
- b) il costo complessivo della gestione del servizio di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa
in misura non inferiore all'80 per cento;
- c) il costo complessivo della gestione del servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito ai dati della
competenza, sia stato coperto con la relativa tariffa almeno nella misura prevista dalla
legislazione vigente.
- 3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui al
comma 2, lettere a) e b), devono comunque comprendere gli oneri diretti e indiretti di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per i trasferimenti e per
gli oneri di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Per le quote di
ammortamento si applicano i coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze
in data 31 dicembre 1988 e successive modifiche e integrazioni. I coefficienti si assumono
ridotti del 50 per cento per i beni ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei
casi in cui detti servizi sono forniti da organismi di gestione degli enti locali, nei
costi complessivi di gestione sono considerati gli oneri finanziari dovuti agli enti
proprietari di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre
1986, n. 902, da versare dagli organismi di gestione agli enti proprietari entro
l'esercizio successivo a quello della riscossione delle tariffe e della erogazione in
conto esercizio. I costi complessivi di gestione del servizio di cui al comma 2, lettera
c), sono rilevati secondo le disposizioni vigenti in materia.
- 4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinati i tempi e le modalita' per la presentazione e il controllo della
certificazione di cui al comma 2.
- 5. Agli enti locali strutturalmente deficitari che, pur
essendo a cio' tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione
di cui al comma 2, e' applicata una sanzione pari alla perdita dell'1 per cento del
contributo ordinario spettante per l'anno per il quale si e' verificata l'inadempienza,
mediante trattenuta in unica soluzione sui trasferimenti erariali spettanti per gli anni
successivi.
- 6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali
di cui al comma 2:
- a) gli enti locali che non presentano il certificato del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242, sino all'avvenuta
presentazione della stessa;
- b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei
termini di legge la deliberazione del rendiconto della gestione, sino all'adempimento.
- 7. Gli enti locali che hanno deliberato lo stato di
dissesto finanziario sono soggetti, per la durata del risanamento, ai controlli di cui al
comma 1, sono tenuti alla presentazione della certificazione di cui al comma 2 e sono
tenuti per i servizi a domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del
livello minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2, lettera a).
-
-
- Capo II
- Enti locali dissestati: disposizioni generali
-
- Art. 244.
- Dissesto finanziario
- 1. Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo'
garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei
confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare
validamente fronte con le modalita' di cui all'articolo 193, nonche' con le modalita' di
cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste.
- 2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si
applicano solo a province e comuni.
-
- Art. 245.
- Soggetti della procedura di risanamento
- 1. Soggetti della procedura di risanamento sono l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.
- 2. L'organo straordinario di liquidazione provvede al
ripiano dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.
- 3. Gli organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni
stabili di equilibrio della gestione finanziaria rimuovendo le cause strutturali che hanno
determinato il dissesto.
-
- Art. 246.
- Deliberazione di dissesto
- 1. La deliberazione recante la formale ed esplicita
dichiarazione di dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi di cui all'articolo 244 e valuta le cause che hanno determinato il dissesto. La
deliberazione dello stato di dissesto non e' revocabile. Alla stessa e' allegata una
dettagliata relazione dell'organo di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.
- 2. La deliberazione dello stato di dissesto e' trasmessa,
entro cinque giorni dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla Procura
regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, unitamente alla relazione
dell'organo di revisione. La deliberazione e' pubblicata per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'interno unitamente al
decreto del Presidente della Repubblica di nomina dell'organo straordinario di
liquidazione.
- 3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si
estende, ove ne ricorrano le condizioni, al commissario nominato ai sensi dell'articolo
141, comma 3.
- 4. Se, per l'esercizio nel corso del quale si rende
necessaria la dichiarazione di dissesto, e' stato validamente deliberato il bilancio di
previsione, tale atto continua ad esplicare la sua efficacia per l'intero esercizio
finanziario, intendendosi operanti per l'ente locale i divieti e gli obblighi previsti
dall'articolo 191, comma 5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
- Gli ulteriori adempimenti e relativi termini iniziali,
propri dell'organo straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente, sono differiti
al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui e' stato deliberato il dissesto. Ove
sia stato gia' approvato il bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio
provvede alla revoca dello stesso.
- 5. Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di
dissesto sulla base della dettagliata relazione dell'organo di revisione di cui al comma 1
ed ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al comma 2, si applicano solo ai dissesti
finanziari deliberati a decorrere dal 25 ottobre 1997.
-
- Art. 247.
- Omissione della deliberazione di dissesto
- 1. Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di
previsione, dai rendiconti o da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti all'ente e motivata
relazione all'organo di revisione contabile assegnando un termine, non prorogabile, di
trenta giorni.
- 2. Ove sia ritenuta sussistente l'ipotesi di dissesto
l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli
consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per la deliberazione del dissesto.
- 3. Decorso infruttuosamente tale termine l'organo regionale
di controllo nomina un commissario ad acta per la deliberazione dello stato di dissesto.
- 4. Del provvedimento sostitutivo e' data comunicazione al
prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi
dell'articolo 141.
-
- Art. 248.
- Conseguenze della dichiarazione di dissesto
- 1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i termini per la
deliberazione del bilancio.
- 2. Dalla data della dichiarazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti che rientrano nella
competenza dell'organo straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive pendenti alla
data della dichiarazione di dissesto, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione
giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono
dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva dell'importo
dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
- 3. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalita' di legge.
- 4. Dalla data della deliberazione di dissesto e sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, i debiti insoluti a tale data e
le somme dovute per anticipazioni di cassa gia' erogate non producono piu' interessi ne'
sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei
confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di
liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidita' ed esigibilita'.
- 5. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 della legge
14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto
responsabili, anche in primo grado, di danni da loro prodotti, con dolo o colpa grave, nei
cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per
un periodo di cinque anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e
di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e
privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il
dissesto, accerti che questo e' diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile.
-
- Art. 249.
- Limiti alla contrazione di nuovi mutui
- 1. Dalla data di deliberazione di dissesto e sino
all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo 255 e dei mutui con
oneri a totale carico dello Stato o delle regioni.
-
- Art. 250.
- Gestione del bilancio durante la procedura di
risanamento
- 1. Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e
sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo
261, l'ente locale non puo' impegnare per ciascun intervento somme complessivamente
superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei
limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono
mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione
delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica
principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e
mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.
- 2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative
ai servizi locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano
del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti per importi insufficienti, il
consiglio o la giunta con i poteri del primo, salvo ratifica, individua con deliberazione
le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le ragioni per
le quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e
determina le fonti di finanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere
assunti gli impegni corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
-
- Art. 251.
- Attivazione delle entrate proprie
- 1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di
dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutivita' della delibera, il
consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, e'
tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato,
diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe
di base nella misura massima consentita, nonche' i limiti reddituali, agli effetti
dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni,
che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
- 2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque
anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata
adozione della delibera nei termini predetti, l'organo regionale di controllo procede a
norma dell'articolo 136.
- 3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva
alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai
sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la
prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura
massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al
raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio
riequilibrato.
- 4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di
deliberare, secondo le competenze, le modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste
per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonche' di deliberare la maggiore aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
- 5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che
assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e,
per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella
misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
- Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione
deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella
misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro
efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie
vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione e' fissato al trentesimo
giorno successivo alla deliberazione del dissesto.
- 6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5, devono essere
comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero dell'interno entro trenta giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata
osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.
-
-
- Capo III
- Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione
-
- Art. 252.
- Composizione, nomina e attribuzioni
- 1. Per i comuni con popolazione sino a 5.000 abitanti
l'organo straordinario di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
- per i comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e
per le province l'organo straordinario di liquidazione e' composto da una commissione di
tre membri. Il commissario straordinario di liquidazione, per i comuni sino a 5.000
abitanti, o i componenti della commissione straordinaria di liquidazione, per i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province, sono nominati fra magistrati a
riposo della Corte dei conti, della magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra
funzionari dotati di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio o
in quiescenza degli uffici centrali o periferici del Ministero dell'interno, del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero delle finanze e
di altre amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali e
provinciali particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli iscritti nel registro
dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e gli iscritti
nell'albo dei ragionieri.
- La commissione straordinaria di liquidazione e' presieduta,
se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei conti o della magistratura ordinaria
o del Consiglio di Stato. Diversamente la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il
presidente. La commissione straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei suoi
componenti.
- 2. La nomina dell'organo straordinario di liquidazione e'
disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno. L'insediamento presso l'ente avviene entro cinque giorni dalla notifica del
provvedimento di nomina.
- 3. Per i componenti dell'organo straordinario di
liquidazione valgono le incompatibilita' di cui all'articolo 236.
- 4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza
relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato e provvede alla:
- a) rilevazione della massa passiva;
- b) acquisizione e gestione dei mezzi finanziari disponibili
ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali;
- c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
- 5. In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente
locale o all'erario, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla denuncia dei
fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti ed alla relativa segnalazione al
Ministero dell'interno tramite le prefetture.
-
- Art. 253.
- Poteri organizzatori
- 1. L'organo straordinario di liquidazione ha potere di
accesso a tutti gli atti dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i mezzi
operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.
- 2. L'ente locale e' tenuto a fornire, a richiesta
dell'organo straordinario di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche' il
personale necessario.
- 3. L'organo straordinario di liquidazione puo' auto
organizzarsi, e, per motivate esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature le quali, al termine dell'attivita' di ripiano dei debiti rientrano nel
patrimonio dell'ente locale.
-
- Art. 254.
- Rilevazione della massa passiva
- 1. L'organo straordinario di liquidazione provvede
all'accertamento della massa passiva mediante la formazione, entro centottanta giorni
dall'insediamento, di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato di ulteriori
centottanta giorni per i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti o capoluogo
di provincia e per le province.
- 2. Ai fini della formazione del piano di rilevazione,
l'organo straordinario di liquidazione entro dieci giorni dalla data dell'insediamento,
da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio ed anche a mezzo stampa, dell'avvio
della procedura di rilevazione delle passivita' dell'ente locale. Con l'avviso l'organo
straordinario di liquidazione invita chiunque ritenga di averne diritto a presentare,
entro un termine perentorio di sessanta giorni prorogabile per una sola volta di ulteriori
trenta giorni con provvedimento motivato del predetto organo, la domanda in carta libera,
corredata da idonea documentazione, atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente,
il relativo importo ed eventuali cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di
rilevazione.
- 3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono
inclusi:
- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui
all'articolo 194, verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai
sensi dell'articolo 248, comma 2;
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo
straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
- 4. L'organo straordinario di liquidazione, ove lo ritenga
necessario, richiede all'ente che i responsabili dei servizi competenti per materia
attestino che la prestazione e' stata effettivamente resa e che la stessa rientra
nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente
locale. I responsabili dei servizi attestano altresi' che non e' avvenuto, nemmeno
parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non e' caduto in prescrizione
alla data della dichiarazione di dissesto. I responsabili dei servizi provvedono entro
sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione si intende resa dagli
stessi in senso negativo circa la sussistenza del debito.
- 5. Sull'inserimento nel piano di rilevazione delle domande
di cui al comma 2 e delle posizioni debitorie di cui al comma 3 decide l'organo
straordinario di liquidazione con provvedimento da notificare agli istanti al momento
dell'approvazione del piano di rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del
debito desunti dalla documentazione prodotta dal terzo creditore, da altri atti e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
- 6. Avverso i provvedimenti di diniego di inserimento nel
piano di rilevazione per insussistenza, totale o parziale, del debito od avverso il
mancato riconoscimento di cause di prelazione e' ammesso ricorso in carta libera, entro il
termine di trenta giorni dalla notifica, al Ministero dell'interno. Il Ministero
dell'interno si pronuncia sui ricorsi entro sessanta giorni dal ricevimento decidendo allo
stato degli atti. La decorrenza del termine per la decisione vale quale rigetto del
ricorso.
- 7. L'organo straordinario di liquidazione e' autorizzato a
transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti rientranti nelle
fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito risultante dall'atto di transazione nel
piano di rilevazione.
- 8. In caso di inosservanza del termine di cui al comma 1,
di negligenza o di ritardi non giustificati negli adempimenti di competenza, puo' essere
disposta la sostituzione di tutti o parte dei componenti dell'organo straordinario della
liquidazione. In tali casi, il Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per
la finanza e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde ove non espresso entro
trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli interessati, propone al Presidente della
Repubblica l'adozione del provvedimento di sostituzione. Il Ministero dell'interno
stabilisce con proprio provvedimento il trattamento economico dei commissari sostituiti.
-
- Art. 255.
- Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il
risanamento
- 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 252, comma
4, lettera b), l'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento della
massa attiva, costituita dal contributo dello Stato di cui al presente articolo, da
residui da riscuotere, da ratei di mutuo disponibili in quanto non utilizzati dall'ente,
da altre entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni del
patrimonio disponibile.
- 2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato
finanzia gli oneri di un mutuo, assunto dall'organo straordinario di liquidazione, in nome
e per conto dell'ente, in unica soluzione con la Cassa depositi e prestiti al tasso
vigente ed ammortizzato in venti anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da
parte del Ministero dell'interno.
- 3. L'importo massimo del mutuo finanziato dallo Stato, e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo statale indicato al
comma 4.
- 4. Detto contributo e' pari a cinque volte un importo
composto da una quota fissa, solo per taluni enti, ed una quota per abitante, spettante ad
ogni ente. La quota fissa spetta ai comuni con popolazione sino a 999 abitanti per lire
13.000.000, ai comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai
comuni con popolazione da 2.000 a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai comuni con
popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000, ai comuni con popolazione da
5.000 a 9.999 abitanti per lire 22.000.000 ed ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999
abitanti per lire 25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province.
- 5. Il fondo costituito ai sensi del comma 4 e' finalizzato
agli interventi a favore degli enti locali in stato di dissesto finanziario. Le eventuali
disponibilita' residue del fondo, rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali
per un importo inferiore ai limiti massimi indicati nel comma 4, possono essere destinate
su richiesta motivata dell'organo consiliare e dell'organo straordinario di liquidazione
dell'ente locale, secondo parametri e modalita' definiti con decreto del Ministro
dell'interno, all'assunzione di mutui integrativi per necessita' emerse nel corso della
procedura di liquidazione e pagamento della massa passiva di cui all'articolo 256, nonche'
nei casi di cui al comma 12 del medesimo articolo 256. Il mutuo, da assumere con la Cassa
depositi e prestiti, e' autorizzato dal Ministero dell'interno, previo parere della
Commissione finanza ed organici degli enti locali. La priorita' nell'assegnazione e'
accordata agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota disponibile ai sensi
del comma 4.
- 6. Per l'assunzione del mutuo concesso ai sensi del
presente articolo agli enti locali in stato di dissesto finanziario per il ripiano delle
posizioni debitorie non si applica il limite all'assunzione dei mutui di cui all'articolo
204, comma 1.
- 7. Secondo le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo
degli investimenti, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati gli oneri per la concessione dei nuovi
mutui agli enti locali dissestati, puo' essere integrato, con le modalita' di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
- 468, e successive modificazioni ed integrazioni, in
considerazione delle eventuali procedure di risanamento attivate rispetto a quelle gia'
definite.
- 8. L'organo straordinario di liquidazione provvede a
riscuotere i ruoli pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o
parzialmente, nonche' all'accertamento delle entrate tributarie per le quali l'ente ha
omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto per legge.
- 9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa
passiva, ed in deroga a disposizioni vigenti che attribuiscono specifiche destinazioni ai
proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo straordinario di liquidazione procede
alla rilevazione dei beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini
dell'ente, avviando, nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
- Ai fini dell'alienazione dei beni immobili possono essere
affidati incarichi a societa' di intermediazione immobiliare, anche appositamente
costituite. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni recate dall'articolo 3
del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni ed integrazioni, intendendosi attribuite
all'organo straordinario di liquidazione le facolta' ivi disciplinate. L'ente locale,
qualora intenda evitare le alienazioni di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad
assegnare proprie risorse finanziarie liquide, anche con la contrazione di un mutuo
passivo, con onere a proprio carico, per il valore stimato di realizzo dei beni. Il mutuo
puo' essere assunto con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito. Il
limite di cui all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
- 10. Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata ed
ai mutui passivi gia' attivati per investimenti, ivi compreso il pagamento delle relative
spese.
- 11. Per il finanziamento delle passivita' l'ente locale
puo' destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
- 12. Nei confronti della massa attiva determinata ai sensi
del presente articolo non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
- Le procedure esecutive eventualmente intraprese non
determinano vincoli sulle somme.
-
- Art. 256.
- Liquidazione e pagamento della massa passiva
- 1. Il piano di rilevazione della massa passiva acquista
esecutivita' con il deposito presso il Ministero dell'interno, cui provvede l'organo
straordinario di liquidazione entro cinque giorni dall'approvazione di cui all'articolo
254, comma 1. Al piano e' allegato l'elenco delle passivita' non inserite nel piano,
corredato dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
- 2. Unitamente al deposito l'organo straordinario di
liquidazione chiede l'autorizzazione al perfezionamento del mutuo di cui all'articolo 255
nella misura necessaria per il finanziamento delle passivita' risultanti dal piano di
rilevazione e dall'elenco delle passivita' non inserite, e comunque entro i limiti massimi
stabiliti dall'articolo 255.
- 3. Il Ministero dell'interno, accertata la regolarita' del
deposito, autorizza l'erogazione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.
- 4. Entro trenta giorni dall'erogazione del mutuo l'organo
straordinario della liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura
proporzionale uguale per tutte le passivita' inserite nel piano di rilevazione. Nel
determinare l'entita' dell'acconto l'organo di liquidazione deve provvedere ad
accantonamenti per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate. Gli
accantonamenti sono effettuati in misura proporzionale uguale a quella delle passivita'
inserite nel piano. Ai fini di cui al presente comma l'organo straordinario di
liquidazione utilizza il mutuo erogato da parte della Cassa depositi e prestiti e le poste
attive effettivamente disponibili, recuperando alla massa attiva disponibile gli importi
degli accantonamenti non piu' necessari, su segnalazione del Ministero dell'interno, per
scadenza dei termini di impugnativa del provvedimento di diniego di ammissione al passivo
o per definitivita' della pronuncia sui ricorsi proposti ai sensi dell'articolo 254, comma
6.
- 5. Successivamente all'erogazione del primo acconto
l'organo straordinario della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per le
passivita' gia' inserite nel piano di rilevazione e per quelle accertate successivamente,
utilizzando le disponibilita' nuove e residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a
carico dello Stato ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in quanto non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento definitivo in misura
parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato ad assumere un mutuo a proprio carico con
la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40 per cento di cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a saldo delle passivita'
rilevate. A tale fine, entro trenta giorni dalla data di notifica del decreto ministeriale
di approvazione del piano di estinzione, l'organo consiliare adotta apposita
deliberazione, dandone comunicazione all'organo straordinario di liquidazione, che
provvede al pagamento delle residue passivita' ad intervenuta erogazione del mutuo
contratto dall'ente. La Cassa depositi e prestiti o altri istituti di credito erogano la
relativa somma sul conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
- 6. A seguito del definitivo accertamento della massa
passiva e dei mezzi finanziari disponibili, di cui all'articolo 255, e comunque entro il
termine di ventiquattro mesi dall'insediamento, l'organo straordinario di liquidazione
predispone il piano di estinzione delle passivita', includendo le passivita' accertate
successivamente all'esecutivita' del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso
il Ministero dell'interno.
- 7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione,
entro centoventi giorni dal deposito, del Ministro dell'interno, il quale valuta la
correttezza della formazione della massa passiva e la correttezza e validita' delle scelte
nell'acquisizione di risorse proprie. Il Ministro dell'interno si avvale del parere
consultivo da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la
quale puo' formulare rilievi e richieste istruttorie cui l'organo straordinario di
liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta giorni dalla comunicazione. In tale
ipotesi il termine per l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
- 8. Il decreto di approvazione del piano di estinzione da
parte del Ministro dell'interno e' notificato all'ente locale ed all'organo straordinario
di liquidazione per il tramite della prefettura.
- 9. A seguito dell'approvazione del piano di estinzione
l'organo straordinario di liquidazione provvede, entro venti giorni dalla notifica del
decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla concorrenza della massa attiva
realizzata.
- 10. Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione
del piano il Ministro dell'interno prescrive all'organo straordinario di liquidazione di
presentare, entro l'ulteriore termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento, un nuovo piano di estinzione che tenga conto delle prescrizioni
contenute nel provvedimento.
- 11. Entro il termine di sessanta giorni dall'ultimazione
delle operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e' tenuto ad
approvare il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo all'organo regionale di controllo
ed all'organo di revisione contabile dell'ente, il quale e' competente sul riscontro della
liquidazione e verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e l'effettiva
liquidazione.
- 12. Nel caso in cui l'insufficienza della massa attiva, non
diversamente rimediabile, e' tale da compromettere il risanamento dell'ente, il Ministro
dell'interno, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, puo' stabilire misure straordinarie per il pagamento integrale della massa passiva
della liquidazione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri a carico
dello Stato.
-
- Art. 257.
- Debiti non ammessi alla liquidazione
- 1. In allegato al provvedimento di approvazione di cui
all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.
- 2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera,
da adottare entro sessanta giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone
contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.
- 3. Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma
2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.
-
- Art. 258.
- Modalita' semplificate di accertamento e
liquidazione dei debiti
- 1. L'organo straordinario di liquidazione, valutato
l'importo complessivo di tutti i debiti censiti in base alle richieste pervenute, il
numero delle pratiche relative, la consistenza della documentazione allegata ed il tempo
necessario per il loro definitivo esame, puo' proporre all'ente locale dissestato
l'adozione della modalita' semplificata di liquidazione di cui al presente articolo.
- Con deliberazione di giunta l'ente decide entro trenta
giorni ed in caso di adesione s'impegna a mettere a disposizione le risorse finanziare di
cui al comma 2.
- 2. L'organo straordinario di liquidazione, acquisita
l'adesione dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo 255,
comma 2, nella misura necessaria agli adempimenti di cui ai successivi commi ed in
relazione all'ammontare dei debiti censiti.
- L'ente locale dissestato e' tenuto a deliberare
l'accensione di un mutuo con la Cassa depositi e prestiti o con altri istituti di credito,
con oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40 per cento di cui all'articolo
255, comma 9, o, in alternativa, a mettere a disposizione risorse finanziarie liquide, per
un importo che consenta di finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico dello Stato,
tutti i debiti di cui ai commi 3 e 4, oltre alle spese della liquidazione. E' fatta salva
la possibilita' di ridurre il mutuo a carico dell'ente.
- 3. L'organo straordinario di liquidazione, effettuata una
sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato, puo' definire transattivamente
le pretese dei relativi creditori, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una
somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello
stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro
trenta giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione. A tal fine, entro sei
mesi dalla data di conseguita disponibilita' del mutuo di cui all'articolo 255, comma 2,
propone individualmente ai creditori, compresi quelli che vantano crediti privilegiati,
fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro
subordinato che sono liquidate per intero, la transazione da accettare entro un termine
prefissato comunque non superiore a trenta giorni. Ricevuta l'accettazione, l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni successivi.
- 4. L'organo straordinario di liquidazione accantona
l'importo del 50 per cento dei debiti per i quali non e' stata accettata la transazione.
L'accantonamento e' elevato al 100 per cento per i debiti assistiti da privilegio.
- 5. Si applicano, per il seguito della procedura, le
disposizioni degli articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la
redazione ed il deposito del piano di rilevazione. Effettuati gli accantonamenti di cui al
comma 4, l'organo straordinario di liquidazione provvede alla redazione del piano di
estinzione. Qualora tutti i debiti siano liquidati nell'ambito della procedura
semplificata e non sussistono debiti esclusi in tutto o in parte dalla massa passiva,
l'organo straordinario provvede ad approvare direttamente il rendiconto della gestione
della liquidazione ai sensi dell'articolo 256, comma 11.
- 6. I debiti transatti ai sensi del comma 3, sono indicati
in un apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.
- 7. In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla
riduzione dei mutui, con priorita' per quello a carico dell'ente locale dissestato. E'
restituita all'ente locale dissestato la quota di risorse finanziarie liquide dallo stesso
messe a disposizione esuberanti rispetto alle necessita' della liquidazione dopo il
pagamento dei debiti.
-
-
- Capo IV
- Bilancio stabilmente riequilibrato
-
- Art. 259.
- Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato
- 1. Il consiglio dell'ente locale presenta al Ministro
dell'interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato.
- 2. L'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.
- 3. Per l'attivazione delle entrate proprie, l'ente provvede
con le modalita' di cui all'articolo 251, riorganizzando anche i servizi relativi
all'acquisizione delle entrate ed attivando ogni altro cespite.
- 4. Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte
corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo consolidato
e da quella parte di tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali,
sono disponibili in misura inferiore, rispettivamente, a quella media unica nazionale ed a
quella media della fascia demografica di appartenenza, come definita con il decreto di cui
all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la presentazione dell'ipotesi, e
compatibilmente con la quantificazione annua dei contributi a cio' destinati,
l'adeguamento dei contributi statali alla media predetta, quale fattore del consolidamento
finanziario della gestione.
- 5. Per la riduzione delle spese correnti l'ente locale
riorganizza con criteri di efficienza tutti i servizi, rivedendo le dotazioni finanziarie
ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di spesa che non abbia per fine
l'esercizio di servizi pubblici indispensabili. L'ente locale emana i provvedimenti
necessari per il risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche' delle aziende speciali, nel rispetto della normativa specifica in materia.
- 6. L'ente locale, ugualmente ai fini della riduzione delle
spese, ridetermina la dotazione organica dichiarando eccedente il personale comunque in
servizio in sovrannumero rispetto ai rapporti medi dipendenti-popolazione di cui
all'articolo 263, comma 2, fermo restando l'obbligo di accertare le compatibilita' di
bilancio. La spesa per il personale a tempo determinato deve altresi' essere ridotta a non
oltre il 50 per cento della spesa media sostenuta a tale titolo per l'ultimo triennio
antecedente l'anno cui l'ipotesi si riferisce.
- 7. La rideterminazione della dotazione organica e'
sottoposta all'esame della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali per
l'approvazione.
- 8. Il mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6
comporta la denuncia dei fatti alla Procura regionale presso la Corte dei conti da parte
del Ministero dell'interno. L'ente locale e' autorizzato ad iscrivere nella parte entrata
dell'ipotesi di bilancio un importo pari alla quantificazione del danno subito. E'
consentito all'ente il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla
conclusione del giudizio di responsabilita'.
- 9. La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di
credito sono autorizzati, su richiesta dell'ente, a consolidare l'esposizione debitoria
dell'ente locale, al 31 dicembre precedente, in un ulteriore mutuo decennale, con
esclusione delle rate di ammortamento gia' scadute. Conservano validita' i contributi
statali e regionali gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.
- 10. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di posti negli
enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata,
ove gli oneri predetti siano previsti per tutti gli enti operanti nell'ambito della
medesima regione o provincia autonoma.
- 11. Per le province ed i comuni il termine di cui al comma
1 e' sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente, dalla data di
indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento dell'organo esecutivo.
-
- Art. 260.
- Collocamento in disponibilita' del personale
eccedente
- 1. I dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi
dell'articolo 259, comma 6, sono collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti disposizioni, cosi' come integrate dai contratti collettivi di lavoro, in tema di
eccedenza di personale e di mobilita' collettiva o individuale.
- 2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il
personale posto in disponibilita' un contributo pari alla spesa relativa al trattamento
economico con decorrenza dalla data della deliberazione e per tutta la durata della
disponibilita'. Analogo contributo, per la durata del rapporto di lavoro, e' corrisposto
all'ente locale presso il quale il personale predetto assume servizio.
-
- Art. 261.
- Istruttoria e decisione sull'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato
- 1. L'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente
riequilibrato e' istruita dalla Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, che formula eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui l'ente locale fornisce
risposta entro sessanta giorni.
- 2. Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime
un parere sulla validita' delle misure disposte dall'ente per consolidare la propria
situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse di assicurare stabilita' alla
gestione finanziaria dell'ente medesimo. La formulazione di rilievi o richieste di cui al
comma 1 sospende il decorso del termine.
- 3. In caso di esito positivo dell'esame la Commissione
sottopone l'ipotesi all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede con proprio
decreto, stabilendo prescrizioni per la corretta ed equilibrata gestione dell'ente.
- 4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della
Commissione il Ministro dell'interno emana un provvedimento di diniego dell'approvazione,
prescrivendo all'ente locale di presentare, previa deliberazione consiliare, entro
l'ulteriore termine perentorio di quarantacinque giorni decorrenti dalla data di notifica
del provvedimento di diniego, una nuova ipotesi di bilancio idonea a rimuovere le cause
che non hanno consentito il parere favorevole. La mancata approvazione della nuova ipotesi
di bilancio ha carattere definitivo.
- 5. Con il decreto di cui al comma 3 e' disposto l'eventuale
adeguamento dei contributi alla media previsto dall'articolo 259, comma 4.
-
- Art. 262.
- Inosservanza degli obblighi relativi all'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato
- 1. L'inosservanza del termine per la presentazione
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi ed alle richieste di cui all'articolo 261, comma 1, o del termine di cui
all'articolo 261, comma 4, o l'emanazione del provvedimento definitivo di diniego da parte
del Ministro dell'interno integrano l'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 1, lettera
a).
- 2. Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di
diniego di cui all'articolo 261, comma 4, sono attribuiti al commissario i poteri ritenuti
necessari per il riequilibrio della gestione, anche in deroga alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato.
-
- Art. 263.
- Determinazione delle medie nazionali per classi
demografiche delle risorse di parte corrente e della consistenza delle dotazioniorganiche.
- 1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno
individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i comuni ed uniche per le
province, delle risorse di parte corrente di cui all'articolo 259, comma 4.
- 2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno
individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza
delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione
per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui
all'articolo 259, comma 6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non
inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica
precedente.
-
-
- Capo V
- Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento
-
- Art. 264.
- Deliberazione del bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato
- 1. A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di
bilancio l'ente provvede entro trenta giorni alla deliberazione del bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.
- 2. Con il decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e'
fissato un termine, non superiore a centoventi giorni, per la deliberazione di eventuali
altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente nonche' per la
presentazione delle relative certificazioni.
-
- Art. 265.
- Durata della procedura di risanamento ed attuazione
delle prescrizioni recate dal decreto di approvazione. dell'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato.
- 1. Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata
di cinque anni decorrenti da quello per il quale viene redatta l'ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito il mantenimento dei
contributi erariali.
- 2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione
dell'ipotesi di bilancio sono eseguite dagli amministratori, ordinari o straordinari,
dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato di attuazione in un apposito
capitolo della relazione sul rendiconto annuale.
- 3. L'organo della revisione riferisce trimestralmente al
consiglio dell'ente ed all'organo regionale di controllo.
- 4. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la segnalazione dei
fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento delle ipotesi di reato.
-
- Art. 266.
- Prescrizioni in materia di investimenti
- 1. Dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, e per la durata del risanamento come definita dall'articolo 265, gli enti locali
dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per investimento ed all'emissione di
prestiti obbligazionari nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.
-
- Art. 267.
- Prescrizioni sulla dotazione organica
- 1. Per la durata del risanamento, come definita
dall'articolo 265, la dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo'
essere variata in aumento.
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- Art. 268.
- Ricostituzione di disavanzo di amministrazione o di
debiti fuori bilancio
- 1. Il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non
ripianabile con i mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori bilancio
non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o il mancato rispetto delle
prescrizioni di cui agli articoli 259, 265, 266 e 267, comportano da parte dell'organo
regionale di controllo la segnalazione dei fatti all'Autorita' giudiziaria per
l'accertamento delle ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per
l'accertamento delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno determinato nuovi
squilibri.
- 2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministro dell'interno con
proprio decreto, su proposta della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali, stabilisce le misure necessarie per il risanamento, anche in deroga alle norme
vigenti, comunque senza oneri a carico dello Stato, valutando il ricorso alle forme
associative e di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.
-
- Art. 269.
- Modalita' applicative della procedura di
risanamento
- 1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento
degli enti locali in stato di dissesto finanziario sono stabilite con regolamento da
emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 2. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al
comma 1 continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n. 378.
-
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- Parte III
- Associazioni degli enti locali
-
- Art. 270.
- Contributi associativi
- 1. I contributi, stabiliti con delibera dagli organi
statutari competenti dell'Anci, dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel, delle
altre associazioni degli enti locali e delle loro aziende con carattere nazionale che
devono essere corrisposti dagli enti associati possono essere riscossi con ruoli, formati
ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ed affidati ai concessionari del
servizio nazionale di riscossione. Gli enti anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul
piano nazionale, adeguate forme di pubblicita' relative alle adesioni e ai loro bilanci
annuali.
- 2. La riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica
soluzione, su richiesta dei consigli delle associazioni suddette, secondo le modalita'
stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
- 3. Gli enti associati hanno diritto di recedere dalle
associazioni entro il 31 ottobre di ogni anno, con conseguente esclusione dai ruoli dal 1o
gennaio dell'anno successivo.
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- Art. 271.
- Sedi associative
- 1. Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei
comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci, dell'Upi,
dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, possono con apposita
deliberazione, da adottarsi dal rispettivo consiglio, mettere a disposizione gratuita per