LEGGE 8 novembre 2000, n.328
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
(Suppl. Ordinario n.186)
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1, comma 1:
- I testi degli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione sono
i seguenti:
"Art. 2. - La Repubblica riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge
la sua personalita', e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarieta'
politica, economica e sociale.
Art. 3. - Tutti i cittadini hanno pari dignita' sociale e
sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di
religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la liberta' e l'uguaglianza dei
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto
dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed
assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidita' e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e
all'avviamento professionale.
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed
istituti predisposti o integrati dallo Stato.
L'assistenza privata e' libera".
Nota all'art. 1, comma 2:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante:
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 128 e' il seguente:
"Art. 128 (Oggetto e definizioni). - 1. Il presente
capo ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei
"servizi sociali .
2. Ai sensi del presente decreto legislativo, per
"servizi sociali si intendono tutte le attivita' relative alla predisposizione ed
erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a
rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficolta' che la persona umana
incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema
previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione
della giustizia".
Nota all'art. 1, comma 3:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 1, comma 7:
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione e' il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie
norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato,
sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello
di altre regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed
ospedaliera;
istituzione artigiana e professionale e assistenza
scolastica; musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e
linee automobilistiche di interesse regionale;
viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse
regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia;
pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da
leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".
Note all'art. 2, comma 1:
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante:
"Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1998, n. 191, supplemento ordinario. Il testo
dell'art. 41 e' il seguente:
"Art. 41 (Assistenza sociale). - 1. Gli stranieri
titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un
anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di
soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze
e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per
coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi
civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".
- Il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 129 (Competenze dello Stato). - 1. Ai sensi
dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono conservate allo Stato le seguenti
funzioni:
a) la determinazione dei principi e degli obiettivi della
politica sociale;
b) la determinazione dei criteri generali per la
programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale da attuare a livello
locale;
c) la determinazione degli standard dei servizi sociali da
ritenersi essenziali in funzione di adeguati livelli delle condizioni di vita;
d) compiti di assistenza tecnica, su richiesta dagli enti
locali e territoriali, nonche' compiti di raccordo in materia di informazione e
circolazione dei dati concernenti le politiche sociali, ai fini della valutazione e
monitoraggio dell'efficacia della spesa per le politiche sociali;
e) la determinazione dei criteri per la ripartizione delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali secondo le modalita' di cui all'art.
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 133, comma
4, del presente decreto legislativo;
f) i rapporti con gli organismi internazionali e il
coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea operanti nei settori
delle politiche sociali e gli adempimenti previsti dagli accordi internazionali e dalla
normativa dell'Unione europea;
g) la fissazione dei requisiti per la determinazione dei
profili professionali degli operatori sociali nonche' le disposizioni generali concernenti
i requisiti per l'accesso e la durata dei corsi di formazione professionale;
h) gli interventi di prima assistenza in favore dei
profughi, limitatamente al periodo necessario alle operazioni di identificazione ed
eventualmente fino alla concessione del permesso di soggiorno, nonche' di ricetto ed
assistenza temporanea degli stranieri da respingere o da espellere;
i) la determinazione degli standard organizzativi dei
soggetti pubblici e privati e degli altri organismi che operano nell'ambito delle
attivita' sociali e che concorrono alla realizzazione della rete dei servizi sociali;
l) le attribuzioni in materia di riconoscimento dello
status di rifugiato ed il coordinamento degli interventi in favore degli stranieri
richiedenti asilo e dei rifugiati, nonche' di quelli di protezione umanitaria per gli
stranieri accolti in base alle disposizioni vigenti;
m) gli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata; le misure di protezione degli appartenenti alle Forze
armate e di polizia o a Corpi militarmente organizzati e loro familiari;
n) la revisione delle pensioni, assegni e indennita'
spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari che hanno dato luogo a
benefici economici di invalidita' civile.
2. Le competenze previste dal comma 1, lettere d) e g), del
presente articolo sono esercitate sulla base di criteri e parametri individuati dalla
Conferenza unificata. Le competenze previste dalle lettere b), c) ed i), del medesimo
comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata".
Nota all'art. 2, comma 2:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 26 e' il seguente:
"Art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni
sprovvisti di reddito). - Ai cittadini italiani, residenti nel territorio nazionale, che
abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi propri assoggettabili
all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non superiore a L. 336.050
annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L.
1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione sociale non riversibile di L.
336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850 annue ciascuna.
La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre
ed e' frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso
di separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari,
erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e
precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno
diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite,
prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e'
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della
pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al
precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma
precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate
semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui
seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita'
previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base
della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla
dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne'
pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la
pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di
entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari
al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale.
La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle
sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- La legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 16 agosto 1995, n. 190, supplemento ordinario. Il testo del comma 6,
dell'art. 3 (Disposizioni diverse in materia assistenziale e previdenziale) e' il
seguente:
"6. Con effetto dal 1o gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in
Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al
presente comma e' corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare
annuo netto da imposta pari, per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale
. Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno e' attribuito in misura ridotta fino a
concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto
importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale
assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre
il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di
riferimento. L'assegno e' erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e' conguagliato, entro il mese di luglio
dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti.
Alla formazione del reddito concorrono i redditi a netto dell'imposizione fiscale e
contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti
a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni
alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi,
le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il proprio assegno e il
reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre
a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'art.
1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono
forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione
medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale".
Nota all'art. 2, comma 5:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192.
Il testo del comma 3 dell'art. 8, e' il seguente:
"3. Qualora per il numero dei destinatari la
comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa,
l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di
pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima".
Note all'art. 3, comma 3:
- La legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: "Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 28 dicembre 1996, n. 303, supplemento ordinario. Il testo del comma 203 dell'art. 2
(Misure in materia di servizi di pubblica utilita' e per il sostegno dell'occupazione e
dello sviluppo), e' il seguente:
"203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicita'
di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie
a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonche' degli
enti locali possono essere regolati sulla base di accordi cosi' definiti:
a) "Programmazione negoziata , come tale intendendosi
la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente
e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti
ad un'unica finalita' di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle
attivita' di competenza;
b) "lntesa istituzionale di programma , come tale
intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome
con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione
programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle
procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di
interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati.
La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia
necessario il concorso di piu' amministrazioni dello Stato, nonche' di queste ed altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, puo'
attuarsi secondo le procedure e le modalita' previste dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;
c) "Accordo di programma quadro , come tale
intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli
organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma
per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o
funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1) le
attivta' e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalita' di attuazione e
con i termini ridotti per gli adempimenti procedimentali; 2) i soggetti responsabili
dell'attuazione delle singole attivita' ed interventi; 3) gli eventuali accordi di
programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4) le eventuali
conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5) gli
impegni di ciascun soggetto, nonche' del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso
di inerzie, ritardi o inadempienze; 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di
conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7) le risorse finanziarie occorrenti
per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche
reperite tramite finanziamenti privati; 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il
monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro e' vincolante per
tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attivita' posti in
essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi.
Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di
programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilita',
salve restando le esigenze di concorrenzialita' e trasparenza e nel rispetto della
normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto
ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni
congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza
istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli
strumenti urbanistici gia' previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142;
d) "Patto territoriale come tale intendendosi
l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati
con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di
interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;
e) "Contratto di programma , come tale intendendosi il
contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di
medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di
interventi oggetto di programmazione negoziata;
f) "Contratto di area come tale intendendosi lo
strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei
lavoratori e dei datori di lavoro, nonche' eventuali altri soggetti interessati, per la
realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una
nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della
programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo
industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo
1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonche' delle aree industrializzate realizzate a norma
dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di piu' rapida
attivazione di investimenti di disponibilita' di aree attrezzate e di risorse private o
derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere
garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera
c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389".
Nota all'art. 3, comma 4:
- La legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: "Revisione
degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1969, n. 111, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 26 (Pensioni ai cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito) e'
il seguente:
"Art. 26. - Ai cittadini italiani, residenti nel
territorio nazionale, che abbiano compiuto l'eta' di 65 anni, che posseggano redditi
propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un ammontare non
superiore a L. 336.050 annue, e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del
coniuge, non superiore a L. 1.320.000 annue e' corrisposta, a domanda, una pensione
sociale non riversibile di L. 336.050 annue da ripartirsi in 13 rate mensili di L. 25.850
annue ciascuna. La tredicesima rata e' corrisposta con quella di dicembre ed e'
frazionabile. Non si provvede al cumulo del reddito con quello del coniuge nel caso di
separazione legale.
Dal computo del reddito suindicato sono esclusi gli assegni
familiari ed il reddito della casa di abitazione.
Non hanno diritto alla pensione sociale:
1) coloro che hanno titolo a rendite o prestazioni
economiche previdenziali ed assistenziali, fatta eccezione per gli assegni familiari,
erogate con carattere di continuita' dallo Stato o da altri enti pubblici o da Stati
esteri;
2) coloro che percepiscono pensioni di guerra, fatta
eccezione dell'assegno vitalizio annuo agli ex combattenti della guerra 1915-18 e
precedenti.
L'esclusione di cui al precedente comma non opera qualora
l'importo dei redditi ivi considerati non superi L. 336.050 annue.
Coloro che percepiscono le rendite o le prestazioni o i
redditi previsti nei precedenti commi, ma di importo inferiore a L. 336.050 annue, hanno
diritto alla pensione sociale ridotta in misura corrispondente all'importo delle rendite,
prestazioni e redditi percepiti.
L'importo della pensione sociale di cui al primo comma e'
comprensivo, per il 1974, degli aumenti derivanti dalla perequazione automatica della
pensione di cui al precedente art. 19.
I limiti di L. 336.050 previsti nel primo, quarto e quinto
comma del presente articolo sono elevati dalla perequazione automatica di cui al
precedente art. 19.
Qualora, a seguito della riduzione prevista dal comma
precedente, la pensione sociale risulti di importo inferiore a L. 3.500 mensili,
l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha facolta' di porla in pagamento in rate
semestrali anticipate.
La pensione e' posta a carico del Fondo sociale, nel cui
seno e' costituita apposita gestione autonoma, ed e' corrisposta, con le stesse modalita'
previste per l'erogazione delle pensioni, dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale, al quale compete l'accertamento delle condizioni per la concessione sulla base
della documentazione indicata nel comma successivo.
La domanda per ottenere la pensione e' presentata alla sede
dell'I.N.P.S. nella cui circoscrizione territoriale e' compreso il comune di residenza
dell'interessato.
La domanda stessa deve essere corredata dal certificato di
nascita e dalla certificazione da rilasciarsi, senza spese, dagli uffici finanziari sulla
dichiarazione resa dal richiedente su modulo conforme a quello approvato con decreto del
Ministero delle finanze, da emanarsi entro il mese di ottobre 1974, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, da cui risulti l'esistenza dei prescritti requisiti.
La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a
quello di presentazione della domanda e non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne'
pignorabile. Per coloro che, potendo far valere i requisiti di cui al primo comma,
presentino la domanda entro il primo anno di applicazione della presente legge, la
pensione decorre dal 1o maggio 1969 o dal mese successivo a quello di compimento
dell'eta', qualora quest'ultima ipotesi si verifichi in data successiva a quella di
entrata in vigore della legge.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a se'
o ad altri la liquidazione della pensione non spettante e' tenuto a versare una somma pari
al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento e' devoluto al Fondo sociale.
La suddetta sanzione e' comminata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale
attraverso le proprie sedi provinciali.
Per i ricorsi amministrativi contro i provvedimenti
dell'I.N.P.S. concernenti la concessione della pensione, nonche' per la comminazione delle
sanzioni pecuniarie di cui al comma precedente e per le conseguenti controversie in sede
giurisdizionale, si applicano le norme che disciplinano il contenzioso in materia di
pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia
ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, e successive modificazioni e integrazioni".
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata n. 335
del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
Nota all'art. 4, comma 3:
- Il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 132 (Trasferimento alle regioni). - 1. Le
regioni adottano, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro
sei mesi dall'emanazione del presente decreto legislativo, la legge di puntuale
individuazione delle funzioni trasferite o delegate ai comuni ed agli enti locali e di
quelle mantenute in capo alle regioni stesse. In particolare la legge regionale conferisce
ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni ed i compiti amministrativi concernenti i
servizi sociali relativi a:
a) i minori, inclusi i minori a rischio di attivita'
criminose;
b) i giovani;
c) gli anziani;
d) la famiglia;
e) i portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi;
f) i tossicodipendenti e alcooldipendenti;
g) gli invalidi civili, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 130 del presente decreto legislativo.
2. Sono trasferiti alle regioni, che provvederanno al
successivo conferimento alle province, ai comuni ed agli altri enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze, le funzioni e i compiti relativi alla promozione ed al
coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei
"servizi sociali , con particolare riguardo a:
a) la cooperazione sociale;
b) le istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza
(IPAB);
c) il volontariato".
Nota all'art. 4, comma 4:
- La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante: "Misure
per la stabilizzazione della finanza pubblica", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1997, n. 302, s.o.
Il testo del comma 44, dell'art. 59 (Disposizioni in
materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita') e successive
modificazioni, e' il seguente:
"44. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
e' istituito il Fondo per le politiche sociali, con una dotazione di lire 28 miliardi per
l'anno 1998, di lire 115 miliardi per l'anno 1999 e di lire143 miliardi per l'anno
2000".
Note all'art. 4, comma 5:
- Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995, si veda in note all'art. 2, comma 2.
- Il testo del comma 47 dell'art. 59 (Disposizioni in
materia di previdenza, assistenza, solidarieta' sociale e sanita'), della citata legge n.
449 del 1997 e' il seguente:
"47. A decorrere dall'anno 1998, in via sperimentale,
in attesa della riforma degli istituti che prevedono trasferimenti di reddito alle
persone, e nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al
comma 44, e' introdotto l'istituto del reddito minimo di inserimento a favore dei soggetti
privi di reddito singoli o con uno o piu' figli a carico ed impossibilitati a provvedere
per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli".
Nota all'art. 5, comma 3:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario. Il
testo dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Gli atti di indirizzo e coordinamento
delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonche' le
direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata.
2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima
consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati
con deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta.
3. In caso di urgenza il Consiglio dei Ministri puo'
provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in
tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i
successivi quindici giorni. Il Consiglio dei Ministri e' tenuto a riesaminare i
provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi.
4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di
coordinamento tecnico, nonche' le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sono trasmessi alle competenti commissioni parlamentari.
5. Sono abrogate le seguenti disposizioni concernenti
funzioni di indirizzo e coordinamento dello Stato:
a) l'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
b) l'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il primo comma del medesimo articolo
limitatamente alle parole da: "nonche' la funzione di indirizzo fino a: "n. 382
e alle parole "e con la Comunita' economica europea , nonche' il terzo comma del
medesimo articolo, limitatamente alle parole: "impartisce direttive per l'esercizio
delle funzioni amministrative delegate alle regioni, che sono tenute ad osservarle, ed ;
c) l'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "gli atti di indirizzo e coordinamento
dell'attivita' amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni statutarie,
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano ;
d) l'art. 13, comma 1, lettera e), della legge 23 agosto
1988, n. 400, limitatamente alle parole: "anche per quanto concerne le funzioni
statali di indirizzo e coordinamento";
e) l'art. 1, comma 1, lettera hh), della legge 12 gennaio
1991, n. 13.
6. E' soppresso l'ultimo periodo della lettera a) del primo
comma dell'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281".
Note all'art. 6, comma 1:
- La legge 8 giugno 1990, n. 142, recante:
"Ordinamento delle autonomie locali" (Gazzetta Ufficiale del 12 giugno 1990, n.
135, supplemento ordinario) e' stata modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 265,
recante: "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,
nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 6 agosto 1990, n. 183, supplemento ordinario.
Nota all'art. 6, comma 2:
- Il decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio
1977, n. 616, recante: "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1977, n.
234, supplemento ordinario.
- Per il testo dell'art. 132, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
Note all'art. 7, comma 1:
- Il testo dell'art. 15 della citata legge n. 142 del 1990
e' il seguente:
"Art. 15 (Compiti di programmazione). - 1. La
provincia:
a) raccoglie e coordina le proposte avanzate dai comuni, ai
fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di
sviluppo e degli altri programmi e piani regionali secondo norme dettate dalla legge
regionale;
c) formula e adotta, con riferimento alle previsioni e agli
obiettivi del programma regionale di sviluppo, propri programmi pluriennali sia di
carattere generale che settoriale e promuove il coordinamento dell'attivita'
programmatoria dei comuni.
2. La provincia, inoltre, predispone ed adotta il piano
territoriale di coordinamento che, ferme restando le competenze dei comuni ed in
attuazione della legislazione e dei programmi regionali, determina indirizzi generali di
assetto del territorio e, in particolare, indica:
a) le diverse destinazioni del territorio in relazione alla
prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori
infrastrutture e delle principali linee di comunicazione;
c) le linee di intervento per la sistemazione idrica,
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento del suolo e la
regimazione delle acque;
d) le aree nelle quali sia opportuno istituire parchi o
riserve naturali.
3. I programmi pluriennali e il piano territoriale di
coordinamento sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi regionali della programmazione socio-economica e territoriale.
4. La legge regionale detta le procedure di approvazione
nonche' norme che assicurino il concorso dei comuni alla formazione dei programmi
pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.
5. Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli
strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le
funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la
compatibilita' di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di
coordinamento.
6. Gli enti e le amministrazioni pubbliche, nell'esercizio
delle rispettive competenze, si conformano ai piani territoriali di coordinamento delle
province e tengono conto dei loro programmi pluriennali".
- Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
Note all'art. 8, comma 1:
- La legge 30 novembre 1998, n. 419, recante: "Delega
al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di
un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 1998, n. 286. Il testo del comma 1, lettera n),
dell'art. 2 (Principi e criteri direttivi di delega), e' il seguente:
1. Nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'art.
1, il Governo si atterra' ai seguenti principi e criteri direttivi:
"a)-m) omissis;
n) prevedere tempi, modalita' e aree di attivita' per
pervenire ad una effettiva integrazione a livello distrettuale dei servizi sanitari con
quelli sociali, disciplinando altresi' la partecipazione dei comuni alle spese connesse
alle prestazioni sociali; stabilire principi e criteri per l'adozione, su proposta dei
Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale, di un atto di indirizzo e
coordinamento, ai sensi dell'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in sostituzione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 agosto 1985 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 191 del 14 agosto 1985, che assicuri livelli uniformi delle prestazioni
socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche in attuazione del Piano sanitario
nazionale;".
Nota all'art. 8, comma 2:
- Il testo dell'art. 3, commi 2 e 5, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali
e strumenti di raccordo). - 1. Omissis.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai
principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole funzioni
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della
legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma
5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle
formestabilite dalla legge stessa.
La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato dellefunzioni.
3. Omissis.
4. Omissis.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze".
Nota all'art. 8, comma 3:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 112 del
1998, si veda in nota all'art. 1, comma 2.
Nota all'art. 8, comma 3, lettera o):
- Il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998 e' il seguente:
"Art. 3 (Conferimenti alle regioni e agli enti locali
e strumenti di raccordo). - 1. Ciascuna regione, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 5, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, entro sei mesi dall'emanazione del presente decreto
legislativo, determina, in conformita' al proprio ordinamento, le funzioni amministrative
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, provvedendo contestualmente a
conferire tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'art.
4, comma 3, della stessa legge n. 59 del 1997, nonche' a quanto previsto dall'art. 3 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La generalita' dei compiti e delle funzioni
amministrative e' attribuita ai comuni, alle province e alle comunita' montane, in base ai
principi di cui all'art. 4, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, secondo le loro
dimensioni territoriali, associative ed organizzative, con esclusione delle sole fuzioni
che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. Le regioni, nell'emanazione della
legge di cui al comma 1 del presente articolo, attuano il trasferimento delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni. Al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni dei comuni di minore dimensione demografica, le regioni individuano livelli
ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi concertative di cui al comma
5 del presente articolo.
Nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano
le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le
metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale. Decorso
inutilmente il termine di cui sopra, la regione esercita il potere sostitutivo nelle
formestabilite dalla legge stessa.
La legge regionale prevede altresi' appositi strumenti di
incentivazione per favorire l'esercizio associato dellefunzioni.
3. La legge regionale di cui al comma 1 attribuisce agli
enti locali le risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in misura tale da
garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei
compiti trasferiti, nel rispetto dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli enti
locali.
4. Qualora la regione non provveda entro il termine
indicato, il Governo adotta con apposito decreto legislativo le misure di cui all'art. 4,
comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia
legislativa, prevedono strumenti e procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti, che diano luogo a forme di cooperazione strutturali e funzionali, al fine di
consentire la collaborazione e l'azione coordinata fra regioni ed enti locali nell'ambito
delle rispettive competenze.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono comunque emanati entro il 31
dicembre 1999.
7. Ai fini dell'applicazione del presente decreto
legislativo e ai sensi dell'art. 1 e dell'art. 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59, tutte
le funzioni e i compiti non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni del
presente decreto legislativo sono conferiti alle regioni e agli enti locali".
Nota all'art. 8, comma 4:
- Per il titolo della citata legge n. 241 del 1990, si veda
in nota all'art. 2, comma 5.
Note all'art. 8, comma 5:
- Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
- La legge 6 dicembre 1928, n. 2838, reca "Conversione
in legge del regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, concernente l'ordinamento del
servizio di assistenza dei fanciulli illegittimi abbandonati o esposti
all'abbandono".
- Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 9, recante:
"Disposizioni urgenti in materia sanitaria e
socio-assistenziale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 gennaio 1993, n.
14, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 2, della legge 18 marzo
1993, n. 67 (Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 1993, n. 66).
- Per il testo dell'art. 3 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 8, comma 3.
Nota all'art. 9, comma 1:
- Per il testo dell'art. 129 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
Note all'art. 9, comma 1, lettera e):
- Per il testo dell'art. 8 della citata legge n. 59 del
1997, si veda in note all'art. 5, comma 3.
- Il testo dell'art. 5 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998, e' il seguente:
"Art. 5 (Poteri sostitutivi). - 1. Con riferimento
alle funzioni e ai compiti spettanti alle regioni e agli enti locali, in caso di accertata
inattivita' che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza
all'Unione europea o pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per materia, assegna
all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere.
2. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei
Ministri, sentito il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede in via
sostitutiva.
3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura
di cui al comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di cui al
comma 2, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro competente. Il provvedimento in tal modo adottato ha immediata esecuzione ed e'
immediatamente comunicato rispettivamente alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata
"Conferenza Stato-regioni e alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai rappresentanti delle comunita' montane, che ne possono chiedere il riesame, nei termini
e con gli effetti previsti dall'art. 8, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
4. Restano ferme le disposizioni in materia di poteri
sostitutivi previste dalla legislazione vigente".
Note all'art. 9, comma 2:
- Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante:
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1997, n. 202. Il testo
dell'art. 8 e' il seguente:
"Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata
per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni
e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato- regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro
dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il
Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI,
ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia
designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
Alle riunioni possono essere invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata
dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dalPresidente del
Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale
incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
- Per il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
Nota all'art. 10, comma 1:
- La legge 17 luglio 1890, n. 6972, recante: "Norme
sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1890, n.171.
Nota all'art. 10, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 11, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Note all'art. 12, comma 1:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 129, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 112 del 1998, si veda in note all'art. 2, comma 1.
Nota all'art. 12, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 12, comma 2, lettera a):
- Il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, recante:
"Regolamento recante norme concernenti l'autonomia
didattica degli atenei", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000,
n. 2. Il testo dell'art. 6 e' il seguente:
"Art. 6 (Requisiti di ammissione ai corsi di studio).
- 1. Per essere ammessi ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di
scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero,
riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici di ateneo, ferme restando le attivita' di
orientamento, coordinate e svolte ai sensi dell'art. 11, comma 7, lettera g), richiedono
altresi' il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tal fine gli
stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne
determinano, ove necessario, le modalita' di verifica, anche a conclusione di attivita'
formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione
secondaria superiore. Se la verifica non e' positiva vengono indicati specifici obblighi
formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi
aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato
che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione
minima.
2. Per essere ammessi ad un corso di laurea specialistica
occorre essere in possesso della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito
all'estero, riconosciuto idoneo. Nel caso di corsi di laurea specialistica per i quali non
sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi
universitari, occorre, altresi', il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza
della personale preparazione verificata dagli atenei.
3. In deroga al comma 2, i decreti ministeriali possono
prevedere l'ammissione ad un corso di laurea specialistica con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore, esclusivamente per corsi di studio regolati da normative
dell'Unione europea che non prevedano, per tali corsi, titoli universitari di primo
livello, fatta salva la verifica dell'adeguata preparazione iniziale di cui al comma 1.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione
occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Nel rispetto delle norme e delle direttive di
cui all'art. 3, comma 6, i decreti ministeriali stabiliscono gli specifici requisiti di
ammissione ad un corso di specializzazione, ivi compresi gli eventuali crediti formativi
universitari aggiuntivi rispetto al titolo di studio gia' conseguito, purche' nei limiti
previsti dall'art. 7, comma 3.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca
occorre essere in possesso della laurea specialistica ovvero di altro titolo di studio
conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
6. Il riconoscimento dell'idoneita' dei titoli di studio
conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi di studio e di dottorato di
ricerca e' deliberata dall'universita' interessata, nel rispetto degli accordi
internazionali vigenti".
Nota all'art. 12, comma 3:
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto ministeriale n.
509 del 1999, e' il seguente:
"Art. 11 (Regolamenti didattici di ateneo). - 1. Le
universita' disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nei
regolamenti didattici di ateneo che sono redatti nel rispetto, per ogni corso di studio,
delle disposizioni del presente regolamento e di successivi decreti ministeriali, e che
sono approvati dal Ministro ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341.
2. I regolamenti didattici di ateneo e le relative
modifiche sono emanati con decreto rettorale e sono resi noti anche con le modalita' di
cui all'art. 17, comma 95, lettera b), della legge 15 maggio 1997, n. 127. L'entrata in
vigore degli ordinamenti didattici e' stabilita nel decreto rettorale di emanazione.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di
studio, indicando le relative classi di appartenenza;
b) il quadro generale delle attivita' formative da inserire
nei curricula;
c) i crediti assegnati a ciascuna attivita' formativa,
riferendoli, per quanto riguarda quelle previste nelle lettere a), b), c), dell'art. 10,
comma 1, ad uno o piu' settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il
conseguimento del titolo di studio.
4. Le determinazioni di cui al comma 3, lettere a) e b),
sono assunte dalle universita' previa consultazione con le organizzazioni rappresentative
a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni.
5. Per il conseguimento della laurea specialistica deve
comunque essere prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo
studente sotto la guida di un relatore.
6. Il regolamento didattico di ateneo puo' prevedere piu'
corsi di studio appartenenti alla medesima classe.
7. I regolamenti didattici di ateneo, nel rispetto degli
statuti, disciplinano altresi' gli aspetti di organizzazione dell'attivita' didattica
comuni ai corsi di studio, con particolare riferimento:
a) agli obiettivi, ai tempi e ai modi con cui le competenti
strutture didattiche provvedono collegialmente alla programmazione, al coordinamento e
alla verifica dei risultati delle attivita' formative;
b) alle procedure di attribuzione dei compiti didattici
annuali ai professori e ai ricercatori universitari, ivi comprese le attivita' didattiche
integrative, di orientamento e di tutorato;
c) alle procedure per lo svolgimento degli esami e delle
altre verifiche di profitto, nonche' della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio;
d) alle modalita' con cui si perviene alla valutazione del
profitto individuale dello studente, che deve comunque essere espressa mediante una
votazione in trentesimi per gli esami e in centodecimi per la prova finale, con eventuale
lode;
e) alla valutazione della preparazione iniziale degli
studenti che accedono ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica;
f) all'organizzazione di attivita' formative propedeutiche
alla valutazione della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di
laurea, nonche' di quelle relative agli obblighi formativi aggiuntivi di cui al comma 1
dell'art. 6;
g) all'introduzione di un servizio di ateneo per il
coordinamento delle attivita' di orientamento, da svolgere in collaborazione con gli
istituti d'istruzione secondaria superiore, nonche' in ogni corso di studio, di un
servizio di tutorato per gli studenti;
h) all'eventuale introduzione di apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a tempo pieno;
i) alle modalita' di individuazione, per ogni attivita',
della struttura o della singola persona che ne assume la responsabilita';
l) alla valutazione della qualita' delle attivita' svolte;
m) alle forme di pubblicita' dei procedimenti e delle
decisioni assunte;
h) alle modalita' per il rilascio dei titoli congiunti di
cui all'art. 3, comma 9.
8. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le
modalita' con cui le universita' rilasciano, come supplemento al diploma di ogni titolo di
studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi
europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente
per conseguire il titolo.
9. Le universita', con appositi regolamenti, riordinano e
disciplinano le procedure amministrative relative alle carriere degli studenti in accordo
con le disposizioni del presente regolamento, di successivi decreti ministeriali e dei
regolamenti didattici di ateneo. Per l'elaborazione di valutazioni statistiche omogenee
sulle carriere degli studenti universitari, il Ministro, con propri decreti, individua i
dati essenziali che devono essere presenti nei sistemi informativi sulle carriere degli
studenti di tutte le universita'".
Nota all'art. 12, comma 4:
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante:
"Riordino della disciplina in materia sanitaria, a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, supplemento ordinario. Il testo dell'art.
3-octies, introdotto dall'art. 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, reca:
"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1
della legge 30 novembre 1998, n. 419". (Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1999, n.
165, supplemento ordinario), e' il seguente:
"Art. 3-octies (Area delle professioni
socio-sanitarie). - 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
per la solidarieta' sociale e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
disciplinata l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale, dell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le relative discipline
della dirigenza sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il Ministro per l'universita' e la
ricerca scientifica e tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore di
sanita', sono integrate le tabelle dei servizi e delle specializzazioni equipollenti
previste per l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in
relazione all'istituzione dell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con
il Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di parametri e
criteri generali definiti dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili professionali dell'area socio-sanitaria a
elevata integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale
operanti nell'area socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare con corsi
di diploma universitario, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita', di
concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per
la solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400; i relativi ordinamenti didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla
base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri interessati,
tenendo conto dell'esigenza di una formazione interdisciplinare, adeguata alle competenze
delineate nei profili professionali e attuata con la collaborazione di piu' facolta'
universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area
socio-sanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare in corsi a cura delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 3 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti didattici".
Nota all'art. 12, comma 5:
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.
Nota all'art. 14, comma 1:
- La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante:
"Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1992, n. 39,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Soggetti aventi diritto). - 1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o
di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
2. La persona handicappata ha diritto alle prestazioni
stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione,
alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie
riabilitative.
3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto
l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento
assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di
relazione, la situazione assume connotazione di gravita'.
Le situazioni riconosciute di gravita' determinano
priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.
4. La presente legge si applica anche agli stranieri e agli
apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale, Le
relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente
legislazione o da accordi internazionali".
Nota all'art. 15, commi 1 e 4:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 16, comma 3, lettera a):
- La legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure
di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1998, n. 302, supplemento ordinario. I testi degli
articoli 65 e 66 sono i seguenti:
"Art. 65 (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre
figli minori). - 1. Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari
composti da cittadini italiani residenti, con tre o piu' figli tutti con eta' inferiore ai
18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore
dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari
con cinque componenti, e' concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3.
Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e' riparametrato
sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n.
109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi
previste.
2. L'assegno di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che
ne rendono nota la disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali,
ed e' corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo, modalita' da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
3. L'assegno e' corrisposto integralmente, per un ammontare
di 200.000 lire mensili e per 13 mensilita', per valori dell'ISE del beneficiario
inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui ai comma 1 e il doppio
del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario
compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno e'
corrisposto in misura pari alla meta' della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e
quello del beneficiario.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in
lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con uno o piu' decreti de Ministro per la solidarieta' sociale, di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per
l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione
dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale".
"Art. 66 (Assegno di maternita'). - 1. Con riferimento
ai figli nati successivamente al 1o luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti,
in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento
previdenziale della indennita' di maternita', e' concesso un assegno per maternita' pari a
L. 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilita'. L'assegno e' elevato a L.
300.000 mensili per i parti successivi al 1o luglio 2000. L'assegno e' concesso dai comuni
con decorrenza dalla data del parto. I comuni prov-vedono ad informare gli interessati
invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe
comunale dei nuovi nati.
1-bis. Con decreto da emanare entro il 30 maggio 1999, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede ad assicurare il coordinamento tra
le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, quelle di cui all'art. 59, comma
16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e quelle di cui al decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del 27 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
171 del 24 luglio 1998, recante estensione della tutela della maternita' e dell'assegno al
nucleo familiare.
2. L'assegno di maternita' di cui al comma 1, nonche'
l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle
madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore
della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109,
tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre
componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico e'
riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto
legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
3. Qualora l'indennita' di maternita' corrisposta da parte
degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela
economica della maternita' diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore
all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai
comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di
cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione
dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. Per le finalita' del presente articolo e' istituito un
fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la cui dotazione e' stabilita in
lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150
miliardi a decorrere dall'anno 2001. [Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi
dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai
comuni, ai sensi del comma 1].
5-bis. L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la
titolarita' concessiva in capo ai comuni, e' erogato dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da
definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio, alla fine di
ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per la solidarieta'
sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme
regolamentari per l'attuazione del presente articolo".
- La legge 6 dicembre 1971, n. 1044, recante: "Piano
quinquennale per l'Istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato",
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 1971, n. 316.
- La legge 28 agosto 1997, n. 285, recante:
"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e
l'adolescenza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 1997, n. 207.
Note all'art. 17, comma 1:
- Per il testo dell'art. 26 della citata legge n. 153 del
1969, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della citata legge n.
335 del 1995, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
Note all'art. 18, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- La legge 19 novembre 1987, n. 476, recante: "Nuova
disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle
associazioni combattentistiche", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24
novembre 1987, n. 275. Il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), e' il seguente:
"1. Al fine di incoraggiare e sostenere attivita' di
ricerca, di informazione e di divulgazione culturale e di integrazione sociale, nonche'
per la promozione sociale e per la tutela degli associati, lo Stato concede contributi:
a) alle persone giuridiche privatizzate ai sensi dell'art.
115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come
successivamente modificato, escluse quelle combattentistiche e patriottiche previste dal
titolo II della presente legge;
b) agli enti e alle associazioni italiane che perseguono i
fini di cui al successivo comma 2".
Nota all'art. 18, comma 3, lettera g):
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante:
"Definizione di criteri unificati di valutazione della
situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma
dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 18 aprile 1998, n. 90.
Note all'art. 18, comma 6:
- Il testo dell'art. 131 del citato decreto legislativo n.
112 del 1998 e' il seguente:
"Art. 131 (Conferimenti alle regioni e agli enti
locali). - 1. Sono conferiti alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni e i compiti
amministrativi nella materia dei "servizi sociali , salvo quelli espressamente
mantenuti allo Stato dall'art. 129 e quelli trasferiti all'INPS ai sensi dell'art. 130.
2. Nell'ambito delle funzioni conferite sono attribuiti ai
comuni, che le esercitano anche attraverso le comunita' montane, i compiti di erogazione
dei servizi e delle prestazioni sociali, nonche' i compiti di progettazione e di
realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle province".
- Per il testo dell'art. 132 del citato decreto legislativo
n. 112 del 1998, si veda in nota all'art. 4, comma 3.
- Il testo dell'art. 3 della citata legge n. 142 del 1990
e' il seguente:
"Art. 3 (Rapporti tra regioni ed enti locali). - 1. Ai
sensi dell'art. 117, primo e secondo comma, e dell'art. 118, primo comma, della
Costituzione, ferme restando le funzioni che attengano ad esigenze di carattere unitario
nei rispettivi territori, le regioni organizzano l'esercizio delle funzioni amministrative
a livello locale attraverso i comuni e le province.
2. Ai fini di cui al comma 1, le leggi regionali si
conformano ai principi stabiliti dalla presente legge in ordine alle funzioni del comune e
della provincia, identificando nelle materie e nei casi previsti dall'art.
117 della Costituzione gli interessi comunali e provinciali
in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio.
3. La legge regionale indica i principi della cooperazione
dei comuni e delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un efficiente
sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.
4. La regione indica gli obiettivi generali della
programmazione economico-sociale e territoriale e su questa base ripartisce le risorse
destinate al finanziamento del programma di investimenti degli enti locali.
5. Comuni e province concorrono alla determinazione degli
obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e delle regioni e provvedono, per
quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
6. La legge regionale stabilisce forme e modi della
partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani e programmi regionali e degli
altri provvedimenti della regione.
7. La legge regionale indica i criteri e fissa le procedure
per gli atti e gli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione
territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai fini dell'attuazione dei programmi
regionali.
8. La legge regionale disciplina altresi', con norme di
carattere generale, modi e procedimenti per la verifica della compatibilita' fra gli
strumenti di cui al comma 7 e i programmi regionali, ove esistenti".
Note all'art. 19, comma 2:
- Il testo dell'art. 27, della citata legge 8 giugno 1990,
n. 142, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 27 (Accordi di programma). - 1. Per la
definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che
richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni,
di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque
di due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della
provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o
sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati, per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalita', il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo puo' prevedere altresi' procedimenti di
arbitrato, nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.
3. Per verificare la possibilita' di concordare l'accordo
di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco
convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni interessate, e' approvato con atto formale del presidente della regione o
del presidente della provincia o del sindaco ed e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente
della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti
variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che
vi sia l'assenso del comune interessato.
5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti
urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio
comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.
5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche
comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi.
L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilita'.
indifferibilita' ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere
efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.
6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e
gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente
della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti
degli enti locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione o dal
prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o
enti pubblici nazionali.
7. Allorche' l'intervento o il programma di intervento
comporti il concorso di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo di
programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare
la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 e' in tal caso
presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed e' composto
dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza
del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del
Governo ed al prefetto.
8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a
tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o
programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i
casi in cui i relativi procedimenti siano gia' formalmente iniziati alla data di entrata
in vigore della presente legge.
Restano salve le competenze di cui all'art. 7, legge 1o
marzo 1986, n. 64".
Note all'art. 20, comma 5:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante:
"Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214,
supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 2, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge
prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 20, commi 6 e 7:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Nota all'art. 20, comma 8:
- La legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, recante: "Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato
in materia di bilancio", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 agosto 1978,
n. 233. Il testo del comma 3, lettera d), dell'art. 11 e' il seguente:
"3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di
delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente
norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel
bilancio pluriennale e in particolare:
a)-c) omissis;
d) la determinazione, in apposita tabella, della quota
daiscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per
le leggi di spesa permanente, di natura correntee in conto capitale, la cui
quantificazione e' rinviata alla leggefinanziaria".
Note all'art. 21, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 15
marzo 1997, n. 59, e' il seguente:
"1. Al fine della realizzazione della rete unitaria
delle pubbliche amministrazioni, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione e' incaricata, per soddisfare esigenze di coordinamento, qualificata
competenza e indipendenza di giudizio, di stipulare, nel rispetto delle vigenti norme in
materia di scelta del contraente, uno o piu' contratti-quadro con cui i prestatori dei
servizi e delle forniture relativi al trasporto dei dati e all'interoperabilita' si
impegnano a contrarre con le singo!e amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. Le
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.
39, in relazione alle proprie esigenze, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei
predetti contratti-quadro. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica amministrazione e, ove previsto, del Consiglio di Stato.
Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facolta' di stipulare gli atti esecutivi di cui
al presente comma.".
- Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 281 del 1997:
"Art. 6 (Scambio di dati e informazioni). - 1. La
Conferenza Stato-regioni favorisce l'interscambio di dati ed informazioni sull'attivita'
posta in essere dalle amministrazioni centrali, regionali e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
2. La Conferenza Stato-regioni approva protocolli di intesa
tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai fini della
costituzione di banche dati sulle rispettive attivita', accessibili sia dallo Stato che
dalle regioni e dalle province autonome. Le norme tecniche ed i criteri di sicurezza per
l'accesso ai dati ed alle informazioni sono stabiliti di intesa con l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. I protocolli di intesa di cui al comma 2 prevedono,
altresi', le modalita' con le quali le regioni e le province autonome si avvalgono della
rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei servizi di trasporto e di
interoperabilita' messi a disposizione dai gestori, alle condizioni contrattuali previste
ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59".
Nota all'art. 22, comma 2, lettera e):
- Il regio decreto-legge 8 maggio 1927, n. 798, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838 e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, recante:
"Norme sull'assistenza degli illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1927, n. 126.
Nota all'art. 22, comma 2, lettera f):
- Per il testo dell'art. 3, comma 3, della citata legge n.
104 del 1992, si veda in nota all'art. 14, comma 1.
- Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 104 del 1992,
e' il seguente:
"Art. 10 (Interventi a favore di persone con handicap
in situazione di gravita'). - 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province,
le loro unioni, le comunita' montane e le unita' sanitarie locali, nell'ambito delle
competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n.
142, possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque
il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalita' stabilite dalla
presente legge e nel rispetto delle priorita' degli interventi di cui alla legge 4 maggio
1983, n. 184, comunita'-alloggio e centri socio-riabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravita'.
1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono organizzare
servizi e prestazioni per la tutela e l'integrazione sociale dei soggetti dei cui al
presente articolo per i quali venga meno il sostegno del nucleo familiare.
2. Le strutture di cui alla lettera l) e le attivita' di
cui alla lettera m) del comma 1 dell'art. 8 sono realizzate d'intesa con il gruppo di
lavoro per l'integrazione scolastica di cui all'art. 15 e con gli organi collegiali della
scuola.
3. Gli enti di cui al comma 1 possono contribuire, mediante
appositi finanziamenti, previo parere della regione sulla congruita' dell'iniziativa
rispetto ai programmi regionali, alla realizzazione e al sostegno di comunita'-alloggio e
centri socio-riabilitativi per persone handicappate in situazione di gravita', promossi da
enti, associazioni, fondazioni, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB),
societa' cooperative e organizzazioni di volontariato iscritte negli albi regionali.
4. Gli interventi di cui ai commi 1 e 3 del presente
articolo possono essere realizzati anche mediante le convenzioni di cui all'art. 38.
5. Per la collocazione topografica, l'organizzazione e il
funzionamento, le comunita'-alloggio e i centri socio-riabilitativi devono essere idonei a
perseguire una costante socializzazione dei soggetti ospiti, anche mediante iniziative
dirette a coinvolgere i servizi pubblici e il volontariato.
6. L'approvazione dei progetti edilizi presentati da
soggetti pubblici o privati concernenti immobili da destinare alle comunita'-alloggio ed
ai centri socio-riabilitativi di cui ai commi 1 e 3, con vincolo di destinazione almeno
ventennale all'uso effettivo dell'immobile per gli scopi di cui alla presente legge, ove
localizzati in aree vincolate o a diversa specifica destinazione, fatte salve le norme
previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni, e dal
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, costituisce variante del piano regolatore. Il venir meno dell'uso effettivo
per gli scopi di cui alla presente legge prima del ventesimo anno comporta il ripristino
della originaria destinazione urbanistica dell'area.".
Note all'art. 22, comma 3:
- La legge 4 maggio 1983, n. 184, recante: "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 17 maggio 1983, n. 133, supplemento ordinario.
- La legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: "Ratifica
ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre
1989", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 giugno 1991, n. 135,
supplemento ordinario.
- La legge 15 febbraio 1996, n. 66, recante: "Norme
contro la violenza sessuale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 febbraio
1996, n. 42.
- Per il titolo della legge n. 285 del 1997, si veda in
nota all'art. 16, comma 3, lettera a).
- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, recante
"Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio
nazionale per l'infanzia", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre
1997, n. 302.
- La legge 3 agosto 1998, n. 296, recante:
"Disposizioni concernenti gli organismi internazionai e istituti italiani di cultura
all'estero", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1998, n. 193.
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante:
"Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 12 gennaio 1999, n. 8.
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 286 del
1998, si veda in nota all'art. 2, comma 1.
- Il decreto deI Presidente della Repubblica 22 settembre
1988, n. 448, recante: "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico
di imputati minorenni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 1988,
n. 250, supplemento ordinario.
- Per il titolo della citata legge n. 104 del 1992, si veda
in nota all'art. 14, comma 1.
Note all'art. 23, comma 1:
- Il decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, recante:
"Disciplina dell'introduzione n via sperimentale, in
talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'art. 59, commi
47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 20 luglio 1998, n. 167. Il testo dell'art. 15 e' il seguente:
"Art. 15 (Relazione al Parlamento). - 1. Il Ministro
per la solidarieta' sociale, entro il 30 giugno 2001, sentita la Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni
sindacali, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della sperimentazione e
sui risultati conseguiti".
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
- Per il testo dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n.
153, si veda in nota all'art. 2, comma 2.
Nota all'art. 23, comma 2:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 237 del
1998, si veda in nota all'art. 23, comma 1.
Note all'art. 24, comma 1:
- La legge 10 febbraio 1962, n. 66, recante: "Nuove
disposizioni relative all'Opera nazionale per i ciechi civili", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 7 marzo 1962, n. 61.
- La legge 26 maggio 1970, n. 381, recante: "Aumento
del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e
l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156.
- La legge 27 maggio 1970, n. 382, recante:
"Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1970, n. 156.
- La legge 30 marzo. 1971, n. 118, recante
"Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in
favore dei mutilati ed invalidi civili", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2
aprile 1971, n. 82.
- La legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante:
"Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1980, n. 44.
Note all'art. 24, comma 1, lettera a):
- Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante:
"Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli
occupazionali", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 1984, n. 299, e
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, legge 19 dicembre 1984, n. 863
(Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1984, n. 351).
- La legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante:
"Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica
1991-93", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1990, n. 303.
- Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di
fiscalizzazione degli oneri sociali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio
1994, n. 116, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 19
luglio 1994, n. 451 (Gazzetta Ufficiale 19 luglio 1994, n. 167).
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, recante:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 26 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel
Mezzogiorno", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 1997, n. 199.
Nota all'art. 24, comma 1, lettera c):
- Il testo dell'art. 1, comma 1, secondo periodo, del
citato decreto legislativo n. 109 del 1998 e' il seguente:
"Prestazioni sociali agevolate.
1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni
e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, il
presente decreto individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o
assistenziali non destinati alla generalita' dei soggetti o comunque collegati nella
misura o nel costo a determinate situazioni economiche. Ai fini di tale sperimentazione le
disposizioni del presente decreto si applicano alle prestazioni o servizi sociali e
assistenziali, con esclusione della integrazione al minimo, della maggiorazione sociale
delle pensioni, dell'assegno e della pensione sociale e di ogni altra prestazione
previdenziale, nonche' della pensione e assegno di invalidita' civile e delle indennita'
di accompagnamento e assimilate".
Note all'art. 24, comma 1, lettera h):
- Il testo dell'art. 4 della citata legge n. 104 del 1992
e' il seguente:
"Art. 4 (Accertamento dell'handicap). - 1. Gli
accertamenti relativi alla minorazione, alle difficolta', alla necessita' dell'intervento
assistenziale permanente e alla capacita' complessiva individuale residua, di cui all'art.
3, sono effettuati dalle unita' sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui
all'art. 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale
e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unita' sanitarie
locali".
- Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 157, recante:
"Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma
3, lettera d), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle
attivita' di controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidita' e
inabilita'", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 giugno 1997, n. 137.
Note all'art. 24, comma 2:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
- Per il testo dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), della
citata legge n. 476 del 1987 e successive modificazioni, si veda in note all'art. 18,
comma 2.
Note all'art. 25, comma 1:
- Per il titolo del citato decreto legislativo n. 109 del
1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, recante:
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei
soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 23 maggio 2000, n. 118, si veda in nota all'art. 18, comma 3, lettera g).
Note all'art. 26, comma 1:
- Il testo dell'art. 9 del citato decreto legislativo n.
502 del 1992 e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 9 (Fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale). - 1. Al fine di favorire l'erogazione di forme di assistenza sanitaria
integrative rispetto a quelle assicurate dal Servizio sanitario nazionale e, con queste
comunque direttamente integrate, possono essere istituiti fondi integrativi finalizzati a
potenziare l'erogazione di trattamenti e prestazioni non comprese nei livelli uniformi ed
essenziali di assistenza di cui all'art. 1, definiti dal Piano sanitario nazionale e dai
relativi provvedimenti attuativi.
2. La denominazione dei fondi di cui al presente articolo
deve contenere l'indicazione "Fondo integrativo del Servizio sanitario nazionale .
Tale denominazione non puo' essere utilizzata con riferimento a fondi istituiti per
finalita' diverse.
3. Tutti i soggetti pubblici e privati che istituiscono
fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare politiche di
non selezione dei rischi.
Le fonti istitutive dei fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale sono le seguenti:
a) contratti e accordi collettivi, anche aziendali;
b) accordi tra lavoratori autonomi o fra liberi
professionisti, promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo almeno
provinciale;
c) regolamenti di regioni, enti territoriali ed enti
locali;
d) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da organizzazioni non lucrative di cui all'art. 1, comma 16,
operanti nei settori dell'assistenza socio-sanitaria o dell'assistenza sanitaria;
e) deliberazioni assunte, nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, da societa' di mutuo soccorso riconosciute;
f) atti assunti da altri soggetti pubblici e privati, a
condizione che contengano l'esplicita assunzione dell'obbligo di non adottare strategie e
comportamenti di selezione dei rischi o di discriminazione nei confronti di particolari
gruppi di soggetti.
4. L'ambito di applicazione dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' rappresentato da:
a) prestazioni aggiuntive, non comprese nei livelli
essenziali e uniformi di assistenza e con questi comunque integrate, erogate da
professionisti e da strutture accreditati;
b) prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
comprese nei livelli uniformi ed essenziali d assistenza, per la sola quota posta a carico
dell'assistito, inclusi gli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di
libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta
dell'assistito di cui all'art. 1, comma 15, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
c) prestazioni socio-sanitarie erogate in strutture
accreditate residenziali e semiresidenziali o in forma domiciliare, per la quota posta a
carico dell'assistito.
5. Fra le prestazioni di cui al comma 4, lettera a), sono
comprese:
a) le prestazioni di medicina non convenzionale, ancorche'
erogate da strutture non accreditate;
b) le cure termali, limitatamente alle prestazioni non a
carico del Servizio sanitario nazionale;
c) l'assistenza odontoiatrica, limitatamente alle
prestazioni non a carico del Servizio sanitario nazionale e comunque con l'esclusione dei
programmi di tutela della salute odontoiatrica nell'eta' evolutiva e dell'assistenza
odontoiatrica e protesica a determinate categorie di soggetti in condizioni di particolare
vulnerabilita'.
6. Con decreto del Ministro della sanita', previo parere
della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disciplina
del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, sono individuate le prestazioni relative
alle lettere a), b) e c), del comma 5, nonche' quelle ricomprese nella lettera c), del
comma 4, le quali, in via di prima applicazione, possono essere poste a carico dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale.
7. I fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale
sono autogestiti. Essi possono essere affidati in gestione mediante convenzione, da
stipulare con istituzioni pubbliche e private che operano nel settore sanitario o
sociosanitario da almeno cinque anni, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro della sanita', da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, in forma singola
o associata, possono partecipare alla gestione dei fondi di cui al presente articolo.
8. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
disciplina del trattamento fiscale ai sensi del comma 10, e' emanato, su proposta del
Ministro della sanita', ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, il regolamento contenente le disposizioni relative all'ordinamento dei fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale. Detto regolamento disciplina:
a) le modalita' di costituzione e di scioglimento;
b) la composizione degli organi di amministrazione e di
controllo;
c) le forme e le modalita' di contribuzione;
d) i soggetti destinatari dell'assistenza;
e) il trattamento e le garanzie riservate al singolo
sottoscrittore e al suo nucleo familiare;
f) le cause di decadenza della qualificazione di fondo
integrativo del Servizio sanitario nazionale.
9. La vigilanza sull'attivita' dei fondi integrativi del
Servizio sanitario nazionale e' disciplinata dall'art. 122 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. Presso il Ministero della sanita', senza oneri a carico dello Stato,
sono istituiti: l'anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale, alla
quale debbono iscriversi sia i fondi vigilati dallo Stato che quelli sottoposti a
vigilanza regionale; l'osservatorio dei fondi integrativi del Servizio sanitario
nazionale, il cui funzionamento e' disciplinato con il regolamento di cui al comma 8.
10. Le disposizioni del presente articolo acquistano
efficacia al momento dell'entrata in vigore della disciplina del trattamento fiscale dei
fondi ivi previsti, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n.
133".
Nota all'art. 28, comma 3:
- Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo
n. 281 del 1997, si veda in nota all'art. 9, comma 2.
Note all'art. 29, comma 1:
- Il testo dell'art. 12, comma 1, lettera c), della citata
legge n. 59 del 1997 e' il seguente:
"1. Nell'attuazione della delega di cui alla lettera
a), del comma 1 dell'art. 11, il Governo si atterra', oltreche' ai principi generali
desumibili dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a) Omissis;
b) Omissis;
c) garantire al personale inquadrato ai sensi della legge
23 agosto 1988, n. 400, il diritto di opzione tra il permanere nei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei Ministri e il transitare nei ruoli dell'amministrazione cui saranno
trasferite le competenze".
- Il testo dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, e' il seguente:
"Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di
personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione
del part-time) - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le
risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita'
finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono
tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita'
di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.
2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il
numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee,
secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello
stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla
data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero
delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene
assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore
all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre
1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento
rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere
realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in
servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli
anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68.
Nell'ambito della programmazione e delle procedure di
autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in
servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi
espletati alla data del 30 settembre 1999.
2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle
percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle
assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno
precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro
il primo bimestre di ogni anno.
3. Per consentire lo sviluppo dei processi di
riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma
amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del
personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri
per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto
conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'.
In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri
determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al
comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni
dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di
personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere
disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme
speciali o derogatorie.
3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina
autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le
nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e
termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel
comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle
amministrazioni per i pieno adempimento dei compiti istituzionali.
3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi
di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate,
le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione
illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso,
finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di
semplificazione e di funzionalita' rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico
riferimento., eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire
all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai
fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria e'
diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e
l'impraticabilita' di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilita' o
all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche
ad ordinamento autonomo, nonche' per gli enti pubblici non economici con organico
superiore a duecento unita', i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una
apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione
della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo,
di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n 29 e successive
modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne
accertano, congiuntamente, la compatibilita' economico-finanziaria, ai sensi dell'art.
45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica puo' procedere alla stipula del
contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti
riprendono le trattative.
4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a
3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita'
di cui ai commi da 5 a 15.
5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo
dell'amministrazione finanziaria si provvede con criteri e le modalita' di cui al comma 8
all'assunzione di 2.400 unita' di personale.
6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro
e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al
servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita'
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a
destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo.
7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e
le modatita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito
regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle
direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e
modalita':
a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di
Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
Ministero delle finanze;
b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima
qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base
della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede
nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel
territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali
di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due
qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere
direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere
direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;
c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata
su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura
generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita'
specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e
finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere
un colloquio interdisciplinare;
d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente
nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;
e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura
concorsuale.
9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le
disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in
materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa
legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2
dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del
Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2,
lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree
funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede
regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono
inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale
destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari
gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale
e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo.
11 . Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al
com-ma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle
qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al
personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo
separatamente per i singoli ruoli.
12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, e' sostituito dal seguente: "47. Per la copertura dei posti vacanti le
graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del servizio sanitario nazionale,
approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1998".
13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi
dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro
approvazione.
14. Per far fronte alle esigenze connesse con la
salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il
Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi
1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600
unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili
professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni
sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova
attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento
del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le
professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile,
informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I
candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a
sostenere un colloquio interdisciplinare.
Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per
almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6
del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel
limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato
di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla
rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a
seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle
stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente
comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.
16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono
subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie
siano state approvate a decorrere dal lo gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1,
comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni ci cui
all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12,
com-ma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni
superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.
18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma
3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale
da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie
contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' comunque essere inferiore al 50
per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una
quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti,
le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con
contratto a tempo parziale.
L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire
purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a
tempo parziale .
18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto
alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo
criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
19. Le regioni, le province autonome di Trento e di
Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le
aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca
adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione
programmata delle spese di personale.
20. Gli enti pubblici non economici adottano le
determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando,
ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il
personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica
anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.
20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai
commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di
cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante
l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali
flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione
e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per
le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione
del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a
duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43,
comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la
medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli
enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una
percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione
annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite .
21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente
articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da
altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n.
59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra
disposizione, ad avvalersi, per non piu' di un triennio, di un contingente integrativo di
personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta
unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e
5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si
applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127. Il personale ai cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale
delle amministrazioni o degi enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di
tali amministrazioni o enti. Al personale ai cui al presente comma sono attribuiti
l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti a personale di ruolo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, se piu' favorevoli. Il servizio prestato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e' valutabile ai fini della progressione della
carriera e dei concorsi.
23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le
parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1998". Al comma 18, dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato
dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole "31
dicembre 1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1998".
L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla
citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2
e 3 del presente articolo.
24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 l'entita' complessiva di giovani iscritti alle liste
di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964,
n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, e'
incrementato di 3.000 unita', da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri
ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.
A decorrere dall'anno 1999 e' disposto un ulteriore incremento di 2.000 unita' da
assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed
autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.
25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto
di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni
caso che cio' non si ripercuota negativamente sia la funzionalita' degli enti pubblici con
un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la
contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al
raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti
contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in
favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente
proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere
emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In
mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata
esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in
palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in
concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di
appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica.
26. Le domande di trasformazione di rapporto di lavoro da
tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al
comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente.
27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano
al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente
disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.
28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce
avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.
Note all'art. 30, comma 1:
- Il testo dell'art. 72 della citata legge n. 6972 del
1890, e' il seguente:
"Art. 72. Nei casi in cui il titolo all'assistenza ed
al soccorso per parte delle Congregazioni di carita' e delle altre istituzioni di un
comune o di una frazione di esso dipenda dalla condizione del domicilio o della
appartenenza al comune, questa condizione si considera adempiuta quando il povero si trovi
in una delle seguenti condizioni, la cui prevalenza e' determinata dall'ordine numerico:
1) che abbia per piu' di cinque anni dimorato in un comune,
senza notevoli interruzioni;
2) ovvero che sia nato nel comune, senza riguardo alla
legittimita' della nascita;
3) ovvero che, essendo cittadino nato all'estero, abbia, a
temine del codice civile, domicilio nel comune.
Il domicilio di soccorso, una volta acquistato secondo le
norme di cui al n. 1, non si perde se non con l'acquisto del domicilio di soccorso, in
comune diverso".
- Il testo dell'art. 59, comma 45, della citata legge n.
449 del 1997, e' il seguente:
"45. In attesa dell'entrata in vigore della legge
generale di riforma dell'assistenza, le finalita' del Fondo di cui al comma 44, sono le
seguenti:
a) la promozione di interventi per la realizzazione di
standard essenziali ed uniformi di prestazioni sociali su tutto il territorio dello Stato
concernenti i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la condizione degli anziani,
l'integrazione e l'autonomia dei portatori di handicap, il sostegno alle famiglie, la
prevenzione ed il trattamento delle tossicodipendenze, l'inserimento e l'integrazione dei
cittadini stranieri;
b) il sostegno a progetti sperimentali attivati dalle
regioni e dagli enti locali;
c) la promozione di azioni concentrate ai livelli
nazionale, regionale e locale per la realizzazione di interventi finanziati dal Fondo
sociale europeo;
d) la sperimentazione di misure di contrasto delle
poverta';
e) la promozione di azioni per lo sviluppo delle politiche
sociali da parte di enti, associazioni ed organismi operanti nell'ambito del volontariato
e del terzo settore".
Note all'art. 30, comma 2:
- Per il titolo della legge n. 6972 del 1890, si veda in
nota all'art. 10, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 66 del 1962, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 381 del 1970, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 382 del 1970, si veda
in nota all'art. 24, comma 1 .
- Per il titolo della citata legge n. 118 del 1971, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.
- Per il titolo della citata legge n. 18 del 1980, si veda
in nota all'art. 24, comma 1.