PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
AVVISO 6 novembre 2000, n.2
Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale.
Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente
avviso per la presentazione e la selezione dei progetti:
1. Premessa.
Con il presente avviso si intende dare attuazione a
programmi di protezione sociale nell'ambito dei programmi di assistenza ed integrazione
sociale previsti dall'art. 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione
del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n.394. A tal fine la commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2,
del regolamento di attuazione del testo unico predetto, nominata con decreto del Ministro
per le pari opportunita' in data 11 novembre 1999, valutera', sulla base dei criteri e
delle modalita' previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 291 del 13 dicembre 1999, i progetti rivolti
specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione allo straniero.
2. Obiettivi.
Costituiscono oggetto del presente avviso i programmi
finalizzati alla realizzazione di misure di accoglienza, inserimento socialelavorativo,
formazione, orientamento, informazione, destinati a stranieri che si trovano nelle
situazioni di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, in particolare donne e minori,
che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico
di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
Essi si articolano in progetti territoriali gestiti da
regioni, province, comuni, comunita' montane e loro consorzi o da soggetti privati
convenzionati con l'ente territoriale, iscritti nell'apposita sezione del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui
all'art. 52, comma 1, lettera c, del regolamento di attuazione del testo unico gia'
menzionato secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate.
3. Risorse programmate.
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al
presente avviso e' di lire 7 miliardi e 500 milioni a valere sulle risorse assegnate al
Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico
indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico gia'
menzionato.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
il 70% del totale della spesa a valere sulle risorse
statali;
il 30% del totale della spesa a valere sulle risorse
dell'ente territoriale relative all'assistenza.
4. Destinatari.
Sono destinatari dei progetti:
persone straniere che si trovano nelle situazioni di cui
all'art. 18 del testo unico sopra citato, in particolare donne e minori, vittime di
soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento sessuale.
5. Proponenti.
Per proponente si intende:
il soggetto che presenta il progetto e lo realizza, se
ammesso al finanziamento. I proponenti sono responsabili della realizzazione dei progetti
presentati. Ove parte della loro attuazione venga affidata a soggetti terzi, essi ne
rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste. Nel
progetto dovranno preferibilmente essere indicati i soggetti attuatori.
Possono presentare progetti:
regioni, province, comuni, comunita' montane e loro
consorzi;
soggetti privati iscritti nell'apposita sezione del
registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore degli immigrati
di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione del testo unico
gia' citato.
6. Durata dei progetti.
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla
valutazione progetti di durata massima annuale.
I progetti dovranno essere comunque conclusi entro dodici
mesi dalla data del decreto di ammissione al finanziamento.
7. Documentazione richiesta per la presentazione dei
progetti.
La presentazione dei progetti deve essere corredata da:
a) una relazione esplicativa concernente la tipologia e la
natura del programma di protezione sociale che individui obiettivi, articolazione in fasi
del percorso progettuale e metodologie utilizzate;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni
da perseguire specificando analiticamente la tipologia di costo (personale, attrezzature,
strutture materiale di consumo, utenze, spese amministrative, misure di sostegno, misure
di accompagnamento) e la partecipazione al finanziamento da parte di un ente territoriale
nella misura indicata dall'art. 25 del regolamento di attuazione del testo unico gia'
citato;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla
natura ed alle caratteristiche del soggetto proponente, nonche' del soggetto attuatore se
diverso dal proponente. Esperienze maturate dal soggetto proponente, nonche' dal soggetto
attuatore;
d) un formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dal legale rappresentante del soggetto proponente;
e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente territoriale che il progetto presentato sia beneficiario del co-finanziamento di
cui all'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
f) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai
sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 2, attestante l'avvenuta iscrizione
nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita'
a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera c), del regolamento
di attuazione del testo unico gia' menzionato.
8. Assistenza tecnica per la definizione delle domande.
Per avere informazioni sul presente avviso e sulle
procedure di presentazione dei progetti, i soggetti interessati potranno contattare la
segreteria tecnica della commissione interministeriale di cui in premessa. Tel.
06/67795348 - fax 06/67795110.
9. Procedure di selezione.
9.1 Ammissibilita' dei progetti
L'ammissibilita' dei progetti viene riscontrata
preventivamente alla valutazione.
Non sono ammessi i progetti:
inviati o consegnati al Dipartimento oltre i termini
previsti dal presente avviso;
privi della domanda firmata dal legale rappresentante del
soggetto proponente;
privi del formulario allegato al presente avviso;
privi dell'indicazione del co-finanziamento nella misura
del 30% a valere sulle risorse dell'ente territoriale relativi all'assistenza;
il cui proponente e responsabile del progetto non rientri
tra quelli indicati al punto 5 del presente avviso.
9.2 Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' svolta dalla commissione
interministeriale istituita con decreto del Ministro per le pari opportunita' in data 11
novembre 1999.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti
tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti
indicatori e criteri:
esperienza e capacita' organizzativa del proponente;
articolazione e consistenza delle strutture logistiche di
accoglienza;
previsione di forme di partenariato o di collaborazione
istituzionale con altri soggetti che operano nella materia;
capacita' di collegamento in rete, anche con altri
programmi di protezione sociale;
cantierabilita' dell'intervento;
localizzazione del progetto in zone a piu' alta diffusione
del fenomeno;
assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o
private in grado di fornire analoghe prestazioni assistenziali;
carattere innovativo dell'intervento;
qualita' dei percorsi formativi, ove previsti, e loro
coerenza con le opportunita' di inserimento sociale-lavorativo;
capacita' di assicurare un effettivo inserimento lavorativo
dei destinatari dell'intervento;
caratteristiche delle azioni integrate;
competenze specialistiche per particolari segmenti di
utenza;
ottimale rapporto costi/benefici.
La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro
novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione.
10. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e
ammissibilita' delle spese.
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le
spese ammissibili sono precisati nell'apposita convenzione che verra' stipulata tra l'ente
proponente e il Dipartimento per le pari opportunita'. Le attivita' dovranno avere inizio
entro trenta giorni dalla firma della convenzione di cui sopra.
Per i soggetti privati ammessi a finanziamento la validita'
della convenzione di cui al precedente punto 1 e' subordinata alla sussistenza e
produzione di atto idoneo rilasciato dall'ente territoriale competente per la gestione del
co-finanziamento del progetto.
11. Soggetti attuatori.
Laddove l'attuazione del progetto venga affidata a soggetti
terzi, questi ultimi debbono comunque essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 52,
comma 1, lettera c), del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato alla data
di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso.
12. Modalita' e termini di presentazione della domanda.
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti
relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base
delle indicazioni contenute nel presente avviso e del formulario allegato.
Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto
proponente, dovranno essere presentate secondo le modalita' indicate al paragrafo 7.
Le buste contenenti le proposte, con indicazione del
riferimento in calce a destra "Progetti di protezione sociale - Art. 18 testo unico
sull'immigrazione", dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunita' -
Segreteria tecnica - Commissione interministeriale tratta - I piano, via del Giardino
Theodoli n. 66 - 00186 Roma, entro le ore 20 del 12 dicembre 2000. La consegna a mano
potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10 alle ore 13,30 e nei giorni di
martedi' e giovedi' dalle ore 16 alle ore 20 presso il Dipartimento per le pari
opportunita', servizio per le politiche economiche e sociali, via del Giardino Theodoli
66, I piano, stanza 105.
Le domande pervenute successivamente al termine indicato,
anche se inviate entro il termine suddetto, non saranno tenute in considerazione.