- IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
-
- Visto l'art. 15 comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59,
e successive modificazioni ed integrazioni;
-
- Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e successive modificazioni ed integrazioni;
-
- Visti gli articoli 4, 6 e 17 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
-
- Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni;
-
- Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;
-
- Visto l'art. 1, lettera h), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega di funzioni in materia di
innovazione tecnologica e dei sistemi informatici e telefonici al Ministro per la funzione
pubblica sen. prof. Franco Bassanini;
-
- Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
-
- Decreta:
-
-
- Titolo I
- Ambito di applicazione, definizioni ed obiettivi di
adeguamento delle pubbliche amministrazioni
-
- Art. 1.
- Ambito di applicazione
- 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di
protocollo, di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 428, nonche' il formato e la struttura delle informazioni associate al
documento informatico, di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.
- 2. Il presente decreto stabilisce altresi' le regole
tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di
registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei
flussi documentali, di cui all'art.
- 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 428.
-
- Art. 2.
- Definizioni
- 1. Ai fini del presente decreto si intendono per:
- a) "decreto del Presidente della Repubblica n.
428/1998", il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;
- b) "decreto n. 29/1993", il decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) "legge n. 127/1997", la legge 15 maggio 1997,
n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) "decreto del Presidente della Repubblica n.
513/1997", il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
- e) "delibera AIPA 24/98", la deliberazione 30
luglio 1998, n. 24, dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione
recante regole tecniche per l'uso di supporti ottici;
- f) "funzionalita' minima", la componente del
sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni
minime di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
- g) "funzionalita' aggiuntive", le ulteriori
componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi
documentali, alla conservazione dei documenti nonche' alla accessibilita' delle
informazioni;
- h) "sistema di classificazione", lo strumento che
permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento
alle funzioni e alle attivita' dell'amministrazione interessata;
- i) "funzionalita' interoperative", le componenti
del sistema finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 428/1998;
- l) "sessione di registrazione", ogni attivita' di
assegnazione delle informazioni nella operazione di registrazione di protocollo effettuata
secondo le modalita' previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 428/1998;
- m) "responsabile del servizio", il responsabile
del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 428/1998;
- n) "area organizzativa omogenea", un insieme di
funzioni e di strutture, individuate dall'amministrazione, che opera su tematiche omogenee
e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;
- o) "ufficio utente" di una area organizzativa
omogenea, un ufficio dell'area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal
sistema di protocollo informatico.
-
- Art. 3.
- Obiettivi di adeguamento delle pubbliche
amministrazioni
- 1. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n.
29/1993 perseguono, ciascuna nell'ambito del proprio ordinamento, nel tempo tecnico
necessario, e comunque entro i termini indicati dall'art. 21 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 428/1998, i seguenti obiettivi di adeguamento organizzativo e
funzionale:
- a) l'individuazione delle aree organizzative omogenee e dei
relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 428/1998;
- b) la nomina del responsabile del servizio per la tenuta
del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai
sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, e
conseguentemente la nomina di un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento
del primo su proposta del medesimo;
- c) l'adozione, dopo la nomina del responsabile del servizio
e sulla sua proposta, del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto;
- d) la definizione, su indicazione del responsabile del
servizio, dei tempi, delle modalita' e delle misure organizzative e tecniche finalizzate
alla eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei
protocolli di telefax, e, piu' in generale, dei protocolli diversi dal protocollo
informatico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.
-
- Art. 4.
- Obiettivi e compiti particolari del responsabile
del servizio
- 1. In attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 428/1998, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993
provvedono a definire le attribuzioni del responsabile del servizio in modo da
assicurargli, in particolare, il compito di:
- a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui
all'art. 5 del presente decreto, che deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni
di cui al decreto n. 29/1993 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del presente
decreto;
- b) proporre i tempi, le modalita' e le misure organizzative
e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto;
- c) predisporre il piano per la sicurezza informatica
relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso,
alla conservazione dei documenti informatici d'intesa con il responsabile dei sistemi
informativi automatizzati e con il responsabile della sicurezza dei dati personali di cui
alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel
rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento di attuazione emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, in attuazione
dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 675/1996.
-
- Art. 5.
- Manuale di gestione
- 1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione e
di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del
servizio.
- 2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare:
- a) la pianificazione, le modalita' e le misure di cui
all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto;
- b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui
all'art. 4, comma 4, del presente decreto;
- c) le modalita' di utilizzo di strumenti informatici per lo
scambio di documenti all'interno ed all'esterno dell'area organizzativa omogenea;
- d) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti
ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti
secondo particolari modalita' di trasmissione, tra i quali, in particolare, documenti
informatici di fatto pervenuti per canali diversi da quelli previsti dall'art. 15 del
presente decreto, nonche' fax, raccomandata, assicurata;
- e) l'indicazione delle regole di smistamento ed
assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore eventuale
inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione e/o
verso altre amministrazioni;
- f) l'indicazione delle unita' organizzative responsabili
delle attivita' di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti
all'interno dell'area organizzativa omogenea;
- g) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di
protocollo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
428/1998;
- h) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione
particolare e le relative modalita' di trattamento;
- i) il sistema di classificazione, con l'indicazione delle
modalita' di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e
alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all'uso di supporti
sostitutivi;
- l) le modalita' di produzione e di conservazione delle
registrazioni di protocollo informatico ed in particolare l'indicazione delle soluzioni
tecnologiche ed organizzative adottate per garantire la non modificabilita' della
registrazione di protocollo, la contemporaneita' della stessa con l'operazione di
segnatura ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998,
nonche' le modalita' di registrazione delle informazioni annullate o modificate
nell'ambito di ogni sessione di attivita' di registrazione;
- m) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di
protocollo informatico con particolare riferimento alle modalita' di utilizzo;
- n) i criteri e le modalita' per il rilascio delle
abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;
- o) le modalita' di utilizzo del registro di emergenza ai
sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, inclusa la
funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.
- 3. Il manuale di gestione e' reso pubblico dalle pubbliche
amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 secondo le modalita' previste dai singoli
ordinamenti. Esso puo' altresi' essere reso accessibile al pubblico per via telematica
ovvero su supporto informatico o cartaceo.
-
- Titolo II
- Il sistema di protocollo informatico
-
- Art. 6.
- Funzionalita'
- 1. Il sistema di protocollo informatico comprende almeno la
"funzionalita' minima".
- 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n.
29/1993 valutano l'opportunita' di acquisire o realizzare le funzionalita' aggiuntive
sulla base del rapporto tra costi e benefici nell'ambito dei propri obiettivi di
miglioramento dei servizi e di efficienza operativa.
- 3. Le funzionalita' aggiuntive condividono con la
funzionalita' minima almeno i dati identificativi dei documenti.
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- Art. 7.
- Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di
protocollo informatico
- 1. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui viene
realizzato il sistema di protocollo informatico, deve assicurare:
- a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli
utenti;
- b) la protezione delle informazioni relative a ciascun
utente nei confronti degli altri;
- c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli
utenti abilitati;
- d) la registrazione delle attivita' rilevanti ai fini della
sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne la identificazione.
- 2. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il
controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo
di utenti.
- 3. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il
tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e
l'individuazione del suo autore.
- 4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera d), e 3 del
presente articolo devono essere protette da modifiche non autorizzate.
- 5. Al fine di garantire la non modificabilita' delle
operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno
al termine della giornata lavorativa, deve essere riversato su supporti informatici non
riscrivibili e deve essere conservato da soggetto diverso dal responsabile del servizio
appositamente nominato da ciascuna amministrazione.
- 6. L'autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione compila e mantiene aggiornata la lista dei sistemi operativi disponibili
commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza e la rende pubblica sul
proprio sito internet.
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- Art. 8.
- Annullamento delle informazioni registrate in forma
non modificabile
- 1. Fra le informazioni generate o assegnate automaticamente
dal sistema e registrate in forma non modificabile l'annullamento anche di una sola di
esse determina l'automatico e contestuale annullamento della intera registrazione di
protocollo.
- 2. Delle altre informazioni, registrate in forma non
modificabile, l'annullamento anche di un solo campo, che si rendesse necessario per
correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la
rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo
permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore
della modifica; cosi' analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi
risultare errato.
- 3. Le informazioni originarie, successivamente annullate,
vengono memorizzate secondo le modalita' specificate nell'art. 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 428/1998.
-
- Art. 9.
- Formato della segnatura di protocollo
- 1. Le informazioni apposte o associate al documento
mediante l'operazione di segnatura di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 428/1998 sono espresse nel seguente formato:
- a) codice identificativo dell'amministrazione;
- b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
- c) data di protocollo secondo il formato individuato in
base alle previsioni di cui all'art. 18, secondo comma, del presente decreto;
- d) progressivo di protocollo secondo il formato specificato
all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.
-
-
- Titolo III
- Formato e modalita' di trasmissione dei documenti
informatici tra pubbliche amministrazioni
-
- Art. 10.
- Principi generali
- 1. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto n.
29/1993, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione
di protocollo e destinati ad altra amministrazione, adottano i formati e le modalita'
definiti nel presente titolo.
- 2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, primo
comma, del decreto legislativo n. 29/1993, realizzano nei propri sistemi di protocollo
informatico, oltre alla "funzionalita' minima", anche funzionalita'
interoperative che rispondono almeno ai requisiti di accesso di cui all'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.
-
- Art. 11.
- Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree
organizzative omogenee
- 1. Per facilitare la trasmissione dei documenti informatici
tra le amministrazioni e' istituito l'indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree
organizzative omogenee.
- 2. L'indice e' destinato alla conservazione e alla
pubblicazione dei dati di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto relativi alle
pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ed alle loro aree organizzative
omogenee.
- 3. L'indice delle amministrazioni di cui al comma 2 e'
gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in grado di
permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle
amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalita'
compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive
modificazioni o integrazioni.
- 4. Il sistema informatico di cui al comma 3 assicura
altresi' la conservazione dei dati storici relativi alle variazioni intercorse nell'indice
delle amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee, onde consentire il
corretto reperimento delle informazioni associate ad un documento protocollato anche a
seguito delle variazioni intercorse nella struttura delle aree organizzative omogenee
dell'amministrazione mittente o destinataria del documento.
-
- Art. 12.
- Informazioni sulle amministrazioni e le aree
organizzative omogenee
- 1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui al decreto n.
29/1993 che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di
protocollo deve accreditarsi presso l'indice di cui all'art. 11 del presente decreto
fornendo almeno le seguenti informazioni identificative relative all'amministrazione
stessa:
- a) denominazione dell'amministrazione;
- b) codice identificativo proposto per l'amministrazione;
- c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;
- d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee.
- 2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per
ciascuna area organizzativa omogenea:
- a) la denominazione;
- b) il codice identificativo;
- c) la casella di posta elettronica dell'area prevista
dall'art.
- 15, comma 3, del presente decreto;
- d) il nominativo del responsabile del servizio per la
tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;
- e) la data di istituzione;
- f) la eventuale data di soppressione;
- g) l'elenco degli uffici utenti dell'area organizzativa
omogenea.
- 3. Il codice associato a ciascuna area organizzativa
omogenea e' generato ed attribuito autonomamente dalla relativa amministrazione.
-
- Art. 13.
- Codice identificativo dell'amministrazione
- 1. Il codice identificativo dell'amministrazione viene
attribuito a seguito della richiesta di accreditamento dell'amministrazione nell'indice
delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee di cui all'art. 11 del
presente decreto.
- 2. Il codice identificativo dell'amministrazione coincide
con il codice identificativo proposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), qualora
esso risulti univoco.
-
- Art. 14.
- Modalita' di aggiornamento dell'indice delle
amministrazioni
- 1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente
all'indice ogni successiva modifica delle informazioni di cui all'art. 12, del presente
decreto e la data di entrata in vigore delle modifiche.
- 2. Con la stessa tempestivita' ciascuna amministrazione
comunica la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea
specificando tutti i dati previsti dall'art. 12, comma 2, del presente decreto.
- 3. Le amministrazioni possono comunicare ciascuna
variazione nell'insieme delle proprie aree organizzative omogenee di cui ai commi 1 e 2
anche utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico di gestione
dell'indice delle amministrazioni pubbliche.
-
- Art. 15.
- Modalita' di trasmissione e registrazione dei
documenti informatici
- 1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di
protocollo e' effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica
compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822,
RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni.
- 2. Ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto da una
area organizzativa omogenea corrisponde una unica operazione di registrazione di
protocollo. Detta registrazione si puo' riferire sia al corpo del messaggio sia uno o piu'
file ad esso allegati.
- 3. Ciascuna area organizzativa omogenea istituisce una
casella di posta elettronica adibita alla protocollazione dei messaggi ricevuti.
- L'indirizzo di tale casella e' riportato nell'indice delle
amministrazioni pubbliche.
- 4. I messaggi di posta elettronica ricevuti da una
amministrazione che sono soggetti alla registrazione di protocollo, vengono indirizzati,
preferibilmente, alla casella di posta elettronica della area organizzativa omogenea
destinataria del messaggio.
- 5. L'eventuale indicazione dell'ufficio utente, ovvero del
soggetto, destinatario del documento, va riportata nella segnatura di protocollo secondo
le modalita' ed i formati previsti agli articoli 18 e 19 del presente decreto.
- 6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente le
modalita' di inoltro ed assegnazione dei documenti al singolo ufficio utente e le descrive
nel manuale di gestione.
- 7. Qualora un documento informatico pervenga ad un ufficio
utente di una area organizzativa omogenea per canali diversi da quello previsto al comma
1, e' responsabilita' dell'ufficio stabilire, secondo quantoprevisto dal manuale di
gestione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera d), se il documento sia soggetto
alla registrazione di protocollo ovvero a registrazione particolare di cui all'art. 4,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n.
- 428/1998.
- 8. In aggiunta alle modalita' di cui al presente titolo le
amministrazioni possono utilizzare altre modalita' di trasmissione di documenti
informatici purche' descritte nel manuale di gestione.
-
- Art. 16.
- Leggibilita' dei documenti
- 1. Ciascuna amministrazione garantisce la leggibilita' nel
tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti adottando i formati previsti all'art. 6,
comma 1, lettera b), della delibera AIPA n. 24/98 ovvero altri formati non proprietari.
-
- Art. 17.
- Impronta del documento informatico
- 1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di
protocollo dei documenti informatici l'impronta di cui all'art. 4, comma 1, lettera f),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 va calcolata per tutti i file
inclusi nel messaggio di posta elettronica.
- 2. La generazione dell'impronta si effettua impiegando la
funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3,
corrispondente alla funzione SHA-1.
-
- Art. 18.
- Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi
- 1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un
documento trasmesso da una area organizzativa omogenea sono contenuti, un'unica volta
nell'ambito dello stesso messaggio, in un file, conforme alle specifiche dell'Extensible
Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998), compatibile con un file
DTD (Document Type Definition) reso disponibile attraverso il sito internet di cui
all'art. 11, comma 3, del presente decreto. Il file contiene le informazioni minime di cui
al comma 1 del successivo art. 19. Le ulteriori informazioni definite al comma 2 del
predetto articolo sono incluse nello stesso file.
- 2. L'Autorita' per l'informatica definisce ed aggiorna
periodicamente con apposita circolare gli standard, le modalita' di trasmissione, il
formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente
scambiate tra le pubbliche amministrazioni associate ai documenti protocollati; ne cura la
pubblicazione attraverso il proprio sito internet.
- 3. Per l'utilizzo di strumenti di firma digitale o di
tecnologie riferibili alla realizzazione e gestione di una PKI, si applicano le regole di
interoperabilita' definite con la circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000.
-
- Art. 19.
- Informazioni da includere nella segnatura
- 1. Oltre alle informazioni specificate all'art. 9 le
informazioni minime previste comprendono:
- a) l'oggetto;
- b) il mittente;
- c) il destinatario o i destinatari.
- 2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita
da una amministrazione possono essere specificate opzionalmente una o piu' delle seguenti
informazioni:
- a) indicazione della persona o dell'ufficio all'interno
della struttura destinataria a cui si presume verra' affidato il trattamento del
documento;
- b) indice di classificazione;
- c) identificazione degli allegati;
- d) informazioni sul procedimento e sul trattamento.
- 3. Qualora due o piu' amministrazioni stabiliscano di
scambiarsi informazioni non previste tra quelle definite al comma precedente, le stesse
possono estendere il file di cui al comma 1 dell'art. 18, nel rispetto delle indicazioni
tecniche stabilite dall'Autorita' per l'informatica, includendo le informazioni specifiche
stabilite di comune accordo.
-
- Art. 20.
- Realizzazione dell'indice delle amministrazioni
- 1. La realizzazione ed il funzionamento dell'indice di cui
all'art.
- 12 del presente decreto sono affidati al centro tecnico di
cui all'art. 17, comma 19, della legge n. 127/1997.
-
- Art. 21.
- Adeguamento delle regole tecniche
- 1. Le regole tecniche sono adeguate con cadenza almeno
biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per assicurarne
la corrispondenza con le esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche.
- Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
-
- Roma, 31 ottobre 2000
-
- p. Il Presidente: Bassanini