MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 8 novembre 2000
Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con
godimento 1 novembre 1999 e scadenza 1 maggio 2031, diciassettesima e diciottesima
tranche.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n.
526, in virtu' del quale il Ministro del tesoro e' autorizzato, in ogni anno finanziario,
ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del
tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra l'altro, che
con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione o
modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213,
recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in
particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli
strumenti finanziari;
Visto il regolamento per l'ammissione del patrimonio e per
la contabilita' generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 489, recante
l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 2, come sostituito dall'art. 2 della legge 23
ottobre 2000, n. 317, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti
pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto
il 7 novembre 2000, ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a
lire 48.744 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;
Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10
maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre 2000, con i quali e' stata
disposta l'emissione delle prime sedici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con
godimento 1 novembre 1999, e scadenza 1 maggio 2031;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di
mercato, disporre l'emissione di una diciassettesima tranche dei predetti buoni del Tesoro
poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7
agosto 1982, n. 526, e' disposta l'emissione di una diciassettesima tranche dei buoni del
Tesoro poliennali 6%, con godimento 1 novembre 1999, e scadenza 1 maggio 2031, fino
all'importo massimo di nominali 750 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10
marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni
stessi.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto,
restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione
stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.
I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione
ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione e' autorizzato a
fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, terzo comma, del decreto
ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni
di "coupon stripping".
Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.
Art. 2.
Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al
primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalita'
indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le
ore 11 del giorno 15 novembre 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli
articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000.
Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.
Art. 3.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al
precedente articolo avra' inizio il collocamento della diciottesima tranche dei titoli
stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1
del presente decreto;
tale tranche supplementare sara' riservata agli operatori
"specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano
partecipato all'asta della diciassettesima tranche e verra' assegnata con le modalita'
indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto
applicabili; il collocamento della tranche supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente
decreto.
Gli "specialisti" potranno partecipare al
collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del
giorno 16 novembre 2000.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non
verranno prese in considerazione.
L'importo spettante di diritto a ciascuno
"specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore
dei titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei
B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art.
1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.
Delle operazioni di collocamento di cui al presente
articolo verra' redatto apposito verbale.
Art. 4.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel
collocamento supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 17 novembre
2000, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 16
giorni.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in
via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera "Liquidazione
titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato
decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del
controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi sulla base del tasso di
conversione irrevocabile lira/euro di lire 1.936,27, sara' effettuato dalla Banca d'Italia
il medesimo giorno 17 novembre 2000.
A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della
tesoreria provinciale dello Stato, rilascera' separate quietanze di entrata al bilancio
dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1),
art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unita'
previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al
lordo.
Art. 5.
Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal
2001 al 2031, nonche' l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario
2031, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della
spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per gli anni
stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2933 (unita' previsionale di base
3.1.5.3) e 9502 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno
in corso.
Il presente decreto verra' inviato per il visto all'ufficio
centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.