PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
CIRCOLARE 16 novembre 2000, n.14/00
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', nonche' sull'assistenza
a portatori di handicap, legge 8 marzo 2000, n. 53, recante: "Disposizioni per il
sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e
per il coordinamento dei tempi delle citta'".
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Consiglio di Stato
Alla Corte dei conti
All'Avvocatura generale dello Stato
A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale affari
generali e personale
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
A tutte le regioni A tutte le province
A tutti comuni Alla Scuola superiore della pubblica
amministrazione
All'A.R.A.N.
e, per conoscenza:
Alla Presidenza della Repubblica
Ai commissariati di Governo presso le regioni e province
autonome
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Con la legge 8 marzo 2000, n. 53, recante
"Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto
alla cura e alla formazione per il coordinamento dei tempi delle citta'", sono stati
modificati ed aggiornati alcuni degli istituti relativi al sostegno della maternita' e
della paternita' e per l'assistenza a portatori di handicap.
Le disposizioni legislative si pongono come obiettivi
prioritari la promozione di un maggiore equilibrio tra tempi di lavoro, di cura, di
formazione e di relazione, mediante l'istituzione dei congedi dei genitori e l'estensione
delle agevolazioni ai genitori dei soggetti portatori di handicap.
In considerazione della delicatezza della materia trattata
e delle possibili difficolta' applicative della normativa in questione, nonche' delle
problematiche di cui lo scrivente Dipartimento e' stato investito, si e'
avvertital'esigenza di predisporre un documento che abbia funzione esplicativa del vigente
quadro normativo per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le disposizioni della normativa in esame debbono applicarsi
tenendo conto di quanto affermato dall'art. 17, comma 3, del medesimo testo di legge, e
dai principi generali del decreto legislativo n. 29/1993 sul rapporto sussistente fra
legge e contratto, i quali salvaguardano le condizioni di maggior favore gia' disciplinate
dai contratti collettivi nazionali di comparto e rinviano a quelle che saranno
successivamente adottate in sede di contrattazione collettiva.
Per le fattispecie non contemplate dalla presente circolare
e non incompatibili con la disciplina del pubblico impiego, si rinvia a quanto espresso,
con riferimento al settore privato, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con
proprie circolari n. 109 del 6 giugno 2000 (congedi parentali), n. 133 del 17 luglio 2000
(portatori di handicap), n. 152 del 4 settembre 2000 (opzione flessibilita'
dell'astensione obbligatoria) nonche' dal Ministero del lavoro con circolare n. 43 del 7
luglio 2000 (opzione flessibilita' dell'astensione obbligatoria), in quanto frutto di un
indirizzo concordato con le amministrazioni competenti.
Relativamente alle disposizioni di cui all'art. 4 della
legge 8 marzo 2000, n. 53, si rinvia al decreto del 21 luglio 2000, n. 278 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'11 ottobre 2000, n. 238) con il quale e' stato approvato il
regolamento recante disposizioni di attuazione concernenti congedi per eventi e cause
particolari.
Al riguardo si segnala che in merito all'interpretazione
della legge 8 marzo 2000, n. 53, effettuata dalla presente circolare, sono stati acquisiti
i pareri favorevoli, per quanto di competenza, del Ministero del tesoro - Igop - e della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento degli affari sociali.
1. Congedi parentali.
1.1 L'art. 3, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, in
materia di congedi parentali, familiari e formativi, integra l'art. 1 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, attribuendo al genitore lavoratore il diritto ad usufruire
dell'astensione facoltativa dal lavoro, ed il relativo trattamento economico, anche se
l'altro genitore non ne ha diritto.
1.2 L'art. 3, comma 2, del medesimo testo di legge modifica
l'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, riconoscendo ai genitori il diritto di
astenersi dal lavoro, anche contemporaneamente, nei primi otto anni di vita del bambino.
Tale assunto trae convincimento dall'avvenuta abrogazione, effettuata per il tramite
dell'art. 17, comma 4, della legge 3 marzo 2000, n. 53, dell'art. 7 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, il quale riconosceva al lavoratore padre il diritto ad usufruire
dell'astensione facoltativa, in alternativa alla lavoratrice madre.
1.3 Alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, compete un periodo continuativo o frazionato di
astensione dal lavoro pari a sei mesi; lo stesso diritto e' riconosciuto anche al padre
lavoratore a partire dalla nascita del bambino, facendo salve le disposizioni di cui al
successivo punto 1.6.
1.4 Le astensioni dal lavoro dei genitori non possono
complessivamente eccedere il limite di dieci o undici mesi.
1.5 Entrambi i genitori possono beneficiare individualmente
di un'astensione facoltativa, da fruirsi entro il compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino, della durata massima di sei mesi, ovvero, se il padre lavoratore usufruisca di un
periodo non inferiore a tre mesi, il proprio diritto viene elevato da sei a sette,
elevando, in tal modo, il relativo limite complessivo di astensione facoltativa da dieci
ad undici mesi.
1.6 La novita' della norma risiede nella circostanza che
entrambi i genitori possono utilizzare detta astensione facoltativa fino al compimento
dell'ottavo anno di vita del bambino anche contemporaneamente ed in particolar modo il
padre lavoratore la puo' utilizzare anche durante i tre mesi di astensione obbligatoria
post-partum della madre e durante i periodi nei quali la madre beneficia dei riposi orari
di cui all'art. 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
1.7 Il periodo complessivo di astensione facoltativa cui
hanno diritto i genitori lavoratori non puo' eccedere, come detto, il limite complessivo
di dieci mesi, salvo quanto previsto nel successivo capoverso.
1.8 Se il padre si e' astenuto per un periodo non inferiore
a tre mesi, ed intenda fruire di un ulteriore periodo, il limite complessivo delle
mensilita' spettanti alla coppia e' di undici mesi.
1.9 Nell'ipotesi in cui vi sia un solo genitore, il periodo
di astensione facoltativa da usufruire continuativamente o in modo frazionato, non puo'
essere superiore a dieci mesi. Detta ipotesi puo' verificarsi in caso di morte di un
genitore, di abbandono del bambino da parte di un dei due genitori, ovvero di affidamento
del figlio ad uno solo dei genitori, quando cio' risulti da un provvedimento formale. Per
l'elevazione del congedo sino a dieci mesi, si considera anche la situazione in cui il
genitore che accudisce il bambino a titolo esclusivo si sia verificata successivamente
alla fruizione del periodo massimo (sei mesi da parte della madre e sette mesi da parte
del padre), ma nel calcolo dei dieci mesi complessivi debbono essere computati tutti i
periodi fruiti precedentemente da parte di entrambi i genitori.
1.10 Si sottolinea in questa sede che a beneficio della
lavoratrice madre, o, in alternativa, al lavoratore padre, genitori di bambini portatori
di handicap si continua ad applicare la disposizione di cui all'art. 33, comma 1, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, che attribuisce agli stessi il diritto di prolungare il
periodo di astensione facoltativa fino al terzo anno di vita del bambino. Il predetto
diritto si coniuga con l'astensione facoltativa, cosi' come delineata dalla legge di
modifica in questione, ossia con la possibilita' di usufruire dell'astensione facoltativa
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del bambino, nel caso in cui il genitore che
lo richieda, abbia usufruito della propria parte nei primi tre anni di vita del bambino.
Il prolungamento previsto dall'art. 33, comma 1, inizia a decorrere una volta trascorso il
periodo corrispondente alla durata massima dell'astensione facoltativa ordinaria spettante
al richiedente. Detto periodo puo' essere effettivamente utilizzato, ovvero, a scelta del
richiedente medesimo, fruito nel periodo compreso tra il terzo e l'ottavo anno di vita del
bambino. Utili esemplificazioni al riguardo, possono essere rinvenute nella circolare
I.N.P.S. n. 133 del 17 luglio 2000.
2. Congedo dei genitori per malattia del bambino.
2.1 Per le malattie di ciascun bambino fino al terzo anno
di eta', ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, alternativamente, e'
riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro.
2.2 Si applica in materia la disciplina della
contrattazione collettiva dei singoli comparti, quanto alla retribuibilita' di assenze per
malattie del bambino fino a tre anni.
2.3 Invece per i bambini di eta' compresa fra i 3 e gli 8
anni, tale diritto e' di cinque giorni lavorativi annui non retribuiti per ciascun
genitore, alternativamente, il cui limite massimo fruibile complessivamente ad opera di
entrambi i genitori, e' di dieci giorni e non trasferibili all'altro genitore.
2.4 Per la concessione dei congedi in questione, retribuiti
e non retribuiti, la lavoratrice madre o il lavoratore padre sono tenuti a presentare un
certificato medico rilasciato da uno specialista del Servizio sanitario nazionale, ovvero
con esso convenzionato, comprovante la malattia del bambino, unitamente ad una
dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l'altro genitore non usufruisca, contemporaneamente, del medesimo beneficio
concesso per lo stesso motivo.
2.5 La malattia del bambino che comporta il ricovero
ospedaliero, debitamente documentato, interrompe l'eventuale fruizione delle ferie in
godimento da parte del genitore.
2.6 Il genitore che si assenta non e' tenuto ad essere
reperibile nelle fasce orarie che riguardano esclusivamente il controllo della malattia
del lavoratore.
3. Periodi di riposo durante il primo anno di eta' del
bambino.
3.1 Altra importante innovazione e' stata introdotta
dall'art. 3, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha modificato l'art. 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo il raddoppiamento dei periodi di riposo nel
caso di parto plurimo e la possibilita' di utilizzare le ore aggiuntive anche dal padre
lavoratore.
3.2 Come e' noto le lavoratrici madri hanno diritto, nel
primo anno di vita del bambino, a due periodi di riposo durante la giornata, pari ad
un'ora ciascuno, anche cumulabili, a condizione che l'orario di lavoro sia almeno di sei
ore; nell'ipotesi di orario inferiore, tale periodo si riduce ad un'ora di riposo.
3.3 Con la citata legge n. 53, nell'ipotesi di parto
plurimo e fermo restando il requisito dell'orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore,
i periodi di riposo sono elevati a quattro ore, a prescindere dal numero dei gemelli, e le
due ore aggiuntive potranno essere utilizzate anche dal padre, anziche' solo dalla madre.
3.4 I periodi di riposo sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata del rapporto, della retribuzione e non riducono le ferie.
4. Trattamento economico.
4.1 Le lavoratrici madri, durante tutto il periodo di
astensione obbligatoria dall'impiego, in applicazione dei contratti collettivi, hanno
diritto all'intera retribuzione fissa mensile, nonche' al relativo trattamento accessorio.
4.2 Nel periodo di astensione facoltativa, cosi' come
previsto dalle singole disposizioni della contrattazione collettiva di comparto, i primi
trenta giorni per madre e padre lavoratore, fruibili anche frazionatamente, sono
retribuiti per intero, ad eccezione dei compensi per lavoro straordinario ed a particolari
indennita' legate all'effettiva prestazione lavorativa, non riducono le ferie e sono
valutati agli effetti dell'anzianita' di servizio.
4.3 Da un'interpretazione letterale dei contratti
collettivi nazionali di comparto e delle disposizioni della normativa analizzata in questa
sede, si ritiene che il trattamento economico applicabile nei successivi cinque mesi di
astensione facoltativa, sia la retribuzione degli stessi al 30%, solo per i primi tre anni
di vita del bambino mentre per i restanti quattro/cinque mesi si riconosce il diritto
all'astensione dei genitori lavoratori senza retribuzione.
4.4 Tale disposizione non si applica nell'ipotesi in cui
contrattualmente siano disciplinate condizioni di maggior favore per il lavoratore e
qualora il reddito individuale dell'interessato sia 2,5 volte l'importo del trattamento
minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria; in quest'ultimo caso
si applica l'art. 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, cosi' come modificato
dall'art. 3, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
4.5 Anche nell'ipotesi in cui entrambi i genitori fruiscano
del medesimo beneficio, il numero massimo dei giorni retribuiti per intero non puo' essere
superiore a trenta.
4.6 Il trattamento economico cosi' definito si applica
anche nei confronti dei genitori adottivi o affidatari.
5. Congedo dei genitori adottivi o affidatari
(preaffidamento ovvero affidamento temporaneo).
5.1 Il comma 5 dell'art. 3 della citata legge 8 marzo 2000,
n. 53, non distingue fra le ipotesi contenute nella legge 9 dicembre 1977, n. 903
(Adozione nazionale), e la diversa fattispecie disciplinata dalla legge 31 dicembre 1998,
n. 476 (Adozione internazionale), prevedendo genericamente che il diritto ad astenersi
facoltativamente dal lavoro possa essere esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare, ove il minore abbia un'eta' compresa fra i sei ed i dodici
anni. Si ritiene, stante la portata della norma, che il diritto dei genitori adottivi od
affidatari all'astensione facoltativa dal lavoro possa applicarsi ad entrambe le
fattispecie.
5.2 In particolare, per i genitori adottivi o affidatari di
bambini fino ad otto anni di eta', il diritto ad astenersi dal lavoro, puo' essere
esercitato in qualunque momento rispetto alla data di inserimento del bambino nella
famiglia. Tra i sei e gli otto anni di eta' del bambino, detti genitori hanno, infatti, la
possibilita' di richiedere, cumulativamente, l'astensione sia entro i tre anni
dall'ingresso del bambino nella famiglia sia in qualunque momento dall'ingresso stesso,
essendo applicabile anche la disposizione valida per i genitori naturali di bambini fino
ad otto anni d'eta'.
5.3 Qualora il bambino, alla data della decorrenza
giuridica del provvedimento di adozione o di affidamento, abbia tra i sei ed i dodici anni
di eta', l'astensione facoltativa puo' essere fruita solo entro tre anni dall'ingresso in
famiglia e la durata massima dell'astensione e' di sei mesi ciascun genitore (ovvero sette
mesi per il padre) se questa e' individuale, mentre rimane inalterato il limite
complessivo dei dieci/undici mesi per la coppia, sempre che il diritto all'astensione sia
esercitato sino ai quindici anni d'eta' dell'adottato o dell'affidato.
6. Astensione obbligatoria.
6.1 Continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai
periodi di astensione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, lettere a), b)
e c) della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, in virtu' del quale e' vietato adibire al
lavoro le donne nei due mesi antecedenti la data del parto; nell'ipotesi di parto
verificatosi dopo la data presunta, nel periodo intercorrente fra la data effettiva e
quella presunta; ed, infine, nei tre mesi successivi al parto.
6.2 Tale previsione normativa e' stata resa piu' elastica
dall'art. 12 della legge 8 marzo 2000, n. 53, che ha introdotto l'art. 4-bis della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, in applicazione del quale le lavoratrici hanno facolta' di
astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei
quattro mesi successivi al medesimo, dietro presentazione di certificato medico,
rilasciato da specialista del Servizio sanitario nazionale ovvero con esso convenzionato,
e dal medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro, ove previsto, con i quali si attestino che l'opzione espressa dalla lavoratrice
madre, non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
7. Parti prematuri.
7.1 L'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53, ha integrato
il testo dell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, prevedendo l'ipotesi di parto
prematuro, cioe' del parto avvenuto in data anteriore rispetto a quella presunta,
risultante dal certificato medico di gravidanza.
7.2 In virtu' della nuova disciplina, nel caso di parto
anticipato, i giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto sono aggiunti
al periodo di astensione obbligatoria post-partum, che decorre dal giorno successivo
all'evento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre
1971, n. 1204 (decreto del Presidente della Repubblica n. 1026/1976), restando salvo,
comunque, il limite complessivo di cinque mesi.
7.3 La lavoratrice e' tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato attestante la data del parto ovvero la dichiarazione sostitutiva.
7.4 Quanto detto, applicabile, in conformita' a quanto
previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, a decorrere dall'entrata
in vigore della legge medesima.
7.5 Per le ipotesi non direttamente contemplate
dall'esaminando testo di legge, si rinvia a quanto sara' previsto in sede di
contrattazione collettiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge medesima.
8. Astensione dal lavoro del padre lavoratore.
8.1 Dall'art. 13 del provvedimento di legge analizzato e'
stato modificato l'art. 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, mediante l'introduzione
dell'art. 6-bis, il quale attribuisce al padre lavoratore il diritto di astenersi dal
lavoro nei primi tre mesi dalla nascita del figlio in caso di morte o di grave infermita'
della madre, ovvero di abbandono, nonche' in ipotesi di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
8.2 In tali fattispecie spetta l'intera retribuzione e
debbono essere debitamente documentate ovvero, nel caso di abbandono, deve essere resa una
dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
8.3 E' stato altresi' inserito l'art. 6-ter della legge 9
dicembre 1977, n. 903, il quale estende i periodi di riposo di cui all'art. 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, anche al padre lavoratore, qualora sia il solo genitore
affidatario, ovvero se la lavoratrice madre, benche' lavoratrice dipendente, non intenda
avvalersi di detto beneficio, nonche' nell'ipotesi in cui la madre non eserciti
un'attivita' lavorativa dipendente.
9. Permessi per l'assistenza a portatori di handicap e per
i lavoratori portatori di handicap.
9.1 Il legislatore del provvedimento in questa sede
analizzato, ha inteso ampliare le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge 5
febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i
dirittidelle persone handicappate" a beneficio di coloro i quali prestano assistenza
continuativa in via esclusiva a portatori di handicap in situazioni di gravita'.
9.2 L'assistenza continuativa in via esclusiva prestata al
familiare disabile, non convivente, deve essere interpretata nel senso che il lavoratore
che intenda avvalersi di detto beneficio, sia l'unico soggetto in grado di assicurare,
sulla base del soddisfacimento di un criterio logistico e nell'arco temporale di
riferimento, il proprio supporto nei confronti del portatore di handicap.
9.3 Il dipendente che intenda avvalersi dei benefici in
questione, oltre a produrre la certificazione medica di cui all'art. 4 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, attestante lo stato di handicap grave di cui e' affetto il
familiare disabile, deve rendere una dichiarazione, anche autocertificata, con la quale
attestare il possesso delle prescritte condizioni.
9.4 Per quanto attiene alla fruizione dei permessi mensili
di cui all'art. 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, giova sottolineare che
continuano ad essere retribuiti, ai sensi e per gli effetti della legge 27 ottobre 1993,
n. 423, che ha modificato in sede di conversione l'art. 3-ter del decreto-legge 27 agosto
1993, n. 324. In riferimento al trattamento giuridico ed economico, si rinvia alla
contrattazione collettiva di comparto.
9.5 Ai fini del trasferimento del lavoratore dipendente
nella sede dove risiede il disabile cui deve essere assicurata assistenza continuativa,
non e' piu' elemento vincolante il requisito della convivenza con il portatore di
handicap.
9.6 I permessi retribuiti di cui all'art. 33, comma 6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono concessi al dipendente esso stesso disabile,
alternativamente, sulla base delle reali necessita' che lo stesso intende soddisfare.
9.7 Lo scrivente Dipartimento, in passato, si e'
pronunciato con propri pareri, dando un'interpretazione letterale dell'art. 33, comma 6,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, intendendo cosi' agevolare la condizione dei
lavoratori portatori di handicap, mediante la concessione cumulativa dei benefici di cui
ai commi 2 e 3 del medesimo articolo di legge.
9.8 Con l'intervento del legislatore, che ha modificato
tale disposizione della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ponendo in essere
un'interpretazione autentica della stessa, non vi sono dubbi sulla fruibilita'
alternativa, anche frazionata, dei benefici in questione.
9.9 Per quanto non modificato dalla legge n. 53/2000,
continuano ad applicarsi le istruzioni precedentemente diramate.