LEGGE 14 dicembre 2000, n.376
Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
Tutela sanitaria delle attivita' sportive Divieto
di doping
1. L'attivita' sportiva e' diretta alla promozione della
salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e
dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il doping, con appendice, fatta a
Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522.
Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della
salute e della regolarita' delle gare e non puo' essere svolta con l'ausilio di tecniche,
metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrita'
psicofisica degli atleti.
2. Costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l'adozione o la
sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le
prestazioni agonistiche degli atleti.
3. Ai fini della presente legge sono equiparate al doping
la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e
l'adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e
comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull'uso dei farmaci, delle
sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.
4. In presenza di condizioni patologiche dell'atleta
documentate e certificate dal medico, all'atleta stesso puo' essere prescritto specifico
trattamento purche' sia attuato secondo le modalita' indicate nel relativo e specifico
decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche
esigenze terapeutiche. In tale caso, l'atleta ha l'obbligo di tenere a disposizione delle
autorita' competenti la relativa documentazione e puo' partecipare a competizioni
sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purche' cio' non metta in pericolo la sua
integrita' psicofisica.
Art. 2.
Classi delle sostanze dopanti
1. I farmaci, le sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e le pratiche mediche, il cui impiego e' considerato doping a
norma dell'articolo 1, sono ripartiti, anche nel rispetto delle disposizioni della
Convenzione di Strasburgo, ratificata ai sensi della citata legge 29 novembre 1995, n.
522, e delle indicazioni del Comitato internazionale olimpico (CIO) e degli organismi
internazionali preposti al settore sportivo, in classi di farmaci, di sostanze o di
pratiche mediche approvate con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con il
Ministro per i beni e le attivita' culturali, su proposta della Commissione per la
vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive
di cui all'articolo 3.
2. La ripartizione in classi dei farmaci e delle sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive e' determinata sulla base delle rispettive
caratteristiche chimico-farmacologiche; la ripartizione in classi delle pratiche mediche
e' determinata sulla base dei rispettivi effetti fisiologici.
3. Le classi sono sottoposte a revisione periodica con
cadenza non superiore a sei mesi e le relative variazioni sono apportate con le stesse
modalita' di cui al comma 1.
4. Il decreto di cui al comma 1 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 3.
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
doping e per la tutela della salute nelle attivita' sportive
1. E' istituita presso il Ministero della sanita' la
Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle
attivita' sportive, di seguito denominata "Commissione", che svolge le seguenti
attivita':
a) predispone le classi di cui all'articolo 2, comma 1, e
procede alla revisione delle stesse, secondo le modalita' di cui all'articolo 2, comma 3;
b) determina, anche in conformita' alle indicazioni del CIO
e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei
controlli anti-doping ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le quali il
controllo sanitario e' effettuato dai laboratori di cui all'articolo 4, comma 1, tenuto
conto delle caratteristiche delle competizioni e delle attivita' sportive stesse;
c) effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4,
anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e
quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui
farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle
attivita' sportive;
d) individua le forme di collaborazione in materia di
controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale;
e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con
gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi
contro il doping;
f) puo' promuovere campagne di informazione per la tutela
della salute nelle attivita' sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare
presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con
le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le
federazioni sportive nazionali, le societa' affiliate, gli enti di promozione sportiva
pubblici e privati, anche avvalendosi delle attivita' dei medici specialisti di medicina
dello sport.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della sanita' di
concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, sono stabilite le modalita' di organizzazione e di
funzionamento della Commissione.
3. La Commissione e' composta da:
a) due rappresentanti del Ministero della sanita', uno dei
quali con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti del Ministero per i beni e le
attivita' culturali;
c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome;
d) un rappresentante dell'Istituto superiore di sanita';
e) due rappresentanti del CONI;
f) un rappresentante dei preparatori tecnici e degli
allenatori;
g) un rappresentante degli atleti;
h) un tossicologo forense;
i) due medici specialisti di medicina dello sport;
l) un pediatra;
m) un patologo clinico;
n) un biochimico clinico;
o) un farmacologo clinico;
p) un rappresentante degli enti di promozione sportiva;
q) un esperto in legislazione farmaceutica.
4. I componenti della Commissione di cui alle lettere f),
g) e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro per i beni e le attivita' culturali; i
componenti di cui alle lettere h) e n) del comma 3 sono indicati dalla Federazione
nazionale degli ordini dei chimici; i componenti di cui alle lettere i), l) ed m) del
comma 3 sono indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e
degli odontoiatri; i componenti di cui alle lettere o) e q) del comma 3 sono indicati
dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
5. I componenti della Commissione sono nominati con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per i beni e le attivita'
culturali, e restano in carica per un periodo di quattro anni non rinnovabile.
6. Il compenso dei componenti e le spese per il
funzionamento e per l'attivita' della Commissione sono determinati, con il regolamento di
cui al comma 2, entro il limite massimo di lire 2 miliardi annue.
Art. 4.
Laboratori per il controllo sanitario
sull'attivita' sportiva
1. Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle
attivita' sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera b), e' svolto da uno o piu' laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo
internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale
vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti
dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le
prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio
sanitario nazionale ne' del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo
sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanita', secondo modalita'
definite con decreto del Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti
compiti:
a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le
disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);
b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle
sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita' sportive;
c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione
dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo.
3. I controlli sulle competizioni e sulle attivita'
sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono
svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con
decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. A decorrere dalla data della stipulazione delle
convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attivita' del
CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato
medesimo.
Art. 5.
Competenze delle regioni
1. Le regioni, nell'ambito dei piani sanitari regionali,
programmano le attivita' di prevenzione e di tutela della salute nelle attivita' sportive,
individuano i servizi competenti, avvalendosi dei dipartimenti di prevenzione, e
coordinano le attivita' dei laboratori di cui all'articolo 4, comma 3.
Art. 6.
Integrazione dei regolamenti degli enti sportivi
1. Il CONI, le federazioni sportive, le societa' affiliate,
le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati sono tenuti
ad adeguare i loro regolamenti alle disposizioni della presente legge, prevedendo in
particolare le sanzioni e le procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di
doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
2. Le federazioni sportive nazionali, nell'ambito
dell'autonomia riconosciuta loro dalla legge, possono stabilire sanzioni disciplinari per
la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o
farmacologicamente attive e per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non
giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o
biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti,
anche nel caso in cui questi non siano ripartiti nelle classi di cui all'articolo 2, comma
1, a condizione che tali farmaci, sostanze o pratiche siano considerati dopanti
nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.
3. Gli enti di cui al comma 1 sono altresi' tenuti a
predisporre tutti gli atti necessari per il rispetto delle norme di tutela della salute di
cui alla presente legge.
4. Gli atleti aderiscono ai regolamenti di cui al comma 1 e
dichiarano la propria conoscenza ed accettazione delle norme in essi contenute.
5. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e gli enti di
promozione dell'attivita' sportiva curano altresi' l'aggiornamento e l'informazione dei
dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche
concernenti il doping. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 7.
Farmaci contenenti sostanze dopanti
1. I produttori, gli importatori e i distributori di
farmaci appartenenti alle classi farmacologiche vietate dal CIO e di quelli ricompresi
nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti a trasmettere annualmente al
Ministero della sanita' i dati relativi alle quantita' prodotte, importate, distribuite e
vendute alle farmacie, agli ospedali o alle altre strutture autorizzate di ogni singola
specialita' farmaceutica.
2. Le confezioni di farmaci di cui al comma 1 devono recare
un apposito contrassegno il cui contenuto e' stabilito dalla Commissione, sull'involucro e
sul foglio illustrativo, unitamente ad esaurienti informazioni descritte nell'apposito
paragrafo "Precauzioni per coloro che praticano attivita' sportiva".
3. Il Ministero della sanita' controlla l'osservanza delle
disposizioni di cui al comma 2 nelle confezioni dei farmaci all'atto della presentazione
della domanda di registrazione nazionale, ovvero all'atto della richiesta di variazione o
in sede di revisione quinquennale.
4. Le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che
contengono principi attivi o eccipienti appartenenti alle classi farmacologiche vietate
indicate dal CIO e a quelle di cui all'articolo 2, comma 1, sono prescrivibili solo dietro
presentazione di ricetta medica non ripetibile. Il farmacista e' tenuto a conservare
l'originale della ricetta per sei mesi.
Art. 8.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro della sanita' presenta annualmente al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, nonche'
sull'attivita' svolta dalla Commissione.
Art. 9.
Disposizioni penali
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'
punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire
100 milioni chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo
di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle
classi previste all'articolo 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni
patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano
diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si sottopone alle pratiche mediche ricomprese
nelle classi previste all'articolo 2, comma 1, non giustificate da condizioni patologiche
ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero dirette a modificare i risultati
dei controlli sul ricorso a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne;
c) se il fatto e' commesso da un componente o da un
dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una societa', di
un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita una professione
sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione temporanea dall'esercizio della
professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla condanna
consegue l'interdizione permanente dagli uffici direttivi del CONI, delle federazioni
sportive nazionali, societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la
confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle altre cose servite o destinate
a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2,
comma 1, attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle altre strutture che detengono
farmaci direttamente, destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni.
Art. 10.
Copertura finanziaria
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3,
valutati in lire 2 miliardi annue, e dell'articolo 4, valutati in lire un miliardo annue,
a decorrere dall'anno 2000, sono posti a carico del CONI. L'importo corrispondente ai
predetti oneri e' versato dal CONI all'entrata del bilancio dello Stato entro il 31 marzo
di ciascun anno e, in sede di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. L'importo versato all'entrata del bilancio dello Stato
ai sensi del comma 1 e' riassegnato ad apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero della sanita'.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara'
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Veronesi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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LAVORI PREPARATORI Senato della Repubblica (atto n. 1637):
Presentato dal sen. Cortiana ed altri l'11 novembre 1996.
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede
referente, il 28 novembre 1996 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a, 7a, della giunta
per gli affari delle Comunita' europee e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 12a commissione il 30 gennaio 1997, il 12
febbraio 1997, l'8 e il 29 aprile 1997, il 15, 22, 24, 29 settembre 1998, il 6 ottobre
1998, il 18 novembre 1998, il 20, 21, 28 gennaio 1999, il 4, 10, 11 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 4 marzo 1999 (atto n.
1637-1660-1714-1945/A - relatore sen. Carella).
Nuovamente assegnato alla 12a commissione (Igiene e
sanita'), in sede deliberante, il 23 marzo 1999.
Esaminato dalla 12a commissione il 30 marzo 1999, il 5, 6,
12 maggio 1999.
Nuovamente assegnato alla 12a commissione (Igiene e
sanita'), in sede referente, il 12 maggio 1999.
Esaminato dalla 12a commissione il 19 e 20 maggio 1999.
Relazione scritta annunciata il 25 maggio 1999 (atto n.
1637-1660-1714-1945/A/R - relatore sen. Carella).
Nuovamente assegnato alla 12a commissione (Igiene e
sanita'), in sede deliberante, il 16 giugno 1999.
Esaminato dalla 12a commissione il 30 giugno 1999, il 15
luglio 1999, il 21 luglio 1999 approvato un testo unificato con gli atti numeri 1660
(Lavagnini ed altri), 1714 (Servello ed altri), 1945 (De Anna ed altri), 4102 disegno di
legge d'iniziativa del Governo.
Camera dei deputati (atto n. 6276):
Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede
referente, il 10 settembre 1999, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e parlamentare
per le questioni regionali.
Esaminato dalla XII commissione il 27 ottobre 1999, il 12
gennaio 2000, il 16, 22, 23, 24, 29 febbraio 2000, il 1o, 7, 8, 9 marzo 2000, il 5 aprile
2000.
Nuovamente assegnato alla XII commissione (Affari sociali),
in sede redigente, il 9 maggio 2000.
Esaminato dalla XII commissione il 23 e 31 maggio 2000;
il 7, 14, 20, 21 giugno 2000; il 5, 11, 12 luglio 2000.
Esaminato ed approvato in aula con modificazioni il 19
luglio 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 1637 - 1660 - 1714 - 1945
- 4102-B):
Assegnato alla 12a commissione (Igiene e sanita'), in sede
referente, il 10 agosto 2000 con pareri delle commissioni 1a, 2a, 5a e 7a.
Esaminato dalla 12a commissione il 3, 5, 10, 18 ottobre
2000, il 14 novembre 2000.
Esaminato ed approvato in aula il 16 novembre 2000.