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Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19-12-2000
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 dicembre 2000
Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorita' di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonche' il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge 1o aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, sono state individuate le modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;

Ritenuta la necessita' di dover aggiornare le caratteristiche tecniche delle modalita' di comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonche' le modalita' di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il proprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;

Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria piu' rappresentative che ne hanno fatto richiesta;

E m a n a il seguente decreto:

Art. 1.

Comunicazione giornaliera

La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e' effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Comunicazione mediante consegna di un elenco

1. La comunicazione e' effettuata mediante consegna agli uffici di cui ai successivi commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (citta' o Stato estero) delle persone alloggiate, nonche' denominazione e sede della struttura ricettiva e data del giorno cui la comunicazione si riferisce.

2. La comunicazione giornaliera e' effettuata al questore della provincia anche per il tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.

3. Nel caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede ne' di questura ne' di commissariato di pubblica sicurezza e' in facolta' dei gestori effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere gli atti acquisiti, nel piu' breve tempo possibile, alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate in localita' che non siano sede ne' di questura, ne' di commissariato, ne' di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera puo' essere effettuata presso il comune.

4. Il dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'avvenuta comunicazione.

5. La questura territorialmente competente curera' il ritiro della documentazione acquisita dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

Art. 3.

Comunicazione con mezzi informatici

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita'. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare.

Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione da impiegare, predisporra', a proprie spese, i programmi applicativi che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche allegate al presente decreto.

2. Il questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda puo', con provvedimento motivato, differire la data di attivazione del collegamento richiesto.

3. I dati da trasmettere in via informatica sono quelli indicati al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalita' di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta ricezione.

4. Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.

In tale ipotesi il gestore dovra' provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalita' individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.

Art. 4.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, e' abrogato.

2. Le disposizioni previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2001.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2000

Il Ministro: Bianco

Norme tecniche: requisiti minimi

Hardware: Personal computer: qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto

Modem:velocità minima 2400 bps

correzione d'errore di Software: Sw di comunicazione: realizzato in proprio o da terze parti

Allegato A: tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit dati, 1 bit stop, no parità)

Allegato B: diagramma di flusso algoritmo di comunicazione

N. Nome campo Posizione Formato (1) Lunghezza Nota
1 Codice istituto 001 - 008 AN 8  
2 Numero della scheda 009 - 016 AN 8 (2)
3 Regime di ricovero 017 - 017 AN 1  
4 Data di ricovero 018 - 025 data 8  
5 Onere della degenza 026 - 026 AN 1  
6 Provenienza del paziente 027 - 027 AN 1  
7 Tipo di ricovero 028 - 028 AN 1  
8 Traumatismi o intossicazioni 029 - 029 AN 1  
9 Unità operativa di dimissione 030 - 033 AN 4  
10 Data di dimissione o morte 034 - 041 data 8  
11 Modalità di dimissione 042 - 042 AN 1  
12 Riscontro autoptico 043 - 043 AN 1  
13 Motivo ricovero in regime diurno 044 - 044 AN 1  
14 Numero giornate di presenza in ricovero diurno 045 - 047 N 3  
15 Peso alla nascita 048 - 051 N 4  
16 Diagnosi principale di dimissione 052 - 056 AN 5 (3)
17 Diagnosi secondaria 1 057 - 061 AN 5 (3)
18 Diagnosi secondaria 2 062 - 066 AN 5 (3)
19 Diagnosi secondaria 3 067 - 071 AN 5 (3)
20 Diagnosi secondaria 4 072 - 076 AN 5 (3)
21 Diagnosi secondaria 5 077 - 081 AN 5 (3)
22 Data intervento chirurgico principale 082 - 089 data 8  
23 Intervento chirurgico principale o parto 090 - 093 AN 4 (3)
24 Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 1 094 - 097 AN 4 (3)
25 Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 2 098 - 101 AN 4 (3)
26 Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 3 102 - 105 AN 4 (3)
27 Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 4 106 - 109 AN 4 (3)
28 Altro intervento chirurgico o procedura diagnostica o terapeutica 5 110 - 113 AN 4 (3)

Allegato A

pag. 28

pag. 29

Allegato B

pag. 30

I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalita' di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi infonnatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale, dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validita'.

La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovra' essere effettuata utilizzando una linea telefonica commutata con modem standard seriale RS232 avente velocita' minima di 2400 bps con correzione di errore.

Il formato dei dati da trasmettere e' ASCII standard.

Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati nel seguente ordine:

1 record di identificazione struttura ricettiva seguito da N record di identificazione ospite (un record per ogni soggetto) secondo i tracciati specificati.

Per ogni record ricevuto relativo all'ospite, verra' trasmesso un carattere di controllo uguale a:

I = se il soggetto e' stato inserito nell'archivio della questura;

U = se il soggetto nella data di arrivo era gia' presente in archivio ed e' stato aggiornato;

N = se il record e' non valido.

Viene considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.

A ricezione avvenuta e completata, prima della disconnessione, il software di ricezione inviera' automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.

Tale ricevuta certifichera' l'avvenuta operazione e pertanto dovra' essere conservata dall'esercizio ricettivo.