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- Gazzetta Ufficiale n. 301 del
28-12-2000
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- Comune di Jesi
- Rete Civica Aesinet
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AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 29 novembre 2000
Consultazione pubblica concernente un'indagine conoscitiva sulla disciplina delle
installazioni e transito sui beni pubblici di reti di telecomunicazioni nelle aree urbane
e per il rilascio di diritti di passaggio connessi alla realizzazione di reti dorsali di
telecomunicazioni. (Deliberazione n. 824/00/CONS).
- L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
-
- Nella sua riunione di consiglio del 29 novembre 2000;
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- Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, che istituisce
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
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- Visto il regolamento concernente l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 17/98 e, in particolare, gli
articoli 29 e 34;
-
- Vista la propria delibera n. 278/99 "Procedura per lo
svolgimento di consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini
conoscitive";
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- Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e
finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilita' attraverso
l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta ONP;
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- Visto l'art. 4 "Reti e servizi di
telecomunicazioni" ed in particolare il comma 3, della richiamata legge 31 luglio
1997, n. 249;
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- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19
settembre 1997, n. 318 "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel
settore delle telecomunicazioni";
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- Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25
novembre 1997 "Disposizioni in materia di licenze nel settore delle
telecomunicazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997;
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- Considerato che, al fine di tenere conto dei diversi
aspetti di carattere giuridico, tecnico ed economico, oltre che della qualita' dei
servizi, l'Autorita', tramite la consultazione pubblica oggetto del presente
provvedimento, intende acquisire elementi conoscitivi utili alla definizione di due
specifici procedimenti intesi a regolamentare la realizzazione di reti di
telecomunicazioni nelle aree urbane, nonche', di reti dorsali di telecomunicazioni;
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- Visto il documento per la consultazione proposto dal
direttore del dipartimento regolamentazione;
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- Udita la relazione del presidente;
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- Delibera:
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- Articolo unico
- 1. E' indetta la consultazione pubblica concernente una
indagine conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di
reti di telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio
connessi alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni.
- 2. Il documento per la consultazione e' riportato
nell'allegato A del presente delibera e ne costituisce parte integrante.
- 3. Ai sensi ed ai fini della delibera n. 278/99, il termine
per la presentazione delle risposte alla consultazione pubblica e' fissato in trenta
giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale.
- 4. E' altresi' disposta la pubblicazione dell'avviso
dell'avvio della consultazione stessa su quotidiani.
- Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale e nel sito web
dell'Autorita'.
-
- Roma, 29 novembre 2000
-
- Il presidente: Cheli
- Il segretario degli organi collegiali: Belati
-
-
- Allegato A
-
- Consultazione pubblica concernente una indagine
conoscitiva sulla disciplina delle installazioni e transito sui beni pubblici di reti di
telecomunicazioni nelle aree urbane e per il rilascio di diritti di passaggio connessi
alla realizzazione di reti dorsali di telecomunicazioni.
- Documento per la consultazione
-
- L'Autorita'
- Nell'ambito delle istruttorie sulla determinazione delle
linee guida relative agli obblighi di natura civica per la concessione dell'uso del suolo
pubblico e sulla pubblicazione di un regolamento per l'installazione delle reti dorsali,
ai sensi della propria delibera n. 278/99 recante "Procedura per lo svolgimento di
consultazioni pubbliche nell'ambito di ricerche e indagini conoscitive", ed al fine
di acquisire elementi di informazione e documentazione in merito alla tematica relativa,
-
- Invita:
- i soggetti licenziatari;
- i soggetti che hanno espresso interesse a candidarsi quali
licenziatari per nuovi servizi che prevedono la realizzazione di reti di telecomunicazioni
nelle aree urbane o di reti dorsali attraverso terreni di diversa natura e al di fuori
delle aree urbane sopra menzionate;
- le associazioni portatrici di interessi pubblici;
- amministrazioni ed enti pubblici preposti alla gestione e
al mantenimento di infrastrutture pubbliche;
- le amministrazioni locali (comuni, province e regioni);
- e altri soggetti potenzialmente interessati, a far
pervenire all'Autorita' una comunicazione contenente la propria posizione in merito al
tema oggetto di consultazione, per le parti di interesse.
- Le comunicazioni, recanti la dicitura "Consultazione
pubblica sulla disciplina delle reti di tlc", nonche' l'indicazione della
denominazione del soggetto rispondente, dovranno essere fatte pervenire, entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente documento, tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno o raccomandata a mano, al seguente indirizzo: Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni Dipartimento regolamentazione - Centro direzionale - Is. B5 "Torre
Francesco" - 80143 Napoli.
- Le comunicazioni potranno anche essere anticipate, in
formato elettronico, al seguente indirizzo e-mail: regolamentazione agcom.it, recando in
oggetto la denominazione del soggetto mittente seguita dalla dicitura sopraindicata.
-
- 1. Il contesto regolamentare e il mercato.
- Il mercato italiano delle telecomunicazioni fisse e'
attualmente dipendente dalla rete dell'operatore dominante. Tale situazione e' dovuta alla
mancanza di infrastrutture alternative, e all'insufficiente sviluppo dell'integrazione
della rete di accesso dell'operatore dominante, che consentano l'accesso al mercato, in
modo economico, agli operatori concorrenti. Inoltre, a differenza di altri Paesi europei,
in Italia la televisione via cavo riveste per ora un ruolo del tutto marginale. Gli
investimenti e i tempi necessari per la realizzazione di reti locali alternative sono il
maggior ostacolo alla costituzione di un mercato pienamente competitivo per i servizi di
comunicazione.
- Risulta pertanto essenziale favorire lo sviluppo di reti
locali di tlc e multimediali via cavo, che possano costituire nuove opportunita' di
sviluppo economico e sociale; nonche' favorire la creazione di reti dorsali alternative,
in particolare per quanto riguarda le direttive di traffico di maggiore rilevanza
economica, per consentire la prestazione di servizi avanzati, tipici della societa'
dell'informazione.
-
- 2. Regolamentazione generale sul cablaggio/diritti di
passaggio
- Il quadro di riferimento generale e' costituito allo stato
dalla legge n. 249/1997, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997 e dalla
direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.
-
- In particolare:
- L'art. 4, comma 3 della legge n. 249/1997, recita:
- "3. L'installazione delle reti di telecomunicazione
che transitano su beni pubblici e' subordinata al rilascio di concessione per l'uso del
suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi
soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura
civica. A tal fine l'Autorita' emana un regolamento che disciplina in linea generale le
modalita' ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui
validita' si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei
comuni interessati.
- L'installazione delle reti dorsali, cosi' come definite in
un apposito regolamento emanato dall'Autorita', e' soggetta esclusivamente al rilascio di
licenza da parte della stessa Autorita'. I provvedimenti di cui al presente comma, nonche'
le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono
dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle relative opere. Le
aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per
l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale,
edilizia e sanitaria e' indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli
articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni
legali della proprieta' e al diritto di servitu'. Sono comunque fatte salve le competenze
in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome".
-
- L'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997, recita:
- "1. L'installazione, l'esercizio e la fornitura di
reti di telecomunicazioni nonche' la prestazione dei servizi ad esse relativi accessibili
al pubblico sono attivita' di preminente interesse generale, il cui espletamento si fonda:
- a) sulla libera concorrenza e pluralita' dei soggetti
operatori, nel rispetto dei principi di obiettivita', trasparenza, non discriminazione e
proporzionalita'".
-
- L'art. 2, comma 11 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997, recita:
- "11. La concessione di diritti di passaggio per la
realizzazione di reti pubbliche di telecomunicazioni avviene secondo principi non
discriminatori, si' da garantire l'effettivita' della concorrenza.
- Tutti i fornitori di tali reti hanno gli stessi diritti
secondo le prescrizioni di cui all'art. 13.".
-
- L'art. 6, comma 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 318/1997, recita:
- "25. Il rilascio delle licenze individuali previste
per l'installazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni costituisce dichiarazione di
pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere espressamente specificate per
gli effetti previsti dagli articoli da 231 a 239 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e deve contenere la
previsione dei termini di inizio e compimento del procedimento e dell'opera. Qualora la
licenza non contenga l'indicazione dei predetti termini, prevista dall'art. 13 della legge
25 giugno 1865, n. 2359, il procedimento espropriativo ed i lavori devono essere compiuti
entro il termine di due anni decorrente dal rilascio della licenza.".
-
- L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1997, recita:
- "1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6, commi
25 e 26, le autorita' competenti alla gestione del suolo pubblico non operano
discriminazioni per quanto riguarda la concessione di diritti di passaggio per
l'installazione di reti pubbliche di telecomunicazioni.
- L'installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature deve essere realizzata nel rispetto dell'ambiente, della qualita' estetica
dei luoghi adottando le soluzioni meno dannose per la proprieta' privata e di beni
pubblici.
- 2. Quando, in base alle norme vigenti, un organismo che
fornisce reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di telecomunicazioni accessibili al
pubblico ha il diritto di installare strutture su, al di sopra o al di sotto di terreni
pubblici o privati, o quando esso puo' ricorrere a una procedura per l'espropriazione o
per l'uso di una proprieta', l'Autorita' e, ove espressamente previsto, gli organismi
territoriali competenti, possono promuovere l'uso comune di tali strutture e proprieta'
con altri organismi che forniscono reti pubbliche di telecomunicazioni e servizi di
telecomunicazioni accessibili al pubblico, fermo restando quanto previsto al comma 1.
- 3. Qualora non sia possibile concedere nuovi diritti di
passaggio alle imprese che intendono fornire reti pubbliche di telecomunicazioni anche a
causa delle pertinenti esigenze fondamentali, l'Autorita' e, ove espressamente previsto,
gli organismi territoriali competenti possono disporre l'accesso, a condizioni eque, alle
infrastrutture esistenti installate in virtu' dei diritti di passaggio ed il cui raddoppio
non e' possibile.
- 4. Gli accordi per l'ubicazione e l'uso comune delle
strutture sono oggetto di un accordo commerciale e tecnico tra le parti interessate.
L'Autorita' interviene per dirimere le controversie, su richiesta di una delle parti
interessate. In particolare puo' emanare disposizioni in materia di uso comune delle
strutture e delle proprieta', previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle
parti interessate e' data la facolta' di esprimere il proprio parere.
- Tali disposizioni possono comprendere indicazioni circa la
ripartizione dei costi dell'uso comune delle strutture e delle proprieta'.".
- La direttiva 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel
sottosuolo degli impianti tecnologici (Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1999;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento delle aree urbane) specifica una
serie di obblighi in capo agli enti locali per la razionale sistemazione del sottosuolo.
-
- 3. Obiettivo della consultazione.
- Obiettivo della presente consultazione e' di ottenere
elementi atti alla migliore formulazione di regolamenti per la predisposizione di reti
dorsali e di reti urbane di telecomunicazioni e/o di televisione via cavo, sia per fornire
agli enti pubblici, come previsto dalla legge, adeguate linee guida per la valorizzazione
del territorio, sia per evitare pratiche discriminatorie nei confronti degli operatori.
- In particolare la comunicazione deve essere strutturata in
maniera da contenere le osservazioni del mittente, in maniera puntuale e sintetica, sui
soli argomenti di specifico interesse contenuti nell'elenco seguente:
- a) domande a comuni, province, regioni e altri enti
pubblici competenti relativamente agli obblighi di natura civica nella concessione
dell'uso del suolo pubblico:
- 1) procedure autorizzative. Quali titoli
autorizzativi devono richiedere le imprese per effettuare scavi nel territorio comunale o,
per gli enti pubblici titolari o aventi in gestione reti stradali, per effettuare scavi
nel manto stradale o a lato del medesimo (es. concessioni edilizie, licenza per
l'installazione di reti di tlc, permessi di scavo, registrazione in un registro di imprese
autorizzate, ecc.). Entro quanto tempo dalla firma della convenzione con gli operatori
vengono solitamente rilasciati i permessi di scavo.
- Si prega di specificare;
- 2) si prega di indicare quali obblighi
di natura civica siano attualmente imposti agli operatori e quale ne sia la natura
giuridica.
- 3) definizioni da impiegare nei
regolamenti dell'autorita'. Si richiede di commentare le seguenti definizioni:
-
i) operatore: l'impresa
titolare di licenza per l'installazione di reti di tlc e/o televisione via cavo;
-
ii) impresa pilota:
l'impresa o l'associazione di imprese che richiede il titolo autorizzatorio per i lavori
di installazione della rete, al fine di incaricare dei lavori un'impresa specializzata o
per eseguirli direttamente;
-
iii) giornata
lavorativa: un giorno di calendario (solare);
-
iv) popolazione:
persone che a titolo privato o professionale occupano un immobile o parte di esso situato
lungo le strade e le zone pubbliche interessate ai lavori o nelle immediate adiacenze di
tali zone;
-
v) obblighi di natura
civica: serie di obblighi cui sono sottoposti gli operatori che installano reti di
telecomunicazioni o di tv-cavo per consentire il ripristino delle condizioni;
-
vi) responsabile del
cantiere: la persona fisica designata come responsabile del cantiere dall'operatore che ha
i titoli autorizzatori per far eseguire i lavori;
-
vii) rete dorsale: un
sistema per il trasporto di un segnale di telecomunicazioni o radiotelevisivo a media o
lunga distanza, distinto dalla rete di accesso dell'operatore.
- Si invita a commentare le definizioni summenzionate e a
proporne di altre, utili per facilitare lo svolgimento dei lavori, al fine di individuare
la terminologia piu' corretta.
- 4) corrispettivi/garanzie
bancarie/assicurative:
-
i) quali garanzie
(es. fidejussione) vengono richieste alle imprese che intendono effettuare lavori di
scavo;
-
ii) quali condizioni
economiche vengono applicate (costi una tantum, canoni, tasse, altri costi);
-
iii) quali indennizzi e
in che misura devono essere corrisposti dalle imprese (es. indennizzo per m 2 di scavo);
- 5) norme sull'esecuzione dei lavori;
limiti temporanei agli interventi (es. divieti di scavo per un periodo di 12/24 mesi)
penali e sanzioni. Indicare quali norme e' opportuno utilizzare per quanto riguarda lo
svolgimento materiale dei lavori, eventualmente allegando stralci o sezioni di regolamenti
comunali o d'altro tipo gia' esistenti. Indicare quali sanzioni o penali contrattuali sono
attualmente applicate alle imprese;
- 6) talune imprese utilizzano tecniche di
installazione considerate come avanzate (es. micro tunneling, tecniche no-dig/relining,
sistemi geo-radar, air-blowing fibre, ecc). L'ente pubblico tiene in conto tali
caratteristiche nell'assegnazione dei titoli autorizzatori. Si prega di specificare;
- 7) collaudo lavori. Indicare le norme
cui sono sottoposte le imprese per quanto riguarda il collaudo dei lavori, includendo
anche quelle predisposte a fini statistici;
- 8) condivisione delle installazioni.
- Al fine di ridurre al minimo i disagi connessi ai lavori di
scavo, e per evitare duplicazioni anti-economiche delle reti esistenti, le leggi invitano
gli operatori a consentire la condivisione delle installazioni e l'utilizzo efficiente dei
dotti esistenti in modo non discriminatorio. Si sollecitano osservazioni al riguardo, in
particolare per quanto riguarda eventuali condizioni ritenute ostative alla condivisione
di dotti o di installazioni gia' esistenti;
- 9) coordinamento degli scavi. Al fine di
minimizzare i disagi alla cittadinanza, il comune o l'ente pubblico che rilascia i titoli
autorizzatori alle imprese richiedenti deve poter assicurare il coordinamento degli scavi
tra le varie imprese, anche non di telecomunicazioni, potenzialmente interessate. Si
sollecitano commenti sulla forma di comunicazione ritenuta piu' idonea (es. sito Internet)
per la pubblicita' delle decisioni adottate nell'ambito dell'organismo di coordinamento
degli scavi, in particolare per quanto riguarda il divieto temporaneo di scavo nelle aree
in cui sono appena terminati dei lavori;
- 10) qual e' la valutazione del
rispondente del grado di applicazione della direttiva della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 3 marzo 1999 (vedi punto 2) nel proprio ambito territoriale. Se non e' stata
applicata, entro quanto lo sara';
- b) domande specifiche agli operatori in materia di diritti
di passaggio:
- 1) quale si ritiene che debba essere il
contributo dell'Autorita' alle norme gia' esistenti a livello comunale, per facilitare i
cablaggi;
- 2) in quali comuni tra quelli in cui
effettuate scavi esistono dei regolamenti ad hoc;
- 3) quali condizioni economiche vengono
applicate (costi una tantum, canoni, tasse, altri costi);
- 4) quali oneri civici vengono applicati
(ad es. tubi riservati al comune, realizzazione di parcheggi, ecc.) -;
- 5) entro quanto tempo dalla firma della
convenzione con gli operatori vengono rilasciati i permessi di scavo;
- 6) e' prevista una fideiussione per
effettuare scavi. Se si', di quale importo;
- 7) vengono imposte tecniche particolari
per gli scavi (es. microtunneling).
-
- Le comunicazioni inviate dai soggetti che hanno aderito
alla consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo, rispetto ad
eventuali successive decisioni dell'Autorita' stessa, hanno carattere meramente
informativo per i summenzionati fini conoscitivi e sono trattate dall'Autorita' con la
massima riservatezza.
-
- Una sintesi elaborata dall'Autorita' delle risultanze della
consultazione e' pubblicata, al termine dell'esame delle comunicazioni pervenute, sul
bollettino ufficiale dell'Autorita' e sul sito web dell'Autorita' stessa, all'indirizzo
www.agcom.it