MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E
FORESTALI
CIRCOLARE 26 ottobre 2000, n.5
Modalita' di applicazione della distillazione obbligatoria dei sottoprodotti della
vinificazione della campagna 2000-2001.
All'Ispettorato centrale repressione frodi
Ai signori commissari di Governo
Al commissario di Stato per la regione Siciliana
Ai signori assessori all'agricoltura delle regioni
Ai signori assessori all'agricoltura delle province
autonome di Trento e Bolzano
Al Ministero delle finanze - Dipartimento dogane - Comando
generale della Guardia di finanza - Ufficio operativo
Al Ministero industria, commercio e artigianato - D.G.
sviluppo competitivo e produttivita'
Al Ministero dell'interno - Gabinetto - Dir. gen. di p.s.
Al Comando dei carabinieri T.N.C.A.
Al Comando dei carabinieri per la sanita'
Alla Corte dei conti - Ufficio di controllo per l'A.I.M.A.
Alla rappresentanza permanente d'Italia presso la U.E.
Alla commissione U.E. - D.G. agricoltura - Div. vino
Alla direzione generale delle politiche agricole ed
agroindustriali nazionali
Alla direzione generale risorse forestali, idriche e
montane
Alle organizzazioni di categoria
All'istituto regionale della vite e del vino
Alla divisione IX
Con il regolamento CE n. 1493/99 del Consiglio sono state
emanate nuove disposizioni concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo a
decorrere dalla campagna 2000/2001.
Le modalita' applicative concernenti le misure di mercato
sono state adottate con regolamento della Commissione CE n. 1623/2000 del 25 luglio 2000
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L194 del 31 luglio 2000.
Il quadro normativo sopra richiamato non ha sostanzialmente
modificato le disposizioni vigenti relative alla disciplina della prestazione obbligatoria
dei sottoprodotti della vinificazione.
Con la presente circolare si richiamano le principali
indicazioni previste dalla normativa vigente e, in relazione a quest'ultima, si forniscono
i necessari chiarimenti per l'applicazione della misura di cui trattasi. L'A.G.E.A.
provvedera' all'emanazione delle disposizioni di propria competenza.
Le disposizioni relative alle modalita' di applicazione
della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione (vinacce e fecce) impongono, in
linea di principio, l'obbligo della consegna in distilleria di tutte le vinacce e le fecce
ottenute dalla trasformazione delle uve, ivi comprese le uve da tavola qualora siano
trasformate in succhi.
Le disposizioni relative alla distillazione obbligatoria
dei sottoprodotti della vinificazione sono contenute nell'art. 27 del regolamento CE n.
1493/99 e negli articoli 45 e seguenti del regolamento CE n. 1623/2000 citato.
Completa il quadro normativo in materia il decreto
ministeriale n. 452 del 15 giugno 1989 (Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1990)
recante disposizioni nazionali integrative di quelle comunitarie sulla distillazione di
cui trattasi, in quanto non in contrasto con la nuova disciplina.
Si ritiene opportuno sottolineare che, anche nella nuova
organizzazione comune di mercato del vino, l'assolvimento della distillazione obbligatoria
dei sottoprodotti della vinificazione o "prestazione obbligatoria" costituisce
uno dei presupposti indispensabili perche' i produttori possano usufruire delle diverse
misure di intervento previste in loro favore.
Quindi, per poter accedere agli interventi previsti per la
prossima campagna vitivinicola e' indispensabile che ciascun produttore dimostri di aver
effettuato correttamente la "prestazione obbligatoria" relativa alla presente
campagna.
Il prezzo di cessione dei prodotti che formano oggetto
della "prestazione obbligatoria" (vinacce, fecce e, se del caso, vino) e'
stabilito dal paragrafo 9 del predetto art. 27 del regolamento CE n. 1493/99 ed e' di
0,995 euro, per grado alcole contenuto in ogni 100 chilogrammi di sottoprodotto o
ettolitro di vino, resi franco distilleria.
1) Modalita' di assolvimento della prestazione
obbligatoria.
Chiunque proceda alla vinificazione, sia esso persona
fisica o guridica ovvero associazione di persone, e' tenuto alla "prestazione
obbligatoria":
nel caso di vinificazione a partire da uve, l'obbligo in
questione si intende soddisfatto allorquando sono stati consegnati ad un distillatore
riconosciuto, franco impianto, le vinacce, le fecce e, se del caso, il vino di propria
produzione aventi, complessivamente, un contenuto in alcole non inferiore al 10% del
volume di alcole contenuto nel vino prodotto. La gradazione del vino prodotto e'
determinata forfettariamente come in appresso specificato;
nel caso di vinificazione di mosti di uve, di mosti di uve
parzialmente fermentati o di vino nuovo ancora in fermentazione l'obbligo si intende
soddisfatto allorquando sono stati consegnati in distilleria le fecce e, se del caso, il
vino di propria produzione, per un volume di alcole pari, almeno, al 5% di quello
contenuto nel vino prodotto.
Va, inoltre, precisato che per i produttori obbligati il
volume di alcole, espresso in alcole puro, contenuto nel vino di propria produzione
consegnato all'industria dell'aceto, e' detratto dal quantitativo di alcole contenuto nel
vino che deve essere consegnato alla distillazione in causa.
Qualora il vino sia consegnato all'industria dell'aceto, il
produttore vinicolo dovra' farsi rilasciare dal titolare dell'acetificio due copie della
bolletta di consegna - contenente, gli elementi di cui al modello A allegato al decreto
ministeriale n.
452 - delle quali una va tenuta a disposizione degli organi
di controllo e l'altra va allegata alla eventuale domanda intesa a fruire dei benefici
comunitari previsti a favore del settore vitivinicolo. Per il suddetto vino consegnato
all'acetificio non e' previsto alcun intervento comunitario.
Occorre evidenziare, infine, che la nuova normativa
consente la possibilita' per i produttori obbligati di poter consegnare in adempimento
dell'obbligo il loro vino o i loro sottoprodotti per le attivita' sperimentali
preventivamente autorizzate e sottoposte a controlli specifici nel limite massimo di 100
tonnellate di vinacce e 100 tonnellate di fecce per esperimento. Sara' possibile avvalersi
di tale facolta' dopo l'emanazione di un apposito e successivo provvedimento.
La consegna in distilleria dei sottoprodotti della
vinificazione o il loro ritiro sotto controllo deve avvenire:
per le vinacce, entro il termine di venti giorni dalla fine
del periodo vendemmiale;
per le fecce, entro il termine di trenta giorni da quello
della loro assunzione in carico nell'apposito registro che deve avvenire il giorno stesso
della loro separazione dai mosti o dai vini.
Le consegne anzidette devono avvenire, in ogni caso, entro
il 15 luglio della medesima campagna di ottenimento e la distillazione relativa deve
concludersi il 31 luglio della campagna in questione.
Il vino, eventualmente consegnato alla distilleria o
all'acetificio in assolvimento delle prestazioni obbligatorie deve essere distillato o
trasformato in aceto tra il 1 gennaio ed il 31 luglio della campagna di riferimento.
Per la determinazione del volume di alcole da consegnare in
assolvimento dell'obbligo, il titolo alcolometrico volumico naturale del vino da prendere
in considerazione e' fissato in:
9% vol. per la zona CI;
9,5% vol. per la zona CII;
10% vol. per la zona CIII.
Il vino eventualmente consegnato alla distillazione in
assolvimento dell'obbligo dovra' essere addizionato con cloruro di litio nella misura
compresa tra 5 e 10 gr per ogni 100 chilogrammi di prodotto, cosi' come previsto dal
decreto ministeriale 20 maggio 1986.
2) Esonero dall'obbligo - Riduzione della percentuale
dell'obbligo - Deroghe.
I produttori che non hanno proceduto alla vinificazione o
ad altra trasformazione delle uve in impianti cooperativi e che, nel corso della campagna
vitivinicola,
ottengono un quantitativo di vino e/o di mosto non
superiore a 25 ettolitri, hanno la facolta' di non consegnare alla distillazione i
relativi sottoprodotti. Cio' significa che, anche i produttori che hanno ottenuto un
volume di vino inferiore a 25 ettolitri, nel caso che intendono farlo, possono consegnare
alla distillazione le vinacce e le fecce da essi ottenute.
La percentuale dell'obbligo del 10% prevista al punto 1
primo trattino e' ridotta:
al 7% per i produttori di vini D.O.C. e D.O.C.G. bianchi
relativamente alla parte del loro raccolto che beneficia di tale indicazione.
Al riguardo si ritiene opportuno precisare che quando tali
vini vengono ottenuti da prodotti intermedi (mosti di uve, mosti di uve parzialmente
fermentati e vini nuovi ancora in fermentazione) nessuna riduzione e' prevista a favore
del vinificatore al quale, pertanto, rimane l'obbligo di consegnare il 5%. Resta inteso
che a carico del fornitore dei prodotti intermedi rimane l'obbligo di consegnare alla
distillazione i sottoprodotti (vinacce) o di effettuare, nei casi previsti, il ritiro
sotto controllo;
al 5% per i produttori vinicoli che consegnano le vinacce
per l'estrazione della enocianina. In tal caso e' da tener presente che la riduzione si
applica soltanto per il quantitativo di vinacce destinato alla produzione di enocianina,
fermo restando l'obbligo del 10% per la restante parte; l'eventuale alcole ottenuto dalle
vinacce, che hanno formato oggetto della estrazione di enocianina, non puo' essere
computato ai fini dell'adempimento dell'obbligo;
a zero per i produttori di vini spumanti di qualita' di
tipo aromatico, di vini spumanti e frizzanti di qualita' prodotti in regioni determinate
di tipo aromatico, che hanno prodotto i vini stessi a partire da mosti di uva o mosti di
uve parzialmente fermentati acquistati e sottoposti a trattamenti di stabilizzazione per
eliminare le fecce.
Possono svincolarsi dall'obbligo della consegna dei
sottoprodotti in distilleria:
i produttori vinicoli delle isole minori (esclusi, quindi,
i produttori della Sicilia e della Sardegna);
i produttori vinicoli dell'intero territorio nazionale la
cui produzione, nella campagna in causa, sia superiore ai 25 hl ma non superiore ai 40 hl
di vino;
a condizione che, in tutti i casi, i relativi sottoprodotti
siano iscritti al momento del loro ottenimento nei registri di cantina e siano ritirati
sotto controllo.
Ulteriori ed eventuali deroghe conformi alla normativa
comunitaria saranno adottate con apposito e successivo provvedimento.
In conformita' dell'art. 4 del precitato decreto
ministeriale n.
452 i produttori interessati al ritiro sotto controllo
debbono comunicare, almeno settantadue ore prima dell'estrazione, all'ufficio competente
per territorio dell'ispettorato centrale repressione frodi il luogo del deposito dei
sottoprodotti, la loro quantita' e qualita' nonche' la data fissata per l'esecuzione delle
operazioni che li renderanno inutilizzabili al consumo umano.
Si ricorda che il maggiore volume di vino ottenuto
dall'impiego di mosto concentrato o di mosto concentrato rettificato per l'aumento del
grado alcolico del vino o per la sua edulcorazione, non e' assoggettato alla prestazione
obbligatoria.
3) Natura dei sottoprodotti da consegnare alla
distillazione o destinati al ritiro sotto controllo.
Le caratteristiche minime che i sottoprodotti della
vinificazione devono possedere al momento della loro introduzione in distilleria in
assolvimento dell'obbligo in questione, sono le seguenti:
le vinacce ottenute da uve delle zone viticole C/I - C/II -
C/III devono contenere almeno 2,8 litri di alcole per 100 kg;
le fecce di vino ottenute da uve delle zone viticole C/I -
C/II - C/III devono contenere almeno 4 litri di alcole per 100 kg, ed il 45% di umidita'.
I sottoprodotti oggetto di ritiro sotto controllo devono
possedere almeno:
per le vinacce di uva:
2,1 litri di alcole per 100 kg nel caso di v.q.p.r.d.
bianchi;
3 litri di alcole per 100 kg negli altri casi;
per le fecce di vino:
3,5 litri di alcole per 100 kg nel caso di v.q.p.r.d.
bianchi;
5 litri di alcole per 100 kg negli altri casi.
I produttori che ottengono sottoprodotti (vinacce - fecce)
che non possiedono le caratteristiche minime di cui sopra dovranno destinarli ad
utilizzazioni diverse dalla distillazione o al ritiro sotto controllo. In tal caso, il
produttore dovra' assolvere il proprio obbligo consegnando in distilleria vino di propria
produzione.
4) Conferimento dei prodotti alla distillazione e
relativi aiuti.
Dalla distillazione si puo' ottenere:
a) alcole neutro rispondente alla definizione di cui
all'allegato III del regolamento CE n. 1623/2000 oppure, b) acquavite di vino o di
vinaccia rispondente alle definizioni di cui all'art. 1, paragrafo 4, lettera d) o f) del
regolamento CE n.
1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989, che stabilisce le
regole relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande
spiritose, oppure, c) distillato o alcole greggio avente un titolo alcolometrico pari o
superiore a 52% vol. da utilizzare tal quale o eventualmente per essere trasformato
esclusivamente sotto controllo ufficiale per:
la produzione di bevande alcoliche;
la trasformazione in uno dei prodotti di cui alle precitate
lettere a) o b), esclusa l'acquavite di vinaccia;
la produzione di alcole per uso industriale.
Per i prodotti ottenuti dalla trasformazione gli importi
degli aiuti da corrispondere al distillatore, fissati per % vol. di alcole e per ettolitro
di prodotto ottenuti, sono, nel caso di ottenimento di:
a) alcole neutro:
a) euro 0,8453 per le vinacce;
a) euro 0,4106 per i vini e le fecce di vino;
b) acquavite di vinaccia: euro 0,3985;
c) distillato o alcole greggio ottenuto dalle vinacce: euro
0,3985;
d) acquavite di vino: euro 0,2777;
e) alcole greggio ottenuto da vini e fecce: euro 0,2777.
Nel caso in cui il produttore per adempiere al proprio
obbligo consegni alla distillazione il vino ad integrazione, nessun aiuto e' previsto per
il volume di vino che superi di oltre il 2% l'obbligo.
5) Regime dei prezzi di conferimento all'organismo di
intervento dell'alcole ottenuto.
Il distillatore puo' consegnare all'A.G.E.A. il prodotto
ottenuto dalla distillazione, purche' avente una gradazione di almeno 92% vol., entro il
30 novembre 2001.
Nel caso in cui il distillatore consegni l'alcole
all'A.G.E.A. dopo che ha ottenuto per lo stesso alcole l'aiuto comunitario, il medesimo
organismo corrispondera' il prezzo fissato per il conferimento di tale prodotto, diminuito
di un importo pari all'aiuto gia' versato.
Il prezzo di acquisto e' pagato da parte dell'A.G.E.A. al
distillatore entro tre mesi dalla consegna dell'alcole.
6) Modalita' di pagamento del prezzo minimo di cessione
dei sottoprodotti, dell'aiuto comunitario nonche' del prezzo di cessione dell'alcole
all'organismo di intervento.
Il prezzo dei prodotti consegnati in distilleria, in
adempimento della "prestazione obbligatoria", e' pagato dal distillatore al
produttore entro tre mesi dal giorno di entrata in distilleria di ciascuna partita dei
suddetti prodotti.
Tuttavia, tranne nel caso in cui il produttore si oppone,
il distillatore puo':
versare al produttore entro tre mesi dalla consegna dei
prodotti un acconto pari all'80% del prezzo di acquisto oppure, versare l'acconto stesso
dopo la consegna dei prodotti e comunque, al piu' tardi, entro il mese successivo alla
presentazione della fattura, da emettere per i prodotti in causa anteriormente al 31
agosto della relativa campagna.
In entrambi i casi il saldo e' versato al produttore entro
e non oltre il 31 ottobre successivo.
In caso di distillerie cooperative di cui facciano parte
produttori vinicoli singoli o associati, la prova dell'avvenuto pagamento dell'acconto
suddetto puo' essere fornita con apposita documentazione sostitutiva quale, ad esempio,
una dichiarazione da cui risulti che il conferente e' socio della cooperativa.
Il distillatore che intenda beneficiare dell'aiuto deve
presentare entro il 30 novembre 2001, una domanda all'A.G.E.A., secondo le modalita' che
saranno stabilite dall'organismo stesso.
Il distillatore che intenda cedere all'A.G.E.A. l'alcole
della distillazione in questione deve presentare a detto organismo apposita domanda
secondo la documentazione richiesta dalla stessa.
7) Altri adempimenti del distillatore.
Il distillatore fornisce, per ciascun produttore obbligato,
entro il 31 agosto 2001, per i sottoprodotti della vinificazione e/o del vino introdotti
in distilleria in assolvimento della "prestazione obbligatoria",
un'attestazione, a titolo di prova dell'avvenuta consegna, contenente almeno gli elementi
previsti all'art. 59 paragrafo 1 del regolamento CEE n. 1623/2000 (natura, quantitativo,
titolo alcolometrico volumico, data della consegna dei sottoprodotti e/o da vino).
Le attestazioni devono, altresi', contenere le stesse
informazioni previste all'art. 8 del decreto ministeriale 15 giugno 1989, n. 452, per la
bolletta di consegna.
Gli attestati dovranno essere compilati in cinque
esemplari:
il primo ed il secondo per conferente;
il terzo per l'ufficio competente per territorio
dell'ispettorato centrale repressione frodi;
il quarto per il comune competente per territorio;
il quinto, che costituisce la matrice, deve essere
custodito agli atti della distilleria.
8) Elaborazione del vino alcolizzato.
Il vino eventualmente da consegnare in adempimento della
"prestazione obbligatoria" puo' essere trasformato in vino alcolizzato.
Le norme che disciplinano l'elaborazione dei vini
alcolizzati sono contenute negli articoli 68 e seguenti del regolamento CE n.
1623/2000.
In proposito si fa presente che con circolare in corso di
emanazione saranno precisate le disposizioni relative alla elaborazione di vino
alcolizzato per la distillazione.
9) Completamento della consegna ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo.
Ai sensi dell'art. 58 del regolamento CE n. 1623/2000 i
produttori vinicoli soggetti all'obbligo di cui trattasi e che abbiano consegnato, entro i
termini previsti, almeno il 90% del prodotto corrispondente al proprio obbligo, possono
soddisfare l'obbligo stesso, consegnando il quantitativo residuo entro il 31 marzo 2002.
Le quantita' di vino avviate alla distillazione devono
essere distillate entro il 30 aprile 2002 ed i relativi prodotti della distillazione
possono essere consegnati all'A.G.E.A. entro il 31 maggio 2002.
Il prezzo di acquisto del vino nonche' il prezzo
dell'alcole eventualmente consegnato all'A.G.E.A. sono, in tal caso, diminuiti di un
importo pari all'aiuto fissato, per la stessa distillazione, per la produzione di alcole
neutro.
10) Sanzioni comunitarie e nazionali.
Il mancato rispetto delle disposizioni comunitarie da parte
del distillatore puo' costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del
riconoscimento concesso.
Inoltre, ai distillatori che non adempiano ai propri
obblighi entro i termini stabiliti sara' ridotto l'aiuto loro dovuto nel modo seguente:
per quanto concerne la data di pagamento al produttore del
prezzo minimo, l'aiuto sara' diminuito nella misura dell'1% per ogni giorno di ritardo,
rispetto alla data limite fissata, e per un periodo di un mese. Se il ritardo supera il
mese l'aiuto non sara' versato;
per quanto riguarda:
a) la comunicazione circa la prova del pagamento del prezzo
minimo di acquisto dei sottoprodotti e/o del vino;
b) la presentazione della domanda dell'aiuto;
c) la consegna dell'alcole all'A.G.E.A;
d) la data di comunicazione dei quantitativi dei prodotti
distillati e dei relativi prodotti ottenuti dalla distillazione stessa, l'aiuto sara'
diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo e per un periodo di due mesi. Se il
ritardo supera i due mesi l'aiuto non sara' versato.
Le sanzioni previsti dalle disposizioni nazionali sono
previste dal decreto legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 concernente le disposizioni
sanzionatorie in applicazione del regolamento CE n.
1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo.
I destinatari della presente circolare sono vivamente
pregati di dare la massima diffusione al contenuto della stessa affinche' i produttori
vinicoli da una parte ed i distillatori dall'altra abbiano tempestiva e completa
conoscenza delle disposizioni che regolano la materia.
Roma, 26 ottobre 2000
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2000
Registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 187