MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA'
CULTURALI
DECRETO 17 ottobre 2000, n.390
Regolamento recante disposizioni per la definizione delle condizioni, della misura e delle
modalita' di erogazione dei contributi in favore dell'esercizio cinematografico.
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 378;
Vista la legge 14 agosto 1971, n. 819;
Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, in legge 1o marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Considerato che l'articolo 11 del citato decreto
legislativo n. 492 del 1998, dispone che, con l'eccezione della concessione di mutui per i
film ammessi al Fondo di garanzia, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio
1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, gli
interventi statali in favore delle imprese operanti nel settore della cinematografia
consistono esclusivamente in contributi in conto interessi sui mutui contratti con
istituti bancari e che, a tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione dei
contributi;
Ritenuto di dover conseguentemente adeguare, in ragione
delle modifiche normative sopravvenute, le disposizioni relative agli interventi in favore
dell'esercizio cinematografico;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400,
prot. n. 15961 del 26 settembre 2000;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione
dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni,
in legge 1o marzo 1994, n. 153, di seguito definito "decreto-legge", le
modalita' di intervento del Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito
indicato come "il Ministero", per agevolare:
a) la trasformazione, ristrutturazione e adeguamento
strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche esistenti, in particolare ai fini
del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e di quella
sulla abolizione delle barriere architettoniche;
b) la installazione e ristrutturazione di impianti e
servizi accessori alle sale, e la installazione di casse automatiche computerizzate;
c) la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale
inattive, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i
servizi connessi.
2. Per i fini di cui al comma 1, il Ministero eroga
contributi in conto interessi sui contratti di mutuo stipulati dalle imprese italiane di
esercizio cinematografico con soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria,
anche in assenza della convenzione di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 1o
settembre 1993, n. 385.
3. Con proprio decreto il Ministro per i beni e le
attivita' culturali stabilisce ogni anno, nell'ambito della parte del Fondo unico per lo
spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata al cinema, la quota da
destinare all'esercizio cinematografico, per le finalita' di cui al comma 1.
4. Ai fini del presente regolamento, il numero dei posti
delle sale cinematografiche e' individuato con riferimento a quanto autorizzato dalle
commissioni provinciali di vigilanza.
Art. 2.
Misura del contributo
1. Il contributo in conto interessi e' concesso, nei limiti
di cui all'articolo 3, con riferimento ad un contratto di mutuo di durata non superiore a
dieci anni e per un importo non superiore al 70 per cento dell'investimento finanziato,
ovvero al 90 per cento, nei casi previsti dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge.
2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
determina con proprio decreto, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente, la misura del
contributo in conto interessi da erogarsi in termini percentuali rispetto al tasso di
riferimento per il credito industriale, vigente al momento della stipula del contratto di
mutuo.
3. Il contributo di cui alla comma 1 e' maggiorato fino ad
un terzo, purche' non superi gli importi massimi di cui a tale comma, per i seguenti
interventi:
a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano
sprovvisti e che confinano con comuni anch'essi privi di sale;
b) sale cinematografiche ubicate nelle regioni rientranti
nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno
1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
c) trasformazione in multisala di sale cinematografiche
ubicate nei centri storici delle citta' capoluogo di provincia.
Art. 3.
Parametri quantitativi
1. Ai fini della concessione dei contributi per
investimenti finalizzati alla realizzazione di una singola sala cinematografica, di
capienza non inferiore a centocinquanta posti, l'ammontare massimo del costo ammissibile,
entro il limite della spesa effettiva, e' formato da un importo base e da un importo
aggiuntivo per ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, ed e' cosi'
stabilito:
a) importo base di lire 1.300 milioni ed importo aggiuntivo
di lire 250 milioni, con il massimale complessivo di lire 3.000 milioni, per le sale di
nuova edificazione;
b) importo base di lire 900 milioni ed importo aggiuntivo
di lire 200 milioni con il massimale complessivo di lire 2.500 milioni, per le sale
derivanti dalla trasformazione e adattamento di immobili preesistenti;
c) importo base di lire 500 milioni ed importo aggiuntivo
di lire 120 milioni con il massimale complessivo di lire 1.800 milioni, per il ripristino
di sale non piu' in esercizio.
2. Ai fini della concessione del contributo per
investimenti finalizzati alla realizzazione di una multisala, l'ammontare massimo del
costo ammissibile, entro il limite della spesa effettiva, e' formato da un importo base e
da un importo aggiuntivo per ciascuna delle sale costituenti il complesso, purche' di
capienza non inferiore a cento posti, ed e' cosi' stabilito:
a) importo base di lire 1.800 milioni ed importo aggiuntivo
di lire 850 milioni, con il massimale complessivo di lire 12.000 milioni, per le multisale
di nuova edificazione;
b) importo base di lire 1.500 milioni ed importo aggiuntivo
di lire 700 milioni, con il massimale complessivo di lire 6.000 milioni, per le multisale
derivanti dalla trasformazione di una singola sala o dalla trasformazione o adattamento di
immobili preesistenti.
3. Nel caso in cui gli investimenti includano l'acquisto
dell'area o dell'immobile da trasformare e adattare o da ripristinare, i massimali di cui
ai precedenti commi 1 e 2 sono aumentati del 20 per cento e la relativa spesa puo' essere
riconosciuta in misura non eccedente la meta' dell'importo totale ammesso a fruire del
contributo. Gli importi ed i massimali previsti dal comma 1 sono aumentati del 15 per
cento nel caso di sala polivalente, con particolare riferimento alla possibilita' di
utilizzazione per spettacoli teatrali.
4. Ai fini della concessione del contributo per
investimenti intesi all'adeguamento strutturale, tecnologico, ambientale delle sale
esistenti, di capienza non inferiore a cento posti ed alla creazione o al miglioramento
dei servizi integrativi ed accessori, l'ammontare massimo del costo ammissibile e' formato
da un importo base di lire 500 milioni e da un importo aggiuntivo di lire 150 milioni per
ogni cento posti o frazione non inferiore a cinquanta posti, con il massimale complessivo
di lire 1.300 milioni.
5. Le sale di cui all'articolo 44, comma 5, della legge 4
novembre 1965, n. 1213, di capienza contenuta tra gli ottanta ed i centocinquanta posti,
sono ammesse agli interventi di cui al precedente comma 1, con il massimale di spesa
riconoscibile di lire 250 milioni.
6. Per la realizzazione e per l'adeguamento tecnico e
strutturale delle arene cinematografiche i massimali di spesa ammissibili sono stabiliti
nella misura del 50 per cento di quelli indicati, rispettivamente, nei commi 1 e 4.
7. Il contributo sugli interessi dei mutui stipulati per
l'acquisto dei locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi possono
essere concessi con riferimento ad una spesa di lire 3.500 milioni, inclusi gli eventuali
lavori di adeguamento.
8. La concessione del contributo puo' essere reiterata con
riferimento ad una stessa sala, fino al raggiungimento del massimale di costo ammissibile
nel corso di un triennio decorrente dalla prima assegnazione. In ogni altro caso le
domande possono essere considerate solo dopo che si sia esaurito l'ammortamento del
precedente mutuo.
9. Salvo quanto previsto dal comma 5, i contributi in conto
interessi possono essere concessi in relazione a contratti di mutuo di importo non
inferiore a 400 milioni di lire.
Art. 4.
Domanda di contributo
1. Le domande per la concessione dei contributi devono
essere presentate al Dipartimento dello spettacolo del Ministero entro il 30 giugno ed il
30 novembre di ciascun anno, e comunque entro sei mesi dalla data di stipulazione del
contratto di mutuo. Alla domanda devono essere allegate:
a) dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, con la quale
il richiedente attesta la titolarita' dell'esercizio, la sua ubicazione ed il numero delle
sale e dei posti di cui si compone, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo
2; la sussistenza di tutte le autorizzazioni previste dalla legge, nonche' i dati
dell'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, competente per
territorio;
b) copia autentica del contratto di mutuo;
c) nel caso di acquisto di immobili, copia della nota di
trascrizione dell'atto di compravendita.
2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al comma 1 sono perentori.
Art. 5.
Procedimento
1. Il Dipartimento dello spettacolo provvede ad istruire le
istanze secondo i seguenti criteri di priorita':
a) interventi in sale cinematografiche ubicate nelle
regioni rientranti nell'obiettivo 1, come definito dal regolamento (CE) n. 1260/99 del
Consiglio del 21 giugno 1999, alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
b) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni
che ne siano sprovvisti e che confinino con comuni egualmente sprovvisti;
c) interventi in sale cinematografiche ubicate nei centri
storici delle citta' capoluogo di provincia;
d) interventi in sale cinematografiche ubicate in comuni
con popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti e confinanti con comuni aventi
anch'essi popolazione inferiore a cinquecentomila abitanti;
e) tutti gli altri interventi, per ordine cronologico di
ricezione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione, salva
la necessita' di adempimenti istruttori che comportano la sospensione del termine, il capo
del Dipartimento dello spettacolo provvede alla concessione del contributo sugli
interessi, ovvero a comunicare all'interessato il rigetto della istanza, con i motivi
della decisione assunta.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 non possono disporre,
per ciascun anno, interventi complessivamente superiori alla quota fissata con il decreto
di cui all'articolo 1, comma 3. Le domande per le quali le disponibilita' finanziarie
annuali non sono in tutto o in parte sufficienti, acquisiscono automatica priorita' per
l'attribuzione del contributo, a valere sugli stanziamenti dell'anno successivo.
Art. 6.
Liquidazione del contributo
1. I provvedimenti di concessione del contributo sono
comunicati al soggetto beneficiario, al soggetto finanziatore ed al soggetto gestore dei
fondi pubblici destinati al cinema.
2. Per la liquidazione del contributo, entro il 30 aprile,
il 31 luglio, il 31 ottobre ed il 31 gennaio di ogni anno i soggetti finanziatori inviano
al soggetto gestore dei fondi pubblici una comunicazione attestante l'avvenuto incasso di
ciascuna rata di ammortamento o l'avvenuto pagamento degli interessi sulla parte
eventualmente rinnovata del finanziamento in base alla legge, ed un estratto conto per
ogni singolo mutuo ammesso a fruire del contributo riferito all'ultimo giorno del
trimestre precedente, con l'indicazione del debito per capitale all'inizio ed alla fine
del trimestre, della data e degli importi delle erogazioni e delle decurtazioni
verificatesi nel periodo considerato.
3. La liquidazione del contributo e' effettuata a favore
del beneficiario, direttamente all'istituto finanziatore, entro quarantacinque giorni
dalla ricezione di ciascuna delle comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 7.
Contributi in conto capitale
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 10, del decretolegge, e
per le finalita' ivi indicate, in alternativa ai contributi in conto interessi di cui
all'articolo 1, sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60 per
cento dei costi sostenuti, che non superano l'importo di lire 250 milioni.
2. I contributi di cui alla comma 1 non possono essere
nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque anni dalla data della precedente
concessione.
3. Le domande di contributo devono essere presentate al
Dipartimento dello spettacolo, entro novanta giorni dalla conclusione dei lavori o
dall'acquisto dei beni mobili, e comunque non oltre il 30 giugno di ciascun anno. Alla
domanda devono essere allegati:
a) dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
a);
b) dichiarazione resa dal soggetto interessato, ai sensi
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale si attesta l'effettuazione delle opere o
degli acquisti ammissibili a contributo e l'importo degli stessi.
4. Le domande e le dichiarazioni allegate sono trasmessi al
soggetto gestore dei fondi pubblici per il cinema perche' provveda alla concreta
erogazione del contributo, dopo le verifiche di competenza.
5. I soggetti che hanno presentato domanda dopo il 1o
settembre 1999, e per i quali non sia stato gia' erogato il contributo, possono
ripresentarla, in conformita' a quanto previsto dal presente articolo, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 8.
Controlli e sanzioni
1. Il Dipartimento dello spettacolo procede a verifiche
tecniche ed amministrativo-contabili, anche a campione, sugli interventi ammessi a
contributo.
2. Con provvedimento del capo del Dipartimento dello
spettacolo, e' disposta la revoca dal contributo, e si provvede al recupero, totale o
parziale, delle somme gia' versate, aumentate degli interessi legali decorrenti dalla data
di concessione del contributo, in caso di violazioni di legge o del presente regolamento,
e comunque:
a) in caso di presentazione della dichiarazione di cui
all'articolo 4 o di documentazione non veritiera, salve le eventuali sanzioni penali, e
fermo il disposto del comma 4;
b) in caso di mancato completamento degli interventi
oggetto del contributo nel termine contrattualmente previsto per l'ammortamento integrale
del finanziamento, riferibile al destinatario.
3. L'avvio del procedimento di decadenza e' comunicato
all'interessato ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la
fissazione di un termine per le sue controdeduzioni.
4. L'amministrazione, nei casi di cui al comma 2, lettera
a), esclude il responsabile da ogni futuro contributo previsto dalla legge in favore
dell'esercizio cinematografico.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Sono abrogati:
a) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29
marzo 1994, recante "Determinazione dell'ammontare minimo dei costi relativi agli
interventi a favore dell'esercizio cinematografico";
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87;
b) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9
dicembre 1994, recante "Modificazioni al decreto ministeriale 7 dicembre 1971
relativo alle modalita' di utilizzazione e gestione del Fondo d'intervento di cui alla
legge 14 agosto 1971, n. 819, recante: "Interventi a favore del credito
cinematografico , e successive modificazioni";
c) il decreto ministeriale 7 dicembre 1971 recante:
"Modalita' di utilizzazione e gestione del Fondo di cui alla legge 14 agosto 1971, n.
819, recante interventi a favore del credito cinematografico e norme sulla disciplina
relativa alla richiesta ed all'assegnazione dei finanziamenti e dei contributi in conto
capitale previsti dalla legge stessa";
d) il decreto ministeriale 14 maggio 1981, recante:
"Modalita' di utilizzazione e di gestione del Fondo di cui alla legge 23 luglio 1980,
n. 378, ed interventi in favore dell'esercizio cinematografico";
e) il decreto ministeriale 30 ottobre 1985, recante:
"Modalita' di utilizzazione e gestione del Fondo di cui all'articolo 13, secondo
comma, lettera b), della legge 30 aprile 1985, n. 163, per la concessione di mutui
settennali a tasso agevolato del 3 per cento, per l'importo non superiore a lire 1,5
miliardi, in favore dell'esercizio cinematografico";
f) il decreto ministeriale 4 dicembre 1985, recante:
"Determinazione dei massimali di mutuo ammissibili
alla concessione di contributi sugli interessi sul Fondo di cui all'articolo 3 della legge
13 luglio 1984, n. 313, per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per l'ammodernamento
delle sale teatrali di pubblico spettacolo";
g) il decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali 1o settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1999, n.
258, recante: "Modifica della determinazione dell'ammontare dei costi ammissibili per
i contributi in conto capitale a favore dell'esercizio cinematografico".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 17 ottobre 2000
Il Ministro: Melandri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2000
Registro n. 2 Beni culturali e ambientali, foglio n. 145
_______________________
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo
unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).
Note alle premesse:
- L'art. 17, comma 3, della legge 28 agosto 1988, n. 400,
cosi' dispone:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 23 luglio 1980, n. 378, recante:
"Interventi creditizi a favore dell'esercizio cinematografico", e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209.
- La legge 14 agosto 1971, n. 819, recante:
"Interventi a favore del credito cinematografico", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261.
- L'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
dispone:
"Art. 12. - 1. La concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla
predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalita' di
cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al
medesimo comma 1.".
- Gli articoli 16 e 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994,
n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, cosi' recitano:
"Art. 16. - 1. Presso la societa' concessionaria
ovvero gli enti creditizi di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e'
istituito un fondo denominato "Fondo di garanzia", che ha lo scopo di garantire
gli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche nazionali nella produzione, nella
distribuzione e nell'esportazione di film di lungometraggio dichiarati di interesse
culturale nazionale e di quelli di cui all'art.
28 della medesima legge.
2. (Omissis).
3. La garanzia assiste i mutui contratti con la societa'
concessionaria ovvero con gli enti creditizi di cui al citato art. 27, da imprese italiane
per la produzione, la distribuzione e l'esportazione di film di cui al comma 1, in misura,
rispettivamente, pari al 70 per cento del mutuo stesso per quanto riguarda i film di
interesse culturale nazionale e al 90 per cento per i film di cui al citato art. 28. La
garanzia opera in via sussidiaria all'ammortamento del mutuo.
4. Alla fine di ogni semestre gli importi del Fondo di
garanzia non utilizzati o resisi disponibili per estinzione del muto vanno in aumento
della quota del fondo di intervento.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo, di
concerto con il Ministro del tesoro, fissa, con decreto da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di gestione del Fondo
di garanzia e stabilisce i principi e i criteri cui devono attenersi le imprese per
evidenziare i risultati di gestione e di operativita' riferiti alla produzione, alla
distribuzione ed all'esportazione dei film per cui si richiede l'intervento del Fondo di
garanzia; la documentazione contabile relativa alle anzidette gestioni deve essere
verificata da parte di societa' di certificazione e revisione legalmente riconosciute.
5-bis. Nel caso in cui il mutuo a tasso agevolato e'
concesso dalla societa' concessionaria non si applica il comma 2 e, qualora il mutuo non
venga in tutto o in parte ammortizzato, si applica quanto previsto dall'art. 17, comma
6-bis.".
"Art. 20. - 1. Sul Fondo di cui alla legge 23 luglio
1980, n. 378, e successive modificazioni e integrazioni, a favore dei proprietari di
locali adibiti a sale cinematografiche e delle imprese nazionali di esercizio delle sale
stesse sono concessi mutui a tasso agevolato o contributi sugli interessi, con gli stessi
tassi e modalita' previsti per la produzione, distribuzione ed industrie tecniche, per la
trasformazione, la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale
esistenti anche ai fini del rispetto della normativa sulla sicurezza dei locali di
pubblico spettacolo e di quella sull'abolizione delle barriere architettoniche, nonche'
per l'installazione e la ristrutturazione di impianti e di servizi accessori alle sale,
per l'installazione di casse automatiche computerizzate, per la realizzazione di nuove
sale, per il ripristino di sale non piu' in attivita' e per l'acquisto dei locali per
l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi.
2. Nel caso di vendita dei locali adibiti a sala
cinematografica, l'esercente non proprietario ha diritto di prelazione ai sensi degli
articoli 38, 39 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
3. L'ammontare del mutuo o, nel caso di contributo in conto
interessi, la base su cui commisurare l'entita' del contributo stesso puo' raggiungere il
70 per cento del costo dell'investimento e il 90 per cento per:
a) investimenti caratterizzati da un elevato contenuto di
innovazione tecnologica;
b) investimenti destinati a sale polivalenti situate in
comuni che ne siano sprovvisti, in luoghi periferici o in piccoli centri urbani;
c) la realizzazione o la trasformazione di sale con piu'
schermi e di multisale;
d) il ripristino di sale non piu' in esercizio;
e) la trasformazione e l'adattamento di immobili da
destinare a sale e multisale.
4. I tassi di interesse sono, rispettivamente, pari al 40
per cento e al 30 per cento del tasso di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 17.
5. L'Autorita' competente in materia di spettacolo fissa
con proprio decreto l'ammontare massimo dei costi relativi agli interventi ammessi a
fruire delle agevolazioni di cui al comma 1.
6. I locali acquistati con il contributo di cui al presente
articolo non possono essere distolti, a pena di decadenza dal contributo stesso o di
restituzione delle somme percepite, dalla loro destinazione per un periodo di quindici
anni.
7. Ai fini del rilascio delle concessioni edilizie, la
volumetria necessaria per la realizzazione di sale cinematografiche non concorre alla
determinazione della volumetria complessiva in base alla quale sono calcolati gli oneri di
concessione.
8. La trasformazione di una sala ad unico schermo, anche se
non in esercizio, in sala con piu' schermi, anche se comporta aumento di superficie
utilizzabile, costituisce opera interna ai sensi dell'art. 26 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni, e non e' soggetta al pagamento degli oneri di
concessione. Il ripristino dell'attivita' di esercizio cinematografico in locali
precedentemente adibiti a tale uso non costitisce mutamento di destinazione d'uso e non e'
soggetto al pagamento degli oneri di concessione anche se comporta aumento di volumetria o
di superficie utilizzabile.
9. La destinazione a sala cinematografica o comunque a sala
di spettacolo dei locali di cui ai commi 7 e 8 deve risultare da atto d'obbligo trascritto
e non puo' essere mutata, nel caso di cui al comma 7, per un periodo di venti anni e, nel
caso di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni.
10. Limitatamente agli interventi di ristrutturazione,
adeguamento strutturale e rinnovo delle apparecchiature, in alternativa alle agevolazioni
di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale fino ad un ammontare del 60
per cento dei costi sostenuti, che non superino l'importo di lire 250 milioni. Tali limiti
possono essere modificati ogni tre anni con decreto dell'Autorita' competente in materia
di spettacolo, sentita la Commissione centrale per la cinematografia. I contributi di cui
al presente comma non possono essere nuovamente concessi prima che siano trascorsi cinque
anni dalla data della precedente concessione.".
- Il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante:
"Riordino degli organi collegiali operanti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art.
11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1998 (e corretto con avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1998).
- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante:
"Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a riforma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250
del 26 ottobre 1998.
- L'art. 11 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n.
492, recante: "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 18
novembre 1997, n. 426, decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, decreto legislativo 29
gennaio 1998, n. 19, decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e decreto legislativo 23
aprile 1998, n. 134", cosi' dispone:
"Art. 11 (Disposizioni finali). - 1. Per far fronte
alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti delle commissioni di cui all'art. 1,
commi 59 e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e della commissione di cui all'art. 48 della legge 4
novembre 1965, n. 1213, il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo', con proprio
decreto, disporre la utilizzazione della quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui
all'art. 2, secondo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. Resta inoltre fermo quanto
previsto dall'art. 26, comma 9, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153.
2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello
spettacolo presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per consentire il
migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attivita' culturali
puo' conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il
Gabinetto del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 5 della
legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il
rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del
Ministero per i beni e le attivita' culturali.
3. La concessione di mutui, a valere sui fondi statali,
alle imprese che operano nei settori della cinematografia, e' riferita esclusivamente ai
film ammessi al Fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153. In tutti gli altri
casi, previsti dalla legge, ivi compresi quell i di cui all'art. 31-bis della legge 4
novembre 1965, n. 1213, sono erogati esclusivamente contributi in conto interessi, sui
mutui contratti con istituti bancari. A tal fine, con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali, sono definite le condizioni, la misura e le modalita' di erogazione
dei contributi.".
Note all'art. 1:
- Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle
premesse.
- L'art. 47 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n.
385, cosi' dispone:
"Art. 47 (Finanziamenti agevolati e gestione di fondi
pubblici). - 1. Tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti
dalle vigenti leggi di agevolazione, purche' essi siano regolati da contratto con
l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attivita' che le banche possono
svolgere in via ordinaria. Ai finanziamenti si applicano integralmente le disposizioni
delle leggi di agevolazione, ivi comprese quelle relative alle misure fiscali e tariffarie
e ai privilegi di procedura.
2. L'assegnazione e la gestione di fondi pubblici di
agevolazione creditizia previsti dalle leggi vigenti e la prestazione di servizi a essi
inerenti, sono disciplinate da contratti stipulati tra l'amministrazione pubblica
competente e le banche da questa prescelte. I contratti indicano criteri e modalita'
idonei a superare il conflitto di interessi tra la gestione dei fondi e l'attivita' svolta
per proprio conto dalle banche; a tal fine possono essere istituiti organi distinti
preposti all'assunzione delle deliberazioni in materia agevolativa e separate
contabilita'. I contratti determinano altresi' i compensi e i rimborsi spettanti alle
banche.
3. I contratti indicati nel comma 2 possono prevedere che
la banca alla quale e' attribuita la gestione di un fondo pubblico di agevolazione e'
tenuta a stipulare a sua volta contratti con altre banche per disciplinare la concessione,
a valere sul Fondo, di contributi relativi a finanziamenti da queste erogati. Questi
ultimi contratti sono approvati dall'amministrazione pubblica competente.".
- La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: "Nuova
disciplina degli interventi dello Stato in favore dello spettacolo, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 maggio 1985, n. 104.
Note all'art. 2:
- Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle
premesse.
- Il regolamento CE n. 1260/1999 de1 Consiglio del 21
giugno 1999, recante: "Disposizioni generali sui Fondi strutturali", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 26 giugno 1999, n. L161.
Nota all'art. 3:
- L'art. 44, comma 5, della legge 4 novembre 1965, n. 1213,
cosi' recita:
"5. Le associazioni nazionali riconosciute ed i
circoli ad esse aderenti, per il perseguimento dei fini sociali, possono assumere la
gestione ed essere titolari di licenze d'esercizio di sale cinematografiche e video
riservate ai soci e usufruire delle provvidenze finanziarie e delle agevolazioni
creditizie previste a favore dell'esercizio cinematografico e della distribuzione di
film.".
Note all'art. 4:
- La legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante: "Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 gennaio 1968, n. 23.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, recante: "Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge
15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 novembre 1998, n. 275.
- L'art. 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio
1998, n. 3, cosi' dispone:
"3. I termini previsti per la presentazione di domande
di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello
spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si
applicano gli articoli 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.".
Nota all'art. 5:
- Per il regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio del 21
giugno 1999, si veda la nota all'art. 2.
Note all'art. 7:
- Per l'art. 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, si veda la nota alle
premesse.
- Per la legge 4 gennaio 1968, n. 15, si veda la nota
all'art. 4.
Nota all'art. 8:
- L'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, cosi'
dispone:
"Art. 7. - 1. Ove non sussistano ragioni di
impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso e' comunicato, con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di
impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti
individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari,
l'amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio
del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta'
dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di
cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.".